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DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206

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Codice  del  consumo,  a  norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Parte I

DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA'

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 153 del Trattato della Comunita' europea;

Visto  l'articolo 117  della  Costituzione,  come  sostituito dalla legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3,  con  riferimento ai principi   di  unita',  continuita'  e  completezza  dell'ordinamento

giuridico,  nel  rispetto  dei valori di sussidiarieta' orizzontale e verticale;

  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Vista  la  legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in  materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassetto normativo e semplificazione  -  legge  di  semplificazione  per  il  2001,  ed in particolare l'articolo 7 che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti  legislativi  per  il riassetto delle disposizioni vigenti in materia  di  tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri  direttivi  di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.  59, come sostituito dall'articolo 1 della citata legge n. 229 del 2003,  e  nel  rispetto  dei  principi  e  dei  criteri direttivi ivi richiamati;

  Visto   l'articolo 2   della  legge  27 luglio  2004,  n.  186,  di conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, nonche' l'articolo 7 della legge 27 dicembre 2004, n. 306;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224,  recante  attuazione  della  direttiva  85/374/CEE  relativa  al ravvicinamento   delle   disposizioni  legislative,  regolamentari  e amministrative  degli  Stati membri in materia di responsabilita' per danno  da  prodotti  difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge16 aprile 1987, n. 183;

  Vista   la   legge  10 aprile  1991,  n.  126,  recante  norme  per l'informazione  del  consumatore, e successive modificazioni, nonche' il  relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101;

  Visto  il  decreto  legislativo  15 gennaio  1992,  n.  50, recante attuazione   della  direttiva  85/577/CEE  in  materia  di  contratti negoziati fuori dei locali commerciali;

  Visto  il  decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n.  74, recante attuazione  della  direttiva  84/450/CEE  in  materia  di pubblicita' ingannevole;

  Visto  il  testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di  cui  al  decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385, come modificato  dai decreti legislativi 4 agosto 1999, n. 333, e 4 agosto 1999, n. 342;

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  111,  recante attuazione  della  direttiva  90/314/CEE  concernente  i  viaggi,  le vacanze ed i circuiti tutto compreso;

  Vista  la  legge  6 febbraio  1996, n. 52, recante attuazione della direttiva  93/13/CEE  concernente  le  clausole abusive nei contratti stipulati  con  i  consumatori  ed  in  particolare  l'articolo 25, e successive modificazioni;

  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, ed in particolare gli articoli 18 e 19;

  Vista  la  legge  30 luglio  1998,  n.  281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti e successive modificazioni;

  Visto  il  decreto  legislativo  9 novembre  1998,  n. 427, recante attuazione   della   direttiva   94/47/CE   concernente   la   tutela dell'acquirente   per   taluni   aspetti   dei   contratti   relativi all'acquisizione  di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;

  Visto  il  decreto  legislativo  22 maggio  1999,  n.  185, recante attuazione  della  direttiva  97/7/CE  relativa  alla  protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;

  Visto  il  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n. 63, recante attuazione   della  direttiva  98/7/CE,  che  modifica  la  direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;

  Visto  il  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n. 67, recante attuazione  della  direttiva  97/55/CE,  che  modifica  la  direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa;

  Visto  il  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n. 84, recante attuazione  della  direttiva  98/6/CE  relativa  alla  protezione dei consumatori,   in  materia  di  indicazione  dei  prezzi  offerti  ai medesimi;

  Visto  il  decreto  legislativo  28 luglio  2000,  n.  253, recante attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri;

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15,  comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

  Visto   il   decreto  legislativo  23 aprile  2001,  n.  224,  come modificato  dal  decreto  legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione   della   direttiva   98/27/CE  relativa  a  provvedimenti inibitori  a  tutela  degli  interessi  dei  consumatori,  nonche' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 gennaio  1999,  n.  20, recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle  Associazioni  dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

  Visto  il  decreto  legislativo  2 febbraio  2002,  n.  24, recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo;

  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in   materia   di   protezione   dei   dati  personali  e  successive modificazioni;

  Visto  il  decreto  legislativo  21 maggio  2004,  n.  172, recante attuazione   della   direttiva  2001/95/CE  relativa  alla  sicurezza generale dei prodotti;

  Vista   la   legge   6 aprile   2005,   n.  49,  recante  modifiche all'articolo 7  del  decreto  legislativo  25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione;

  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;

  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 dicembre 2004;

  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nella sezione consultiva   per   gli  atti  normativi  nell'adunanza  generale  del 20 dicembre 2004;

  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica, espresso il 9 marzo 2005, e della Camera dei deputati, espresso il 10 marzo 2005;

  Vista  la  segnalazione del Garante della concorrenza e del mercato in data 10 maggio 2005;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;

  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri per la  funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

Finalita' ed oggetto

  1.  Nel  rispetto  della Costituzione ed in conformita' ai principi contenuti  nei  trattati  istitutivi  delle  Comunita'  europee,  nel trattato   dell'Unione   europea,  nella  normativa  comunitaria  con particolare  riguardo  all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunita'  economica europea, nonche' nei trattati internazionali, il presente  codice  armonizza  e  riordina  le  normative concernenti i processi  di'  acquisto  e  consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.

 

     

Art. 2.

Diritti dei consumatori

  1.  Sono  riconosciuti  e  garantiti  i  diritti  e  gli  interessi individuali  e  collettivi  dei  consumatori  e  degli  utenti, ne e' promossa  la  tutela  in  sede  nazionale  e  locale,  anche in forma collettiva  e  associativa,  sono  favorite  le  iniziative rivolte a perseguire   tali  finalita',  anche  attraverso  la  disciplina  dei rapporti  tra  le  associazioni  dei  consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

  2.   Ai   consumatori   ed   agli  utenti  sono  riconosciuti  come fondamentali i diritti:

    a) alla tutela della salute;

    b) alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei servizi;

    c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita';

    d) all'educazione al consumo;

    e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equita' nei rapporti contrattuali;

    f) alla  promozione  e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

    g) all'erogazione   di   servizi  pubblici  secondo  standard  di qualita' e di efficienza.

 

     

Art. 3.

Definizioni

  1. Ai fini del presente codice si intende per:

    a) consumatore  o  utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei  all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

    b) associazioni  dei  consumatori  e  degli utenti: le formazioni sociali  che  abbiano  per  scopo  statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;

    c) professionista:  la  persona  fisica  o  giuridica  che agisce nell'esercizio    della    propria    attivita'   imprenditoriale   o professionale, ovvero un suo intermediario;

    d) produttore:  fatto  salvo  quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 1, il fabbricante del bene  o  il  fornitore  del servizio, o un suo intermediario, nonche' l'importatore  del  bene  o  del  servizio nel territorio dell'Unione europea  o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come  produttore  identificando  il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;

    e) prodotto:  fatto  salvo  quanto  stabilito  nell'articolo 115, comma 1,  qualsiasi  prodotto  destinato  al  consumatore,  anche nel quadro  di  una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente  prevedibili,  di  essere utilizzato dal consumatore, anche  se  non  a  lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso   o   gratuito   nell'ambito   di  un'attivita'  commerciale, indipendentemente  dal  fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato,  o  come  prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima   dell'utilizzazione,  purche'  il  fornitore  ne  informi  per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;

    f) codice:  il  presente  decreto  legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

 

     

 

Parte II

EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITA'

 

Titolo I

EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE

 

Art. 4.

Educazione del consumatore

  1.  L'educazione  dei  consumatori  e  degli  utenti e' orientata a favorire  la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei   rapporti   associativi,   la   partecipazione  ai  procedimenti amministrativi,    nonche'    la   rappresentanza   negli   organismi esponenziali.

  2. Le attivita' destinate all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti  pubblici  o privati, non hanno finalita' promozionale, sono dirette  ad  esplicitare  le  caratteristiche  di  beni e servizi e a rendere  chiaramente  percepibili  benefici  e costi conseguenti alla loro  scelta;  prendono,  inoltre,  in  particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.

 

     

 

Titolo II

INFORMAZIONI AI CONSUMATORI

 

Capo I

Disposizioni Generali

 

Art. 5.

Obblighi generali

  1.   Fatto   salvo   quanto   disposto   dall'articolo 3,  comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente   anche   la   persona  fisica  alla  quale  sono  dirette  le informazioni commerciali.

  2.  Sicurezza,  composizione  e qualita' dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.

  3.  Le  informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere  adeguate  alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalita' di conclusione  del  contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.

 

     

 

Capo II

Indicazione dei prodotti

                              

Art. 6.

Contenuto minimo delle informazioni

  1.   I   prodotti   o  le  confezioni  dei  prodotti  destinati  al consumatore,  commercializzati  sul  territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

    a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;

    b) al  nome  o  ragione  sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;

    c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;

    d) all'eventuale  presenza  di  materiali  o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;

    e) ai  materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualita' o le caratteristiche merceologiche del prodotto;

    f) alle   istruzioni,   alle   eventuali   precauzioni   e   alla destinazione  d'uso,  ove  utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

 

     

Art. 7.

Modalita' di indicazione

  1.  Le  indicazioni  di  cui  all'articolo 6  devono figurare sulle confezioni  o  sulle  etichette  dei prodotti nel momento in cui sono posti  in  vendita  al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f),  dell'articolo 6 possono essere riportate, anziche' sulle confezioni  o  sulle  etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa  che  viene  fornita  in  accompagnamento  dei  prodotti stessi.

 

     

Art. 8.

Ambito di applicazione

  1.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del  presente capo i prodotti oggetto  di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni   comunitarie   e  nelle  relative  norme  nazionali  di recepimento.

  2.  Per  i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.

 

     

Art. 9.

Indicazioni in lingua italiana

  1.  Tutte  le  informazioni  destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.

  2.  Qualora  le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in  piu'  lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con  caratteri  di  visibilita' e leggibilita' non inferiori a quelli usati per le altre lingue.

  3.  Sono  consentite  indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

 

     

Art. 10.

Attuazione

  1. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con  il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia,  sentito  il  parere  della  Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate   le   norme  di  attuazione  dell'articolo 6,  al  fine  di assicurare,  per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, una  applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando  le  categorie di prodotti o le modalita' di presentazione per  le  quali non e' obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1,  lettere a)  e  b),  dell'articolo 6.  Tali  disposizioni di attuazione  disciplinano  inoltre  i  casi  in  cui  sara' consentito riportare   in   lingua   originaria   alcuni  dati  contenuti  nelle indicazioni di cui all'articolo 6.

  2.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore del decreto di cui al comma 1,  restano  in  vigore  le  disposizioni di cui al decreto del Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101.

 

     

Art. 11.

Divieti di commercializzazione

  1.  E'  vietato  il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto   o  confezione  di  prodotto  che  non  riporti,  in  forme chiaramente   visibili  e  leggibili,  le  indicazioni  di  cui  agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.

 

     

Art. 12.

Sanzioni

  1.  Fatto  salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che   il   fatto   costituisca   reato,   per   quanto  attiene  alle responsabilita'  del  produttore, ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11  si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione e' determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unita' poste in vendita.

  2.  Le  sanzioni  sono  applicate  ai sensi della legge 24 novembre 1981,  n.  689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento  degli  ufficiali  e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13  della  predetta  legge  24 novembre  1981,  n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia, gli   organi   di   polizia   amministrativa.  Il  rapporto  previsto dall'articolo 17  della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio  della  camera  di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura  della  provincia  in  cui  vi  e' la residenza o la sede legale del professionista.

 

     

 

Capo III

Particolari modalita' di informazione

 

Sezione I

Indicazione dei prezzi per unita' di misura

 

Art. 13.

Definizioni

  1. Ai fini del presente capo si intende per:

    a) prezzo  di vendita: il prezzo finale, valido per una unita' di prodotto  o  per  una determinata quantita' del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta;

    b) prezzo  per  unita'  di  misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA  e  di  ogni  altra  imposta, valido per una quantita' di un chilogrammo,  di  un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro  cubo  del  prodotto  o  per  una  singola  unita' di quantita' diversa,  se  essa  e'  impiegata  generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;

    c) prodotto   commercializzato   sfuso:   un   prodotto  che  non costituisce  oggetto  di alcuna confezione preliminare ed e' misurato alla presenza del consumatore;

    d) prodotto  venduto  al  pezzo:  un prodotto che non puo' essere frazionato  senza  subire  una  modifica della sua natura o delle sue proprieta';

    e) prodotto  venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;

    f) prodotto  preconfezionato:  l'unita'  di  vendita destinata ad essere  presentata  come  tale  al consumatore ed alle collettivita', costituita  da un prodotto e dall'imballaggio in cui e' stato immessoprima  di  essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale  imballaggio  ma  comunque  in  modo  che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

 

     

Art. 14.

Campo di applicazione

  1.  Al  fine  di  migliorare  l'informazione  del  consumatore e di agevolare   il   raffronto   dei   prezzi,  i  prodotti  offerti  dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unita' di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.

  2.  Il  prezzo per unita' di misura non deve essere indicato quando e' identico al prezzo di vendita.

  3.  Per  i  prodotti commercializzati sfusi e' indicato soltanto il prezzo per unita' di misura.

  4.  La  pubblicita'  in  tutte  le  sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione  del  prezzo per unita' di misura quando e' indicato il prezzo   di   vendita,  fatti  salvi  i  casi  di  esenzione  di  cui all'articolo 16.

  5. Il codice non si applica:

    a) ai  prodotti  forniti  in  occasione  di  una  prestazione  di servizi, ivi compresa la somninistrazione di alimenti e bevande;

    b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;

    c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.

 

     

Art. 15.

Modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura

  1.  Il  prezzo  per  unita' di misura si riferisce ad una quantita' dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.

  2.  Per le modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura si  applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

  3.  Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di  governo,  anche  congelati  o  surgelati, il prezzo per unita' di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.

  4.  E'  ammessa  l'indicazione  del  prezzo per unita' di misura di multipli  o  sottomultipli, decimali delle unita' di misura, nei casi in   cui   taluni   prodotti   sono   generalmente   ed  abitualmente commercializzati in dette quantita'.

  5.  I  prezzi  dei  prodotti  petroliferi  per uso di autotrazione, esposti   e   pubblicizzati   presso   gli   impianti  automatici  di distribuzione  dei  carburanti,  devono  essere esclusivamente quelli effettivamente  praticati ai consumatori. E' fatto obbligo di esporre in  modo  visibile  dalla  carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

 

     

Art. 16.

Esenzioni

  1.  Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unita' di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo  della  loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:

    a) prodotti  commercializzati  sfusi  che,  in  conformita'  alle disposizioni  di  esecuzione  della  legge  5 agosto  1981, n. 441, e successive  modificazioni,  recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;

    b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;

    c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;

    d) prodotti  destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;

    e) prodotti  preconfezionati  che  siano esentati dall'obbligo di indicazione   della   quantita'   netta   secondo   quanto   previsto dall'articolo 9  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive  modificazioni,  concernenti  l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;

    f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due  o piu' elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano  di  lavorazione  da  parte  del consumatore per ottenere l'alimento finito;

    g) prodotti di fantasia;

    h) gelati monodose;

    i) prodotti  non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

  2.  Il  Ministro  delle  attivita' produttive, con proprio decreto, puo'  aggiornare  l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonche' indicare   espressamente   prodotti   o  categorie  di  prodotti  non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.

 

     

Art. 17.

Sanzioni

  1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unita' di misura o non lo  indica secondo quanto previsto dal presente capo e' soggetto alla sanzione  di  cui  all'articolo 22,  comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalita' ivi previste.

 

     

 

Titolo III

PUBBLICITA' E ALTRE COMUNICAZIONI COMMERCIALI

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 18.

Ambito di applicazione

  1.  Le  disposizioni del presente titolo si applicano ad ogni forma di comunicazione commerciale in qualsiasi modo effettuata.

  2.   Fatto   salvo   quanto   disposto   dall'articolo 3,  comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente  anche  la  persona  fisica  o  giuridica  cui sono dirette le comunicazioni commerciali o che ne subisce le conseguenze.

 

     

 

Capo II

Caratteri della pubblicita'

 

Sezione I

Pubblicita' ingannevole e comparativa

 

Art. 19.

Finalita'

  1.  Le  disposizioni  della  presente  sezione  hanno  lo  scopo di tutelare dalla pubblicita' ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i  soggetti  che  esercitano  un'attivita'  commerciale, industriale, artigianale   o  professionale,  i  consumatori  e,  in  genere,  gli interessi  del  pubblico  nella  fruizione  di messaggi pubblicitari, nonche'  di  stabilire  le  condizioni  di liceita' della pubblicita' comparativa.

  2. La pubblicita' deve essere palese, veritiera e corretta.

 

     

Art. 20.

Definizioni

  1. Ai fini della presente sezione si intende:

    a) per pubblicita': qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in   qualsiasi  modo,  nell'esercizio  di  un'attivita'  commerciale, industriale,  artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi;

    b) per  pubblicita'  ingannevole:  qualsiasi  pubblicita'  che in qualunque  modo,  compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali e' rivolta o che essa  raggiunge  e  che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare  il  loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente;

    c) per   pubblicita'   comparativa:   qualsiasi  pubblicita'  che identifica  in  modo  esplicito  o  implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;

    d) per  operatore  pubblicitario:  il  committente  del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonche', nel caso in cui non consenta all'identificazione  di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio  pubblicitario  e'  diffuso  ovvero  il  responsabile della programmazione radiofonica o televisiva.

 

     

Art. 21.

Elementi di valutazione

  1.  Per  determinare se la pubblicita' sia ingannevole se ne devono considerare  tutti  gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:

    a) alle  caratteristiche  dei  beni  o dei servizi, quali la loro disponibilita', la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneita' allo scopo, gli  usi,  la  quantita',  la  descrizione,  l'origine  geografica  o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i  risultati  e  le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;

    b) al  prezzo  o  al  modo  in cui questo viene calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;

    c) alla  categoria,  alle  qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario,  quali  l'identita',  il  patrimonio,  le capacita', i diritti di proprieta' intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.

 

     

Art. 22.

Condizioni di liceita' della pubblicita' comparativa

  1.  Per quanto riguarda il confronto, la pubblicita' comparativa e' lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a) non e' ingannevole ai sensi del presente codice;

    b) confronta  beni  o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;

    c) confronta    oggettivamente   una   o   piu'   caratteristiche essenziali,  pertinenti,  verificabili  e  rappresentative,  compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;

    d) non   ingenera   confusione   sul   mercato   fra  l'operatore pubblicitario  ed  un  concorrente  o  tra i marchi, le denominazioni commerciali,   altri   segni   distintivi,   i   beni   o  i  servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;

    e) non  causa  discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali,  altri  segni  distintivi,  beni,  servizi,  attivita' o circostanze di un concorrente;

    f) per  i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;

    g) non  trae indebitamente vantaggio dalla notorieta' connessa al marchio,   alla  denominazione  commerciale  ovvero  ad  altro  segno distintivo  di  un  concorrente  o  alle  denominazioni di origine di prodotti concorrenti;

    h) non   presenta  un  bene  o  un  servizio  come  imitazione  o contraffazione  di  beni  o  servizi  protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.

  2.   Il   requisito   della  verificabilita'  di  cui  al  comma 1, lettera c),   si   intende  soddisfatto  quando  i  dati  addotti  ad illustrazione  della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.

  3.  Qualunque  raffronto  che  fa riferimento a un'offerta speciale deve  indicare  in  modo  chiaro  e  non  equivoco  il termine finale dell'offerta  oppure,  nel  caso  in  cui  l'offerta speciale non sia ancora  cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si  applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del  caso,  che  l'offerta  speciale dipende dalla disponibilita' dei beni e servizi.

 

     

Art. 23.

Trasparenza della pubblicita'

  1.  La pubblicita' deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La  pubblicita'  a  mezzo  di  stampa deve essere distinguibile dalle altre  forme  di comunicazione al pubblico, con modalita' grafiche di evidente percezione.

  2.  I termini «garanzia», «garantito» e simili possono essere usati solo  se  accompagnati  dalla  precisazione  del  contenuto  e  delle modalita'  della  garanzia  offerta. Quando la brevita' del messaggio pubblicitario   non   consente   di   riportare   integralmente  tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalita' della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un   testo  facilmente  conoscibile  dal  consumatore  in  cui  siano riportate integralmente le precisazioni medesime.

  3. E' vietata ogni forma di pubblicita' subliminale.

 

     

Art. 24.

Pubblicita'  di  prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei                              consumatori

  1.  E'  considerata  ingannevole  la  pubblicita'  che, riguardando prodotti  suscettibili  di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei  consumatori,  ometta  di  darne  notizia  in  modo  da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

 

     

Art. 25.

Bambini e adolescenti

  1.  E'  considerata  ingannevole  la  pubblicita',  che,  in quanto suscettibile  di  raggiungere  bambini  ed  adolescenti, possa, anche indirettamente,  minacciare  la loro sicurezza o che abusi della loro naturale  credulita'  o  mancanza  di  esperienza  o  che, impiegando bambini  ed adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di cui  all'articolo 10,  comma 3,  della  legge  3 maggio 2004, n. 112, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i piu' giovani.

 

     

Art. 26.

Tutela amministrativa e giurisdizionale

  1.  L'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10  della  legge  10 ottobre  1990,  n. 287, di seguito chiamata  Autorita'  nella presente sezione, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.

  2.   I   concorrenti,   i  consumatori,  le  loro  associazioni  ed organizzazioni,  il Ministro delle attivita' produttive, nonche' ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere  all'Autorita'  che  siano  inibiti  gli atti di pubblicita' ingannevole  o  di pubblicita' comparativa ritenuta illecita ai sensi della  presente  sezione, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

  3.   L'Autorita'   puo'  disporre  con  provvedimento  motivato  la sospensione   provvisoria   della  pubblicita'  ingannevole  o  della pubblicita'  comparativa  ritenuta  illecita,  in caso di particolare urgenza.   In   ogni   caso,   comunica  l'apertura  dell'istruttoria all'operatore  pubblicitario  e, se il committente non e' conosciuto, puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario  ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorita' puo'   inoltre  richiedere  all'operatore  pubblicitario,  ovvero  al  proprietario  del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire  copia  del  messaggio  pubblicitario  ritenuto ingannevole o illecito,  anche  avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti  dall'articolo 14,  commi 2,  3  e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

  4. L'Autorita' puo' disporre che l'operatore pubblicitario fornisca prove  sull'esattezza  materiale  dei  dati  di fatto contenuti nella pubblicita'  se,  tenuto  conto  dei  diritti  o  interessi legittimi dell'operatore   pubblicitario  e  di  qualsiasi  altra  parte  nella  procedura,  tale  esigenza  risulti giustificata, date le circostanze del  caso  specifico.  Se  tale  prova  e'  omessa  o  viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.

  5. Quando il messaggio pubblicitario e' stato o deve essere diffuso attraverso   la   stampa   periodica  o  quotidiana  ovvero  per  via radiofonica   o   televisiva  o  altro  mezzo  di  telecomunicazione, l'Autorita',  prima  di provvedere, richiede il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.

  6.  L'Autorita'  provvede  con  decisione  motivata.  Se ritiene la pubblicita'  ingannevole  o  il  messaggio di pubblicita' comparativa illecito  accoglie  il  ricorso  vietando  la  pubblicita' non ancora portata  a  conoscenza del pubblico o la continuazione di quella gia' iniziata.  Con  la  decisione di accoglimento puo' essere disposta la pubblicazione   della   pronuncia,   anche   per  estratto,  nonche', eventualmente,  di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicita' ingannevole o il messaggio di pubblicita' comparativa ritenuto illecito, continuino a produrre effetti.

  7.  Con  la  decisione  che accoglie il ricorso l'Autorita' dispone inoltre  l'applicazione  di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto della gravita' e della durata della  violazione.  Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui  agli  articoli 5  e  6  la  sanzione non puo' essere inferiore a 25.000 euro.

  8.  Nei  casi  riguardanti  messaggi  pubblicitari  inseriti  sulle confezioni  di  prodotti,  l'Autorita', nell'adottare i provvedimenti indicati  nei  commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.

  9.  La  procedura istruttoria e' stabilita, con regolamento emanato ai  sensi  dell'articolo 17,  comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  in  modo  da  garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

  10. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori  o  di  rimozione  degli  effetti,  l'Autorita' applica una sanzione  amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nei casi   di  reiterata  inottemperanza  l'Autorita'  puo'  disporre  la sospensione  dell'attivita' di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

  11.  In  caso  di  inottemperanza  alle  richieste  di  fornire  le informazioni  o  la  documentazione  di  cui  al comma 3, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.  Qualora  le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.

  12.   I   ricorsi  avverso  le  decisioni  adottate  dall'Autorita'  rientrano  nella  giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del   presente  decreto  si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le disposizioni  contenute  nel  capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27,  28  e  29  della  legge  24 novembre  1981, n. 689, e successive modificazioni.  Il  pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente  articolo deve  essere  effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorita'.

  13.  Ove  la  pubblicita'  sia  stata  assentita  con provvedimento amministrativo,  preordinato  anche  alla  verifica del carattere non ingannevole  della  stessa o di liceita' del messaggio di pubblicita' comparativa,  la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni  e  organizzazioni  e' esperibile in via giurisdizionale con   ricorso   al   giudice   amministrativo   avverso  il  predetto provvedimento.

  14.  E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in  materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del  codice  civile,  nonche',  per  quanto  concerne  la pubblicita' comparativa,   in  materia  di  atti  compiuti  in  violazione  della disciplina  sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n.  633, e successive modificazioni, e del marchio d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni,  nonche' delle denominazioni di origine riconosciute e protette  in  Italia  e  di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

 

     

Art. 27.

Autodisciplina

  1.  Le  parti  interessate  possono  richiedere  che sia inibita la continuazione  degli atti di pubblicita' ingannevole o di pubblicita' comparativa  ritenuta  illecita,  ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina.

  2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le  parti  possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorita' fino alla pronuncia definitiva.

  3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorita' sia stato gia' proposto o  venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato   puo'   richiedere   all'Autorita'  la  sospensione  del procedimento    in   attesa   della   pronuncia   dell'organismo   di autodisciplina.  L'Autorita',  valutate  tutte  le  circostanze, puo' disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.

 

     

 

Capo III

Particolari modalita' della comunicazione pubblicitaria

 

Sezione I

Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite

 

Art. 28.

Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle televendite, come   definite   nel   regolamento   in   materia   di   pubblicita' radiotelevisiva   e   televendite,  adottato  dall'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di   servizi   relativi   a  concorsi  o  giochi  comportanti  ovvero strutturati  in  guisa  di  pronostici.  Le  medesime disposizioni si applicano altresi' agli spot di televendita.

 

    

Art. 29.

Prescrizioni

  1.  Le  televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione,  della  credulita' o della paura, non devono contenere scene  di  violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilita' dei consumatori per indecenza, volgarita' o ripugnanza.

 

     

Art. 30.

Divieti

  1.  E'  vietata  la  televendita  che  offenda  la  dignita' umana, comporti  discriminazioni  di  razza,  sesso  o nazionalita', offenda convinzioni   religiose   e   politiche,   induca   a   comportamenti pregiudizievoli  per  la  salute  o  la  sicurezza  o  la  protezione dell'ambiente.  E'  vietata  la  televendita  di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.

  2.   Le   televendite   non   devono   contenere   dichiarazioni  o rappresentazioni  che  possono  indurre  in  errore  gli  utenti  o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguita' o esagerazioni, in particolare per cio' che riguarda le caratteristiche e gli effetti del  servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalita'  della  fornitura,  gli  eventuali premi, l'identita' delle persone rappresentate.

 

     

Art. 31.

Tutela dei minori

  1.  La  televendita  non  deve  esortare  i  minorenni  a stipulare contratti  di  compravendita o di locazione di prodotti e di servizi.

La  televendita  non  deve  arrecare  pregiudizio  morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

    a) non  esortare  i  minorenni  ad  acquistare  un  prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita';

    b) non  esortare  i  minorenni  a  persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;

    c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;

    d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.

 

     

Art. 32.

Sanzioni

  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  e  fatte  salve  le disposizioni  ed  il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza,  cosi'  come  disciplinati alla parte III, titolo III, capo II, sezione II, dall'articolo 50 all'articolo 61, del codice, nonche' le  ulteriori  disposizioni stabilite in materia di pubblicita', alle televendite   sono   applicabili   altresi'   le   sanzioni   di  cui all'articolo 2,  comma 20,  lettera c), della legge 14 novembre 1995, n.  481,  e  di  cui  all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

 

     

 

Parte III

IL RAPPORTO DI CONSUMO

 

Titolo I

DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE IN GENERALE

 

Art. 33.

Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore

  1.  Nel  contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si  considerano  vessatorie  le clausole che, malgrado la buona fede, determinano  a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

  2.  Si  presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:

    a) escludere  o limitare la responsabilita' del professionista in caso  di morte o dando alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;

    b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti   del  professionista  o  di  un'altra  parte  in  caso  di inadempimento  totale  o  parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

    c) escludere  o  limitare l'opportunita' da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;

    d) prevedere   un   impegno  definitivo  del  consumatore  mentre l'esecuzione  della  prestazione del professionista e' subordinata ad una  condizione  il  cui  adempimento  dipende  unicamente  dalla sua volonta';

    e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata  dal  consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal   professionista   il   doppio  della  somma  corrisposta  se  e' quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;

    f) imporre  al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento,  il  pagamento  di  una somma di denaro a titolo di risarcimento,  clausola  penale  o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;

    g) riconoscere  al solo professionista e non anche al consumatore la   facolta'  di  recedere  dal  contratto,  nonche'  consentire  al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore  a  titolo  di  corrispettivo  per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;

    h) consentire  al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato  senza  un  ragionevole  preavviso,  tranne nel caso di giusta causa;

    i) stabilire  un  termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza  del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;

    l) prevedere   l'estensione   dell'adesione   del  consumatore  a clausole  che  non  ha avuto la possibilita' di conoscere prima della conclusione del contratto;

    m) consentire  al professionista di modificare unilateralmente le clausole  del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio  da  fornire,  senza  un  giustificato  motivo  indicato nel contratto stesso;

    n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;

    o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del  servizio  senza  che  il consumatore possa recedere se il prezzo finale  e'  eccessivamente  elevato rispetto a quello originariamente convenuto;

    p) riservare   al   professionista  il  potere  di  accertare  la conformita'  del  bene  venduto  o  del  servizio  prestato  a quello previsto   nel   contratto   o   conferirgli   il  diritto  esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;

    q) limitare  la  responsabilita' del professionista rispetto alle obbligazioni  derivanti  dai  contratti  stipulati  in  suo  nome dai mandatari  o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalita';

    r) limitare    o    escludere    l'opponibilita'   dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;

    s) consentire  al professionista di sostituire a se' un terzo nei rapporti  derivanti  dal  contratto,  anche  nel  caso  di preventivo consenso  del  consumatore,  qualora  risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;

    t) sancire  a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolta' di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria,   limitazioni   all'adduzione  di  prove,  inversioni  o modificazioni  dell'onere  della  prova,  restrizioni  alla  liberta' contrattuale nei rapporti con i terzi;

    u) stabilire  come  sede  del  foro competente sulle controversie localita'  diversa  da  quella  di residenza o domicilio elettivo del consumatore;

    v) prevedere  l'alienazione  di  un  diritto o l'assunzione di un obbligo  come  subordinati  ad  una  condizione sospensiva dipendente dalla  mera  volonta'  del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente  efficace  del consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 1355 del codice civile.

  3.  Se  il  contratto  ha  ad  oggetto  la  prestazione  di servizi finanziari  a  tempo  indeterminato il professionista puo', in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:

    a) recedere,   qualora  vi  sia  un  giustificato  motivo,  senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

    b) modificare,   qualora  sussista  un  giustificato  motivo,  le condizioni  del  contratto,  preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.

  4.  Se  il  contratto  ha  ad  oggetto  la  prestazione  di servizi finanziari   il  professionista  puo'  modificare,  senza  preavviso, sempreche'  vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o)  del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere   relativo   alla   prestazione   finanziaria   originariamente convenuti,  dandone  immediata  comunicazione  al  consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

  5.  Le  lettere h),  m),  n)  e  o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo e' collegato alle fluttuazioni di  un  corso  e  di  un  indice  di  borsa  o di un tasso di mercato finanziario   non   controllato   dal   professionista,   nonche'  la compravendita  di  valuta  estera,  di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.

  6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione  dei  prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalita' di variazione siano espressamente descritte.

 

     

Art. 34.

Accertamento della vessatorieta' delle clausole

  1. La vessatorieta' di una clausola e' valutata tenendo conto della natura  del  bene  o  del  servizio  oggetto  del contratto e facendo riferimento   alle   circostanze   esistenti  al  momento  della  sua conclusione  ed  alle  altre  clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.

  2.  La  valutazione  del  carattere  vessatorio  della clausola non attiene   alla   determinazione   dell'oggetto   del  contratto,  ne' all'adeguatezza  del  corrispettivo  dei  beni e dei servizi, purche' tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.

  3.  Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge  ovvero  che  siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi  contenuti  in  convenzioni internazionali delle quali siano parti  contraenti  tutti  gli  Stati  membri  dell'Unione  europea  o l'Unione europea.

  4.  Non  sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.

  5.  Nel  contratto  concluso  mediante  sottoscrizione  di moduli o formulari   predisposti   per   disciplinare   in   maniera  uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di  provare  che  le  clausole,  o gli elementi di clausola, malgrado siano  dal  medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

 

     

Art. 35.

Forma e interpretazione

  1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano  proposte  al  consumatore  per  iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.

  2.   In   caso  di  dubbio  sul  senso  di  una  clausola,  prevale l'interpretazione piu' favorevole al consumatore.

  3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all'articolo 37.

 

     

Art. 36.

Nullita' di protezione

  1.  Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.

  2.  Sono  nulle  le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:

    a) escludere  o limitare la responsabilita' del professionista in caso  di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;

    b) escludere  o  limitare le azioni del consumatore nei confronti del  professionista  o  di  un'altra  parte  in caso di inadempimento totale   o   parziale   o   di  adempimento  inesatto  da  parte  del professionista;

    c) prevedere  l'adesione  del  consumatore come estesa a clausole che  non ha avuto, di fatto, la possibilita' di conoscere prima della conclusione del contratto.

  3.  La  nullita'  opera soltanto a vantaggio del consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.

  4.  Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per  i  danni  che  ha  subito  in  conseguenza della declaratoria di nullita' delle clausole dichiarate abusive.

  5.   E'   nulla   ogni   clausola   contrattuale   che,  prevedendo l'applicabilita'  al  contratto  di  una  legislazione  di  un  Paese extracomunitario,  abbia  l'effetto  di  privare il consumatore della protezione   assicurata  dal  presente  capo,  laddove  il  contratto presenti  un collegamento piu' stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

 

     

Art. 37.

Azione inibitoria

  1.   Le   associazioni  rappresentative  dei  consumatori,  di  cui all'articolo 137,  le associazioni rappresentative dei professionisti e  le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura, possono  convenire  in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti  che  utilizzano,  o  che  raccomandano  l'utilizzo di condizioni  generali  di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusivita' ai sensi del presente capo.

  2.  L'inibitoria  puo'  essere  concessa,  quando  ricorrono giusti motivi  di  urgenza,  ai  sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

  3.  Il giudice puo' ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o piu' giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.

  4.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente articolo, alle azioni inibitorie  esercitate  dalle  associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140.

 

     

Art. 38.

Rinvio

  1. Per quanto non previsto dal codice, ai contratti conclusi tra il consumatore  ed  il  professionista  si applicano le disposizioni del codice civile.

 

     

 

Titolo II

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 39.

Regole nelle attivita' commerciali

  1.  Le  attivita'  commerciali  sono  improntate  al  rispetto  dei principi  di  buona fede, di correttezza e di lealta', valutati anche alla   stregua  delle  esigenze  di  protezione  delle  categorie  di consumatori.

 

     

 

Capo II

Promozione delle vendite

Sezione I

Credito al consumo

 

Art. 40.

Credito al consumo

  1.  Il  Comitato  interministeriale  per  il credito e il risparmio (CICR)  provvede  ad  adeguare  la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che  modifica  la  direttiva  87/102/CEE,  relativa al ravvicinamento delle  disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati  membri  in  materia  di  credito  al  consumo, con particolare riguardo alla previsione di indicare il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico.

 

     

Art. 41.

Tasso annuo effettivo globale e pubblicita'

  1. Ai fini di cui all'articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico della legge in materia   bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo 1° settembre  1993, n. 385, e successive modificazioni, le necessarie modifiche  alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro in  data  8 luglio  1992,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.

 

     

Art. 42

Inadempimento del fornitore

  1.  Nei  casi  di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore  che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha  diritto  di  agire  contro il finanziatore nei limiti del credito concesso,  a  condizione  che  vi  sia  un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.  La responsabilita' si estende anche al terzo, al quale il finanziatore  abbia  ceduto  i  diritti  derivanti  dal  contratto di concessione del credito.

 

     

Art. 43.

Rinvio al testo unico bancario

  Per  la  restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonche' agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni.

 

     

 

Titolo III

MODALITA' CONTRATTUALI

 

Art. 44.

Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio

  1.  Ove  non  diversamente disciplinato dal presente codice, per la disciplina  del  settore  del  commercio  si  fa  rinvio  al  decreto legislativo  31 marzo  1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa  al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

     

 

Capo I

Particolari modalita' di conclusione del contratto

 

Sezione I

Contratti negoziati fuori dei locali commerciali

 

Art. 45.

Campo di applicazione

  1. La presente sezione disciplina i contratti tra un professionista

ed  un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:

    a) durante   la   visita  del  professionista  al  domicilio  del consumatore  o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore  o  nei  locali  nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;

    b) durante  una  escursione  organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali;

    c) in   area   pubblica   o   aperta  al  pubblico,  mediante  la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata;

    d) per  corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore  ha  avuto  modo  di  consultare  senza  la  presenza del professionista.

  2.  Le  disposizioni  della presente sezione si applicano anche nel caso  di  proposte  contrattuali  sia  vincolanti  che non vincolanti effettuate   dal   consumatore   in   condizioni  analoghe  a  quelle specificate  nel  comma 1,  per  le  quali non sia ancora intervenuta l'accettazione del professionista.

  3.  Ai  contratti  di  cui al comma 1, lettera d), si applicano, se piu' favorevoli, le disposizioni di cui alla sezione II.

 

     

Art. 46.

Esclusioni

  1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente sezione:

    a) i  contratti  per  la costruzione, vendita e locazione di beni immobili  ed  i  contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili,  con  eccezione  dei  contratti  relativi alla fornitura di merci  e  alla  loro  incorporazione in beni immobili e dei contratti relativi alla riparazione di beni immobili;

    b) i  contratti  relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande  o  di  altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;

    c) i contratti di assicurazione;

    d) i contratti relativi a strumenti finanziari.

  2.  Sono  esclusi  dall'applicazione della presente sezione anche i contratti  aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi  per  i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l'importo di 26 euro, comprensivo di  oneri  fiscali  ed  al  netto  di  eventuali spese accessorie che risultino  specificamente  individuate  nella  nota  d'ordine  o  nel catalogo  o  altro  documento  illustrativo,  con  indicazione  della relativa   causale.  Si  applicano  comunque  le  disposizioni  della presente sezione nel caso di piu' contratti stipulati contestualmente tra  le  medesime parti, qualora l'entita' del corrispettivo globale, indipendentemente   dall'importo   dei   singoli   contratti,  superi l'importo di 26 euro.

 

     

Art. 47.

Informazione sul diritto di recesso

  1.  Per  i  contratti  e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni della presente sezione, il professionista deve informare il  consumatore  del  diritto  di  cui  agli  articoli da  64  a  67.

L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:

    a) l'indicazione  dei  termini, delle modalita' e delle eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di recesso;

    b) l'indicazione  del  soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto  di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di societa' o altra  persona  giuridica,  la  denominazione e la sede della stessa, nonche' l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente gia' consegnato, se diverso.

  2.  Qualora  il  contratto  preveda  che l'esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalita', l'informazione deve  comunque  contenere  gli elementi indicati nella lettera b) del comma 1.

  3.  Per i contratti di cui all'articolo 45, comma 1, lettere a), b) e  c),  qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una  nota  d'ordine,  comunque  denominata,  l'informazione di cui al comma 1   deve   essere   riportata  nella  suddetta  nota  d'ordine, separatamente  dalle  altre  clausole  contrattuali  e  con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel  documento.  Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione del  luogo  e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.

  4.  Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione deve  essere  comunque  fornita  al  momento  della  stipulazione del contratto   ovvero   all'atto   della  formulazione  della  proposta, nell'ipotesi  prevista  dall'articolo 45,  comma 2,  ed  il  relativo documento  deve  contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della data in   cui  viene  consegnato  al  consumatore,  nonche'  gli  elementi necessari  per  identificare  il  contratto.  Di  tale  documento  il professionista   puo'   richiederne   una   copia   sottoscritta  dal consumatore.

  5.  Per  i  contratti  di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), l'informazione  sul  diritto  di  recesso  deve  essere riportata nel catalogo  o  altro  documento illustrativo della merce o del servizio oggetto  del contratto, o nella relativa nota d'ordine, con caratteri tipografici  uguali  o  superiori  a  quelli delle altre informazioni concernenti  la  stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella  nota  d'ordine,  comunque, in luogo della indicazione completa degli  elementi  di  cui  al  comma 1,  puo' essere riportato il solo riferimento   al   diritto   di   esercitare   il   recesso,  con  la specificazione  del  relativo  termine  e con rinvio alle indicazioni contenute  nel  catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti nell'informazione.

  6.   Il   professionista   non   potra'   accettare,  a  titolo  di corrispettivo,  effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici  giorni  dalla  stipulazione  del  contratto  e  non  potra' presentali allo sconto prima di tale termine.

 

     

Art. 48.

Esclusione del recesso

  1.  Per  i  contratti  riguardanti  la  prestazione  di servizi, il diritto  di  recesso  non  puo' essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state gia' eseguite.

 

     

Art. 49.

Norme applicabili

  1.  Alle  vendite  di  cui  alla  presente  sezione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

 

     

 

Sezione II

Contratti a distanza

 

Art. 50.

Definizioni

  1. Ai fini della presente sezione si intende per:

    a) contratto  a  distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi  stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di  un  sistema  di  vendita  o  di prestazione di servizi a distanza organizzato  dal  professionista  che,  per  tale  contratto, impiega esclusivamente  una  o piu' tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

    b) tecnica  di  comunicazione  a  distanza:  qualunque mezzo che, senza  la  presenza  fisica  e  simultanea  del  professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti;

    c) operatore  di  tecnica  di  comunicazione: la persona fisica o giuridica,   pubblica  o  privata,  la  cui  attivita'  professionale consiste  nel  mettere  a  disposizione dei professionisti una o piu' tecniche di comunicazione a distanza.

 

     

Art. 51.

Campo di applicazione

  1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti:

    a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali e' riportato nell'allegato I;

    b) conclusi  tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;

    c) conclusi  con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;

    d) relativi  alla  costruzione  e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;

    e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.

 

     

Art. 52.

Informazioni per il consumatore

  1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:

    a) identita'  del  professionista  e,  in  caso  di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del professionista;

    b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;

    c) prezzo  del  bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;

    d) spese di consegna;

    e) modalita'  del  pagamento,  della  consegna  del  bene o della prestazione  del  servizio  e  di  ogni altra forma di esecuzione del contratto;

    f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell'articolo 55, comma 2;

    g) modalita' e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;

    h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;

    i) durata della validita' dell'offerta e del prezzo;

    l) durata  minima  del  contratto  in  caso  di  contratti per la fornitura  di  prodotti  o  la  prestazione  di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

  2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere  inequivocabile,  devono  essere  fornite  in  modo  chiaro  e comprensibile,  con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a  distanza  impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede  e  di  lealta'  in materia di transazioni commerciali, valutati alla   stregua  delle  esigenze  di  protezione  delle  categorie  di consumatori particolarmente vulnerabili.

  3.   In   caso   di   comunicazioni  telefoniche,  l'identita'  del professionista  e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati  in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullita' del contratto. In caso di utilizzo della   posta   elettronica   si   applica   la  disciplina  prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

  4.  Nel  caso  di  utilizzazione  di  tecniche  che  consentono una comunicazione  individuale,  le  informazioni  di cui al comma 1 sono fornite,  ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tale caso,  sono  fornite  nella  stessa  lingua  anche  la  conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 53.

  5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal  professionista  vanno  integrati  con  le  informazioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

 

     

Art. 53.

Conferma scritta delle informazioni

  1.  Il  consumatore  deve  ricevere  conferma per iscritto o, a sua scelta,  su  altro  supporto  duraturo  a  sua  disposizione ed a lui accessibile,  di  tutte  le  informazioni  previste dall'articolo 52, comma 1,  prima  od  al momento della esecuzione del contratto. Entro tale  momento  e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:

    a) un'informazione  sulle  condizioni e le modalita' di esercizio del  diritto di recesso, ai sensi della sezione IV del presente capo, inclusi i casi di cui all'articolo 65, comma 3;

    b) l'indirizzo  geografico della sede del professionista a cui il consumatore puo' presentare reclami;

    c) le  informazioni  sui  servizi  di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;

    d) le  condizioni  di  recesso  dal  contratto  in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.

  2.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi  la  cui  esecuzione  e'  effettuata  mediante una tecnica di comunicazione  a  distanza,  qualora i detti servizi siano forniti in un'unica  soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione.  Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo  geografico  della  sede  del professionista cui poter presentare reclami.

 

     

Art. 54.

Esecuzione del contratto

  1.  Salvo  diverso  accordo  tra  le  parti, il professionista deve eseguire  l'ordinazione  entro  trenta  giorni a decorrere dal giorno successivo  a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al professionista.

  2.  In  caso  di  mancata  esecuzione dell'ordinazione da parte del professionista,  dovuta  alla indisponibilita', anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il professionista, entro il termine di cui  al  comma 1, informa il consumatore, secondo le modalita' di cui all'articolo 53,   comma 1,   e  provvede  al  rimborso  delle  somme eventualmente  gia'  corrisposte  per  il  pagamento della fornitura. Salvo  consenso  del  consumatore,  da  esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non puo' adempiere eseguendo  una  fornitura  diversa  da  quella  pattuita, anche se di valore e qualita' equivalenti o superiori.

 

     

Art. 55.

Esclusioni

  1.  Il  diritto  di  recesso  previsto agli articoli 64 e seguenti, nonche'  gli  articoli 52  e 53 ed il comma 1 dell'articolo 54 non si applicano:

    a) ai  contratti  di fornitura di generi alimentari, di bevande o di  altri  beni  per  uso  domestico  di  consumo corrente forniti al domicilio  del  consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;

    b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti,  alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.

  2.  Salvo  diverso  accordo  tra  le parti, il consumatore non puo' esercitare il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti nei casi:

    a) di  fornitura  di  servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo  del consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 64, comma 1;

    b) di  fornitura  di  beni  o  servizi  il cui prezzo e' legato a fluttuazioni  dei tassi del mercato finanziario che il professionista non e' in grado di controllare;

    d) di  fornitura  di  beni  confezionati  su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;

    d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;

    e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;

    f) di servizi di scommesse e lotterie.

 

     

Art. 56.

Pagamento mediante carta

  1.  Il  consumatore puo' effettuare il pagamento mediante carta ove cio'  sia  previsto  tra  le modalita' di pagamento, da comunicare al consumatore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera e).

  2.  L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore   i  pagamenti  dei  quali  questi  dimostri  l'eccedenza rispetto  al  prezzo  pattuito  ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento   della   propria   carta   di  pagamento  da  parte  del professionista   o   di   un   terzo,   fatta   salva  l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con  modificazioni,  dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione  della  carta  di  pagamento  ha  diritto  di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.

 

     

Art. 57.

Fornitura non richiesta

  1.  E'  vietata  la  fornitura  di beni o servizi al consumatore in mancanza  di  una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.

  2. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in  caso di fornitura non richiesta. In ogni caso la mancata risposta non significa consenso.

 

     

Art. 58.

Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza

  1.  L'impiego  da  parte  di  un professionista del telefono, della posta   elettronica,  di  sistemi  automatizzati  di  chiamata  senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore.

  2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1,  qualora  consentano  una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.

 

     

Art. 59.

Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi

  1.  Nel  caso  di  contratti a distanza riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, sulla base di offerte effettuate al pubblico  tramite  il  mezzo  televisivo  o altri mezzi audiovisivi e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonche' nel   caso   di   contratti  conclusi  mediante  l'uso  di  strumenti informatici  e  telematici,  l'informazione sul diritto di recesso di cui all'articolo 52, comma 1, lettere f) e g), come disciplinato agli articoli 64   e   seguenti,  deve  essere  fornita  nel  corso  della presentazione  del  prodotto  o  del  servizio oggetto del contratto, compatibilmente    con    le   particolari   esigenze   poste   dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche.  Per  i  contratti  negoziati sulla base di una offerta effettuata  tramite  il  mezzo  televisivo l'informazione deve essere fornita  all'inizio  e  nel corso della trasmissione nella quale sono contenute  le  offerte.  L'informazione  sul  diritto di recesso deve essere  altresi'  fornita  per  iscritto,  con  le modalita' previste dall'articolo 52,  non  oltre  il  momento in cui viene effettuata la consegna  della merce. Il termine per l'invio della comunicazione per l'esercizio    del    diritto    di   recesso   decorre,   ai   sensi dell'articolo 65, dalla data di ricevimento della merce.

 

     

Art. 60.

Riferimenti

  1.  Il  contratto  a  distanza  deve  contenere il riferimento alle disposizioni della presente sezione.

 

     

Art. 61.

Rinvio

  1. Ai contratti a distanza si applicano altresi' le disposizioni di cui  all'articolo 18  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al commercio.

 

     

 

Sezione III

Disposizioni comuni

 

Art. 62.

Sanzioni

  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato il professionista che contravviene  alle norme di cui al presente capo, ovvero non fornisce l'informazione   al  consumatore,  ovvero  ostacola  l'esercizio  del diritto di recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore secondo  le  modalita' di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa  al  consumatore  le  somme  da questi eventualmente pagate, nonche'  nei  casi  in cui abbia presentato all'incasso o allo sconto gli  effetti  cambiari  prima  che  sia  trascorso  il termine di cui all'articolo 64,  e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque.

  2.  Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, i limiti minimo e  massimo  della  sanzione  indicata al comma 1 sono raddoppiati. La recidiva  si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

  3.  Le  sanzioni  sono  applicate  ai sensi della legge 24 novembre 1981,  n.  689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento  degli  ufficiali  e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13    della   predetta   legge   n.   689   del   1981, all'accertamento   delle   violazioni   provvedono,  d'ufficio  o  su denunzia,  gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17  della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato alla  Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia   in   cui  vi  e'  la  residenza  o  la  sede  legale  del professionista,   ovvero,   limitatamente   alla  violazione  di  cui all'articolo 58, al Garante per la protezione dei dati personali.

 

     

Art. 63.

Foro competente

  1.   Per  le  controversie  civili  inerenti  all'applicazione  del presente  capo la competenza territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

 

     

 

Sezione IV

Diritto di recesso

 

Art. 64.

Esercizio del diritto di recesso

  1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati  fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalita' e senza specificarne il motivo, entro il  termine  di  dieci  giorni  lavorativi,  salvo  quanto  stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5.

  2.  Il  diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti  dal  comma 1,  di  una  comunicazione scritta alla sede del professionista    mediante   lettera raccomandata   con   avviso   di ricevimento.  La  comunicazione  puo' essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione  che  sia  confermata  mediante  lettera raccomandata  con avviso  di  ricevimento  entro  le  quarantotto  ore  successive;  la raccomandata   si  intende  spedita  in  tempo  utile  se  consegnata all'ufficio  postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non e', comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.

  3.  Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente  il  diritto  di  recesso,  in  luogo  di  una  specifica comunicazione e' sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.

 

     

Art. 65.

Decorrenze

  1.  Per  i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre:

    a) dalla  data  di  sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione di cui all'articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta    una   nota   d'ordine,   dalla   data   di   ricezione dell'informazione  stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di  servizi  ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora   al   consumatore   sia  stato  preventivamente  mostrato  o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;

    b) dalla  data  di  ricevimento della merce, se successiva, per i contratti  riguardanti  la  fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato  effettuato  senza  la  presenza  del professionista ovvero sia stato  mostrato  o  illustrato  un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.

  2.  Per  i  contratti  a  distanza,  il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre:

    a) per  i  beni,  dal  giorno  del  loro ricevimento da parte del consumatore  ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di  cui all'articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti,  qualora  cio' avvenga dopo la conclusione del contratto purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;

    b) per  i  servizi,  dal giorno della conclusione del contratto o dal   giorno   in   cui  siano  stati  soddisfatti  gli  obblighi  di informazione  di  cui  all'articolo 52,  qualora cio' avvenga dopo la conclusione  del  contratto  purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

  3.  Nel  caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti  o  le  proposte  contrattuali  negoziati  fuori dei locali commerciali  gli  obblighi  di  informazione  di cui all'articolo 47, ovvero,  per  i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di cui  agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per l'esercizio del diritto di recesso e', rispettivamente, di sessanta o di  novanta  giorni  e  decorre,  per  i  beni,  dal  giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.

  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui  il  professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.

  5. Le parti possono convenire garanzie piu' ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto dal presente articolo.

 

     

Art. 66.

Effetti del diritto di recesso

  1. Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione di  cui  all'articolo 64,  le  parti  sono  sciolte  dalle rispettive obbligazioni  derivanti  dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte  salve,  nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui all'articolo 67.

 

     

Art. 67.

Ulteriori obbligazioni delle parti

  1.  Qualora  sia  avvenuta  la  consegna del bene il consumatore e' tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o della  persona  da  questi designata, secondo le modalita' ed i tempi previsti  dal  contratto. Il termine per la restituzione del bene non puo'  comunque  essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla  data  del  ricevimento  del  bene.  Ai fini della scadenza del termine  la  merce  si  intende  restituita  nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere.

  2.  Per  i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata  la consegna della merce, la sostanziale integrita' del bene da restituire  e'  condizione  essenziale per l'esercizio del diritto di recesso.  E'  comunque  sufficiente  che  il  bene  sia restituito in normale  stato  di  conservazione,  in  quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con l'uso della normale diligenza.

  3. Le sole spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di  recesso  a  norma  del presente articolo sono le spese dirette di restituzione  del  bene  al  mittente, ove espressamente previsto dal contratto.

  4.   Se  il  diritto  di  recesso  e'  esercitato  dal  consumatore conformemente   alle   disposizioni   della   presente   sezione,  il professionista   e'  tenuto  al  rimborso  delle  somme  versate  dal consumatore,  ivi  comprese  le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso  deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni  caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista e' venuto  a  conoscenza  dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.

  5.  Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso,   deve  procedersi  alla  loro  restituzione.  E'  nulla qualsiasi  clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.

  6.  Qualora  il  prezzo  di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto  di  cui al presente titolo, sia interamente o parzialmente coperto  da  un  credito  concesso al consumatore, dal professionista ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il professionista, il  contratto  di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalita',  nel  caso  in  cui  il consumatore eserciti il diritto di recesso  conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo.

E'  fatto obbligo al professionista di comunicare al terzo concedente il  credito  l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del  consumatore  sono  rimborsate al terzo dal professionista, senza alcuna  penalita',  fatta  salva  la  corresponsione  degli interessi legali maturati.

 

     

 

Capo II

Commercio elettronico

Art. 68.

Rinvio

  1.  Alle  offerte  di  servizi  della  societa'  dell'informazione, effettuate  ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti  non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva   2000/31/CE   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, dell'8 giugno  2000,  relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della   societa'   dell'informazione,  in  particolare  il  commercio elettronico, nel mercato interno.

 

     

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI

 

Capo I

Contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento
ripartito di beni immobili

 

Art. 69.

Definizioni

  1. Ai fini del presente capo si intende per:

    a) contratto:  uno  o  piu'  contratti della durata di almeno tre anni   con  i  quali,  verso  pagamento  di  un  prezzo  globale,  si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente  o  indirettamente,  un  diritto  reale  ovvero un altro diritto  avente  ad oggetto il godimento di uno o piu' beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana;

    b) acquirente: il consumatore in favore del quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto;

    c) venditore:  la  persona  fisica  o  giuridica che, nell'ambito della   sua   attivita'  professionale,  costituisce,  trasferisce  o promette  di  costituire  o  di  trasferire  il  diritto  oggetto del contratto;  al  venditore e' equiparato ai fini dell'applicazione del codice  colui  che,  a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento  o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto;

    d) bene   immobile:   un   immobile,   anche   con   destinazione alberghiera,   o  parte  di  esso,  per  uso  abitazione  o  per  uso alberghiero  o  per  uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto.

 

     

Art. 70.

Documento informativo

  1. Il venditore e' tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni  sul  bene immobile un documento informativo in cui sono indicati con precisione i seguenti elementi:

    a) il  diritto  oggetto  del  contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui e' situato l'immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare;

    b) l'identita'  ed il domicilio del venditore, con specificazione della  sua  qualita'  giuridica,  l'identita'  ed  il  domicilio  del proprietario;

    c) se l'immobile e' determinato:

      1) la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione;

      2) gli estremi del permesso di costruire ovvero di altro titolo edilizio e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione   turistico-ricettiva   e,   per  gli  immobili  situati all'estero,   gli   estremi  degli  atti  che  garantiscano  la  loro conformita' alle prescrizioni vigenti in materia;

    d) se l'immobile non e' ancora determinato:

      1)  gli  estremi  della  concessione  edilizia  e  delle  leggi regionali   che   regolano   l'uso   dell'immobile  con  destinazione turistico-ricettiva  e,  per  gli  immobili  situati  all'estero, gli estremi   degli  atti  che  garantiscano  la  loro  conformita'  alle prescrizioni  vigenti in materia, nonche' lo stato di avanzamento dei lavori  di  costruzione  dell'immobile  e  la  data entro la quale e' prevedibile il completamento degli stessi;

      2)  lo  stato  di  avanzamento  dei lavori relativi ai servizi, quali   il   collegamento   alla   rete   di  distribuzione  di  gas, elettricita', acqua e telefono;

      3)  in caso di mancato completamento dell'immobile, le garanzie relative  al rimborso dei pagamenti gia' effettuati e le modalita' di applicazione di queste garanzie;

    e) i  servizi  comuni  ai  quali l'acquirente ha o avra' accesso, quali  luce,  acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione;

    f) le  strutture  comuni  alle  quali  l'acquirente  ha  o  avra' accesso,  quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di utilizzazione;

    g) le  norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell'immobile, nonche' in materia di amministrazione e gestione dello stesso;

    h) il  prezzo  globale,  comprensivo  di  IVA,  che  l'acquirente versera'  quale  corrispettivo;  la stima dell'importo delle spese, a carico  dell'acquirente,  per  l'utilizzazione  dei  servizi  e delle strutture  comuni  e  la  base  di  calcolo  dell'importo degli oneri connessi  all'occupazione  dell'immobile  da  parte  dell'acquirente, delle  tasse  e imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione,  la  manutenzione  e  la  riparazione, nonche' le eventuali spese di trascrizione del contratto;

    i) informazioni  circa  il  diritto  di recesso dal contratto con l'indicazione  degli elementi identificativi della persona alla quale deve  essere  comunicato  il  recesso stesso, precisando le modalita' della comunicazione e l'importo complessivo delle spese, specificando quelle  che  l'acquirente  in caso di recesso e' tenuto a rimborsare;

informazioni  circa  le  modalita'  per  risolvere  il  contratto  di concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso;

    l) le modalita' per ottenere ulteriori informazioni.

  2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il venditore  offre  al pubblico un diritto che attribuisce il godimento su uno o piu' beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o altre forme di comunicazione. In questo caso il documento informativo deve  essere  consegnato  per  ciascuno  dei  beni  immobili  oggetto dell'offerta.

  3.  Il  venditore  non  puo'  apportare modifiche agli elementi del documento  di cui al comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a  circostanze   indipendenti  dalla  sua  volonta';  in  tale  caso  le modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima della conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna  del  documento informativo, le parti possono accordarsi per modificare il documento stesso.

  4.  Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua o  in  una  delle lingue dello Stato membro in cui risiede la persona interessata  oppure,  a scelta di quest'ultima, nella lingua o in una delle  lingue  dello  Stato  di  cui  la persona stessa e' cittadina, purche' si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.

  5.  Restano  salve  le  disposizioni  previste  dal codice dei beni culturali  e  del  paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 

     

Art. 71.

Requisiti del contratto

  1.  Il  contratto  deve  essere  redatto  per  iscritto  a  pena di nullita';  esso  e'  redatto  nella  lingua italiana e tradotto nella lingua  o  in  una  delle  lingue  dello  Stato membro in cui risiede l'acquirente  oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle  lingue dello Stato di cui egli e' cittadino, purche' si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.

  2.  Il  contratto  contiene,  oltre  a  tutti  gli  elementi di cui all'articolo 70,  comma 1,  lettere da  a) a i), i seguenti ulteriori elementi:

    a) l'identita' ed il domicilio dell'acquirente;

    b) la  durata  del contratto ed il termine a partire dal quale il consumatore puo' esercitare il suo diritto di godimento;

    c) una clausola in cui si afferma che l'acquisto non comporta per l'acquirente   altri  oneri,  obblighi  o  spese  diversi  da  quelli stabiliti nel contratto;

    d) la possibilita' o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero  di vendita del diritto oggetto del contratto, nonche' i costi eventuali  qualora  il  sistema  di  scambio  ovvero  di  vendita sia organizzato  dal  venditore  o  da  un  terzo da questi designato nel contratto;

    e) la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto.

  3.  Il  venditore  deve  fornire  all'acquirente  la traduzione del contratto  nella  lingua dello Stato membro in cui e' situato il bene immobile, purche' si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

 

     

Art. 72.

Obblighi specifici del venditore

  1.  Il  venditore utilizza il termine multiproprieta' nel documento informativo,  nel  contratto e nella pubblicita' commerciale relativa al  bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto e' un diritto reale.

  2.  La  pubblicita' commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento   al   diritto  di  ottenere  il  documento  informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.

 

     

Art. 73.

Diritto di recesso

  1.  Entro  dieci  giorni lavorativi dalla conclusione del contratto l'acquirente puo' recedere dallo stesso senza specificarne il motivo.

In  tale  caso l'acquirente non e' tenuto a pagare alcuna penalita' e deve  rimborsare  al  venditore solo le spese sostenute e documentate per  la  conclusione  del  contratto e di cui e' fatta menzione nello stesso,  purche'  si  tratti  di  spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso.

  2.  Se  il  contratto  non  contiene  uno  degli  elementi  di  cui all'articolo 70, comma 1, lettere a), b), c), d), numero 1), h) e i), ed  all'articolo 71, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la data di   cui  all'articolo 71,  comma 2,  lettera e),  l'acquirente  puo' recedere  dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso l'acquirente non e' tenuto ad alcuna penalita' ne' ad alcun rimborso.

  3.   Se  entro  tre  mesi  dalla  conclusione  del  contratto  sono comunicati   gli  elementi  di  cui  al  comma 2,  l'acquirente  puo' esercitare  il  diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed  il  termine  di  dieci  giorni  lavorativi  decorre dalla data di ricezione della comunicazione degli elementi stessi.

  4.  Se  l'acquirente  non  esercita il diritto di recesso di cui al comma 2,  ed  il  venditore  non  effettua la comunicazione di cui al comma 3,  l'acquirente  puo'  esercitare  il  diritto di recesso alle condizioni  di  cui  al  comma 1,  ed  il  termine  di  dieci  giorni lavorativi  decorre  dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclusione del contratto.

  5.  Il  diritto  di  recesso si esercita dandone comunicazione alla persona  indicata  nel  contratto  e,  in  mancanza, al venditore. La comunicazione  deve essere sottoscritta dall'acquirente e deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il  termine  previsto.  Essa  puo'  essere  inviata,  entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e fax, a condizione che sia confermata  con  lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.

 

     

Art. 74.

Divieto di acconti

  1.   E'   fatto   divieto   al  venditore  di  esigere  o  ricevere dall'acquirente  il  versamento  di  somme  di  danaro  a  titolo  di anticipo,  di  acconto  o  di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi   per   l'esercizio   del   diritto   di   recesso   di  cui all'articolo 73.

 

     

Art. 75.

Rinvio   alla  generale  disciplina  dei  contratti  con  particolari modalita' di conclusione

  1.  Salvo quanto specificamente disposto, ai contratti disciplinati dal   presente   capo  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli articoli da 64 a 67.

  2.  Ai  contratti  di  cui  al  presente  capo si applicano, ove ne ricorrano  i  relativi  presupposti,  le piu' favorevoli disposizioni dettate dal capo I del titolo III della parte III.

 

     

Art. 76.

Obbligo di fideiussione

  1.  Il  venditore  non  avente  la  forma  giuridica di societa' di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.164.569 euro  e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato   e'  obbligato  a  prestare  idonea  fideiussione  bancaria  o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

  2.  Il  venditore e' in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria  o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.

  3.  Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullita'.

  4.  Le  garanzie  di  cui  ai  commi 1  e  2  non  possono  imporre all'acquirente la preventiva esclusione del venditore.

 

     

Art. 77.

Risoluzione del contratto di concessione di credito

  1.  Il  contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da  un  terzo  in  base  ad  un  accordo  tra questi ed il venditore, sottoscritto  dall'acquirente  per  il  pagamento del prezzo o di una parte  di  esso,  si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale,  qualora  l'acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 73.

 

     

Art. 78.

Nullita' di clausole contrattuali o patti aggiunti

  1.  Sono  nulle  le  clausole  contrattuali  o  i patti aggiunti di rinuncia  dell'acquirente  ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilita' previste a carico del venditore.

 

     

Art. 79.

Competenza territoriale inderogabile

  1.  Per  le  controversie  derivanti dall'applicazione del presente capo,  la  competenza  territoriale  inderogabile  e' del giudice del luogo  di  residenza  o  di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.

 

     

Art. 80.

Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera

  1.  Ove  le  parti  abbiano  scelto  di  applicare al contratto una legislazione   diversa  da  quella  italiana,  all'acquirente  devono comunque  essere  riconosciute  le  condizioni di tutela previste dal presente  capo,  allorquando  l'immobile  oggetto  del  contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

 

     

Art. 81.

Sanzioni

  1.   Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  venditore  che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, comma 1, lettere a), b),  c),  numero  1),  d),  numeri  2) e 3), e), f), g), h) e i), 71, comma 3,  72,  74  e  78,  e'  punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

  2.   Si   applica   la  sanzione  amministrativa  accessoria  della sospensione  dall'esercizio  dell'attivita'  da quindici giorni a tre mesi  al  venditore  che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.

  3.  Ai  fini  dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione si applica l'articolo 62, comma 3.

 

     

 

Capo II

Servizi turistici

 

Art. 82.

Ambito di applicazione

  1.  Le  disposizioni  del  presente  capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all'articolo 83, venduti od offerti in vendita nel territorio  nazionale  dall'organizzatore  o  dal  venditore,  di cui all'articolo 84.

  2.  Il  presente  capo  si  applica altresi' ai pacchetti turistici negoziati  al  di  fuori  dai  locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67.

 

     

Art. 83.

Definizioni

  1. Ai fini del presente capo si intende per:

    a) organizzatore   di   viaggio,  il  soggetto  che  realizza  la combinazione  degli  elementi  di cui all'articolo 84 e si obbliga in nome  proprio  e  verso  corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;

    b) venditore,  il  soggetto  che  vende, o si obbliga a procurare pacchetti  turistici  realizzati  ai  sensi dell'articolo 84 verso un corrispettivo forfetario;

    c) consumatore   di   pacchetti   turistici,   l'acquirente,   il cessionario  di  un  pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare,  purche'  soddisfi  tutte  le  condizioni  richieste per la fruizione   del   servizio,  per  conto  della  quale  il  contraente principale  si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

  2.  L'organizzatore puo' vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.

 

     

Art. 84.

Pacchetti turistici

  1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti  tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno  due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita   ad  un  prezzo  forfetario,  e  di  durata  superiore  alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:

    a) trasporto;

    b) alloggio;

    c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui   all'articolo 86,  lettere i)  e  o),  che  costituiscano  parte significativa del pacchetto turistico.

  2.  La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico  non  sottrae  l'organizzatore o il venditore agli obblighi della presente sezione.

 

     

Art. 85.

Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici

  1.  Il  contratto  di  vendita di pacchetti turistici e' redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.

  2.  Al  consumatore  deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.

 

     

Art. 86.

Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici

  1. Il contratto contiene i seguenti elementi:

    a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto  un  soggiorno  frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;

    b) nome,    indirizzo,    numero    di    telefono   ed   estremi dell'autorizzazione  all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;

    c) prezzo del pacchetto turistico, modalita' della sua revisione, diritti  e  tasse  sui  servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;

    d) importo,  comunque  non superiore al venticinque per cento del prezzo,  da  versarsi all'atto della prenotazione, nonche' il termine per  il  pagamento del saldo; il suddetto importo e' versato a titolo di  caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile,  ovvero  sia  giustificato  dal grave inadempimento della controparte;

    e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;

    f) presupposti e modalita' di intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 100;

    g) mezzi,  caratteristiche  e  tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;

    h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione,   la   categoria  turistica,  il  livello,  l'eventuale idoneita'  all'accoglienza di persone disabili, nonche' le principali caratteristiche,  la  conformita'  alla  regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;

    i) itinerario,  visite,  escursioni  o  altri servizi inclusi nel pacchetto  turistico,  ivi  compresa  la presenza di accompagnatori e guide turistiche;

    l) termine   entro  cui  il  consumatore  deve  essere  informato dell'annullamento  del  viaggio  per  la  mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;

    m) accordi  specifici  sulle  modalita' del viaggio espressamente convenuti  tra  l'organizzatore  o  il  venditore e il consumatore al momento della prenotazione;

    n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;

    o) termine  entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;

    p) termine  entro  il  quale  il  consumatore  deve comunicare la propria   scelta   in   relazione  alle  modifiche  delle  condizioni contrattuali di cui all'articolo 91.

 

     

Art. 87.

Informazione del consumatore

  1.  Nel  corso  delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni   di   carattere   generale  concernenti  le  condizioni applicabili  ai  cittadini  dello Stato membro dell'Unione europea in materia  di  passaporto  e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio,  nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita' per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.

  2.  Prima  dell'inizio  del viaggio l'organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:

    a) orari, localita' di sosta intermedia e coincidenze;

    b) generalita'  e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali   dell'organizzatore  o  venditore  ovvero  di  uffici  locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficolta';

    c) recapito    telefonico    dell'organizzatore    o    venditore utilizzabile  in  caso  di  difficolta'  in assenza di rappresentanti locali;

    d) per  i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti telefonici  per  stabilire  un  contatto  diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;

    e) circa   la  sottoscrizione  facoltativa  di  un  contratto  di assicurazione  a  copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento  del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.

  3.  Quando il contratto e' stipulato nell'imminenza della partenza, le   indicazioni   contenute   nel   comma 1  devono  essere  fornite contestualmente alla stipula del contratto.

  4.  E'  fatto  comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle  modalita'  del  servizio  offerto,  sul  prezzo  e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.

 

     

Art. 88.

Opuscolo informativo

  1.  L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:

    a) la  destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;

    b) la   sistemazione   in  albergo  o  altro  tipo  di  alloggio, l'ubicazione,   la  categoria  o  il  livello  e  le  caratteristiche principali,   la  sua  approvazione  e  classificazione  dello  Stato ospitante;

    c) i pasti forniti;

    d) l'itinerario;

    e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di  uno  Stato  membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto  con  indicazione  dei  termini  per  il  rilascio, nonche' gli obblighi   sanitari   e  le  relative  formalita'  da  assolvere  per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;

    f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;

    g) l'indicazione  del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario  per  l'effettuazione  del  viaggio  tutto  compreso e del termine   entro   il  quale  il  consumatore  deve  essere  informato dell'annullamento del pacchetto turistico;

    h) i  termini,  le  modalita',  il  soggetto  nei cui riguardi si esercita  il  diritto  di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel  caso  di  contratto  negoziato  fuori dei locali commerciali o a distanza.

  2.    Le    informazioni    contenute    nell'opuscolo    vincolano l'organizzatore   e   il   venditore  in  relazione  alle  rispettive responsabilita',  a  meno  che  le  modifiche  delle  condizioni  ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione  del  contratto  o  vengano  concordate  dai contraenti, mediante   uno   specifico   accordo  scritto,  successivamente  alla stipulazione.

 

     

Art. 89.

Cessione del contratto

  1. Il consumatore puo' sostituire a se' un terzo che soddisfi tutte le  condizioni  per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal  contratto,  ove  comunichi  per  iscritto all'organizzatore o al venditore,  entro  e  non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza,  di trovarsi nell'impossibilita' di usufruire del pacchetto turistico e le generalita' del cessionario.

  2.  Il  cedente  ed  il  cessionario sono solidamente obbligati nei confronti  dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

 

     

Art. 90.

Revisione del prezzo

  1.  La  revisione  del  prezzo  forfetario  di vendita di pacchetto turistico  convenuto  dalle  parti  e'  ammessa solo quando sia stata espressamente  prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalita'  di  calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto,  del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio,  di  sbarco  o  imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso  di  cambio  applicato.  I  costi  devono  essere adeguatamente documentati dal venditore.

  2. La revisione al rialzo non puo' in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.

  3.  Quando  l'aumento  del  prezzo  supera la percentuale di cui al comma  2,  l'acquirente  puo' recedere dal contratto, previo rimborso delle somme gia' versate alla controparte.

  4.  Il  prezzo  non  puo'  in  ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

 

     

Art. 91.

Modifiche delle condizioni contrattuali

  1.  Prima  della  partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessita'  di  modificare  in modo significativo uno o piu' elementi del   contratto,   ne  da'  immediato  avviso  in  forma  scritta  al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell'articolo 90.

  2.  Ove  non  accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore puo' recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell'articolo 92.

  3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al venditore  entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2.

  4.  Dopo  la  partenza,  quando  una  parte  essenziale dei servizi previsti  dal  contratto  non puo' essere effettuata, l'organizzatore predispone  adeguate  soluzioni  alternative  per la prosecuzione del viaggio  programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del  consumatore,  oppure  rimborsa  quest'ultimo  nei  limiti  della differenza  tra  le  prestazioni  originariamente  previste  e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.

  5.   Se   non  e'  possibile  alcuna  soluzione  alternativa  o  il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli  mette  a  disposizione  un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno  al  luogo  di  partenza  o  ad  altro luogo convenuto, e gli restituisce  la  differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello  delle  prestazioni  effettuate  fino  al  momento del rientro anticipato.

 

     

Art. 92.

Diritti  del  consumatore  in  caso  di  recesso  o  annullamento del servizio

  1.  Quando  il  consumatore  recede dal contratto nei casi previsti dagli  articoli 90  e  91,  o il pacchetto turistico viene cancellato prima  della  partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore,  questi  ha  diritto  di usufruire di un altro pacchetto turistico  di  qualita'  equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione  della  differenza del prezzo, oppure gli e' rimborsata, entro  sette  giorni  lavorativi  dal  momento  del  recesso  o della cancellazione, la somma di danaro gia' corrisposta.

  2.  Nei  casi  previsti  dal  comma 1  il consumatore ha diritto ad essere  risarcito  di  ogni  ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.

  3.  Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico  dipende  dal  mancato  raggiungimento del numero minimo di partecipanti  eventualmente  richiesto  ed  il  consumatore sia stato informato  in  forma  scritta  almeno  venti  giorni prima della data prevista  per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.

 

     

Art. 93.

Mancato o inesatto adempimento

  1.  Fermi  restando gli obblighi previsti dall'articolo precedente, in  caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con   la  vendita  del  pacchetto  turistico,  l'organizzatore  e  il venditore   sono   tenuti  al  risarcimento  del  danno,  secondo  le rispettive  responsabilita', se non provano che il mancato o inesatto adempimento  e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.

  2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di  servizi  e'  comunque  tenuto  a  risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

 

     

Art. 94.

Responsabilita' per danni alla persona

  1.  Il  danno  derivante  alla  persona  dall'inadempimento o dalla inesatta   esecuzione  delle  prestazioni  che  formano  oggetto  del pacchetto   turistico  e'  risarcibile  nei  limiti  stabiliti  delle convenzioni  internazionali  che disciplinano la materia, di cui sono parte  l'Italia  o  l'Unione  europea, ed, in particolare, nei limiti previsti  dalla  convenzione  di  Varsavia  del  12 ottobre  1929 sul trasporto  aereo  internazionale,  resa esecutiva con legge 19 maggio  1932,  n.  841,  dalla  convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sultrasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e  dalla  convenzione  di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di  responsabilita'  dell'organizzatore  e  del venditore, cosi' come recepite nell'ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni,  rese  esecutive  nell'ordinamento  italiano, alle quali aderiscono  i  Paesi  dell'Unione  europea  ovvero  la  stessa Unione europea.

  2.  Il  diritto  al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla  data  del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il   termine   di   diciotto   o   dodici  mesi  per  quanto  attiene all'inadempimento  di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.

  3.  E'  nullo  ogni  accordo  che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.

 

     

Art. 95.

Responsabilita' per danni diversi da quelli alla persona

  1.  Le  parti  contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva  in  ogni  caso  l'applicazione  degli articoli 1341 del codice civile  e  degli  articoli da  33  a  37  del  codice, limitazioni al risarcimento  del  danno,  diverso  dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento  o  dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.

  2.  La  limitazione  di  cui  al comma 1 non puo' essere, a pena di nullita', comunque inferiore a quanto previsto dall'articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata  a  Bruxelles  il  23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084.

  3.  In  assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno e'  ammesso  nei  limiti  previsti dall'articolo 13 della convenzione internazionale  relativa  al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles  il  23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile.

  4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.

 

     

Art. 96.

Esonero di responsabilita'

  1.   L'organizzatore   ed   il   venditore   sono  esonerati  dalla responsabilita'  di  cui  agli  articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta  esecuzione  del contratto e' imputabile al consumatore o e' dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

  2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio  utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione   del   viaggio,  salvo  in  ogni  caso  il  diritto  al risarcimento  del  danno  nel  caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.

 

     

Art. 97.

Diritto di surrogazione

  1.   L'organizzatore   o   il  venditore  che  hanno  risarcito  il consumatore   sono   surrogati   in  tutti  i  diritti  e  azioni  di quest'ultimo verso i terzi responsabili.

  2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti,  le  informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.

 

     

Art. 98.

Reclamo

  1.   Ogni   mancanza  nell'esecuzione  del  contratto  deve  essere contestata  dal  consumatore senza ritardo affinche' l'organizzatore, il   suo   rappresentante   locale   o  l'accompagnatore  vi  pongano tempestivamente rimedio.

  2.  Il  consumatore puo' altresi' sporgere reclamo mediante l'invio di  una  raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al  venditore,  entro  e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.

 

     

Art. 99.

Assicurazione

  1.   L'organizzatore   e   il   venditore   devono  essere  coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.

  2.  E' fatta salva la facolta' di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.

 

     

Art. 100.

Fondo di garanzia

  1.  E'  istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un fondo  nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di  fallimento  del  venditore  o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo  versato  ed  il  rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero,   nonche'   per   fornire  una  immediata  disponibilita' economica   in   caso   di   rientro  forzato  di  turisti  da  Paesi extracomunitari  in  occasione  di  emergenze,  imputabili  o meno al comportamento dell'organizzatore.

  2.  Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari al due per cento  dell'ammontare  del  premio  delle  polizze  di  assicurazione obbligatoria  di  cui all'articolo 99, che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.

  3.  Il  fondo  interviene,  per le finalita' di cui al comma 1, nei limiti  dell'importo corrispondente alla quota cosi' come determinata ai sensi del comma 2.

  4.  Il  fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.

  5.  Le  modalita'  di  gestione  e  di funzionamento del fondo sono determinate  con  decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

     

 

Titolo V

EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI

 

Capo I

Servizi pubblici

 

Art. 101.

Norma di rinvio

  1.  Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono  i  diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti della normativa vigente in materia.

  2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualita' predeterminati e adeguatamente resi pubblici.

  3.  Agli  utenti e' garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione  alle  procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualita' previsti dalle leggi.

  4.  La  legge  stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici  l'obbligo  di  adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione  diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei servizi.

 

     

 

Parte IV

SICUREZZA E QUALITA'

 

Titolo I

SICUREZZA DEI PRODOTTI

 

Art. 102.

 Finalita' e campo di applicazione

  1.  Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.

  2.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  si applicano a tutti i prodotti  definiti  all'articolo 103,  comma 1,  lettera a). Ciascuna delle  sue  disposizioni si applica laddove non esistono, nell'ambito della   normativa   vigente,   disposizioni  specifiche  aventi  come obiettivo la sicurezza dei prodotti.

  3.  Se  taluni  prodotti  sono  soggetti  a  requisiti di sicurezza prescritti  da  normativa  comunitaria,  le disposizioni del presente titolo  si  applicano  unicamente  per  gli  aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.

  4.  Ai  prodotti di cui al comma 3 non si applicano l'articolo 103, comma 1, lettere b) e c), e gli articoli 104 e 105.

  5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 104 a 108  se  sugli  aspetti  disciplinati  da  tali articoli non esistono disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.

  6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti alimentari  di  cui  al  regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

 

     

Art. 103.

Definizioni

  1. Ai fini del presente titolo si intende per:

    a) prodotto    sicuro:    qualsiasi   prodotto,   come   definito all'articolo 3,  comma 1,  lettera e),  che,  in  condizioni  di  uso normali  o  ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso,  la  messa  in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti  alcun  rischio  oppure  presenti  unicamente rischi minimi, compatibili  con  l'impiego  del  prodotto  e considerati accettabili nell'osservanza  di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza  delle  persone  in  funzione, in particolare, dei seguenti elementi:

      1)  delle  caratteristiche  del prodotto, in particolare la sua composizione,  il  suo imballaggio, le modalita' del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;

      2)  dell'effetto  del  prodotto  su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;

      3)  della  presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle  eventuali  avvertenze  e  istruzioni  per  il suo uso e la sua eliminazione,  nonche'  di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;

      4)  delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;

    b) prodotto  pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera a);

    c) rischio  grave:  qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti  non  sono immediati, che richiede un intervento rapido delle autorita' pubbliche;

    d) produttore:   il  fabbricante  del  prodotto  stabilito  nella Comunita'  e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno  distintivo,  o  colui  che  rimette  a  nuovo  il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non e' stabilito nella Comunita'  o,  qualora  non  vi sia un rappresentante stabilito nella Comunita',   l'importatore   del   prodotto;   gli   altri  operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la  loro  attivita' possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

    e) distributore:  qualsiasi  operatore professionale della catena di   commercializzazione,   la   cui   attivita'   non  incide  sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

    f) richiamo:  le  misure  volte ad ottenere la restituzione di un prodotto  pericoloso  che  il  fabbricante  o il distributore ha gia' fornito o reso disponibile ai consumatori;

    g) ritiro:  qualsiasi  misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione  di  un  prodotto pericoloso, nonche' la sua offerta al consumatore.

  2. La possibilita' di raggiungere un livello di sicurezza superiore o  di  procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce  un  motivo  sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro o pericoloso.

 

     

Art. 104.

Obblighi del produttore e del distributore

  1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.

  2.  Il  produttore  fornisce  al  consumatore tutte le informazioni utili  alla  valutazione  e  alla  prevenzione  dei  rischi derivanti dall'uso  normale  o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono  immediatamente  percettibili  senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione  contro  detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta,  comunque,  dal  rispetto  degli  altri obblighi previsti nel presente titolo.

  3.  Il  produttore  adotta  misure  proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere  informato  sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le  iniziative  opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.

  4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:

    a) l'indicazione  in  base  al  prodotto  o  al  suo imballaggio, dell'identita' e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di  prodotto  o,  eventualmente,  alla  partita di prodotti di cui fa parte,  salva  l'omissione  di  tale  indicazione nei casi in cui sia giustificata;

    b) i  controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei  reclami  e,  se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonche' l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.

  5.   Le  misure  di  ritiro,  di  richiamo  e  di  informazione  al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta  delle  competenti  autorita' a norma dell'articolo 107. Il richiamo  interviene  quando  altre  azioni  non  siano sufficienti a prevenire  i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario   o   vi   siano   tenuti   in   seguito  a  provvedimenti dell'autorita' competente.

  6.  Il  distributore  deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attivita' per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare e' tenuto:

    a) a  non  fornire  prodotti  di  cui  conosce  o  avrebbe dovuto conoscere  la pericolosita' in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualita' di operatore professionale;

    b) a  partecipare  al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul  mercato,  trasmettendo  le informazioni concernenti i rischi del prodotto  al  produttore e alle autorita' competenti per le azioni di rispettiva competenza;

    c) a  collaborare  alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando  e  fornendo  la  documentazione  idonea  a  rintracciare l'origine  dei  prodotti  per  un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.

  7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla  base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali,  che  un  prodotto  da  loro  immesso  sul  mercato  o altrimenti  fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi  incompatibili  con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente     le     amministrazioni    competenti,    di    cui all'articolo 106,   comma 1,  precisando  le  azioni  intraprese  per prevenire i rischi per i consumatori.

  8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:

    a) elementi  specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione;

    b) una  descrizione  completa del rischio presentato dai prodotti interessati;

    c) tutte   le   informazioni   disponibili   che   consentono  di rintracciare il prodotto;

    d) una  descrizione  dei  provvedimenti  adottati per prevenire i rischi per i consumatori.

  9. Nei limiti delle rispettive attivita', produttori e distributori collaborano   con   le  Autorita'  competenti,  ove  richiesto  dalle medesime,  in  ordine  alle  azioni  intraprese  per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.

 

     

Art. 105.

Presunzione e valutazione di sicurezza

  1.   In   mancanza   di  specifiche  disposizioni  comunitarie  che disciplinano  gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando  e'  conforme  alla legislazione vigente nello Stato membro in cui  il  prodotto  stesso  e'  commercializzato  e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.

  2.  Si  presume  che  un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi   e  le  categorie  di  rischi  disciplinati  dalla  normativa nazionale,  quando  e'  conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono  le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla  Commissione  europea  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee  a  norma  dell'articolo 4  della  direttiva  2001/95/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001.

  3.  In  assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto  e'  valutata  in  base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui  il  prodotto  e'  commercializzato,  alle  raccomandazioni della Commissione  europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza  dei  prodotti,  ai  codici di buona condotta in materia di sicurezza  vigenti  nel  settore  interessato,  agli ultimi ritrovati della  tecnica,  al  livello  di  sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.

  4.  Fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  ai  commi 1, 2 e 3, le Autorita'  competenti  adottano  le  misure necessarie per limitare o impedire  l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo dal  mercato  del  prodotto,  se  questo  si  rivela,  nonostante  la conformita', pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.

 

     

Art. 106.

Procedure di consultazione e coordinamento

  1. I Ministeri delle attivita' produttive, della salute, del lavoro e  delle  politiche  sociali,  dell'interno,  dell'economia  e  delle finanze,   delle   infrastrutture   e  trasporti,  nonche'  le  altre amministrazioni  pubbliche  di  volta in volta competenti per materia alla effettuazione dei controlli di cui all'articolo 107, provvedono, nell'ambito  delle  ordinarie disponibilita' di bilancio e secondo le rispettive  competenze,  alla  realizzazione di un sistema di scambio rapido  di  informazioni  mediante  un  adeguato supporto informativo operante  in  via telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di connettivita',  in  conformita'  alle  prescrizioni stabilite in sede comunitaria  che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.

  2.   I   criteri   per  il  coordinamento  dei  controlli  previsti dall'articolo 107  sono  stabiliti  in  una  apposita  conferenza  di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e delle amministrazioni di  cui  al  comma 1,  convocata almeno due volte l'anno dal Ministro delle  attivita'  produttive;  alla  conferenza  partecipano anche il Ministro della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di volta in volta competenti per materia.

  3.  La  conferenza  di  cui  al comma 2, tiene conto anche dei dati raccolti   ed   elaborati  nell'ambito  del  sistema  comunitario  di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.

  4.   Alla   conferenza   di  cui  al  comma 2,  possono  presentare osservazioni  gli  organismi  di  categoria  della produzione e della distribuzione,  nonche' le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori    e    degli   utenti   iscritte   all'elenco   di   cui all'articolo 137,   secondo   modalita'   definite  dalla  conferenza medesima.

 

     

Art. 107.

Controlli

  1. Le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, controllano che  i  prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero delle attivita' produttive comunica alla Commissione europea l'elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede, nonche' degli uffici e degli  organi  di  cui  esse  si avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse.

  2.  Le amministrazioni di cui all'articolo 106 possono adottare tra l'altro le misure seguenti:

    a) per qualsiasi prodotto:

      1)  disporre,  anche  dopo che un prodotto e' stato immesso sul mercato   come   prodotto   sicuro,   adeguate  verifiche  delle  sue caratteristiche  di  sicurezza  fino  allo stadio dell'utilizzo o del consumo,  anche  procedendo  ad  ispezioni presso gli stabilimenti di produzione  e  di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;

      2)   esigere  tutte  le  informazioni  necessarie  dalle  parti interessate;

      3)  prelevare  campioni  di  prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

    b) per   qualsiasi   prodotto  che  possa  presentare  rischi  in determinate condizioni:

      1)  richiedere  l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di  adeguate  avvertenze sui rischi che esso puo' presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;

      2) sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro;

    c) per   qualsiasi  prodotto  che  possa  presentare  rischi  per determinati soggetti:

      1)  disporre  che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed  in  una  forma  adeguata  di  tale  rischio,  anche  mediante  la pubblicazione di avvisi specifici;

    d) per qualsiasi prodotto che puo' essere pericoloso:

      1)  vietare,  per  il  tempo  necessario  allo  svolgimento dei controlli,  delle  verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;

      2)  disporre,  entro  un  termine perentorio, l'adeguamento del prodotto  o  di  un  lotto  di  prodotti  gia'  commercializzati agli obblighi  di  sicurezza  previsti dal presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumita' pubblica;

    e) per qualsiasi prodotto pericoloso:

      1)  vietarne  l'immissione  sul  mercato  e  adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto;

    f) per  qualsiasi  prodotto  pericoloso  gia' immesso sul mercato rispetto  al  quale  l'azione  gia'  intrapresa  dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:

      1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione  dei  consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove cio' non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;

      2)  ordinare  o  coordinare  o,  se del caso, organizzare con i produttori  e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la  sua  distruzione  in  condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori.

  3.  Nel  caso  di  prodotti  che  presentano  un  rischio  grave le amministrazioni  di  cui  all'articolo 106  intraprendono  le  azioni necessarie  per  applicare, con la dovuta celerita', opportune misure analoghe  a  quelle  previste al comma 2, lettere da b) a f), tenendo conto  delle  linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui all'allegato II.

  4.  Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a quelle  di  cui  al  comma 2  ed  in particolare a quelle di cui alle lettere d),  e)  e  f),  tenendo  conto del principio di precauzione, agiscono   nel  rispetto  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita' europea,  in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato alla gravita' del rischio.

  5. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate sulla  base  del principio di precauzione e, senza maggiori oneri per la  finanza  pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria dei  produttori  e  dei  distributori  di  adeguamento  agli obblighi imposti  dal presente titolo, anche mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore.

  6.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  titolo e senza oneri aggiuntivi  per  la  finanza  pubblica,  le  amministrazioni  di  cui all'articolo 106,   comma 1,   si   avvalgono   della  collaborazione dell'Agenzia  delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno accesso  al  sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX, di cui all'allegato II, ed agiscono secondo le norme e le facolta' ad esse attribuite dall'ordinamento.

  7.  Le  misure  di  cui  al  presente  articolo possono riguardare, rispettivamente:

    a) il produttore;

    b) il  distributore,  e,  in  particolare,  il responsabile della prima immissione in commercio;

    c) qualsiasi  altro  detentore  del  prodotto,  qualora  cio' sia necessario  al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.

  8.  Per armonizzare l'attivita' di controllo derivante dal presente titolo  con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della difesa  civile-direzione  centrale  per la prevenzione e la sicurezza tecnica  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, nonche' degli organi  periferici  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi  sul  territorio,  nell'ambito  delle  dotazioni organiche esistenti  e,  comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

  9.  Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti  dalle  norme  sulla  sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanita' marittima, aerea e  di  frontiera  nell'ambito  delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

  10.  Fatti  salvi  gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti   di   cui  al  comma 1  sono  tenuti  a  non  divulgare  le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale,  a  meno  che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute o della pubblica o privata incolumita'.

 

     

Art. 108.

Disposizioni procedurali

  1.  Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 107 che limita l'immissione  sul  mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo,  deve  essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini  e  delle  Autorita'  competenti cui e' possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.

  2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per  la  pubblica  o  privata  incolumita', prima dell'adozione delle misure  di  cui  all'articolo 107, commi 2 e 3, agli interessati deve essere   consentito   di   partecipare  alla  fase  del  procedimento amministrativo  e  di  presenziare  agli  accertamenti  riguardanti i propri  prodotti,  in  base  agli  articoli 7  e seguenti della legge 7 agosto  1990,  n.  241;  in  particolare,  gli  interessati possono presentare all'Autorita' competente osservazioni scritte e documenti.

 3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito  all'emanazione  del  provvedimento,  anche  quando,  a causa dell'urgenza  della  misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.

 

     

Art. 109.

Sorveglianza del mercato

  1.  Per  esercitare  un'efficace  sorveglianza del mercato, volta a garantire  un  elevato  livello  di  protezione  della salute e della sicurezza    dei    consumatori,    le    amministrazioni    di   cui all'articolo 106,   anche   indipendentemente   dalla  conferenza  di servizi, assicurano:

    a) l'istituzione,  l'aggiornamento  periodico  e  l'esecuzione di programmi  settoriali  di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi,  nonche'  il  monitoraggio  delle  attivita' di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati;

    b) l'aggiornamento   delle  conoscenze  scientifiche  e  tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;

    c) esami   e   valutazioni  periodiche  del  funzionamento  delle attivita'  di  controllo  e  della  loro efficacia, come pure, se del caso,  la revisione dei metodi dell'organizzazione della sorveglianza messa in opera.

  2. Le Amministrazioni di cui all'articolo 106 assicurano, altresi', la  gestione  dei  reclami  presentati  dai consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attivita' di  controllo  e  sorveglianza.  Le  modalita'  operative  di  cui al presente comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi.

  3. Le strutture amministrative competenti a svolgere l'attivita' di cui  al  comma 2  vanno  rese  note  in sede di conferenza di servizi convocata  dopo  la  data  di entrata in vigore del codice. In quella sede  sono  definite  le  modalita'  per informare i consumatori e le altre parti interessate delle procedure di reclamo.

  4.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     

Art. 110.

Notificazione e scambio di informazioni

  1.   Il   Ministero   delle   attivita'  produttive  notifica  alla Commissione  europea,  precisando le ragioni che li hanno motivati, i provvedimenti  di  cui all'articolo 107, commi 2, lettere b), c), d), e)  e  f),  e  3,  nonche' eventuali modifiche e revoche, fatta salva l'eventuale  normativa  comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.

  2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati  per  limitare  o  sottoporre  a  particolari  condizioni la commercializzazione  o  l'uso  di  prodotti che presentano un rischio grave  per  i  consumatori, vanno notificati alla Commissione europea secondo   le   prescrizioni   del   sistema   RAPEX,   tenendo  conto dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all'allegato II.

  3.  Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato  al  territorio  nazionale,  il  Ministero  delle  attivita' produttive  procede,  anche  su richiesta delle altre amministrazioni competenti,   alla  notifica  alla  Commissione  europea  qualora  il provvedimento  contenga  informazioni  suscettibili  di presentare un interesse,  quanto  alla  sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri,  in  particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.

  4.  Ai  fini  degli  adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati  dalle  amministrazioni  competenti  di cui all'articolo 106 devono essere comunicati tempestivamente al Ministero delle attivita' produttive;  analoga  comunicazione  deve  essere  data  a cura delle cancellerie  ovvero  delle  segreterie  degli organi giurisdizionali, relativamente  ai  provvedimenti,  sia a carattere provvisorio, sia a carattere   definitivo,   emanati   dagli  stessi  nell'ambito  degli interventi di competenza.

  5.    Il    Ministero    delle    attivita'   produttive   comunica all'amministrazione  competente  le  decisioni eventualmente adottate dalla  Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati  membri  e  che  quindi  necessitano, entro un termine di venti giorni,  dell'adozione  di  provvedimenti  idonei.  E' fatto salvo il rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella decisione della Commissione europea.

  6.  Le  Autorita'  competenti  assicurano alle parti interessate la possibilita' di esprimere entro un mese dall'adozione della decisione di  cui  al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione.

  7.  Sono vietate le esportazioni al di fuori dell'Unione europea di prodotti  pericolosi  oggetto  di  una decisione di cui al comma 5, a meno che la decisione non disponga diversamente.

 

     

Art. 111.

Responsabilita' del produttore

  1.  Sono  fatte  salve  le disposizioni di cui al titolo secondo in materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi.

 

     

Art. 112.

Sanzioni

  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore o il  distributore  che  immette  sul  mercato  prodotti  pericolosi in violazione  del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), e'  punito  con  l'arresto  da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

  2.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore che  immette sul mercato prodotti pericolosi, e' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore o il  distributore  che  non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107,  comma 2,  lettere b),  numeri  1)  e 2), c) e d), numeri 1) e 2), e' punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.

  4.  Il  produttore  o  il  distributore  che non assicura la dovuta collaborazione  ai  fini  dello  svolgimento  delle  attivita' di cui all'articolo 107,  comma 2,  lettera a),  e'  soggetto  alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.

  5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni  di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore  che  violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6,  7,  8  e  9,  sono  soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.

 

     

Art. 113.

Rinvio

  1.  Sono  fatte  salve  le  specifiche  norme  di  settore che, con riferimento   a  particolari  categorie  merceologiche,  obbligano  a specifici standard di sicurezza.

  2.  Sono  fatte  salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.

 

     

 

Titolo II

RESPONSABILITA' PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI

 

Art. 114.

Responsabilita' del produttore

  1. Il produttore e' responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.

 

     

Art. 115.

Prodotto

  1.  Prodotto,  ai  fini  del  presente titolo, e' ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.

  2. Si considera prodotto anche l'elettricita'.

 

     

Art. 116.

Responsabilita' del fornitore

  1.  Quando  il  produttore  non sia individuato, e' sottoposto alla stessa responsabilita' il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio   di   un'attivita'   commerciale,  se  ha  omesso  di comunicare  al  danneggiato,  entro  il  termine  di  tre  mesi dalla richiesta,  l'identita' e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

  2.  La  richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto  che  ha  cagionato  il  danno,  il luogo e, con ragionevole approssimazione,   la  data  dell'acquisto;  deve  inoltre  contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.

  3.  Se  la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non e' stata  preceduta  dalla  richiesta prevista dal comma 2, il convenuto puo' effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.

  4.  In  ogni  caso,  su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano,  puo'  fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.

  5.  Il  terzo  indicato come produttore o precedente fornitore puo' essere  chiamato nel processo a norma dell'articolo 106 del codice di procedura  civile e il fornitore convenuto puo' essere estromesso, se la   persona   indicata  comparisce  e  non  contesta  l'indicazione.

Nell'ipotesi  prevista  dal  comma 3,  il  convenuto puo' chiedere la condanna  dell'attore  al  rimborso  delle  spese  cagionategli dalla chiamata in giudizio.

  6.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato   nella   Unione   europea,   quando  non  sia  individuato l'importatore, anche se sia noto il produttore.

 

     

Art. 117.

Prodotto difettoso

  1. Un prodotto e' difettoso quando non offre la sicurezza che ci si puo'  legittimamente  attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

    a) il  modo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione, la sua  presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;

    b) l'uso   al  quale  il  prodotto  puo'  essere  ragionevolmente destinato  e  i  comportamenti  che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;

    c) il tempo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione.

  2.  Un  prodotto  non puo' essere considerato difettoso per il solo fatto  che un prodotto piu' perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.

  3.  Un  prodotto  e'  difettoso  se  non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.

 

     

Art. 118.

Esclusione della responsabilita'

  1. La responsabilita' e' esclusa:

    a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;

    b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;

    c) se  il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, ne' lo ha  fabbricato  o  distribuito  nell'esercizio  della  sua  attivita' professionale;

    d) se  il  difetto  e' dovuto alla conformita' del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;

    e) se  lo  stato  delle  conoscenze  scientifiche  e tecniche, al momento  in  cui  il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;

    f) nel  caso del produttore o fornitore di una parte componente o di  una  materia  prima,  se  il  difetto  e' interamente dovuto alla concezione  del  prodotto  in  cui  e'  stata  incorporata la parte o materia  prima  o alla conformita' di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.

 

     

Art. 119.

Messa in circolazione del prodotto

  1.  Il  prodotto  e'  messo  in  circolazione quando sia consegnato all'acquirente,  all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.

  2.  La  messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore   o   allo   spedizioniere   per   l'invio  all'acquirente  o all'utilizzatore.

  3.  La  responsabilita'  non e' esclusa se la messa in circolazione dipende  da  vendita  forzata,  salvo che il debitore abbia segnalato specificamente   il  difetto  con  dichiarazione  resa  all'ufficiale giudiziario  all'atto  del  pignoramento  o  con  atto  notificato al creditore  procedente  e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.

 

     

Art. 120.

Prova

  1.  Il  danneggiato  deve  provare  il  difetto,  il  danno,  e  la connessione causale tra difetto e danno.

  2.  Il  produttore  deve  provare  i fatti che possono escludere la responsabilita'  secondo  le  disposizioni dell'articolo 118. Ai fini dell'esclusione   da   responsabilita'   prevista  nell'articolo 118, comma 1,  lettera b),  e'  sufficiente  dimostrare  che, tenuto conto delle  circostanze,  e' probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto e' stato messo in circolazione.

  3.  Se  e'  verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del  prodotto, il giudice puo' ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.

 

     

Art. 121.

Pluralita' di responsabili

  1. Se piu' persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento.

  2.  Colui  che  ha  risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella  misura  determinata  dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno,  dalla gravita' delle eventuali colpe e dalla entita' delle conseguenze  che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.

 

     

Art. 122.

Colpa del danneggiato

  1.  Nelle  ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227 del codice civile.

  2.  Il  risarcimento  non e' dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.

  3.  Nell'ipotesi  di danno a cosa, la colpa del detentore di questa e' parificata alla colpa del danneggiato.

 

     

Art. 123

Danno risarcibile

  1. E' risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:

    a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;

    b) la  distruzione  o  il  deterioramento di una cosa diversa dal prodotto  difettoso,  purche' di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e cosi' principalmente utilizzata dal danneggiato.

  2.  Il  danno a cose e' risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.

 

      

Art. 124.

Clausole di esonero da responsabilita'

  1.  E'  nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei  confronti  del  danneggiato,  la  responsabilita'  prevista  dal presente titolo.

 

     

Art. 125.

Prescrizione

  1.  Il  diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in  cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identita' del responsabile.

  2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto  avere  conoscenza  di  un  danno  di  gravita'  sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.

 

     

Art. 126.

Decadenza

  1.  Il  diritto  al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni  dal  giorno  in  cui il produttore o l'importatore nella Unione europea  ha  messo  in  circolazione  il prodotto che ha cagionato il danno.

  2.  La  decadenza  e' impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che  il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in  una  procedura  concorsuale  o  dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.

  3.  L'atto  che  impedisce  la  decadenza  nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.

 

     

Art. 127.

Responsabilita' secondo altre disposizioni di legge

  1. Le disposizioni del presente titolo non escludono ne' limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi.

  2.  Le  disposizioni  del presente titolo non si applicano ai danni cagionati  dagli  incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.

  3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti messi in circolazione prima del 30 luglio 1988.

 

     

 

Titolo III

GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA' E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI
CONSUMO

 

Capo I

Della vendita dei beni di consumo

Art. 128.

Ambito di applicazione e definizioni

  1.  Il  presente  capo  disciplina  taluni aspetti dei contratti di vendita  e  delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai  contratti  di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione  nonche'  quelli  di  appalto,  di opera e tutti gli altri  contratti  comunque  finalizzati  alla  fornitura  di  beni di consumo da fabbricare o produrre.

  2. Ai fini del presente capo si intende per:

    a) beni  di  consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:

      1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai;

      2)  l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;

      3) l'energia elettrica;

    b) venditore:  qualsiasi  persona  fisica  o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;

    c) garanzia  convenzionale  ulteriore:  qualsiasi  impegno  di un venditore  o  di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza   costi   supplementari,   di   rimborsare  il  prezzo  pagato, sostituire,  riparare,  o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora   esso   non  corrisponda  alle  condizioni  enunciate  nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';

    d) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.

  3.  Le  disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.

 

     

Art. 129.

Conformita' al contratto

  1.  Il  venditore  ha  l'obbligo  di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

  2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

    a) sono  idonei  all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

    b) sono   conformi   alla   descrizione  fatta  dal  venditore  e possiedono  le  qualita'  del  bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

    c) presentano  la  qualita'  e le prestazioni abituali di un bene dello   stesso   tipo,   che   il  consumatore  puo'  ragionevolmente aspettarsi,  tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni  pubbliche  sulle  caratteristiche  specifiche dei beni fatte  al  riguardo  dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante,     in     particolare     nella     pubblicita'    o sull'etichettatura;

    d) sono   altresi'   idonei   all'uso   particolare   voluto  dal consumatore  e  che  sia  stato  da  questi  portato a conoscenza del venditore  al  momento  della  conclusione  del  contratto  e  che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

  3.   Non  vi  e'  difetto  di  conformita'  se,  al  momento  della conclusione  del  contratto,  il  consumatore  era  a  conoscenza del difetto  non  poteva  ignorarlo  con  l'ordinaria  diligenza  o se il difetto  di  conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

  4.  Il  venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui  al  comma 2,  lettera c),  quando,  in  via  anche  alternativa, dimostra che:

    a) non   era  a  conoscenza  della  dichiarazione  e  non  poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;

    b) la  dichiarazione  e'  stata  adeguatamente  corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;

    c) la  decisione  di  acquistare  il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione.

  5.   Il   difetto   di   conformita'   che  deriva  dall'imperfetta installazione  del  bene  di  consumo  e'  equiparato  al  difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di  vendita  ed  e'  stata  effettuata  dal  venditore o sotto la sua responsabilita'.  Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il  prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo  installato  in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

 

     

Art. 130.

Diritti del consumatore

  1.  Il  venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi  difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.

  2.  In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino,   senza   spese,  della  conformita'  del  bene  mediante riparazione  o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una  riduzione  adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.

  3.  Il  consumatore  puo'  chiedere,  a sua scelta, al venditore di riparare  il  bene  o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo  che  il  rimedio  richiesto  sia  oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

  4.  Ai  fini  di  cui  al  comma 3 e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

    a) del  valore  che  il  bene  avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';

    b) dell'entita' del difetto di conformita';

    c) dell'eventualita'  che  il  rimedio  alternativo  possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

  5.  Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un  congruo  termine  dalla  richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti  al  consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

  6.  Le  spese  di  cui  ai  commi 2  e  3  si  riferiscono ai costi indispensabili  per  rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento  alle  spese  effettuate  per  la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

  7.  Il  consumatore  puo'  richiedere,  a  sua  scelta, una congrua riduzione  del  prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

    a) la   riparazione   e   la   sostituzione  sono  impossibili  o eccessivamente onerose;

    b) il  venditore  non  ha  provveduto  alla  riparazione  o  alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6;

    c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

  8.  Nel  determinare  l'importo  della  riduzione  o  la  somma  da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

  9.  Dopo  la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire  al  consumatore  qualsiasi  altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

    a) qualora  il  consumatore  abbia  gia'  richiesto uno specifico rimedio,  il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze  in  ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6,  salvo  accettazione  da  parte  del consumatore del rimedio alternativo proposto;

    b) qualora  il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio,  il  consumatore  deve  accettare  la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

  10.  Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato  possibile  o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione  o  della  sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.

 

     

Art. 131.

Diritto di regresso

  1.  Il  venditore  finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore  a  causa  di  un  difetto  di  conformita' imputabile ad un'azione   o  ad  un'omissione  del  produttore,  di  un  precedente venditore  della  medesima  catena  contrattuale  distributiva  o  di qualsiasi  altro  intermediario,  ha diritto di regresso, salvo patto contrario  o  rinuncia,  nei  confronti  del  soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.

  2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore,   puo'   agire,  entro  un  anno  dall'esecuzione  della prestazione,  in  regresso  nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

 

     

Art. 132.

Termini

  1.  Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il  difetto  di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

  2.  Il  consumatore  decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il  termine  di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia   non   e'   necessaria  se  il  venditore  ha  riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.

  3.  Salvo  prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia'  a  tale  data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.

  4.  L'azione  diretta  a  far  valere  i  difetti  non  dolosamente occultati  dal  venditore si' prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei  mesi  dalla  consegna  del  bene;  il  consumatore, che sia convenuto  per  l'esecuzione  del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purche' il difetto di  conformita'  sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

 

     

Art. 133.

Garanzia convenzionale

  1.  La  garanzia  convenzionale  vincola  chi  la  offre secondo le modalita'  indicate  nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'.

  2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:

    a) la  specificazione  che il consumatore e' titolare dei diritti previsti  dal  presente  paragrafo e  che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;

    b) in  modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi  essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione  territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.

  3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.

  4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

  5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4,  rimane  comunque  valida  e  il  consumatore  puo'  continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

 

     

Art. 134.

Carattere imperativo delle disposizioni

  1.  E'  nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del  difetto  di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo  indiretto,  i  diritti  riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita'  puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.

  2.  Nel  caso  di  beni  usati, le parti possono limitare la durata della  responsabilita'  di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, del  codice  civile ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.

  3.   E'   nulla   ogni   clausola   contrattuale   che,  prevedendo l'applicabilita'  al  contratto  di  una  legislazione  di  un  Paese extracomunitario,  abbia  l'effetto  di  privare il consumatore della protezione  assicurata  dal  presente paragrafo, laddove il contratto presenti  uno  stretto  collegamento  con  il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

 

     

Art. 135.

Tutela in base ad altre disposizioni

  1.  Le  disposizioni del presente capo non escludono ne' limitano i diritti   che   sono   attribuiti   al  consumatore  da  altre  norme dell'ordinamento giuridico.

  2.  Per  quanto  non  previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita.

 

     

 

Parte V

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

 

Titolo I

LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE

Art. 136.

Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

  1.  E'  istituito presso il Ministero delle attivita' produttive il consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti,  di seguito denominato: «Consiglio».

  2.  Il  Consiglio,  che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura  e  del personale del Ministero delle attivita' produttive, e'  composto  dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli  utenti  inserite  nell'elenco  di cui all'articolo 137 e da un rappresentante  designato  dalla Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281  ed e' presieduto dal Ministro  delle  attivita'  produttive  o  da  un  suo  delegato.  Il Consiglio  e'  nominato  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, e dura in carica tre anni.

  3.  Il  Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni  di  tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali  delle cooperative dei consumatori. Possono altresi' essere invitati  i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di  regolamentazione  o  di  normazione  del mercato, delle categorie economiche  e  sociali  interessate,  delle pubbliche amministrazioni competenti, nonche' esperti delle materie trattate.

  4. E' compito del Consiglio:

    a) esprimere   pareri,   ove  richiesto,  sugli  schemi  di  atti normativi  che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

    b) formulare  proposte  in  materia  di  tutela dei consumatori e degli  utenti,  anche  in  riferimento  ai programmi e alle politiche comunitarie;

    c) promuovere  studi,  ricerche  e  conferenze  sui  problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualita' e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;

    d) elaborare  programmi  per  la  diffusione  delle  informazioni presso i consumatori e gli utenti;

    e) favorire   iniziative  volte  a  promuovere  il  potenziamento dell'accesso  dei  consumatori  e  degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;

    f) favorire  ogni  forma  di  raccordo  e  coordinamento  tra  le politiche  nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e  degli  utenti,  assumendo anche iniziative dirette a promuovere la piu'  ampia  rappresentanza  degli  interessi dei consumatori e degli utenti  nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano  di  diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

    g) stabilire  rapporti  con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;

    h) segnalare   alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento   della   funzione   pubblica,   eventuali  difficolta', impedimenti  od  ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in  materia  di  semplificazione  procedimentale  e documentale nelle pubbliche   amministrazioni.  Le  segnalazioni  sono  verificate  dal predetto  Dipartimento  anche  mediante  l'Ispettorato della funzione pubblica  e  l'Ufficio  per l'attivita' normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.

 

     

Art. 137.

Elenco   delle   associazioni   dei   consumatori   e   degli  utenti rappresentative a livello nazionale

  1.  Presso  il  Ministero  delle  attivita' produttive e' istituito l'elenco   delle   associazioni   dei   consumatori  e  degli  utenti rappresentative a livello nazionale.

  2.   L'iscrizione   nell'elenco  e'  subordinata  al  possesso,  da comprovare  con  la  presentazione  di  documentazione  conforme alle prescrizioni  e  alle  procedure  stabilite  con decreto del Ministro delle attivita' produttive, dei seguenti requisiti:

    a) avvenuta  costituzione,  per  atto  pubblico  o  per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca  un  ordinamento  a  base  democratica  e preveda come scopo esclusivo  la  tutela  dei  consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

    b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione  delle  quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

    c) numero  di  iscritti  non  inferiore  allo 0,5 per mille della popolazione  nazionale  e  presenza  sul  territorio di almeno cinque regioni  o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante   dell'associazione  con  le  modalita'  di  cui  agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari  in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

    d) elaborazione  di  un  bilancio  annuale  delle entrate e delle uscite  con  indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei  libri  contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute;

    e) svolgimento   di   un'attivita'   continuativa  nei  tre  anni precedenti;

    f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata  in  giudicato,  in relazione all'attivita' dell'associazione medesima,  e  non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori  o  di amministratori di imprese di produzione e servizi in  qualsiasi  forma  costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

  3.  Alle  associazioni  dei  consumatori e degli utenti e' preclusaogni  attivita'  di  promozione  o pubblicita' commerciale avente per oggetto  beni  o  servizi  prodotti  da  terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

  4.  Il  Ministero  delle  attivita' produttive provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

  5.  All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le   associazioni   dei   consumatori   e   degli   utenti   operanti esclusivamente  nei  territori  ove  risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente  riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2,  lettere a),  b),  d),  e)  e  f),  nonche' con un numero di iscritti  non  inferiore  allo  0,5  per  mille  degli abitanti della regione  o  provincia  autonoma  di  riferimento,  da certificare con dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' resa dal legale rappresentante   dell'associazione  con  le  modalita'  di  cui  agli articoli 46  e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

  6.   Il   Ministero   delle   attivita'  produttive  comunica  alla Commissione  europea  l'elenco  di  cui al comma 1, comprensivo anche degli  enti  di  cui  all'articolo 139,  comma 2,  nonche' i relativi aggiornamenti   al   fine   dell'iscrizione  nell'elenco  degli  enti legittimati  a  proporre  azioni  inibitorie a tutela degli interessi collettivi  dei  consumatori  istituito  presso la stessa Commissione europea.

 

     

Art. 138.

Agevolazioni e contributi

  1.  Le  agevolazioni  e  i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981,  n.  416,  e successive modificazioni, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le  modalita'  ed  i  criteri  di  graduazione  definiti con apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, alle attivita' editoriali   delle   associazioni   iscritte   nell'elenco   di   cui all'articolo 137.

 

     

 

Titolo II

LE AZIONI INIBITORIE E L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

 

Art. 139

Legittimazione ad agire

  1.   Le  associazioni  dei  consumatori  e  degli  utenti  inserite nell'elenco  di  cui  all'articolo 137  sono  legittimate  ad agire a tutela  degli  interessi  collettivi  dei consumatori e degli utenti. Oltre  a  quanto disposto dall'articolo 2, le dette associazioni sono legittimate  ad  agire  nelle  ipotesi  di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonche' dalle seguenti disposizioni legislative:

    a) legge  6 agosto  1990, n. 223, e legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l'esercizio delle attivita' televisive;

    b) decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal  decreto  legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999,  n.  362,  concernente  la  pubblicita'  dei medicinali per uso umano.

  2.   Gli   organismi   pubblici   indipendenti   nazionali   e   le organizzazioni  riconosciuti  in  altro  Stato dell'Unione europea ed inseriti   nell'elenco  degli  enti  legittimati  a  proporre  azioni inibitorie  a  tutela  degli  interessi  collettivi  dei consumatori, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, possono agire,  ai  sensi del presente articolo e secondo le modalita' di cui all'articolo 140,  nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori  del  proprio  Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.

 

     

Art. 140.

Procedura

  1.  I  soggetti di cui all'articolo 139 sono legittimati ad agire a

tutela  degli  interessi  collettivi  dei  consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale:

    a) di  inibire  gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

    b) di  adottare  le  misure  idonee  a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

    c) di  ordinare  la pubblicazione del provvedimento su uno o piu' quotidiani  a  diffusione  nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicita'   del  provvedimento  puo'  contribuire  a  correggere  o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

  2.  Le  associazioni  di  cui al comma 1, nonche' i soggetti di cui all'articolo 139,  comma 2,  possono  attivare,  prima del ricorso al giudice,  la  procedura  di  conciliazione  dinanzi  alla  camera  di commercio,   industria,  artigianato  e  agricoltura  competente  per territorio, a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre   1993,   n.   580,   nonche'  agli  altri  organismi  di composizione  extragiudiziale  per la composizione delle controversie in  materia di consumo a norma dell'articolo 141. La procedura e', in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

  3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal  rappresentante  dell'organismo  di  composizione extragiudiziale adito,   e'  depositato  per  l'omologazione  nella  cancelleria  del tribunale  del  luogo  nel  quale  si  e'  svolto  il procedimento di conciliazione.

  4.   Il   tribunale,  in  composizione  monocratica,  accertata  la regolarita'  formale  del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto.  Il  verbale  di  conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.

  5.  In  ogni  caso  l'azione di cui al comma 1 puo' essere proposta solo  dopo  che  siano  decorsi  quindici giorni dalla data in cui le associazioni   abbiano   richiesto   al  soggetto  da  esse  ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la   cessazione   del   comportamento   lesivo  degli  interessi  dei consumatori e degli utenti.

  6.   Il   soggetto   al  quale  viene  chiesta  la  cessazione  del comportamento  lesivo  ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in  giudizio  ai  sensi  del  comma 1,  puo' attivare la procedura di conciliazione  di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l'azione giudiziale  da  avviarsi  o  gia' avviata. La favorevole conclusione, anche  nella  fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere.

  7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il   giudice  fissa  un  termine  per  l'adempimento  degli  obblighi stabiliti  e,  anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone,  in  caso  di  inadempimento,  il  pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di   ritardo   rapportati   alla  gravita'  del  fatto.  In  caso  di inadempimento  degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di   cui   al  comma 3  le  parti  possono  adire  il  tribunale  con procedimento    in   camera   di   consiglio   affinche',   accertato l'inadempimento,  disponga  il pagamento delle dette somme di denaro.

Tali  somme  di  denaro  sono  versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  al  fondo da istituire nell'ambito di apposita unita' previsionale  di  base  dello stato di previsione del Ministero delle attivita'  produttive,  per  finanziare  iniziative  a  vantaggio dei consumatori.

  8.  Nei  casi  in  cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria   si   svolge   a   norma   degli  articoli da  669-bis  a 669-quaterdecies del codice di procedura civile.

  9.  Fatte  salve  le  norme  sulla litispendenza, sulla continenza, sulla  connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di  cui  al  presente  articolo non  precludono  il diritto ad azioni individuali  dei  consumatori  che  siano  danneggiati dalle medesime violazioni.

  10. Per le associazioni di cui all'articolo 139 l'azione inibitoria prevista  dall'articolo 37  in  materia  di  clausole  vessatorie nei contratti  stipulati  con  i  consumatori,  si  esercita ai sensi del presente articolo.

  11.   Resta   ferma   la   giurisdizione   esclusiva   del  giudice amministrativo    in   materia   di   servizi   pubblici   ai   sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 80.

  12.   Restano   salve   le  procedure  conciliative  di  competenza dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle   comunicazioni  di  cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

 

     

Art. 141

Composizione extragiudiziale delle controversie

  1.  Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare  procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica.

  2.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  d'intesa  con  il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea l'elenco degli  organi  di  composizione extragiudiziale delle controversie in materia   di   consumo   che   si   conformano   ai   principi  della raccomandazione  98/257/CE  della  Commissione,  del  30 marzo  1998, riguardante  i  principi  applicabili agli organi responsabili per la risoluzione  extragiudiziale delle controversie in materia di consumo e  della  raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001,  concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che  partecipano  alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in  materia  di  consumo.  Il  Ministero  delle attivita' produttive, d'intesa  con  il  Ministero della giustizia, assicura, altresi', gli ulteriori  adempimenti  connessi all'attuazione della risoluzione del Consiglio  dell'Unione  europea  del  25 maggio  2000, 2000/C 155/01, relativa   ad  una  rete  comunitaria  di  organi  nazionali  per  la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

  3.   In   ogni   caso,   si   considerano  organi  di  composizione extragiudiziale  delle  controversie  ai  sensi  del  comma 2  quelli costituiti  ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

  4.  Non  sono  vessatorie  le  clausole  inserite nei contratti dei consumatori  aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.

  5.  Il  consumatore  non  puo'  essere  privato  in nessun caso del diritto  di  adire  il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.

 

     

 

Parte VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 142.

Modifiche al codice civile

  1.  Gli  articoli 1469-bis, 1469-ter, l469-quater, 1469-quinquies e 1469-sexies del codice civile sono sostituiti dal seguente:

«Art. 1469-bis

Contratti del consumatore

  Le  disposizioni  del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore,  ove  non  derogate  dal  codice  del consumo o da altre disposizioni piu' favorevoli per il consumatore.».

 

     

Art. 143.

Irrinunciabilita' dei diritti

  1.   I   diritti   attribuiti   al   consumatore  dal  codice  sono irrinunciabili.  E'  nulla  ogni  pattuizione  in  contrasto  con  le disposizioni del codice.

  2.  Ove  le  parti  abbiano  scelto  di  applicare al contratto una legislazione  diversa  da  quella  italiana,  al  consumatore  devono comunque  essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste dal codice.

 

     

Art. 144.

Aggiornamenti

  1.  Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo  stesso  disciplinate,  va attuato mediante esplicita modifica, integrazione,  deroga  o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

 

     

Art. 145.

Competenze delle regioni e delle province autonome

 1.  Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio delle proprie competenze  legislative  in  materia di educazione e informazione del consumatore.

 

     

Art. 146.

Abrogazioni

  1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente codice sono abrogati:

    a) il  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224,  cosi'  come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.  25,  recante  attuazione  della direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento   delle   disposizioni  legislative,  regolamentari  e amministrative  degli  Stati membri in materia di responsabilita' per danno  da  prodotti  difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

    b) la  legge  10 aprile 1991, n. 126, cosi' come modificata dalla legge  22 febbraio 1994, n. 146, recante norme per l'informazione del consumatore;

    c) il   decreto  legislativo  15 gennaio  1992,  n.  50,  recante attuazione  della  direttiva  85/577/CEE,  in  materia  di  contratti negoziati fuori dei locali commerciali;

    d) decreto   legislativo  25 gennaio  1992,  n.  74,  cosi'  come modificato  dal  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione  della  direttiva  84/450/CEE,  in  materia di pubblicita' ingannevole e comparativa;

    e) decreto   legislativo   17 marzo  1995,  n.  111,  cosi'  come modificato  dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, recante attuazione della direttiva  90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»;

    f) la  legge  30 luglio  1998,  n.  281,  recante  disciplina dei diritti  dei  consumatori e degli utenti, cosi' come modificata dalla legge  24 novembre  2000,  n.  340, dal decreto legislativo 23 aprile 2001,  n.  224,  e dall'articolo 11 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'  europee  -  legge comunitaria   2001,   sono   fatte   salve  le  disposizioni  di  cui all'articolo 7,  con  riferimento  alle  attivita'  promozionali  del Consiglio   nazionale   dei   consumatori   e  degli  utenti  di  cui all'articolo 136 e alle agevolazioni di cui all'articolo 138;

    g) il   decreto  legislativo  9 novembre  1998,  n  427,  recante attuazione   della   direttiva 94/47/CE, concernente   la  tutela dell'acquirente per   taluni aspetti   dei contratti   relativi all'acquisizione  di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;

    h) il   decreto   legislativo  22 maggio  1999,  n  185,  recante attuazione  della  direttiva  97/7/CE,  relativa  alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;

    i) il   decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n  63,  recante attuazione   della  direttiva  98/7/CE,  che  modifica  la  direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;

    l) il  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n.  67,  recante attuazione  della  direttiva  97/55/CE,  che  modifica  la  direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa;

    m) il  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n.  84,  recante attuazione  della  direttiva  98/6/CE,  relativa  alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;

    n) il   decreto  legislativo  23 aprile  2001,  n.  224,  recante attuazione   della   direttiva  98/27/CE,  relativa  a  provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;

    o) il   decreto  legislativo  21 maggio  2004,  n.  172,  recante attuazione   della  direttiva  2001/95/CE,  relativa  alla  sicurezza generale dei prodotti;

    p) il  comma 7  dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  114,  recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

    q) il  comma 9  dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  114,  recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

    r) commi 4  e  5 dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia   bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

    s) gli  articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies,  1519-septies,  1519-octies  e  1519-nonies  del  codice civile;

    t) la   legge   6 aprile   2005,   n.   49,   recante   modifiche all'articolo 7  del  decreto  legislativo  25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.

  2.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del presente codice restano abrogati:

    a) il  decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903,  recante  attuazione  della  direttiva 79/581/CEE, relativa alla indicazione   dei  prezzi  dei  prodotti  alimentari  ai  fini  della protezione dei consumatori;

    b) il   decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n.  76,  recante attuazione  della direttiva 88/315/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi   dei   prodotti  alimentari  ai  fini  della  protezione  dei consumatori;

    c) il   decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  78,  recante attuazione  della direttiva 88/314/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi  dei  prodotti  non  alimentari  ai  fini della protezione dei consumatori;

    d) il   decreto   legislativo  17 marzo  1995,  n.  115,  recante attuazione   della   direttiva  92/59/CEE,  relativa  alla  sicurezza generale dei prodotti.

 

Allegato I

 

  Servizi finanziari di cui all'articolo 51, comma 1, lettera a):

    servizi d'investimento;

    operazioni di assicurazione e di riassicurazione;

    servizi bancari;

    operazioni riguardanti fondi di pensione;

    servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.

  Tali servizi comprendono in particolare:

    i  servizi  di  investimento  di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di societa' di investimenti collettivi;

    i  servizi  che  rientrano  nelle  attivita'  che beneficiano del riconoscimento  reciproco  di cui si applica l'allegato della seconda direttiva 89/646/CEE;

    le  operazioni  che  rientrano nelle attivita' di assicurazione e riassicurazione di cui:

      all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;

      all'allegato della direttiva 79/267/CEE;

      alla direttiva 64/225/CEE;

      alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.

 

 

Allegato II

(previsto dall'articolo 107, comma 3)

(riproduce l'allegato II della direttiva 2001/95/CE)

 

PROCEDURE  PER  L'APPLICAZIONE  DEL  RAPEX  DELLE  LINEE GUIDA PER LE NOTIFICHE

 

  1.   Il   sistema  riguarda  i  prodotti,  secondo  la  definizione dell'articolo 3, comma 1, lettera e), che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. I prodotti farmaceutici previsti  nelle  direttive  2001/83/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 novembre 2001, e 2001/82/CE del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 6 novembre 2001, sono esclusi dall'applicazione del RAPEX.

  2.  Il  RAPEX mira essenzialmente a permettere un rapido scambio di informazioni  in  presenza di un rischio grave. Le linee guida di cui al  punto 8  definiscono  criteri  specifici  per l'individuazione di rischi gravi.

  3.  Gli  Stati  membri  che  hanno  effettuato  la notifica a norma dell'articolo 12  forniscono  tutte  le  precisazioni disponibili. In particolare,  la  notifica  contiene  le informazioni stabilite dalle linee guida di cui al punto 8 e almeno:

    a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto;

    b) una  descrizione  del  rischio  incontrato,  ivi  compresa una sintesi  dei  risultati  di  qualsiasi prova o di qualsiasi analisi e delle  loro  conclusioni  che permettano di valutare l'importanza del rischio;

    c) la natura e la durata delle misure o azioni prese o decise, se del caso;

    d) informazioni   sui   canali  di  commercializzazione  e  sulla distribuzione del prodotto, in particolare sui Paesi destinatari.

  Tali  informazioni devono essere trasmesse valendosi dello speciale formulario  tipo  di notifica e degli strumenti stabiliti dalle linee guida di cui al punto 8.

  Quando  la  misura  notificata  a  norma  degli articoli 11 o 12 e' intesa  a  limitare  la  commercializzazione  o l'uso di una sostanza chimica o di un preparato chimico, gli Stati membri forniscono quanto prima possibile una sintesi o i riferimenti dei pertinenti dati della sostanza  o  del  preparato  in questione e dei sostituti conosciuti, qualora  tale  informazione  sia disponibile. Essi comunicano inoltre gli  effetti  previsti  del provvedimento sulla salute e la sicurezza dei  consumatori,  nonche'  la  valutazione del rischio effettuata in conformita'  dei  principi  generali  di valutazione dei rischi delle sostanze   chimiche   di   cui   all'articolo 10,   paragrafo 4,  del regolamento  (CEE)  n.  793/93  del Consiglio, del 23 marzo 1993, nel caso  di  sostanze  esistenti  o  all'articolo 3,  paragrafo 2, della direttiva  n.  67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, nel caso di  nuove  sostanze.  Le  linee guida di cui al punto 8 definiscono i particolari  e  le  procedure  relativi alle informazioni richieste a tale riguardo.

  4.  Quando  uno Stato membro ha informato la Commissione, in virtu' dell'articolo 12,  paragrafo 1,  terzo comma, in merito ad un rischio grave,  prima di decidere in merito a eventuali provvedimenti informa la Commissione, entro un termine di quarantacinque giorni, se intende confermare o modificare tale informazione.

  5.  La  Commissione  verifica,  nel  piu' breve tempo possibile, la conformita'  con  le  disposizioni della direttiva delle informazioni ricevute in base al RAPEX e, qualora lo ritenga necessario ed al fine di  valutare  la sicurezza del prodotto, puo' svolgere un'indagine di propria  iniziativa.  Qualora  abbia  luogo  tale indagine, gli Stati membri devono fornire alla Commissione nella misura del possibile, le informazioni richieste.

  6. Ricevuta una notifica a norma dell'articolo 12, gli Stati membri sono  invitati  ad  informare  la  Commissione,  entro e non oltre il termine   stabilito   dalle  linee  guida  di  cui  al  punto 8,  sui punti seguenti:

    a) se   il  prodotto  e'  stato  immesso  sul  mercato  nel  loro territorio;

    b) quali  provvedimenti  nei  confronti del prodotto in questione adotteranno  eventualmente  in  funzione  della  situazione  nel loro Paese,  motivandone  le ragioni, in specie la diversa valutazione del rischio  o  qualsiasi altra circostanza particolare che giustifica la decisione, in particolare che giustifica l'assenza di provvedimento o di seguito;

    c) le informazioni supplementari pertinenti ottenute in merito al rischio implicato, compresi i risultati di prove o analisi.

  Le  linee  guida  di  cui  al punto 8 propongono criteri precisi di notifica  delle  misure  la  cui  portata  e'  limitata al territorio nazionale e come trattare le notifiche sui rischi che lo Stato membro ritiene limitati al proprio territorio.

  7.  Gli  Stati  membri  informano  immediatamente la Commissione di eventuali   modifiche  o  della  revoca  delle  misure  o  azioni  in questione.

  8.  Le  linee  guida  che riguardano la gestione del RAPEX da parte della   Commissione   e   degli  Stati  membri  vengono  elaborate  e regolarmente aggiornate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

  9.  La  Commissione  puo'  informare  i punti di contatto nazionali riguardo  ai  prodotti  che  presentano rischi gravi, importati nella Comunita'  e  nello Spazio economico europeo o esportati a partire da tali territori.

  10.  La  responsabilita'  delle  informazioni  fornite incombe allo Stato membro che ha effettuato la notifica.

  11.  La Commissione assicura l'opportuno funzionamento del sistema, provvedendo in particolare a classificare e a catalogare le notifiche in  base  al  grado  di urgenza. Le modalita' saranno stabilite dalle linee guida di cui al punto 8.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

    Dato a Roma, addi' 6 settembre 2005

 

                              CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri

                              Scajola,   Ministro   delle   attivita' produttive

                              La  Malfa,  Ministro  per  le politiche comunitarie

                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione pubblica

                              Castelli, Ministro della giustizia

                              Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e delle finanze

                              Storace, Ministro della salute

 

Visto, il Guardasigilli: Castelli

      

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