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Capo
VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Sezione III
Nuove Varieta' Vegetali
Art. 242.
Durata della privativa
1. Le disposizioni dell'articolo 109 del presente codice si applicano ai
brevetti per nuove varieta' vegetali concessi conformemente al decreto del
Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, non scaduti o decaduti alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.
2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 3 novembre 1998, n. 455, hanno compiuto seri ed effettivi
investimenti per l'utilizzo delle nuove varieta' vegetali coperte dal diritto di
costitutore hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non
esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facolta' non si applica ai
contraffattori dei diritti non ancora scaduti.
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