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AIPA
DELIBERAZIONE N. 42/2001
Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto
ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali - articolo
6, commi 1 e 2, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (GU 21 dicembre 2001, n. 296)
Note esplicative
L’AUTORITÀ
VISTO l’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni ed i
privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri
archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per
legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su
supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la
conformità dei documenti agli originali;
VISTO l'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il quale prevede che gli obblighi di conservazione ed
esibizione dei documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, ai fini sia
amministrativi sia probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le
procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione;
VISTA la propria deliberazione n. 24 del 30 luglio 1998, con la quale, in
attuazione dell'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono
state dettate le regole tecniche per l’uso dei supporti ottici;
RITENUTO di sostituire integralmente la deliberazione n. 24 del 30 luglio 1998
con altra finalizzata a dettare regole tecniche che soddisfino le esigenze
connesse all’evoluzione tecnologica e nel contempo realizzino modalità
semplificate ed uniformi per la conservazione e l’esibizione dei documenti su
supporto ottico,
DELIBERA
Le disposizioni della presente deliberazione si applicano, in sostituzione della
deliberazione n. 24 del 30 luglio 1998, dal giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ART. 1
Definizioni
1. Ai fini della presente deliberazione si intende per:
a) documento: rappresentazione in formato analogico o digitale di atti, fatti e
dati intelligibili direttamente o attraverso un processo di elaborazione
elettronica;
b) documento analogico: documento formato utilizzando una grandezza fisica che
assume valori continui, come le tracce su carta (esempio: documenti cartacei),
come le immagini su film (esempio: pellicole mediche, microfiche, microfilm),
come le magnetizzazioni su nastro (esempio: cassette e nastri magnetici audio e
video). Si distingue in documento originale e copia;
c) documento analogico originale: documento analogico che può essere unico
oppure non unico se, in questo secondo caso, sia possibile risalire al suo
contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la
conservazione, anche se in possesso di terzi;
d) documento digitale: testi, immagini, dati strutturati, disegni, programmi,
filmati formati tramite una grandezza fisica che assume valori binari, ottenuti
attraverso un processo di elaborazione elettronica, di cui sia identificabile
l'origine;
e) documento informatico: documento digitale sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'articolo 8 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 febbraio 1999 e successive modificazioni;
f) supporto ottico di memorizzazione: mezzo fisico che consente la
memorizzazione di documenti digitali mediante l'impiego della tecnologia laser
(quali, ad esempio, dischi ottici, magneto-ottici, DVD);
g) memorizzazione: processo di trasposizione in formato digitale su un qualsiasi
idoneo supporto, attraverso un processo di elaborazione, di documenti analogici
o digitali, anche informatici;
h) archiviazione digitale: processo di memorizzazione, su un qualsiasi idoneo
supporto, di documenti digitali, anche informatici, univocamente identificati
mediante un codice di riferimento, antecedente all'eventuale processo di
conservazione;
i) documento archiviato: documento digitale, anche informatico, sottoposto al
processo di archiviazione digitale;
l) conservazione digitale: processo effettuato con le modalità di cui agli
articoli 3 e 4;
m) documento conservato: documento sottoposto al processo di conservazione;
n) esibizione: operazione che consente di visualizzare un documento conservato e
di ottenerne copia;
o) riversamento diretto: processo che trasferisce uno o più documenti conservati
da un supporto ottico di memorizzazione ad un altro, non alterando la loro
rappresentazione digitale. Per tale processo non sono previste particolari
modalità;
p) riversamento sostitutivo: processo che trasferisce uno o più documenti
conservati da un supporto ottico di memorizzazione ad un altro, modificando la
loro rappresentazione digitale. Per tale processo sono previste le modalità
descritte nell'articolo 3, comma 2, e nell'articolo 4, comma 4, della presente
deliberazione;
q) riferimento temporale: informazione, contenente la data e l'ora in cui viene
ultimato il processo di conservazione digitale, che viene associata ad uno o più
documenti digitali, anche informatici. L'operazione di associazione deve
rispettare le procedure di sicurezza definite e documentate, a seconda della
tipologia dei documenti da conservare, dal soggetto pubblico o privato che
intende o è tenuto ad effettuare la conservazione digitale ovvero dal
responsabile della conservazione nominato dal soggetto stesso;
r) pubblico ufficiale: il notaio, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo
5, comma 4 e dei casi per i quali possono essere chiamate in causa le altre
figure previste dall'articolo 18, comma 2, del Testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
ART. 2
Obblighi di conservazione digitale
1. Gli obblighi di conservazione digitale dei documenti, previsti dalla
legislazione vigente sia per le pubbliche amministrazioni sia per i privati,
sono soddisfatti a tutti gli effetti, fatto salvo quanto indicato dall’articolo
7, qualora il processo di conservazione venga effettuato con le modalità di cui
agli articoli 3 e 4.
2. I documenti digitali, anche informatici, possono essere archiviati
digitalmente prima di essere sottoposti al processo di conservazione. Per
l'archiviazione digitale non sussistono gli obblighi di cui alla presente
deliberazione.
ART. 3
Conservazione di documenti digitali
1. Il processo di conservazione di documenti digitali, anche informatici,
avviene mediante memorizzazione su supporti ottici e termina con l’apposizione,
sull’insieme dei documenti, del riferimento temporale e della firma digitale da
parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto svolgimento
del processo.
2. Il processo di riversamento sostitutivo di documenti digitali conservati
avviene mediante memorizzazione su altro supporto ottico e termina con
l’apposizione sull’insieme dei documenti del riferimento temporale e della firma
digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto
svolgimento del processo. Qualora il processo riguardi documenti informatici, è
inoltre richiesta l’apposizione del riferimento temporale e della firma digitale
da parte di un pubblico ufficiale, per attestare la conformità di quanto
riversato al documento d'origine.
ART. 4
Conservazione digitale di documenti analogici
1. Il processo di conservazione digitale di documenti analogici avviene mediante
memorizzazione della relativa immagine direttamente sui supporti ottici e
termina con l'apposizione, sull’insieme dei documenti, del riferimento temporale
e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta
così il corretto svolgimento del processo.
2. Il processo di conservazione digitale di documenti analogici originali unici
si conclude con l'ulteriore apposizione del riferimento temporale e della firma
digitale da parte di un pubblico ufficiale per attestare la conformità di quanto
memorizzato al documento d'origine.
3. La distruzione di documenti analogici, di cui è obbligatoria la
conservazione, è consentita soltanto dopo il completamento della procedura di
conservazione digitale, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 6
del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
4. Il processo di riversamento sostitutivo di documenti analogici conservati
avviene mediante memorizzazione su altro supporto ottico. Il responsabile della
conservazione, al termine del riversamento, ne attesta il corretto svolgimento
con l'apposizione del riferimento temporale e della firma digitale sull’insieme
dei documenti. Qualora il processo riguardi documenti originali unici di cui al
comma 2, è richiesta l’ulteriore apposizione del riferimento temporale e della
firma digitale da parte di un pubblico ufficiale per attestare la conformità di
quanto riversato al documento d'origine.
ART. 5
Responsabile della conservazione
1. Il responsabile del procedimento di conservazione digitale:
a) definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in
funzione della tipologia dei documenti (analogici o digitali) da conservare,
della quale tiene evidenza. Organizza conseguentemente il contenuto dei supporti
ottici e gestisce le procedure di sicurezza e di tracciabilità che ne
garantiscono la corretta conservazione, anche per consentire l’esibizione di
ciascun documento conservato;
b) archivia e rende disponibili, con l’impiego di procedure elaborative,
relativamente ad ogni supporto di memorizzazione utilizzato, le seguenti
informazioni:
1) descrizione del contenuto dell'insieme dei documenti;
2) estremi identificativi del responsabile della conservazione;
3) estremi identificativi delle persone eventualmente delegate dal responsabile
della conservazione, con l’indicazione dei compiti alle stesse assegnati;
4) indicazione delle copie di sicurezza;
c) mantiene e rende accessibile un archivio del software dei programmi in
gestione nelle eventuali diverse versioni;
d) verifica la corretta funzionalità del sistema e dei programmi in gestione;
e) adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema
preposto al processo di conservazione digitale e delle copie di sicurezza dei
supporti di memorizzazione;
f) richiede la presenza di un pubblico ufficiale nei casi in cui sia previsto il
suo interve nto, assicurando allo stesso l’assistenza e le risorse necessarie
per l’espletamento delle attività al medesimo attribuite;
g) definisce e documenta le procedure di sicurezza da rispettare per
l'apposizione del riferimento temporale;
h) verifica periodicamente, con cadenza non superiore a cinque anni, l’effettiva
leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento
diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti.
2. Il responsabile del procedimento di conservazione digitale può delegare, in
tutto o in parte, lo svolgimento delle proprie attività ad una o più persone
che, per competenza ed esperienza, garantiscano la corretta esecuzione delle
operazioni ad esse delegate.
3. Il procedimento di conservazione digitale può essere affidato, in tutto o in
parte, ad altri soggetti, pubblici o privati, i quali sono tenuti ad osservare
le disposizioni contenute nella presente deliberazione.
4. Nelle amministrazioni pubbliche il ruolo di pubblico ufficiale è svolto dal
dirigente dell’ufficio responsabile della conservazione dei documenti o da altri
dallo stesso formalmente designati, fatta eccezione per quanto previsto
dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 4, commi 2 e 4, casi nei quali si
richiede l'intervento di soggetto diverso della stessa amministrazione.
ART. 6
Obbligo di esibizione
1. Il documento conservato deve essere reso leggibile in qualunque momento
presso il sistema di conservazione digitale e disponibile, a richiesta, su
supporto cartaceo.
2. Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica.
3. Qualora un documento conservato venga esibito su supporto cartaceo fuori
dall’ambiente in cui è installato il sistema di conservazione digitale, deve
esserne dichiarata la conformità da parte di un pubblico ufficiale se si tratta
di documenti per la cui conservazione è previsto il suo intervento.
ART. 7
Procedure operative
1. Ad ogni soggetto pubblico o privato che intenda avvalersi del processo di
conservazione digitale dei documenti è consentita l’adozione di accorgimenti e
procedure integrative, nel rispetto delle norme stabilite nella presente
deliberazione.
2. Le pubbliche amministrazioni comunicano preliminarmente all’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione le procedure integrative che
intendono adottare ai sensi del comma 1.
ART. 8
Altri supporti di memorizzazione
1. Tenuto conto dell’evoluzione tecnologica e della disciplina dettata dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è data facoltà
alle pubbliche amministrazioni e ai privati, ove non ostino altre motivazioni,
di utilizzare, nel processo di conservazione digitale, un qualsiasi supporto di
memorizzazione, anche non ottico, comunque idoneo a garantire la conformità dei
documenti agli originali, nel rispetto delle modalità previste dalla presente
deliberazione.
ART. 9
Sistemi di conservazione preesistenti
1. Le regole tecniche dettate con le deliberazioni n. 15 del 28 luglio 1994 e n.
24 del 30 luglio 1998 continuano ad applicarsi ai sistemi di conservazione
digitale già esistenti o in corso di acquisizione al momento della pubblicazione
della presente deliberazione.
2. I documenti conservati in osservanza delle regole tecniche indicate al comma
1 possono essere riversati in un sistema di conservazione digitale tenuto in
conformità alle regole tecniche dettate con la presente deliberazione.
ART. 10
Revisione
1. Le disposizioni della presente deliberazione sono adeguate alle esigenze
dettate dall’evoluzione delle conoscenze tecnologiche e sulla base
dell’esperienza maturata, entro un anno dalla data di pubblicazione e
successivamente con cadenza biennale.
NOTE ESPLICATIVE DELLE REGOLE TECNICHE PER LA RIPRODUZIONE E CONSERVAZIONE DEI
DOCUMENTI SU SUPPORTO OTTICO
deliberazione 13 dicembre 2001, n. 42, (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 296 del 21 dicembre 2001)
Premessa
L'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, successivamente
abrogato dall'art. 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, prevedeva che gli obblighi di conservazione e di
esibizione di documenti per finalità amministrative e probatorie, previsti dalla
legislazione vigente, si intendevano soddisfatti anche se realizzati su supporto
ottico, purché le procedure adottate fossero conformi a regole tecniche dettate
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
Conseguentemente, l'Autorità ha emanato la deliberazione n. 15 del 28 luglio
1994 e, quindi la deliberazione sostitutiva n. 24 del 30 luglio 1998,
finalizzate allo sviluppo del nuovo sistema di conservazione dei documenti,
alternativo a quello tradizionale su carta, per il settore pubblico e per il
settore privato.
Successivamente, per coordinare la normativa in materia, è stato emanato il
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, il quale, all'art. 6, comma 1, prevede che le pubbliche amministrazioni
e i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei
propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di
cui per legge o regolamento sia prescritta la conservazione, con la loro
riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo
idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. Lo stesso
articolo, al comma 2, conferma che gli obblighi di conservazione ed esibizione
di documenti realizzati su supporto ottico secondo le regole tecniche dettate
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione si intendono
soddisfatti, ai fini sia amministrativi sia probatori.
A distanza di tre anni dall'emanazione della deliberazione n. 24/98, l'Autorità
ha ritenuto opportuno procedere ad un riesame delle regole tecniche, per
renderle meglio aderenti alla tecnologia della firma digitale e del documento
informatico. In particolare, l'evoluzione tecnologica e la diffusione degli
strumenti di firma digitale consentono di definire norme per la conservazione
dei documenti anche su supporti non ottici, garantendo la sicurezza della
procedura di conservazione e la verifica di integrità. La deliberazione amplia
quindi la tipologia di supporti di memorizzazione dando facoltà, laddove non
ostino altre normative, di eseguire la conservazione su supporti non ottici. La
deliberazione è accompagnata da queste note esplicative, per chiarire gli
aspetti maggiormente innovativi.
1. Tipologia dei documenti
Nell'articolo 1 sono esposte le definizioni dei termini utilizzati nel contesto
nell'articolato, in modo da garantire uniformità interpretativa.
Al comma 1, lettera a), dell'art. 1, il "documento" è definito come la
rappresentazione di atti, fatti e dati su un supporto intelligibile direttamente
o attraverso un processo di elaborazione elettronica. Il documento è costituito
da oggetti, quali testo, immagini, disegni, dati strutturati, programmi e codici
operativi, filmati ed altro che, in base alla loro disposizione sul supporto, ne
determinano la forma e, attraverso le relazioni che fra essi sussistono, la
struttura.
Il documento si materializza su vari tipi di supporto, come ad esempio su una
carta (con lo scritto, il dattiloscritto o la fotocopia), su una pellicola
fotografica o cinematografica, su una microfiche, su un microfilm, su una
cassetta VHS, su un nastro magnetico, su un DVD, su disco, sia esso magnetico,
ottico o magneto-ottico, su una lastra o pellicola radiologica, su un tabulato,
a seguito di una elaborazione elettronica e altro.
Nella deliberazione sono illustrate le caratteristiche del documento e le
formalità richieste per la sua presentazione, in base alle quali esso può
assolvere a finalità diverse. La tipologia di presentazione può essere analogica
o digitale. È considerato analogico il documento che, per la sua formazione,
utilizzi una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce
continue su carta per il documento cartaceo, le immagini continue per il film,
le lastre o pellicole radiologiche, le microfiche e i microfilm, le
magnetizzazioni continue su nastri audio e video e altro. Nel prevedere la
tipologia del documento analogico si è quindi ampliato, coerentemente con
l'evoluzione delle tecnologie, l'oggetto della deliberazione n. 24/1998.
Il documento analogico può manifestarsi in copia e in originale; quest'ultima
tipologia, a sua volta, in documento originale unico e non unico. La copia non è
compresa nelle definizioni previste dall'art. 1 e può essere considerata la
matrice di una manifestazione di volontà che si concretizza con un documento
originale. Per esemplificare, si può fare riferimento all'art. 2214 del codice
civile, dove al secondo comma si considerano copie i documenti emessi da un
imprenditore a fronte di quelli conformi che vengono spediti per essere
conservati come originale dal ricevente. In questo caso, copia è ciò che viene
formato da un soggetto quale informazione primaria; l'originalità è espressa in
altro documento che un terzo deve tenere e conservare, nel rispetto
dell'autenticità ed integrità del contenuto.
Il documento originale si contrappone alla copia ma risulta ben diverso per
funzionalità e si presenta con caratteristiche proprie, formalizzate dalla legge
per gli effetti giuridici che gli sono attribuiti.
Si è ritenuto di trattare diversamente i documenti che, pure considerati per
norma originali, hanno la caratteristica di "documento originale non unico", in
quanto si può risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti
di cui siano obbligatorie la tenuta e la conservazione, anche se da parte di
terzi. Sono inclusi tra questi, ad esempio, quelli considerati originali dallo
stesso art. 2214 del codice civile già citato, come la fattura ricevuta da un
imprenditore che, generata da un atto negoziale, assume il valore di
dichiarazione di scienza. Essa viene emessa dal venditore del bene oggetto di
transazione, che ne conserva copia; per la stessa è prescritta in forma
obbligatoria la registrazione, a fini sia fiscali sia civilistici e contabili,
adempimento che ne consente l'eventuale riscontro, anche se attraverso un
processo di cognizione. La distinzione tra documento originale unico e non
unico, ripresa nella deliberazione, è motivata da esigenze di conservazione
espresse sia dal settore pubblico sia dal settore privato. Infatti, oltre alle
copie, anche i documenti originali non unici, per la quantità della loro
produzione, destano preoccupazioni gestionali. Per questi motivi,
operativamente, i documenti analogici originali non unici vengono trattati alla
stregua delle copie, svincolandoli dalle modalità prescritte per i documenti
analogici originali unici e precisamente dal processo di conformità eseguito da
un pubblico ufficiale che, per il settore privato, si identifica quasi sempre
con il notaio. Il documento digitale, nella definizione data nel comma 1,
lettera d), dell'art. 1, differisce da quello analogico per il fatto che
l’informazione in esso contenuta si materializza su un supporto mediante una
grandezza fisica che assume soltanto due distinti valori, quelli del sistema
binario, e viene formato attraverso un processo di elaborazione elettronica del
quale è identificabile l'origine. Tra i documenti digitali viene considerato
distintamente il documento informatico, firmato digitalmente nel rispetto delle
norme previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 e delle regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 8 febbraio 1999.
2. Archiviazione digitale
Nella deliberazione, si tiene distinto il processo di conservazione da quello
dell'archiviazione digitale. Quest'ultimo può essere propedeutico al primo, ma
non è obbligatorio. Per l'archiviazione digitale dei documenti non sono previste
particolari modalità operative. L'adempimento viene lasciato all'iniziativa del
soggetto interessato, il quale potrà utilizzare un qualsiasi tipo di supporto di
memorizzazione, per l'acquisizione del documento, la sua classificazione e
l'attribuzione di un codice di identificazione univoco, in modo da consentirne
un accesso facile e razionale. Il processo di conservazione è finalizzato a
rendere un documento non deteriorabile e quindi disponibile nel tempo in tutta
la sua integrità ed autenticità. Il processo di conservazione è in generale
successivo all'eventuale archiviazione digitale.
3. Obblighi di conservazione
Il comma 1 dell'art. 2 stabilisce che gli obblighi di conservazione dei
documenti previsti dalla legislazione vigente, sia per il settore pubblico sia
per il settore privato, sono soddisfatti qualora il processo di conservazione
venga effettuato con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4. Non sono
previste autorizzazioni preventive, lasciando all'utente l'iniziativa
dell'adozione delle modalità operative per la conservazione digitale, con
l'intento di dare ampia diffusione al nuovo sistema.
È consentito ad ogni soggetto pubblico o privato di adottare accorgimenti e
procedure integrative, come anche l'adozione di altre tipologie di supporto
digitale, purché nel rispetto delle norme previste dalla deliberazione.
4. Supporto di memorizzazione
La deliberazione autorizza l'utilizzazione di un qualsiasi tipo di supporto di
memorizzazione digitale che consenta la registrazione mediante la tecnologia
laser; quindi, non soltanto dischi ottici Worm e CD-R, ma anche magneto-ottici e
DVD. Inoltre, tenuto conto di quanto previsto nel già citato testo unico circa
la possibilità d'impiego ai fini della conservazione di altro mezzo idoneo a
garantire la conformità dei documenti agli originali e in considerazione
dell'evoluzione tecnologica nel frattempo avvenuta, la deliberazione consente
(art. 8) di utilizzare un qualsiasi altro supporto di memorizzazione digitale,
oltre quelli a tecnologia laser, se non ostino altre motivazioni e comunque nel
rispetto delle regole tecniche previste dalla deliberazione stessa. Si ritiene,
infatti, che i tecnicismi della firma digitale e del riferimento temporale siano
idonei a garantire l'integrità del documento nel processo di sua conservazione,
qualunque sia il tipo di supporto di memorizzazione digitale, anche se diverso
da quello ottico. Soltanto specifiche motivazioni potrebbero suggerire o
richiedere l'impiego di una particolare tipologia di supporto.
5. Processo di conservazione
Il processo di conservazione digitale è sempre generato da documenti digitali
differenziati secondo la loro origine e prevede l'adozione di regole tecniche
comuni.
Qualora si trattino documenti analogici, il processo di conservazione è attivato
con la trasposizione della loro immagine su un supporto di memorizzazione
digitale; la conformità rispetto al documento d'origine è garantita dal
responsabile della conservazione sotto la sua diretta responsabilità.
In effetti, il processo di conservazione può avere origine dalla necessità di
convertire documenti già esistenti, per lo più cartacei. In tal caso, è
necessario procedere preliminarmente alla predisposizione del materiale
documentale, mantenendone l’ordine fisico e rendendo possibili eventuali diverse
aggregazioni. Per i documenti cartacei questa operazione è conosciuta come “cartellinatura”,
operazione che consiste nella preparazione dei documenti cartacei, già raccolti
fisicamente in un fascicolo, attraverso procedure definite dall’utente del
sistema. Vengono quindi approntati strumenti di consultazione ed eventuali
codificazioni aggiuntive cosicché, una volta registrati sul supporto di
memorizzazione digitale ottico, sia possibile rilevare collegamenti fra gli atti
e i documenti riprodotti (per unità, serie o altro livello di aggregazione) e
reperire quanto oggetto di consultazione, duplicazione o esibizione.
Gli artt. 3 e 4 dettano le regole tecniche per la conservazione,
rispettivamente, dei documenti digitali e analogici, prevedendo, in generale,
che il relativo processo si realizzi attraverso la memorizzazione dei documenti
sul supporto digitale, con le formalità dell'apposizione del riferimento
temporale e, quindi, della firma digitale sull'insieme di documenti destinati
alla conservazione.
L'apposizione del riferimento temporale prima della firma digitale trova
motivazione nella necessità di bloccare ad una data certa il contenuto dei
documenti memorizzati e conservati.
Per i soli documenti digitali originati da "documenti analogici originali unici"
è prevista, oltre all'apposizione del riferimento temporale e della firma
digitale da parte del responsabile della conservazione, anche l'apposizione del
riferimento temporale e della firma digitale sull'insieme di documenti destinati
alla conservazione da parte di un pubblico ufficiale. Quest'ultimo adempimento è
finalizzato ad attestare la conformità di quanto conservato al documento
d'origine.
6. Processo di riversamento
Il comma 2 dell'art. 3 e il comma 4 dell'art. 4 prevedono il processo di
riversamento che, come precisato al comma 1, lettere o) e p) dell'art.1, può
essere diretto o sostitutivo.
Il riversamento diretto avviene con il trasferimento del documento conservato da
uno ad altro supporto, senza alterarne la rappresentazione digitale (ad esempio,
la produzione delle copie di sicurezza previste dal processo di conservazione al
comma 1, lettere b), e) e h) dell'art. 5).
Il riversamento sostitutivo si ottiene, invece, attraverso il trasferimento di
un documento conservato da uno ad altro supporto di memorizzazione, il quale
comporti la modifica della rappresentazione digitale del suo contenuto. Questo
tipo di riversamento consente l'aggiornamento tecnologico dell'archivio quando
non sia possibile o conveniente mantenere nel tempo il formato della
rappresentazione digitale dei documenti. L'operazione è necessaria per
ottemperare all'obbligo di esibizione dei documenti conservati nel sistema.
Riguardo al riversamento sostitutivo, i documenti informatici sono stati
assimilati a quelli digitali generati da documenti analogici originali unici.
Per entrambe le tipologie, considerate le loro peculiari caratteristiche, a
differenza di quanto previsto per la generalità dei documenti, è richiesto oltre
l'intervento del responsabile della conservazione, anche quello ulteriore del
pubblico ufficiale per l'apposizione del riferimento temporale e della firma
digitale allo scopo di attestare la conformità all'originale.
7. Riferimento temporale
Al comma 1, lettera q) dell'art. 1 viene data la definizione del riferimento
temporale, più ampia di quella della marca temporale, prevista dagli artt. 52 e
seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 1999.
L'intento di semplificare il processo di conservazione ha suggerito di adottare
questo particolare tecnicismo, finalizzato a fissare nel tempo il verificarsi di
un'operazione.
Il riferimento temporale determina l'informazione della data e dell'ora nelle
quali viene ultimata correttamente la memorizzazione del documento sottoposto al
processo di conservazione o al processo di riversamento sostitutivo.
L'informazione è associata, in generale, ad un insieme di documenti digitali.
Allo scopo di garantire l'affidabilità all'operazione di associazione, si è
previsto che la procedura di generazione del riferimento temporale debba
rispettare, a seconda della tipologia dei documenti da conservare, canoni di
sicurezza stabiliti e formalizzati mediante specifica documentazione dal
soggetto pubblico o privato che intende o è tenuto ad effettuare la
conservazione digitale, ovvero dal responsabile della conservazione nominato dal
soggetto stesso. Per questa specifica operazione, è consentito il ricorso anche
a strumenti cartacei.
Gli organismi competenti e in particolare le pubbliche amministrazioni possono
regolamentare, in base a quanto loro consentito dal primo comma dell'art. 7,
altri tecnicismi analoghi senza precludere il ricorso alla marca temporale
prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 1999.
Oltre che per motivi di semplificazione, si cerca di limitare il ricorso
massiccio a quest'ultimo strumento, per la difficoltà attuale di adottare
standard riguardo all'interoperatività tra certificatori.
8. Distruzione del documento analogico
Il comma 3 dell'art. 4 prevede che il documento analogico d'origine, del quale
sia obbligatoria la conservazione, può essere distrutto soltanto al termine del
processo di conservazione. Per questo sarà necessario che sia avvenuta la sua
digitalizzazione sul supporto di memorizzazione e che siano stati apposti dal
responsabile del procedimento di conservazione il riferimento temporale e la
firma digitale. Per i documenti analogici originali unici dovrà anche essere
attestata la conformità da parte del pubblico ufficiale, con l'apposizione del
riferimento temporale e della firma digitale.
Al riguardo, viene ricordata la norma contenuta nel comma 4 dell'art. 6 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
concernente i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività
culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi dei
privati dichiarati di notevole interesse storico ed artistico.
9. Responsabile della conservazione
La deliberazione dà risalto al responsabile della conservazione, attribuendogli
(art. 5) precisi compiti e specifiche responsabilità.
In particolare, si affida al responsabile della conservazione la realizzazione
di una base di dati relativa ai documenti digitali, gestita secondo principi di
sicurezza stabiliti e documentati e che adotti procedure di tracciabilità in
modo da garantire la corretta conservazione, l'accessibilità al singolo
documento e la sua esibizione.
Inoltre, il responsabile della conservazione, con procedure realizzate
autonomamente, e quindi adeguate al proprio ambiente applicativo e alla
tipologia di documenti da conservare, deve definire il contenuto del supporto di
memorizzazione e delle relative copie di sicurezza effettuate tramite
riversamento diretto, soddisfacendo così i compiti che la deliberazione gli
attribuitisce.
Le semplificazioni più significative introdotte dalla deliberazione attuale
riguardano l'eliminazione dell'art. 7 della deliberazione n. 24/1998 che
determinava il contenuto obbligatorio del supporto di memorizzazione e
comportava adempimenti onerosi da parte del responsabile e l'abolizione
dell'operazione di chiusura del supporto di memorizzazione e del preventivo
collaudo. Queste semplificazioni sono rese possibili, tra l'altro, attraverso
l'impiego del riferimento temporale e della firma digitale, i quali determinano
la cristallizzazione dei documenti registrati per la conservazione.
I commi 2 e 3 dell'articolo 5 consentono al responsabile del procedimento di
conservazione di delegare in tutto o in parte le proprie attività ad altri
soggetti interni alla struttura e a soggetti terzi.
10. Obblighi di esibizione
L'art. 6, al comma 1, richiama all'ottemperanza di quanto previsto dall'ultimo
comma dell'art. 2220 del codice civile, il quale prevede che le scritture e i
documenti conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini devono
essere, in ogni momento, resi leggibili con mezzi messi a disposizione dal
soggetto che utilizza tali supporti per la conservazione.
L'esibizione per via telematica, prevista al comma 2, trova applicazione
attraverso il rispetto della norme contenute nel testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
particolarmente negli artt.14 e seguenti.
L'intervento del pubblico ufficiale, previsto al comma 3 dell'articolo 6 della
deliberazione, riguardante l'esibizione su supporto cartaceo di un documento da
prodursi all'esterno, trova giustificazione nell'esigenza di dichiarare la
conformità di quanto riprodotto su carta a quanto conservato sul supporto di
memorizzazione. Si ricorda che si fa riferimento al documento conservato
originato da un documento analogico originale unico. La procedura prevista
trova, quindi, origine nell'intrinseca natura del documento d'origine. |