|
AUTORITA' PER LE
GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 24 luglio 2003
Approvazione della direttiva generale in materia di qualita' e carte dei
servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero
2, della legge 31 luglio 1997, n. 249. (Deliberazione n. 179/03/CSP).
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 luglio 2003;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994,
recante principi sull'erogazione dei servizi pubblici, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilita' e l'istituzione delle Autorita' di
regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997 n. 318,
recante regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle
telecomunicazioni;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei
consumatori e degli utenti;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della
direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di
contratti a distanza;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di riordino e potenziamento
dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante
regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di
telecomunicazioni;
Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo
2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di
reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);
Vista la propria delibera n. 78/2/CONS del 13 marzo 2002 «Norme di attuazione
dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77:
fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 2002;
Vista la propria delibera n. 182/2/CONS del 19 giugno 2002 «Adozione del
regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti
tra organismi di telecomunicazioni ed utenti» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del 18 luglio 2002;
Considerato che la promozione della concorrenza nelle attivita' di fornitura
delle reti e dei servizi di telecomunicazioni e la tutela degli utenti, con
particolare riguardo al profili della liberta' di scelta, delle condizioni
economiche e della qualita' delle prestazioni, costituiscono principi generali
dell'attivita' delle Autorita' nazionali di regolamentazione;
Considerato che l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge n. 249/1997
prevede che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni emani direttive
concernenti i livelli generali di qualita' dei servizi e per l'adozione da parte
degli organismi di telecomunicazioni di una carta del servizio recante
l'indicazione di standard minimi per ciascun comparto di attivita';
Considerato che il presente provvedimento stabilisce i criteri generali relativi
alla qualita' dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, detta le
linee guida comuni riguardo all'adozione delle carte dei servizi da parte degli
organismi di telecomunicazioni e disciplina gli elementi fondamentali del
servizio minimo da garantire ai fini della tutela dei diritti dei consumatori e
degli utenti e delle modalita' di indennizzo e di rimborso, inparticolare in
caso di inosservanza dei livelli qualitativi del servizio;
Considerato che il presente provvedimento tiene conto dei principi fondamentali
e delle disposizioni della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 gennaio 1994, adattandoli alle specificita' del settore delle
telecomunicazioni e all'evoluzione del contesto concorrenziale;
Considerati i risultati della consultazione pubblica in materia di qualita' dei
servizi di telecomunicazioni forniti all'utenza di cui alla delibera 870/00/CONS
del 19 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 18 del 23 gennaio 2001;
Sentiti in audizione gli operatori licenziatari, inclusi gli intervenuti alla
consultazione pubblica, le associazioni dei fornitori di servizi internet,
nonche' le associazioni dei consumatori di cui alla legge n. 281/1998;
Considerato che, mediante successive direttive specifiche per ciascun comparto,
quali telefonia fissa e mobile, servizi ad accesso condizionato e televisione a
pagamento, internet, o per tematiche di particolare rilevanza, saranno, tra
l'altro, fissati, previa consultazione dei soggetti interessati, un insieme
minimo di indicatori di qualita' dei servizi, la loro definizione e i metodi per
misurarli, tenendo conto delle norme tecniche internazionali, in particolare di
quelle dell'ETSI;
Udita la relazione del commissario Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi
dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento
dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
1. L'Autorita', ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge 31
luglio 1997, emana la seguente direttiva generale in materia di qualita' e carte
dei servizi di telecomunicazioni.
2. Il testo della direttiva di cui al precedente comma e' riportato
nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e'
resa disponibile nel sito web dell'Autorita': www.agcom.it
Roma, 24 luglio 2003
Il presidente: Cheli
Allegato A
DIRETTIVA GENERALE IN MATERIA DI QUALITA' E CARTE DEI SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONI AI SENSI DELL'Art. 1, COMMA 6, LETTERA B), NUMERO 2, DELLA
LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249.
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva s'intendono per:
a) «Autorità», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita con la
legge 31 luglio 1997, n. 249;
b) «organismo di telecomunicazioni», un ente pubblico o privato, ivi comprese le
consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti diritti per
l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni nonche',
se del caso, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni, ivi
compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti
audiovisivi, esclusa la diffusione circolare di programmi radiofonici e
televisivi;
c) «utenti», le persone fisiche o giuridiche, ivi compresi i consumatori, che
utilizzano o chiedono di utilizzare servizi di telecomunicazioni accessibili al
pubblico;
d) «reclamo», l'istanza con cui l'utente si rivolge direttamente all'organismo
di telecomunicazioni per segnalare un disservizio, ovvero una questione
attinente l'oggetto, le modalita' o i costi della prestazione erogata.
Art. 2.
Oggetto della direttiva
1. La presente direttiva contiene le disposizioni minime di riferimento per
l'adozione, da parte degli organismi di telecomunicazioni, delle carte dei
servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico.
2. La presente direttiva stabilisce, altresi', i criteri generali relativi alla
qualita' dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico.
3. Le carte dei servizi includono un richiamo alla presente direttiva e ne
attuano le disposizioni.
4. Gli organismi di telecomunicazioni tenuti all'adozione delle carte dei
servizi:
a) rendono disponibile copia delle carte dei servizi al contraente prima
dell'esecuzione del contratto, includono nei contratti di fornitura dei servizi
un richiamo alle carte dei servizi e indicano nella documentazione di
fatturazione le modalita' per accedere alle carte dei servizi, incluso
l'indirizzo del sito web in cui esse sono pubblicate;
b) fatti salvi gli obblighi di licenza, inviano all'Autorita' gli schemi delle
carte dei servizi con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'avvio
commerciale dell'attivita';
c) informano l'Autorita' e gli utenti, preferibilmente mediante la
documentazione di fatturazione, ove prevista, delle successive variazioni ed
integrazioni delle carte dei servizi con almeno trenta giorni di anticipo
rispetto alla loro applicazione.
Art. 3.
Principi fondamentali
1. Gli organismi di telecomunicazioni assicurano l'eguaglianza di trattamento
degli utenti, prescindendo da differenze di sesso, razza, lingua, religione e
opinioni politiche tra gli utenti medesimi.
2. Fatti salvi gli obblighi di servizio universale, gli organismi di
telecomunicazione indicano agli utenti eventuali misure atte a favorire ogni
forma di fruizione differenziata tesa a realizzare condizioni di parita' di
accesso ed eguaglianza d'uso dei servizi di telecomunicazioni ai disabili ed
agli anziani nonche' a favorire l'eliminazione delle barriere alla
comunicazione. Tali misure possono prevedere facilitazioni quali tempi ridotti e
priorita' nell'attivazione dei servizi e nell'attuazione delle modifiche
contrattuali e tecniche richieste nonche' servizi di assistenza clienti adeguati
alle esigenze di questo tipo di utenti. Gli organismi di telecomunicazione
agevolano l'attivita' propositiva delle associazioni di categoria interessate.
3. I comportamenti degli organismi di telecomunicazioni nei confronti degli
utenti si ispirano a criteri di obiettivita', giustizia ed imparzialita'. Le
clausole delle condizioni generali e specifiche di fornitura del servizio e
delle norme regolatrici di settore si interpretano in funzione di tale obbligo.
4. I servizi sono offerti dagli organismi di telecomunicazioni in modo regolare,
continuo e senza interruzioni, ad eccezione di quelle dovute ad interventi di
manutenzione e riparazione. Ogni organismo di telecomunicazioni e' tenuto ad
informare in anticipo e con mezzi adeguati gli utenti degli interventi
programmati di manutenzione che comportino interruzioni complete del servizio,
con specifica indicazione della durata presumibile dell'interruzione e del punto
di contatto, facilmente accessibile, per ottenere assistenza e piu' dettagliate
notizie. In caso di intervento presso la sede dell'abbonato sono concordati la
data e l'orario ed il tecnico incaricato dovra' essere munito di apposito
tesserino di riconoscimento.
5. In ottemperanza al principio del diritto di scelta, la stipula del contratto
di fornitura del servizio, il recesso, le variazioni contrattuali per includere
od escludere la fornitura di un servizio supplementare o di altre prestazioni
aggiuntive sono resi ugualmente accessibili e praticabili, attraverso procedure
semplici, chiare, ed equilibrate.
6. L'organismo di telecomunicazioni garantisce che ciascun utente possa
esercitare il diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano in possesso
dell'organismo medesimo, nonche' i diritti dell'interessato nel trattamento dei
dati di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
7. Per migliorare la fornitura del servizio, ciascun utente o associazione di
consumatori puo' produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare
suggerimenti cui gli organismi di telecomunicazioni si impegnano a fornire
tempestivo riscontro.
8. Gli organismi di telecomunicazioni perseguono il miglioramento progressivo
dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, attraverso l'adozione delle
soluzioni tecnologiche, organizzative, contabili e procedurali piu' idonee allo
scopo.
Art. 4.
Informazione degli utenti
1. Gli utenti hanno diritto ad un'informazione completa circa le modalita'
giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi.
2. La diffusione di qualsiasi informazione, in particolare di quelle relative
alle condizioni tecniche ed economiche dei servizi anche in relazione alle
modificazioni delle condizioni applicate al servizio sottoscritto, avviene
secondo criteri uniformi di trasparenza, chiarezza e tempestivita', osservando
in particolare i principi di buona fede e di lealta', valutati alla stregua
delle esigenze delle categorie di consumatori piu' deboli.
3. Ai fini di cui al comma 1, gli organismi di telecomunicazioni si impegnano a:
a) presentare, in modo chiaro, esatto e completo, i contenuti del servizio
nonche' i termini e le modalita' di erogazione ed in particolare i prezzi,
l'unita' di conteggio e le modalita' di tassazione applicate, la periodicita'
della fatturazione, i periodi minimi contrattuali, le condizioni per il rinnovo
ed il recesso, eventuali penali e le condizioni per la cessione del credito e la
relativa notifica all'utente ai sensi dell'art. 1264 del codice civile;
b) descrivere le effettive condizioni tecniche di utilizzo e funzionamento del
servizio, nonche' le caratteristiche e le prestazioni tecniche del servizio
all'utente, incluse le prestazioni tecniche minime garantite;
c) fornire, su richiesta, informazioni in merito a norme o specifiche tecniche,
in base alle quali sono forniti i servizi di telecomunicazioni e le prestazioni
supplementari;
d) informare gli utenti delle decisioni che li riguardano, delle loro
motivazioni, delle possibilita' di reclamo e degli strumenti di ricorso avverso
di esse;
e) fornire informazioni riguardo alla disponibilita' ed alle modalita' di
attivazione e di fruizione del blocco selettivo di chiamata, in modalita'
permanente o controllata dall'utente, nel rispetto di quanto previsto dalla
delibera n. 78/02/CONS e riguardo alla disponibilita' di eventuali strumenti e
misure atti a tutelare e garantire i diritti dei minori nell'accesso e nell'uso
dei servizi di telecomunicazione, in particolare quelli di intrattenimento,
secondo i principi generali stabiliti dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di
ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo e nel
rispetto delle norme a tutela dei minori;
f) informare gli utenti del loro diritto di scelta di essere inseriti o meno
negli elenchi telefonici a disposizione del pubblico e circa le modalita'
dell'inserimento, della modifica, dell'utilizzo e della cancellazione dei dati
personali nonche' le modalita' di fornitura degli elenchi secondo quanto
stabilito dalle delibere n. 36/02/CONS e n. 180/02/CONS;
g) specificare le condizioni dei rapporti derivanti dai contratti di tipo
prepagato ed, in particolare, le condizioni di trattamento del credito residuo
nel caso di cessazione del rapporto contrattuale, anche in relazione alla
richiesta di attivazione della prestazione di portabilita' del numero.
Art. 5.
Offerta dei servizi
1. Le comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di
telecomunicazioni sono effettuate in ottemperanza alla linee guida di cui alla
delibera n. 417/01/CONS.
2. Gli organismi di telecomunicazioni adottano uno schema di contratto nel quale
sono precisati almeno:
a) il servizio da fornire, adeguatamente descritto;
b) le condizioni, tecniche ed economiche, ed i termini di disponibilita' al
pubblico che specificano almeno, in relazione alle caratteristiche del servizio:
i. il dettaglio dei prezzi, nonche' le modalita' secondo le quali possono essere
ottenute informazioni aggiornate in merito a tutti i prezzi applicabili e a
tutti i costi di manutenzione;
ii. il tempo di fornitura del collegamento iniziale;
iii. la durata, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del
contratto;
iv. i tipi di servizio di manutenzione offerti;
v. gli indennizzi e i rimborsi agli abbonati in caso di servizio
insoddisfacente;
vi. una sintesi della procedura da seguire per i reclami rispondente a quanto
previsto dall'art. 8 della presente direttiva;
vii. una sintesi della procedura da seguire per la soluzione delle controversie
rispondente a quanto previsto dalla delibera 182/02/CONS.
3. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali,
all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati
sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali
eventuali modifiche e, nel contempo, del loro diritto di recedere dal contratto,
senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni.
4. In caso di contratti a distanza, la fornitura di offerte e servizi avviene
nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185.
In caso di attivazione di offerte gratuite, gli organismi di telecomunicazioni
indicano se tali offerte modificano le prestazioni del servizio sottoscritto o
limitano il diritto di scelta dell'utente, lasciando all'utente la facolta' di
chiedere la disattivazione dell'offerta stessa. La previa ordinazione e'
comunque obbligatoria quando l'offerta e' o diventa a titolo oneroso.
Art. 6.
Consumi
1. Gli organismi di telecomunicazioni forniscono agli abbonati, a richiesta e
senza aggravio di spesa, almeno uno strumento o una modalita' che consenta di
limitare o controllare il livello dei consumi derivanti dall'uso del servizio
oggetto del contratto.
2. E' fatta salva la facolta' dell'organismo di telecomunicazioni di prevedere
strumenti di autotutela in caso di traffico anomalo, in particolare per i casi
di possibile uso fraudolento del servizio, quali l'avviso dell'abbonato o
l'invio di fatture anticipate rispetto all'ordinaria cadenza di fatturazione.
Art. 7.
Pagamento del servizio
1. Oltre a quanto previsto dalla delibera n. 78/02/CONS, gli organismi di
telecomunicazioni indicano nella documentazione di fatturazione:
a) le modalita' di pagamento, anche in via telematica, e di ricorso;
b) qualsiasi altra informazione concernente il pagamento, quali pagamenti
anticipati, rateali, e disattivazioni;
c) il piano tariffario di base applicato per la fatturazione cui la
documentazione si riferisce e le eventuali variazioni.
2. Gli organismi di telecomunicazioni indicano nelle carte dei servizi
l'anticipo con il quale la fattura e' inviata all'abbonato rispetto alla data di
scadenza dei pagamenti, anticipo che non puo' essere inferiore a quindici
giorni. Il pagamento entro i termini di scadenza, con le modalita' indicate,
libera immediatamente l'utente dai suoi obblighi. Eventuali ritardi nella
comunicazione all'organismo di telecomunicazioni dell'avvenuto pagamento da
parte del soggetto autorizzato alla riscossione non possono essere in alcun caso
imputati all'abbonato.
3. Per i casi di inadempimento o ritardato adempimento, gli organismi di
telecomunicazioni possono richiedere all'abbonato il pagamento di una somma di
denaro purche' di importo non manifestamente eccessivo o comunque tale da non
superare i tassi usurari di cui all'art. 2, comma 4, della legge 27 marzo 1996,
n. 108, per la categoria anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle
imprese effettuati dalle banche.
4. Gli organismi di telecomunicazioni adottano modalita', ove possibile,
automatiche per la restituzione di eventuali depositi cauzionali o anticipi
conversazioni ed indicano nelle carte dei servizi il termine massimo per la
restituzione, termine che non puo' essere superiore a centottanta giorni dalla
cessazione del contratto. Decorsi novanta giorni dalla cessazione del contratto,
l'organismo di telecomunicazioni restituisce tali depositi o anticipi maggiorati
di interessi o di un indennizzo in misura almeno equivalente agli importi
previsti contrattualmente per i casi di inadempimento da parte dell'utente.
5. Fatti salvi i casi di inadempimento da parte degli utenti, gli organismi di
telecomunicazioni non pretendono da questi alcuna prestazione corrispettiva in
caso di attivazioni o disattivazioni di linee o contratti o di forniture di beni
o servizi da essi non richiesti e provvedono, a loro cura e spese, al ripristino
delle condizioni tecniche e contrattuali pre-esistenti o al ritiro di detti
beni. Tutti i costi, tra i quali quelli derivanti dal ripristino della
precedente configurazione, sono a carico dell'operatore che ha disposto
l'attivazione o la disattivazione della prestazione non richiesta dall'utente.
Art. 8.
Reclami e segnalazioni
1. Gli organismi di telecomunicazioni assicurano agli utenti il diritto di
presentare, senza oneri aggiuntivi, reclami e segnalazioni, per telefono, per
iscritto, a mezzo fax o per via telematica, in particolare per malfunzionamenti
o inefficienze del servizio, inosservanza delle clausole contrattuali o delle
carte dei servizi nonche' dei livelli di qualita' in esse stabiliti.
2. Nella documentazione di fatturazione inviata all'utente sono indicati il
numero telefonico e l'indirizzo dell'ufficio dell'organismo di telecomunicazioni
cui poter presentare reclami e segnalazioni. In caso di servizi prepagati, la
possibilita' di accedere alla medesima informazione e' assicurata all'utente in
forma scritta all'atto dell'adesione al servizio.
3. Gli organismi di telecomunicazioni assicurano agli utenti la tracciabilita'
o, almeno, la riferibilita' di reclami e segnalazioni presentati in una delle
forme di cui al comma 1.
4. Gli organismi di telecomunicazioni indicano nelle carte dei servizi il
termine per la definizione dei reclami, termine che non puo' essere superiore a
quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo stesso. L'organismo di
telecomunicazioni comunica all'utente l'esito del reclamo. In caso di
accoglimento del reclamo, l'organismo di telecomunicazioni indica i
provvedimenti o le misure satisfattive per rimuovere le irregolarita'
riscontrate e per il ristoro dei pregiudizi arrecati. In caso di rigetto, la
risposta in esito al reclamo e' in forma scritta, e' adeguatamente motivata ed
indica gli accertamenti compiuti. Inoltre l'organismo di telecomunicazioni
comunica all'utente le informazioni relative alle procedure di risoluzione delle
controversie, anche alternative alla giurisdizione, previste dalla delibera n.
182/02/CONS.
5. In caso di sospensione del servizio nel corso del tentativo di conciliazione,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 dell'allegato A alla delibera n.
182/02/CONS.
6. In caso di denuncia di frode avente ad oggetto l'uso indebito, da parte di
terzi, del collegamento di rete, presentata dall'utente all'Autorita' competente
nelle forme previste dalla normativa vigente, i pagamenti relativi al solo
traffico denunciato in modo specifico come di origine fraudolenta possono essere
sospesi fino alla definizione della controversia. In caso di frode accertata, i
pagamenti non imputabili all'utente, qualora gia' effettuati, vengono
rimborsati. Se l'organismo di telecomunicazioni dimostra che non vi e' stata
frode, i pagamenti temporaneamente sospesi sono addebitati all'utente.
Art. 9.
Assistenza
1. L'organismo di telecomunicazioni fornisce un servizio di assistenza,
accessibile telefonicamente, anche nelle ore pomeridiane, nonche' per posta o in
via telematica, adeguato alle esigenze degli utenti al quale e' possibile, tra
l'altro, segnalare disservizi, ottenere risposte a quesiti legati ai servizi
forniti, ai prezzi ed alla fatturazione degli stessi ed alle procedure di
reclamo. Il numero telefonico di assistenza e' indicato nel contratto e nella
documentazione di fatturazione. In caso di servizi prepagati, la medesima
informazione e' assicurata all'utente in forma scritta all'atto dell'adesione al
servizio.
2. L'organismo di telecomunicazioni ed i suoi dipendenti sono tenuti a trattare
gli utenti con rispetto e cortesia e ad agevolarli nell'esercizio dei loro
diritti e nell'adempimento degli obblighi. Gli operatori che vengono a contatto
con gli utenti, sia in forma personale che per via telefonica o telematica,
forniscono all'utente un proprio identificativo.
Art. 10.
Qualita' dei servizi
1. Ogni organismo di telecomunicazioni e' tenuto, nel rispetto delle
disposizioni vigenti, incluse quelle di cui al titolo abilitativo, delle
direttive e delle delibere dell'Autorita', a:
a) individuare, sulla base delle norme tecniche internazionali specifiche, gli
indicatori di qualita' dei servizi, le relative definizioni ed i metodi di
misurazione, fissare i relativi standard generali e specifici per ciascun anno
solare di riferimento, e, entro la fine dell'anno precedente a quello di
riferimento, informarne l'Autorita';
b) pubblicare una relazione contenente gli indicatori, i metodi di misurazione,
gli standard generali fissati per tali indicatori e i relativi effettivi
risultati raggiunti nell'anno solare di riferimento di cui alla lettera a); tale
pubblicazione e' effettuata contestualmente alla pubblicazione del bilancio
annuale d'esercizio o, comunque, entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello di riferimento;
c) inviare contestualmente tale relazione all'Autorita', indicando in che modo
e' avvenuta la pubblicazione di cui alla lettera b).
2. Gli indicatori di qualita' del servizio ed i relativi standard generali e
specifici di cui al comma 1 del presente articolo, sono riportati nelle carte
dei servizi, annualmente aggiornati, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
3, comma 8, della presente direttiva, e comunicati agli utenti nella
documentazione di fatturazione, ove prevista, cosi' come i risultati raggiunti e
le relative modalita' di pubblicazione.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, ogni organismo
di telecomunicazioni che installa ed esercita reti pubbliche di
telecomunicazioni e che presta servizi telefonici accessibili al pubblico
trasmette all'Autorita', su richiesta, tenendo conto delle norme internazionali,
una relazione contenente dati consuntivi sulla qualita' dei servizi resi su base
semestrale e fornisce ogni indicatore utile nonche' elementi di raffronto con il
semestre precedente.
Art. 11.
Rimborsi ed indennizzi
1. Gli organismi di telecomunicazioni rimborsano all'utente le somme
erroneamente addebitate. Se gli errati addebiti riguardano una pluralita' di
utenti, gli organismi di telecomunicazioni effettuano automaticamente il
rimborso ai relativi abbonati o, in caso di servizi prepagati, informano gli
utenti della possibilita' di richiederlo.
2. Per gli inadempimenti contrattuali ed il mancato rispetto degli standard di
qualita' di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), gli organismi di
telecomunicazioni fissano ed indicano nelle carte dei servizi e nella
documentazione di fatturazione, i casi di indennizzo a richiesta e di indennizzo
automatico e i relativi importi che devono essere univocamente determinabili e
proporzionati al pregiudizio arrecato. In ogni caso, gli organismi di
telecomunicazioni corrispondono un indennizzo rispondente ai requisiti sopra
indicati per i ritardi nella fornitura del collegamento iniziale, ivi compresi i
casi in cui il collegamento e' fornito al proprio cliente mediante servizi di
accesso disaggregato a livello di rete locale.
3. Gli organismi di telecomunicazioni provvedono all'accredito degli importi
dovuti entro la prima fatturazione utile o, in caso di servizi prepagati,
informano gli utenti della possibilita' di richiedere tale accredito. A
richiesta dell'abbonato, rimborsi e indennizzi, anziche' detratti dalla fattura,
sono liquidati con altro mezzo di pagamento di facile riscossione.
4. La corresponsione dell'indennizzo non esclude la possibilita' per l'utente di
richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore
danno subito.
Art. 12.
Disposizioni transitorie e finali
1. Gli organismi di telecomunicazioni adeguano le proprie carte dei servizi alle
disposizioni di cui alla presente direttiva entro sessanta giorni dalla sua
entrata in vigore.
2. In caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva si
applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.
|