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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 2002
(GU 6 giugno 2002 n. 131)
Schema nazionale per la valutazione e la certificazione della
sicurezza delle tecnologie dell'informazione, ai fini della tutela
delle informazioni classificate, concernenti la sicurezza interna ed
esterna dello Stato.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 1 e 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
recante "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e
la sicurezza e disciplina del segreto di Stato";
Visto il regio decreto-legge 11 luglio 1941, n. 1161 recante "Norme
relative al segreto militare";
Vista la pubblicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri
P.C.M.-A.N.S. 1/R - Norme unificate per la tutela del segreto di
Stato - Volume I - Sistema di sicurezza - Edizione 1987;
Vista la pubblicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri
P.C.M.-A.N.S. 1/R - Norme unificate per la tutela del segreto di
Stato - Volume III - Sicurezza industriale - Edizione 1993;
Vista la pubblicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri
P.C.M.-A.N.S. 1/R/A - Norme unificate per la tutela del segreto di
Stato - Direttiva per la protezione delle informazioni coperte dal
segreto di Stato trattate nei sistemi di elaborazione automatica e/o
elettronica di dati (E.A.D.) - Edizione 1993;
Vista la pubblicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri
P.C.M.-A.N.S. 1/R - Norme unificate per la tutela del segreto di
Stato - Volume II - Sicurezza delle comunicazioni ed organizzazioni e
procedure del servizio cifra - Edizione 1994;
Vista la pubblicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri
P.C.M.-A.N.S. COMSEC 256 (B) - Norme relative all'installazione di
apparati elettrici ed elettronici che elaborano informazioni
classificate - Edizione 1998;
Visto l'atto della Commissione europea datato giugno 1991 con il
quale sono stati stabiliti i criteri di valutazione della sicurezza
dei sistemi informatici denominati "ITSEC" (Information Technology
Security Evaluation Criteria);
Vista la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea
(95/144/CE) in data 7 aprile 1995 concernente l'applicazione di
omogenei criteri per la valutazione della sicurezza delle tecnologie
dell'informazione (ITSEC) nell'ambito delle procedure di valutazione
e certificazione;
Visto l'atto del Comitato di gestione dell'ISO che recepisce quale
International Standard ISO/IEC IS n. 15408, la versione 2.1 dei
"Common Criteria", documento recante la definizione dei criteri
tecnici di valutazione delle tecnologie dell'informazione;
Visto l'accordo sul Mutuo riconoscimento dei certificati emessi
secondo i predetti Criteri comuni nel campo della sicurezza della
tecnologia dell'informazione, sottoscritto il 23 maggio 2000 al fine
di assicurare la cooperazione e il mutuo riconoscimento, a livello
comunitario e internazionale, dei certificati di valutazione della
sicurezza delle tecnologie dell'informazione;
Visto l'art. 5 del citato accordo che dispone che le valutazioni
siano condotte secondo uno schema da adottare a cura di ciascun Paese
aderente, che garantisca la competenza tecnica dei centri adibiti
alla valutazione e l'imparzialita' del procedimento;
Vista la Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del
28 gennaio 2002 relativa a un approccio comune e ad azioni specifiche
nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione;
Ravvisata pertanto la necessita' di definire uno schema nazionale
per la valutazione e certificazione della sicurezza delle tecnologie
dell'informazione, dei sistemi e dei prodotti destinati alla
trattazione delle informazioni classificate, che individui procedure,
competenze e responsabilita' dei soggetti coinvolti nei processi di
valutazione e certificazione;
Acquisito il parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, espresso nell'adunanza del 28 febbraio 2002;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione dello schema nazionale
Il presente schema nazionale per la valutazione e la certificazione
della sicurezza nel settore delle tecnologie dell'informazione per la
tutela delle informazioni classificate disciplina le linee essenziali
per la definizione dei criteri e delle procedure da osservare per il
funzionamento degli organismi di certificazione e per la valutazione
dei prodotti e dei sistemi che gestiscono informazioni classificate.
Lo schema si applica ogniqualvolta una persona fisica o giuridica,
le amministrazioni pubbliche e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo chiede la fornitura o lo sviluppo di un prodotto o di un
sistema per la trattazione di tali informazioni.
Art. 2.
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
1. "Autorita' Nazionale per la Sicurezza", in seguito A.N.S., il
Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero l'Organo dallo stesso
delegato per l'esercizio delle funzioni in materia di tutela delle
informazioni, documenti e materiali classificati;
2. "Ufficio Centrale per la Sicurezza", l'articolazione della
Segreteria Generale del Comitato esecutivo per i servizi di
informazione e sicurezza (CESIS), di cui l'A.N.S. si avvale per
l'attivita' amministrativa concernente la tutela delle informazioni,
documenti e materiali classificati;
3. "informazione classificata", ogni informazione, documento o
materiale cui sia stata attribuita, da un'autorita' competente, una
classifica di segretezza;
4. "criteri di valutazione della sicurezza delle tecnologie
dell'informazione" ITSEC, i criteri uniformi di base, a livello
europeo, per la valutazione e la certificazione della sicurezza della
tecnologia della informazione idonei a consentire il mutuo
riconoscimento di un prodotto o di un sistema a livello
internazionale;
5. "manuale di valutazione della sicurezza delle tecnologie
dell'informazione" ITSEM, il manuale recante i criteri base necessari
per la valutazione della sicurezza delle tecnologie
dell'informazione;
6. "criteri comuni" (o Common Criteria) i criteri base per la
valutazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione,
definiti in un documento tecnico costituente, nella versione 2.1, lo
standard internazionale ISO denominato "International standard
15408";
7. "schema nazionale", l'insieme delle procedure e delle regole
nazionali necessarie per la valutazione e certificazione, in
conformita' ai criteri europei ITSEC e ITSEM o agli standard
internazionali ISO/IEC IS-15408, emanati dall'Organizzazione
Internazionale per la Standardizzazione - ISO;
8. "tecnologie dell'informazione", l'insieme delle tecniche
hardware e software applicate alla gestione automatica delle
informazioni;
9. "sistema", l'insieme di prodotti, funzionalmente o fisicamente
interconnessi, destinato al trattamento automatico delle informazioni
per un utilizzo specifico in un ambiente definito;
10. "sistema classificato", un sistema impiegato per
l'elaborazione, la trattazione, la conservazione e la trasmissione di
informazioni classificate;
11. "prodotto", un elemento software o hardware, idoneo a fornire
una determinata funzionalita', progettato per essere utilizzato o
incorporato in uno o piu' sistemi;
12. "manuale di valutazione comune" o CEM, il documento tecnico
recante i metodi e le procedure di valutazione della sicurezza della
tecnologia dell'informazione, secondo i criteri comuni, idonei a
consentire il mutuo riconoscimento di un prodotto o di un sistema a
livello di omologhi organismi internazionali;
13. "linee guida", gli elementi di base esplicativi delle
modalita' di applicazione dello schema nazionale di valutazione e
certificazione;
14. "committente", il soggetto pubblico o privato che richiede al
fornitore lo sviluppo o la fornitura di un prodotto o di un sistema;
15. "fornitore", il soggetto pubblico o privato fornitore del
prodotto o del sistema;
16. "ente di certificazione", l'organismo pubblico responsabile
della certificazione dei prodotti e dei sistemi informatici,
dell'accreditamento dei centri di valutazione nonche' della
definizione, dell'applicazione e dell'aggiornamento dello schema
nazionale;
17. "certificazione", l'attestazione della corretta applicazione
dei criteri di valutazione adottati per la realizzazione di un
prodotto o sistema;
18. "centro di valutazione" o "CE.VA.", un organismo accreditato
dall'A.N.S. in conformita' agli standard internazionali, competente
per le valutazioni di sicurezza di un prodotto o di un sistema;
19. "valutazione", l'analisi e la verifica da parte di un centro
di valutazione della conformita' di un prodotto o di un sistema ai
requisiti di sicurezza;
20. "accreditamento", il riconoscimento formale
dell'imparzialita' e competenza di un centro di valutazione ad
effettuare le valutazioni;
21. "target di sicurezza", l'insieme degli obbiettivi di
sicurezza predefiniti per un prodotto o un sistema da utilizzare
quale parametro di riferimento per la valutazione e per la condotta
cui attenersi nel corso delle valutazioni;
22. "oggetto della valutazione" il prodotto o il sistema
sottoposto a valutazione;
23. "piano di valutazione", il documento prodotto da un centro di
valutazione sottoposto all'approvazione dell'ente di certificazione
recante la descrizione dell'organizzazione e delle attivita'
necessarie per una specifica valutazione;
24. "profili di protezione", l'insieme dei requisiti ed
obbiettivi di sicurezza richiesti ad una categoria di prodotti o di
sistemi;
25. "integrita'", l'idoneita' di un prodotto o di un sistema ad
impedire che le informazioni classificate trattate possano essere
modificate senza autorizzazione;
26. "disponibilita' delle informazioni", la possibilita'
riconosciuta agli utenti autorizzati, di accedere alle informazioni o
ai prodotti dell'attivita' di elaborazione;
27. "assistenza", il complesso dell'attivita' di supporto
connessa alla formazione dei criteri, all'interpretazione delle
disposizioni e alla redazione della documentazione richiesta dallo
"schema";
28. "rapporto finale di valutazione", il rapporto, emesso da un
centro di valutazione e sottoposto all'approvazione dell'ente di
certificazione, recante in dettaglio le operazioni e le conclusioni
di una valutazione di un prodotto o di un sistema;
29. "rapporto di certificazione", il rapporto redatto dall'ente
di certificazione nel quale viene attestata l'idoneita' del prodotto
o del sistema a garantire la sicurezza predefinita nel "target di
sicurezza".
Art. 3.
Organismi responsabili
L'ente di certificazione e' l'A.N.S. che a tal fine si avvale
dell'Ufficio Centrale per la Sicurezza della Segreteria Generale del
Comitato di cui all'art. 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
L'ente di certificazione assicura l'applicazione dello schema
nazionale per la valutazione e certificazione della sicurezza delle
tecnologie dell'informazione per la tutela delle informazioni,
documenti ed elementi classificati dalle stesse trattati.
Il Centro di valutazione e' l'organo respensabile delle valutazioni
di verifica della conformita' di un prodotto o di un sistema ai
requisiti di sicurezza predefiniti.
Art. 4.
Compiti dell'ente di certificazione
L'ente di certificazione:
a) definisce le regole procedurali per la certificazione dei
prodotti o dei sistemi sulla base delle norme e direttive di
riferimento nazionali ed internazionali;
b) cura l'accreditamento dei Ce.Va. secondo le procedure
individuate dall'art. 7; determina la sospensione o la revoca
dell'accreditamento in caso di accertate inadempienze agli obblighi
nascenti dalle presenti disposizioni;
c) approva i piani di valutazione ed emana i rapporti di
certificazione dei prodotti e dei sistemi sulla base dei rapporti
finali di valutazione redatti dal CE.VA., ai sensi dell'art. 8;
d) rilascia le certificazioni sulla base delle valutazioni
effettuate;
e) esamina, secondo le procedure individuate dall'art. 10, le
eventuali controversie tra le parti coinvolte nel presente schema
allo scopo di pervenire, ove possibile, ad una definizione
consensuale delle stesse;
f) approva le disposizioni per la valutazione dei prodotti e dei
sistemi;
g) esprime pareri sulle procedure concernenti l'attuazione dello
schema nazionale di valutazione e certificazione;
h) coordina le attivita' dei CE.VA.;
i) cura le relazioni con gli enti di certificazione degli altri
Paesi;
l) sottoscrive accordi di mutuo riconoscimento con le omologhe
strutture degli altri Paesi e sovrintendere alla loro applicazione
nell'ambito nazionale;
m) cura la tenuta dell'elenco dei CE.VA. accreditati, con
l'indicazione dei settori di attivita' e del livello massimo di
classifica delle informazioni classificate cui i medesimi sono
abilitati ad avere accesso;
n) vigila sull'attivita' dei CE.VA. nel corso delle attivita' di
valutazione;
o) redige ed aggiorna periodicamente la lista nazionale dei
prodotti valutati;
p) provvede alla formazione tecnico professionale dei soggetti
adibiti alla certificazione e valutazione, curando altresi' il
rilascio delle abilitazioni di sicurezza richieste agli stessi;
q) istruisce in materia di tutela amministrativa delle
informazioni classificate il personale a diverso titolo impiegato
nelle attivita' di valutazione.
Art. 5.
Compiti dei Centri di Valutazione
I CE.VA. valutano i prodotti o i sistemi secondo criteri di
indipendenza e imparzialita', nel rispetto degli obblighi di
segretezza e di riservatezza. A tal fine:
a) assistono il committente ed il fornitore di un prodotto o di
un sistema nella redazione dei documenti di sicurezza;
b) forniscono all'ente di certificazione gli elementi utili per
l'individuazione delle metodologie piu' idonee da adottare,
informandolo sulle attivita' compiute ai fini della valutazione;
c) assicurano la salvaguardia di tutte le informazioni
classificate relative al prodotto o al sistema sottoposto alla loro
valutazione, anche quelle concernenti le informazioni tecniche
acquisite nel corso dell'attivita' di valutazione;
d) il valutatore di un CE.VA. che abbia prestato assistenza al
fornitore per un "oggetto della valutazione" o per parte di esso, non
puo' partecipare alla valutazione dello stesso.
Art. 6.
Compiti del committente e del fornitore
1. Il committente provvede alla definizione dei requisiti di
sicurezza del prodotto o del sistema richiesti, ai quali perviene
attraverso un'adeguata analisi del rischio del prodotto o del sistema
di cui si chiede la certificazione.
2. Il fornitore presenta al CE.VA. la documentazione di propria
competenza necessaria per la condotta della valutazione. Egli,
inoltre, fornisce al CE.VA. l'oggetto della valutazione, il target di
sicurezza e tutta la documentazione e il materiale di supporto
relativi agli aspetti di efficacia, correttezza e funzionalita',
previsti dai criteri di valutazione applicati. A tale scopo egli puo'
chiedere la collaborazione del committente e del CE.VA.
3. Il fornitore puo' chiedere al CE.VA. una stima del costo della
valutazione, al fine di definire l'offerta da presentare al
committente. A tale scopo fornisce:
a) la documentazione concernente i requisiti di sicurezza redatti
dal committente;
b) il disegno architetturale della soluzione;
c) le proposte identificative dei prodotti e dei sottosistemi
previsti dalla soluzione proposta;
d) eventuali profili di protezione di riferimento.
4. Il fornitore puo' chiedere in qualsiasi momento l'interruzione
di una valutazione in corso, dandone comunicazione all'ente di
certificazione.
Art. 7.
Procedure per l'accreditamento del CE.VA.
L'ente pubblico o privato, che intende ottenere l'accreditamento
del proprio laboratorio quale centro di valutazione di prodotti o di
sistemi in conformita' al presente schema, deve farne domanda
all'ente di certificazione. L'accreditamento e' subordinato
all'accertamento del possesso da parte del laboratorio dei seguenti
requisiti:
a) lo svolgimento dell'attivita' in locali adeguati e con mezzi
idonei ad effettuare le valutazioni dei prodotti o dei sistemi;
b) l'esistenza di un'organizzazione interna in grado di
assicurare il controllo ed il rispetto delle misure di sicurezza
prescritte e di operare in piena autonomia di giudizio, indipendenza
e imparzialita';
c) il possesso delle abilitazioni di sicurezza industriali
prescritte;
d) la presenza di personale in possesso delle capacita'
professionali necessarie per la valutazione di prodotti o di sistemi
di sicurezza, in conformita' ai criteri in vigore;
e) il possesso da parte del personale impiegato delle
abilitazioni di sicurezza richieste dall'ente di certificazione;
f) la conformita' ai parametri definiti dalla "european norm (EN)
45001".
L'ente di certificazione, ricevuta la domanda di accreditamento,
istruisce la pratica e avvia le necessarie procedure finalizzate ad
esaminare le effettive capacita' valutative del laboratorio
richiedente. L'ente di certificazione richiede altresi' al
laboratorio di effettuare una valutazione di prova, al termine della
quale il laboratorio produce il rapporto di valutazione.
L'ente di certificazione, a conclusione della prova di valutazione
e di eventuali accertamenti suppletivi e sulla base della
documentazione relativa alle caratteristiche del laboratorio e del
personale impiegato, redige entro 90 giorni dalla ricezione della
domanda di accreditamento un verbale recante la descrizione delle
procedure osservate nonche' l'assenso o il diniego al rilascio del
certificato di accreditamento.
L'accreditamento ha validita' triennale.
Art. 8.
Procedure per la valutazione e certificazione
di un prodotto o di un sistema
1. Il committente interessato alla realizzazione e acquisizione di
un prodotto o di un sistema definisce le specifiche di sicurezza
richieste che costituiscono il riferimento base per lo sviluppo e la
valutazione dell'oggetto della valutazione.
2. La valutazione di un prodotto o di un sistema e' effettuata su
richiesta del fornitore che fornisce all'ente di certificazione e al
CE.VA. gli elementi necessari per il giudizio. A tal fine il
fornitore produce l'oggetto della valutazione e ogni documentazione o
materiale necessari per la valutazione del prodotto o del sistema.
3. Il fornitore individua tra i CE.VA. accreditati quello al quale
affidare la valutazione di sicurezza, dandone comunicazione all'ente
di certificazione.
4. Il CE.VA. produce all'ente di certificazione il piano di
valutazione recante la descrizione delle attivita' necessarie al
processo di valutazione. Il piano viene valutato dall'ente di
certificazione che si esprime per l'approvazione entro 60 giorni
dalla sua ricezione.
5. Il CE.VA. redige il rapporto finale di valutazione inoltrandolo
all'ente di certificazione. Il rapporto e' un documento recante
informazioni classificate e non puo' essere rilasciato a terzi senza
il consenso delle parti coinvolte nel procedimento.
6. L'ente di certificazione, sulla base dell'analisi della
documentazione prodotta dal committente, dal fornitore e dal CE.VA.,
redige il rapporto di certificazione entro 90 giorni dalla ricezione
del rapporto finale di valutazione approvato, rilasciandone copia al
committente, al fornitore e al CE.VA.
7. In ordine al piano di valutazione ed al rapporto finale di
valutazione prodotti dai CE.VA., possono essere formulate da parte
dell'ente di certificazione osservazioni e richieste di chiarimenti.
8. In relazione alla valutazione di sistemi, i termini di cui ai
numeri 4 e 6 del presente articolo possono essere differiti, d'intesa
tra le parti, in ragione della complessita' del sistema stesso. Ai
fini del decorso dei predetti termini non e' computato il tempo
richiesto per il riscontro ad eventuali osservazioni e chiarimenti.
9. Nel caso in cui un fornitore realizza autonomamente un
"prodotto" e questo si rivela d'interesse di un ente pubblico o
privato, il fornitore puo' chiederne direttamente all'ente di
certificazione l'attestazione di sicurezza.
Art. 9.
Rapporto di certificazione
Il rapporto di certificazione redatto dall'ente di certificazione
attesta l'idoneita' del prodotto o del sistema a garantire i livelli
di sicurezza predefiniti. A tal fine il rapporto dichiara la
conformita' della valutazione alle procedure individuate nel presente
decreto e la rispondenza del prodotto o del sistema ai criteri
tecnici predefiniti per garantire la sicurezza delle informazioni
trattate.
Quando il rapporto di certificazione si conclude con una decisione
negativa, l'ente di certificazione inoltra motivato rapporto al
CE.VA. e al fornitore, informandone nel contempo il committente.
Sulla base del rapporto, l'ente di certificazione rilascia il
certificato attestante la conformita' del prodotto o del sistema ai
requisiti previsti dai criteri di riferimento.
Art. 10.
Clausole di risoluzione consensuale delle controversie
In caso di controversia relativa all'applicazione o
all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente schema
nazionale, il rappresentante del CE.VA. e il fornitore richiedono il
preventivo intervento dell'ente di certificazione per la definizione
della stessa anche quando la richiesta attenga il riesame del diniego
relativo all'accreditamento del laboratorio, la sua sospensione o
revoca ovvero il rifiuto di certificazione del prodotto o del
sistema.
A tal fine, le parti interessate formulano specifica richiesta
all'ente di certificazione da comunicarsi anche alle altre parti
coinvolte nella procedura.
La richiesta reca una sintetica esposizione e descrizione dei fatti
e degli elementi attinenti alle questioni, anche quelle di natura
interpretativa, sulle quali e' fondata la controversia.
L'ente di certificazione convoca le parti che si riuniscono entro
30 giorni dalla ricezione della richiesta per definire
consensualmente la questione.
Art. 11.
Abrogazioni e disposizioni finali
Sono abrogate, in particolare, le direttive tecniche
P.C.M.-A.N.S./TI-006 e P.C.M.-A.N.S./TI-007, recanti disposizioni per
l'omologazione dei centri di valutazione della sicurezza informatica
e per la certificazione dei prodotti e dei sistemi informatici
destinati a gestire dati coperti dal segreto di Stato o di vietata
divulgazione, approvate in data 30 agosto 1995 dall'Autorita'
nazionale per la sicurezza.
Con separati atti da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, l'Autorita' nazionale per la sicurezza delibera
le linee guida per la realizzazione dei piani di valutazione cui
dovranno attenersi il personale dei CE.VA., il committente e il
fornitore al fine di assicurare la piena attuazione del presente
schema nazionale.
Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 aprile 2002
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
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