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Direttiva sul diritto d'autore 2001/29/CE
Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella
società dell'informazione
GU n. L 167 del 22/06/2001
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47,
paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) Il trattato prevede l'instaurazione di un mercato interno, e la creazione di un
sistema che garantisca l'assenza di distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
L'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d'autore e ai
diritti connessi contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi.
(2) Il Consiglio europeo nella sua riunione di Corfù del 24 e 25 giugno 1994 ha
sottolineato la necessità di istituire un quadro giuridico generale e flessibile a
livello comunitario per favorire lo sviluppo della società dell'informazione in Europa.
Ciò presuppone, tra l'altro, l'esistenza di un mercato interno dei nuovi prodotti e
servizi. Sono già stati o stanno per essere adottati importanti atti legislativi
comunitari per attuare tale quadro normativo. Il diritto d'autore e i diritti connessi
svolgono un'importante funzione in questo contesto in quanto proteggono e stimolano lo
sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi nonché la creazione e lo
sfruttamento del loro contenuto creativo.
(3) L'armonizzazione proposta contribuisce all'applicazione delle quattro libertà del
mercato interno e riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e
segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, della libertà
d'espressione e dell'interesse generale.
(4) Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d'autore e di diritti connessi,
creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione
della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici
ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una
crescita e una maggiore competitività dell'industria europea per quanto riguarda sia la
fornitura di contenuti che le tecnologie dell'informazione nonché, più in generale,
numerosi settori industriali e culturali. Ciò salvaguarderà l'occupazione e favorirà la
creazione di nuovi posti di lavoro.
(5) Lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della creazione,
della produzione e dello sfruttamento. Anche se non sono necessari nuovi concetti in
materia di protezione della proprietà intellettuale, si dovrebbe adattare e integrare le
normative attuali sul diritto d'autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente
alle realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento.
(6) Senza un'armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa già avviata
a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche
può generare differenze significative in materia di protezione e, di conseguenza,
restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono proprietà
intellettuale o su di essa si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato
interno nonché un'incoerenza normativa. L'impatto di tali differenze ed incertezze
normative diverrà più significativo con l'ulteriore sviluppo della società
dell'informazione che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero
della proprietà intellettuale. Tale sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente.
L'esistenza di sensibili differenze e incertezze giuridiche in materia di protezione
potrebbe ostacolare la realizzazione di economie di scala per i nuovi prodotti e servizi
contenenti diritti d'autore e diritti connessi.
(7) Anche il quadro giuridico comunitario relativo alla protezione del diritto d'autore e
dei diritti connessi dovrebbe, di conseguenza, essere adattato e completato per il buon
funzionamento del mercato interno. A tal fine dovrebbero essere modificate le disposizioni
nazionali sul diritto d'autore e sui diritti connessi che siano notevolmente difformi nei
vari Stati membri o che diano luogo a incertezze giuridiche ostacolanti il buon
funzionamento del mercato interno e l'adeguato sviluppo della società dell'informazione
in Europa, e dovrebbero essere evitate risposte nazionali incoerenti rispetto agli
sviluppi tecnologici, mentre non è necessario eliminare o prevenire le differenze che non
incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno.
(8) Le varie implicazioni sociali e culturali della società dell'informazione richiedono
che si tenga conto della specificità del contenuto dei prodotti e servizi.
(9) Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le
mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per
la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo
sviluppo della creatività nell'interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e
consumatori, nonché della cultura, dell'industria e del pubblico in generale. Si è
pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del
diritto di proprietà.
(10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o
esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere, come pure
i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare
prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi
quali i servizi su richiesta ("on-demand") sono considerevoli. È necessaria
un'adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la
disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli
investimenti.
(11) Un sistema efficace e rigoroso di protezione del diritto d'autore e dei diritti
connessi è uno dei principali strumenti in grado di garantire alla creazione e alla
produzione culturale europea le risorse necessarie nonché di preservare l'autonomia e la
dignità di creatori e interpreti o esecutori.
(12) Un'adeguata protezione delle opere tutelate dal diritto d'autore e delle opere
tutelate dai diritti connessi assume grande importanza anche sotto il profilo culturale.
L'articolo 151 del trattato obbliga la Comunità a tener conto degli aspetti culturali
nell'azione da essa svolta.
(13) Una ricerca comune e un'utilizzazione coerente, su scala europea, delle misure
tecniche volte a proteggere le opere e altro materiale protetto e ad assicurare la
necessaria informazione sui diritti in materia rivestono un'importanza fondamentale in
quanto hanno per oggetto, in ultima analisi, l'applicazione dei principi e delle garanzie
fissati dalle disposizioni giuridiche.
(14) La presente direttiva dovrebbe promuovere l'apprendimento e la cultura proteggendo le
opere e altro materiale protetto, ma autorizzando al tempo stesso alcune eccezioni o
limitazioni nell'interesse del pubblico a fini educativi e d'insegnamento.
(15) La conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale
della proprietà intellettuale (WIPO) ha portato nel dicembre del 1996 all'adozione di due
nuovi trattati, il "Trattato della WIPO sul diritto d'autore" e il
"Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi",
relativi rispettivamente alla protezione degli autori e alla protezione degli interpreti o
esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche. Detti trattati aggiornano
notevolmente la protezione internazionale del diritto d'autore e dei diritti connessi
anche per quanto riguarda il piano d'azione nel settore del digitale (la cosiddetta
"digital agenda") e perfezionano i mezzi per combattere la pirateria a livello
mondiale. La Comunità e la maggior parte degli Stati membri hanno già firmato i trattati
e sono già in corso le procedure per la loro ratifica. La presente direttiva serve anche
ad attuare una serie di questi nuovi obblighi internazionali.
(16) La responsabilità per le attività in rete riguarda, oltre al diritto d'autore e ai
diritti connessi, una serie di altri ambiti, come la diffamazione, la pubblicità
menzognera o il mancato rispetto dei marchi depositati, ed è trattata in modo orizzontale
nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000,
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio
elettronico")(4) che chiarisce ed armonizza vari aspetti giuridici riguardanti i
servizi della società dell'informazione, compresi quelli riguardanti il commercio
elettronico. La presente direttiva dovrebbe essere attuata in tempi analoghi a quelli
previsti per l'attuazione della direttiva sul commercio elettronico, in quanto tale
direttiva fornisce un quadro armonizzato di principi e regole che riguardano tra l'altro
alcune parti importanti della presente direttiva. Questa direttiva lascia impregiudicate
le regole relative alla responsabilità della direttiva suddetta.
(17) Soprattutto alla luce delle esigenze che derivano dal digitale, è necessario
garantire che le società di gestione collettiva dei diritti raggiungano un livello di
razionalizzazione e di trasparenza più elevato per ciò che riguarda il rispetto delle
regole della concorrenza.
(18) La presente direttiva lascia impregiudicate le modalità di gestione dei diritti,
quali le licenze collettive estese, in vigore negli Stati membri.
(19) I diritti morali dei titolari dei diritti devono essere esercitati in base al diritto
degli Stati membri nel rispetto delle disposizioni della convenzione di Berna, sulla
protezione delle opere letterarie e artistiche, del trattato WIPO sul diritto d'autore e
del trattato WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi. Detti diritti
morali non rientrano pertanto nel campo di applicazione della presente direttiva.
(20) La presente direttiva si basa su principi e regole già definiti dalle direttive in
vigore in tal campo, tra cui le direttive 91/250/CEE(5), 92/100/CEE(6), 93/83/CEE(7),
93/98/CEE(8) e 96/9/CE(9) e sviluppa detti principi e regole e li integra nella
prospettiva della società dell'informazione. Le disposizioni della presente direttiva
devono lasciare impregiudicate le disposizioni di dette direttive, salvo quanto
diversamente previsto nella presente direttiva.
(21) La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti coperti dal diritto di
riproduzione in relazione ai vari beneficiari e ciò nel rispetto dell'acquis comunitario.
È necessaria una definizione ampia di tali atti per garantire la certezza del diritto nel
mercato interno.
(22) La diffusione della cultura non può essere veramente promossa se non proteggendo
rigorosamente i diritti e lottando contro le forme illegali di messa in circolazione di
opere culturali contraffatte o riprodotte abusivamente.
(23) La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d'autore
applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in
senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo
in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o
ritrasmissione di un'opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione,
e non altri atti.
(24) Il diritto di messa a disposizione del pubblico del materiale di cui all'articolo 3,
paragrafo 2, andrebbe inteso come riguardante tutti gli atti che mettono tale materiale a
disposizione del pubblico non presente nel luogo in cui hanno origine tali atti, con
l'esclusione di tutti gli altri atti.
(25) Dovrebbe ovviarsi all'incertezza giuridica relativa alla natura e al grado di
protezione degli atti di trasmissione su richiesta, su rete, di opere protette dal diritto
d'autore e di materiali protetti dai diritti connessi, prevedendo una protezione
armonizzata a livello comunitario. Dovrebbe essere chiarito che tutti i titolari
riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico
le opere protette dal diritto d'autore e i materiali protetti da altri diritti mediante
trasmissioni interattive su richiesta ("on-demand"). Tali trasmissioni sono
caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel
momento da essi individualmente scelto.
(26) Relativamente ai casi in cui le emittenti mettono a disposizione nei servizi su
richiesta loro produzioni radiofoniche o televisive contenenti, quale parte integrante,
musica proveniente da fonogrammi commerciali, vanno incoraggiati accordi collettivi in
materia di licenze per agevolare la remunerazione dei diritti in questione.
(27) La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare
una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente
direttiva.
(28) La protezione del diritto d'autore nel quadro della presente direttiva include il
diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell'opera incorporata in un supporto
tangibile. La prima vendita nella Comunità dell'originale di un'opera o di sue copie da
parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di
controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe
ritenersi esaurito in caso di vendita dell'originale o di sue copie da parte del titolare
del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità. I diritti di noleggio e i
diritti di prestito per gli autori sono stati stabiliti nella direttiva 92/100/CEE. Il
diritto di distribuzione di cui alla presente direttiva lascia impregiudicate le
disposizioni relative ai diritti di noleggio e ai diritti di prestito di cui al capitolo I
della direttiva suddetta.
(29) La questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi,
soprattutto di servizi "on-line". Ciò vale anche per una copia tangibile di
un'opera o di altri materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il
consenso del titolare del diritto. Perciò lo stesso vale per il noleggio e il prestito
dell'originale e delle copie di opere o altri materiali protetti che sono prestazioni in
natura. Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale
è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio
"on-line" è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se
il diritto d'autore o i diritti connessi lo prevedono.
(30) I diritti oggetto della presente direttiva possono essere trasferiti, ceduti o dati
in uso in base a contratti di licenza, senza pregiudizio delle disposizioni legislative
nazionali applicabili in materia di diritto d'autore e diritti connessi.
(31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie
categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei
materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle
legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente
elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati
atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del
diritto d'autore e dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi
con l'ulteriore sviluppo dell'utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle
attività transfrontaliere. Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno,
tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di
armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto
funzionamento del mercato interno.
(32) La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al
diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o
limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene
debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso
tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero
arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere
valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione.
(33) Si dovrebbe prevedere un'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione per
consentire taluni atti di riproduzione temporanea, che sono riproduzioni transitorie o
accessorie, le quali formano parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico
e effettuate all'unico scopo di consentire la trasmissione efficace in rete tra terzi con
l'intervento di un intermediario o l'utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.
Gli atti di riproduzione in questione non dovrebbero avere un proprio valore economico
distinto. Per quanto siano soddisfatte queste condizioni, tale eccezione include atti che
facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie "cache", compresi
gli atti che facilitano l'effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione, purché
l'intermediario non modifichi le informazioni e non interferisca con l'uso lecito di
tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego
delle informazioni. L'utilizzo è da considerare legittimo se è autorizzato dal titolare
del diritto o non è limitato dalla legge.
(34) Si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di prevedere talune eccezioni o
limitazioni in determinati casi, ad esempio per l'utilizzo a scopo didattico e
scientifico, o da parte di organismi pubblici quali le biblioteche e gli archivi, per
scopi d'informazione giornalistica, per citazioni, per l'uso da parte di portatori di
handicap, per fini di sicurezza pubblica e in procedimenti amministrativi e giudiziari.
(35) In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere
un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l'uso delle loro opere o
dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità e l'eventuale entità di
detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel
valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell'eventuale pregiudizio
subito dai titolari dei diritti e derivante dall'atto in questione. Se i titolari dei
diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell'ambito di un
diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello
dell'equo compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle
misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva. In talune
situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può
sussistere alcun obbligo di pagamento.
(36) Gli Stati membri possono prevedere l'equo compenso dei titolari anche allorché si
applicano le disposizioni facoltative sulle eccezioni o limitazioni che non lo comportano.
(37) Gli attuali regimi nazionali in materia di reprografia non creano, dove previsti,
forti ostacoli al mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di
prevedere un'eccezione, o una limitazione in relazione alla reprografia.
(38) Si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere un'eccezione o una limitazione
al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e
audiovisivo ad uso privato con un equo compenso. Si potrebbe prevedere in questo contesto
l'introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione per indennizzare i titolari
dei diritti del pregiudizio subito. Le differenze esistenti tra tali sistemi di
remunerazione, pur incidendo sul funzionamento del mercato interno, non dovrebbero, per
quanto riguarda la riproduzione analogica privata, avere un impatto significativo sullo
sviluppo della società dell'informazione. La realizzazione privata di copie digitali
potrà diventare una pratica più diffusa con conseguente maggiore incidenza economica.
Occorrerebbe pertanto tenere debitamente conto delle differenze tra copia privata digitale
e copia privata analogica. È quindi opportuno, sotto certi aspetti, operare una
distinzione tra loro.
(39) All'atto dell'applicazione dell'eccezione o della limitazione relativa alla copia
privata, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto gli sviluppi tecnologici ed
economici, in particolare in ordine alla riproduzione digitale a fini privati ed ai
sistemi di remunerazione, quando siano disponibili misure tecnologiche di protezione
efficaci. Tali eccezioni o limitazioni non dovrebbero ostacolare né l'uso di misure
tecnologiche, né la loro esecuzione in presenza di atti di elusione della legislazione.
(40) Gli Stati membri possono prevedere un'eccezione o una limitazione a favore di taluni
organismi senza scopo di lucro, quali per esempio le biblioteche accessibili al pubblico e
le istituzioni equivalenti nonché gli archivi. Tale eccezione dovrebbe però essere
limitata a determinati casi specifici contemplati dal diritto di riproduzione. Detta
eccezione o limitazione non dovrebbe comprendere l'utilizzo effettuato nel contesto della
fornitura "on-line" di opere o altri materiali protetti. La presente direttiva
non deve pregiudicare la facoltà degli Stati membri di prevedere deroghe al diritto
esclusivo di prestito nel caso di prestiti effettuati da istituzioni pubbliche,
conformemente all'articolo 5 della direttiva del Consiglio 92/100/CEE, del 19 novembre
1992. È quindi opportuno incoraggiare la concessione di contratti o di licenze di tipo
specifico al fine di favorire in modo equilibrato tali organismi e la realizzazione dei
loro obiettivi di diffusione.
(41) L'applicazione dell'eccezione o della limitazione per le registrazioni effimere
effettuate da organismi di diffusione radiotelevisiva va intesa nel senso che i servizi di
un'emittente comprendono quelli di persone che operano per conto o sotto la
responsabilità di un organismo di diffusione radiotelevisiva.
(42) Nell'applicare l'eccezione o la limitazione per finalità didattiche non commerciali
e di ricerca scientifica, compreso l'apprendimento a distanza, la natura non commerciale
dell'attività in questione dovrebbe essere determinata dall'attività in quanto tale. La
struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento dell'organismo di cui trattasi non
costituiscono i fattori decisivi a tal fine.
(43) È in ogni caso importante che gli Stati membri adottino tutte le opportune misure
per favorire l'accesso alle opere da parte dei portatori di un handicap che impedisca di
fruirne, tenendo particolarmente conto dei formati accessibili.
(44) La facoltà di applicare le eccezioni e le limitazioni previste nella presente
direttiva deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Le eccezioni
e le limitazioni non possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli
interessi legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale
utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti. L'introduzione di tali
eccezioni o limitazioni da parte degli Stati membri deve in particolare tenere debitamente
conto dell'accresciuto impatto economico che esse possono avere nel contesto del nuovo
ambiente elettronico. È pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni o
limitazioni debba essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere
e materiali protetti.
(45) Le eccezioni e limitazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4 non dovrebbero
tuttavia ostacolare la definizione delle relazioni contrattuali volte ad assicurare un
equo compenso ai titolari dei diritti, nella misura consentita dalla legislazione
nazionale.
(46) Il ricorso alla mediazione potrebbe aiutare utenti e titolari dei diritti a risolvere
le loro controversie. La Commissione dovrebbe, in cooperazione con gli Stati membri,
nell'ambito del Comitato di contatto, effettuare uno studio volto a prevedere nuovi mezzi
giuridici per la risoluzione delle controversie relative al diritto d'autore e i diritti
connessi.
(47) Lo sviluppo tecnologico consentirà ai titolari dei diritti di far ricorso a misure
tecnologiche per impedire o limitare atti non autorizzati dal titolare del diritto
d'autore, dei diritti connessi o del diritto sui generis sulle banche dati. Esiste
tuttavia il rischio di attività illegali intese a rendere possibile o a facilitare
l'elusione della protezione tecnica offerta da tali misure. Per evitare soluzioni
legislative frammentarie che potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato interno è
necessario prevedere una protezione giuridica armonizzata contro l'elusione di efficaci
misure tecnologiche e contro la fornitura di dispositivi e prodotti o servizi a tal fine.
(48) Una siffatta protezione giuridica dovrebbe essere accordata alle misure tecnologiche
che limitano in modo efficace atti non autorizzati dai titolari del diritto d'autore, dei
diritti connessi o del diritto sui generis sulle banche dati, senza tuttavia impedire il
normale funzionamento delle attrezzature elettroniche ed il loro sviluppo tecnologico.
Tale protezione giuridica non implica alcuna obbligazione di adeguare i dispositivi, i
prodotti, le componenti o i servizi a tali misure tecnologiche, purché detti dispositivi,
prodotti, componenti o servizi non rientrino nel divieto di cui all'articolo 6. Tale
protezione giuridica dovrebbe rispettare il principio della proporzionalità e non
dovrebbe vietare i dispositivi o le attività che hanno una finalità commerciale
significativa o un'utilizzazione diversa dall'elusione della protezione tecnica.
Segnatamente, questa protezione non dovrebbe costituire un ostacolo alla ricerca sulla
crittografia.
(49) La protezione giuridica delle misure tecnologiche non pregiudica l'applicazione delle
disposizioni nazionali che possono vietare il possesso privato di dispositivi, prodotti o
componenti per l'elusione di misure tecnologiche.
(50) Una protezione giuridica armonizzata lascia impregiudicate le disposizioni specifiche
di protezione previste dalla direttiva 91/250/CEE. In particolare essa non si dovrebbe
applicare alla tutela delle misure tecnologiche usate in relazione ai programmi per
elaboratore, disciplinata esclusivamente da detta direttiva. Non dovrebbe inoltre
ostacolare né impedire lo sviluppo o l'utilizzo di qualsiasi mezzo atto a eludere una
misura tecnologica se necessario per l'esecuzione degli atti da compiere ai sensi
dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6 della direttiva 91/250/CEE. Gli articoli 5
e 6 di tale direttiva si limitano a stabilire le eccezioni ai diritti esclusivi
applicabili ai programmi per elaboratore.
(51) La protezione giuridica delle misure tecnologiche si applica senza pregiudicare
l'ordine pubblico, come enunciato all'articolo 5, o la sicurezza pubblica. Gli Stati
membri dovrebbero promuovere l'adozione di misure volontarie da parte dei titolari,
comprese la conclusione e l'attuazione di accordi fra i titolari e altre parti
interessate, per tener conto, a norma della presente direttiva della realizzazione degli
obiettivi di determinate eccezioni o limitazioni previste nella normativa nazionale. Se,
trascorso un congruo lasso di tempo, tali misure o accordi volontari ancora mancassero,
gli Stati membri dovrebbero prendere provvedimenti adeguati affinché i titolari
forniscano ai beneficiari di tali eccezioni o limitazioni i mezzi necessari per fruirne,
modificando una misura tecnologica già in atto o in altro modo. Tuttavia, per scongiurare
abusi relativamente alle misure prese dal titolare, anche nel quadro di un accordo, o da
uno Stato membro, tutte le misure tecnologiche attuate in applicazione delle suddette
misure dovrebbero godere di tutela giuridica.
(52) Nell'applicare un'eccezione o una limitazione per riproduzioni a uso privato
conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri dovrebbero
analogamente promuovere l'adozione di misure volontarie per realizzare gli obiettivi di
tali eccezioni o limitazioni. Qualora tali misure volontarie, finalizzate a rendere
possibile la riproduzione a uso privato, non siano state adottate entro un periodo di
tempo ragionevole, gli Stati membri possono adottare provvedimenti per consentire che i
beneficiari delle eccezioni o limitazioni in questione ne fruiscano realmente. Le misure
volontarie prese dai titolari, compresi accordi fra titolari e altre parti interessate,
come pure le misure prese dagli Stati membri, non impediscono ai titolari di far uso di
misure tecnologiche coerenti con le eccezioni o limitazioni per riproduzioni ad uso
privato previste dalla normativa nazionale conformemente all'articolo 5, paragrafo 2,
lettera b), tenendo conto delle condizioni di equo compenso di cui a tale disposizione,
paragrafo 2, lettera b), né l'eventuale differenziazione tra diverse condizioni d'uso
conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, come il controllo del numero di riproduzioni.
Per scongiurare abusi relativamente alle suddette misure, tutte le misure tecnologiche di
protezione dovrebbero godere di tutela giuridica.
(53) La protezione delle misure tecnologiche dovrebbe assicurare un ambiente sicuro per la
fornitura di servizi interattivi su richiesta ("on-demand"), in modo tale che il
fruitore possa accedere alle opere o ad altri materiali dal luogo e nel momento che ha
scelto individualmente. Laddove i servizi siano regolati da accordi contrattuali, il primo
ed il secondo comma dell'articolo 6, paragrafo 4, non dovrebbero applicarsi. Le forme di
uso non interattivo "on-line" dovrebbero rimanere soggette a quelle
disposizioni.
(54) Sono stati fatti notevoli progressi in materia di standardizzazione internazionale
dei sistemi tecnici di identificazione di opere ed altri materiali protetti in formato
digitale. Dato il sempre maggiore sviluppo dei collegamenti in rete, le differenze tra le
misure tecnologiche potrebbero dare luogo a un'incompatibilità di sistemi all'interno
della Comunità. Dovrebbero essere incoraggiate la compatibilità e l'interoperabilità
dei diversi sistemi. Sarebbe altamente auspicabile incoraggiare lo sviluppo di sistemi
globali.
(55) Lo sviluppo tecnologico agevolerà la distribuzione delle opere, in particolare in
rete, il che comporterà la necessità per i titolari dei diritti di identificare meglio
l'opera o i materiali protetti, l'autore dell'opera o qualunque altro titolare di diritti
e di fornire informazioni sui termini e sulle condizioni di utilizzo dell'opera o di altro
materiale protetto, così da rendere più facile la gestione dei diritti ad essi connessi.
Si dovrebbero incoraggiare i titolari, quando mettono in rete opere o altri materiali
protetti, a usare contrassegni indicanti, tra l'altro, la loro autorizzazione, oltre alle
informazioni di cui sopra.
(56) Sussiste tuttavia il rischio di attività illegali intese a rimuovere o alterare le
informazioni elettroniche sul regime del diritto d'autore, apposte sull'opera ovvero a
distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione,
comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai
quali siano state eliminate senza autorizzazione tali informazioni. Per evitare soluzioni
legislative frammentarie che potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato interno,
è necessario prevedere una protezione giuridica armonizzata contro tutte queste
attività.
(57) Le predette informazioni sul regime dei diritti potrebbero, a seconda della loro
configurazione, rendere al tempo stesso possibile il trattamento di dati personali
riguardanti i modelli di consumo di materiale protetto da parte di singoli consumatori e
pertanto consentire di registrarne il comportamento "on-line". Le misure
tecnologiche in oggetto devono presentare, nelle loro funzioni tecniche, meccanismi di
salvaguardia della vita privata, come previsto dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati(10).
(58) Gli Stati membri dovrebbero prevedere mezzi di ricorso e sanzioni efficaci contro le
violazioni dei diritti e degli obblighi sanciti nella presente direttiva. Dovrebbero
adottare tutte le misure necessarie a garantire l'utilizzazione dei mezzi di ricorso e
l'applicazione delle sanzioni. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e
dissuasive e includere la possibilità del risarcimento e/o di un provvedimento ingiuntivo
e, se necessario, di procedere al sequestro del materiale all'origine della violazione.
(59) In particolare in ambito digitale, i servizi degli intermediari possono essere sempre
più utilizzati da terzi per attività illecite. In molti casi siffatti intermediari sono
i più idonei a porre fine a dette attività illecite. Pertanto fatte salve le altre
sanzioni e i mezzi di tutela a disposizione, i titolari dei diritti dovrebbero avere la
possibilità di chiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario che consenta
violazioni in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti. Questa
possibilità dovrebbe essere disponibile anche ove gli atti svolti dall'intermediario
siano soggetti a eccezione ai sensi dell'articolo 5. Le condizioni e modalità relative a
tale provvedimento ingiuntivo dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale degli
Stati membri.
(60) La protezione prevista dalla presente direttiva non dovrebbe ostare all'applicazione
delle disposizioni di diritto nazionale o comunitario in altri settori, come la proprietà
industriale, la protezione dei dati, l'accesso condizionato, l'accesso ai documenti
pubblici e la norma della cronologia dell'utilizzo dei media, che possono pregiudicare la
tutela del diritto di autore o dei diritti connessi.
(61) Per conformarsi al trattato del WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i
fonogrammi, la direttiva 92/100/CEE e la direttiva 93/98/CEE dovrebbero essere modificate,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
OBIETTIVO E CAMPO D'APPLICAZIONE
Articolo 1
Campo d'applicazione
1. La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d'autore e dei diritti
connessi nell'ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società
dell'informazione.
2. Salvo i casi di cui all'articolo 11, la presente direttiva non modifica e non
pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di:
a) tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
b) diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore
in materia di proprietà intellettuale;
c) diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e
alla ritrasmissione via cavo;
d) durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi;
e) tutela giuridica delle banche dati.
CAPO II
DIRITTI ED ECCEZIONI
Articolo 2
Diritto di riproduzione
Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di
autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in
qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro
prestazioni artistiche;
c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale
e le copie delle loro pellicole;
e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle
loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via
cavo o via satellite.
Articolo 3
Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a
disposizione del pubblico altri materiali protetti
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare
qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la
messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di
autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in
maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente:
a) gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro
prestazioni artistiche;
b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale
e le copie delle loro pellicole;
d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle
loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via
cavo o via satellite.
3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione
al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente
articolo.
Articolo 4
Diritto di distribuzione
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare
qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro
copie, attraverso la vendita o in altro modo.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella
Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di
proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con
il suo consenso.
Articolo 5
Eccezioni e limitazioni
1. Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 gli atti di
riproduzione temporanea di cui all'articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono
transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico,
eseguiti all'unico scopo di consentire:
a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o
b) un utilizzo legittimo
di un'opera o di altri materiali.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di
riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda:
a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica
fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli
spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso;
b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato
e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari
dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle
misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati;
c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico,
istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o
commerciale, diretto o indiretto;
d) le registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di diffusione
radiotelevisiva con i loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni; la conservazione
di queste registrazioni in archivi ufficiali può essere autorizzata, se hanno un
eccezionale carattere documentario;
e) le riproduzioni di emissioni radiotelevisive effettuate da istituzioni sociali
pubbliche che perseguano uno scopo non commerciale, quali ospedali o prigioni, purché i
titolari dei diritti ricevano un equo compenso.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di
cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:
a) allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di
ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte,
compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non
commerciale perseguito;
b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché
l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a
quanto richiesto dal particolare handicap;
c) nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a
disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica politica o
religiosa o di opere radiotelevisive o di altri materiali dello stesso carattere, se tale
utilizzo non è espressamente riservato, sempreché si indichi la fonte, incluso il nome
dell'autore, o nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del
resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo
informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il
nome dell'autore;
d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché
siano relative a un'opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione
del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome
dell'autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a
quanto giustificato dallo scopo specifico;
e) allorché si tratti di impieghi per fini di pubblica sicurezza o per assicurare il
corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario;
f) quando si tratti di allocuzioni politiche o di estratti di conferenze aperte al
pubblico o di opere simili o materiali protetti, nei limiti di quanto giustificato dallo
scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte,
incluso il nome dell'autore;
g) quando si tratti di un utilizzo durante cerimonie religiose o cerimonie ufficiali
organizzate da un'autorità pubblica;
h) quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per
essere collocate stabilmente in luoghi pubblici;
i) in caso di inclusione occasionale di opere o materiali di altro tipo in altri
materiali;
j) quando l'utilizzo avvenga per pubblicizzare un'esposizione al pubblico o una vendita di
opere d'arte, nella misura in cui ciò sia necessario alla promozione dell'avvenimento,
escludendo qualsiasi altro uso commerciale;
k) quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche;
l) quando si tratti di utilizzo collegato a dimostrazioni o riparazioni di attrezzature;
m) quando si utilizzi un'opera d'arte consistente in un edificio o un disegno o il
progetto di un edificio con lo scopo di ricostruire quest'ultimo;
n) quando l'utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a
singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali
dedicati situati nei locali delle istituzioni di cui al paragrafo 2, lettera c), di opere
o altri materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di
licenza;
o) quando l'utilizzo avvenga in taluni altri casi di scarsa rilevanza in cui la
legislazione nazionale già prevede eccezioni o limitazione, purché esse riguardino solo
utilizzi analogici e non incidano sulla libera circolazione delle merci e dei servizi
all'interno della Comunità, fatte salve le altre eccezioni e limitazioni contenute nel
presente articolo.
4. Quando gli Stati membri possono disporre un'eccezione o limitazione al diritto di
riproduzione in virtù dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, essi possono anche
disporre un'eccezione o limitazione al diritto di distribuzione di cui all'articolo 4
nella misura giustificata dallo scopo della riproduzione permessa.
5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate
esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento
normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli
interessi legittimi del titolare.
CAPO III
TUTELA DELLE MISURE TECNOLOGICHE E DELLE INFORMAZIONI SUL REGIME DEI DIRITTI
Articolo 6
Obblighi relativi alle misure tecnologiche
1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di
efficaci misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o che si possano
ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.
2. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione,
l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la pubblicità per la vendita o
il noleggio o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o
la prestazione di servizi, che:
a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con
la finalità di eludere, o
b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente
rilevante, oltre quello di eludere, o
c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di
rendere possibile o di facilitare l'elusione di
efficaci misure tecnologiche.
3. Ai fini della presente direttiva, per "misure tecnologiche" si intendono
tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro
funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali
protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al
diritto d'autore, così come previsto dalla legge o dal diritto sui generis previsto al
capitolo III della direttiva 96/9/CE. Le misure tecnologiche sono considerate
"efficaci" nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia
controllato dai titolari tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un
procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra
trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo
delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.
4. In deroga alla tutela giuridica di cui al paragrafo 1, in mancanza di misure volontarie
prese dai titolari, compresi accordi fra titolari e altre parti interessate, gli Stati
membri prendono provvedimenti adeguati affinché i titolari mettano a disposizione del
beneficiario di un'eccezione o limitazione, prevista dalla normativa nazionale in
conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), o dell'articolo 5,
paragrafo 3, lettere a), b) o e), i mezzi per fruire della stessa, nella misura necessaria
per poter fruire di tale eccezione o limitazione e purché il beneficiario abbia accesso
legale all'opera o al materiale protetto in questione.
Uno Stato membro può inoltre adottare siffatte misure nei confronti del beneficiario di
un'eccezione di una limitazione prevista in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2,
lettera b), a meno che i titolari non abbiano già consentito la riproduzione per uso
privato nella misura necessaria per poter beneficiare dell'eccezione o limitazione in
questione e in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e
paragrafo 5, senza impedire ai titolari di adottare misure adeguate relativamente al
numero di riproduzioni conformemente alle presenti disposizioni.
Le misure tecnologiche applicate volontariamente dai titolari, anche in attuazione di
accordi volontari e le misure tecnologiche attuate in applicazione dei provvedimenti
adottati dagli Stati membri, godono della protezione giuridica di cui al paragrafo 1.
Le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo non si applicano a
opere o altri materiali a disposizione del pubblico sulla base di clausole contrattuali
conformemente alle quali i componenti del pubblico possono accedere a dette opere e
materiali dal luogo e nel momento scelti individualmente.
Quando il presente articolo si applica nel contesto delle direttive 92/100/CEE e 96/9/CE,
il presente paragrafo si applica mutatis mutandis.
Articolo 7
Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti
1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia
consapevolmente senza averne diritto i seguenti atti:
a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;
b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione,
comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti ai sensi
della presente direttiva o del capitolo III della direttiva 96/9/CE, dalle quali siano
state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei
diritti;
ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che sia
consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di
diritti d'autore o diritti connessi previsti dalla legge o del diritto sui generis di cui
al capitolo III della direttiva 96/9/CE.
2. Ai fini della presente direttiva, per "informazioni sul regime dei diritti"
s'intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera
o i materiali protetti di cui alla presente direttiva o coperti dal diritto sui generis di
cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE, l'autore o qualsiasi altro titolare dei
diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni di uso dell'opera o di
altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.
La disposizione di cui al primo comma si applica quando uno qualsiasi degli elementi
suddetti figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno
dei materiali protetti di cui alla presente direttiva o coperti dal diritto sui generis di
cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE.
CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 8
Sanzioni e mezzi di ricorso
1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni
dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le
misure necessarie a garantire l'applicazione delle sanzioni e l'utilizzazione dei mezzi di
ricorso. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i titolari dei
diritti i cui interessi siano stati danneggiati da una violazione effettuata sul suo
territorio possano intentare un'azione per danni e/o chiedere un provvedimento inibitorio
e, se del caso, il sequestro del materiale all'origine della violazione, nonché delle
attrezzature, prodotti o componenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un
provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati
da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi.
Articolo 9
Applicazione impregiudicata di altre disposizioni legali
La presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni concernenti
segnatamente brevetti, marchi, disegni o modelli, modelli di utilità, topografie di
prodotti a semiconduttori, caratteri tipografici, accesso condizionato, accesso ai servizi
di diffusione via cavo, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, gli
obblighi di deposito legale, le norme sulle pratiche restrittive e sulla concorrenza
sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati e il
rispetto della vita privata, l'accesso ai documenti pubblici, il diritto contrattuale.
Articolo 10
Applicazioni nel tempo
1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutte le opere e agli altri
materiali protetti in essa contemplati che, alla data del 22 dicembre 2002, sono tutelati
dalla legislazione degli Stati membri relativa al diritto d'autore e ai diritti connessi o
rispondono ai criteri per la tutela di cui alla presente direttiva o alle disposizioni di
cui all'articolo 1, paragrafo 2.
2. La presente direttiva non si applica agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima
del 22 dicembre 2002.
Articolo 11
Adeguamenti tecnici
1. La direttiva 92/100/CEE è modificata come segue:
a) l'articolo 7 è abrogato;
b) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Le limitazioni
possono essere applicate solo in determinati casi speciali che non arrechino indebitamente
pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti o siano in contrasto con il
normale sfruttamento dei materiali protetti".
2. All'articolo 3 della direttiva 93/98/CEE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. I diritti dei produttori di riproduzioni fonografiche scadono 50 anni dopo la
fissazione. Tuttavia, se la riproduzione fonografica è lecitamente pubblicata durante
tale periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data della prima pubblicazione. Se nel
periodo indicato nella prima frase non sono effettuate pubblicazioni lecite e se la
riproduzione fonografica è lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i
diritti scadono 50 anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.
Tuttavia, se allo scadere del periodo di protezione garantito dal presente paragrafo nella
versione precedente alla modifica apportata dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione(11) i diritti dei
produttori fonografici non sono più protetti alla data del 22 dicembre 2002 il presente
paragrafo non produce l'effetto di proteggere tali diritti nuovamente."
Articolo 12
Disposizioni finali
1. Entro il 22 dicembre 2004, e in seguito ogni tre anni, la Commissione presenta al
Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione
sull'applicazione della presente direttiva, nella quale esamina, tra l'altro, in
particolare, in base alle informazioni specifiche fornite dagli Stati membri,
l'applicazione degli articoli 5, 6 e 8, alla luce dello sviluppo del mercato digitale. Nel
caso dell'articolo 6 essa esamina in particolare se tale articolo offra un livello
sufficiente di protezione e se l'uso di efficaci misure tecnologiche abbia ripercussioni
negative sugli atti consentiti dalla legge. In particolare per garantire il buon
funzionamento del mercato interno, conformemente all'articolo 14 del trattato, la
Commissione presenta, se del caso, proposte di modifica della presente direttiva.
2. La tutela dei diritti connessi ai sensi della presente direttiva non pregiudica e non
incide in alcun modo sulla tutela del diritto d'autore.
3. È istituito un comitato di contatto costituito dai rappresentanti delle autorità
competenti degli Stati membri. Esso è presieduto da un rappresentante della Commissione e
si riunisce su iniziativa del presidente, o su richiesta della delegazione di uno Stato
membro.
4. I compiti del comitato sono i seguenti:
a) esaminare l'impatto della presente direttiva sul funzionamento del mercato interno e
segnalare le eventuali difficoltà;
b) organizzare consultazioni su tutti i quesiti che sorgono dall'applicazione della
presente direttiva;
c) facilitare lo scambio di informazioni sui pertinenti sviluppi della legislazione e
della giurisprudenza, nonché sui pertinenti sviluppi economici, sociali, culturali e
tecnologici;
d) funzionare come un foro di valutazione del mercato digitale delle opere e degli altri
elementi, compresi la copia privata e l'impiego di misure tecnologiche.
Articolo 13
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 22
dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto
interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 15
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2001.
Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. Fontaine
Per il Consiglio
Il Presidente
M. Winberg
(1) GU C 108 del 7.4.1998, pag. 6 e
GU C 180 del 25.6.1999, pag. 6.
(2) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 30.
(3) Parere del Parlamento europeo del 10.2.1999 (GU C 150 del 28.5.1999, pag. 171),
posizione comune del Consiglio del 28 settembre 2000 (GU C 344 dell'1.12.2000, pag. 1) e
decisione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2001 (non ancora pubblicata nella
Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 9 aprile 2001.
(4) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(5) Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica
dei programmi per elaboratore (GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42). Direttiva modificata
dalla direttiva 93/98/CE.
(6) Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di
noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia
di proprietà intellettuale (GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61). Direttiva modificata dalla
direttiva 93/98/CE.
(7) Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di
alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla
radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pag.
15).
(8) Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione
della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU L 290 del
24.11.1993 pag. 9).
(9) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa
alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).
(10) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(11) GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.
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