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Decreto legislativo recante il “Codice delle
comunicazioni elettroniche”
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1 agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l’articolo 41;
Vista la direttiva 2002/19/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle
risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso);
Vista la direttiva 2002/20/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi
di comunicazione elettronica (direttiva quadro);
Vista la direttiva 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia
di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio
universale);
Vista la direttiva 2002/77/CE, della Commissione, del 16 settembre 2002,
relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica;
Visto il Codice della navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare
(SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n.
313, e i successivi emendamenti;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo
23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare, l’articolo 2 bis, comma
10;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;
Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2001), dell’Unione
internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della
costituzione e della convenzione dell’UIT, adottata a Ginevra il 22 dicembre
1994, e ratificata dalla legge 31 gennaio 1996, n. 313;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
Vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7
marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di
spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio);
Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto
ministeriale 8 luglio 2002, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l’articolo 41;
Vista la legge 8 luglio 2003, n.172;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle
riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003;
Acquisito il parere del Consiglio Superiore delle Comunicazioni in data 16
luglio 2003;
Acquisito, sui Titoli I e II, il parere della Conferenza Unificata, di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, espresso nella
seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche
comunitarie , di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell’economia e delle finanze, della difesa, delle attività produttive, della
salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del
territorio, per l’innovazione e le tecnologie, e per gli affari regionali;
emana
il seguente decreto legislativo
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente Codice si intende per:
a) abbonato: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il
fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per
la fornitura di tali servizi;
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un operatore a
determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, per la fornitura di
servizi di comunicazione elettronica; comprende, tra l’altro, l’accesso: agli
elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione
di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in particolare
l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per
fornire servizi tramite la rete locale; all’infrastruttura fisica, tra cui
edifici, condotti e piloni; ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di
supporto operativo; ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano
funzioni analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra
operatori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di
televisione digitale; ai servizi di rete privata virtuale;
c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un
ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica.
In alcuni casi l’apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa.
d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di
decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi
digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale
interattiva;
e) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra
applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse
delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i
servizi radiofonici digitali;
f) Autorità nazionale di regolamentazione: l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, di seguito denominata Autorità;
g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la fornitura di
reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i
relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi
specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al
Codice;
h) chiamata: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al
pubblico che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
i) Codice: il “Codice delle comunicazioni elettroniche” per quanto concerne le
reti e i sevizi di comunicazione elettronica;
j) consumatore: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all’attività
lavorativa, commerciale o professionale svolta;
l) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la
gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete;
m) interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di
comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per consentire
agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o di un
altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da un altro operatore. I
servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che
hanno accesso alla rete. L’interconnessione è una particolare modalità di
accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione;
n) interferenze dannose: interferenze che pregiudicano il funzionamento di un
servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano
gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di
radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o
nazionali applicabili;
o) larga banda: l’ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti,
servizi ed infrastrutture, che consente l’utilizzo delle tecnologie digitali ad
elevati livelli di interattività;
p) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature
terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione
generale;
q) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all’articolo 18,
che comprendono l’Unione europea o un’importante parte di essa;
r) Ministero: il Ministero delle comunicazioni;
s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione nel
quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per
instradare le chiamate verso l’ubicazione fisica del punto terminale di rete;
t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione
che non sia un numero geografico; include i numeri per servizi di comunicazioni
mobili e personali assegnati agli operatori titolari di reti mobili, i numeri di
chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a tariffazione specifica;
u) operatore: un’impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di
comunicazioni, o una risorsa correlata;
v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l’abbonato ha
accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano
luogo la commutazione o l’instradamento, il punto terminale di rete è definito
mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero o
ad un nome di utente finale. Per il servizio di comunicazioni mobili e personali
il punto terminale di rete è costituito dall’antenna fissa cui possono
collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del
servizio;
z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete
presso il domicilio dell’abbonato al permutatore o a un impianto equivalente
nella rete telefonica fissa;
aa) rete pubblica di comunicazione: una rete di comunicazione elettronica
utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico;
bb) rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica utilizzata
per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete telefonica
pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di
comunicazione, quali il facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali
di rete;
cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata
installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali
radiofonici o televisivi al pubblico;
dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso,
le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che
consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche
o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti
terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di
pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei
programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente
elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le
reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
ee) risorse correlate: le risorse correlate ad una rete di comunicazione
elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o
supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ivi compresi
i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi;
ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un servizio di
comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell'interesse proprio dal
titolare della relativa autorizzazione generale;
gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a
pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la
diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono
contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o
che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i
servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione
elettronica;
hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio accessibile al
pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed
internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri,
che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione, e che può
inoltre, se necessario, includere uno o più dei seguenti servizi: l’assistenza
di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di
telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni
specifiche; la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con
esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici;
ii) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si
compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per
essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d’immagine
16:9 è il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico;
ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità
determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione
geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un
prezzo accessibile;
mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o intesa tecnica secondo
la quale l’accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione
radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un’altra forma di
autorizzazione preliminare individuale;
nn) stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o ricevitori o un insieme
di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie,
necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un
servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni
stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in
materia permanente o temporanea;
oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile
al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o
carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice
di accesso;
pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
qq) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le
reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e
le reti della televisione via cavo;
b) attività di comunicazione elettronica ad uso privato;
c) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
d) servizi radioelettrici.
2. Non formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di
comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali
contenuti;
b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269,
che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della
televisione digitale;
c) disciplina dei servizi della società dell’informazione, definiti dalla legge
21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre
2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali
in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e
televisivi.
Art. 3
Principi generali
1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso
dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa
economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle
comunicazioni elettroniche.
2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di
preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni
del Codice.
3. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della
sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della
tutela dell’ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste
da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di
attuazione.
Art. 4
Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione
elettronica
1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta a
salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle
persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:
a) libertà di comunicazione;
b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento
dell’integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica;
c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza,
garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione
elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e
proporzionalità.
2. A garanzia dei diritti di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese che
forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal Codice,
sono imposti secondo principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza,
non discriminazione e proporzionalità.
3. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta
altresì a:
a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la
partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l’adozione di
procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle
imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la
concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di
comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private;
c) garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione
generale per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione
elettronica;
d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti
distorsivi della concorrenza;
e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di
comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro
diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed
economica anche a livello locale;
f) garantire in modo flessibile l’accesso e l’interconnessione per le reti di
comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie
di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e
vantaggi per i consumatori;
g) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi di
comunicazione elettronica e l’utilizzo di standard aperti;
h) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come
non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell’uso di una
particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare
provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente
dalla tecnologia utilizzata.
4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica
tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria, nonché
dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l’Italia
aderisce in virtù di convenzioni e trattati.
Art. 5
Regioni ed Enti locali
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze
legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in
base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo
Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata,
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (in seguito
denominata “Conferenza Unificata”), le linee generali dello sviluppo del
settore, anche per l’individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal
fine è istituito, nell’ambito della Conferenza Unificata, avvalendosi della
propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un
Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle
iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate
sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla
Conferenza.
2. In coerenza con i principi di tutela dell’unità economica, di tutela della
concorrenza e di sussidiarietà, nell’ambito dei principi fondamentali di cui al
Codice e comunque desumibili dall’ordinamento della comunicazione stabiliti
dallo Stato, e in conformità con quanto previsto dall’ordinamento comunitario ed
al fine di rendere più efficace ed efficiente l’azione dei soggetti pubblici
locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le
Regioni e gli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e nel
rispetto dei principi di cui al primo comma dell’articolo 117 della
Costituzione, dettano disposizioni in materia di:
a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione
elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell’ambito
degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare
fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese;
b) agevolazioni per l’acquisto di apparecchiature terminali d’utente e per la
fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda;
c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di
comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate
sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli
insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive,
turistiche ed alberghiere;
d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane,
ai disabili, ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o
particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o
geograficamente isolate.
3. L’utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa
comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2,
lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non
distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.
4. Le disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale
e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle
disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui
prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite.
Art. 6
Misure di garanzia
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono
fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se
non attraverso società controllate o collegate.
2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a
soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi
primo e secondo del Codice civile. Il controllo si considera esistente nella
forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una
delle situazioni previste dall’articolo 2, comma 18, della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di agevolazioni
alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri
Enti pubblici, tali da distorcere le condizioni di concorrenza e configurare
aiuti di Stato ai sensi del titolo V del trattato sull’Unione europea, se non
nei limiti e alle condizioni di cui al medesimo titolo V.
Capo II
FUNZIONI DEL MINISTERO E DELL’AUTORITÀ ED ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 7
Ministero e Autorità
1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 come modificato dal decreto legge 12 giugno 2001, n. 217,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dal decreto
legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo
2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. L’Autorità è Autorità nazionale di regolamentazione ed esercita le competenze
derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate da leggi
successive, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificata dal decreto
legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo
2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3.
3. L’Autorità, in quanto Autorità nazionale di regolamentazione, ed il
Ministero, per la parte di propria competenza, adottano le misure espressamente
previste dal Codice intese a conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 4 e
13, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Le competenze
del Ministero, così come quelle dell’Autorità, sono notificate alla Commissione
europea e sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti
Internet.
Art. 8
Cooperazione tra il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza
e del mercato
1. Il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, ai fini di una reciproca cooperazione, si scambiano le informazioni
necessarie all’applicazione delle direttive europee sulle comunicazioni
elettroniche. I soggetti che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare
lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le
trasmettono.
2. Il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato
adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice,
nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, anche mediante specifiche intese,
disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione reciproca nelle
materie di interesse comune. Le disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi
Bollettini ufficiali e siti Internet.
3. Il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato
assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione
europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite
dal Codice.
Art. 9
Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell’Autorità
1. I ricorsi avverso i provvedimenti del Ministero e dell’Autorità adottati
sulla base delle disposizioni del Codice sono devoluti alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. La competenza nei giudizi di primo grado è
attribuita in via esclusiva ed inderogabile dalle parti al Tribunale
amministrativo regionale (TAR) del Lazio, con sede in Roma; ai giudizi si
applica l’articolo 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni.
Art. 10
Comunicazione di informazioni
1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica
trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al
Ministero e all’Autorità, per le materie di rispettiva competenza, al fine di
assicurare la conformità alle disposizioni o alle decisioni dagli stessi
adottate ai sensi del Codice. Tali imprese devono fornire tempestivamente le
informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio
determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall’Autorità. Le richieste di
informazioni del Ministero e dell’Autorità sono proporzionate rispetto
all’assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e
sono adeguatamente motivate.
2. Il Ministero e l’Autorità forniscono alla Commissione europea, su richiesta
motivata, le informazioni che sono necessarie a quest’ultima per assolvere i
compiti che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto all’assolvimento
di tali compiti. Su richiesta motivata, le informazioni fornite al Ministero e
all’Autorità possono essere messe a disposizione di un’altra Autorità
indipendente nazionale o di analoga Autorità di altro Stato membro dell’Unione
europea, di seguito denominato Stato membro, ove ciò sia necessario per
consentire l’adempimento delle responsabilità loro derivanti in base al diritto
comunitario. Se necessario, e salvo richiesta contraria, espressa e motivata,
dell'Autorità che fornisce le informazioni, la Commissione mette le informazioni
a disposizione di analoga Autorità di altro Stato membro. Se le informazioni
trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga Autorità riguardano
informazioni precedentemente fornite da un’impresa su richiesta del Ministero
ovvero dell’Autorità, tale impresa deve esserne informata.
3. Qualora le informazioni trasmesse da un’Autorità di regolamentazione di altro
Stato membro siano da considerarsi riservate, in conformità con la normativa
comunitaria e nazionale in materia di riservatezza, il Ministero e l’Autorità,
nell’ambito delle rispettive competenze, ne garantiscono la riservatezza.
4. Il Ministero e l’Autorità pubblicano le informazioni di cui al presente
articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e
concorrenziale, nell’osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia
di riservatezza.
5. Il Ministero e l’Autorità pubblicano, entro e non oltre novanta giorni
dall’entrata in vigore del Codice, le disposizioni relative all’accesso del
pubblico alle informazioni di cui al presente articolo, comprese guide e
procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego
dell’accesso alle informazioni deve essere esaurientemente motivata e
tempestivamente comunicata alle parti interessate.
Art. 11
Meccanismo di consultazione e di trasparenza
1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 12,
comma 6, 23 e 24, il Ministero e l’Autorità, quando intendono adottare
provvedimenti in applicazione del Codice che abbiano un impatto rilevante sul
mercato di riferimento, consentono alle parti interessate di presentare le
proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non
inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle parti interessate
della proposta di provvedimento.
2. Il Ministero e l’Autorità, entro e non oltre novanta giorni dall’entrata in
vigore del Codice, nell’osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, rendono pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali
e siti Internet la procedura che si applica, nell’ambito dei rispettivi
ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti contengono
informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e
finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso è esercitato
nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio.
3. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la proposta di
provvedimento ed i risultati della procedura di consultazione, ad eccezione
delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria
vigente, sono tempestivamente pubblicati sui Bollettini ufficiali e sui siti
Internet del Ministero e dell’Autorità.
Art. 12
Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche
1. Il Ministero e l’Autorità, nell'esercizio delle funzioni di cui al Codice,
tengono in massima considerazione gli obiettivi di cui all’articolo 13, nella
misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno.
2. L’Autorità coopera in modo trasparente con le Autorità di regolamentazione
degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di assicurare la
piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni delle
direttive comunitarie recepite con il Codice; a tale scopo l’Autorità si adopera
al fine di pervenire ad un accordo preventivo con le Autorità di
regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea sui tipi
di strumenti e sulle soluzioni più adeguate da utilizzare nell’affrontare
determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.
3. Oltre alla consultazione di cui all’articolo 11, qualora l’Autorità intenda
adottare un provvedimento che rientri nell’ambito degli articoli 18, 19, 42, 45
o 66 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone
apposita documentazione, la proposta di provvedimento, adeguatamente motivata,
alla Commissione europea e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati
membri. L’Autorità non può adottare il provvedimento prima che sia decorso il
termine di un mese dalla predetta informativa.
4. La proposta di provvedimento di cui al comma 3 non può essere adottata per
ulteriori due mesi e l’Autorità è tenuta a rivedere la proposta di
provvedimento, qualora la Commissione europea ne faccia richiesta entro tale
termine, quando:
a) o abbia ad oggetto l’identificazione di un mercato di riferimento differente
da quelli di cui all’articolo 18;
b) o abbia ad oggetto la designazione di imprese che detengono, sia
individualmente sia congiuntamente ad altre, un significativo potere di mercato,
ai sensi dell’articolo 19, commi 4 , 5 o 7 e influenzi gli scambi tra Stati
membri e la Commissione europea ritenga che possa creare una barriera al mercato
unico europeo o dubiti della sua compatibilità con il diritto comunitario e in
particolare con gli obiettivi di cui all’articolo 13.
5. L’Autorità tiene in massima considerazione le osservazioni delle Autorità di
regolamentazione di altri Stati membri e della Commissione europea e, salvo nei
casi di cui al comma 4, adotta il provvedimento risultante e lo comunica alla
Commissione europea.
6. In circostanze straordinarie l’Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di
urgenza, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, al fine di
salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, può adottare
adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in
coerenza con le disposizioni del Codice. L’Autorità comunica immediatamente tali
provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle
Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri. La decisione
dell’Autorità di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così
adottati o di renderli permanenti è soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e
4.
Art. 13
Obiettivi e principi dell’attività di regolamentazione
1. Nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nel Codice e secondo
le procedure in esso contenute, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle
rispettive competenze, adottano tutte le misure ragionevoli e proporzionate
intese a conseguire gli obiettivi generali di cui all’articolo 4 ed ai commi 4,
5 e 6 del presente articolo.
2. Il Ministero e l’Autorità nell’esercizio delle funzioni e dei poteri indicati
nel Codice tengono in massima considerazione l’obiettivo di una regolamentazione
tecnologicamente neutrale, nel rispetto dei principi di garanzia della
concorrenza e non discriminazione tra imprese.
3. Il Ministero e l’Autorità contribuiscono nell’ambito delle loro competenze a
promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di
comunicazione.
4. Il Ministero e l’Autorità promuovono la concorrenza nella fornitura delle
reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché delle risorse e servizi
correlati:
a) assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano il massimo
beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità;
b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza
nel settore delle comunicazioni elettroniche;
c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia di
infrastrutture e promuovendo l’innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di
comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda, secondo le
disposizioni del Codice e tenendo conto degli indirizzi contenuti nel documento
annuale di programmazione economica e finanziaria;
d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle
radiofrequenze e delle risorse di numerazione.
5. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze,
contribuiscono allo sviluppo del mercato:
a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di
comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di
comunicazione elettronica sul piano europeo;
b) adottando una disciplina flessibile dell’accesso e dell’interconnessione,
anche mediante la negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con le
condizioni competitive del mercato e avendo riguardo alle singole tipologie di
servizi di comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti
a larga banda, in coerenza con gli obiettivi generali di cui all’articolo 4;
c) incoraggiando l’istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e
l’interoperabilità dei servizi;
d) garantendo che non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che
forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
e) collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e
con la Commissione europea in maniera trasparente per garantire lo sviluppo di
prassi regolamentari coerenti e l’applicazione coerente del Codice.
6. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze,
promuovono gli interessi dei cittadini:
a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale, come
definito dal Capo IV del Titolo II;
b) garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro rapporti
con i fornitori, in particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose
di risoluzione delle controversie da parte di un organismo indipendente dalle
parti in causa;
c) contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali
e della vita privata;
d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare garantendo
la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in
particolare degli utenti disabili;
f) garantendo il mantenimento dell’integrità e della sicurezza delle reti
pubbliche di comunicazione;
g) garantendo il diritto all’informazione, secondo quanto previsto dall’articolo
19 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo.
7. Nell’ambito delle proprie attività il Ministero e l’Autorità applicano le
disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
8. L’Autorità si dota, conformemente alle indicazioni recate dalla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000, attuativa della legge 8
marzo 1999, n. 50, di forme o metodi di analisi dell’impatto della
regolamentazione.
9. Ogni atto di regolamentazione dell’Autorità deve recare l’analisi di cui al
comma 8 ed essere conseguentemente motivato.
Art. 14
Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica
1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze,
provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di
comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 13. La predisposizione dei
piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione, a cura
dell’Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e
proporzionati.
2. Il Ministero promuove l’armonizzazione dell’uso delle radiofrequenze nel
territorio dell’Unione europea in modo coerente con l’esigenza di garantirne un
utilizzo effettivo ed efficiente e in conformità della decisione spettro radio
n. 676/2002/CE.
3. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge o di regolamento in materia
di radiodiffusione sonora e televisiva, i diritti di uso delle frequenze con
limitata disponibilità di banda e conseguentemente assegnati ad un numero
predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli
operatori che ne hanno legittima disponibilità ad altri operatori già
autorizzati a fornire una rete con analoga tecnologia, con le modalità di cui ai
commi 4 e 5. Per le altre frequenze il trasferimento dei diritti di uso è
assoggettato alle disposizioni di cui all’articolo 25, comma 8.
4. L’intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle
radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all’Autorità ed il
trasferimento di tali diritti è efficace previo assenso del Ministero ed è reso
pubblico. Il Ministero, sentita l’Autorità, comunica, entro novanta giorni dalla
notifica della relativa istanza da parte dell’impresa cedente, il nulla osta
alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego.
5. Il Ministero, all’esito della verifica, svolta dall’Autorità, sentita
l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che la concorrenza non sia
falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d’uso, può apporre
all’autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte. Nel caso
in cui l’utilizzazione delle radiofrequenze sia stata armonizzata mediante
l’applicazione della decisione n. 676/2002/CE o di altri provvedimenti
comunitari, i trasferimenti suddetti non possono comportare un cambiamento
dell’utilizzo di tali radiofrequenze.
Art. 15
Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento
1. Il Ministero controlla l’assegnazione di tutte le risorse nazionali di
numerazione e la gestione del piano nazionale di numerazione, garantendo che a
tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano
assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati. Il Ministero, altresì, vigila
sull’assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento.
2. L’Autorità stabilisce il piano nazionale di numerazione e le procedure di
assegnazione della numerazione nel rispetto dei principi di obiettività,
trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parità di trattamento a
tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico. In particolare, l’Autorità vigila affinché l’operatore cui sia stato
assegnato un blocco di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di
comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per
dare accesso ai loro servizi.
3. L’Autorità pubblica il piano nazionale di numerazione e le sue successive
modificazioni ed integrazioni, con le sole restrizioni imposte da motivi di
sicurezza nazionale.
4. L’Autorità promuove l’armonizzazione delle risorse di numerazione all’interno
dell’Unione europea ove ciò sia necessario per sostenere lo sviluppo dei servizi
paneuropei.
5. Il Ministero vigila affinché non vi siano utilizzi della numerazione non
coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono
disciplinate dal piano nazionale di numerazione.
6. Il Ministero e l’Autorità, al fine di assicurare interoperabilità completa e
globale dei servizi, operano in coordinamento con le organizzazioni
internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, assegnazione di
nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica.
7. Per l’espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, l’Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione presta la sua
collaborazione all’Autorità.
Art. 16
Separazione strutturale
1. Le imprese che detengono diritti esclusivi o speciali, esercitati in Italia o
all’estero anche a livello locale, non possono fornire reti o servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società
controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 6, comma 2.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese il cui
fatturato annuale nelle attività relative alla fornitura di reti o servizi di
comunicazione elettronica nel territorio nazionale sia inferiore a 50 milioni di
euro.
3. Se i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico non
sono soggetti agli obblighi di redazione e certificazione del bilancio, i
rendiconti finanziari dell’impresa sono elaborati e presentati ad una revisione
contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione è effettuata
in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.
TITOLO II
RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO
Capo I
Disposizioni comuni
Art. 17
Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato
1. L’Autorità nell’accertare, secondo la procedura di cui all’articolo 19, quali
imprese dispongono di un significativo potere di mercato ai sensi delle
disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo, applica le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Si presume che un’impresa disponga di un significativo potere di mercato se,
individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad
una posizione dominante, e dunque di forza economica tale da consentirle di
comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti
e dai consumatori.
3. L’Autorità, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una
posizione dominante sul mercato, tiene in massima considerazione le Linee
direttrici della Commissione europea per l’analisi del mercato e la valutazione
del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo
comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, di seguito
denominate “le linee direttrici”.
4. Se un’impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico, si
presume che essa abbia un significativo potere in un mercato strettamente
connesso, qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire che
il potere detenuto in un mercato sia fatto valere nell’altro mercato,
rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell’impresa in
questione.
Art. 18
Procedura per la definizione dei mercati
1. L’Autorità, tenendo in massima considerazione le Raccomandazioni relative ai
mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni
elettroniche, di seguito denominate “le raccomandazioni”, e le linee direttrici,
definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della
concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato
nazionale delle comunicazioni elettroniche. Prima di definire mercati diversi da
quelli individuati nelle raccomandazioni, l’Autorità applica la procedura di cui
agli articoli 11 e 12.
Art. 19
Procedura per l’analisi del mercato
1. L’Autorità effettua, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, l’analisi dei mercati rilevanti, tenendo in massima considerazione le
linee direttrici.
2. L’analisi è effettuata:
a) in prima applicazione del Codice, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore dello stesso, anche sulla base delle rilevazioni ed analisi
già in possesso dell’Autorità elaborate conformemente alle raccomandazioni ed
alle linee direttrici;
b) a seguito di ogni aggiornamento delle raccomandazioni, entro novanta giorni
dalla loro pubblicazione;
c) in ogni caso, ogni diciotto mesi.
3. Quando l’Autorità è tenuta, ai sensi degli articoli 44, 45, 66, 67, 68 e 69 a
decidere in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca
di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base all’analisi di
mercato di cui al comma 1, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente
concorrenziale.
4. L’Autorità, se conclude che un mercato è effettivamente concorrenziale, non
impone né mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici di cui
al comma 3. Qualora siano già in vigore obblighi derivanti da regolamentazione
settoriale, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. La
revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo
preavviso.
5. Qualora accerti, anche mediante un’analisi dinamica, che un mercato rilevante
non è effettivamente concorrenziale, l’Autorità individua le imprese che
dispongono di un significativo potere di mercato conformemente all’articolo 17 e
contestualmente impone a tali imprese gli appropriati obblighi di
regolamentazione di cui al comma 3, ovvero mantiene in vigore o modifica tali
obblighi laddove già esistano.
6. Ai fini delle decisioni di cui al comma 3, l’Autorità tiene conto degli
obiettivi e dei principi dell’attività di regolamentazione di cui all’articolo
13, ed in particolare di quelli indicati al comma 4, lettera c), e al comma 5,
lettera b), evitando distorsioni della concorrenza.
7. Nel caso di mercati transnazionali individuati con decisione della
Commissione europea, l’Autorità effettua l’analisi di mercato congiuntamente
alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo
in massima considerazione le linee direttrici, e si pronuncia di concerto con
queste in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca
di obblighi di regolamentazione di cui al comma 3.
8. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 sono adottati secondo la
procedura di cui agli articoli 11 e 12.
9. Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati come operatori
che detengano una quota di mercato significativa nell’ambito della fornitura di
reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell’allegato n. 1 parte
I della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE continuano ad essere
considerati operatori notificati ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino
a che non sia stata espletata la procedura relativa all’analisi di mercato di
cui al presente articolo. Successivamente cessano di essere considerati
operatori notificati ai fini del suddetto regolamento.
Art. 20
Normalizzazione
1. Il Ministero vigila sull’uso delle norme e specifiche tecniche pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee per la fornitura armonizzata di
servizi, di interfacce tecniche e di funzioni di rete, nella misura strettamente
necessaria per garantire l’interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà
di scelta degli utenti.
2. Fintantoché le norme o specifiche di cui al comma 1 non siano adottate dalla
Commissione europea, il Ministero promuove l’applicazione delle norme e
specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione. In mancanza
di tali norme o specifiche, il Ministero promuove l’applicazione delle norme o
raccomandazioni internazionali adottate dall’Unione internazionale delle
telecomunicazioni (UIT), dall’Organizzazione internazionale per la
standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).
Art. 21
Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale
1. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge e di regolamento in materia
di radiodiffusione sonora e televisiva, l’Autorità, sentito il Ministero,
relativamente al libero flusso di informazioni, al pluralismo dei mezzi
d’informazione e alla diversità culturale, incoraggia, nel rispetto delle
disposizioni dell’articolo 20, comma 1:
a) i fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva, da rendere
disponibile al pubblico su piattaforme di televisione digitale interattiva,
indipendentemente dal modo di trasmissione, a usare un’API aperta;
b) i fornitori di tutte le apparecchiature digitali televisive avanzate
destinate a ricevere i servizi di televisione digitale, su piattaforme di
televisione digitale interattiva, a rispettare l’API aperta in conformità ai
requisiti minimi dei relativi standard o specifiche.
2. Fermo restando quanto disposto all’articolo 42, comma 2, lettera b),
l’Autorità, sentito il Ministero, incoraggia i proprietari delle API a rendere
disponibile a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e dietro
adeguata remunerazione, tutte le informazioni necessarie a consentire ai
fornitori di servizi di televisione digitale interattiva di fornire tutti i
servizi supportati dalle API in una forma pienamente funzionale.
Art. 22
Procedure di armonizzazione
1. Il Ministero e l’Autorità, nell’assolvimento dei propri compiti, tengono in
massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea concernenti
l’armonizzazione dell’attuazione delle disposizioni oggetto del Codice ai fini
del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 13. Qualora il Ministero o
l’Autorità decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la
Commissione europea motivando le proprie decisioni.
Art. 23
Risoluzione delle controversie tra imprese
1. Qualora sorga una controversia fra imprese che forniscono reti o servizi di
comunicazione elettronica, avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice,
l’Autorità, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del
comma 2, adotta quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una
decisione vincolante che risolve la controversia.
2. L’Autorità dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con
decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente
derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia,
conformemente a quanto disposto dall’articolo 13. L’Autorità comunica
immediatamente alle parti la propria decisione. Se la controversia non è risolta
dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si
ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale, l’Autorità adotta al più
presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta di una delle parti, una
decisione vincolante diretta a dirimere la controversia.
3. Nella risoluzione delle controversie l’Autorità persegue gli obiettivi di cui
all’articolo 13. Gli obblighi che possono essere imposti ad un’impresa
dall’Autorità nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi
alle disposizioni del Codice.
4. La decisione dell’Autorità deve essere motivata, nonché pubblicata sul
Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell’Autorità nel rispetto delle norme
in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti
interessate ed è ricorribile in via giurisdizionale.
5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità
di adire un organo giurisdizionale.
Art. 24
Risoluzione delle controversie transnazionali
1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una
stabilita in un altro Stato membro, relativamente all’applicazione del Codice,
per la quale risulti competente anche una Autorità di regolamentazione di un
altro Stato membro, si applica la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Le parti possono investire della controversia le competenti Autorità
nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi in modo da
pervenire alla risoluzione della controversia secondo gli obiettivi indicati
dall’articolo 13. Qualsiasi obbligo imposto ad un’impresa da parte dell’Autorità
al fine di risolvere una controversia è conforme alle disposizioni del Codice.
3. L’Autorità, congiuntamente all’Autorità di regolamentazione dell’altro Stato
membro, dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con
decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente
derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia,
conformemente a quanto disposto dall’articolo 13. L’Autorità e l’Autorità di
regolamentazione dell’altro Stato membro, comunicano tempestivamente alle parti
la decisione. Se la controversia non è risolta dalle parti entro quattro mesi da
tale comunicazione, e se non è stato adito un organo giurisdizionale, l’Autorità
coordina i propri sforzi con l’Autorità di regolamentazione dell’altro Stato
membro per giungere ad una soluzione della controversia, in conformità delle
disposizioni di cui all’articolo 13.
4. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilità di
adire un organo giurisdizionale.
Capo II
Autorizzazioni
Art. 25
Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
1. L’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è
libera ai sensi dell’articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel
presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative
regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i
cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea o allo
Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e
della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le
esigenze della tutela dell’ambiente e della protezione civile, poste da
specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in
vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini o imprese
di Paesi non appartenenti all’Unione europea, nel caso in cui lo Stato di
appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo,
condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati
internazionali cui l’Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi
gli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, o i diritti di uso di
cui all'articolo 27, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue
alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.
4. L’impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla
persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona
giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare
la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle
informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un
elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione
elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet.
Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività e deve essere
conforme al modello di cui all’allegato n. 9. L’impresa è abilitata ad iniziare
la propria attività a decorrere dall’avvenuta presentazione della dichiarazione
e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli
27, 28 e 29. Ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla
presentazione della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento
motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di
prosecuzione dell’attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute
all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo
1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. La cessazione dell’esercizio di una rete o dell’offerta di un servizio di
comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve
essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone
contestualmente il Ministero. Tale termine è ridotto a trenta giorni nel caso di
cessazione dell’offerta di un profilo tariffario.
6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono
rinnovabili. L’impresa interessata può indicare nella dichiarazione di cui al
comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al
medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con
sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
7. La scadenza dell’autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre
dell’ultimo anno di validità.
8. Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e
sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano
chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il
Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da
parte dell’impresa cedente, può comunicare il proprio diniego fondato sulla non
sussistenza in capo all’impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi
per il rispetto delle condizioni di cui all’autorizzazione medesima. Il termine
è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o
documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al
Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.
Art. 26
Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale
1. Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 25 hanno il diritto di:
a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti
dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture, in
conformità agli articoli 86, 87 e 88.
2. Allorché tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di
comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto
di:
a) negoziare l’interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari di un'autorizzazione
generale, e ove applicabile ottenere l’accesso o l'interconnessione alle reti in
qualunque luogo dell’Unione europea, alle condizioni del Capo III del presente
Titolo;
b) poter essere designate quali fornitori di una o più prestazioni che rientrano
negli obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una
parte di esso, conformemente alle disposizioni del Capo IV del presente Titolo.
Art. 27
Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri
1. Ogni qualvolta ciò sia possibile e sempre che il rischio di interferenze
dannose sia trascurabile secondo le disposizioni del piano nazionale di
ripartizione delle frequenze, l’uso delle frequenze radio non è subordinato alla
concessione di diritti individuali di uso.
2. Qualora l’utilizzo delle frequenze radio non sia subordinato alla concessione
di diritti individuali di uso, il diritto di utilizzarle deriva
dall'autorizzazione generale e le relative condizioni di uso sono in essa
stabilite.
3. Qualora sia necessario concedere diritti di uso delle frequenze radio e dei
numeri, il Ministero attribuisce tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa che
fornisca o utilizzi reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di
un'autorizzazione generale, nel rispetto degli articoli 28, 29 e 33, comma 1,
lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali
risorse in conformità delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I.
4. I diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri vengono
rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio e comunque non eccedente
la durata dell’autorizzazione generale.
5. Fatti salvi criteri e procedure specifici previsti dalla normativa vigente in
materia di concessione di diritti di uso delle frequenze radio ai fornitori di
servizi di contenuto radiofonico o televisivo, i diritti di uso sono concessi
mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie. Nel caso delle
frequenze radio il Ministero, nel concedere i diritti, precisa se essi siano
trasferibili su iniziativa del detentore degli stessi e a quali condizioni,
conformemente all’articolo 14.
6. Il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio può essere
limitato solo quando ciò sia necessario per garantire l’uso efficiente delle
frequenze stesse in conformità all’articolo 29 e all’articolo 14, comma 1.
7. Alle procedure di selezione competitiva o comparativa per la concessione di
diritti individuali di uso delle frequenze radio si applicano le disposizioni
dell’articolo 29.
8. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di
diritti di uso, non appena ricevuta la domanda completa, entro tre settimane nel
caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di
numerazione ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per
scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Tale limite non pregiudica quanto previsto negli eventuali accordi
internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento
internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la
domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita
l’impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al
recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non
oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle
integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle
frequenze radio e dei numeri.
9. Qualora l’Autorità decida, previa consultazione delle parti interessate ai
sensi dell’articolo 11, che i diritti di uso dei numeri ai quali potrebbe
attribuirsi un valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante
procedure di selezione competitiva o comparativa, le decisioni devono essere
comunicate e pubblicate entro cinque settimane.
Art. 28
Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti di uso delle
frequenze radio e dei numeri
1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione
elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri possono essere
assoggettati esclusivamente al rispetto delle condizioni elencate,
rispettivamente, nelle parti A, B e C dell’allegato n. 1. Tali condizioni devono
essere obiettivamente giustificate rispetto alla rete o al servizio in
questione, proporzionate, trasparenti e non discriminatorie. L’autorizzazione
generale è sempre sottoposta alla condizione n. 11 della parte A dell’allegato
n. 1.
2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di
comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 42, commi 2 e 3, 43, 45, 66,
67, 68 e 69 o alle imprese designate per la fornitura del servizio universale,
prescritti ai sensi del Capo IV, sezione II, del presente Titolo, sono separati,
sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti
dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle
imprese, nell'autorizzazione generale è fatta menzione degli obblighi specifici
prescritti alle singole imprese.
3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche indicate
nella parte A dell’allegato n. 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte
alle imprese in virtù di altre disposizioni normative.
4. Nel concedere i diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri il
Ministero applica le sole condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti B e
C dell’allegato n. 1.
Art. 29
Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le
frequenze radio
1. Quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero dei diritti di uso
da concedere per le frequenze radio, l’Autorità:
a) tiene adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli
utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e la sostenibilità degli
investimenti rispetto alle esigenze del mercato, anche in applicazione del
principio di effettivo ed efficiente utilizzo dello spettro radio di cui agli
articoli 14, comma 1, e 27, comma 6;
b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori,
l'opportunità di esprimere la loro posizione, conformemente all'articolo 11;
c) pubblica qualsiasi decisione relativa alla concessione di un numero limitato
di diritti individuali di uso, indicandone le ragioni;
d) stabilisce procedure basate su criteri di selezione obiettivi, trasparenti,
proporzionati e non discriminatori;
e) riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta
degli operatori interessati.
2. L’Autorità, qualora ritenga possibile concedere ulteriori diritti individuali
di uso delle frequenze radio, rende nota la decisione ed il Ministero invita a
presentare domanda per la concessione di tali diritti.
3. Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali di
uso delle frequenze radio, il Ministero invita a presentare domanda per la
concessione dei diritti di uso e ne effettua l’assegnazione in base a procedure
stabilite dall’Autorità. Tali criteri di selezione devono tenere in adeguata
considerazione gli obiettivi di cui all’articolo 13.
4. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitiva o
comparativa, il Ministero, su richiesta dell’Autorità, proroga il periodo
massimo di sei settimane di cui all'articolo 27, comma 8, nella misura
necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, pubbliche e
trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza superare, in ogni caso, il
termine di otto mesi.
5. I termini di cui al comma 4 non pregiudicano l'eventuale applicabilità di
accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio e di
coordinamento delle posizioni orbitali dei satelliti.
6. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti di uso delle
frequenze radio in conformità all’articolo 14.
7. In caso di procedure di selezione competitiva o comparativa di particolare
rilevanza nazionale, l’Autorità può sottoporre al Ministro delle comunicazioni
la proposta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di
costituzione di un Comitato di Ministri incaricato di coordinare la procedura
stessa, in particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara.
Art. 30
Assegnazione armonizzata delle frequenze radio
1. Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le
procedure di accesso siano state concordate, e gli operatori cui assegnare le
frequenze radio siano stati selezionati ai sensi degli accordi internazionali e
delle disposizioni comunitarie, i diritti individuali di uso delle frequenze
radio sono concessi secondo le modalità stabilite da tali accordi e
disposizioni. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune
siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso
delle frequenze radio in questione, non possono essere prescritte altre
condizioni, né criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare
o ritardare la corretta applicazione dell'assegnazione comune di tali frequenze
radio.
Art. 31
Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare
infrastrutture e dei diritti di interconnessione
1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare
l’esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare
l’interconnessione o di ottenere l’accesso e l’interconnessione nei confronti di
altre autorità o di altri operatori, rilascia nel termine di una settimana una
dichiarazione da cui risulti che l’operatore stesso ha presentato una
dichiarazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4, indicando le condizioni alle
quali una impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in
forza di autorizzazione generale è legittimata a richiedere tali diritti.
Art. 32
Osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti di uso e
degli obblighi specifici
1. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica
contemplati dall'autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti di uso
di frequenze radio o di numeri devono comunicare, in conformità all'articolo 33,
rispettivamente, al Ministero le informazioni necessarie per verificare
l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei
diritti di uso ed all’Autorità le informazioni necessarie per l’effettiva
osservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2.
2. Se il Ministero accerta l'inosservanza da parte di un’impresa di una o più
condizioni poste dall'autorizzazione generale o relative ai diritti di uso,
ovvero l’Autorità accerta l’inosservanza degli obblighi specifici di cui
all'articolo 28, comma 2, la contestazione dell’infrazione accertata è
notificata all’impresa, con l’intimazione di porre fine all’infrazione,
ripristinando la situazione precedente, entro un mese e l’invito a presentare
eventuali memorie difensive. Il termine di un mese può essere abbreviato in
ragione della reiterazione dell’infrazione o della sua gravità. L’impresa può
chiedere il differimento del termine indicato, motivandolo adeguatamente.
3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio
all’infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e
l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2,
adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l’osservanza delle
condizioni di cui al comma 1. Tali misure e le relative motivazioni sono
notificate all’impresa entro una settimana dalla loro adozione e prevedono un
termine ragionevole entro il quale l’impresa deve rispettare le misure stesse.
4. Qualora vi siano violazioni gravi o reiterate più di due volte nel
quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, o relative ai
diritti di uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, e le
misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente
articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito
delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a un’impresa di
continuare a fornire in tutto o in parte reti o servizi di comunicazione
elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso.
5. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, qualora il Ministero e
l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano
prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei
diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, tale
da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica,
l’incolumità pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la
ricerca, l’accertamento ed il perseguimento di reati o da creare gravi problemi
economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di
comunicazione elettronica, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre
rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando
all'impresa interessata la possibilità di esprimere osservazioni e di proporre
le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito
delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie.
6. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del
presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 9.
Art. 33
Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso
e degli obblighi specifici
1. Ai fini dell'autorizzazione generale, della concessione dei diritti di uso o
dell’imposizione degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, il
Ministero e l’Autorità non possono imporre alle imprese di fornire alcuna
informazione salvo quelle proporzionate e oggettivamente giustificate:
a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle
condizioni 1 e 2 della parte A, della condizione 6 della parte B e della
condizione 7 della parte C dell’allegato n. 1 e l'osservanza degli obblighi
indicati all'articolo 28, comma 2;
b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni indicate
all’allegato n. 1, a seguito di denuncia, o in caso di verifica avviata di
propria iniziativa dal Ministero e dall’Autorità nell’ambito delle rispettive
competenze, o quando il Ministero o l’Autorità abbiano comunque motivo di
ritenere che una data condizione non sia stata rispettata;
c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti
di uso;
d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a
vantaggio dei consumatori;
e) per fini statistici specifici;
f) per consentire all’Autorità di effettuare un'analisi del mercato ai sensi
delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo.
2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) e f) del comma
1 può essere richiesta prima dell’inizio dell’attività, né come condizione
necessaria per la stessa.
3. Quando il Ministero o l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze,
richiedono informazioni alle imprese ai sensi del comma 1, gli stessi sono
tenuti ad informare queste ultime circa l'uso che intendono farne.
Art. 34
Diritti amministrativi
1. Oltre ai contributi di cui all’articolo 35, possono essere imposti alle
imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o
alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che
coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione,
il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti
di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, ivi compresi
i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di
standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle
disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di
applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, ed in
particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti
amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato,
obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli
oneri accessori.
2. La misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è riportata
nell’allegato n. 10.
Art. 35
Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di installare
infrastrutture
1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei
numeri sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti
dall’Autorità.
2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura prevista
dall’allegato n. 10.
3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l’installazione,
su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, si
applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 93.
4. I contributi sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati
allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi di cui
all'articolo 13.
Art. 36
Modifica dei diritti e degli obblighi
1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni
generali, ai diritti di uso o ai diritti di installazione delle infrastrutture
possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura
proporzionata. Il Ministero comunica l’intenzione di procedere alle modifiche ai
soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai quali è concesso
un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo.
Tale periodo, tranne casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro
settimane.
2. I diritti di passaggio non possono essere limitati o revocati prima della
scadenza del periodo per il quale sono stati concessi. Limitazioni e revoche
sono ammesse in casi eccezionali e adeguatamente motivati e previo congruo
indennizzo.
Art. 37
Pubblicazione delle informazioni
1. Le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di
diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle
autorizzazioni generali e ai diritti di uso sono pubblicate, a seconda dei casi,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero sui Bollettini
ufficiali e sui siti Internet delle autorità competenti e sono debitamente
aggiornate, in modo da consentire a tutti gli interessati di accedervi
facilmente.
Art. 38
Concessioni e autorizzazioni preesistenti
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia
di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico continuano ad essere
valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano, salvo quanto
disposto dai commi 2 e 3, le disposizioni del Codice.
2. Qualora l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 implichi una
limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti nelle
autorizzazioni preesistenti, il Ministero, sentita l’Autorità, può prorogare i
diritti e gli obblighi originari non oltre nove mesi dalla data di entrata in
vigore del Codice, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre
imprese in forza della normativa comunitaria. Il Ministero informa la
Commissione europea della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni.
3. Qualora il Ministero dimostri che la soppressione di una condizione per
l’autorizzazione riguardante l’accesso a reti di comunicazione elettronica,
precedente alla data di entrata in vigore del Codice, crei eccessive difficoltà
per le imprese che hanno beneficiato di un diritto di accesso a un’altra rete, e
qualora le stesse non abbiano negoziato nuovi accordi secondo termini
commerciali ragionevoli prima della data di entrata in vigore del Codice, il
Ministero può sottoporre alla Commissione europea la richiesta di una proroga
temporanea, specificandone le condizioni e il periodo.
4. Restano ferme le norme speciali sulle concessioni ed autorizzazioni
preesistenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva.
Art. 39
Sperimentazione
1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e
di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e
televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi
di comunicazione elettronica è subordinata a dichiarazione preventiva. L’impresa
interessata presenta al Ministero una dichiarazione della persona fisica
titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da
loro delegati, contenente l’intenzione di effettuare una sperimentazione di reti
o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello riportato
nell’allegato n. 12. L’impresa è abilitata ad iniziare la sperimentazione a
decorrere dall’avvenuta presentazione della dichiarazione. Ai sensi
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della
dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli
interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività.
2. La dichiarazione di cui al comma 1:
a) non prefigura alcun titolo per il conseguimento di una successiva
autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a fini commerciali, della
rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;
b) non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di rete o
servizio, né in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate;
c) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio
disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica, l'espletamento
della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare:
a) l’eventuale richiesta di concessione di diritti individuali di uso delle
frequenze radio e dei numeri necessari;
b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore
a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l’avvio della stessa;
c) l’estensione dell’area operativa, le modalità di esercizio, la tipologia, la
consistenza dell’utenza ammessa che, comunque, non può superare le tremila
unità, e il carattere sperimentale del servizio;
d) l’eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono alla
sperimentazione;
e) l’obbligo di comunicare all’utente la natura sperimentale del servizio e
l’eventuale sua qualità ridotta;
f) l’obbligo di comunicare al Ministero i risultati della sperimentazione al
termine della stessa.
4. Se la sperimentazione prevede la concessione di diritti individuali di uso
delle frequenze radio o dei numeri, il Ministero li concede, entro due settimane
dal ricevimento della dichiarazione nel caso di numeri assegnati per scopi
specifici nell’ambito del piano nazionale di numerazione, ed entro quattro
settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici
nell’ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la
dichiarazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati,
invita l’impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al
recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non
oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle
integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.
5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al comma
1 e la presentazione della richiesta deve avvenire con sessanta giorni
d’anticipo rispetto alla scadenza.
Capo III
ACCESSO ED INTERCONNESSIONE
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 40
Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione
1. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche
e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione. L’operatore
costituito in un altro Stato membro che richiede l'accesso o l'interconnessione
nel territorio nazionale non necessita di un'autorizzazione ad operare in
Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L’Autorità
anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano
restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di
accesso.
Art. 41
Diritti ed obblighi degli operatori
1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se
richiesto da altri operatori titolari di un'autorizzazione dello stesso tipo,
l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di
garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta l’Unione
europea. Gli operatori offrono l’accesso e l’interconnessione ad altri operatori
nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall’Autorità ai
sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui
all’articolo 13, comma 5, lettera b).
2. Le reti pubbliche di comunicazione elettronica realizzate per distribuire
servizi di televisione digitale devono essere in grado di distribuire servizi e
programmi televisivi in formato panoramico. Gli operatori di rete che ricevono e
redistribuiscono servizi e programmi televisivi in formato panoramico mantengono
il formato panoramico dell'immagine.
3. Fatto salvo l'articolo 33, gli operatori che ottengono informazioni da un
altro operatore prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di
accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente per i
fini per cui sono state fornite e osservano in qualsiasi circostanza gli
obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Le
informazioni ricevute non sono comunicate ad altre parti, in particolare ad
altre unità organizzative, ad altre società consociate o partner commerciali,
per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.
Art. 42
Poteri e competenze dell’Autorità in materia di accesso e di interconnessione
1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 13, l’Autorità
incoraggia e garantisce forme adeguate di accesso, interconnessione e
interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da
promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile e recare il
massimo vantaggio agli utenti finali.
2. Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti degli
operatori che detengono un significativo potere di mercato ai sensi
dell'articolo 45, l’Autorità può imporre:
a) l’obbligo agli operatori che controllano l'accesso agli utenti finali,
compreso, in casi giustificati, e qualora non sia già previsto, l'obbligo di
interconnessione delle rispettive reti, nella misura necessaria a garantire
l'interconnessione da punto a punto e valutati i servizi intermedi già resi
disponibili;
b) l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui
all'allegato n. 2, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie, nella misura necessaria a garantire l'accesso degli utenti
finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali indicati nell’allegato n. 2.
3. Nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi
dell'articolo 49 e qualora ciò sia necessario per garantire il funzionamento
normale della rete, l’Autorità può stabilire le condizioni tecniche od operative
che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari
dell’accesso, ai sensi della normativa comunitaria. Le condizioni che si
riferiscono all'attuazione di norme o specifiche tecniche sono conformi
all'articolo 20.
4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono
obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono applicati
conformemente alla procedura di cui agli articoli 11 e 12.
5. Ove giustificato, l’Autorità può intervenire in materia di accesso e
interconnessione, se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di
accordo tra gli operatori, su richiesta di una delle parti interessate. In
questi casi l’Autorità agisce al fine di garantire il conseguimento degli
obiettivi previsti all'articolo 13, sulla base delle disposizioni del presente
Capo e secondo le procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24.
Sezione II
Obblighi degli operatori e procedure di riesame del mercato
Art. 43
Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse
1. All'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali
trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai
mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all'allegato n. 2, parte I.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorità può riesaminare le
condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un'analisi di
mercato conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 per determinare se
mantenere, modificare o revocare le condizioni indicate. Qualora, in base
all'analisi di mercato, l'Autorità verifica che una o più operatori di servizi
di accesso condizionato non dispongono di un significativo potere di mercato sul
mercato pertinente, può modificare o revocare le condizioni per tali imprese
conformemente alla procedura prevista agli articoli 11 e 12, solo se non
risultino pregiudicati da tale modifica o revoca:
a) l'accesso per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a
canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell'articolo 81;
b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati per:
1) i servizi digitali di radiodiffusione sonora e televisiva al dettaglio;
2) i sistemi di accesso condizionato ed altre risorse correlate.
3. La modifica o la revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate
con un congruo preavviso.
Art. 44
Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione
1. Gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del Codice in materia di
accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che forniscono reti o
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano in vigore
fintantoché tali obblighi non siano stati riesaminati e non sia stata adottata
una decisione ai sensi del comma 2. Fino a tale data conservano efficacia le
deliberazioni adottate dall’Autorità, relativamente ai suddetti obblighi, sulla
base della normativa previgente.
2. Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 19, l’Autorità effettua
un'analisi del mercato per decidere se mantenere, modificare o revocare gli
obblighi di cui al comma 1. La modifica o la revoca degli obblighi è comunicata
alle parti interessate con un congruo preavviso.
Art. 45
Imposizione, modifica o revoca degli obblighi
1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo
19, un’impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di
mercato in un mercato specifico, l’Autorità impone, in funzione delle
circostanze, gli obblighi previsti agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50.
2. L’Autorità non impone gli obblighi di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50
agli operatori che non sono stati designati in conformità al comma 1, fatte
salve:
a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1, 2 e 3, e 43;
b) le disposizioni degli articoli 16 e 87, la condizione 7 di cui alla parte B
dell’allegato n. 1, quale applicata ai sensi dell’articolo 28, comma 1, gli
articoli 77, 78, e 80 e le disposizioni della normativa nazionale e comunitaria
in materia di trattamento dei dati personali e della tutela della vita privata
che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle cui è riconosciuto un
significativo potere di mercato;
c) l’esigenza di ottemperare ad impegni internazionali.
3. In circostanze eccezionali l'Autorità, quando intende imporre agli operatori
aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso e di
interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50, ne
fa richiesta alla Commissione europea, la quale adotta una decisione che
autorizza o vieta l’adozione dei provvedimenti.
4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo sono basati sulla natura
delle questioni oggetto di istruttoria, proporzionati e giustificati alla luce
degli obiettivi di cui all'articolo 13 e sono imposti solo previa consultazione
ai sensi degli articoli 11 e 12.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’Autorità notifica alla Commissione
europea le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei
confronti dei soggetti del mercato, conformemente alle procedure stabilite dall'
articolo 12.
Art. 46
Obbligo di trasparenza
1. Ai sensi dell’articolo 45, l’Autorità può imporre obblighi di trasparenza in
relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di
rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere
contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni
per la fornitura e per l'uso, prezzi.
2. In particolare, l’Autorità può esigere che, quando un operatore è
assoggettato ad obblighi di non discriminazione ai sensi dell’articolo 47
pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire
che gli operatori non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del
servizio richiesto e in cui figuri una descrizione delle offerte suddivisa per
componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi
termini, condizioni e prezzi. L'Autorità con provvedimento motivato può imporre
modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal
presente Capo.
3. L’Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio
richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime.
4. In deroga al comma 3, se un operatore è soggetto agli obblighi di cui
all'articolo 49 relativi all'accesso disaggregato alla rete locale a coppia
elicoidale metallica, l’Autorità provvede alla pubblicazione di un'offerta di
riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell'allegato n. 3.
Art. 47
Obbligo di non discriminazione
1. Ai sensi dell'articolo 45, l’Autorità può imporre obblighi di non
discriminazione in relazione all'interconnessione e all'accesso.
2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che
l’operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei
confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti, e inoltre che esso
fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di
qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi
delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali.
Art. 48
Obbligo di separazione contabile
1. Ai sensi dell'articolo 45 e limitatamente al mercato oggetto di notifica,
l’Autorità può imporre obblighi di separazione contabile in relazione a
particolari attività nell'ambito dell'interconnessione e dell'accesso. In
particolare, l’Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a
rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti
interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non
discriminazione ai sensi dell'articolo 47 o, se del caso, per evitare
sovvenzioni incrociate abusive. L’Autorità può specificare i formati e la
metodologia contabile da usare.
2. Fatto salvo l'articolo 10, per agevolare la verifica dell'osservanza degli
obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l’Autorità può richiedere che
siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate
provenienti da terzi. L’Autorità può pubblicare tali informazioni in quanto
utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente
normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni
commerciali.
Art. 49
Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete
1. Ai sensi dell'articolo 45, l’Autorità può imporre agli operatori di
accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati
elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora verifichi che il
rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini e condizioni non
ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero lo sviluppo di una
concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrari agli
interessi dell'utente finale. Agli operatori può essere imposto, tra l'altro:
a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi e risorse di
rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;
b) di negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono un accesso;
c) di non revocare l'accesso alle risorse consentito in precedenza;
d) di garantire determinati servizi all'ingrosso necessari affinché terze parti
possano formulare offerte;
e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre
tecnologie indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di
reti private virtuali;
f) di consentire la coubicazione o la condivisione degli impianti, inclusi
condotti, edifici o piloni;
g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti
l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di
reti intelligenti o servizi di roaming tra operatori di reti mobili;
h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software
analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura
dei servizi;
i) di interconnettere reti o risorse di rete.
2. L’Autorità può associare agli obblighi di cui al comma 1, condizioni di
equità, ragionevolezza, tempestività.
3. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi di cui al comma 1, e
soprattutto nel considerare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi
definiti nell'articolo 13, l’Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti
fattori:
a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse
concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della
natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;
b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità
disponibile;
c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei
rischi connessi a tali investimenti;
d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;
e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
f) fornitura di servizi paneuropei.
Art. 50
Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi
1. Ai sensi dell'articolo 45, per determinati tipi di interconnessione e di
accesso l’Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e
controlli dei prezzi, tra cui l’obbligo che i prezzi siano orientati ai costi,
nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora
l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta
che l’operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello
eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell’utenza finale. L’Autorità
tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un’equa
remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei
rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi
innovativi.
2. L’Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o
metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere
l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i
consumatori. Al riguardo l’Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati
in mercati concorrenziali comparabili.
3. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi,
ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di
un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi
di un'efficiente fornitura di servizi, l’Autorità può approntare una metodologia
di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori.
L’Autorità può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi
e, ove necessario, li adegui.
4. L’Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità
dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una
descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le
regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei
costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente
specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. È pubblicata annualmente una
dichiarazione di conformità al sistema. I costi relativi alle verifiche
rientrano tra quelli coperti ai sensi dall’articolo 34.
Art. 51
Pubblicazione delle informazioni e relativo accesso
1. L’Autorità pubblica gli obblighi specifici imposti nei confronti delle
imprese conformemente al presente Capo, precisando il prodotto o servizio
specifico e i mercati geografici interessati. L’Autorità provvede inoltre a
pubblicare, secondo le medesime modalità, informazioni aggiornate in forma atta
a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, a meno che
non si tratti di informazioni riservate e, in particolare, di segreti aziendali.
2. L’Autorità trasmette alla Commissione europea copia di tutte le informazioni
pubblicate.
Art. 52
Notificazione
1. L’Autorità notifica alla Commissione europea l’elenco degli operatori che
ritiene dispongano di significativo potere di mercato ai fini del presente Capo,
nonché gli obblighi imposti nei loro confronti. Qualsiasi modifica degli
obblighi imposti nei confronti degli operatori e qualsiasi modifica tra gli
operatori soggetti alle disposizioni del presente Capo è notificata senza
indugio alla Commissione europea.
Capo IV
SERVIZIO UNIVERSALE E DIRITTI DEGLI UTENTI IN MATERIA DI RETI E DI SERVIZI DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Sezione I
Obblighi di servizio universale, compresi gli obblighi di natura sociale
Art. 53
Disponibilità del servizio universale
1. Sul territorio nazionale i servizi elencati nel presente Capo sono messi a
disposizione di tutti gli utenti finali ad un livello qualitativo stabilito, a
prescindere dall’ubicazione geografica dei medesimi. Il Ministero vigila
sull’applicazione del presente comma.
2. L’Autorità determina il metodo più efficace e adeguato per garantire la
fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, nel rispetto dei
principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
L’Autorità limita le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di
servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni
commerciali, tutelando nel contempo l'interesse pubblico.
Art. 54
Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa
1. Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa alla rete
telefonica pubblica e di accesso da parte degli utenti finali ai servizi
telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa è soddisfatta quanto meno
da un operatore. Il Ministero vigila sull’applicazione del presente comma.
2. La connessione consente agli utenti finali di effettuare e ricevere chiamate
telefoniche locali, nazionali ed internazionali, facsimile e trasmissione di
dati, nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni
dell’UIT-T, e deve essere tale da consentire un efficace accesso ad Internet.
Art. 55
Elenco abbonati e servizi di consultazione
1. Sono accessibili agli utenti finali e, per la lettera b) anche agli utenti
dei telefoni pubblici a pagamento:
a) almeno un elenco completo relativo alla rete urbana di appartenenza in una
forma, cartacea, elettronica o in entrambe le forme, approvata dall'Autorità e
aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l'anno;
b) almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi.
2. Il Ministero vigila sull’applicazione del comma 1.
3. In considerazione dell’esistenza sul mercato di diverse offerte in termini di
disponibilità, qualità e prezzo accessibile, dalla data di entrata in vigore del
Codice, e fintantoché il Ministero non riscontri il venir meno di tali
condizioni, al servizio di consultazione degli elenchi di cui al comma 1,
lettera b), non si applicano gli obblighi di fornitura del servizio universale.
Il Ministero verifica il permanere delle predette condizioni, sentiti gli
operatori interessati, con cadenza semestrale.
4. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, fatte salve le disposizioni in
materia di protezione dei dati personale, tutti gli abbonati ai servizi
telefonici accessibili al pubblico.
5. L’Autorità assicura che le imprese che forniscono servizi di cui al comma 1
applichino il principio di non discriminazione nel trattamento e nella
presentazione delle informazioni loro comunicate da altre imprese.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge 23
agosto 1988 n. 400, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Codice, su
proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con i Ministri della
giustizia e dell’interno, previa consultazione ai sensi dell’articolo 11, sono
disciplinati gli obblighi e le modalità di comunicazione al Ministero, da parte
delle imprese, delle attivazioni in materia di portabilità del numero di cui
all’articolo 80.
7. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al
centro di elaborazione dati del Ministero dell’interno gli elenchi di tutti i
propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia
mobile, che sono identificati al momento dell’attivazione del servizio.
L’autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti
elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell’interno.
Art. 56
Telefoni pubblici a pagamento
1. Nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall’Autorità, le imprese
mettono a disposizione telefoni pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze
ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di
apparecchi e loro accessibilità per gli utenti disabili, nonché di qualità del
servizio. Il Ministero vigila sull’applicazione delle disposizioni del presente
comma.
2. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
Codice, previa consultazione dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 83,
individua le localizzazioni nelle quali i servizi di cui al comma 1 o servizi
analoghi sono ampiamente disponibili e per le quali pertanto non possono essere
prescritti obblighi ai fini di cui allo stesso comma 1.
3. Le chiamate d'emergenza dai telefoni pubblici a pagamento utilizzando il
numero di emergenza unico europeo ‘112’ o altri numeri di emergenza nazionali,
sono effettuate gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento.
Il Ministero vigila sull’applicazione del presente comma.
Art. 57
Misure speciali destinate agli utenti disabili
1. L’Autorità adotta, ove opportuno, misure specifiche per garantire che gli
utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo accessibile, ai
servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di emergenza ed i
servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello degli altri utenti
finali.
2. L’Autorità può adottare misure specifiche per far sì che gli utenti finali
disabili possano scegliere tra le imprese ed i fornitori dei servizi che siano a
disposizione della maggior parte degli utenti finali.
Art. 58
Designazione delle imprese
1. L’Autorità può designare una o più imprese perché garantiscano la fornitura
del servizio universale, quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma
2, in modo tale da coprire l’intero territorio nazionale. L’Autorità può
designare più imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi elementi del
servizio universale o per coprire differenti parti del territorio nazionale.
2. Nel designare le imprese titolari di obblighi di servizio universale in tutto
il territorio nazionale o in parte di esso, l’Autorità applica un sistema di
designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio in cui
nessuna impresa è esclusa a priori. Il sistema di designazione garantisce che il
servizio universale sia fornito secondo criteri di economicità e consente di
determinare il costo netto degli obblighi che ne derivano conformemente
all'articolo 62.
3. Sino alla designazione di cui al comma 1, la società Telecom Italia continua
ad essere incaricata di fornire il servizio universale quale definito agli
articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, sull'intero territorio nazionale.
Art. 59
Accessibilità delle tariffe
1. L’Autorità vigila sull'evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei
servizi che, in base agli articoli 54, 55, 56 e 57, sono soggetti agli obblighi
di servizio universale e forniti dalle imprese designate, con particolare
riguardo ai prezzi al consumo e al reddito dei consumatori.
2. L’Autorità può prescrivere che le imprese designate ai sensi dell’articolo 58
propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle
proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i
consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi
dall'accesso e dall'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico.
3. L’Autorità può prescrivere alle imprese designate soggette agli obblighi di
cui agli articoli 54, 55, 56 e 57 di applicare tariffe comuni, comprese le
perequazioni tariffarie, in tutto il territorio, ovvero di rispettare limiti
tariffari.
4. L’Autorità provvede affinché, quando un’impresa designata è tenuta a proporre
opzioni tariffarie speciali, tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie
geografiche, o a rispettare limiti tariffari, le condizioni siano pienamente
trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non
discriminazione. L’Autorità può esigere la modifica o la revoca di determinate
formule tariffarie.
Art. 60
Controllo delle spese
1. Le imprese designate ai sensi dell’articolo 58, nel fornire le prestazioni e
i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59,
comma 2, definiscono le condizioni e modalità di fornitura in modo tale che
l'abbonato non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono
necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.
2. Le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54, 55,
57 e 59, comma 2, forniscono le prestazioni e i servizi specifici di cui
all'allegato n. 4, parte A, di modo che gli abbonati possano sorvegliare e
controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del
servizio.
3. L’Autorità vigila sui provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 e può disporre che
qualora le prestazioni di cui al comma 2 sono ampiamente disponibili, non si dà
luogo all’imposizione degli obblighi di fornitura ivi prescritti.
Art. 61
Qualità del servizio fornito dalle imprese designate
1. L’Autorità provvede affinché tutte le imprese designate soggette agli
obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, pubblichino
informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura del
servizio universale, basandosi sui parametri di qualità del servizio, sulle
definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell'allegato n. 6. Le informazioni
pubblicate sono comunicate anche all'Autorità.
2. L’Autorità può inoltre specificare, previa definizione di parametri idonei,
norme supplementari di qualità del servizio per valutare l’efficienza delle
imprese nella fornitura dei servizi agli utenti finali disabili e ai consumatori
disabili. L’Autorità provvede affinché le informazioni sull’efficienza delle
imprese in relazione a detti parametri siano anch’esse pubblicate e messe a sua
disposizione.
3. L’Autorità specifica, con appositi provvedimenti, contenuto, forma e modalità
di pubblicazione delle informazioni, in modo da garantire che gli utenti finali
e i consumatori abbiano accesso a informazioni complete, comparabili e di facile
impiego.
4. L’Autorità fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad
obblighi di servizio universale almeno ai sensi dell'articolo 54. Nel fissare
tali obiettivi, l’Autorità tiene conto del parere dei soggetti interessati,
applicando in particolare le modalità stabilite all'articolo 83.
5. L’Autorità controlla il rispetto degli obiettivi qualitativi da parte delle
imprese designate.
6. L’Autorità adotta, a fronte di perdurante inadempimento degli obiettivi
qualitativi da parte dell'impresa, misure specifiche a norma del Capo II del
presente Titolo. L’Autorità può esigere una verifica indipendente o una
valutazione dei dati relativi all'efficienza, a spese dell'impresa interessata,
allo scopo di garantire l'esattezza e la comparabilità dei dati messi a
disposizione dalle imprese soggette ad obblighi di servizio universale.
Art. 62
Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale
1. Qualora l’Autorità ritenga che la fornitura del servizio universale di cui
agli articoli da 53 a 60 possa comportare un onere ingiustificato per le imprese
designate a fornire tale servizio, prevede il calcolo dei costi netti di tale
fornitura. A tal fine, l’Autorità può:
a) procedere al calcolo del costo netto delle singole componenti dell’obbligo
del servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali
derivanti all'impresa designata per la fornitura del servizio universale, in
base alle modalità stabilite nell'allegato n. 11;
b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati
in base a un meccanismo di determinazione conforme all'articolo 58, comma 2.
2. I conti ovvero le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo
netto degli obblighi di servizio universale di cui al comma 1, lettera a), sono
sottoposti alla verifica di un organismo indipendente dalle parti interessate,
avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. I risultati del calcolo
e le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico
sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell’Autorità. I costi derivanti
dalla verifica del servizio universale sono ricompresi nel fondo per il
finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito
presso il Ministero, di cui all’allegato n. 11.
Art. 63
Finanziamento degli obblighi di servizio universale
1. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all'articolo 62,
l’Autorità riscontri che un’impresa designata è soggetta ad un onere
ingiustificato, previa richiesta dell’impresa stessa, ripartisce il costo netto
degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e servizi di
comunicazione elettronica utilizzando il fondo per il finanziamento del costo
netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero, di
cui all’allegato n. 11.
2. Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli
articoli da 53 a 60, calcolato conformemente all’articolo 62. Le disposizioni di
cui agli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 dell’allegato n. 11, possono essere modificate,
all’occorrenza, con provvedimento dell’Autorità, sentito il Ministero.
3. Il sistema di ripartizione dei costi deve rispettare i principi di
trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e
proporzionalità, in conformità all’articolo 2, commi 5, 6 e 7, dell’allegato n.
11. Ogni anno, l'Autorità, tenuto conto delle condizioni di concorrenzialità del
mercato, può valutare l'opportunità di introdurre un meccanismo di esenzione
dalla contribuzione al fondo per le imprese che non superano determinati livelli
di fatturato e per quelle nuove entranti nel settore, tenendo conto della loro
situazione finanziaria.
4. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi
di servizio universale sono scorporati e definiti separatamente per ciascuna
impresa. Tali contributi non sono imposti alle imprese che non forniscono
servizi nel territorio nazionale.
Art. 64
Trasparenza
1. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto degli
obblighi di servizio universale, l’Autorità pubblica i principi di ripartizione
dei costi di cui all’articolo 63 ed il sistema applicato.
2. L’Autorità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sulla
riservatezza, pubblica una relazione annuale che indichi il costo degli obblighi
di servizio universale, quale risulta dai calcoli effettuati, i contributi
versati da ogni impresa interessata e gli eventuali vantaggi commerciali di cui
abbiano beneficiato l’impresa o le imprese designate per la prestazione del
servizio universale.
Art. 65
Riesame dell’ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale
1. Il Ministero, sentita l’Autorità, procede periodicamente al riesame
dell’ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale di cui al
presente Capo, al fine di individuare, sulla base degli orientamenti della
Commissione europea e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in
termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, a quali servizi, e in
che misura, si applichino le disposizioni di cui all’articolo 58. Il riesame è
effettuato per la prima volta entro un anno dalla data di entrata in vigore del
Codice, e successivamente ogni due anni.
Sezione II
Controlli sugli obblighi delle imprese che dispongono di un significativo potere
di mercato su mercati specifici
Art. 66
Verifica e riesame degli obblighi
1. Fintantoché non sia effettuato un riesame e adottata una decisione ai sensi
della procedura di cui al comma 2, restano fermi gli obblighi preesistenti
relativi:
a) alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per l'uso
della rete telefonica pubblica;
b) alla selezione o preselezione del vettore;
c) alle linee affittate.
2. L’Autorità, secondo la procedura e i termini di cui all'articolo 19, provvede
ad effettuare un'analisi del mercato, per decidere se mantenere, modificare o
abolire gli obblighi relativi ai mercati al dettaglio. Le misure adottate sono
soggette alla procedura di cui all'articolo 12. Fino all’effettuazione di tale
analisi, conservano efficacia le deliberazioni adottate dall’Autorità,
relativamente ai predetti obblighi, sulla base della normativa previgente.
Art. 67
Controlli normativi sui servizi al dettaglio
1. L’Autorità, qualora in esito all’analisi del mercato realizzata a norma
dell’articolo 66, comma 2, accerti che un determinato mercato al dettaglio
identificato conformemente all’articolo 18 non è effettivamente concorrenziale e
giunga alla conclusione che gli obblighi previsti dal Capo III del presente
Titolo o dall’articolo 69 non portino al conseguimento degli obiettivi di cui
all’articolo 13, impone i necessari obblighi alle imprese identificate come
imprese che dispongono di un significativo potere di mercato su un dato mercato
al dettaglio ai sensi dell’articolo 17.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 si basano sulla natura della restrizione della
concorrenza accertata e sono proporzionati e giustificati alla luce degli
obiettivi di cui all’articolo 13. Tali obblighi possono includere prescrizioni
affinché le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non
impediscano l’ingresso sul mercato né limitino la concorrenza fissando prezzi
predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali, non
accorpino in modo indebito i servizi offerti. Qualora le pertinenti misure
relative alla vendita all’ingrosso, alla selezione e alla preselezione del
vettore non consentano di realizzare l’obiettivo di garantire una concorrenza
effettiva e l’interesse pubblico, l’Autorità, nell’esercizio del proprio potere
di sorveglianza sui prezzi, può prescrivere a tali imprese di rispettare
determinati massimali per i prezzi al dettaglio, di controllare le singole
tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati
comparabili.
3. L’Autorità, a richiesta, comunica alla Commissione europea informazioni in
merito alle modalità di controllo sui servizi al dettaglio e, se del caso, ai
sistemi di contabilità dei costi impiegati da tali imprese.
4. L’Autorità provvede affinché ogni impresa, soggetta a regolamentazione delle
tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio, applichi i
necessari e adeguati sistemi di contabilità dei costi. L’Autorità può
specificare la forma e il metodo contabile da utilizzare. La conformità al
sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle
parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall’Autorità.
L’Autorità provvede affinché ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di
conformità.
5. Fatti salvi l'articolo 59, comma 2 e l'articolo 60, l’Autorità non applica i
meccanismi di controllo al dettaglio di cui al comma 1 in mercati geografici o
tipologie di utenza per i quali abbia accertato l’esistenza di una concorrenza
effettiva, anche mediante l’analisi dinamica di cui all’articolo 19, comma 5.
Art. 68
Controlli sull’insieme minimo di linee affittate
1. L'Autorità qualora, in esito all'analisi di mercato realizzata a norma
dell'articolo 66, comma 2, accerti che il mercato per la fornitura di parte o
della totalità dell'insieme minimo di linee affittate non è effettivamente
concorrenziale, individua le imprese aventi significativo potere di mercato in
tale mercato nella totalità o in parte del territorio nazionale, in conformità
all'articolo 17. L'Autorità impone a dette imprese obblighi relativi alla
fornitura dell'insieme minimo di linee affittate, come indicato nell'elenco di
norme pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di cui
all’articolo 20, nonché le condizioni indicate nell'allegato n. 8 per detta
fornitura in relazione a tali specifici mercati delle linee affittate.
2. L'Autorità, qualora in esito all'analisi di mercato realizzata a norma
dell'articolo 66, comma 2, accerti che un mercato rilevante per la fornitura
dell'insieme minimo di linee affittate è effettivamente concorrenziale, revoca
gli obblighi di cui al comma 1 relativi a tale specifico mercato.
3. L'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche
armonizzate, nonché le norme correlate, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee nell’ambito dell'elenco di norme di cui all'articolo 20.
Art. 69
Selezione del vettore e preselezione del vettore
1. L’Autorità prescrive alle imprese che dispongono di un significativo potere
di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in
postazione fissa e relativa utilizzazione, a norma dell'articolo 66, comma 2, di
consentire ai propri abbonati di accedere ai servizi di qualsiasi fornitore
interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico:
a) digitando, per ogni singola chiamata, un codice di selezione del vettore;
b) applicando un sistema di preselezione, con la possibilità di annullare la
preselezione, per ogni singola chiamata digitando un codice di selezione del
vettore.
2. Le richieste degli utenti relative all'attivazione di tali opzioni in altre
reti o secondo altre modalità sono esaminate con la procedura di analisi del
mercato stabilita dall'articolo 19 e attuate conformemente all'articolo 49.
3. L’Autorità provvede affinché i prezzi dell'accesso e dell'interconnessione
correlata alle opzioni di cui al comma 1 siano orientati ai costi e gli
eventuali addebiti per gli abbonati non disincentivino il ricorso a tali
possibilità.
Sezione III
Diritti degli utenti finali
Art. 70
Contratti
1. I consumatori, qualora si abbonano a servizi che forniscono la connessione o
l'accesso alla rete telefonica pubblica, hanno diritto di stipulare contratti
con una o più imprese che forniscono detti servizi. Il contratto indica almeno:
a) la denominazione e l'indirizzo del fornitore del servizio;
b) i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi offerti e il tempo
necessario per l'allacciamento iniziale;
c) i tipi di servizi di manutenzione offerti;
d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonché le modalità secondo le quali
possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe
applicabili e a tutti i costi di manutenzione;
e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi
e del contratto;
f) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non
sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto;
g) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle
controversie ai sensi dell'articolo 84.
2. L’Autorità vigila sull’applicazione di quanto disposto ai fini di cui al
comma 1 e può estendere gli obblighi di cui al medesimo comma affinché
sussistano anche nei confronti di altri utenti finali.
3. I contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione
elettronica diversi dai fornitori di connessione o accesso alla rete telefonica
pubblica devono contenere le informazioni elencate nel comma 1. L’Autorità può
estendere tale obbligo affinché sussista anche nei confronti di altri utenti
finali.
4. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali,
all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali.
Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di
tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di
recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni.
5. L’utente finale che utilizzi, o dia modo ad altri di utilizzare il servizio
per effettuare comunicazioni o attività contro la morale o l’ordine pubblico o
arrecare molestia o disturbo alla quiete privata, decade dal contratto di
fornitura del servizio, fatta salva ogni altra responsabilità prevista dalle
leggi vigenti.
6. Rimane ferma l’applicazione delle norme e delle disposizioni in materia di
tutela dei consumatori.
Art. 71
Trasparenza e pubblicazione delle informazioni
1. L’Autorità assicura che informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai
prezzi e alle tariffe, nonché alle condizioni generali vigenti in materia di
accesso e di uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico, siano rese
disponibili agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni
dell'allegato n. 5.
2. L’Autorità promuove la fornitura di informazioni che consentano agli utenti
finali, ove opportuno, e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di
modalità di uso alternative, anche mediante guide interattive.
Art. 72
Qualità del servizio
1. L’Autorità, dopo aver effettuato la consultazione di cui all’articolo 83, può
prescrivere alle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni
comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti. Le
informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'Autorità prima della
pubblicazione.
2. L’Autorità precisa, tra l'altro, i parametri di qualità del servizio da
misurare, nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, per
garantire che gli utenti finali abbiano accesso ad informazioni complete,
comparabili e di facile consultazione, anche utilizzando i parametri, le
definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato n. 6.
Art. 73
Integrità della rete
1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire l'integrità della
rete telefonica pubblica in postazioni fisse e, in caso di incidenti gravi di
rete o nei casi di forza maggiore o calamità naturali, la disponibilità della
rete telefonica pubblica e dei servizi telefonici pubblici in postazione fissa.
Le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico in
postazione fissa devono adottare tutte le misure necessarie per garantire
l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.
Art. 74
Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo
1. L’Autorità vigila sull'interoperabilità delle apparecchiature di televisione
digitale di consumo, secondo le disposizioni di cui all'allegato n. 7, e, se del
caso, sentito il Ministero, definisce le misure necessarie per garantirla.
Art. 75
Servizi di assistenza mediante operatore e di consultazione elenchi
1. L’Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto degli abbonati ai
servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti negli elenchi di
cui all'articolo 55, comma 1, lettera a).
2. L’Autorità provvede affinché le imprese che assegnano numeri agli abbonati
soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le
informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di
consultazione, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate
ai costi e non discriminatorie.
3. L’Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto degli utenti finali
collegati alla rete telefonica pubblica all’accesso ai servizi di assistenza
mediante operatore e ai servizi di consultazione elenchi, a norma dell'articolo
55, comma 1, lettera b).
4. Gli utenti finali degli altri Stati membri hanno diritto di accedere
direttamente ai servizi di consultazione elenchi abbonati di cui all’articolo
55.
5. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, fatte salve le disposizioni in materia di
protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle
comunicazioni.
Art. 76
Numeri di emergenza nazionali e numero di emergenza unico europeo
1. Il Ministero provvede affinché, oltre ad altri eventuali numeri di emergenza
nazionali, indicati nel piano nazionale di numerazione, gli utenti finali di
servizi telefonici accessibili al pubblico, ed in particolare gli utenti di
telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di
soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo ‘112’. Le chiamate al
numero di emergenza unico europeo ‘112’ devono ricevere adeguata risposta ed
essere trattate nel modo più conforme alla struttura dei servizi di soccorso e
in maniera compatibile con le possibilità tecnologiche delle reti. I numeri di
emergenza nazionali sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentita l’Autorità in merito alla disponibilità dei numeri, e sono
recepiti dall’Autorità nel piano nazionale di numerazione; in sede di prima
applicazione sono confermati i numeri di emergenza stabiliti dall’Autorità con
la deliberazione 9/03/CIR.
2. Il Ministero provvede affinché, per ogni chiamata al numero di emergenza
unico europeo '112', gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche mettano
a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso e di protezione
civile, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative
all'ubicazione del chiamante.
3. Il Ministero assicura che i cittadini siano adeguatamente informati in merito
all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo ‘112’.
Art. 77
Prefissi telefonici internazionali
1. Il prefisso ‘00’ costituisce il prefisso internazionale normalizzato.
L’Autorità può introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative
alle chiamate telefoniche tra località contigue situate sui due versanti della
frontiera tra due Stati membri. Gli utenti finali di servizi telefonici
accessibili al pubblico ubicati in tali località sono adeguatamente informati
dell'esistenza di tali disposizioni.
2. L’Autorità provvede affinché gli operatori esercenti reti telefoniche
pubbliche gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso lo spazio di
numerazione telefonica europeo, fatta salva la loro esigenza di recuperare il
costo dell'inoltro della chiamata sulla loro rete.
Art. 78
Numeri non geografici
1. L’Autorità provvede affinché gli utenti finali di altri Stati membri abbiano
la possibilità di accedere, se tecnicamente ed economicamente fattibile, a
numeri non geografici attribuiti sul territorio nazionale, salvo il caso in cui
l'abbonato chiamato scelga, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso ai
chiamanti situati in determinate zone geografiche.
Art. 79
Fornitura di prestazioni supplementari
1. L’Autorità può obbligare gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche a
mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni elencate nell'allegato
n. 4, parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello
economico.
2. L’Autorità può decidere di non applicare il comma 1 nella totalità o in parte
del territorio nazionale se ritiene, tenuto conto del parere delle parti
interessate, che l'accesso a tali prestazioni sia sufficiente.
3. Fatto salvo l'articolo 60, comma 2, l’Autorità può imporre alle imprese gli
obblighi in materia di cessazione del servizio, di cui all'allegato n. 4, parte
A, lettera e), come requisiti generali.
Art. 80
Portabilità del numero
1. L’Autorità assicura che tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili
al pubblico, compresi i servizi di telefonia mobile, che ne facciano richiesta
conservino il proprio o i propri numeri, indipendentemente dall'impresa
fornitrice del servizio:
a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico;
b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.
2. Il comma 1 non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono
servizi in postazione fissa e reti mobili.
3. L’Autorità provvede affinché i prezzi dell'interconnessione correlata alla
portabilità del numero siano orientati ai costi e gli eventuali oneri diretti a
carico degli abbonati non agiscano da disincentivo alla richiesta di tali
prestazioni.
4. L’Autorità non prescrive tariffe al dettaglio per la portabilità del numero
che comportino distorsioni della concorrenza, ad esempio stabilendo tariffe al
dettaglio specifiche o comuni.
Art. 81
0bblighi di trasmissione
1. Eventuali obblighi di trasmissione per specifici canali e servizi radiofonici
e televisivi sono disciplinati dalle disposizioni di legge in materia di
radiodiffusione sonora e televisiva.
Sezione IV
Disposizioni finali in materia di servizio universale e di diritti degli utenti
Art. 82
Servizi obbligatori supplementari
1. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentita la Conferenza
Unificata, possono essere resi accessibili al pubblico servizi supplementari
rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale definiti
dalla Sezione I del presente Capo; in tal caso, tuttavia, non può essere
prescritto un sistema di ripartizione dei costi o di indennizzo che preveda la
partecipazione di specifiche imprese.
Art. 83
Consultazione dei soggetti interessati
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 11, il Ministero e l’Autorità,
nell’ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di
consultazione, del parere degli utenti finali e dei consumatori, inclusi, in
particolare, gli utenti disabili, delle aziende manifatturiere e delle imprese
che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni
attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando
hanno un impatto significativo sul mercato.
2. Le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero e
dall’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono mettere a punto
meccanismi che associno consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per
migliorare la qualità generale delle prestazioni, elaborando, fra l’altro,
codici di condotta, nonché norme di funzionamento e controllandone
l’applicazione.
Art. 84
Risoluzione extragiudiziale delle controversie
1. L’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, commi 11, 12 e 13 della legge 31 luglio
1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco
costose per l’esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli
utenti finali, relative alle disposizioni di cui al presente Capo, tali da
consentire un'equa e tempestiva risoluzione delle stesse, prevedendo nei casi
giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo.
2. L’Autorità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai sensi
dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove la
creazione, con l’attuale dotazione di personale e con i beni strumentali
acquisibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente invarianza
di spesa, a un adeguato livello territoriale, di uffici e di servizi on-line per
l’accettazione di reclami, incaricati di facilitare l’accesso dei consumatori e
degli utenti finali alle strutture di composizione delle controversie.
3. Se nelle controversie sono coinvolti soggetti di altri Stati membri,
l’Autorità si coordina con le altre Autorità di regolamentazione interessate per
pervenire alla risoluzione della controversia.
4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di risoluzione giudiziale
delle controversie e, fino all’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2,
quelle vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie alla
data di pubblicazione del Codice nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 85
Notifica alla Commissione europea
1. L’Autorità notifica alla Commissione europea, provvedendo poi ad aggiornarlo
immediatamente in caso di eventuali modifiche, l’elenco delle imprese designate
quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all’articolo 58, comma
1.
2. L’Autorità notifica alla Commissione europea l’elenco delle imprese che
dispongono di un significativo potere di mercato ai sensi delle disposizioni
della Sezione II del presente Capo, nonché gli obblighi ad esse prescritti
conformemente alle disposizioni medesime. Ogni eventuale cambiamento avente
un'incidenza sugli obblighi prescritti alle imprese o sulle imprese interessate
ai sensi delle disposizioni del presente Capo è notificato senza indugio alla
Commissione europea.
Capo V
Disposizioni relative a reti ed impianti
Art. 86
Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio
1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza
indugio le occorrenti decisioni e rispettano procedure trasparenti, pubbliche e
non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell’esaminare le
domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:
a) su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, a
un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione;
b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, a un
operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da
quelle fornite al pubblico.
2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e
gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e
condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87
e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di
cui all’articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad
esse si applica la normativa vigente in materia.
4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché le
disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976,
n. 898.
5. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e
dei relativi impianti, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160,
ed al Codice della navigazione.
6. L’Autorità vigila affinché, laddove le amministrazioni dello Stato, le
Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell’articolo
6, comma 1, mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono
reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un’effettiva separazione
strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al
comma 1 e le funzioni attinenti alla proprietà o al controllo.
7. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione
e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui
all’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
8. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso
pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati
territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato, sulla
base dei modelli A e B dell’allegato n. 13. I soggetti interessati alla
realizzazione delle opere di cui agli articoli 88 e 89 trasmettono al Ministero
copia dei modelli C e D del predetto allegato n. 13. Il Ministero può delegare
ad altro Ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni
trasmessegli.
Art. 87
Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione
elettronica per impianti radioelettrici
1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica
delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie,
l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di
ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per
reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione,
distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per
reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione
civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di
frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo
accertamento, da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli, di
cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del
progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto
della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al
comma 1 è presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al
momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla
indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
3. L'istanza, conforme al modello di cui al modello A dell'allegato n. 13,
realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato
alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di
origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a
comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui
alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione,
attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della
CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza
a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione
di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale
o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è
sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti
dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n.
13.
4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente
all’Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla
comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare
l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro
quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di
dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui
al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione
documentale.
6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il
responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di
ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i
rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei
soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce
ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale
altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei
lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente
informato il Ministero.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta
dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla
tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio
storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano
applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni.
9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente
articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di
emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro
novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta
eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un
provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi
per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di
semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal
presente comma.
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine
perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio
espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
Art. 88
Opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico
1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica
presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di
scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a
presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e,
ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n.13, all'Ente locale
ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.
2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro
dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni
e la rettifica o integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui
al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione
documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il
responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una
conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive
direttamente interessate dall'installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce
ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale
altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei
lavori.
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta
dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla
tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio
storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano
applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui
all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione
degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo
pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il Comune può
mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società
controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non
discriminatorie.
7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda,
senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento
espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si
intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque
di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è
ridotto a trenta giorni.
8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica
interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati, l'istanza di
autorizzazione, conforme al modello D di cui all'allegato n. 13, viene
presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può essere valutata in una
conferenza di servizi per ciascun ambito regionale convocata dal comune di
maggiore dimensione demografica. La conferenza può essere convocata anche su
iniziativa del soggetto interessato.
9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi deve pronunciarsi entro
trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza
dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole
amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato
il Ministero. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un’Amministrazione
preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del
patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e
trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di
cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni.
10. Salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra indennità è
dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero
concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del
suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di
comunicazione elettronica.
11. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi
pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai
titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive
attività strumentali ed, in specie, delle attività di installazione delle
infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di
manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero,
ovvero ad altro Ente all'uopo delegato, con le stesse modalità di cui
all'articolo 89, comma 3, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio
telematico consultabile dai titolari dell’autorizzazione generale.
12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche
funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e
non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili
disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive
attività istituzionali.
Art. 89
Coubicazione e condivisione di infrastrutture
1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il
diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al
di sopra o al di sotto di esse, in base alle disposizioni in materia di
limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione di cui al presente
Capo, l’Autorità anche mediante l’adozione di specifici regolamenti incoraggia
la coubicazione o la condivisione di tali infrastrutture o proprietà.
2. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e condivisione di
infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto 2002, n. 166,
e dal comma 3 del presente articolo, quando gli operatori non dispongano di
valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell’ambiente, alla
salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di
pianificazione urbana o rurale, l’Autorità può richiedere ed eventualmente
imporre la condivisione di strutture o proprietà, compresa la coubicazione
fisica, ad un operatore che gestisce una rete di comunicazione elettronica o
adottare ulteriori misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori,
soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi
dell’articolo 11, stabilendo altresì i criteri per la ripartizione dei costi
della condivisione delle strutture o delle proprietà.
3. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica
comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori
interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato
elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire il suo
inserimento in un apposito archivio telematico, affinché sia agevolata la
condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di
comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta
comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per
il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 88.
4. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di
presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 3, gli operatori
interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di
comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore che ha già
presentato la propria istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e
delle opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l'Ente pubblico competente
rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della
priorità delle domande.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si adottano le disposizioni e le procedure
stabilite all'articolo 88.
Art. 90
Pubblica utilità – Espropriazione
1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero
esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di
detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di
uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con
decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico
interesse.
3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla
realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi
la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati
falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario
componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da
valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.
Art. 91
Limitazioni legali della proprietà
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all’articolo 90,
commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il
consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private,
sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture
praticabili a prospetto.
2. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di
sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto
nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza
degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da
non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua
proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di
accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui
sopra.
5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna
indennità.
6. L’operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per
far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione
delle infrastrutture.
Art. 92
Servitù
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio
con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate
dall’articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono
imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su
beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito
dall'autorità competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e delle
condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.
3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei
luoghi, è diretta all’autorità competente che, ove ne ricorrano le condizioni,
impone la servitù richiesta e determina l’indennità dovuta ai sensi
dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327.
4. La norma di cui al comma 3 è integrata dall’articolo 3, comma 3, della legge
1° agosto 2002, n. 166.
5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù è ammesso ricorso ai
sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327.
6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la
più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto
riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.
7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque
innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli
impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che
sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento
amministrativo che costituisce la servitù.
8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel
momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso
della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere già subito.
9. La giurisdizione in materia di imposizione di servitù spetta in via esclusiva
al giudice amministrativo.
Art. 93
Divieto di imporre altri oneri
1. Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono
imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione
elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno
l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario, dalle
spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche
specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di
ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente
locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base
all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza
dell'esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta salva l'applicazione della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato
secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero
dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di
cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507.
Art. 94
Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei
concessionari
1. Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica
ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle
autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario,
all'interno delle reti di recinzione.
2. La servitù è imposta con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitù, il Ministero
trasmette all'ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio competente un
piano di massima dei lavori da eseguire. L'ufficio provinciale dell’Agenzia del
territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la
indennità da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del
valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.
4. Il Ministro delle comunicazioni emana il decreto d'imposizione della servitù,
determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o
del deposito dell'indennità. Il decreto viene notificato alle parti interessate.
5. L'inizio del procedimento per l'imposizione della servitù deve essere
preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del servizio
di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dell'autostrada,
previo, in ogni caso, parere dell'ufficio provinciale dell’Agenzia del
territorio competente sull'ammontare dell'indennità da corrispondere per la
servitù stessa.
6. Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse provvedere
all'allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per
esigenze di viabilità, e l'esecuzione di tali lavori venisse ad interessare i
cavi di comunicazione elettronica, ne dà tempestiva comunicazione al
proprietario di detti cavi, avendo cura di inviare la descrizione
particolareggiata delle opere da eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono
compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di forza
maggiore.
7. Il proprietario dei cavi di comunicazione elettronica provvede a proprie
spese e cura alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla
nuova sede che il concessionario proprietario dell'autostrada è tenuto a mettere
a disposizione.
8. Le disposizioni del presente articolo sono integrate da quelle di cui agli
articoli 3 e 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
9. Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si applicano le
norme di cui al presente Capo.
Art. 95
Impianti e condutture di energia elettrica - Interferenze
1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso
destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo
progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero ai sensi
delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della
energia elettrica.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato dall’ispettorato del Ministero,
competente per territorio, per le linee elettriche:
a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni di classe
adottate nel decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062;
b) qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano interferenze con linee di
comunicazione elettronica;
c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti dall'articolo 113
del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti di linee che abbiano
interferenze con impianti di comunicazione elettronica, i competenti organi del
Ministero ne subordinano il consenso a condizioni da precisare non oltre sei
mesi dalla data di presentazione dei progetti.
4. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia
elettrica e sui relativi atterraggi, è necessario sempre il preventivo consenso
del Ministero che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni
controlli sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese sono a carico
dell'esercente delle condutture.
5. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, può essere
costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato
preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero.
6. Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 possono essere
delegate ad organi periferici con decreto del Ministro delle comunicazioni,
sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.
7. Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che non presentano interferenze
con impianti di comunicazione elettronica, il relativo nulla osta è rilasciato
dal capo dell’ispettorato del Ministero, competente per territorio.
8. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di
energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli
impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale
delle ricerche. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere
osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e
tubazioni metalliche sotterrate.
9. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente
approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento del servizio di
comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità,
lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i
disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 96
Prestazioni obbligatorie
1. Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di
intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie
sono obbligatorie per gli operatori; i tempi e i modi sono concordati con le
predette autorità fino all’approvazione del repertorio di cui al comma 2.
2. Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni sono individuate in
un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di
effettuazione delle prestazioni stesse, gli obblighi specifici, nonché il
ristoro dei costi sostenuti. La determinazione dei suddetti costi non potrà in
nessun caso comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato
rispetto a quelli derivanti dall’applicazione del listino di cui al comma 4. Il
repertorio è approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto
con i Ministri della giustizia e dell’interno, da emanarsi entro centottanta
giorni dall’entrata in vigore del Codice.
3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel repertorio di cui al
comma 2, si applica l’articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
4. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 2 continua ad applicarsi il
listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7
maggio 2001.
5. Ai fini dell’erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 gli operatori
hanno l’obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione allo scopo
di garantire la fornitura e l’interoperabilità delle prestazioni stesse. Il
Ministero può intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in
mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.
Art. 97
Danneggiamenti e turbative
1. Chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di
comunicazione elettronica od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti è
punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, n. 3, del Codice penale.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi o
causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed alle opere ad
essi inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via
amministrativa, gli ispettorati territoriali del Ministero. La violazione del
divieto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da
500,00 a 5.000,00 euro.
Art. 98
Sanzioni
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico.
2. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica o
offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la
relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non
costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad
euro 250.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto. Se il
fatto riguarda la installazione o l’esercizio di impianti radioelettrici, la
sanzione minima è di euro 5.000,00.
3. Se il fatto riguarda la installazione o l’esercizio di impianti di
radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno
a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo
ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo è punito con
la reclusione da sei mesi a due anni.
5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 2, il trasgressore è
tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei diritti
amministrativi e dei contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34 e 35,
commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo
non inferiore all’anno.
6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall’Autorità giudiziaria e fermo
restando quanto disposto dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il trasgressore non
provveda, può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare,
rimuovere o sequestrare l’impianto ritenuto abusivo.
7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 2 per più di due
volte in un quinquennio, il Ministero irroga la sanzione amministrativa
pecuniaria nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.
8. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica o
offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformità a
quanto dichiarato ai sensi dell’articolo 25, comma 4, il Ministero irroga una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00.
9. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 32, ai soggetti che non
provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei
documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall’Autorità, gli
stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00.
10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall’Autorità,
nell’ambito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti
concernenti l’esercizio delle proprie attività non corrispondenti al vero, si
applicano le pene previste dall’articolo 2621 del Codice civile.
11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai
sensi del Codice dal Ministero o dall’Autorità, gli stessi, secondo le
rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
12.000,00 ad euro 250.000,00. Se l’inottemperanza riguarda provvedimenti
adottati dall’Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative ad
imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto
interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento
e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto
nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della
contestazione, relativo al mercato al quale l’inottemperanza si riferisce.
12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle ipotesi di mancato
pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 34 e
35, nei termini previsti dall’allegato n. 10, se la violazione è di particolare
gravità, o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero o
l’Autorità, secondo le rispettive competenze e previa contestazione, possono
disporre la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi, o
la revoca dell’autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. Nei
predetti casi, il Ministero o l’Autorità, rimangono esonerati da ogni altra
responsabilità nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei
confronti dell’impresa.
13. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Capo III del presente
Titolo, nonché nell’articolo 80 il Ministero o l’Autorità, secondo le rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 17.000,00
ad euro 250.000,00.
14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui
all’articolo 96, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 17.000,00 ad euro 250.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi è
di particolare gravità o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il
Ministero può disporre la sospensione dell’attività per un periodo non superiore
a due mesi o la revoca dell’autorizzazione generale. In caso di integrale
inosservanza della condizione n. 11 della parte A dell’allegato n. 1, il
Ministero dispone la revoca dell’autorizzazione generale.
15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 8
dell’articolo 95, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salvo il
promuovimento dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore è punito
con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00.
16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 60, 61, 70,
71, 72 e 79 il Ministero o l’Autorità, secondo le rispettive competenze,
comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.800,00 ad euro
58.000,00.
17. Restano ferme per le materie non disciplinate dal Codice le sanzioni di cui
all’articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
TITOLO III
RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 99
Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso
privato
1. L’attività di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di
comunicazioni elettroniche ad uso privato è libera ai sensi dell’articolo 3,
fatte salve le condizioni stabilite nel presente Titolo e le eventuali
limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari amministrative
che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non
appartenenti all'Unione europea o allo spazio economico europeo, o che siano
giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della
protezione civile, della sanità pubblica e della tutela dell'ambiente, poste da
specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in
vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini o imprese
di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di
appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo,
condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati
internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. L’attività di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione
elettronica ad uso privato, fatta eccezione di quanto previsto al comma 5, è
assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione
della dichiarazione di cui al comma 4.
4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla
persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona
giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l’intenzione di installare
o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La
dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività. Il soggetto interessato è
abilitato ad iniziare la propria attività a decorrere dall’avvenuta
presentazione. Ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla
presentazione della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento
motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di
prosecuzione dell’attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
conferimento di diritto d'uso di frequenze.
5. Sono in ogni caso libere le attività di cui all’articolo 105, nonché la
installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica
per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario,
possessore o detentore purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio
per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non
connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello
stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si
considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di
uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di mezzi.
Art. 100
Impianti di amministrazioni dello Stato
1. Le Amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell'interesse esclusivo
dei propri servizi, alla costruzione ed all’esercizio di impianti di
comunicazione elettronica. Nel caso di assegnazione di frequenze, è necessario
il consenso del Ministero, relativamente alle caratteristiche tecniche
dell’impianto ed alle modalità di svolgimento del servizio.
2. Il consenso di cui al comma 1 non è richiesto per le necessità di ordine
militare e di ordine e sicurezza pubblica. Nei casi di interconnessione con
altre reti è necessario il coordinamento tecnico con il Ministero.
3. La norma di cui al comma 2 si applica anche agli Organismi internazionali di
cui lo Stato italiano fa parte, nonché ai Paesi membri degli stessi organismi,
nei limiti in cui un accordo di Governo abbia previsto la possibilità di
eseguire ed esercitare nel territorio italiano impianti di comunicazione
elettronica.
Art. 101
Traffico ammesso
1. Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare le reti
di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attività di
pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.
2. Nei casi di calamità naturali o in situazioni di pubblica emergenza, a
seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni, il Ministero
può affidare, per la durata dell'emergenza, a titolari di autorizzazione
generale ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio del Ministero
stesso, o comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni
sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose.
3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma 2, sono
emanate con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Consiglio
superiore delle comunicazioni.
Art. 102
Violazione degli obblighi
1. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso
privato, senza aver ottenuto il diritto d’uso della frequenza da utilizzare, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro.
2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso
privato, senza aver conseguito l’autorizzazione generale, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro.
3. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari ai
contributi di cui all’articolo 116, commisurati al periodo di esercizio abusivo
accertato e comunque per un periodo non inferiore all’anno.
4. L’effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in
difformità da quanto indicato nel provvedimento di concessione del diritto d’uso
di frequenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a
5.000,00 euro.
5. L’effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in
difformità da quanto previsto per le autorizzazioni generali è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro.
6. I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai commi 4 e
5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo, sono tenuti a
corrispondere una somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma non
può essere inferiore al contributo previsto per un anno.
7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall’autorità giudiziaria, e
fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il
trasgressore non provveda a disattivare l’impianto ritenuto abusivo, può
procedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o
sequestrare l’impianto stesso.
8. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni di cui al
presente articolo, spetta al Ministero.
Art. 103
Sospensione – revoca – decadenza
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso
quello del versamento dei contributi, previa diffida, l’autorizzazione generale
può essere sospesa fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell’applicazione del comma 1,
si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
3. La decadenza dall’autorizzazione generale è pronunciata quando venga meno uno
dei requisiti previsti dal Codice.
Capo II
CATEGORIE DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO
Art. 104
Attività soggette ad autorizzazione generale
1. L’autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti casi:
a) installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo esercizio
di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di
frequenza, con particolare riferimento a:
1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;
2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
3) sistemi di ricerca spaziale;
4) sistemi di esplorazione della Terra;
5) sistemi di operazioni spaziali;
6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
8) sistemi di radioastronomia.
b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su
supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di
quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a);
c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo
collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione
da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli
statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze
e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale
categoria le stazioni di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di cui
all'articolo 143, comma 1;
2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In
particolare l'autorizzazione generale è richiesta nel caso:
2.1) di installazione o esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad
eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, comma 1, lettera a);
2.2) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed
al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso
sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo
delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza
notturna;
2.3) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese
industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o
di radiodiffusione;
2.4) di installazione o esercizio di apparecchiature per collegamenti
riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra
piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche
nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;
2.5) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività
sportive ed agonistiche;
2.6) di installazione o esercizio di apparecchi per ricerca persone;
2.7) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività
professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate;
2.8) di installazione o esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve
distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8).
3) Senza alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti alla
raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e
delle telecomunicazioni (CEPT) CEPT/ERC/REC 70-03, relativi all’installazione o
esercizio di reti locali radiolan o hiperlan al di fuori del proprio fondo,
ovvero reti hiperlan operanti necessariamente in ambienti chiusi o con vincoli
specifici derivanti dalle prescrizioni del Piano nazionale di ripartizione delle
frequenze.
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature
sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 105
Libero uso
1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo
collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con
apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione
CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi
dell’articolo 99, comma 5;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo, ai sensi
dell’articolo 99, comma 5;
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
i) ausilii per handicappati;
j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
k) applicazioni audio senza fili;
l) apriporta;
m) radiogiocattoli;
n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
p) apparati per comunicazioni in “banda cittadina – CB”, sempre che per queste
ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di
congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie
scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e
trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli
ascoltatori. Rimane fermo l’obbligo di rendere la dichiarazione di cui
all’articolo 145.
2. Sono altresì di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici
realizzati nel fondo ai sensi dell’articolo 99, comma 5;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali
non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli
apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di
radiodiffusione.
3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature
sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 106
Obblighi dei rivenditori.
1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti
devono applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio
non può essere impiegato senza l’autorizzazione generale di cui all’articolo 99,
comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all’articolo 105.
Art. 107
Autorizzazione generale
1. Per conseguire un’autorizzazione generale all’espletamento delle attività di
cui all'articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto interessato è tenuto a
presentare al Ministero una dichiarazione, conforme al modello riportato
nell'allegato n. 14, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una
dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento dei
contributi di cui all’allegato n. 25, nonché il rispetto delle norme di
sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed
urbanistiche.
2. Alla dichiarazione di cui all'allegato n. 14 deve essere acclusa la domanda
di concessione dei diritti d’uso di frequenza, corredata dalla documentazione
seguente:
a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformità
alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso ottimale dello spettro
radio con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di copertura, alla
potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di
ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto abilitato, è elaborato secondo
i modelli di cui agli allegati nn. 15 e 16. Tale progetto deve contenere una
descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In
particolare, esso deve indicare:
1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni
radioelettriche;
2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si
intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione;
3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato n. 20
per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi
del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
3. Il Ministero entro sei settimane dal ricevimento della domanda completa di
ogni elemento necessario, provvede al conferimento del diritto d’uso delle
frequenze comunicando la decisione al soggetto interessato il quale ha titolo
all’esercizio dell’autorizzazione generale in concomitanza con l’intervenuta
comunicazione. Le determinazioni del Ministero sono pubbliche. Resta
impregiudicato quanto previsto negli eventuali accordi internazionali
applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale
delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti.
4. Allo scopo di garantire una gestione efficiente dello spettro radio,
dall’autorizzazione generale non discende al titolare alcun diritto individuale
di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.
5. Il soggetto che intende espletare le attività di cui all'articolo 104, comma
1, lettera b), è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione conforme al
modello riportato nell'allegato n. 17.
6. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l'interessato, le
indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi di comunicazioni elettroniche
da impiegare, ove previsti, e l'impegno ad osservare specifici obblighi quali
quello del pagamento dei contributi di cui all’allegato n. 25, nonché quello
dell'osservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute
della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la
documentazione seguente:
a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed esercizio
di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate
e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato n. 20
per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi
del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso
delle spese riguardanti l'attività di vigilanza e controllo relativo al primo
anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.
7. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili,
l'interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della stazione, se
prescritto, richiede al Ministero la licenza di esercizio; questa tiene luogo
dell'autorizzazione generale.
8. Qualora il Ministero ravvisi che l'attività oggetto dell'autorizzazione
generale non può essere iniziata o proseguita, l'interessato ha diritto al
rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.
9. Nei casi di cui all’articolo 104, comma 1, lettera c), numero 1), il soggetto
è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al
modello riportato nell’allegato n. 18.
10. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2), il
soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di
cui al modello riportato nell'allegato n. 19. Per la compilazione della
dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 6, fatta eccezione
per la lettera a).
11. Quando la dichiarazione di cui al comma 10 è effettuata da organizzazioni
nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnano ad installare, a
richiesta del Ministero, presso le stazioni anche un radioricevitore sulla
frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare l’ascolto di
sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione.
12. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 5, 9 e 10 nonché la domanda di cui al
comma 2 risultano carenti rispetto agli elementi informativi da considerare
essenziali e ai dati di cui agli allegati previsti dal presente Titolo, il
Ministero richiede, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle
dichiarazioni stesse, le integrazioni necessarie, che l’interessato è tenuto a
fornire entro trenta giorni dalla richiesta.
13. Il Ministero, ove non pervengano nei termini le integrazioni di cui al comma
12, ovvero non provveda al conferimento del diritto d’uso, revoca
l’autorizzazione generale. Il termine può essere prorogato dal Ministero, per
una sola volta, a richiesta dell’interessato.
14. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa
documentazione, che si intenda apportare successivamente alla presentazione
della dichiarazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero.
15. Il titolare dell'autorizzazione generale è tenuto a conservare copia della
dichiarazione di cui ai commi 1, 5, 9, 10 e 14.
16. Le autorizzazioni generali di cui all’articolo 104, comma 1, lettere a) e
b), possono essere cedute a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma,
previa comunicazione al Ministero. Il Ministero, entro sei settimane dalla
presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti cedente e
cessionario, può comunicare il proprio diniego, ove non ravvisi la sussistenza
dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al soggetto cessionario, per il
rispetto delle condizioni di cui all’autorizzazione medesima. Il termine è
interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o
documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al
Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.
Capo III
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI A RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE STRANIERE
Art. 108
Reciprocità
1. Il rilascio di autorizzazione per l'impianto e l'uso di stazioni trasmittenti
e riceventi può essere accordato, a condizioni di piena reciprocità, da
accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle rappresentanze diplomatiche
straniere situate sul territorio italiano, limitatamente alla sede in cui si
trova la cancelleria diplomatica, con le norme e le modalità indicate nei
successivi articoli.
2. Analoga autorizzazione può essere rilasciata agli Enti internazionali, cui in
virtù di accordi internazionali siano riconosciute nel territorio nazionale
agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle spettanti alle
rappresentanze diplomatiche.
3. Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali siano
intervenuti accordi, che regolano anche la materia dell'impianto e
dell'esercizio di stazioni radioelettriche, installate o da installarsi nelle
sedi delle rappresentanze stesse, non si richiede il rilascio di autorizzazioni,
salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per quanto in essi non
disciplinato.
Art. 109
Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
1. Il rilascio di una autorizzazione di cui all’articolo 108, fermo restando il
disposto del comma 3 dell'articolo stesso, può essere accordata in seguito alla
stipulazione di un'apposita convenzione da sottoscriversi dal responsabile della
rappresentanza diplomatica straniera, nella quale dovranno essere inserite le
seguenti clausole:
a) l'uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico
ufficiale di servizio della rappresentanza diplomatica con lo Stato di
appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e qualsiasi
collegamento con altri Paesi;
b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a quella
necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza;
c) l'esercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente
idoneo;
d) l'esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o disturbare i
servizi di comunicazione elettronica;
e) il Ministero può prescrivere particolari accorgimenti tecnici per la
eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti dall'esercizio
della stazione e, in caso di persistenza di questi, sospendere l’autorizzazione
generale o revocarla;
f) la stazione non può far uso di frequenze diverse da quelle assegnate dal
Ministero.
2. Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi diplomatiche
italiane all'estero siano suscettibili, per speciali accordi intervenuti o per
legge interna dello Stato straniero, di essere sottoposte a ispezione e a
controlli da parte delle autorità di quel Paese, analoga potestà di ispezione e
di controllo dovrà essere stabilita nella convenzione che la rappresentanza
diplomatica dello Stato di cui trattasi stipulerà con lo Stato italiano per
l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche nella propria sede
diplomatica.
Art. 110
Domanda per il rilascio dell’autorizzazione
1. Per il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 108, le
rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari
esteri, specificando le località di impianto, le caratteristiche tecniche e
l'impiego delle apparecchiature.
2. L’autorizzazione è rilasciata dal Ministero, previo parere favorevole del
Ministero degli affari esteri.
3. Le autorizzazioni devono specificare le condizioni alle quali è subordinato
l'impianto e l'esercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalità
per l'eventuale rinnovo.
Art. 111
Revoca
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 108 possono essere revocate dal
Ministero in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica
straniera, delle clausole stabilite nella convenzione. Esse possono, altresì,
essere revocate, sospese o sottoposte a particolari modalità di esercizio, in
caso di gravi necessità pubbliche, con provvedimento insindacabile del
Ministero, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.
Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO
PRIVATO
Art. 112
Validità
1. Le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a dieci anni, sono
rinnovabili, e la loro scadenza coincide con il 31 dicembre dell’ultimo anno di
validità.
2. L'interessato può indicare nella dichiarazione un periodo inferiore, rispetto
a quanto previsto nel comma 1; il rinnovo deve essere richiesto con sessanta
giorni di anticipo rispetto alla scadenza, con le modalità prescritte per le
dichiarazioni dall’articolo 107.
3. Possono essere richieste autorizzazioni generali temporanee con validità
inferiore all’anno. Tali autorizzazioni sono assoggettate ai contributi di cui
all’allegato n. 25.
Art. 113
Dichiarazioni
1. La dichiarazione prevista dall'articolo 107, comma 1, tiene luogo della
licenza di esercizio.
2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 sia presentata da più
soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere
i rapporti con il Ministero.
Art. 114
Requisiti
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 99, comma 1, non può conseguire
l’autorizzazione generale chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a
pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di
sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre
che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Art. 115
Obblighi
1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto, nel corso di validità del
titolo, ad ottemperare a norme adottate nell'interesse della collettività o per
l'adeguamento all'ordinamento internazionale con specifico riguardo alla
sostituzione o all'adattamento delle apparecchiature nonché al cambio delle
frequenze.
2. Il soggetto, titolare di autorizzazione generale, è tenuto a rispettare le
disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute della popolazione, di
protezione ambientale, nonché le norme urbanistiche e quelle dettate dai
regolamenti comunali in tema di assetto territoriale.
3. Ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti
negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù,
l'interessato è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile relativamente agli aspetti di
sicurezza aeronautici.
Art. 116
Contributi
1. I contributi inerenti alle autorizzazioni generali, di cui all’articolo 107,
sono riportati nell’allegato n. 25.
Art. 117
Verifiche e controlli
1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto a consentire le verifiche ed
i controlli necessari all'accertamento della regolarità dello svolgimento della
relativa attività di comunicazione elettronica.
2. I competenti uffici del Ministero hanno facoltà di effettuare detti controlli
e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i
funzionari.
3. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente Titolo
è svolto, ferme restando le competenze degli organi di polizia, dagli uffici
periferici del Ministero ai quali compete l'applicazione delle previste sanzioni
amministrative.
Art. 118
Rinuncia
1. Gli interessati possono rinunciare alla autorizzazione generale entro il 30
novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validità del
titolo. La rinuncia ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo. Le relative
comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente all'ufficio
competente del Ministero.
Art. 119
Requisiti delle apparecchiature
1. Le apparecchiature impiegate per le attività di cui agli articoli 104 e 105,
se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, devono essere
rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilità
elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonché
alle specifiche previste in materia di conformità tecnica.
Art. 120
Frequenze
1. L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi al Piano nazionale di
ripartizione delle frequenze.
Art. 121
Bande collettive di frequenze
1. Con provvedimenti del Ministero sono definite:
a) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dal decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
b) le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento delle
apparecchiature indicate negli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal
decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
c) le integrazioni necessarie per adeguare l'elenco delle apparecchiature di cui
agli articoli 104 e 105.
Art. 122
Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e interconnessione
1. E’ consentito ai soggetti autorizzati all’installazione ed esercizio di reti
di comunicazione elettronica ad uso privato, ferme le limitazioni poste
dall’articolo 101, comma 1, l’accesso alle reti pubbliche di comunicazione. E’
comunque necessario il previo consenso del Ministero nel caso in cui i soggetti
autorizzati siano titolari di diritti individuali di uso delle frequenze.
2. E’ consentita l'interconnessione fra reti di comunicazione elettronica ad uso
privato per motivi di pubblica utilità inerenti alla sicurezza, alla
salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio,
quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro
collegati e le attività di protezione civile e di difesa dell'ambiente e del
territorio nonché la sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le
condizioni per l'interconnessione sono valutate dal Ministero al quale è
presentata apposita domanda dalle parti interessate, corredata dal relativo
progetto tecnico.
Art. 123
Sperimentazione
1. E’ consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di
radiocomunicazione, previa autorizzazione temporanea, che consegue alla
presentazione di apposita dichiarazione. L'autorizzazione temporanea ha validità
massima di centottanta giorni, rinnovabile previa presentazione di ulteriore
dichiarazione al Ministero da effettuare sessanta giorni prima della scadenza,
il quale si riserva di valutare le motivazioni addotte, anche sulla base dei
risultati conseguiti, entro quarantacinque giorni da tale presentazione.
Art. 124
Reti e servizi via satellite
1. Il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti reti e servizi di
comunicazione elettronica via satellite per uso privato è disciplinato dalle
disposizioni di cui all’articolo 107.
Art. 125
Licenze ed autorizzazioni preesistenti
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia
di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato continuano ad
essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano le
disposizioni del presente Titolo.
Capo V
IMPIANTO ED ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE RICHIEDENTI LA CONCESSIONE DI
DIRITTI DI USO PER LE FREQUENZE RADIO
Art. 126
Concessione dei diritti individuali di uso
1. L’impianto ed esercizio di una stazione radioelettrica richiedente
assegnazione di frequenza è subordinato alla concessione del relativo diritto
individuale di uso. I diritti individuali di uso sono concessi fino ad
esaurimento delle frequenze riservate.
2. Nella concessione dei diritti individuali di uso si ha riguardo in via
prioritaria alle esigenze di natura pubblica.
3. La concessione a soggetti privati di diritti individuali di uso per
l'impianto o l'esercizio di stazioni radioelettriche è consentito a sussidio di
attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e rientranti nel
settore del terziario.
Art. 127
Stazione radioelettrica
1. Ogni stazione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve essere
munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal Ministero, contenente
gli elementi riguardanti la relativa autorizzazione generale, il diritto
individuale di uso della frequenza assegnata, nonché i dati significativi della
stazione stessa.
Art. 128
Risorsa di spettro radio
1. Nel caso in cui la risorsa di spettro radio assegnata risulti eccessiva
rispetto alle esigenze del soggetto interessato ovvero non sia impiegata, in
tutto o in parte, dal soggetto stesso, il Ministero, previa comunicazione o
diffida, provvede a modificare la autorizzazione generale ed il relativo diritto
individuale di uso e, se necessario, a revocarli.
Art. 129
Emittenza privata
1. Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti
temporanei, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122,
le emittenti utilizzano esclusivamente le frequenze comprese nelle bande
destinate allo scopo dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.
Capo VI
SERVIZIO RADIOMOBILE PROFESSIONALE AUTOGESTITO
Art. 130
Oggetto
1. Il servizio radiomobile professionale, per il quale è richiesta
l’autorizzazione generale, è un servizio di radiocomunicazioni ad uso
professionale tra stazioni di base e stazioni mobili terrestri e tra queste
ultime. Esso permette di effettuare comunicazioni di fonia, di dati, di messaggi
precodificati, includendo prestazioni specifiche di chiamata di gruppo, di
chiamata prioritaria e di chiamata di emergenza.
2. Il sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso è un sistema che
consente, attraverso una o più stazioni di base, di accedere ad un gruppo comune
di frequenze.
3. Il presente Capo:
a) disciplina il servizio radiomobile professionale analogico e numerico
autogestito in tecnica multiaccesso;
b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi radiomobili
professionali analogici e numerici autogestiti.
4. Il servizio radiomobile professionale numerico autogestito utilizza, in prima
applicazione, la tecnologia TETRA (Terrestrial Trunked Radio), così come
definita dall'ETSI (European Telecommunication Standard Institute).
5. L'impiego di standard diversi dal TETRA con l'individuazione delle necessarie
frequenze è disciplinato da apposito regolamento, emanato con decreto del
Ministro delle comunicazioni.
Art. 131
Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in
tecnica multiaccesso autogestito
1. Le coppie di frequenza in banda VHF elencate nell'allegato n. 21 e le coppie
di frequenza in banda UHF elencate nell'allegato n. 22 possono essere utilizzate
per il servizio radiomobile professionale analogico autogestito sia in tecnica
multiaccesso che in tecnica ad accesso singolo. I sistemi radiomobili
professionali analogici in tecnica multiaccesso possono essere realizzati
utilizzando anche le frequenze libere in banda VHF e UHF già attribuite al
servizio radiomobile professionale non in tecnica multiaccesso.
2. Il numero delle coppie di frequenze, da assegnare a ciascun sistema
radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito,
comprendente anche le frequenze di servizio necessarie al funzionamento del
sistema stesso, è stabilito secondo le fasce di cui all'allegato n. 23.
3. Rimangono valide le assegnazioni in numero maggiore di coppie effettuate
prima della data di entrata in vigore del Codice, fino alla relativa scadenza,
non oltre comunque il periodo previsto dall'articolo 133.
Art. 132
Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA
autogestito
1. Sono riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA
autogestito, di cui all'articolo 130, le frequenze indicate nell'allegato n. 24.
2. Ulteriori coppie di frequenze possono essere riservate con provvedimento
ministeriale al sistema di cui al comma 1 da reperire nelle bande di frequenze
previste per tali applicazioni dal piano nazionale di ripartizione delle
frequenze in accordo con la decisione CEPT/ERC/DEC (96)04.
Art. 133
Adeguamento dei sistemi esistenti
1. I sistemi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso, in esercizio
alla data di entrata in vigore del Codice, devono adeguarsi alle disposizioni in
esso contenute entro diciotto mesi dalla suddetta data.
Capo VII
RADIOAMATORI
Art. 134
Attività di radioamatore
1. L’attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto
in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi,
esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione
individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone
che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano
della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza
alcun interesse di natura economica.
2. Al di fuori della sede dell’impianto l’attività di cui al comma 1 può essere
svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.
3. L’attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al presente Capo
e dell’allegato n. 26.
4. E’ libera l’attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al
servizio di radioamatore.
Art. 135
Tipi di autorizzazione
1. L’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di
radioamatore è di due tipi: classe A e classe B corrispondenti rispettivamente
alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio
1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato all’impiego di
tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle
radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via
satellite con potenza massima di 500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B è abilitato all’impiego
delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali
o superiori a 30 MHz con potenza massima di 50 Watt.
Art. 136
Patente
1. Per conseguire l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di
stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della
relativa patente di operatore, di classe A o di classe B di cui all’allegato n.
26.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate
le relative prove di esame.
Art. 137
Requisiti
1. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a
chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio
Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità,
fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia;
b) abbia età non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva
superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di
prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia
intervenuta sentenza di riabilitazione.
Art. 138
Dichiarazione
1. La dichiarazione di cui all’articolo 107, commi 5, 9, e 10, riguarda :
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell’interessato;
b) indicazione della sede dell’impianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;
e) il nominativo già acquisito come disposto dall’articolo 139, comma 2;
f) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 137.
2. Alla dichiarazione sono allegate :
a) l’attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui all’allegato n.
25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione
delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria potestà o la
tutela.
Art. 139
Nominativo
1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo,
che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dall’interessato prima della
presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 138, comma 1, da inoltrare
entro trenta giorni dall’assegnazione del nominativo stesso.
Art. 140
Attività di radioamatore all’estero
1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso della
licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi , in
occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la
propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo,
senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui all’articolo 137, comma 1, lettera a), che intendano
soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all’organo
competente del Ministero l’attestazione della rispondenza dell’autorizzazione
generale alle prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni del 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore, in occasione di
soggiorno temporaneo in Paese estero è soggetto all’osservanza delle
disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni
della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato.
Art. 141
Calamità - contingenze particolari
1. L’Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze
particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad
effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall’articolo 134.
Art. 142
Assistenza
1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza
in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione agli
organi periferici del Ministero del nominativo dei radioamatori partecipanti,
della località, della durata e dell’orario dell’avvenimento.
Art. 143
Stazioni ripetitrici
1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire,
nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e
140, l’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o
instradamento di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L’installazione e l’esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono
soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di
cui all’articolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera
B preceduta da una sbarra.
Art. 144
Autorizzazioni speciali
1. Oltre che da singole persone fisiche, l’autorizzazione generale per
l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore può essere conseguita da:
a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente
riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione
deve essere inoltrata tramite il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell’istituto;
c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene
presentata dal Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite;
e) Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività
istituzionali.
2. L’esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori
nominativamente indicati nella dichiarazione, di età non inferiore ad anni
diciotto, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall’articolo 137 per il
conseguimento dell’autorizzazione generale connessa all’impianto o all’esercizio
di stazioni di radioamatore.
Art. 145
Banda cittadina - CB
1. Le comunicazioni in “banda cittadina”-CB, di cui all’articolo 105, comma 2,
lettera p), sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei
Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero dei Paesi con
i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché
ai soggetti residenti in Italia.
2. Non è consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna
per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato
sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finché durano gli effetti dei
provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione
da cui risulti:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell’interessato;
b) indicazione della sede dell’impianto;
c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;
d) l’assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
4. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l’attestazione del versamento dei contributi di cui all’articolo 36
dell’allegato n. 25;
b) ) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di
assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria
potestà o la tutela.
5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in “banda cittadina”
possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorità
competenti.
TITOLO IV
TUTELA DEGLI IMPIANTI SOTTOMARINI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Capo I
IMPIANTI SOTTOMARINI
Art. 146
Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica
1. Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali, un cavo
sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione
elettronica, legalmente posto e che tocca il territorio di uno o più degli Stati
contraenti della convenzione del 14 marzo 1884 o aderenti alla medesima, ed in
tal modo interrompe od impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni
elettroniche, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da
euro 150,00 a euro 1.500,00.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di danneggiamento
di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e
temporaneamente non utilizzato.
Art. 147
Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino
1. Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in località del demanio
marittimo, spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti
sottomarini di comunicazione elettronica è tenuto, entro ventiquattro ore
dall'arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia alla
autorità marittima più vicina.
2. Chi non osserva l’obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00.
Art. 148
Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione elettronica
1. Chiunque imbarca strumenti atti a spezzare o distruggere impianti sottomarini
di comunicazione elettronica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 150,00 a euro 1.500,00, salvo che non sia autorizzato a svolgere
attività che richiedano l’impiego di tali strumenti.
2. Colui che, svolgendo le attività indicate nel comma 1, rompe o guasta
volontariamente un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino
di comunicazione elettronica è punito ai sensi dell’articolo 147, ma le pene
sono aumentate.
Art. 149
Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche
1. È punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da euro 150,00 a
euro 1.500,00:
a) chiunque per colpa rompe il cavo sottomarino di un impianto sottomarino di
comunicazione elettronica, ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere od
impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche;
b) il comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo
sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per impedire
gli abbordi in mare, ha dato causa alla rottura od al deterioramento di un
impianto sottomarino di comunicazione elettronica da parte di altra nave.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di rottura o
danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto
e temporaneamente non utilizzato.
3. Nel caso indicato nella lettera a) del comma 1, la sanzione è aumentata, se
l'autore della rottura o del danneggiamento non ne dà notizia alle autorità del
primo porto ove approda la nave sulla quale è imbarcato, nel termine di
ventiquattro ore dal suo arrivo.
Art. 150
Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini
1. Le disposizioni degli articoli 146 e 147 non si applicano a coloro che, dopo
aver usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti ad interrompere un
impianto sottomarino di comunicazione elettronica od a causare ad esso guasti
per proteggere la propria vita o per la sicurezza della propria nave.
2. Le persone indicate nel comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00 se non danno notizia della rottura o
del danneggiamento all'autorità del primo porto, ove approda la nave sulla quale
sono imbarcate, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo.
Art. 151
Inosservanza della disciplina sui segnali
1. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro
1.500,00:
a) il comandante di una nave il quale, nel far porre o riparare un impianto
sottomarino di comunicazione elettronica, non osserva le norme sui segnali
stabiliti per impedire gli abbordi in mare;
b) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od essendo in
condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o non si tiene lontano
almeno un miglio nautico dalla nave destinata a porre od a riparare un impianto
sottomarino di comunicazione elettronica;
c) il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di forza maggiore,
nonostante i segnali, che servono a indicare la posizione dei cavi sottomarini,
non si tiene lontano dalla linea almeno un quarto di miglio nautico.
Art. 152
Ancoraggio delle navi - Reti da pesca - Inosservanza delle distanze dai cavi
sottomarini
1. E’ punito con l’arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 150,00 a euro
1.500,00:
a) il comandante di una nave il quale getta l'ancora a distanza minore di un
quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli può conoscere la
posizione per mezzo di segnali o in altro modo, ovvero urta in un segnale
destinato ad indicare la posizione di un cavo sottomarino;
b) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le reti alla distanza di
almeno un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un cavo sottomarino.
Tuttavia, i padroni delle barche da pesca che scorgono o sono in grado di
scorgere la nave posacavi od altro mezzo navale all'uopo utilizzato, portante i
prescritti segnali, hanno, per conformarsi all'avvertimento, il termine
necessario per finire l'operazione in corso, ma questo termine non può eccedere
le quattro ore;
c) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le sue reti alla distanza
di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali destinati ad
indicare la posizione di un cavo sottomarino.
Art. 153
Competenza territoriale.
1. Se i reati di cui al presente Titolo sono commessi in alto mare o all'estero,
la competenza è determinata secondo le disposizioni dell'articolo 1240 del
Codice della navigazione.
2. Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di una nave
straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello Stato, la competenza
territoriale è determinata secondo le norme del Codice di procedura penale.
Art. 154
Reati commessi in alto mare.
1. Gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate a questo fine da uno
degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884, o aderenti alla
medesima, ove abbiano ragionevoli motivi per supporre che da persone imbarcate
sopra una nave commerciale sia stato commesso in alto mare alcuno dei reati
previsti dalla stessa convenzione, possono esigere dal comandante o padrone di
tale nave l'esibizione dei documenti ufficiali concernenti la nazionalità di
essa. Di tale esibizione si deve subito prendere nota sui detti documenti.
2. Gli ufficiali indicati nel comma 1 possono compilare processi verbali per
accertare la sussistenza del reato. I verbali sono compilati secondo le forme e
nella lingua del Paese al quale appartiene l'ufficiale che li compila. Gli
imputati ed i testimoni possono nella loro lingua aggiungere tutte le
spiegazioni che credono utili, apponendovi la propria firma.
3. I verbali compilati da ufficiali comandanti navi straniere fanno fede
soltanto fino a prova contraria di quanto l'ufficiale attesta di avere fatto o
di essere avvenuto in sua presenza.
Art. 155
Rifiuto di esibire i documenti
1. Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti
richiestigli dagli ufficiali indicati nell'articolo 154, è punito con la multa
da euro 150,00 a euro 1.500,00.
2. Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto è opposto ad ufficiali
della marina militare.
Art. 156
Pubblico ufficiale.
1. Gli ufficiali che, ai sensi dell'articolo 154, hanno facoltà di chiedere
l'esibizione dei documenti ivi indicati e di compilare processi verbali per
l'accertamento dei reati previsti dal presente Titolo, sono considerati,
nell'esercizio di tale facoltà, pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali
comandanti navi italiane.
Art. 157
Sanzioni civili.
1. Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Titolo si applicano le
norme contenute negli articoli 185 e seguenti del Codice penale.
2. Per le indennità previste nella prima parte dell'articolo 7 della Convenzione
internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel
capoverso dello stesso articolo.
TITOLO V
IMPIANTI RADIOELETTRICI
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 158
Stazioni ad uso delle Amministrazioni dello Stato
1. Per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte delle
Amministrazioni dello Stato il consenso di cui all'articolo 100, commi 1, 2 e 3,
è subordinato alla accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite per
l'impianto e delle modalità di svolgimento del traffico.
Art. 159
Organizzazione dei servizi radioelettrici costieri per la sicurezza della
navigazione marittima
1. Ferme restando le norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione
aerea, la competenza sull'organizzazione dei servizi radioelettrici costieri
inerenti alla sicurezza della navigazione marittima spetta, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il quale, per lo svolgimento di tale servizio,
può avvalersi di idonei titolari di apposita autorizzazione generale per
l’istallazione e l’esercizio di una rete di stazioni costiere allo scopo di
prestare il servizio mobile marittimo e di stazioni terrene allo scopo di
prestare il servizio mobile via satellite Inmarsat. I rapporti tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e il titolare del suddetto provvedimento,
all’uopo individuato dal Ministero, sono regolati mediante uno specifico accordo
tra le parti.
2. All'impianto e all'esercizio delle stazioni costiere ad esclusivo uso
militare provvede direttamente il Ministero della difesa. L’impianto e
l’esercizio da parte delle Amministrazioni dello Stato di stazioni costiere che
operino nelle gamme di frequenza attribuite al servizio mobile marittimo o
mobile marittimo via satellite dal regolamento delle radiocomunicazioni
dell’UIT, a eccezione di quelle di cui al comma 1, è sottoposto al consenso di
cui all’articolo 100, che è rilasciato previa verifica della compatibilità con
la rete di cui allo stesso comma 1 del presente articolo.
Art. 160
Licenza di esercizio
1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita
l’autorizzazione generale all’esercizio deve essere conservata l’apposita
licenza rilasciata dal Ministero.
2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di
abbonamento tiene luogo della licenza.
Art. 161
Norme tecniche per gli impianti
1. Tutti gli impianti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle
Amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in
materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature rispondenti alle
vigenti norme.
Capo II
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DEI SERVIZI RADIOELETTRICI IN QUALITÀ DI OPERATORE
Art. 162
Obbligo del titolo di abilitazione – Esenzioni
1. Per l'esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o ricetrasmittente, e nel
servizio mobile marittimo o aeronautico, anche di quelle solo riceventi, è
necessario che il personale operatore sia in possesso di un titolo di
abilitazione rilasciato dal Ministero.
2. Il titolo di cui al comma 1 non è prescritto quando trattasi:
a) di stazioni destinate esclusivamente ad uso militare delle forze armate, di
stazioni adibite per servizio civile d'istituto del Ministero dell'interno, del
Ministero della difesa e di stazioni adibite per i servizi d’istituto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Corpo delle Capitanerie di
porto;
b) di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliarie della
meteorologia, spaziali o terrene, terrestri radiotelefoniche non adibite a
servizi pubblici, emittenti di frequenze campioni.
3. Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà di estendere, con proprio decreto,
le disposizioni di cui al comma 2 ad altri servizi o stazioni riceventi,
ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali, a causa delle loro
caratteristiche tecniche o di impiego, non sia ritenuta necessaria una
particolare qualificazione dell'operatore, ovvero quando la necessaria
qualificazione sia stata accertata dall'Amministrazione dello Stato dalla quale
il servizio o la stazione dipendono.
Art. 163
Titoli di abilitazione
1. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 dal Ministro delle comunicazioni sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti:
a) le classi e i tipi dei titoli di abilitazione;
b) le modalità di espletamento dei servizi;
c) gli esami per il conseguimento dei titoli;
d) l’ammissione agli esami;
e) le prove d’esame;
f) la costituzione delle commissioni esaminatrici;
g) la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di abilitazione.
2. Dall’emanazione del regolamento di cui al comma 1 non derivano ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato ed i costi di funzionamento delle
commissioni esaminatrici sono coperti esclusivamente con gli introiti dei
contributi fissati dall’articolo 5 dell’allegato n. 25.
Capo III
SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE MARITTIMO
Sezione I – Disposizioni generali
Art. 164
Servizi radioelettrici mobile marittimo e mobile marittimo via satellite
1. Il servizio radioelettrico mobile marittimo è un servizio effettuato tra
stazioni radioelettriche costiere e stazioni radioelettriche di nave, o fra
stazioni radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni
radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la
localizzazione dei sinistri.
2. Il servizio radioelettrico mobile marittimo via satellite è un servizio
effettuato tra stazioni terrene radioelettriche costiere e stazioni terrene
radioelettriche di nave, o tra stazioni terrene radioelettriche di nave, al
quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e
le stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri.
ART. 165
Definizione di nave – Altre definizioni
1. Ai fini del presente Titolo, per navi si intendono quelle definite dal Codice
della navigazione, escluse le navi militari e quelle appartenenti alle forze di
polizia di Stato.
2. Per tutti gli altri termini relativi al servizio radioelettrico mobile
marittimo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle
radiocomunicazioni dell’UIT.
Sezione II - Prescrizioni ed obblighi per le stazioni e per gli apparati
radioelettrici a bordo delle navi
Art. 166
Norme tecniche radionavali
1. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici
cui debbono soddisfare, a bordo delle navi nazionali, le stazioni e gli apparati
radioelettrici sia obbligatori, per effetto delle disposizioni sulla sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare o di altre disposizioni, sia
facoltativi.
2. Gli apparati radioelettrici, per essere impiegati a bordo di navi italiane,
devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente.
Art. 167
Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi -
Obblighi
1. Le navi devono essere munite delle stazioni radioelettriche, rese
obbligatorie, a seconda del tipo di viaggio cui sono destinate e del
tonnellaggio di stazza lorda, dalle normative internazionali e nazionali per la
salvaguardia della vita umana in mare.
Art. 168
Esenzioni
1. Qualora le esenzioni di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge 5
giugno 1962, n. 616, si riferiscano ad apparecchiature radioelettriche, l'organo
tecnico competente, a norma del secondo comma dello stesso articolo, è il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero. Tale
esenzione non potrà essere concessa se l'apparecchiatura assolve l'obbligo di
espletamento del servizio di corrispondenza pubblica di cui all'articolo 170.
Art. 169
Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può
imporre a determinate categorie di navi, ai fini della corrispondenza pubblica,
di essere dotate di apparati radioelettrici di determinate caratteristiche.
Art. 170
Corrispondenza pubblica
1. A bordo delle navi, destinate o non al trasporto passeggeri, deve essere
previsto un servizio di corrispondenza pubblica idoneo per l'area di navigazione
ed esercito nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la
salvaguardia della vita umana in mare.
2. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e trasporti, stabilisce i requisiti tecnici per
l’organizzazione e l’espletamento del servizio.
Art. 171
Installazioni d’ufficio
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero,
può disporre, d'ufficio ed a spese dell'armatore, l'impianto e l'esercizio delle
stazioni radioelettriche e degli apparati radioelettrici obbligatori a bordo di
quelle navi per le quali non si sia ottemperato agli obblighi di cui agli
articoli precedenti, ma che debbano esercitare la navigazione in servizio
pubblico o di interesse nazionale.
Art. 172
Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali
1. È vietato di fare uso delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche,
operanti nelle bande del servizio mobile marittimo, installate a bordo delle
navi mercantili, da pesca e da diporto, in sosta nelle acque dello Stato, o che
siano in partenza, salvo per avviso o richiesta di soccorso in caso di pericolo,
ovvero per motivi di urgenza nella prima mezz'ora dopo l'arrivo, o quando le
comunicazioni con la terra siano impedite da forza maggiore o vietate per misura
sanitaria.
2. Tale divieto non si applica alle stazioni radio telefoniche operanti nella
banda delle onde metriche (VHF), qualora si colleghino con le stazioni costiere
italiane.
3. Il divieto previsto dal comma 1 non si applica, altresì, a tutte le stazioni
operanti nell'ambito del sistema di comunicazioni marittime via satellite
gestito da Inmarsat. L'uso di tali stazioni, tuttavia, può essere limitato,
sospeso o proibito in determinati porti o aree delle acque territoriali per
motivi di pubblica sicurezza o per ragioni connesse alla operatività delle Forze
armate.
4. L'autorità marittima portuale ha facoltà di procedere alla chiusura a chiave
ed al suggellamento delle porte di accesso agli impianti radiotelegrafici e
radiotelefonici o alla inutilizzazione temporanea di detti impianti.
5. Le chiavi devono essere consegnate al comandante della nave che rimane, a
tutti gli effetti di legge, custode della integrità dei sigilli.
6. Il disuggellamento o la riapertura delle porte o il ripristino della
funzionalità degli impianti sono eseguiti dal comandante della nave dopo
l'uscita di questa dalle acque territoriali, salva la facoltà di procedervi in
ogni momento nei casi di pericolo o richiesta di soccorso e sempreché manchi la
possibilità di comunicare comunque con la terraferma.
7. Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura delle porte ed
al ripristino della funzionalità degli impianti nei casi di visite di ispezione
o di collaudo da parte dei funzionari del Ministero, nonché dei Ministeri delle
infrastrutture e dei trasporti e della difesa, all'uopo incaricati.
8. I trasgressori del presente articolo sono puniti con l'ammenda da euro 120,00
a euro 485,00.
Art. 173
Giornale delle comunicazioni radio
1. Fermo restando l’obbligo del giornale radio di bordo, prescritto dalla
legislazione nazionale e dalle convenzioni internazionali, copia delle
registrazioni relative alle chiamate nonché alla corrispondenza effettuata deve
essere trasmessa periodicamente dal capoposto o dall’operatore unico alla
società che gestisce il servizio radioelettrico di bordo, ai sensi dell’articolo
183.
Sezione III - Sorveglianza sul servizio radioelettrico di bordo
Art. 174
Autorità del comandante di bordo
1. Il servizio radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto l'autorità del
comandante o della persona responsabile della nave, il quale deve assicurare che
esso sia svolto sotto l'osservanza di tutte le norme nazionali ed internazionali
vigenti riguardanti le comunicazioni elettroniche.
Art. 175
Vigilanza sul servizio radioelettrico
1. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio
radioelettrico di bordo, sull'efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati
radioelettrici di bordo obbligatori e facoltativi nonché sulla qualificazione
del personale addetto, nel rispetto della legislazione vigente.
2. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio
radioelettrico costiero di cui all’articolo 159, sull’efficienza tecnica delle
stazioni e degli apparati radioelettrici costieri, nonché sulla qualificazione
del personale addetto.
Art. 176
Collaudi e ispezioni
1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli
apparati radioelettrici di bordo mediante:
a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica;
b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi;
c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.
2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è
necessario nei seguenti casi:
a) attivazione della stazione radioelettrica;
b) modifica o aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici obbligatori;
c) richiesta dell’armatore, in caso di cambio dello stesso;
d) richiesta della società di gestione, di cui all’articolo 183, comma 2, in
caso di cambio della stessa.
3. Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia
per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.
4. I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti all'autorità
marittima portuale dalla società che gestisce il servizio radioelettrico a norma
dell’articolo 183, comma 2, o dall'armatore, dal proprietario o da chi li
rappresenta nei casi di cui all’articolo 183, comma 3.
5. Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà, con proprio decreto motivato, di
esonerare dall'obbligo del collaudo e della ispezione ordinaria categorie di
navi per le quali non sia fatto obbligo della installazione radioelettrica da
norme internazionali.
6. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati
tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito
all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte
del personale addetto.
7. Il Ministro delle comunicazioni, d’intesa con i Ministri delle infrastrutture
e dei trasporti e dell’ambiente, può affidare i compiti d’ispezione e controllo
agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, con eccezione delle navi da carico.
Art. 177
Verbali di collaudo e di ispezione
1. L'esito dei collaudi e delle ispezioni risulterà da apposito verbale da
consegnarsi all’autorità marittima ed, in copia, all’armatore o a chi lo
rappresenta o alla società di gestione di cui all’articolo 183, comma 2.
Art. 178
Spese per i collaudi e le ispezioni
1. Per i collaudi e le ispezioni di cui all’articolo 176, sono dovuti al
Ministero, da parte dell'armatore o della società che gestisce il servizio, il
rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con
decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e
privati.
Sezione IV - Categorie delle stazioni radioelettriche di nave
Art. 179
Categoria delle stazioni radioelettriche di nave
1. Le stazioni radioelettriche di nave, ai fini del servizio della
corrispondenza pubblica, sono ripartite nelle seguenti categorie:
a) 1ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni
radioelettriche di nave che effettuano il servizio in maniera continuativa per
24 ore al giorno;
b) 2ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni
radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 16 ore al giorno;
c) 3ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni
radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 8 ore al giorno;
d) 4ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni
radioelettriche di nave che effettuano il servizio per meno di 8 ore al giorno.
2. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
determina in quali delle categorie suddette sarà assegnata ogni stazione
radioelettrica di bordo. Tale indicazione dovrà essere riportata nella licenza
di esercizio radioelettrico di cui all’articolo 183.
Sezione V - Personale delle stazioni radioelettriche di bordo
Art. 180
Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo
1. Il personale addetto al servizio radioelettrico a bordo delle navi deve
essere in possesso dei certificati di abilitazione prescritti dal regolamento
delle radiocomunicazioni dell’UIT, o dalle vigenti norme nazionali.
Art. 181
Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di nave
per il servizio della corrispondenza pubblica
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
determina, per ciascuna delle categorie di cui all’articolo 179, il numero e la
qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di bordo ai fini
della corrispondenza pubblica, sulla base delle indicazioni previste nel
regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT.
Art. 182
Sanzioni disciplinari
1. Al personale addetto al servizio radioelettrico di bordo, iscritto alla gente
di mare, per le infrazioni commesse durante l'esercizio del servizio stesso, si
applicano le sanzioni previste dal Codice della navigazione, che sono comminate
dalle autorità marittime anche su proposta del Ministero, nonché le sanzioni
contemplate dalle disposizioni del presente Titolo.
2. Per le infrazioni commesse da personale addetto ai servizi radiomarittimi di
bordo, non iscritto alla gente di mare, il Ministero, anche su proposta di
quello delle infrastrutture e dei trasporti, applica direttamente le sanzioni
previste dal presente Titolo.
Sezione VI - Disposizioni in materia di impianto ed esercizio di stazioni per il
servizio radiomarittimo
Art. 183
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi è rilasciata dal Ministero
l’autorizzazione all’esercizio, previo esito favorevole del collaudo di cui
all’articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle
radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati
nella licenza di esercizio di cui all’articolo 160.
2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative internazionali e
nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l'impianto e
l'esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è affidato ad
imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero,
sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono
definiti i requisiti per l'espletamento del servizio.
3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano
servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio delle stazioni
radioelettriche è affidato all'armatore.
Art.184
Rapporti con gli armatori
1. Nei rapporti con gli armatori le società di cui all’articolo 183, comma 2,
sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali nel rispetto delle
normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in
mare.
Art. 185
Contributi
1. Le società di gestione di cui all’articolo 183, comma 2, al fine di
assicurare la copertura degli oneri di cui all’articolo 34, comma 1, sono tenute
al pagamento dei seguenti contributi:
a) contributo per istruttoria, pari a 27.750,00 euro all’atto della
presentazione della domanda di autorizzazione generale all’impianto ed esercizio
delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi;
b) contributo annuo per verifiche e controlli pari a 27.750,00 euro.
2. Gli armatori che gestiscono direttamente la propria stazione radioelettrica
di bordo, sono tenuti al versamento degli specifici contributi previsti dalla
vigente normativa.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono modificate, all’occorrenza, con
decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
Art. 186
Autorizzazione all’esercizio radioelettrico
1. Per le classi di navi di cui all'articolo 183, comma 2, la licenza di
esercizio di cui all’articolo 160 è rilasciata a nome della società titolare di
autorizzazione generale.
2. Per le classi di navi che non rientrano nei casi di cui all'articolo 183,
comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, la licenza di
esercizio di cui all’articolo 160 è accordata all'armatore.
Art. 187
Sospensione, revoca, decadenza
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sospende o revoca l’autorizzazione generale di cui all’articolo 183, comma 2,
nei casi di inosservanza delle condizioni e dei requisiti ivi indicati.
2. La licenza di esercizio di cui all'articolo 186 è dichiarata decaduta nel
caso di radiazione della nave dal corrispondente registro, ovvero quando siano
venuti meno i requisiti richiesti per il rilascio della stessa.
Capo IV
SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA PESCA
Art. 188
Navi da pesca: norme tecniche radionavali
1. Le navi destinate alla pesca marittima devono essere munite delle stazioni e
degli impianti radioelettrici resi obbligatori, a seconda del tipo di
navigazione e del tonnellaggio di stazza lorda, dalla vigente normativa
internazionale e nazionale.
Art. 189
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da pesca
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi da pesca, l’autorizzazione
all’esercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo
di cui all’articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio
alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere
elencati nella licenza di esercizio di cui all’articolo 160.
2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative internazionali e
nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l’impianto e
l’esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è affidato ad
imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero,
sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono
definiti i requisiti per l’espletamento del servizio.
3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano
servizio di corrispondenza pubblica, l’impianto e l’esercizio delle stazioni
radioelettriche è affidato all’armatore.
Art. 190
Rapporti con gli armatori delle navi da pesca
1. Nei rapporti con gli armatori delle navi da pesca le società di gestione di
cui all’articolo 189, sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali, nel
rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della
vita umana in mare.
Art. 191
Contributi
1. I soggetti di cui all’articolo 189 devono corrispondere i contributi indicati
nell’articolo 185.
Art. 192
Disposizioni applicabili
1. In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni
radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima, si applicano
le disposizioni relative all’esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di
cui al Capo III del presente Titolo.
Capo V
SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA DIPORTO
Art. 193
Navi da diporto: norme tecniche radionavali
1. Le unità da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico
corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione è obbligatoria in base
alle disposizioni vigenti.
2. Si applica quanto disposto dalla legge 8 luglio 2003, n.172.
Art. 194
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto, l’autorizzazione
all’esercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo
di cui all’articolo 196 ai fini del servizio di corrispondenza pubblica. Tutti
gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano
essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di
esercizio di cui all’articolo 160.
2. Per determinate classi di navi da diporto, nel rispetto delle normative
internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare,
l'impianto e l'esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è
affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal
Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella
quale sono definiti i requisiti per l'espletamento del servizio.
3. Per le classi di navi da diporto che non rientrano nel comma 2, e che non
effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio delle
stazioni radioelettriche è affidato all'armatore.
Art. 195
Contributi
1. I soggetti di cui all’articolo 194 devono corrispondere i contributi di cui
all’articolo 185.
Art. 196
Collaudi e ispezioni sulle navi da diporto
1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli
apparati radioelettrici a bordo delle navi da diporto mediante:
a) collaudi ai fini del servizio di corrispondenza pubblica;
b) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.
2. Le ispezioni straordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero,
sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.
3. Collaudi sugli apparati radioelettrici possono essere richiesti all'autorità
marittima portuale dalla società che gestisce il servizio, dall'armatore, dal
proprietario o da chi li rappresenta.
4. Durante le ispezioni straordinarie potranno essere effettuati tutti gli
accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento del
servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale
addetto.
5. Le spese sostenute per l’effettuazione dei collaudi e delle ispezioni di cui
ai commi precedenti sono poste esclusivamente a carico del destinatario di tali
attività.
Art. 197
Disposizioni applicabili
1. Per quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni
radioelettriche bordo delle navi da diporto si applicano le disposizioni
relative all’esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III
del presente Titolo.
Capo VI
SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE AERONAUTICO
Art. 198
Servizio radioelettrico mobile aeronautico
1. Il servizio radioelettrico mobile aeronautico è un servizio effettuato fra
stazioni aeronautiche e stazioni di aeromobile, o fra stazioni di aeromobile.
Partecipano al servizio anche le stazioni radioelettriche dei mezzi di
salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione di sinistri, quando
quest’ultime operano sulle frequenze di soccorso ed urgenza all’uopo destinate.
Art. 199
Definizione di aeromobile.
1. Ai fini del presente Capo, per aeromobili si intendono quelli definiti
dall'articolo 743 del Codice della navigazione, esclusi quelli militari.
2. Per tutti gli altri termini del servizio radioelettrico mobile aereo, si
intendono valide le definizioni date dal regolamento delle radiocomunicazioni
dell’UIT.
Art. 200
Norme tecniche
1. Il Ministero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare le stazioni e
gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali, che, a norma
delle disposizioni particolari che li regolano, abbiano l’obbligo o la facoltà
di installarli.
Art. 201
Licenza di esercizio
1. Ogni stazione radioelettrica, installata a bordo di aeromobili civili
immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, deve essere munita di apposita
licenza di esercizio, rilasciata dal Ministero, d’intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Il possesso della licenza di esercizio non comporta esonero dal controllo
degli apparati ai fini della sicurezza della navigazione aerea e dal conseguente
rilascio del certificato di navigabilità.
Art. 202
Sospensione o revoca della licenza di esercizio
1. La licenza di esercizio si intende revocata di diritto nel caso di radiazione
dell’aeromobile dal Registro aeronautico nazionale. Il Ministero, di intesa con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende, in qualsiasi
momento, salvo successiva revoca, la licenza di esercizio nei casi previsti
dalle leggi e dai regolamenti sulle radiocomunicazioni e quando la stazione non
risponda alle condizioni contenute nella licenza stessa.
Art. 203
Installazione d’ufficio
1. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, dispone d'ufficio ed a spese del proprietario, l'impianto e
l'esercizio a bordo di aerei di linea delle stazioni radioelettriche
obbligatorie nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente
articolo 200.
Art. 204
Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili
1. Il Ministero ha facoltà di far ispezionare, dall’autorità competente ai sensi
della vigente normativa, gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili
nazionali al fine di accertare la rispondenza alle norme tecniche, di cui
all'articolo 200, e di constatarne l'efficienza.
Art. 205
Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo
territoriale
1. È vietato agli aeromobili italiani o stranieri nello spazio aereo
territoriale italiano di effettuare emissioni radio elettriche diverse da quelle
stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste all'articolo 98.
Art. 206
Abilitazione al traffico.
1. La licenza di esercizio di cui all'articolo 201 abilita le stazioni
radioelettriche ad effettuare solo le comunicazioni riguardanti la sicurezza e
la regolarità del volo.
Art. 207
Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo
degli aeromobili.
1. Le norme per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto ed all'esercizio
di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili sono stabilite con decreto
del Ministro delle comunicazioni.
Capo VII
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 208
Limitazioni legali
1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmittenti e
riceventi delle stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare dannosi
assorbimenti dei campi elettromagnetici, possono essere imposte limitazioni alla
costruzione di edifici, di tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche,
di linee elettriche, di strade e di strade ferrate, nonché all'uso di macchinari
e di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio
della stazione radio fino alla distanza di mille metri dai confini del
comprensorio stesso.
2. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro delle comunicazioni, prima dell'inizio del funzionamento
delle stazioni.
3. Per le limitazioni imposte è dovuto un equo indennizzo.
Art. 209
Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne
per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica.
1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla
installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti
dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e
per la fruizione dei servizi radioamatoriali.
2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo
impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare
danno alla proprietà medesima o a terzi.
3. Si applicano all'installazione delle antenne l’articolo 91, nonché il settimo
comma dell'articolo 92.
4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal
Ministero.
5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso
privato è necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui è dovuta
un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata
dall'autorità giudiziaria.
Art. 210
Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle
radioricezioni.
1. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 12 novembre 1996,n. 615 e dal
decreto legislativo 9 maggio 2001, n.269, è vietato immettere in commercio o
importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a
qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici o linee di trasmissione di
energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per
la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
2. L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali
indicati nel comma 1 sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un
contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di
una dichiarazione di rispondenza.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che
rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal comma 2.
Art. 211
Turbative alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica
1. E’ vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti e ai servizi di
comunicazione elettronica: si applica il disposto dell’articolo 97.
Art. 212
Sanzioni
1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all’articolo 210 è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro 600,00.
2. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli
importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 200,00, oltre alla
confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione
di rispondenza di cui all’articolo 210.
Art. 213
Vigilanza
1. Il Ministero ed il Ministero delle attività produttive, congiuntamente, hanno
facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica,
stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza
sull'osservanza delle norme di cui all'articolo 208.
Art. 214
Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati
1. Chiunque esegua impianti radioelettrici per conto di chi non sia munito di
autorizzazione quando questa sia richiesta, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00 .
Art. 215
Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni
1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle
radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se
il fatto non costituisca reato più grave.
2. Alla stessa sanzione è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche
una potenza superiore a quella autorizzata dall’autorizzazione od ometta la
tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.
Art. 216
Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali
- Inosservanza di norme - Sanzioni
1. Le sanzioni previste dall’articolo 215, comma 2, si applicano anche se i
fatti siano commessi a bordo di navi o aerei nazionali.
2. Il Ministero può provvedere direttamente, a spese del contravventore, a
rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.
Art. 217
Uso indebito di segnale di soccorso
1. Chiunque usi indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi od alle
aeronavi in pericolo, compreso quello emesso dalle radioboe d’emergenza, è
punito con l’arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 670,00, salvo
che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 218
Abrogazioni
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, primo comma, sono soppresse le parole da “i servizi di
telecomunicazioni” fino a “diffusione sonora e televisiva via cavo”; nella
rubrica, sono soppresse le parole “e delle comunicazioni”,
b) all’articolo 2, sono soppresse le parole “e di telecomunicazioni”;
c) all’articolo 7, sono soppresse le parole “e di telecomunicazioni”;
d) all’articolo 8, sono soppresse nella rubrica le parole “e di
telecomunicazioni”; il comma 2 è soppresso;
e) all’articolo 9, primo comma, sono soppresse le parole “della convenzione
internazionale delle telecomunicazioni”; sono soppressi i commi secondo, terzo,
quarto, quinto, sesto e settimo;
f) all’articolo 10, terzo comma, sono soppresse le parole “e di
telecomunicazioni”; nella rubrica, sono soppresse le parole “e delle
telecomunicazioni”;
g) all’articolo 11, nella rubrica sono soppresse le parole “e di
telecomunicazioni”;
h) all’articolo 12, primo comma, sono soppresse le parole “e di
telecomunicazioni”; nella rubrica, sono soppresse le parole “e delle
telecomunicazioni”
i) all’articolo 13, secondo comma, sono soppresse le parole da “telegrafici e
radioelettrici” fino a “servizi telefonici”; nella rubrica sono soppresse le
parole "e delle telecomunicazioni";
j) al Titolo II, nella rubrica, sono soppresse le parole “e delle
telecomunicazioni”;
k) all’articolo 17, primo comma, sono soppresse le parole “e di
telecomunicazioni”;
l) all’articolo 20, secondo comma, sono soppresse le parole “e delle
telecomunicazioni”;
m) agli articoli 21 e 22, primo comma, sono soppresse le parole “e delle
telecomunicazioni”;
n) all’articolo 23, primo comma, sono soppresse le parole “e di
telecomunicazioni”;
o) all’articolo 25, primo e secondo comma, sono soppresse le parole “e delle
telecomunicazioni”;
p) all’articolo 26, primo comma, sono soppresse le parole “e delle
telecomunicazioni e dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici”; nella
rubrica sono soppresse le parole “e delle telecomunicazioni”;
q) sono o restano abrogati gli articoli 3, 6, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 , 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 243, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261,
262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277,
278, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295,
296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312,
313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328,
329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 350, 352, 353, 354,
355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370,
371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386,
387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402,
403, 404, 405, 406, 408, 409, 410 e 413.
2. Dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 163, comma 1, sono
abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del
predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nonché
il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 584 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1996 ed il decreto
ministeriale 25 luglio 2002, n. 214 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002.
3. Sono o restano abrogati:
a) l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.
1214;
b) il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 172 del 25 giugno 1980;
c) il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981;
d) il decreto ministeriale 24 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 205 del 28 luglio 1982;
e) il decreto ministeriale 27 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 226 del 28 settembre 1987;
f) il decreto ministeriale 9 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1989;
g) il decreto ministeriale 4 agosto 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1989;
h) il decreto ministeriale 1° agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1991;
i) il decreto ministeriale 1° giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 214 dell’11 settembre 1992;
j) il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
k) il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
l) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
m) il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
n) il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 34 dell’11 febbraio 1997;
o) il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
p) il decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1997;
q) la legge 1° luglio 1997, n. 189;
r) gli articoli 1, comma 16; 4; 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
s) il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
t) il decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;
u) il decreto ministeriale 22 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
v) il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
w) il decreto ministeriale 10 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1998;
x) il decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998;
y) il decreto ministeriale 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;
z) l’articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
aa) il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
bb) la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2000, n. 467/00/CONS, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell’8 agosto 2000;
cc) il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
dd) la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2001, n. 131/01/CONS, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2001;
ee) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;
ff) il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
gg) il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2003.
Art. 219
Disposizione finanziaria
1. Dall’attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Art. 220
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera b),
della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono corrette, modificate o integrate, anche
sulla base di direttive europee, con la procedura di cui all’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di competenza esclusiva
dello Stato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, sentita l’Autorità, secondo i medesimi criteri e principi direttivi di
cui al citato articolo 41, comma 2, della citata legge n. 166 del 2002.
2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero
e dell’Autorità, delle disposizioni di cui al Codice e di quelle assunte in sede
comunitaria, sono modificate, all’occorrenza:
a) con decreto del Ministro delle comunicazioni, gli allegati numero 1, ad
eccezione della condizione n. 11 della parte A; 7; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;
19; 20; 21; 22; 23; 24 e 26;
b) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
della giustizia, la condizione n. 11 della parte A dell’allegato n. 1, nonché
l’allegato n. 9;
c) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, gli allegati numeri 10 e 25;
d) con deliberazione dell’Autorità, sentito il Ministero, l’allegato n. 11;
e) con deliberazione dell’Autorità, gli allegati numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8.
Art.221
Entrata in vigore
3. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi dello Stato. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del consiglio dei Ministri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Frattini, Ministro per gli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Martino, Ministro della difesa
Marzano, Ministro delle attività produttive
Sirchia, Ministro della salute
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.214 del 15 settembre 2003.
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