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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2002, n.101

Regolamento  recante  criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi.
 

Capo I
Norme comuni
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 58, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);
  Visto  l'articolo  24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante
disposizioni  per  la  delegificazione  e  per la semplificazione dei
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999;
  Visto  l'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  regio  decreto  18 novembre  1923 n. 2440, recante nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  recante  il
regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la
contabilita' generale dello Stato;
  Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
  Visto  il  decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive
modifiche  ed integrazioni, recante testo unico delle disposizioni in
materia  di  appalti  pubblici  di  forniture,  in  attuazione  delle
direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;
  Visto  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  157, e successive
modifiche  ed  integrazioni, concernente l'attuazione della direttiva
92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 18 aprile
1994,  n.  573, recante norme per la semplificazione dei procedimenti
di  aggiudicazione  di  pubbliche  forniture di valore inferiore alla
soglia di rilievo comunitario;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.   445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 febbraio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  87 del
15 aprile  1999,  recante  le  regole  tecniche per la formazione, la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione, anche temporale, dei documenti informatici;
  Vista  la  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
28 ottobre  1999,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11
dicembre 1999, in tema di gestione informatica dei flussi documentali
delle pubbliche amministrazioni;
  Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318,  recante  norme  per  l'individuazione  delle  misure  minime di
sicurezza   per   il   trattamento   dei   dati  personali,  a  norma
dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
  Visto  l'articolo 26  della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2000);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese
in economia;
  Vista  la  legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3, recante
modifiche al titolo V della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  23 gennaio  2002,  n.  10, recante
attuazione   della   direttiva   1999/93/CE  relativa  ad  un  quadro
comunitario per le firme elettroniche;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
  Visto  il  parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati
personali, espresso nella riunione del 14 giugno 2001;
  Viste  le  osservazioni  del  Consiglio  di  Stato, formulate dalla
Sezione  consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno
2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 marzo 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 agosto  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  198  del
27 agosto  2001,  con  il quale sono state delegate al Ministro senza
portafoglio  dott. Lucio Stanca le funzioni in materia di innovazione
e tecnologie;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie e del Ministro per la
funzione  pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
    a) per  procedure  telematiche  di acquisto, le procedure di gara
telematica e di mercato elettronico disciplinate ai Capi II e III;
    b) per  gare  telematiche,  le procedure di scelta del contraente
disciplinate al Capo II ed attuate in via elettronica e telematica;
    c) per mercato elettronico, le procedure di scelta del contraente
attuate in via elettronica e telematica disciplinate al Capo III;
    d) per  sistemi  informatici  di negoziazione, le soluzioni e gli
strumenti  elettronici  e  telematici che consentono la presentazione
delle  offerte  da  parte  degli  utenti  e  la classificazione delle
offerte stesse secondo metodologie e criteri predefiniti;
    e) per   amministrazioni,  tutti  i  soggetti,  gli  enti  e  gli
organismi   tenuti   all'applicazione  delle  normative  nazionali  e
comunitarie  in  tema  di  appalti  pubblici,  con  esclusione  delle
regioni,  delle  province,  delle  citta' metropolitane, dei comuni e
delle comunita' montane;
    f) per gestore del sistema, il soggetto pubblico o privato di cui
l'amministrazione   puo'  avvalersi,  nel  rispetto  della  normativa
vigente in tema di scelta del contraente, per la gestione tecnica dei
sistemi informatici di negoziazione;
    g) per  utente,  il  fornitore di beni o il prestatore di servizi
abilitato  ai  sensi  del  presente  regolamento  a  partecipare alle
procedure   telematiche   di   acquisto  attraverso  il  processo  di
autorizzazione;
    h)  per  unita'  ordinante,  ogni  soggetto abilitato nell'ambito
dell'amministrazione    pubblica    di    pertinenza   ad   impegnare
l'amministrazione per l'acquisto di beni e servizi;
    i) per  sito,  il  punto di presenza sulle reti telematiche, dove
sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari
all'espletamento   delle   procedure   telematiche  di  acquisto  per
l'approvvigionamento di beni e servizi;
    l)   per   registrazioni  di  sistema,  gli  archivi  elettronici
contenenti  gli  atti, i dati, i documenti e le informazioni relative
alle procedure telematiche di acquisto;
    m) per  processo  di autorizzazione, la modalita' informatica che
consente  all'utente  la partecipazione alle procedure telematiche di
acquisto;
    n) per  strumento  di sottoscrizione, la firma digitale basata su
di   un  certificato  qualificato,  rilasciato  da  un  certificatore
accreditato  e  generata  mediante un dispositivo per la creazione di
una firma sicura.

      
                               Art. 2.
                 Obiettivi ed ambito di applicazione
  1.   Il   regolamento   disciplina   lo  svolgimento  di  procedure
telematiche  di  acquisto  che  consentono  alle  amministrazioni  di
effettuare  approvvigionamenti  di  beni e servizi attraverso sistemi
automatizzati di scelta del contraente.
  2.  Le  procedure  telematiche di acquisto assicurano la parita' di
condizioni  dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza
e  di  semplificazione  delle  procedure, nonche' delle disposizioni,
anche  tecniche,  di  recepimento  della  normativa comunitaria sulle
firme elettroniche e sulla documentazione amministrativa.
  3.    Le   disposizioni   del   regolamento   si   applicano   alle
amministrazioni  che,  per  gli approvvigionamenti di beni e servizi,
anche  d'importo  inferiore  alla  soglia  di rilievo comunitario, di
volta  in  volta  decidano,  con  provvedimento motivato e secondo le
modalita'  richieste  dai  rispettivi  ordinamenti, di effettuare gli
stessi  attraverso  procedure  telematiche di acquisto comunicando al
gestore  del  sistema  prescelto le informazioni ed i dati necessari.
Rimane ferma la possibilita' per le amministrazioni di effettuare gli
approvvigionamenti di beni e servizi con le tradizionali procedure di
scelta del contraente anche utilizzando, a supporto del procedimento,
sistemi  elettronici  e  telematici  secondo  le  disposizioni  della
normativa vigente.
  4.  Le regioni, le province, le citta' metropolitane, i comuni e le
comunita'  montane  possono  applicare  le  disposizioni del presente
regolamento se cosi' dispongano nell'ambito della propria autonomia e
salvo   che  non  aderiscano  alle  convenzioni  stipulate  ai  sensi
dell'articolo  26  della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni.
  5.  Le  procedure di scelta del contraente previste dal regolamento
possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni
di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

      
                               Art. 3.
                       Principi organizzativi
  1.  Le  procedure  telematiche di acquisto sono realizzate seguendo
principi  di  sicurezza  fissati  dalle  disposizioni  contenute  nei
regolamenti  emanati  ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge
31 dicembre  1996,  n. 675, e conformemente ai principi stabiliti dal
com-ma 1 di detto articolo.
  2.  Il  diritto  di accesso ai documenti amministrativi si esercita
con l'interrogazione delle registrazioni di sistema che contengono la
documentazione  in  formato  elettronico  degli atti della procedura.
L'invio  al  soggetto  che  vi  abbia titolo di copia autentica della
documentazione  e' effettuato dall'amministrazione secondo i principi
e  le  modalita'  stabilite in tema di documentazione amministrativa.
Sono  escluse  dal  diritto  di  accesso  le  soluzioni tecniche ed i
programmi  per  elaboratore  utilizzati  dall'amministrazione  o  dal
gestore   del   sistema   ove   coperti   da   diritti  di  privativa
intellettuale.
  3.  L'accesso  delle  amministrazioni o degli altri soggetti che vi
abbiano    diritto    per   espressa   disposizione   legislativa   o
regolamentare,  e'  effettuato  con  le  medesime modalita' di cui al
comma 2.
  4.  Le  amministrazioni  eseguono  i trattamenti dei dati personali
necessari  alle finalita' di cui al presente regolamento nel rispetto
della disciplina in materia.

      
                               Art. 4.
                  Pubblicita', atti e comunicazioni
  1.   Le   procedure  telematiche  di  acquisto  sono  precedute  da
specifiche  fasi  di  abilitazione aperte al pubblico e regolate, con
bandi  conformi alla normativa nazionale e comunitaria, dai capi II e
III del regolamento.
  2.  I bandi di abilitazione, gli avvisi di gara e di aggiudicazione
nonche' ogni altra comunicazione al pubblico sono altresi' pubblicati
sul  sito  dell'amministrazione procedente e, quando disponibile, sul
sito  individuato  ai  sensi  dell'articolo  24, comma 1, della legge
24 novembre 2000, n. 340.
  3.  Alle  comunicazioni  ed  alle trasmissioni di documenti tra gli
utenti  e  le  amministrazioni  si  applicano  le disposizioni di cui
all'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445. Le comunicazioni, le richieste e gli inviti
agli  utenti  si hanno per eseguiti con la spedizione effettuata alla
casella  di  posta  elettronica indicata dal destinatario nell'ambito
della procedura telematica di acquisto.
  4.  Le  forme  di comunicazione previste dal presente articolo sono
valide  anche  ai  fini  delle  disposizioni  contenute  nella  legge
7 agosto 1990, n. 241.
  5.  Le  operazioni  effettuate nell'ambito delle gare telematiche e
dei  sistemi  informatici  di negoziazione sono riferibili all'utente
sulla  base  del  processo  di autorizzazione e si intendono compiute
nell'ora  e  nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le
registrazioni   di  sistema  sono  effettuate  ed  archiviate,  anche
digitalmente,  in  conformita' alle disposizioni tecniche e normative
emanate  ai  sensi  dell'articolo 6  del decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445.  Il  tempo  del  sistema  e'
sincronizzato  sull'ora  italiana  riferita  alla  scala di tempo UTC
(IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.
  6.  Le  offerte,  le  dichiarazioni  e  gli  atti  risultanti dalle
operazioni di cui al comma 5 sono comunque successivamente confermati
con  l'utilizzo  dello  strumento  di sottoscrizione. Si applicano in
ogni   caso  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  9  del  decreto
legislativo  23 gennaio  2002,  n.  10,  che ha sostituito il comma 2
dell'articolo   38   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.

      
                               Art. 5.
                     Processo di autorizzazione
  1.  Le amministrazioni individuano, secondo i propri ordinamenti, i
soggetti  abilitati che possono avvalersi delle procedure telematiche
di acquisto, predisponendo i necessari processi di autorizzazione.
  2.  Il processo di autorizzazione e' definito dalle amministrazioni
nel  rispetto  delle  modalita'  e dei criteri stabiliti nei bandi di
abilitazione e per la durata ivi prevista.
  Allo   scadere  del  periodo  di  validita'  dell'abilitazione,  il
sistema, in maniera automatica, revoca l'abilitazione concessa.
  3.  In  ogni  momento  le  amministrazioni, qualora ne ravvisino la
necessita',  possono  chiedere  agli  utenti l'invio di attestazioni,
autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere
dei   requisiti  oggettivi  o  soggettivi,  nonche'  delle  eventuali
qualifiche  professionali  o particolari iscrizioni ad albi o elenchi
pubblici, che hanno determinato l'abilitazione dell'utente.

      
                               Art. 6.
    Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto
  1.   Il  sistema  per  le  procedure  telematiche  di  acquisto  e'
realizzato  con  modalita'  e  soluzioni  che  impediscono di operare
variazioni  sui  documenti,  sulle  registrazioni  di sistema e sulle
altre  rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle
operazioni compiute nell'ambito delle procedure.
  2.  Il  sistema  consente  al  gestore  ed  alle amministrazioni di
controllare  i  principali  parametri  di  funzionamento  del sistema
stesso,   segnalando   altresi'   le   anomalie   delle  procedure  e
evidenziando le offerte che presentano carattere anormalmente basso.

      
                               Art. 7.
                         Gestore del sistema
  1.  Il  gestore  del sistema e' incaricato dall'amministrazione dei
servizi  di  conduzione  tecnica  dei  sistemi  e  delle applicazioni
informatiche  necessarie al funzionamento delle procedure telematiche
di  acquisto,  assumendone  ogni  responsabilita'  e  fornendo idonea
garanzia  bancaria  o assicurativa anche per il rispetto dei principi
stabiliti dall'articolo 3, comma 1.
  2.  Il  gestore  del  sistema  assume  il ruolo di responsabile del
trattamento  dei  dati  e, su richiesta dell'amministrazione titolare
del  trattamento  stesso,  cura  gli adempimenti, di competenza della
medesima amministrazione, in ordine alla operativita' dei processi di
autorizzazione.

      
                               Art. 8.
                    Responsabile del procedimento
  1.  Il responsabile del procedimento designato dall'amministrazione
provvede  alla  risoluzione  di  tutte  le  questioni  anche tecniche
inerenti  la  procedura,  compresa  quella  relativa all'abilitazione
degli utenti.
  2.  Il  responsabile  del  procedimento,  verificata la regolarita'
della  procedura  e  dell'offerta,  appone  la  propria  firma, anche
digitale,  sul  verbale delle operazioni prodotto automaticamente dal
sistema,  nonche'  sul  verbale  di  aggiudicazione,  convalidando  i
risultati del procedimento.
  3. L'amministrazione, ove espressamente previsto dalle disposizioni
di    legge   regolanti   l'attivita'   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni,  nomina  un  ufficiale  rogante. L'ufficiale rogante
provvede  a  ricevere  il verbale di aggiudicazione, apponendo la sua
firma,  anche  digitale,  su questo e sul verbale delle operazioni di
gara convalidati dal responsabile del procedimento.
  4.  Nelle  procedure  di  cui  al  presente  decreto  si  fa  luogo
all'approvazione del contratto con strumenti telematici.

      
 
Capo II
Gare telematiche
 
                               Art. 9.
                        Bando di abilitazione
  1. Le gare telematiche sono precedute, almeno sessanta giorni prima
dell'inizio    delle   procedure,   dalla   pubblicazione,   a   cura
dell'amministrazione  e  nel  rispetto  della  normativa  nazionale e
comunitaria,  di un bando per l'abilitazione dei potenziali offerenti
alla partecipazione alle gare stesse.
  2.  Nel  bando di abilitazione le amministrazioni possono limitarsi
ad  indicare  il  volume  globale  degli  appalti  per ciascuna delle
categorie  di  servizi  e  di beni che esse intendono aggiudicare nel
periodo  di  validita'  dell'abilitazione, attraverso diversi sistemi
informatici  di negoziazione; possono altresi' specificare le diverse
classi  per le quali gli utenti sono abilitati in relazione alle loro
capacita'  tecniche,  finanziarie ed economiche, al fine di garantire
la massima partecipazione alle procedure telematiche di acquisto.
  3. Il bando contiene in particolare i seguenti elementi:
    a) i  contenuti  e le modalita' di presentazione della domanda di
abilitazione,  con  riferimento  in  particolare  alla  dichiarazione
dell'indirizzo  elettronico  del  richiedente, ai sensi dell'articolo
14,  comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
    b) le  categorie  merceologiche  dei  beni  e  dei  servizi  e le
eventuali classi di abilitazione degli utenti;
    c) i   criteri   e  le  modalita',  inclusa  l'indicazione  delle
eventuali procedure telematiche utilizzate, per la presentazione e la
valutazione  delle  domande  di abilitazione con particolare riguardo
alla  dimostrazione  della  capacita'  economica  e  finanziaria  dei
richiedenti,  della  capacita'  tecnica  e del possesso dei requisiti
soggettivi ed oggettivi;
    d)  l'indicazione  del  sito nel quale le amministrazioni rendono
contestualmente disponibili al pubblico le seguenti informazioni:
      1)   l'eventuale   documentazione   tecnica,   informativa   ed
amministrativa  relativa all'individuazione dei beni da fornire e dei
servizi da prestare;
      2) l'indirizzo di posta elettronica dell'amministrazione presso
cui si possono richiedere informazioni complementari;
      3)   le   procedure   e   le   metodologie  utilizzate  per  la
classificazione  delle  offerte, per l'aggiudicazione, nonche' per la
segnalazione   delle  offerte  di  carattere  anormalmente  basso  ed
eventuali altre anomalie;
      4)  i casi di sospensione della procedura a seguito di anomalie
segnalate dal sistema;
      5) le fattispecie automatiche di esclusione del singolo utente;
      6)  l'elencazione  e  la descrizione dei sistemi informatici di
negoziazione  che  saranno  utilizzati nei successivi avvisi di gara,
con  la  descrizione,  per  ciascuno  di essi, delle procedure, delle
modalita' e dei criteri di scelta del contraente;
    e) l'indicazione del responsabile del procedimento;
    f)  la  durata,  non superiore a 24 mesi, dell'abilitazione degli
utenti;
    g) le garanzie che il fornitore dovra' rilasciare preventivamente
per accedere al sistema informatico di negoziazione.
  4.  L'amministrazione  delibera  sulle  domande di abilitazione nel
termine  di  quindici  giorni dalla ricezione, comunicando all'utente
quanto  previsto nel processo di autorizzazione, nonche' le categorie
e le classi per le quali risulta abilitato.

      
                              Art. 10.
                       Avviso di gara e invito
  1.   L'avviso   di   gara   e'   pubblicato  nelle  forme  previste
dall'articolo  4,  comma  2,  almeno  trenta  giorni prima della data
fissata  per l'inizio delle operazioni. Entro il termine previsto per
la  comunicazione  degli  inviti  le amministrazioni deliberano anche
sulle   domande   di  abilitazione  inoltrate  nei  termini  previsti
dall'avviso  di  gara.  I requisiti previsti dall'avviso di gara sono
identici a quelli previsti dal bando di abilitazione.
  2.   L'avviso   di   gara   contiene  in  particolare  le  seguenti
indicazioni:
    a) la  categoria di beni o di servizi e la classe che identifica,
in   conformita'   con  le  procedure  di  abilitazione,  i  soggetti
abilitati;
    b) le   modalita',  conformi  a  quelle  previste  dal  bando  di
abilitazione  per  la  medesima  categoria e classe, di presentazione
delle   domande   di   abilitazione   da   parte   di   soggetti  non
precedentemente  abilitati.  Il  termine  di  presentazione  di  tali
domande  non  puo'  essere  inferiore a quindici giorni dalla data di
pubblicazione dell'avviso;
    c) la  descrizione,  anche  mediante  rinvio  alla documentazione
tecnica,  del  sistema  informatico di negoziazione scelto tra quelli
indicati  nel  bando di abilitazione, nonche' delle modalita' e delle
metodologie    utilizzate    per   procedere   alla   valutazione   e
classificazione delle offerte;
    d) i  termini  per  la  fornitura  dei  beni  o  l'esecuzione dei
servizi,  la  qualita'  e  quantita' dei beni e dei servizi, il luogo
della consegna o dell'esecuzione, nonche' di tutti gli altri elementi
del contratto da concludere;
    e)  i  criteri  valutativi  per provvedere all'aggiudicazione con
particolare   riguardo,  nel  caso  di  procedimento  con  il  metodo
dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  alle metodologie ed
agli specifici parametri utilizzati per permetterne la valutazione;
    f) le   eventuali   garanzie   aggiuntive   che  l'utente  dovra'
rilasciare preventivamente per partecipare alla gara;
    g) l'individuazione  del responsabile del procedimento se diverso
da quello indicato nel bando di abilitazione.
  3. L'invito e' trasmesso ai soggetti abilitati, almeno dieci giorni
prima  della  data  fissata per l'inizio delle procedure di gara, per
mezzo  della  posta  elettronica  o  di  altri  strumenti  telematici
indicati  nel  bando di abilitazione. Nell'invito vengono indicate le
modalita'  per  partecipare alla procedura, nonche' il giorno e l'ora
per cui e' fissato l'inizio delle operazioni.

      
 
Capo III
Acquisti di beni e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario
 
                              Art. 11.
         Mercato elettronico della pubblica amministrazione
  1.  Le  unita'  ordinanti  delle  amministrazioni,  avvalendosi del
mercato  elettronico,  possono effettuare acquisti di beni e servizi,
al  di  sotto  della  soglia di rilievo comunitario, direttamente dai
cataloghi predisposti dagli utenti selezionati attraverso un bando di
abilitazione.  Per gli acquisti di beni e servizi relativi a spese in
economia   si   applicano  le  procedure  previste  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.
  2. Il mercato elettronico consente altresi' di richiedere ulteriori
offerte  agli utenti. Il sistema informatico di negoziazione provvede
a  valutare  in maniera automatica le offerte ricevute, predisponendo
una  graduatoria  sulla base dei criteri scelti dall'unita' ordinante
tra le opzioni proposte dal sistema stesso.
  3.   Le   amministrazioni  abilitano,  al  mercato  elettronico,  i
fornitori  di  beni  e servizi tramite uno o piu' bandi pubblicati in
conformita' della normativa vigente.
  4.  Il  bando  di  abilitazione  al mercato elettronico contiene in
particolare:
    a) le  categorie  merceologiche per settori di prodotti e servizi
in cui e' organizzato il mercato elettronico;
    b) le  specifiche  tecniche,  costruttive e di qualita' dei beni,
nonche'  i  livelli  dei  servizi  cui  raffrontare  i beni e servizi
offerti ai fini dell'abilitazione dei fornitori;
    c) le   modalita'   ed  i  requisiti,  soggettivi  ed  oggettivi,
necessari per le domande di abilitazione ed i principi di valutazione
delle   stesse,   nonche'  l'indicazione  delle  eventuali  procedure
automatiche per la loro valutazione;
    d) la  durata  dell'abilitazione  degli  utenti  a partecipare al
mercato elettronico;
    e) l'indicazione  del  sito  nel  quale,  conformemente  a quanto
previsto  dall'articolo 4, comma 2, sono rese disponibili al pubblico
ulteriori   informazioni,   con   particolare  riferimento  ai  mezzi
telematici   disponibili   per  la  presentazione  delle  domande  di
abilitazione;   agli  strumenti  informatici  e  telematici  messi  a
disposizione  degli  utenti  per  la  pubblicazione  dei  cataloghi e
l'invio  delle  offerte;  alle  informazioni  sul  funzionamento  del
mercato elettronico; alle metodologie generali utilizzate dal sistema
per   le   richieste  automatiche  di  quotazione;  alle  fattispecie
automatiche  di  esclusione  del singolo utente; alle modalita' ed ai
criteri  per  la  dimostrazione da parte degli offerenti del possesso
dei  requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza, anche al
momento  della  conclusione  del  contratto;  alle  modalita' con cui
avverranno   le   comunicazioni;  alle  modalita'  con  cui  verranno
pubblicati  sul  sito,  se  necessario,  gli avvisi di aggiudicazione
delle forniture di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo
comunitario  cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 573.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per
l'innovazione  e  le  tecnologie  della  Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  anche  avvalendosi  di proprie strutture e concessionarie,
predispongono  gli  strumenti elettronici e telematici necessari alla
realizzazione    di    un    mercato   elettronico   della   pubblica
amministrazione,    e    curano    l'esecuzione,   anche   attraverso
l'affidamento  a  terzi,  di tutti i servizi informatici, telematici,
logistici  e  di consulenza necessari alla compiuta realizzazione del
mercato stesso.

      
                              Art. 12.
                            Norma finale
  1.  L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 4 aprile 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Stanca, Ministro per l'innovazione e le
                              tecnologie
                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2002
  Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 71

 

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