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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.24
Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di
consumo. (GU n. 57 del 8-3-2002- Suppl. Ordinario n.40)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), ed in particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni
di consumo;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
21 novembre 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio
2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attivita' produttive, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle
finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disciplina della vendita dei beni di consumo
1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice
civile e' inserito il seguente paragrafo:
"1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.
1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - Il presente paragrafo disciplina taluni
aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali
fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione
nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla
fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce
per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle
autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in
quantita' determinata;
3) l'energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio
della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al
comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel
territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore
apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore,
assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo
pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso
non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa
pubblicita';
f) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di consumo per
renderlo conforme al contratto di vendita.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati,
tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti
dall'uso normale della cosa.
1519-ter (Conformita' al contratto). - Il venditore ha l'obbligo di consegnare al
consumatore beni conformi al contratto di vendita.
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti,
coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene
che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il
consumatore puo' ragionevolmente
aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni
pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal
produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o
sull'etichettatura;
d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da
questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che
il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del contratto, il
consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza
o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo,
lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria
diligenza;
b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del
contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla
dichiarazione.
Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e'
equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel
contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'.
Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere
installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una
carenza delle istruzioni di installazione.
1519-quater (Diritti del consumatore). - Il venditore e' responsabile nei confronti del
consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del
bene.
In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese,
della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo,
quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del
contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.
Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di
sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia
oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi
se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli
inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla
richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della
natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per
rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la
spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la
risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il
termine congruo di cui al comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli
inconvenienti al consumatore.
Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso
del bene.
Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore
qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta
obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine
congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio
alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore
deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente
articolo.
Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e'
eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da'
diritto alla risoluzione del contratto.
1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore finale, quando e' responsabile nei
confronti del consumatore a causa di un difetto
di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente
venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro
intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del
soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo' agire,
entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o
dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
1519-sexies (Termini). - Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater,
quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna
del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se
non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla
data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha
riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro
sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia
incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si
prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il
consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere
sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di
conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del
termine di cui al periodo precedente.
1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale vincola chi la offre
secondo le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa
pubblicita'.
La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente
paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali
necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia,
nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro
supporto duraturo a lui accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di
quelli di eventuali altre lingue.
Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane
comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne
l'applicazione.
1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). - E' nullo ogni patto, anteriore
alla comunicazione al venditore del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare,
anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo'
essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' di cui
all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore
ad un anno.
E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una
legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della
protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto
collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). - Le disposizioni del presente
paragrafo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre
norme dell'ordinamento giuridico".
Art. 2.
Norme transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai
contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 1519-septies del codice
civile, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai prodotti
immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari
esteri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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