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Capo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Sezione IV
Invenzioni

Art. 243.
Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti pubblici di ricerca
1. La disciplina di cui all'articolo 65 del presente codice si applica alle invenzioni conseguite successivamente alla data di entrata in vigore dell'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto con legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonche' a quelle conseguite successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice, ancorche' in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.
 

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