|
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2002, n.101
Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da
parte
delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto
per l'approvvigionamento di beni e servizi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 58, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);
Visto l'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante
disposizioni per la delegificazione e per la semplificazione dei
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, recante nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive
modifiche ed integrazioni, recante testo unico delle disposizioni in
materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle
direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;
Visto decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modifiche ed integrazioni, concernente l'attuazione della direttiva
92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile
1994, n. 573, recante norme per la semplificazione dei procedimenti
di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla
soglia di rilievo comunitario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del
15 aprile 1999, recante le regole tecniche per la formazione, la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione, anche temporale, dei documenti informatici;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
28 ottobre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11
dicembre 1999, in tema di gestione informatica dei flussi documentali
delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318, recante norme per l'individuazione delle misure minime di
sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma
dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2000);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese
in economia;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante
modifiche al titolo V della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante
attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Visto il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati
personali, espresso nella riunione del 14 giugno 2001;
Viste le osservazioni del Consiglio di Stato, formulate dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno
2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 marzo 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del
27 agosto 2001, con il quale sono state delegate al Ministro senza
portafoglio dott. Lucio Stanca le funzioni in materia di innovazione
e tecnologie;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per procedure telematiche di acquisto, le procedure di gara
telematica e di mercato elettronico disciplinate ai Capi II e III;
b) per gare telematiche, le procedure di scelta del contraente
disciplinate al Capo II ed attuate in via elettronica e telematica;
c) per mercato elettronico, le procedure di scelta del contraente
attuate in via elettronica e telematica disciplinate al Capo III;
d) per sistemi informatici di negoziazione, le soluzioni e gli
strumenti elettronici e telematici che consentono la presentazione
delle offerte da parte degli utenti e la classificazione delle
offerte stesse secondo metodologie e criteri predefiniti;
e) per amministrazioni, tutti i soggetti, gli enti e gli
organismi tenuti all'applicazione delle normative nazionali e
comunitarie in tema di appalti pubblici, con esclusione delle
regioni, delle province, delle citta' metropolitane, dei comuni e
delle comunita' montane;
f) per gestore del sistema, il soggetto pubblico o privato di cui
l'amministrazione puo' avvalersi, nel rispetto della normativa
vigente in tema di scelta del contraente, per la gestione tecnica dei
sistemi informatici di negoziazione;
g) per utente, il fornitore di beni o il prestatore di servizi
abilitato ai sensi del presente regolamento a partecipare alle
procedure telematiche di acquisto attraverso il processo di
autorizzazione;
h) per unita' ordinante, ogni soggetto abilitato nell'ambito
dell'amministrazione pubblica di pertinenza ad impegnare
l'amministrazione per l'acquisto di beni e servizi;
i) per sito, il punto di presenza sulle reti telematiche, dove
sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari
all'espletamento delle procedure telematiche di acquisto per
l'approvvigionamento di beni e servizi;
l) per registrazioni di sistema, gli archivi elettronici
contenenti gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative
alle procedure telematiche di acquisto;
m) per processo di autorizzazione, la modalita' informatica che
consente all'utente la partecipazione alle procedure telematiche di
acquisto;
n) per strumento di sottoscrizione, la firma digitale basata su
di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore
accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di
una firma sicura.
Art. 2.
Obiettivi ed ambito di applicazione
1. Il regolamento disciplina lo svolgimento di procedure
telematiche di acquisto che consentono alle amministrazioni di
effettuare approvvigionamenti di beni e servizi attraverso sistemi
automatizzati di scelta del contraente.
2. Le procedure telematiche di acquisto assicurano la parita' di
condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza
e di semplificazione delle procedure, nonche' delle disposizioni,
anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulle
firme elettroniche e sulla documentazione amministrativa.
3. Le disposizioni del regolamento si applicano alle
amministrazioni che, per gli approvvigionamenti di beni e servizi,
anche d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di
volta in volta decidano, con provvedimento motivato e secondo le
modalita' richieste dai rispettivi ordinamenti, di effettuare gli
stessi attraverso procedure telematiche di acquisto comunicando al
gestore del sistema prescelto le informazioni ed i dati necessari.
Rimane ferma la possibilita' per le amministrazioni di effettuare gli
approvvigionamenti di beni e servizi con le tradizionali procedure di
scelta del contraente anche utilizzando, a supporto del procedimento,
sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni della
normativa vigente.
4. Le regioni, le province, le citta' metropolitane, i comuni e le
comunita' montane possono applicare le disposizioni del presente
regolamento se cosi' dispongano nell'ambito della propria autonomia e
salvo che non aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni.
5. Le procedure di scelta del contraente previste dal regolamento
possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni
di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 3.
Principi organizzativi
1. Le procedure telematiche di acquisto sono realizzate seguendo
principi di sicurezza fissati dalle disposizioni contenute nei
regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e conformemente ai principi stabiliti dal
com-ma 1 di detto articolo.
2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita
con l'interrogazione delle registrazioni di sistema che contengono la
documentazione in formato elettronico degli atti della procedura.
L'invio al soggetto che vi abbia titolo di copia autentica della
documentazione e' effettuato dall'amministrazione secondo i principi
e le modalita' stabilite in tema di documentazione amministrativa.
Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i
programmi per elaboratore utilizzati dall'amministrazione o dal
gestore del sistema ove coperti da diritti di privativa
intellettuale.
3. L'accesso delle amministrazioni o degli altri soggetti che vi
abbiano diritto per espressa disposizione legislativa o
regolamentare, e' effettuato con le medesime modalita' di cui al
comma 2.
4. Le amministrazioni eseguono i trattamenti dei dati personali
necessari alle finalita' di cui al presente regolamento nel rispetto
della disciplina in materia.
Art. 4.
Pubblicita', atti e comunicazioni
1. Le procedure telematiche di acquisto sono precedute da
specifiche fasi di abilitazione aperte al pubblico e regolate, con
bandi conformi alla normativa nazionale e comunitaria, dai capi II e
III del regolamento.
2. I bandi di abilitazione, gli avvisi di gara e di aggiudicazione
nonche' ogni altra comunicazione al pubblico sono altresi' pubblicati
sul sito dell'amministrazione procedente e, quando disponibile, sul
sito individuato ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge
24 novembre 2000, n. 340.
3. Alle comunicazioni ed alle trasmissioni di documenti tra gli
utenti e le amministrazioni si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Le comunicazioni, le richieste e gli inviti
agli utenti si hanno per eseguiti con la spedizione effettuata alla
casella di posta elettronica indicata dal destinatario nell'ambito
della procedura telematica di acquisto.
4. Le forme di comunicazione previste dal presente articolo sono
valide anche ai fini delle disposizioni contenute nella legge
7 agosto 1990, n. 241.
5. Le operazioni effettuate nell'ambito delle gare telematiche e
dei sistemi informatici di negoziazione sono riferibili all'utente
sulla base del processo di autorizzazione e si intendono compiute
nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le
registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche
digitalmente, in conformita' alle disposizioni tecniche e normative
emanate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il tempo del sistema e'
sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC
(IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.
6. Le offerte, le dichiarazioni e gli atti risultanti dalle
operazioni di cui al comma 5 sono comunque successivamente confermati
con l'utilizzo dello strumento di sottoscrizione. Si applicano in
ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, che ha sostituito il comma 2
dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5.
Processo di autorizzazione
1. Le amministrazioni individuano, secondo i propri ordinamenti, i
soggetti abilitati che possono avvalersi delle procedure telematiche
di acquisto, predisponendo i necessari processi di autorizzazione.
2. Il processo di autorizzazione e' definito dalle amministrazioni
nel rispetto delle modalita' e dei criteri stabiliti nei bandi di
abilitazione e per la durata ivi prevista.
Allo scadere del periodo di validita' dell'abilitazione, il
sistema, in maniera automatica, revoca l'abilitazione concessa.
3. In ogni momento le amministrazioni, qualora ne ravvisino la
necessita', possono chiedere agli utenti l'invio di attestazioni,
autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere
dei requisiti oggettivi o soggettivi, nonche' delle eventuali
qualifiche professionali o particolari iscrizioni ad albi o elenchi
pubblici, che hanno determinato l'abilitazione dell'utente.
Art. 6.
Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto
1. Il sistema per le procedure telematiche di acquisto e'
realizzato con modalita' e soluzioni che impediscono di operare
variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle
altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle
operazioni compiute nell'ambito delle procedure.
2. Il sistema consente al gestore ed alle amministrazioni di
controllare i principali parametri di funzionamento del sistema
stesso, segnalando altresi' le anomalie delle procedure e
evidenziando le offerte che presentano carattere anormalmente basso.
Art. 7.
Gestore del sistema
1. Il gestore del sistema e' incaricato dall'amministrazione dei
servizi di conduzione tecnica dei sistemi e delle applicazioni
informatiche necessarie al funzionamento delle procedure telematiche
di acquisto, assumendone ogni responsabilita' e fornendo idonea
garanzia bancaria o assicurativa anche per il rispetto dei principi
stabiliti dall'articolo 3, comma 1.
2. Il gestore del sistema assume il ruolo di responsabile del
trattamento dei dati e, su richiesta dell'amministrazione titolare
del trattamento stesso, cura gli adempimenti, di competenza della
medesima amministrazione, in ordine alla operativita' dei processi di
autorizzazione.
Art. 8.
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento designato dall'amministrazione
provvede alla risoluzione di tutte le questioni anche tecniche
inerenti la procedura, compresa quella relativa all'abilitazione
degli utenti.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la regolarita'
della procedura e dell'offerta, appone la propria firma, anche
digitale, sul verbale delle operazioni prodotto automaticamente dal
sistema, nonche' sul verbale di aggiudicazione, convalidando i
risultati del procedimento.
3. L'amministrazione, ove espressamente previsto dalle disposizioni
di legge regolanti l'attivita' negoziale delle pubbliche
amministrazioni, nomina un ufficiale rogante. L'ufficiale rogante
provvede a ricevere il verbale di aggiudicazione, apponendo la sua
firma, anche digitale, su questo e sul verbale delle operazioni di
gara convalidati dal responsabile del procedimento.
4. Nelle procedure di cui al presente decreto si fa luogo
all'approvazione del contratto con strumenti telematici.
Art. 9.
Bando di abilitazione
1. Le gare telematiche sono precedute, almeno sessanta giorni prima
dell'inizio delle procedure, dalla pubblicazione, a cura
dell'amministrazione e nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria, di un bando per l'abilitazione dei potenziali offerenti
alla partecipazione alle gare stesse.
2. Nel bando di abilitazione le amministrazioni possono limitarsi
ad indicare il volume globale degli appalti per ciascuna delle
categorie di servizi e di beni che esse intendono aggiudicare nel
periodo di validita' dell'abilitazione, attraverso diversi sistemi
informatici di negoziazione; possono altresi' specificare le diverse
classi per le quali gli utenti sono abilitati in relazione alle loro
capacita' tecniche, finanziarie ed economiche, al fine di garantire
la massima partecipazione alle procedure telematiche di acquisto.
3. Il bando contiene in particolare i seguenti elementi:
a) i contenuti e le modalita' di presentazione della domanda di
abilitazione, con riferimento in particolare alla dichiarazione
dell'indirizzo elettronico del richiedente, ai sensi dell'articolo
14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
b) le categorie merceologiche dei beni e dei servizi e le
eventuali classi di abilitazione degli utenti;
c) i criteri e le modalita', inclusa l'indicazione delle
eventuali procedure telematiche utilizzate, per la presentazione e la
valutazione delle domande di abilitazione con particolare riguardo
alla dimostrazione della capacita' economica e finanziaria dei
richiedenti, della capacita' tecnica e del possesso dei requisiti
soggettivi ed oggettivi;
d) l'indicazione del sito nel quale le amministrazioni rendono
contestualmente disponibili al pubblico le seguenti informazioni:
1) l'eventuale documentazione tecnica, informativa ed
amministrativa relativa all'individuazione dei beni da fornire e dei
servizi da prestare;
2) l'indirizzo di posta elettronica dell'amministrazione presso
cui si possono richiedere informazioni complementari;
3) le procedure e le metodologie utilizzate per la
classificazione delle offerte, per l'aggiudicazione, nonche' per la
segnalazione delle offerte di carattere anormalmente basso ed
eventuali altre anomalie;
4) i casi di sospensione della procedura a seguito di anomalie
segnalate dal sistema;
5) le fattispecie automatiche di esclusione del singolo utente;
6) l'elencazione e la descrizione dei sistemi informatici di
negoziazione che saranno utilizzati nei successivi avvisi di gara,
con la descrizione, per ciascuno di essi, delle procedure, delle
modalita' e dei criteri di scelta del contraente;
e) l'indicazione del responsabile del procedimento;
f) la durata, non superiore a 24 mesi, dell'abilitazione degli
utenti;
g) le garanzie che il fornitore dovra' rilasciare preventivamente
per accedere al sistema informatico di negoziazione.
4. L'amministrazione delibera sulle domande di abilitazione nel
termine di quindici giorni dalla ricezione, comunicando all'utente
quanto previsto nel processo di autorizzazione, nonche' le categorie
e le classi per le quali risulta abilitato.
Art. 10.
Avviso di gara e invito
1. L'avviso di gara e' pubblicato nelle forme previste
dall'articolo 4, comma 2, almeno trenta giorni prima della data
fissata per l'inizio delle operazioni. Entro il termine previsto per
la comunicazione degli inviti le amministrazioni deliberano anche
sulle domande di abilitazione inoltrate nei termini previsti
dall'avviso di gara. I requisiti previsti dall'avviso di gara sono
identici a quelli previsti dal bando di abilitazione.
2. L'avviso di gara contiene in particolare le seguenti
indicazioni:
a) la categoria di beni o di servizi e la classe che identifica,
in conformita' con le procedure di abilitazione, i soggetti
abilitati;
b) le modalita', conformi a quelle previste dal bando di
abilitazione per la medesima categoria e classe, di presentazione
delle domande di abilitazione da parte di soggetti non
precedentemente abilitati. Il termine di presentazione di tali
domande non puo' essere inferiore a quindici giorni dalla data di
pubblicazione dell'avviso;
c) la descrizione, anche mediante rinvio alla documentazione
tecnica, del sistema informatico di negoziazione scelto tra quelli
indicati nel bando di abilitazione, nonche' delle modalita' e delle
metodologie utilizzate per procedere alla valutazione e
classificazione delle offerte;
d) i termini per la fornitura dei beni o l'esecuzione dei
servizi, la qualita' e quantita' dei beni e dei servizi, il luogo
della consegna o dell'esecuzione, nonche' di tutti gli altri elementi
del contratto da concludere;
e) i criteri valutativi per provvedere all'aggiudicazione con
particolare riguardo, nel caso di procedimento con il metodo
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, alle metodologie ed
agli specifici parametri utilizzati per permetterne la valutazione;
f) le eventuali garanzie aggiuntive che l'utente dovra'
rilasciare preventivamente per partecipare alla gara;
g) l'individuazione del responsabile del procedimento se diverso
da quello indicato nel bando di abilitazione.
3. L'invito e' trasmesso ai soggetti abilitati, almeno dieci giorni
prima della data fissata per l'inizio delle procedure di gara, per
mezzo della posta elettronica o di altri strumenti telematici
indicati nel bando di abilitazione. Nell'invito vengono indicate le
modalita' per partecipare alla procedura, nonche' il giorno e l'ora
per cui e' fissato l'inizio delle operazioni.
Capo III
Acquisti di beni e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario
Art. 11.
Mercato elettronico della pubblica amministrazione
1. Le unita' ordinanti delle amministrazioni, avvalendosi del
mercato elettronico, possono effettuare acquisti di beni e servizi,
al di sotto della soglia di rilievo comunitario, direttamente dai
cataloghi predisposti dagli utenti selezionati attraverso un bando di
abilitazione. Per gli acquisti di beni e servizi relativi a spese in
economia si applicano le procedure previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.
2. Il mercato elettronico consente altresi' di richiedere ulteriori
offerte agli utenti. Il sistema informatico di negoziazione provvede
a valutare in maniera automatica le offerte ricevute, predisponendo
una graduatoria sulla base dei criteri scelti dall'unita' ordinante
tra le opzioni proposte dal sistema stesso.
3. Le amministrazioni abilitano, al mercato elettronico, i
fornitori di beni e servizi tramite uno o piu' bandi pubblicati in
conformita' della normativa vigente.
4. Il bando di abilitazione al mercato elettronico contiene in
particolare:
a) le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi
in cui e' organizzato il mercato elettronico;
b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualita' dei beni,
nonche' i livelli dei servizi cui raffrontare i beni e servizi
offerti ai fini dell'abilitazione dei fornitori;
c) le modalita' ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi,
necessari per le domande di abilitazione ed i principi di valutazione
delle stesse, nonche' l'indicazione delle eventuali procedure
automatiche per la loro valutazione;
d) la durata dell'abilitazione degli utenti a partecipare al
mercato elettronico;
e) l'indicazione del sito nel quale, conformemente a quanto
previsto dall'articolo 4, comma 2, sono rese disponibili al pubblico
ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi
telematici disponibili per la presentazione delle domande di
abilitazione; agli strumenti informatici e telematici messi a
disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e
l'invio delle offerte; alle informazioni sul funzionamento del
mercato elettronico; alle metodologie generali utilizzate dal sistema
per le richieste automatiche di quotazione; alle fattispecie
automatiche di esclusione del singolo utente; alle modalita' ed ai
criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso
dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza, anche al
momento della conclusione del contratto; alle modalita' con cui
avverranno le comunicazioni; alle modalita' con cui verranno
pubblicati sul sito, se necessario, gli avvisi di aggiudicazione
delle forniture di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo
comunitario cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 573.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, anche avvalendosi di proprie strutture e concessionarie,
predispongono gli strumenti elettronici e telematici necessari alla
realizzazione di un mercato elettronico della pubblica
amministrazione, e curano l'esecuzione, anche attraverso
l'affidamento a terzi, di tutti i servizi informatici, telematici,
logistici e di consulenza necessari alla compiuta realizzazione del
mercato stesso.
Art. 12.
Norma finale
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 aprile 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Stanca, Ministro per l'innovazione e le
tecnologie
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 71
|