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D.P.R. 26
ottobre 2001, n. 430
Regolamento concernente la
revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio,
nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell’ art. 19, comma 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
G.U. 13 dicembre 2001, n. 289
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.1933,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n.973, concernenti la
disciplina delle lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza nonché dei
concorsi e delle operazioni a premio;
Visti gli articoli da 78 a 145 del regio-decreto 25 luglio 1940, n.1077
concernenti il regolamento in materia di lotterie, tombole, concorsi ed
operazioni a premio;
Visto l’articolo 15, comma 2, della legge 2 agosto 1982, n.528, che prevede che
l’autorizzazione a svolgere lotterie, tombole, e pesche o banchi di beneficenza
possa essere rilasciata anche ai partiti politici rappresentati nelle assemblee
nazionali e regionali;
Visto l’articolo 7, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1989,
n.332, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n.384, che
stabilisce che non sono soggette alle disposizioni sulle operazioni a premio le
manifestazioni i cui premi sono costituiti da sconti di prezzo o da quantità
aggiuntive del prodotto propagandato;
Visto l’articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n.62, recante la disciplina delle
tombole e pesche o banchi di beneficenza promosse in occasione di feste o sagre
a carattere locale nonché delle sottoscrizioni o offerte di denaro con
estrazione di premi promosse dai partiti politici rappresentati nelle assemblee
nazionali e regionali;
Visto l’articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, il quale
stabilisce che con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con
il Ministro dell’interno, si procede alla revisione organica della disciplina
dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte
locali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell’organizzazione di governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, resi dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nelle adunanze del 12 aprile 1999 e 15 gennaio 2001;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12
ottobre 2001 ;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri delle attività produttive e dell’interno
EMANA
il seguente regolamento
TITOLO I
MANIFESTAZIONI A PREMIO
Art. 1
(Ambito applicativo)
1. I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, consistenti in promesse
di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la
conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di
determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche
in parte commerciali, si effettuano alle condizioni e con le modalità di cui al
presente titolo.
2. Per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari si applicano le
disposizioni degli articoli 1989, 1990 e 1991 del codice civile.
3. I concorsi e le operazioni a premio hanno durata non superiore,
rispettivamente, a uno e a cinque anni dalla data di inizio degli stessi. Nel
periodo di durata dei concorsi e delle operazioni a premio sono compresi,
rispettivamente, le fasi relative all’individuazione dei vincitori e il termine
ultimo per richiedere il premio. I premi messi in palio sono consegnati agli
aventi diritto entro il termine di sei mesi dalla conclusione della
manifestazione o dalla data di richiesta dei premi stessi. Se il regolamento
della manifestazione prevede termini di consegna inferiori a sei mesi, in caso
di ritardo è data comunicazione agli interessati, mediante lettera raccomandata,
dei motivi ostativi al sollecito adempimento dell’obbligazione.
4. I concorsi e le operazioni a premio possono essere svolti a favore dei
consumatori finali o di altri soggetti quali i rivenditori, gli intermediari, i
concessionari, i collaboratori e i lavoratori dipendenti.
5. La partecipazione ai concorsi e alle operazioni a premio è gratuita, salvo le
ordinarie spese di spedizione o telefoniche necessarie ai fini della
partecipazione stessa. E' vietata la diretta maggiorazione del prezzo del
prodotto o servizio promozionato.
6. Le attività relative allo svolgimento delle manifestazioni a premio sono
effettuate nel territorio dello Stato ad eccezione delle attività connesse al
confezionamento dei prodotti realizzate al di fuori del detto territorio.
Art. 2
(Concorsi a premio)
1. Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in cui
l'attribuzione dei premi offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi,
anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi,
dipende:
a) dalla sorte, sia che l'estrazione dei vincitori sia organizzata
appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra
designazione che dipende comunque dalla sorte;
b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche consentano
di affidare unicamente all'alea la designazione del vincitore o dei vincitori
dei premi promessi;
c) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o
pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali
in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione è
riservata a terze persone o a speciali commissioni;
d) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle
condizioni stabilite dal regolamento, purché le modalità dell'assegnazione dei
premi siano oggettivamente riscontrabili e i concorrenti che non risultino
vincitori possano partecipare all'assegnazione di ulteriori premi.
Art. 3
(Operazioni a premio)
1. Sono considerate operazioni a premio, anche se il destinatario del premio è
un soggetto diverso dall’acquirente il prodotto o servizio promozionato, le
manifestazioni pubblicitarie che prevedono:
a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato
quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione
raccogliendo e consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto,
anche su supporto magnetico;
b) le offerte di un regalo a tutti i coloro che acquistano o vendono un
determinato prodotto o servizio.
2. Sono considerate operazioni a premio anche quelle nelle quali, all’acquirente
di uno o più prodotti o servizi promozionati, viene offerta in premio la
possibilità di ottenere, dietro presentazione di un numero predeterminato di
prove di acquisto e mediante un contributo di spesa, un diverso prodotto o
servizio a prezzo scontato. Il contributo richiesto non deve essere superiore al
75 per cento del costo del prodotto o servizio, sostenuto dalla ditta
promotrice, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Il premio consiste nello
sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene
offerto e il contributo richiesto.
Art. 4
(Premi)
1. I premi messi in palio consistono in beni, servizi, sconti di prezzo e
documenti di legittimazione di cui all’articolo 2002 del codice civile,
suscettibili di valutazione economica, assoggettati all’imposta sul valore
aggiunto o alla relativa imposta sostitutiva, escluso il denaro, i titoli dei
prestiti pubblici e privati, i titoli azionari , le quote di capitale societario
e dei fondi comuni di investimento e le polizze di assicurazione sulla vita. I
premi, inoltre, sono costituiti anche da giocate del lotto o da biglietti delle
lotterie nazionali.
2. I soggetti promotori di manifestazioni i cui premi sono costituiti da giocate
del lotto effettuano le giocate stesse presso le ricevitorie del lotto e
consegnano direttamente le bollette ai promissari. I soggetti stessi possono,
altresì , offrire in premio il rimborso, totale o parziale, delle giocate del
lotto già effettuate e non risultate vincenti.
3. Se i premi sono costituiti da biglietti delle lotterie nazionali gestite
dallo Stato, i soggetti promotori offrono i biglietti interi ai promissari, non
essendo consentito di frazionare il prezzo dei biglietti stessi. L'assegnazione
dei biglietti interi può essere effettuata anche mediante estrazione a sorte o
con altri sistemi analoghi.
Art. 5
(Soggetti promotori delle manifestazioni a premio)
1. I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati soltanto da imprese
produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi
promozionati e dalle organizzazioni rappresentative dell’associazionismo
economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di società anche
cooperative.
2. I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati anche da imprese non
residenti nel territorio nazionale, per il tramite di un rappresentante
residente nel territorio dello Stato, nominato con le modalità e gli effetti di
cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.
3. I soggetti promotori possono delegare agenzie di promozione od operatori
professionali a rappresentarli in tutti gli adempimenti relativi alle
manifestazioni, compresa la domiciliazione e la conservazione di tutta la
documentazione nel territorio dello Stato, nonché a prestare la cauzione di cui
all'articolo 7.
4. In caso di manifestazione effettuata da due o più soggetti, gli stessi sono
responsabili in solido per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari
e per il pagamento delle sanzioni dovute. La responsabilità solidale non si
estende ai rivenditori dei prodotti o dei servizi promozionati che non hanno
concorso all'organizzazione della manifestazione.
Art. 6
(Esclusioni)
1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio:
a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o
scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito
commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore
dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o
rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento
nell'interesse della collettività;
b) le manifestazioni nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di
emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si
svolgono le manifestazioni stesse, semprechè l’iniziativa non sia svolta per
promozionare prodotti o servizi di altre imprese;
c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul
prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da
sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato,
a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest’ultimo,
o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;
d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo
valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla
natura o dall'entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate.
e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od
istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o
benefiche.
Art. 7
(Cauzione)
1. Al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi, i
soggetti che intendono svolgere una manifestazione a premio prestano cauzione in
misura pari:
a) in caso di concorsi, al valore complessivo dei premi promessi determinato ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto o della relativa imposta sostitutiva o
sulla base del prezzo dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del
lotto;
b) in caso di operazioni, al 20 per cento del valore complessivo dei premi di
cui alla lettera a); la cauzione non è dovuta qualora il premio sia corrisposto
all'atto dell'acquisto del prodotto o del servizio promozionato.
2. Nei casi in cui non sia possibile stabilire sin dall'origine il valore
complessivo dei premi da assegnare, lo stesso è determinato in via presuntiva
sulla base dei risultati di analoghe manifestazioni effettuate in precedenza e
della stima delle vendite attese dei beni o dei servizi promozionati e delle
adesioni dei promissari calcolate in base a criteri statistici. La cauzione
prestata va adeguata qualora, in base all'andamento della manifestazione,
l'importo originario si riveli non sufficiente a garantire la corresponsione dei
premi.
3. La cauzione è prestata a favore del Ministero delle attività produttive ed ha
scadenza non inferiore ad un anno dalla conclusione della manifestazione. La
cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti
dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale ovvero mediante
fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del
fidejussore. Se entro il detto termine di scadenza non è richiesto dal Ministero
delle attività produttive l'incameramento della cauzione, la stessa si intende
svincolata. Per i concorsi a premio la cauzione si intende svincolata, anche
prima del termine di scadenza, trascorsi centottanta giorni dalla data di
trasmissione al Ministero delle attività produttive del processo verbale di
chiusura della manifestazione, di cui all’articolo 9.
4. Il Ministero delle attività produttive dispone l’incameramento della cauzione
qualora:
a) in caso di concorsi, dal verbale redatto dal notaio o dal funzionario di cui
all’articolo 9, risultino commesse violazioni relative alla consegna dei premi;
b) in caso di operazioni, accerti, d’ufficio o a seguito di denuncia presentata
dai partecipanti, la mancata corresponsione dei premi promessi.
Art. 8
(Manifestazioni vietate)
1. Non è consentito lo svolgimento di manifestazioni a premio, quando:
a) il congegno dei concorsi e delle operazioni a premio non garantisce la
pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i
partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare
l’individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla
manifestazione stessa;
b) vi è elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la
mancanza di reali scopi promozionali, in quanto il prezzo richiesto è superiore
al valore commerciale del bene il cui acquisto costituisce il presupposto per la
partecipazione alla manifestazione a premio;
c) vi è turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi
comunitari;
d) vi è lo scopo di favorire la conoscenza o la vendita di prodotti per i quali
sono previsti, da disposizioni legislative, divieti alla pubblicità o altre
forme di comunicazione commerciale. Per i beni e servizi la cui pubblicità è
vincolata, da disposizioni legislative, ad autorizzazioni o comunicazioni
preventive, le manifestazioni a premio sono svolte solo dopo aver ottenuto il
provvedimento di autorizzazione ovvero sono state effettuate le comunicazioni
preventive;
e) vi sono violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento,
tranne quelle di cui all'articolo. 10, comma 1.
2. In caso di svolgimento di manifestazioni a premio vietate ai sensi del comma
1, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 124, comma 1, del regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dall’articolo 19, comma 5, lettera
c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le violazioni delle disposizioni
di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, si applicano le sanzioni previste
dall’articolo 124, commi 2 e 3, del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938.
Art. 9
(Individuazione dei vincitori dei concorsi a premio)
1. Nei concorsi a premio ogni fase dell’assegnazione dei premi è effettuata, con
relativo onere a carico dei soggetti promotori, alla presenza di un notaio o del
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per
territorio di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.112, o di un suo delegato; se il congegno utilizzato per l’assegnazione
dei premi richiede particolari conoscenze tecniche, il notaio o il pubblico
ufficiale è affiancato da un esperto che rende apposita perizia.
2. In caso di inserimento di tagliandi o altri elementi vincenti tra quelli non
vincenti, i soggetti promotori rendono una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestando che la detta operazione è effettuata in conformità a quanto
previsto nel regolamento del concorso.
3. Il notaio o il funzionario verifica la prestazione della cauzione e attesta
l'autenticità delle firme apposte sulle dichiarazioni dei soggetti delegati a
rappresentare le ditte promotrici, relative all'effettiva consegna dei premi ai
vincitori e alla eventuale devoluzione degli stessi alle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n.460.
4. Il notaio o il responsabile della tutela del consumatore e della fede
pubblica redige processo verbale delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3;
detto processo verbale, compilato secondo lo schema tipo predisposto dal
Ministero delle attività produttive, è trasmesso allo stesso Ministero.
Art. 10
(Adempimenti dei promotori)
1. I soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno
comunicazione, prima dell'inizio, al Ministero delle attività produttive
mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso
predisposto, fornendo altresì il regolamento del concorso nonché la
documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Se il concorso
è effettuato da due o più soggetti, la comunicazione è presentata da uno solo di
essi o da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 3.
2. Eventuali modifiche al regolamento dei concorsi sono notificate al Ministero
delle attività produttive con le stesse modalità della comunicazione del
regolamento medesimo. E’ vietato pubblicizzare e svolgere concorsi a premio in
difformità dal regolamento, e sue eventuali modifiche, depositato presso il
Ministero delle attività produttive..
3. I soggetti che intendono svolgere una operazione a premio redigono un
apposito regolamento, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto
notorio resa dal rappresentante legale della ditta promotrice, che è conservato
presso la sede di quest’ultima per tutta la durata della manifestazione e per i
dodici mesi successivi alla sua conclusione. Le stesse modalità sono osservate
in caso di eventuali modifiche al regolamento.
4. In caso di concorsi e operazioni a premio, la promessa resa nota al pubblico
può essere modificata se le modifiche non ledono i diritti acquisiti dai
promissari e sono portate a conoscenza degli interessati con le stesse modalità
della promessa originaria o in forme equivalenti.
5 Nei concorsi a premio, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da
quelli rifiutati, sono devoluti a organizzazioni non lucrative di utilità
sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Art.11
(Regolamento delle manifestazioni a premio e materiale pubblicitario)
1. Il regolamento delle operazioni e dei concorsi a premio è messo a
disposizione del consumatore per una corretta informazione. Esso contiene
l’indicazione del soggetto o dei soggetti promotori, della durata, dell’ambito
territoriale, delle modalità di svolgimento della manifestazione, della natura e
del valore indicativo dei singoli premi messi in palio, del termine della
consegna degli stessi nonchè delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale di cui all’articolo 10, comma 5, alle quali devolvere i premi non
richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati.
2. Il materiale promozionale o informativo della manifestazione, se non contiene
o non è accompagnato dal regolamento della manifestazione, riporta almeno le
condizioni di partecipazione, la durata della manifestazione nonchè, per i
concorsi a premio, il valore complessivo dei premi messi in palio.
3. Sono consentiti messaggi pubblicitari che, in relazione alle diverse
caratteristiche dei mezzi audiovisivi e degli spazi utilizzati, non contengono
tutte le indicazioni richieste, fatto salvo l’obbligo di rinvio specifico al
regolamento, con indicazione delle modalità di acquisizione o di consultazione
dello stesso da parte dei promissari.
Art. 12
(Controllo delle manifestazioni a premio)
1. Il Ministero delle attività produttive esercita l'attività di controllo sui
concorsi e sulle operazioni a premio. Tale attività è svolta d’ufficio a
campione, ovvero su segnalazione di soggetti interessati.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni dall’articolo 124 del
regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.1933, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 1939, n.973 e modificato dalla legge 27 dicembre 1997, n.449,
se vengono segnalate o individuate manifestazioni in corso che si presumono in
sede istruttoria vietate ai sensi dell’articolo 8, il Ministero delle attività
produttive assegna al soggetto promotore quindici giorni di tempo per presentare
le proprie controdeduzioni. Entro sessanta giorni dalla predetta richiesta il
Ministero, se ravvisa la sussistenza di una o più violazioni, adotta, con
decreto motivato, un provvedimento di immediata cessazione della manifestazione.
TITOLO II
MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI
Art. 13
(Ambito applicativo)
1. E' vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di
beneficenza nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche.
Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono,
tuttavia, consentite:
a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti
morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali,
culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli. 14 e seguenti del
codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui
all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette
manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli
enti stessi;
b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai
partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n.2, purché
svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di
svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le
disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini
prettamente ludici.
2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1:
a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita
di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi
secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei
biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei
biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi,
non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,68, e i biglietti
sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di
cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi
assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si
sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita
delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni
limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva.
Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni
tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la
somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42;
c) per pesche o i banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte
effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non
si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è
abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti
se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua
la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.000.000,
pari ad euro 51.645,68.
3. E' vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della
fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle
lettere a) e c) del comma 2 consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi
il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed
i metalli preziosi in verghe.
Art. 14
(Adempimenti dei promotori e controlli)
1. I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne
danno comunicazione, almeno 30 giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco
del comune in cui è effettuata l'estrazione. Eventuali variazioni delle modalità
di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo
utile per consentire l’effettuazione dei controlli.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1 va allegata la seguente documentazione:
a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la
natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in
cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la
consegna dei premi ai vincitori;
b) per le tombole:
1) il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo
di ciascuna cartella;
2) la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in misura
pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro
prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è
prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha
scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è
prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo
Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante
fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del
fidejussore.
3. Per le pesche o banchi di beneficenza l'ente organizzatore indica nella
comunicazione di cui al comma 1 il numero dei biglietti che intende emettere ed
il relativo prezzo.
4. Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:
a) delle condizioni previste dal presente regolamento;
b) della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far
fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e
movimenti politici di cui alla legge n. 2 del 1997.
5. I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle
manifestazioni di sorte locali e sono l’autorità competente a ricevere il
rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. Alle manifestazioni di
sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decreto legge 19 ottobre
1938, n. 1933, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 1939, n. 973,
da ultimo modificato dall’articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
6. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle è
indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore.
7. L'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica; le modalità della
stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati
alla manifestazione. Nell’avviso sono indicati gli estremi della comunicazione
fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le
finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei
biglietti e delle cartelle messe in vendita.
8. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore
provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri nonché i biglietti o
le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei
registri corrispondono a quelle indicate nelle fatture d’acquisto. I biglietti e
le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di
tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione. L’estrazione è
effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è
redatto processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un’altra
consegnata all’incaricato del Sindaco.
9. Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore
controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un
incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo
processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un’altra consegnata
all’incaricato del Sindaco.
10. Per le tombole, entro 30 giorni dall’estrazione, l’ente organizzatore
presenta all’incaricato del sindaco la documentazione attestante l’avvenuta
consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità
della documentazione prodotta, dispone l’immediato svincolo della cauzione. Il
comune dispone l’incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei
premi ai vincitori nel termine di cui al presente comma.
11. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui ai
commi 4 e 5, si applicano con riferimento alle manifestazioni di cui
all’articolo 13, comma 1, lett. a).
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 15
(Adeguamento delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche del
Ministero delle Attività produttive)
1. Per l’esercizio delle funzioni attribuite dal presente regolamento al
Ministero delle attività produttive, le dotazioni organiche dello stesso sono
adeguate in sede di rideterminazione periodica ai sensi dell’articolo 17, comma
4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, a valere
sulle risorse finanziarie utilizzate dall’Agenzia delle entrate per l’esercizio
delle funzioni trasferite. Alla copertura delle vacanze derivanti da tale
aumento di dotazione organica si provvede prioritariamente attraverso mobilità
volontaria del personale che svolge presso l’Agenzia delle entrate le funzioni
oggetto di trasferimento.
2. Fino alla completa attuazione del comma 1, la direzione generale per
l’armonizzazione e la tutela del mercato del Ministero delle attività
produttive, si avvale di un contingente fino a quaranta unità di personale in
posizione di comando ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, da individuare, con precedenza assoluta, tra quello già utilizzato
dall’Agenzia delle entrate per l’esercizio della funzione trasferita.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 1 ed anche in relazione alle disposizioni di
cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed
all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il
Ministero delle attività produttive può concludere accordi con l’Unioncamere per
stabilire un rapporto di collaborazione con le Camere di commercio.
Art. 16
(Abrogazioni)
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si
intendono abrogati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1998, n. 400:
a) l’articolo 39 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.1933, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n.973, come sostituito
dall’articolo 1 del D.L.P. 27 giugno 1946, n.122; gli articoli 40, 42, 43, 44,
46, 50, comma 1, 51, 54, 56, comma 1, 57, 58, 59 e 61 del citato regio
decreto-legge n. 1933 del 1938, come sostituiti dall’articolo 2 della legge 15
luglio 1950, n.585; l’articolo 42bis del citato regio decreto-legge n.1933 del
1938, istituito con la citata legge n.585 del 1950; gli articoli 53, 55, 60 e 62
del citato regio decreto.legge n.1933 del 1938;
b) l’articolo 7, commi 1 e 4, terzo periodo del decreto legge 30 settembre 1989,
n.332, convertito con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384;
c) l’articolo 15 della legge 2 agosto 1982, n.528;
d) l’articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n.62;
e) gli articoli da 78 a 145 del regolamento dei servizi del lotto, approvato con
R.D. 25 luglio 1940, n.1077;
f) ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dal presente
regolamento.
2. I riferimenti alle disposizioni indicate nel comma 1, contenuti in ogni altro
atto normativo, si intendono fatti agli articoli da 1 a 14 del presente
regolamento.
Art. 17
(Regime transitorio)
1. Le disposizioni del presente regolamento, non si applicano ai concorsi e alle
operazioni a premio nonchè alle manifestazioni di sorte locali la cui domanda di
autorizzazione è presentata entro la data di entrata in vigore del presente
regolamento.
Art. 18
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento, escluse le disposizioni di cui all’articolo 15,
entra in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 15 del presente regolamento entrano in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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