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DECRETO 20
marzo 2003
Sperimentazione dell'invio telematico dei bilanci di esercizio delle società.
(G.U. n. 75 del 31-3-2003)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento di attuazione
dell'art. 8 della predetta legge n. 580 del 1993; Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante norme per la
semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese; Visto il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante
regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti
informatici ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513; Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, ed
in particolare l'art. 31, comma 2, che prevede che decorso un anno dalla data di
entrata in vigore della legge stessa le domande, le denunce e gli atti che le
accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, sono inviate per
via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'art. 15,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10; Vista la
deliberazione n. 42 del 13 dicembre 2001 dell'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione, recante le regole tecniche per la riproduzione e
conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità
dei documenti agli originali ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; Visto il decreto
dirigenziale 21 marzo 2001 con il quale, in vista dell'obbligo di cui all'art.
31, comma 2, della citata legge n. 340 del 2000, le camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura sono state autorizzate a sperimentare, per
la durata di un anno, il deposito per via telematica o su supporto informatico
dei bilanci d'esercizio e situazioni patrimoniali, secondo le "Indicazioni
tecniche" allegate al decreto stesso, reiterato in data 19 marzo 2002; Vista la
legge 28 dicembre 2001, n. 448 ("Legge finanziaria 2002") ed in particolare
l'art. 3, comma 13, che ha prorogato di un anno l'entrata in vigore del predetto
art. 31, comma 2, della legge n. 340 del 2000; Vista la legge 27 dicembre 2002,
n. 284, ed in particolare l'art. 13-ter, che ha fissato al 1 luglio 2003, la
data entro la quale tutte le formalità presso il registro delle imprese devono
essere eseguite mediante l'utilizzo della firma digitale ed in via telematica;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 maggio 2002, n.
127, che ha modificato la tariffa dell'imposta di bollo, disponendo per le
domande denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro
delle imprese ed inviate per via telematica è dovuta l'imposta in misura
forfettaria. Considerato che numerose camere di commercio non hanno partecipato
alla sperimentazione avviata con i sopra richiamati decreti dirigenziali 21
marzo 2001, e 19 marzo 2002 anche perché non autorizzate dalle competenti
direzioni delle entrate a consentire l'assolvimento dell'imposta di bollo con
modalità virtuale; Ritenuto opportuno adeguare la durata della sperimentazione
al nuovo termine individuato dalla citata legge n. 284 del 2002, proseguendo
nella verifica dell'operatività degli uffici del registro delle imprese per
l'accoglimento delle domande, delle denunce e degli atti che le accompagnano per
via telematica in vista della prossima entrata in vigore della disposizione di
cui all'art. 31, comma 2, della citata legge n. 340 del 2000, come più volte
modificato ed integrato;
Decreta:
Art. 1
1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate
a sperimentare sino al 30 giugno 2003, il deposito per via telematica o su
supporto informatico dei bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali, secondo
le "Indicazioni tecniche" allegate al presente decreto.
2. Ai fini della sperimentazione di cui al precedente comma, l'obbligo di
deposito della copia del bilancio e degli atti previsti dall'art. 2435 del
codice civile, è validamente adempiuto qualora i documenti trasmessi all'ufficio
del registro delle imprese in via telematica, siano sottoscritti con la firma
digitale di un amministratore, il quale garantisce la conformità dei documenti
informatici agli originali trascritti e sottoscritti sui libri sociali e
conservati per dieci anni.
3. Qualora all'adempimento di cui al comma precedente provveda un soggetto
individuato nella convenzione stipulata con la camera di commercio per la
trasmissione delle pratiche per via telematica, alla firma digitale
dell'amministratore deve essere associata, sul modello di deposito, la firma
digitale del soggetto che provvede alla trasmissione.
4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 20 marzo 2003
Il Ministro: Marzano
Allegato
INDICAZIONI TECNICHE
Riferimenti giuridici
L'art. 2435 del codice civile prescrive il deposito presso l'ufficio del
registro delle imprese a cura degli amministratori, entro trenta giorni
dall'approvazione, di una copia del bilancio corredata dalla relazione sulla
gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione
dell'assemblea; a tal fine l'invio telematico equivale alla notificazione a
mezzo posta (art. 14, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000).
I documenti da depositare (copia del bilancio, relazioni a corredo, verbale di
assemblea, relazione dei sindaci, elenco dei soci), non dovendo possedere
carattere di originali con firme autenticate, di copie autentiche nè di estratti
in forma autentica, possono essere validamente rappresentati da documenti
digitali conformi ai documenti analogici trascritti e sottoscritti sui libri
sociali. I documenti digitali conformi devono essere prodotti con procedimento
tecnico che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura del contenuto dei
documenti originali; tale procedimento potrà consistere sia nella memorizzazione
digitale dell'immagine del documento analogico originale, sia nella riproduzione
su file (in formato "PDF" o "TIF") del contenuto trascritto nei documenti
originali (in questo caso il documento digitale deve riportare, in luogo delle
sottoscrizioni autografe, l'indicazione dei nominativi e della qualifica dei
sottoscrittori e della data di sottoscrizione dell'originale cartaceo). A ogni
documento digitale conforme dovrà essere scritta in calce o aggiunta la seguente
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti
degli articoli 21, comma 1, 38, comma 2, 47, comma 3 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive integrazioni
e modificazioni: "il sottoscritto amministratore dichiara che il presente
documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri
sociali della società". Nel caso il verbale assembleare di approvazione del
bilancio preveda una distribuzione di utili e sia stato pertanto sottoposto alla
prescritta registrazione, la predetta dichiarazione da apporre in calce al
relativo documento digitale sarà integrata come segue: "e che ne è stata
effettuata la registrazione presso l'Ufficio delle entrate di in data al numero
". A ciascuno dei predetti documenti digitali un amministratore appone la
propria firma digitale; i documenti informatici così ottenuti sono l'oggetto
dell'invio telematico. L'ufficio del registro delle imprese procede agli
adempimenti ex art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995,
ivi compreso il controllo ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
Procedura
La trasmissione per via telematica prevede che a ciascuno dei documenti di cui
al citato art. 2435 del codice civile sia apposta la firma digitale
dell'amministratore che ne cura il deposito; possono formare oggetto di
trasmissione telematica mediante utilizzo della firma digitale anche la copia
dell'eventuale relazione di certificazione e l'elenco dei soci. Qualora il
deposito sia effettuato con invio telematico da parte di un soggetto diverso
dall'obbligato, abilitato con apposita convenzione per la trasmissione
telematica degli atti, alla firma digitale dell'amministratore deve essere
associata, e apposta sulla distinta di deposito, quella del soggetto che
provvede alla trasmissione, al quale potranno essere inviati, anche in forma
elettronica, tutti gli atti e le comunicazioni connesse al procedimento.
La trasmissione dei documenti avviene tramite il sistema di collegamento alla
rete delle camere di commercio denominato "Telemaco", realizzato in conformità
al disposto degli articoli 14 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, e parificato alla trasmissione per plico raccomandato come previsto
dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995. La
presentazione per via telematica tramite il sistema sopra indicato, è svolta con
modalità che assicurano l'avvenuta consegna dei documenti inviati. L'apposizione
della marcatura temporale alla documentazione inviata avviene automaticamente al
momento della ricezione. L'avviso di ricevimento telematico rilasciato dal
sistema informatico costituisce prova dell'avvenuto deposito, riportandone la
data e l'ora. Il sistema consente ogni momento di controllare lo stato di
avanzamento della pratica. La camera di commercio, presso la quale il deposito è
stato effettuato, provvede ai controlli previsti dall'art. 14, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995; qualora il controllo non
dia esito positivo, la camera di commercio contatterà, tramite il sistema
informatico, il soggetto che ha effettuato il deposito affinché provveda alla
regolarizzazione degli adempimenti. A seguito dell'assegnazione del numero di
protocollo da parte dell'ufficio, al soggetto che ha eseguito il deposito sarà
inviata telematicamente la ricevuta del protocollo, presso l'indirizzo di posta
elettronica registrato all'atto dell'abilitazione o della trasmissione.
Completato il procedimento di protocollo, i documenti inviati saranno archiviati
otticamente e resi immediatamente disponibili alla consultazione del pubblico.
Gli obblighi fiscali relativi alla presentazione telematica dei documenti da
depositare sono assolti in misura fissa e in modo virtuale, sulla base
dell'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze rilasciata - ai
sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 -
alla camera di commercio o al soggetto interessato, oppure previa dichiarazione
del soggetto interessato all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate e secondo
la procedura stabilita dall'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze n. 127 del 2002. Se l'imposta è corrisposta in modo virtuale
tramite la camera di commercio, i documenti informatici soggetti ad imposta di
bollo dovranno riportare la seguente dicitura: "imposta di bollo assolta in modo
virtuale tramite la camera di commercio di autorizzazione numero del emanata da
". Gli estremi di autorizzazione da indicare sono quelli relativi alla camera di
commercio di competenza che introita l'imposta. Il sistema informatico
garantisce alla camera di commercio l'accredito del corrispettivo relativo sia
all'imposta di bollo da versare all'erario, sia ai diritti di segreteria
connessi all'adempimento del deposito effettuato. Se l'imposta è corrisposta
sulla base di un'autonoma dichiarazione del soggetto interessato, i documenti
informatici soggetti ad imposta di bollo dovranno riportare la seguente
dicitura: "imposta di bollo assolta sin dall'origine in modo virtuale in base
alla dichiarazione presentata il all'ufficio dell'Agenzia delle entrate di".
Il soggetto depositante provvede al pagamento dell'imposta di bollo e dei
diritti di segreteria con le modalità e gli strumenti previsti dal tipo di
contratto sottoscritto per l'accesso ai servizi telematici delle camere di
commercio. In seguito alla registrazione del protocollo il sistema dà notifica
puntuale dell'addebito.
Dotazione
informatica necessaria per l'invio telematico
Per il deposito
del bilancio e dell' elenco dei soci per via telematica è necessario:
1. disporre di computer con collegamento Internet e browser Explorer o
Navigator, dalla versione 4 in poi: hardware richiesto: processore Intel Pentium
II 350 MHz o superiore, almeno 64 Mb di Ram, almeno 100 Mb di spazio disco
disponibili; collegamento Internet via Modem, LAN o altro; lettore di Smart Card
compatibile con il sistema operativo;
2. avere installato un programma informatico per la compilazione di moduli
informatici conformi alle specifiche tecniche approvate dal Ministero delle
attività produttive e pubblicate al sito Internet:
http://web.telemaco.infocamere.it alla voce "compatibilità";
3. avere installato un programma informatico per la creazione della firma
digitale;
4. disporre di un dispositivo di firma digitale (smart card) con certificato di
sottoscrizione rilasciato da uno degli enti certificatori iscritti nell'elenco
tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e
pubblicato all'indirizzo Internet http: //www.aipa.it
Ulteriori
dettagli sulle apparecchiature informatiche e telematiche per l'invio telematico
dei documenti dei soci sono rinvenibili all'indirizzo Internet
http://web.telemaco.infocamere.it alla voce "invio telematico bilanci", presso
il quale sono disponibili anche i programmi informatici necessari, l'elenco
degli estremi di autorizzazione all'assolvimento virtuale del bollo per ogni
camera di commercio e i manuali di istruzione.
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