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Capo
VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Sezione VII
Abrogazioni
Art. 246.
Disposizioni abrogative
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;
b) il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;
c) il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;
d) il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;
e) il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795;
g) l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3;
h) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540;
i) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22
febbraio 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
69 del 15 marzo 1973;
l) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, fatto
salvo l'articolo 18;
m) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22
ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
15 del 18 febbraio 1977;
n) il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338;
p) la legge 3 maggio 1985, n. 194;
q) la legge 14 ottobre 1985, n. 620;
r) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26
febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
104 del 7 maggio 1986;
s) la legge 14 febbraio 1987, n. 60;
t) la legge 21 febbraio 1989, n. 70;
u) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19
luglio 1989, n. 320, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 220 del 20 settembre 1989;
v) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11
gennaio 1991, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 85 dell'11 aprile 1991;
z) la legge 19 ottobre 1991, n. 349; il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.
480; la legge 26 luglio 1993, n. 302;
aa) il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595;
bb) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360;
cc) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391;
dd) la legge 21 dicembre 1984, n. 890;
ee) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30
maggio 1995, n. 342, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 192 del 18 agosto 1995;
ff) il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198; il decreto legislativo 3
novembre 1998, n. 455; il decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447;
gg) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95;
hh) il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;
ii) l'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
ll) il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 26;
mm) i commi 8, 8-bis, 8-ter ed 8-quater dell'articolo 3 della legge 15 giugno
2002, n. 112, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63;
nn) il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 ottobre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002;
oo) l'articolo 17 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
pp) i commi 72, 73, 79, 80 e 81 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Fini, Ministro degli affari esteri
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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