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Capo
VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Sezione IV
Invenzioni
Art. 243.
Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti pubblici di ricerca
1. La disciplina di cui all'articolo 65 del presente codice si applica alle
invenzioni conseguite successivamente alla data di entrata in vigore
dell'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto con
legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonche' a quelle conseguite successivamente alla
data di entrata in vigore del presente codice, ancorche' in dipendenza di
ricerche cominciate anteriormente.
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