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DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003, n.
168
Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed
intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente delega al
Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti l'istituzione
di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprieta' industriale e
intellettuale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 maggio 2003;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di accogliere le osservazioni proposte dalle competenti Commissioni
parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
27 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1.
Istituzione delle sezioni
1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna,
Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e
Venezia sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed
intellettuale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi
di dotazioni organiche.
Art. 2.
Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti
1. Le sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed
intellettuale sono composte di un numero di giudici non inferiore a
sei, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Le sezioni
decidono in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 50-bis, primo comma,
n. 3), del codice di procedura civile, salve le diverse previsioni di leggi
speciali. Il collegio giudicante e' composto da tre magistrati. Lo svolgimento
delle attivita' istruttorie e' assegnato ad un magistrato componente il
collegio.
2. Ai giudici delle sezioni specializzate puo' essere assegnata, rispettivamente
dal Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di
processi diversi, purche' cio' non comporti ritardo nella trattazione e
decisione dei giudizi in materia di proprieta' industriale ed intellettuale.
Art. 3.
Competenza per materia delle sezioni
1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad
oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e
per nuove varieta' vegetali, modelli di utilita', disegni e modelli e diritto
d'autore, nonche' di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la
tutela della proprieta' industriale ed intellettuale.
Art. 4
Competenza territoriale delle sezioni
1. Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di
ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni
normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici
giudiziari di seguito elencati, sono assegnate alle sezioni specializzate di
primo e secondo grado istituite secondo il seguente criterio:
a) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bari, Lecce,
Taranto (sezione distaccata), e Potenza: sono competenti le sezioni
specializzate di Bari;
b) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bologna e
Ancona: sono competenti le sezioni specializzate di Bologna;
c) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Catania,
Messina, Reggio Calabria e Catanzaro: sono competenti le sezioni specializzate
di Catania;
d) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Firenze e
Perugia: sono competenti le sezioni specializzate di Firenze;
e) per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Genova: sono
competenti le sezioni specializzate di Genova;
f) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Milano e
Brescia: sono competenti le sezioni specializzate di Milano;
g) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Napoli,
Salerno e Campobasso: sono competenti le sezioni specializzate di Napoli;
h) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Palermo e
Caltanissetta: sono competenti le sezioni specializzate di Palermo;
i) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Roma,
L'Aquila, Cagliari e Sassari (sezione distaccata): sono competenti le sezioni
specializzate di Roma;
l) per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Torino: sono
competenti le sezioni specializzate di Torino;
m) per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Trieste: sono
competenti le sezioni specializzate di Trieste;
n) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Venezia,
Trento e Bolzano (sezione distaccata): sono competenti le sezioni specializzate
di Venezia.
Art. 5.
Competenze del Presidente della sezione specializzata
1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al
Presidente del tribunale e al Presidente della corte d'appello spettano al
Presidente delle rispettive sezioni specializzate.
Art. 6.
Norma transitoria
1. I giudizi aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3 ed iscritti a
ruolo a far data dal 1° luglio 2003, sono assegnati alla trattazione delle
sezioni specializzate per la proprieta' industriale ed intellettuale.
2. Le controversie aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3 e gia'
pendenti alla data del 30 giugno 2003, restano assegnate al giudice competente
in base alla normativa previgente.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 giugno
2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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