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Direttiva 2002/21/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro
normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
(direttiva quadro).
(Gazzetta ufficiale n. L L 108 del 24/04/2002 )
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo
95,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del
trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) L'attuale quadro normativo delle telecomunicazioni ha raggiunto l'obiettivo
di creare le condizioni per una concorrenza effettiva nel settore delle
telecomunicazioni nella fase di transizione dal monopolio alla piena
concorrenza.
(2) Il 10 novembre 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni una
comunicazione dal titolo "Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle
comunicazioni elettroniche ed i servizi correlati - Esame del 1999 nel quadro
normativo delle comunicazioni". In questa comunicazione la Commissione passa in
rassegna il vigente quadro normativo delle telecomunicazioni secondo quanto
dispone l'articolo 8 della direttiva 90/387/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990
sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni
mediante la realizzazione e la fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni
(Open Network Provision)(4), e presenta una serie di proposte per un nuovo
quadro normativo per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i
servizi correlati, da sottoporre a pubblica consultazione.
(3) Il 26 aprile 2000 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una
comunicazione dal titolo "Risultati della consultazione pubblica sull'esame del
1999 del quadro normativo delle comunicazioni e orientamenti per il nuovo quadro
normativo" la quale, da un lato, riassume i risultati della consultazione
pubblica e, dall'altro, individua alcuni indirizzi fondamentali per
l'elaborazione del nuovo quadro normativo per la infrastruttura delle
comunicazioni elettroniche ed i servizi correlati.
(4) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha posto in evidenza
il potenziale di crescita, competitività e creazione di posti di lavoro inerente
al passaggio a un'economia digitale basata sulla conoscenza. Ha sottolineato, in
particolare, l'importanza che riveste, sia per le imprese che per i cittadini
europei, l'accesso ad una infrastruttura delle comunicazioni a livello mondiale
poco costosa e a un'ampia gamma di servizi.
(5) La convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle
tecnologie dell'informazione implica l'esigenza di assoggettare tutte le reti di
trasmissione e i servizi correlati ad un unico quadro normativo. Tale quadro
normativo è costituito dalla presente direttiva e da quattro direttive
particolari: la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)(5), la direttiva 2002/19/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso
alle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate nonché
all'interconnessione delle stessa (direttiva accesso)(6), la direttiva
2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al
servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di
comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)(7), la direttiva
97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul
trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore
delle telecomunicazioni(8) (in prosieguo "le direttive particolari"). È
necessario separare la disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei
contenuti. Di conseguenza, il presente quadro normativo non si applica ai
contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica che
utilizzano servizi di comunicazione elettronica, come i contenuti delle
emissioni radiotelevisive, i servizi finanziari e taluni servizi della società
dell'informazione e lascia quindi impregiudicate le misure adottate a livello
comunitario o nazionale riguardo a tali servizi in ottemperanza alla normativa
comunitaria, per promuovere la diversità culturale e linguistica e per
assicurare la difesa del pluralismo dei mezzi di informazione. Il contenuto dei
programmi televisivi è disciplinato dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del
3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti
l'esercizio delle attività televisive(9). La separazione della disciplina dei
mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti non incide sul
riconoscimento dei collegamenti fra i due aspetti, in particolare al fine di
garantire il pluralismo dei mezzi di informazione, la diversità culturale e la
protezione dei consumatori.
(6) La politica audiovisiva e la regolamentazione dei contenuti perseguono
obiettivi di interesse generale, quali la libertà di espressione, il pluralismo
dei mezzi di informazione, l'imparzialità, la diversità culturale e linguistica,
l'inclusione sociale, la protezione dei consumatori e la tutela dei minori. La
comunicazione della Commissione dal titolo "Principi e orientamenti per la
politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale" e le conclusioni del
Consiglio del 6 giugno 2000, che ha accolto con favore tale comunicazione,
definiscono le azioni chiave che la Comunità dovrà adottare per attuare la sua
politica audiovisiva.
(7) Le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari
lasciano impregiudicata per ciascuno Stato membro la possibilità di adottare le
misure necessarie per assicurare la tutela dei suoi interessi essenziali in
materia di sicurezza, salvaguardare l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza e
consentire la ricerca, l'individuazione e il perseguimento dei reati, anche
mediante la definizione, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione,
di obblighi specifici e proporzionati applicabili ai fornitori di servizi di
comunicazione elettronica.
(8) La presente direttiva non si applica alle apparecchiature contemplate dalla
direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999,
riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di
telecomunicazione e il reciproco riconoscimento delle loro conformità(10). Essa
si applica alle apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione
digitale. È importante che le autorità di regolamentazione incoraggino gli
operatori di rete e i produttori di apparecchiature terminali a cooperare per
rendere più agevole agli utenti disabili l'accesso ai servizi di comunicazione
elettronica.
(9) I servizi della società dell'informazione sono disciplinati dalla direttiva
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa
a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in
particolare il commercio elettronico nel mercato interno ("Direttiva sul
commercio elettronico")(11).
(10) La definizione di "servizio della società dell'informazione" di cui
all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche(12), abbraccia una vasta gamma di
attività economiche che si svolgono on line. La maggior parte di tali attività
non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva in quanto non
consistono interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti
di comunicazione elettronica. La telefonia vocale e i servizi di posta
elettronica sono disciplinati dalla presente direttiva. La stessa impresa, ad
esempio un fornitore di servizi Internet, può offrire sia un servizio di
comunicazione elettronica, quale l'accesso ad Internet, sia servizi non
contemplati dalla presente direttiva, quali la fornitura di materiale in rete.
(11) In conformità al principio della separazione delle funzioni di
regolamentazione dalle funzioni operative, gli Stati membri sono tenuti a
garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione in modo da
assicurare l'imparzialità delle loro decisioni. Il requisito dell'indipendenza
lascia impregiudicata l'autonomia istituzionale e gli obblighi costituzionali
degli Stati membri, come pure il principio della neutralità rispetto alla
normativa sul regime di proprietà esistente negli Stati membri sancito
nell'articolo 295 del trattato. Le autorità nazionali di regolamentazione
dovrebbero essere dotate di tutte le risorse necessarie, sul piano del
personale, delle competenze e dei mezzi finanziari, per l'assolvimento dei
compiti loro assegnati.
(12) Chiunque dovrebbe avere il diritto di ricorrere contro una decisione delle
autorità nazionali di regolamentazione che lo riguardi dinanzi ad un organo che
sia indipendente dalle parti in causa. Tale organo può essere un tribunale.
Inoltre, una impresa che ritenga che le sue domande per la concessione del
diritto di installare strutture non siano state esaminate in linea con i
principi di cui alla presente direttiva dovrebbe avere il diritto di proporre
ricorso contro tali decisioni. Questa procedura di ricorso si applica fatti
salvi la ripartizione delle competenze all'interno dei sistemi giudiziari
nazionali o i diritti riconosciuti alle persone fisiche e giuridiche nel
rispettivo ordinamento nazionale.
(13) Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter raccogliere
informazioni presso gli operatori in modo da adempiere efficacemente ai compiti
loro assegnati. Può essere opportuno che tali informazioni vengano raccolte
anche per conto della Commissione, onde consentirle di adempiere agli obblighi
che ad essa incombono in virtù del diritto comunitario. Le richieste di
informazioni dovrebbero essere proporzionate e non costituire un onere eccessivo
per le imprese. Le informazioni raccolte dalle autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico, ad
esclusione di quelle di natura riservata, in conformità delle normative
nazionali sull'accesso del pubblico all'informazione e fatti salvi il diritto
comunitario e le legislazioni nazionali in materia di riservatezza degli affari.
(14) Le informazioni considerate riservate da un'autorità nazionale di
regolamentazione, in conformità con la normativa comunitaria e nazionale sulla
riservatezza degli affari, possono essere scambiate con la Commissione e con
altre autorità nazionali di regolamentazione solo qualora tale scambio sia
strettamente necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni della
presente direttiva o delle direttive particolari. Le informazioni scambiate si
limitano alle informazioni pertinenti e proporzionate allo scopo dello scambio
stesso.
(15) È importante che le autorità nazionali di regolamentazione acquisiscano il
parere di tutte le parti interessate quando elaborano proposte di decisione e ne
tengano conto prima di adottare una decisione definitiva. Per garantire che le
decisioni prese a livello nazionale non incidano negativamente sul mercato unico
o su altri obiettivi del trattato, le autorità nazionali di regolamentazione
sono tenute a notificare taluni progetti di decisione alla Commissione e alle
altre autorità nazionali di regolamentazione per dar loro la possibilità di
esprimere le proprie valutazioni. È opportuno che le autorità nazionali di
regolamentazione consultino le parti interessate su tutti i progetti di misure
che hanno un'influenza sul commercio fra Stati membri. I casi nei quali si
applicano le procedure di cui agli articoli 6 e 7 sono definiti nella presente
direttiva e nelle direttive particolari. La Commissione dovrebbe essere in
grado, previa consultazione del Comitato per le comunicazioni, di richiedere a
un'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura ove
questa concerna l'individuazione di mercati rilevanti o la designazione o meno
di imprese che detengono un significativo potere di mercato e ove tali decisioni
potrebbero creare una barriera al mercato unico o essere incompatibili con il
diritto comunitario, e in particolare con gli obiettivi politici che le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero perseguire. Detta procedura si applica
fatta salva la procedura di notificazione di cui alla direttiva 98/34/CE, nonché
le prerogative che il trattato conferisce alla Commissione in relazione alle
violazioni del diritto comunitario.
(16) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero ispirarsi ad una serie
armonizzata di principi e obiettivi e nell'assolvere i compiti ad esse assegnati
dal presente quadro normativo dovrebbero, se necessario, coordinare la loro
azione con quella delle autorità di regolamentazione di altri Stati membri.
(17) Le attività delle autorità nazionali di regolamentazione stabilite dalla
presente direttiva e dalle direttive particolari contribuiscono all'attuazione
di politiche più ampie nei settori culturale, occupazionale, ambientale, della
coesione sociale, urbanistico e dell'assetto del territorio.
(18) L'obbligo per gli Stati membri di garantire che le autorità nazionali di
regolamentazione tengano nel massimo conto l'opportunità di una regolamentazione
tecnologicamente neutrale, ossia che non imponga l'uso di un particolare tipo di
tecnologia né che operi discriminazioni tra particolari tecnologie, non preclude
l'adozione di provvedimenti ragionevoli volti a promuovere taluni servizi
specifici, ove opportuno, per esempio la televisione digitale come mezzo per
aumentare l'efficienza dello spettro.
(19) Le radiofrequenze sono una risorsa essenziale per i servizi di
comunicazione elettronica via radio e, nella misura in cui sono utilizzate per
tali servizi, esse dovrebbero essere ripartite ed assegnate dalle autorità
nazionali di regolamentazione in funzione di una serie di obiettivi e principi
armonizzati che ne disciplinino l'azione, nonché secondo criteri trasparenti,
non discriminatori ed obiettivi che tengano conto degli interessi democratici,
sociali, linguistici e culturali connessi con l'uso della frequenza. È
importante che la ripartizione e l'assegnazione delle radiofrequenze siano
gestite nel modo più efficiente possibile. Il trasferimento delle radiofrequenze
può costituire un mezzo efficace per conseguire un'utilizzazione più efficiente
dello spettro radio, sempreché siano previste adeguate garanzie a tutela del
pubblico interesse, e particolarmente la trasparenza di tali trasferimenti e la
vigilanza da parte dell'autorità di regolamentazione. La decisione n.
676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa a
un quadro normativo per la politica dello spettro radio nella Comunità europea
(decisione sullo spettro radio)(13) istituisce un quadro di riferimento per
l'armonizzazione delle radiofrequenze e le iniziative a norma della presente
direttiva devono cercare di agevolare l'applicazione di detta decisione.
(20) L'accesso alle risorse di numerazione in base a criteri trasparenti,
obiettivi e non discriminatori è di importanza capitale per le imprese che
desiderano competere nel settore delle comunicazioni elettroniche. È opportuno
che le autorità nazionali di regolamentazione gestiscano tutti gli elementi dei
piani nazionali di numerazione, compresi i codici di punto d'origine per l'indirizzamento
di rete. Laddove vi sia la necessità di armonizzare le risorse di numerazione
nella Comunità per favorire lo sviluppo di servizi paneuropei, la Commissione
può adottare misure tecniche di attuazione avvalendosi delle sue competenze di
esecuzione. Ove ciò sia opportuno per assicurare la piena interoperabilità dei
servizi, gli Stati membri dovrebbero coordinare le rispettive posizioni
nazionali in conformità del trattato in seno alle istanze ed alle organizzazioni
internazionali in cui vengono assunte decisioni in materia di numerazione. Le
disposizioni della presente direttiva non definiscono nuovi settori di
competenza per le autorità nazionali di regolamentazione nel settore
dell'assegnazione dei nomi di dominio e dell'indirizzamento in Internet.
(21) Gli Stati membri possono utilizzare, tra l'altro, sistemi di offerte
concorrenti oppure di selezione comparativa per l'assegnazione delle
radiofrequenze nonché di numeri aventi eccezionale valore economico. Nel gestire
tali sistemi, le autorità nazionali di regolamentazione devono tener conto delle
disposizioni dell'articolo 8.
(22) Va garantito che le procedure previste per la concessione del diritto di
installare strutture siano tempestive, non discriminatorie e trasparenti, onde
assicurare che vigano le condizioni necessarie per una concorrenza leale ed
effettiva. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali
vigenti in materia di espropriazione o uso di una proprietà, normale esercizio
dei diritti di proprietà, normale uso dei beni pubblici né il principio di
neutralità in relazione al regime di proprietà esistente negli Stati membri.
(23) La condivisione delle strutture può presentare vantaggi sotto il profilo
urbanistico, della salute pubblica o per motivi ambientali e dovrebbe essere
incentivata dalle autorità nazionali di regolamentazione sulla base di accordi
con le imprese su base volontaria. Nei casi in cui le imprese non dispongano di
alternative economicamente valide può essere opportuna la condivisione
obbligatoria delle strutture o della proprietà. Essa comprende, tra l'altro: la
coubicazione fisica e la condivisione di condotti, piloni, antenne e sistemi di
antenne. La condivisione obbligatoria delle strutture o delle proprietà può
essere imposta alle imprese soltanto previa esauriente consultazione pubblica.
(24) Se si impone ad operatori mobili di condividere torri o piloni per ragioni
ambientali, dette condivisioni obbligatorie possono comportare una riduzione dei
livelli massimi di potenza trasmessa consentiti a ciascun operatore per ragioni
di sanità pubblica, con la conseguente necessità per gli operatori di installare
un maggior numero di siti di trasmissione al fine di garantire la copertura
nazionale.
(25) In alcuni casi sussiste l'esigenza di dettare obblighi ex ante allo scopo
di garantire lo sviluppo di un mercato concorrenziale. La definizione di quota
di mercato significativa di cui alla direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità
attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)(14)
si è dimostrata utile nelle prime fasi di liberalizzazione dei mercati in quanto
soglia che fa scattare alcuni obblighi ex ante, ma essa deve essere adattata per
tener conto di realtà di mercato più complesse e dinamiche. Per tale motivo la
definizione di cuialla presente direttiva è equivalente alla nozione di
posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e
del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
(26) Si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una
posizione dominante non soltanto allorché esistono interconnessioni strutturali
o di altro tipo tra di loro ma anche allorché la struttura del pertinente
mercato è tale da comportare effetti coordinati, vale a dire tale da
incoraggiare comportamenti anticoncorrenziali di parallelismo o allineamento sul
mercato.
(27) È essenziale che gli obblighi ex ante vengano imposti esclusivamente quando
non esista una concorrenza effettiva, vale a dire sui mercati in cui una o più
imprese detengono un significativo potere di mercato e quando i mezzi di tutela
apprestati dal diritto nazionale e comunitario della concorrenza non siano
sufficienti a risolvere il problema. È pertanto necessario che la Commissione
definisca a livello comunitario, in ottemperanza ai principi del diritto della
concorrenza, gli orientamenti che le autorità nazionali di regolamentazione
dovranno seguire nel valutare se in un determinato mercato esista una
concorrenza effettiva e nel valutare se certe imprese esercitano un'influenza
significativa. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero analizzare
se un determinato mercato di prodotti o servizi sia effettivamente
concorrenziale in una determinata area geografica, che può essere costituita
dalla totalità o da una parte del territorio dello Stato membro interessato
ovvero da parti limitrofe dei territori di Stati membri considerate nel loro
complesso. Nel determinare se esista un'effettiva concorrenza si dovrebbe
valutare se il mercato sia concorrenziale in prospettiva e quindi se l'assenza
di concorrenza effettiva sia duratura. Questi orientamenti affronteranno anche
la questione dei nuovi mercati emergenti nei quali l'impresa leader
verosimilmente detiene un significativo potere di mercato ma non per questo
dovrà essere assoggettata ad obblighi ingiustificati. La Commissione dovrebbe
riesaminare periodicamente gli orientamenti in modo da assicurare che continuino
ad essere appropriati in un mercato in rapida evoluzione. Le autorità nazionali
di regolamentazione dovranno cooperare tra di loro qualora sia accertato che il
mercato in questione è paneuropeo.
(28) Nel valutare se un'impresa esercita un'influenza significativa in un
determinato mercato le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero agire
conformemente alla normativa comunitaria e tenere nella massima considerazione
gli orientamenti della Commissione.
(29) La Comunità e gli Stati membri hanno assunto degli impegni di norme
tecniche e in relazione al quadro normativo per le reti e i servizi di
telecomunicazioni dell'Organizzazione mondiale del commercio.
(30) È opportuno che la normalizzazione resti un processo essenzialmente guidato
dal mercato. Possono tuttavia permanere situazioni in cui è opportuno esigere
l'osservanza di norme comunitarie specifiche per garantire l'interoperabilità
nel mercato unico. A livello nazionale gli Stati membri sono soggetti alle
disposizioni della direttiva 98/34/CE. La direttiva 95/47/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per
l'emissione di segnali televisivi(15) non ha reso obbligatorio alcuno specifico
sistema o servizio di trasmissione per la televisione digitale. Nell'ambito del
Digital Video Broadcasting Group, gli operatori del mercato europeo hanno messo
a punto una famiglia di sistemi di trasmissione televisiva che sono stati
normalizzati dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) e
sono diventate raccomandazioni dell'Unione internazionale per le
telecomunicazioni (ITU). Qualsiasi decisione finalizzata a rendere obbligatoria
l'attuazione delle suddette norme deve essere preceduta da un'esauriente
consultazione pubblica. Le procedure di normalizzazione contemplate dalla
presente direttiva lasciano impregiudicato il disposto della direttiva
1999/5/CE, della direttiva 73/23/CEE del Consiglio del 19 febbraio 1973
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di
tensione(16) e della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità
elettromagnetica(17).
(31) Al fine di garantire il libero flusso delle informazioni, il pluralismo dei
mezzi d'informazione e la diversità culturale dovrebbe essere promossa l'interoperabilità
dei servizi televisivi digitali interattivi e delle apparecchiature terminali
avanzate per la televisione digitale, a livello del consumatore. È auspicabile
che i consumatori possano ricevere, a prescindere dal modo di trasmissione,
tutti i servizi della televisione digitale interattiva, tenuto conto della
neutralità tecnologica, del futuro progresso tecnologico, dell'esigenza di
promuovere il passaggio alla televisione digitale e dello stato della
concorrenza nei mercati dei servizi della televisione digitale. I fornitori
delle piattaforme di televisione digitale interattiva dovrebbero tendere ad
applicare un'"application programming interface" (API) aperta, conforme agli
standard o alle specifiche adottate da un organismo di normalizzazione europeo.
Il passaggio dalle esistenti API alle nuove API aperte dovrebbe essere
incoraggiato e organizzato, per esempio attraverso un memorandum d'intesa fra
tutti gli operatori del mercato interessato. Le API aperte facilitano l'interoperabilità,
vale a dire la trasportabilità di contenuti interattivi fra meccanismi di
fornitura e la piena funzionalità di tali contenuti sulle apparecchiature
terminali avanzate. Si dovrebbe tener tuttavia conto dell'esigenza di non
impedire il funzionamento dell'apparecchiatura ricevente e di proteggerla da
attacchi dolosi, per esempio da virus.
(32) Nell'eventualità che sorgano controversie fra imprese dello stesso Stato
membro nel settore disciplinato dalla presente direttiva o dalle direttive
particolari, ad esempio per quanto riguarda gli obblighi relativi all'accesso o
all'interconnessione ovvero le modalità di trasferimento di elenchi di abbonati,
la parte lesa che abbia negoziato in buona fede un accordo senza riuscire a
raggiungerlo, dovrebbe avere il diritto di rivolgersi a un'autorità di
regolamentazione nazionale per risolvere la controversia. Le autorità nazionali
di regolamentazione devono avere il potere di imporre una soluzione alle parti.
L'intervento di un'autorità nazionale di regolamentazione nella composizione di
una controversia fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione
elettronica in uno Stato membro deve mirare a garantire l'ottemperanza agli
obblighi derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari.
(33) Oltre ai mezzi di tutela apprestati dal diritto nazionale e dal diritto
comunitario è opportuno che sia esperibile una procedura semplice promossa ad
istanza di una delle parti della controversia, per la risoluzione delle
controversie transnazionali che non rientrano nelle competenze di una singola
autorità nazionale di regolamentazione.
(34) È opportuno che un unico comitato sostituisca il comitato ONP istituito
dall'articolo 9 della direttiva 90/387/CEE ed il comitato "Licenze" istituito
dall'articolo 14 della direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di
autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di
telecomunicazione(18).
(35) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità
nazionali garanti della concorrenza al fine di attuare una piena cooperazione si
forniscano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione delle
disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. Per quanto
riguarda le informazioni scambiate, l'autorità che le riceve dovrebbe essere
tenuta a rispettare lo stesso livello di riservatezza cui è vincolata l'autorità
che le trasmette.
(36) La Commissione ha manifestato l'intenzione di creare un gruppo di
regolatori europei per reti e servizi di comunicazione elettronica, che
costituirebbe un meccanismo atto ad incoraggiare la cooperazione e il
coordinamento delle autorità nazionali di regolamentazione, nell'intento di
promuovere lo sviluppo del mercato interno per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica e di cercare di raggiungere una coerente applicazione,
in tutti gli Stati membri, delle disposizioni di cui alla presente direttiva e
alle direttive particolari, soprattutto in quei settori in cui la legislazione
nazionale che dà attuazione a quella comunitaria concede alle autorità nazionali
di regolamentazione un considerevole potere discrezionale nell'applicazione
delle relative norme.
(37) Alle autorità nazionali di regolamentazione dovrebbe essere richiesto di
cooperare l'una con l'altra e con la Commissione in modo trasparente, onde
garantire un'applicazione coerente, in tutti gli Stati membri, delle
disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. Tale
cooperazione potrebbe avvenire, fra l'altro, in seno al comitato per le
comunicazioni o in un gruppo che comprenda i regolatori europei. Gli Stati
membri dovrebbere decidere quali organismi rappresentino le autorità nazionali
di regolamentazione ai fini della presente direttiva e delle direttive
particolari.
(38) Le misure che potrebbero influenzare il commercio tra gli Stati membri sono
misure atte ad avere un'influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale, sui
modelli di commercio fra Stati membri in modo tale da creare una barriera al
mercato unico. Vi sono comprese misure che abbiano un'influenza significativa su
operatori o utenti in altri Stati membri, fra le quali tra l'altro: misure che
influenzano i prezzi agli utenti in altri Stati membri; misure che influenzano
la capacità di un'impresa stabilita in un altro Stato membro di fornire un
servizio di comunicazione elettronica, e in particolare misure che influenzano
la capacità di offrire servizi su base transnazionale; infine, misure che
influenzano le strutture o l'accesso al mercato, con ripercussioni per le
imprese di altri Stati membri.
(39) È opportuno che le disposizioni della presente direttiva vengano
riesaminate a scadenze regolari, in particolare per valutare la necessità di
modificarle in funzione dell'evoluzione delle tecnologie o della situazione dei
mercati.
(40) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono
adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999(19),
recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione.
(41) Poiché lo scopo dell'azione proposta e cioè il raggiungimento di un quadro
armonizzato per la regolamentazione dei servizi di comunicazione elettronica,
delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati
non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque,
a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio
realizzato a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al
principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente
direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(42) Talune direttive e decisioni in tale settore dovrebbero essere abrogate.
(43) La Commissione dovrebbe monitorare la transizione dal quadro vigente al
nuovo quadro e può in particolare, in qualsiasi momento, presentare una proposta
che abroga il regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2000 sull'accesso disaggregato alla rete locale(20),
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
CAMPO D'APPLICAZIONE, FINALITÀ E DEFINIZIONI
Articolo 1
Campo d'applicazione e finalità
1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la
disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione
elettronica e delle risorse e servizi correlati, definisce le funzioni delle
autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a
garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità.
2. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano fatti salvi gli
obblighi imposti dal diritto comunitario o dalle disposizioni nazionali conformi
al diritto comunitario, in relazione ai servizi forniti mediante reti e servizi
di comunicazione elettronica.
3. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano fatte salve le
misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto
comunitario, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in
particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva.
4. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano altresì fatte
salve le disposizioni della direttiva 1999/5/CE.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione e, se del
caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che
consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche
o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti
terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di
pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare
dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente
elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le
reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
b) "mercati transnazionali", mercati individuati conformemente all'articolo 15,
paragrafo 4 che comprendono la Comunità o un'importante parte di essa;
c) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi forniti di norma a
pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la
diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad esclusione dei servizi che
forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione
elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono
inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1
della direttiva 98/34/CE non consistenti interamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche
utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico;
e) "risorse correlate", le risorse correlate ad una rete di comunicazione
elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o
supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, ivi
compresi i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi;
f) "sistema di accesso condizionato", qualsiasi misura e/o intesa tecnica
secondo la quale l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di
diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un'altra forma
di autorizzazione preliminare individuale;
g) "autorità nazionale di regolamentazione", l'organismo o gli organismi
incaricati da uno Stato membro di svolgere le funzioni di regolamentazione
fissate dalla presente direttiva e dalle direttive particolari;
h) "utente", la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
i) "consumatore", la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non
riferibili all'attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;
j) "servizio universale", un insieme minimo di servizi di una qualità
determinata definiti nella direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale),
accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e,
tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, ad un prezzo ragionevole;
k) "abbonato", la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con
il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per
la fornitura di tali servizi;
l) "direttive particolari", la direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni),
la direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la direttiva 2002/22/CE (direttiva
servizio universale) e la direttiva 97/66/CE;
m) "fornitura di una rete di comunicazione elettronica", la realizzazione, la
gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete;
n) "utente finale", un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
o) "apparecchiature digitali televisive avanzate", i sistemi di apparecchiature
di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi
digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale
interattiva;
p) "Application Programming Interface (API)", interfaccia software fra
applicazioni rese disponibili da emittenti o da fornitori di servizi e le
risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e
i servizi radiofonici digitali.
CAPO II
AUTORITÀ NAZIONALI DI REGOLAMENTAZIONE
Articolo 3
Autorità nazionali di regolamentazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché le singole funzioni attribuite alle
autorità nazionali di regolamentazione dalla presente direttiva e dalle
direttive particolari vengano esercitate da un organismo competente.
2. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità nazionali di
regolamentazione provvedendo affinché esse siano giuridicamente distinte e
funzionalmente autonome da tutti gli organismi che forniscono reti,
apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri che
mantengono la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti e/o
servizi di comunicazione elettronica provvedono alla piena ed effettiva
separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività
inerenti alla proprietà o al controllo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di
regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.
4. Gli Stati membri rendono pubbliche, in forma facilmente accessibile, le
funzioni esercitate dalle autorità nazionali di regolamentazione, in particolare
quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi. Gli Stati membri
assicurano inoltre, ove opportuno, la consultazione e la cooperazione fra queste
autorità e tra queste e le autorità nazionali garanti della concorrenza, nonché
le autorità nazionali incaricate di attuare la normativa sui consumatori, nelle
materie di interesse comune. Quando tali questioni sono di competenza di più di
un'autorità, gli Stati membri assicurano che le rispettive funzioni siano rese
pubbliche in forma facilmente accessibile.
5. Le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità nazionali garanti
della concorrenza si forniscono reciprocamente le informazioni necessarie per
l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive
particolari. Per quanto riguarda le informazioni scambiate, l'autorità che le
riceve è tenuta a rispettare lo stesso livello di riservatezza cui è vincolata
l'autorità che le trasmette.
6. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le autorità nazionali di
regolamentazione cui sono state attribuite funzioni previste dalla presente
direttiva e dalle direttive particolari e le loro competenze rispettive.
Articolo 4
Diritto di ricorso
1. Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che
permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o
servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di
una autorità nazionale di regolamentazione, di ricorrere contro detta decisione
dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale
organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate e tali
da consentirgli di assolvere le sue funzioni. Gli Stati membri garantiscono che
il merito del caso sia tenuto in debita considerazione e che vi sia un efficace
meccanismo di ricorso. In attesa dell'esito di un eventuale ricorso, resta in
vigore la decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione, a meno che
l'organo di ricorso non decida altrimenti.
2. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, di cui al
paragrafo 1, che non siano organi giurisdizionali sono comunque sempre motivate
per iscritto. In tal caso, inoltre, le decisioni sono impugnabili dinanzi a una
giurisdizione ai sensi dell'articolo 234 del trattato.
Articolo 5
Comunicazione di informazioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi
di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di
carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione
onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva e
delle direttive particolari o con le decisioni adottate ai sensi di tali
direttive. Su richiesta, le suddette imprese forniscono sollecitamente tali
informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti
dall'autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste
dall'autorità nazionale di regolamentazione sono proporzionate rispetto
all'assolvimento di tale compito. L'autorità nazionale di regolamentazione
motiva adeguatamente la richiesta di informazioni.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di
regolamentazione forniscano alla Commissione, su richiesta motivata, le
informazioni che le sono necessarie per assolvere i compiti che il trattato le
conferisce. Le informazioni richieste dalla Commissione sono proporzionate
rispetto all'assolvimento di tali compiti. Se tali informazioni sono state
precedentemente fornite dalle imprese su richiesta dell'autorità nazionale di
regolamentazione, tali imprese ne sono informate. Se necessario, e salvo
richiesta contraria, espressa e motivata, dell'autorità che fornisce le
informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione di un'altra
autorità analoga di un altro Stato membro.
Fatti salvi i requisiti di cui al paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che,
su richiesta motivata, le informazioni fornite ad un'autorità nazionale di
regolamentazione possano essere messe a disposizione di un'altra analoga
autorità dello stesso Stato membro o di uno Stato membro diverso, ove ciò sia
necessario per consentire a tali autorità di assolvere alle responsabilità che
loro incombono in base al diritto comunitario.
3. Qualora le informazioni siano considerate riservate da un'autorità nazionale
di regolamentazione, in conformità con la normativa comunitaria e nazionale
sulla riservatezza degli affari, la Commissione e le autorità nazionali di
regolamentazione interessate ne garantiscono la riservatezza.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di
regolamentazione pubblichino le suddette informazioni nella misura in cui
contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza
delle norme nazionali che disciplinano l'accesso del pubblico all'informazione e
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza
degli affari.
5. Le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano le disposizioni relative
all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al paragrafo 4, comprese le
procedure dettagliate per ottenere tale accesso.
Articolo 6
Meccanismo di consultazione e di trasparenza
Salvo nei casi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 7,
paragrafo 6, o 20 o 21, gli Stati membri provvedono affinché le autorità
nazionali di regolamentazione, quando intendono adottare misure in applicazione
della presente direttiva o delle direttive particolari che abbiano un impatto
rilevante sul relativo mercato, diano alle parti interessate la possibilità di
presentare le proprie osservazioni sul progetto di misure entro un termine
ragionevole. Le autorità nazionali di regolamentazione rendono pubbliche le
procedure che applicano ai fini della consultazione. Gli Stati membri
garantiscono la creazione di un unico punto d'informazione attraverso il quale
si possa accedere a tutte le consultazioni in corso. Il risultato della
procedura di consultazione deve essere reso pubblicamente disponibile attraverso
l'autorità di regolamentazione nazionale, salvo nel caso di un'informazione
riservata, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla
riservatezza nel campo commerciale.
Articolo 7
Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche
1. Le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni
indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, tengono nella
massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 8, nella misura in cui
concernono il funzionamento del mercato interno.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del
mercato interno cooperando in modo trasparente tra di loro e con la Commissione
al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle
disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. A tale
scopo cercano in particolare di pervenire ad un accordo sui tipi di strumenti e
sulle soluzioni più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di
situazioni nel contesto del mercato.
3. Oltre alla consultazione di cui all'articolo 6, qualora un'autorità di
regolamentazione nazionale intenda adottare una misura che:
a) rientri nell'ambito di applicazioni degli articoli 15 o 16 della presente
direttiva, degli articoli 5 o 8 della direttiva 2002/19/CE (Direttiva Accesso) o
dell'articolo 16 della direttiva 2002/22/CE; [Direttiva servizio universale] e
b) influenzi gli scambi tra Stati membri,
essa rende nel contempo accessibile il progetto di misura alla Commissione e
alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla
motivazione su cui la misura si basa, nel rispetto dell'articolo 5, paragrafo 3,
e ne informa la Commissione e le altre autorità nazionali di regolamentazione.
Le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione possono trasmettere
le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione di cui
trattasi entro il termine di un mese o entro il termine di cui all'articolo 6,
se tale termine è più lungo. Il periodo di un mese non può essere prorogato.
4. Quando la misura prevista di cui al paragrafo 3 mira a:
a) identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla
raccomandazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1; o
b) decidere sulla designazione o meno di imprese che detengono, individualmente
o congiuntamente ad altre, un potere di mercato significativo, ai sensi
dell'articolo 16, paragrafi 3, 4 o 5,
e tale misura influenzi gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione
ha indicato all'autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura
creerebbe una barriera al mercato unico o dubita seriamente della sua
compatibilità con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di
cui all'articolo 8, il progetto di misura non può essere adottato per ulteriori
due mesi. Tale periodo non può essere prolungato. Entro tale periodo la
Commissione può, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo
2, adottare una decisione con cui si richieda all'autorità nazionale di
regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura. La decisione è
accompagnata da un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la
Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato,
congiuntamente con proposte specifiche volte a emendare il progetto di misura.
5. L'autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nel massimo conto
le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione e della
Commissione e può, salvo nei casi di cui al paragrafo 4, adottare il progetto di
misura risultante e, in tal caso, comunicarlo alla Commissione.
6. In circostanze straordinarie l'autorità nazionale di regolamentazione, ove
ritenga che sussistano urgenti motivi di agire, in deroga alla procedura di cui
ai paragrafi 3 e 4, onde salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi
degli utenti, può adottare immediatamente adeguate misure temporanee. Essa
comunica senza indugio tali misure, esaurientemente motivate, alla Commissione e
alle altre autorità nazionali di regolamentazione. La decisione dell'autorità
nazionale di regolamentazione di rendere tali misure permanenti o di estendere
il periodo di tempo in cui siano applicabili è soggetta alle disposizioni dei
paragrafi 3 e 4.
CAPO III
FUNZIONI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI REGOLAMENTAZIONE
Articolo 8
Obiettivi generali e principi dell'attività di regolamentazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di
regolamentazione indicate nella presente direttiva e nelle direttive
particolari, le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le
ragionevoli misure intese a conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 2, 3 e
4. Le misure sono proporzionate a tali obiettivi.
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione,
nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle
direttive particolari, e in particolare quelle intese a garantire una
concorrenza effettiva, tengano nel massimo conto l'opportunità di una
regolamentazione tecnologicamente neutrale.
Le autorità nazionali di regolamentazione possono contribuire nell'ambito delle
loro competenze a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la
diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza nella
fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione
elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l'altro:
a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, ne traggano il
massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità;
b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza
nel settore delle comunicazioni elettroniche;
c) incoraggiando investimenti efficienti in materia di infrastrutture e
promuovendo l'innovazione;
d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle
radiofrequenze e delle risorse di numerazione.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del
mercato interno, tra l'altro:
a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di
comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di
comunicazione elettronica a livello europeo;
b) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l'interoperabilità
dei servizi paneuropei e la connettività da utente a utente (end-to-end);
c) garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel
trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione
elettronica;
d) collaborando tra loro e con la Commissione in maniera trasparente per
garantire lo sviluppo di prassi normative coerenti e l'applicazione coerente
della presente direttiva e delle direttive particolari.
4. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono gli interessi dei
cittadini dell'Unione europea, tra l'altro:
a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale quale
specificato nella direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);
b) garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro rapporti
con i fornitori, in particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose
di composizione delle controversie espletate da un organismo indipendente dalle
parti in causa;
c) contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali
e della vita privata;
d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare imponendo la
trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico;
e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in
particolare degli utenti disabili;
f) garantendo il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di
comunicazione pubbliche.
Articolo 9
Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica
1. Gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per
i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi
dell'articolo 8. Essi garantiscono che la allocazione e l'assegnazione di tali
radiofrequenze da parte delle autorità nazionali di regolamentazione siano
fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
2. Gli Stati membri promuovono l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze
nel territorio della Comunità europea in modo coerente con l'esigenza di
garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e in conformità della decisione
n. 676/2002/CE (decisione spettro radio).
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere che le imprese trasferiscano i
diritti di uso delle radiofrequenze ad altre imprese.
4. Gli Stati membri provvedono affinché l'intenzione di un'impresa di trasferire
diritti di uso delle radiofrequenze venga notificata all'autorità nazionale di
regolamentazione competente per l'assegnazione delle frequenze e che ogni
trasferimento di tali diritti abbia luogo in conformità delle procedure
stabilite dall'autorità nazionale di regolamentazione e sia reso pubblico. Le
autorità nazionali di regolamentazione assicurano che la concorrenza non venga
falsata in conseguenza di tali operazioni. Qualora l'utilizzazione delle
radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l'applicazione della decisione n.
676/2002/CE (decisione spettro radio) o di altri provvedimenti comunitari, i
trasferimenti suddetti non devono dar luogo ad un cambiamento dell'utilizzazione
di tali radiofrequenze.
Articolo 10
Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento
1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione
controllino l'assegnazione di tutte le risorse nazionali di numerazione e la
gestione dei piani nazionali di numerazione. Gli Stati membri garantiscono che a
tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico vengano
forniti numeri e serie di numeri adeguati. Le autorità nazionali di
regolamentazione stabiliscono procedure obiettive, trasparenti e non
discriminatorie per l'assegnazione delle risorse nazionali di numerazione.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i piani e le
procedure di numerazione vengano applicati in modo da assicurare parità di
trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché
l'impresa cui sia stata assegnata una serie di numeri non discrimini altri
fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di
numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i piani nazionali di numerazione, e le
loro successive modificazioni ed integrazioni, vengano pubblicati, con le sole
restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.
4. Gli Stati membri promuovono l'armonizzazione delle risorse di numerazione
all'interno della Comunità ove ciò sia necessario per sostenere lo sviluppo di
servizi paneuropei. La Commissione, deliberando conformemente alla procedura di
cui all'articolo 22, paragrafo 3, può adottare le misure di attuazione tecnica
appropriate in materia.
5. Laddove appropriato per assicurare interoperabilità completa e globale dei
servizi, gli Stati membri coordinano le loro posizioni nelle organizzazioni e
nelle sedi internazionali nelle quali vengono assunte decisioni in tema di
numerazione, assegnazione di nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei
servizi di comunicazione elettronica.
Articolo 11
Diritti di passaggio
1. Gli Stati membri assicurano che, nell'esaminare:
- una domanda per la concessione del diritto di installare strutture su
proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse a
un'impresa autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione,
- una domanda per la concessione del diritto di installare strutture su
proprietà pubbliche ovvero al disopra o al di sotto di esse a un'impresa
autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle
fornite al pubblico;
l'autorità competente:
- agisca in base a procedure trasparenti e pubbliche, applicate senza
discriminazioni né ritardi; e
- rispetti i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere
condizioni per l'esercizio di tali diritti.
Le procedure summenzionate possono differire in funzione del fatto che il
richiedente fornisca reti di comunicazione pubbliche o meno.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, laddove le autorità pubbliche o locali
mantengano la proprietà o il controllo di imprese che gestiscono reti e/o
servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione
strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al
paragrafo 1 dalle funzioni attinenti alla proprietà o al controllo.
3. Gli Stati membri garantiscono la disponibilità di efficaci meccanismi che
consentano alle imprese di presentare ricorso ad un organo che sia indipendente
dalle parti coinvolte contro decisioni sulla concessione di diritti di
installare risorse.
Articolo 12
Coubicazione e condivisione di strutture
1. Quando un'impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il
diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su
proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse oppure
può avvalersi di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una
proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano la
condivisione di tali strutture o proprietà.
2. In particolare quando le imprese non dispongano di valide alternative a causa
di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla
pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o
rurale, gli Stati membri possono imporre la condivisione di strutture o
proprietà (compresa la coubicazione fisica) ad un'impresa che gestisce una rete
di comunicazione elettronica o adottano misure volte a facilitare il
coordinamento dei lavori pubblici soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica
consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la
possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o
coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della
condivisione delle strutture o delle proprietà.
Articolo 13
Separazione contabile e rendiconti finanziari
1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di
comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, e
che godono di diritti speciali od esclusivi per la fornitura di servizi in altri
settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro:
a) di tenere una contabilità separata per le attività attinenti alla fornitura
di reti o servizi di comunicazione elettronica nella misura che sarebbe
richiesta se dette attività fossero svolte da società aventi personalità
giuridica distinta, in modo da individuare tutti i fattori di costo e ricavo,
congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione
utilizzati, relativi alle loro attività attinenti alla fornitura di reti o
servizi di comunicazione elettronica, compresa una ripartizione suddivisa per
voci delle immobilizzazioni e dei costi strutturali, oppure
b) di provvedere ad una separazione strutturale per le attività attinenti la
fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.
Ciascuno Stato membro ha facoltà di non applicare le prescrizioni di cui al
primo comma alle imprese il cui fatturato annuo nelle attività attinenti alla
fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in detto Stato membro
sia inferiore a 50 milioni di euro.
2. Se le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico non sono soggette ai requisiti
del diritto delle società e non soddisfano i criteri relativi alle piccole e
medie imprese previsti nelle norme contabili del diritto comunitario, i loro
rendimenti finanziari sono elaborati e presentati ad una revisione contabile
indipendente e successivamente pubblicati. La revisione è effettuata in
conformità delle pertinenti norme comunitarie e nazionali.
Questo obbligo si applica anche alla separazione contabile di cui al paragrafo
1, lettera a).
CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 14
Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato
1. Quando le direttive particolari prescrivono alle autorità nazionali di
regolamentazione di accertare se gli operatori dispongano di un significativo
potere di mercato, secondo la procedura di cui all'articolo 16, si applicano le
disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se,
individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad
una posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da
consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai
concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.
In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione, nel valutare se due o
più imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato,
ottemperano alla normativa comunitaria e tengono nella massima considerazione
gli orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del rilevante potere
di mercato pubblicati dalla Commissione a norma dell'articolo 15. I criteri cui
attenersi nel procedere a tale valutazione sono elencati nell'allegato II.
3. Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico, può
parimenti presumersi che essa abbia un significativo potere in un mercato
strettamente connesso qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da
consentire al potere detenuto in un mercato di esser fatto valere nell'altro,
rafforzando in tal modo il potere complessivo dell'impresa interessata.
Articolo 15
Procedura per la definizione dei mercati
1. Previa consultazione pubblica e consultazione delle autorità nazionali di
regolamentazione, la Commissione adotta una raccomandazione avente ad oggetto i
mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti (in prosieguo "la
raccomandazione"). La raccomandazione individua, conformemente all'allegato I, i
mercati dei prodotti e dei servizi all'interno del settore delle comunicazioni
elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione di
obblighi di regolamentazione stabiliti dalle direttive particolari senza che ciò
pregiudichi la individuazione di altri mercati in casi specifici di applicazione
delle regole di concorrenza. La Commissione definisce i mercati in base ai
principi del diritto della concorrenza.
La Commissione riesamina periodicamente la raccomandazione.
2. La Commissione provvede a pubblicare orientamenti per l'analisi del mercato e
la valutazione del significativo potere di mercato (in prosieguo "gli
orientamenti") conformi ai principi del diritto della concorrenza entro la data
di entrata in vigore della presente direttiva.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nel massimo conto la
raccomandazione e gli orientamenti, definiscono i mercati rilevanti
corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare mercati geografici
rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della
concorrenza. Prima di definire mercati che differiscono da quelli contemplati
nella raccomandazione, le autorità nazionali di regolamentazione applicano la
procedura di cui agli articoli 6 e 7.
4. Previa consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione, la
Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo
3, adottare una decisione relativa all'individuazione dei mercati
transnazionali.
Articolo 16
Procedura per l'analisi del mercato
1. Non appena possibile dopo l'adozione della raccomandazione o dopo ogni suo
successivo aggiornamento, le autorità nazionali di regolamentazione effettuano
un'analisi dei mercati rilevanti tenendo nel massimo conto gli orientamenti. Gli
Stati membri provvedono affinché questa analisi sia effettuata, se del caso, in
collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza.
2. Quando l'autorità nazionale di regolamentazione è tenuta, ai sensi degli
articoli 16, 17, 18 o 19 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio
universale) o ai sensi degli articoli 7 e 8 della direttiva 2002/19/CE
(direttiva accesso), a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla
modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in
base alla propria analisi di mercato di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.
3. Se conclude che tale mercato è effettivamente concorrenziale, l'autorità
nazionale di regolamentazione non impone né mantiene nessuno degli obblighi di
regolamentazione specifici di cui al paragrafo 2. Qualora siano già in
applicazione obblighi di regolamentazione settoriali, li revoca per le imprese
operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli obblighi è comunicata alle
parti interessate con un congruo preavviso.
4. Qualora accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale
l'autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese che dispongono di
un significativo potere di mercato conformemente all'articolo 13 e impone a tali
imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione di cui al
paragrafo 2 del presente articolo ovvero mantiene in vigore o modifica tali
obblighi laddove già esistano.
5. Nel caso dei mercati transnazionali paneuropei individuati nella decisione di
cui all'articolo 15, paragrafo 3 le autorità nazionali di regolamentazione
interessate effettuano congiuntamente l'analisi di mercato, tenendo nel massimo
conto gli orientamenti, e si pronunciano di concerto in merito all'imposizione,
al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di
cui al paragrafo 2 del presente articolo.
6. Le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 sono adottate secondo la procedura di
cui agli articoli 6 e 7.
Articolo 17
Normalizzazione
1. La Commissione elabora, secondo la procedura di cui all'articolo 22,
paragrafo 2 e pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco
di norme e/o specifiche come base per la fornitura armonizzata di reti di
comunicazione elettronica, di servizi di comunicazione elettronica e delle
risorse e servizi correlati. Se necessario, la Commissione, secondo la procedura
di cui all'articolo 22, paragrafo 2, previa consultazione del Comitato istituito
dalla direttiva 98/34/CE, può chiedere alle organizzazioni europee di
normalizzazione di elaborare determinate norme [Comitato europeo di
normalizzazione (CEN), Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec)
e Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI)].
2. Gli Stati membri incoraggiano l'uso delle norme e/o specifiche di cui al
paragrafo 1, per la fornitura di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni
di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilità
dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti.
Fintantoché tali norme o specifiche non siano adottate in conformità del
paragrafo 1, gli Stati membri incoraggiano l'applicazione delle norme e/o
specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione.
In mancanza di tali norme e/o specifiche, gli Stati membri incoraggiano
l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione
internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dall'Organizzazione internazionale
per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale
(IEC).
Qualora già esistano norme internazionali, gli Stati membri esortano le
organizzazioni europee di normalizzazione ad usare dette norme o le loro parti
pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, a meno che tali norme
internazionali o le loro parti risultino inefficaci.
3. Se le norme e/o le specifiche di cui al paragrafo 1 non sono applicate
correttamente, e di conseguenza non può essere garantita l'interoperabilità dei
servizi in uno o più Stati membri, l'applicazione di tali norme e/o specifiche
può essere resa obbligatoria, in base alla procedura di cui al paragrafo 4,
nella misura strettamente necessaria per assicurare tale interoperabilità e per
migliorare la libera scelta degli utenti.
4. Se intende rendere obbligatoria l'applicazione di determinate norme e/o
specifiche, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee ed invita tutte le parti interessate a presentare le proprie
osservazioni. La Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo
22, paragrafo 3, rende obbligatoria l'applicazione delle norme pertinenti,
menzionandole come norme obbligatorie nell'elenco delle norme e/o specifiche
pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
5. Ove ritenga che le norme e/o le specifiche armonizzate di cui al paragrafo 1
non contribuiscano più alla prestazione di servizi armonizzati di comunicazione
elettronica o non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo
allo sviluppo tecnologico, la Commissione le stralcia dall'elenco delle norme
e/o specifiche di cui al paragrafo 1, conformemente alla procedura di cui
all'articolo 22, paragrafo 2.
6. Ove ritenga che le norme e/o le specifiche di cui al paragrafo 4 non
contribuiscano più alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica
armonizzati o non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo
allo sviluppo tecnologico, la Commissione, conformemente alla procedura di cui
all'articolo 22, paragrafo 3, le stralcia dall'elenco delle norme e/o specifiche
di cui al paragrafo 1.
7. Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle specifiche
d'interfaccia né alle norme armonizzate soggette alle disposizioni della
direttiva 1999/5/CE.
Articolo 18
Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale
1. Al fine di assicurare il libero flusso di informazioni, il pluralismo dei
mezzi d'informazione e la diversità culturale, gli Stati membri incoraggiano,
nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2:
a) i fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva da rendere
disponibile al pubblico nella Comunità su piattaforme di televisione digitale
interattiva, a prescindere dalle modalità di trasmissione, a usare un'API
aperta;
b) i fornitori di tutte le apparecchiature digitali televisive avanzate
destinate a ricevere i servizi di televisione digitale interattiva su
piattaforme di televisione digitale interattiva, a rispettare l'API aperta in
conformità con: requisiti minimi dei relativi standard o specifiche.
2. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2002/19/CE
[direttiva Accesso] gli Stati membri incoraggiano i proprietari delle API a
rendere disponibili in termini equi, ragionevoli e non discriminatori e dietro
adeguata remunerazione, tutte le informazioni necessarie a consentire ai
fornitori di servizi di televisione digitale interattiva di fornire tutti i
servizi supportati dalle API in una forma pienamente funzionale.
3. Entro un anno a decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 28,
paragrafo 1, secondo comma, la Commissione riesamina gli effetti del presente
articolo. Se l'interoperabilità e la libertà di scelta degli utenti non sono
state adeguatamente raggiunte in uno o più Stati membri, la Commissione può
adottare un'azione ai sensi della procedura di cui all'articolo 17, paragrafi 3
e 4.
Articolo 19
Procedure di armonizzazione
1. Se la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2,
rivolge agli Stati membri raccomandazioni concernenti l'armonizzazione
dell'attuazione delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive
particolari ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8, gli
Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione,
nell'assolvimento dei loro compiti, tengano nella massima considerazione tali
raccomandazioni. L'autorità nazionale che decide di non seguire una determinata
raccomandazione ne informa la Commissione motivando tale decisione.
2. Qualora accerti che le divergenze tra le normative nazionali intese ad
attuare l'articolo 10, paragrafo 4 creano ostacoli al mercato unico europeo, la
Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3,
prendere adeguate misure tecniche di attuazione.
Articolo 20
Risoluzione delle controversie tra imprese
1. Qualora fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione
elettronica in uno Stato membro sorga una controversia in merito agli obblighi
derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari, l'autorità
nazionale di regolamentazione, a richiesta di una delle parti e fatte salve le
disposizioni del paragrafo 2, emette quanto prima, e comunque entro un termine
di quattro mesi salvo casi eccezionali, una decisione vincolante che risolva la
controversia. Gli Stati membri interessati esigono che tutte le parti prestino
piena cooperazione all'autorità nazionale di regolamentazione.
2. Gli Stati membri possono disporre che le autorità nazionali di
regolamentazione rinuncino a risolvere una controversia con decisione vincolante
laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che possono
contribuire meglio e tempestivamente alla risoluzione della controversia,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 7. Esse ne informano quanto prima
le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta, e se la parte che
chiede il risarcimento non ha adito un organo giurisdizionale, l'autorità
nazionale di regolamentazione emette, a richiesta di una delle parti, una
decisione vincolante volta a dirimere il più presto possibile la vertenza e in
ogni caso entro quattro mesi.
3. Nella risoluzione delle controversie l'autorità nazionale di regolamentazione
adotta decisioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 8. Gli
obblighi che possono essere imposti ad un'impresa dall'autorità nazionale di
regolamentazione nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi
alle disposizioni della presente direttiva o delle direttive particolari.
4. La decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione è resa pubblica nel
rispetto dei requisiti in materia di riservatezza degli affari. Alle parti
interessate viene fornita una motivazione esauriente.
5. La procedura di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la
possibilità di adire un organo giurisdizionale.
Articolo 21
Risoluzione delle controversie transnazionali
1. Qualora tra parti stabilite in Stati membri diversi sorga una controversia
transnazionale nell'ambito di applicazione della presente direttiva o delle
direttive particolari per la quale risultino competenti le autorità nazionali di
regolamentazione di almeno due Stati membri, si applica la procedura di cui ai
paragrafi 2, 3 e 4.
2. Le parti possono investire della controversia le competenti autorità
nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi in modo da
pervenire alla risoluzione della controversia secondo gli obiettivi indicati
dall'articolo 8. Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da parte dell'autorità
nazionale di regolamentazione nella soluzione di una controversia è conforme
alle disposizioni della presente direttiva o delle direttive particolari.
3. Gli Stati membri possono disporre che le autorità nazionali di
regolamentazione rinuncino congiuntamente a risolvere una controversia laddove
esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che possono contribuire meglio
e tempestivamente alla risoluzione della controversia conformemente alle
disposizioni dell'articolo 8. Esse ne informano quanto prima le parti. Se dopo
quattro mesi la controversia non è risolta, se non è stato adito un organo
giurisdizionale e a richiesta di una delle parti, le competenti autorità
nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi per giungere ad una
soluzione della controversia, in conformità delle disposizioni di cui
all'articolo 8.
4. La procedura di cui al paragrafo 2 non preclude alle parti la possibilità di
adire un organo giurisdizionale.
Articolo 22
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato (in prosieguo "il comitato per le
comunicazioni").
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli
articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli
articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della
stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è
fissato a tre mesi.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 23
Scambio di informazioni
1. La Commissione fornisce tutte le pertinenti informazioni, al comitato per le
comunicazioni sull'esito delle consultazioni periodiche con i rappresentanti
degli operatori di rete, dei fornitori di servizi, degli utenti, dei
consumatori, dei produttori e dei sindacati, oltre che con i paesi terzi e le
organizzazioni internazionali.
2. Il comitato per le comunicazioni, tenendo nel debito conto la politica della
Comunità nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuove lo scambio di
informazioni fra gli Stati membri e fra questi e la Commissione sulla situazione
e sull'attività delle autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei
servizi di comunicazione elettronica.
Articolo 24
Pubblicazione di informazioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché vengano rese pubbliche informazioni
aggiornate relative all'applicazione della presente direttiva e delle direttive
particolari, secondo modalità che garantiscano a tutte le parti interessate di
accedere agevolmente a tali informazioni. Essi provvedono alla pubblicazione,
nelle rispettive Gazzette ufficiali, di un avviso che precisa come e dove tali
informazioni sono pubblicate. Il primo di questi avvisi è pubblicato
anteriormente alla data di applicazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1,
secondo comma, successivamente un nuovo avviso è pubblicato ogniqualvolta le
informazioni in questione siano modificate.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia di ciascun avviso al
momento della sua pubblicazione. La Commissione trasmette a sua volta queste
informazioni al comitato per le comunicazioni se del caso.
Articolo 25
Procedure di revisione
La Commissione esamina periodicamente l'applicazione della presente direttiva e
riferisce in proposito al Parlamento europeo ed al Consiglio, la prima volta
entro tre anni dalla data di applicazione, di cui all'articolo 28, paragrafo 1,
secondo comma. A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri
informazioni che devono esserle trasmesse senza ritardi ingiustificati.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 26
Abrogazione
Le direttive e decisioni in appresso sono abrogate con effetto dalla data di
applicazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma:
- direttiva 90/387/CEE,
- decisione 91/396/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sull'introduzione di
un numero unico europeo per chiamate di emergenza(21),
- direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della
fornitura di una rete aperta alle linee affittate(22),
- decisione 92/264/CEE del Consiglio, dell'11 maggio 1992, che introduce un
codice di accesso comune al servizio telefonico internazionale nella
Comunità(23),
- direttiva 95/47/CE,
- direttiva 97/13/CE,
- direttiva 97/33/CE,
- direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998
sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla
telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un
ambiente concorrenziale(24).
Articolo 27
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri mantengono tutti gli obblighi ai sensi della legislazione
nazionale di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e
all'articolo 16 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) fino
a che le autorità nazionali di regolamentazione non decidano riguardo a tali
obblighi, conformemente all'articolo 16 della presente direttiva.
Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse designati dalle rispettive
autorità nazionali di regolamentazione come operatori che detengono una quota di
mercato significativa nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche
fisse e di servizi ai sensi dell'allegato I, parte 1 della direttiva 97/33/CE o
della direttiva 98/10/CE continuano ad essere considerati "operatori notificati"
ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la
procedura relativa all'analisi di mercato di cui all'articolo 15.
Successivamente cessano di essere considerati "operatori notificati" ai fini del
suddetto regolamento.
Articolo 28
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 24 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 25 luglio 2003.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento
all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono
decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di
diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva e di ogni loro successiva modifica.
Articolo 29
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 30
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2002.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. Cox
Per il Consiglio
Il Presidente
J. C. Aparicio
(1) GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 198 e GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 199.
(2) GU C 123 del 25.4.2001, pag. 56.
(3) Parere del Parlamento europeo del 1o marzo 2001 (GU C 277 dell'1.10.2001,
pag. 91), posizione comune del Consiglio del 17 settembre 2001 (GU C 337 del
30.11.2001, pag. 34) e decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2001
(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 14
febbraio 2002.
(4) GU L 192 del 24.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva
97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 29.10.1997, pag.
23).
(5) Cfr. pag. 21 della Gazzetta ufficiale.
(6) Cfr. pag. 7 della Gazzetta ufficiale.
(7) Cfr. pag. 51 della Gazzetta ufficiale.
(8) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.
(9) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva
97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag.
60).
(10) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.
(11) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(12) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva
98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).
(13) Cfr. pag. 1 della Gazzetta ufficiale.
(14) GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva
98/61/CE (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37).
(15) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 51.
(16) GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29.
(17) GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19.
(18) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 15.
(19) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(20) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 4.
(21) GU L 217 del 6.8.1991, pag. 31.
(22) GU L 165 del 19.6.1992, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla
decisione 98/80/CE della Commissione (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 27).
(23) GU L 137 del 20.5.1992, pag. 21.
(24) GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 24.
ALLEGATO I
Elenco dei mercati che dovranno figurare nella raccomandazione iniziale della
Commissione relativa ai mercati dei prodotti e dei servizi (articolo 15)
1. Mercati di cui alla direttiva 2001/22/CE (direttiva servizio universale)
Articolo 16 - Mercati definiti dal previgente quadro normativo, nei quali devono
essere riesaminati gli obblighi.
La fornitura del collegamento alla rete telefonica pubblica in postazioni fisse
e il suo utilizzo.
La fornitura di linee affittate ad utenti finali.
2. Mercati di cui alla direttiva 2001/19/CE (direttiva accesso)
Articolo 7 - Mercati definiti dal previgente quadro normativo, nei quali devono
essere riesaminati gli obblighi.
Interconnessione (direttiva 97/33/CE)
raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa
terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa
servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa
raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili
terminazione delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili
interconnessione delle linee affittate (interconnessione dei circuiti parziali)
Accesso alla rete e accesso speciale alla rete (direttiva 97/33/CE, direttiva
98/10/CE)
accesso alla rete telefonica pubblica fissa, ivi compreso l'accesso disaggregato
alla rete locale (local loop)
accesso alle reti telefoniche pubbliche mobili, ivi compresa la selezione del
vettore
Fornitura all'ingrosso di linee affittate (direttiva 92/44/CEE)
fornitura all'ingrosso di linee affittate a altri fornitori di reti o di servizi
di comunicazione elettronica
3. Mercati di cui al regolamento (CE) n. 2887/2000
Servizi forniti su reti disaggregate (in doppino di rame).
4. Mercati aggiuntivi
Il mercato nazionale per servizi internazionali di roaming per le reti
telefoniche mobili.
ALLEGATO II
Criteri cui le autorità nazionali di regolamentazione devono ottemperare
nell'accertare l'esistenza di una posizione dominante condivisa ai sensi
dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma
Si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una posizione
dominante ai sensi dell'articolo 14 allorché, anche se non sussistono tra di
loro interconnessioni strutturali o di altro tipo, esse operano in un mercato la
cui struttura è considerata tale da comportare effetti coordinati. Fatta salva
la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di posizione dominante
condivisa, è probabile che ciò si verifichi allorché il mercato presenta una
serie di caratteristiche specifiche, in particolare in termini di concentrazione
di mercato, di trasparenza e per una serie di altri aspetti, elencati in
appresso:
- maturità del mercato
- crescita moderata o stagnazione della domanda
- scarsa elasticità della domanda
- omogeneità dei prodotti
- analoghe strutture dei costi
- analoghe quote di mercato
- mancanza di innovazione tecnologica, maturità della tecnologia
- assenza di eccesso di capacità
- forti ostacoli alla penetrazione
- mancanza di un controbilanciante potere contrattuale dell'acquirente
- mancanza di potenziale concorrenza
- vari tipi di legami informali o altre interconnessioni tra le imprese
interessate
- meccanismi di ritorsione
- assenza di margine o margine ridotto per la concorrenza dei prezzi.
Questo elenco non è esauriente e i criteri non sono cumulativi. L'elenco intende
piuttosto illustrare semplicemente tipi di prova che potrebbe essere adottata
per suffragare una presunzione di esistenza di posizione dominante condivisa.
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