DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n.82

Codice dell'amministrazione digitale.


Capo I PRINCIPI GENERALI

Sezione I

Definizioni, finalita' e ambito di applicazione

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  gli  articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione;
  Visto  l'articolo  14  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'articolo  10  della  legge 29 luglio 2003, n. 229, recante
interventi  in  materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassetto
normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001;
  Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in  materia  di  documentazione  amministrativa  (Testo A), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  legislativo  23 gennaio  2002,  n.  10, recante
attuazione   della   direttiva   1999/93/CE  relativa  ad  un  quadro
comunitario per le firme elettroniche;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
  Vista  la  legge  9 gennaio  2004,  n.  4, recante disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 febbraio  2004,  n. 52, recante
attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le
modalita' di fatturazione in materia di IVA;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
  Esperita  la  procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla  direttiva  98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno  1998,  modificata  dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  20 luglio 1998, attuata dalla legge
21 giugno 1986, n. 317, cosi' come modificata dal decreto legislativo
23 novembre 2000, n. 427;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza  unificata,  ai  sensi
dell'articolo  8,  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 marzo 2005;
  Sulla  proposta  del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto  con  il  Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il
Ministro  della giustizia, con il Ministro delle attivita' produttive
e con il Ministro delle comunicazioni;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente codice si intende per:
    a) allineamento  dei  dati: il processo di coordinamento dei dati
presenti   in   piu'   archivi   finalizzato   alla   verifica  della
corrispondenza delle informazioni in essi contenute;
    b) autenticazione  informatica:  la  validazione  dell'insieme di
dati  attribuiti  in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne
distinguono   l'identita'   nei   sistemi   informativi,   effettuata
attraverso  opportune  tecnologie  al  fine di garantire la sicurezza
dell'accesso;
    c) carta d'identita' elettronica: il documento d'identita' munito
di  fotografia  del titolare rilasciato su supporto informatico dalle
amministrazioni  comunali  con  la prevalente finalita' di dimostrare
l'identita' anagrafica del suo titolare;
    d) carta  nazionale  dei  servizi:  il  documento  rilasciato  su
supporto  informatico  per consentire l'accesso per via telematica ai
servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
    e) certificati   elettronici:   gli   attestati  elettronici  che
collegano  i  dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai
titolari e confermano l'identita' informatica dei titolari stessi;
    f) certificato  qualificato:  il certificato elettronico conforme
ai  requisiti  di  cui  all'allegato  I  della  direttiva 1999/93/CE,
rilasciati  da  certificatori  che  rispondono  ai  requisiti  di cui
all'allegato II della medesima direttiva;
    g) certificatore:    il    soggetto   che   presta   servizi   di
certificazione  delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi
connessi con queste ultime;
    h)   chiave   privata:   l'elemento   della   coppia   di  chiavi
asimmetriche,  utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si
appone la firma digitale sul documento informatico;
    i) chiave   pubblica:   l'elemento   della   coppia   di   chiavi
asimmetriche  destinato  ad  essere  reso  pubblico,  con il quale si
verifica  la  firma  digitale  apposta  sul documento informatico dal
titolare delle chiavi asimmetriche;
    l)  dato a conoscibilita' limitata: il dato la cui conoscibilita'
e' riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie
di soggetti;
    m) dato  delle  pubbliche  amministrazioni:  il  dato  formato, o
comunque trattato da una pubblica amministrazione;
    n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
    o) disponibilita':  la  possibilita'  di  accedere  ai dati senza
restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;
    p) documento  informatico:  la  rappresentazione  informatica  di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
    q) firma  elettronica:  l'insieme  dei dati in forma elettronica,
allegati  oppure  connessi  tramite associazione logica ad altri dati
elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;
    r) firma  elettronica  qualificata: la firma elettronica ottenuta
attraverso  una  procedura  informatica che garantisce la connessione
univoca  al  firmatario  e la sua univoca autenticazione informatica,
creata con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo
esclusivo  e  collegata  ai  dati  ai  quali  si riferisce in modo da
consentire  di  rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata
mediante  un  dispositivo  sicuro per la creazione della firma, quale
l'apparato   strumentale   usato   per   la   creazione  della  firma
elettronica;
    s) firma  digitale:  un  particolare  tipo  di  firma elettronica
qualificata  basata  su  un  sistema  di  chiavi  crittografiche, una
pubblica  e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare
tramite  la  chiave  privata  e  al  destinatario  tramite  la chiave
pubblica,  rispettivamente,  di  rendere manifesta e di verificare la
provenienza  e  l'integrita'  di  un  documento  informatico  o di un
insieme di documenti informatici;
    t) fruibilita'  di un dato: la possibilita' di utilizzare il dato
anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra
amministrazione;
    u) gestione  informatica dei documenti: l'insieme delle attivita'
finalizzate  alla  registrazione  e  segnatura di protocollo, nonche'
alla  classificazione,  organizzazione,  assegnazione,  reperimento e
conservazione  dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle
amministrazioni,   nell'ambito   del   sistema   di   classificazione
d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;
    v) originali  non  unici:  i  documenti per i quali sia possibile
risalire  al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di
cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;
    z) pubbliche  amministrazioni  centrali: le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni  educative,  le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici
non  economici  nazionali,  l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle  pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
    aa)  titolare:  la  persona  fisica  cui  e'  attribuita la firma
elettronica  e  che  ha accesso ai dispositivi per la creazione della
firma elettronica;
    bb)   validazione   temporale:   il   risultato  della  procedura
informatica  con  cui  si  attribuiscono,  ad  uno  o  piu' documenti
informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.

      
                               Art. 2.
                 Finalita' e ambito di applicazione

  1.  Lo  Stato,  le  Regioni  e  le  autonomie  locali assicurano la
disponibilita',   la   gestione,   l'accesso,   la  trasmissione,  la
conservazione   e   la  fruibilita'  dell'informazione  in  modalita'
digitale  e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le
modalita'  piu'  appropriate  le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
  2.  Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche
amministrazioni   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  salvo  che  sia  diversamente
stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque
nel  rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della
Costituzione.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  capo  II concernenti i documenti
informatici,  le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri
e  le  scritture,  le  disposizioni di cui al capo III, relative alla
formazione,  gestione, alla conservazione, nonche' le disposizioni di
cui  al  capo IV relative alla trasmissione dei documenti informatici
si  applicano  anche  ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  al  capo V, concernenti l'accesso ai
documenti  informatici,  e la fruibilita' delle informazioni digitali
si  applicano  anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi
di diritto pubblico.
  5.  Le  disposizioni  del presente codice si applicano nel rispetto
della  disciplina  rilevante  in  materia  di  trattamento  dei  dati
personali  e,  in  particolare,  delle  disposizioni  in  materia  di
protezione  dei  dati  personali  approvato  con  decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
  6.   Le   disposizioni   del   presente  codice  non  si  applicano
limitatamente  all'esercizio  delle  attivita' e funzioni di ordine e
sicurezza  pubblica,  difesa  e  sicurezza nazionale, e consultazioni
elettorali.

      
 

Sezione II
Diritti dei cittadini e delle imprese

 
                               Art. 3.
                  Diritto all'uso delle tecnologie

  1.  I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere
l'uso   delle  tecnologie  telematiche  nelle  comunicazioni  con  le
pubbliche  amministrazioni  centrali  e  con  i  gestori  di pubblici
servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice.

      
                               Art. 4.
      Partecipazione al procedimento amministrativo informatico

  1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di
accesso  ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso
delle  tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione secondo
quanto  disposto  dagli  articoli 59  e 60 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  2.  Ogni  atto  e  documento  puo'  essere trasmesso alle pubbliche
amministrazioni  con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione  se  formato  ed  inviato  nel  rispetto  della vigente
normativa.

      
                               Art. 5.
       Effettuazione dei pagamenti con modalita' informatiche

  1.  A  decorrere  dal  30 giugno 2007, le pubbliche amministrazioni
centrali  con sede nel territorio italiano consentono l'effettuazione
dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

      
                               Art. 6.
            Utilizzo della posta elettronica certificata

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  centrali  utilizzano  la  posta
elettronica  certificata,  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica  11 febbraio  2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e
informazioni  con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che
hanno  preventivamente  dichiarato  il  proprio  indirizzo  di  posta
elettronica certificata.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  gomma  1 si applicano anche alle
pubbliche  amministrazioni  regionali  e  locali  salvo  che  non sia
diversamente stabilito.

      
                               Art. 7.
        Qualita' dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza

  1.   Le   pubbliche   amministrazioni   centrali   provvedono  alla
riorganizzazione  ed  aggiornamento  dei  servizi  resi;  a tale fine
sviluppano   l'uso   delle   tecnologie   dell'informazione  e  della
comunicazione,  sulla  base  di  una  preventiva  analisi delle reali
esigenze  dei  cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti
per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.
  2.  Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni
centrali  trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica e
al  Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie una relazione
sulla qualita' dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza.

      
                               Art. 8.
             Alfabetizzazione informatica dei cittadini

  1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione
informatica  dei  cittadini con particolare riguardo alle categorie a
rischio  di  esclusione,  anche  al  fine  di favorire l'utilizzo dei
servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.

      
                               Art. 9.
               Partecipazione democratica elettronica

  1.  Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per
promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti
all'estero,  al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei
diritti politici e civili sia individuali che collettivi.

      
                              Art. 10.
                Sportelli per le attivita' produttive

  1.  Lo  sportello  unico  di  cui  all'articolo  3  del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e' realizzato in
modalita'  informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche
in via telematica.
  2.   Gli   sportelli   unici   consentono   l'invio   di   istanze,
dichiarazioni,  documenti  e ogni altro atto trasmesso dall'utente in
via  telematica  e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle
pubbliche amministrazioni.
  3.  Al  fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello
sportello unico, anche attraverso l'adozione di modalita' omogenee di
relazione  con gli utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato,
d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, individua uno o piu'
modelli  tecnico-organizzativi  di  riferimento,  tenendo presenti le
migliori  esperienze  realizzate che garantiscano l'interoperabilita'
delle soluzioni individuate.
  4.  Lo  Stato  realizza, nell'ambito di quanto previsto dal sistema
pubblico  di  connettivita' di cui al decreto legislativo 28 febbraio
2005,  n.  42,  un  sistema informatizzato per le imprese relativo ai
procedimenti  di  competenza  delle amministrazioni centrali anche ai
fini di quanto previsto all'articolo 11.

      
                              Art. 11.
Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese

  1.  Presso il Ministero delle attivita' produttive, che si avvale a
questo  scopo  del  sistema  informativo  delle  camere di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,  e'  istituito  il  Registro
informatico  degli  adempimenti  amministrativi  per  le  imprese, di
seguito  denominato  «Registro»,  il quale contiene l'elenco completo
degli    adempimenti    amministrativi   previsti   dalle   pubbliche
amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attivita' di impresa,
nonche'  i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi
informatici  di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale
con  apposite  sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile,
il  supporto  necessario  a  compilare in via elettronica la relativa
modulistica.
  2.  E'  fatto  obbligo  alle  amministrazioni pubbliche, nonche' ai
concessionari  di  lavori  e  ai  concessionari  e gestori di servizi
pubblici,  di  trasmettere  in  via  informatica  al  Ministero delle
attivita'   produttive   l'elenco  degli  adempimenti  amministrativi
necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di impresa.
  3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e del Ministro
delegato  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  sono  stabilite  le
modalita'  di  coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro,
nonche' di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
  4.  Il  Registro  e'  pubblicato  su  uno  o  piu' siti telematici,
individuati con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
  5.  Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non
provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.
  6.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente articolo si
provvede  ai  sensi  dell'articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio
2003, n. 229.

      
 

Sezione III
Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato,
Regioni e autonomie locali

 
                              Art. 12.
Norme  generali  per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle
              comunicazioni nell'azione amministrativa

  1.  Le  pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la
propria  attivita' utilizzano le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione  per  la  realizzazione  degli obiettivi di efficienza,
efficacia,  economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione
e partecipazione.
  2.    Le   pubbliche   amministrazioni   adottano   le   tecnologie
dell'informazione  e della comunicazione nei rapporti interni, tra le
diverse  amministrazioni  e  tra  queste  e  i  privati,  con  misure
informatiche,  tecnologiche,  e  procedurali di sicurezza, secondo le
regole tecniche di cui all'articolo 71.
  3.    Le   pubbliche   amministrazioni   operano   per   assicurare
l'uniformita'   e   la   graduale  integrazione  delle  modalita'  di
interazione  degli  utenti con i servizi informatici da esse erogati,
qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e
della specificita' di ciascun erogatore di servizi.
  4.  Lo  Stato  promuove  la  realizzazione  e  l'utilizzo  di  reti
telematiche   come   strumento   di   interazione  tra  le  pubbliche
amministrazioni ed i privati.
  5.   Le   pubbliche   amministrazioni   utilizzano   le  tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione,  garantendo, nel rispetto
delle   vigenti   normative,   l'accesso   alla   consultazione,   la
circolazione   e   lo   scambio   di  dati  e  informazioni,  nonche'
l'interoperabilita'  dei  sistemi  e  l'integrazione  dei processi di
servizio  fra  le  diverse  amministrazioni nel rispetto delle regole
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

      
                              Art. 13.
           Formazione informatica dei dipendenti pubblici

  1.  Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di
cui  all'articolo  7-bis,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  previste dai piani
medesimi,   attuano  anche  politiche  di  formazione  del  personale
finalizzate    alla    conoscenza    e   all'uso   delle   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.

      
                              Art. 14.
           Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali

  1.  In  attuazione  del  disposto dell'articolo 117, secondo comma,
lettera  r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento
informatico   dei  dati  dell'amministrazione  statale,  regionale  e
locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la
sicurezza  e l'interoperabilita' dei sistemi informatici e dei flussi
informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso
ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.
  2.  Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese
e  gli  accordi  e  adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli
indirizzi  utili  per  realizzare  un  processo  di  digitalizzazione
dell'azione    amministrativa    coordinato   e   condiviso   e   per
l'individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
  3.  Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce
organismi  di  cooperazione  con  le  regioni  e le autonomie locali,
promuove  intese  ed  accordi  tematici  e territoriali, favorisce la
collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti
a  livello  locale,  in  particolare  mediante il trasferimento delle
soluzioni  tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico
tra    amministrazioni   di   diversa   dimensione   e   collocazione
territoriale.

      
                              Art. 15.
                 Digitalizzazione e riorganizzazione

  1.  La  riorganizzazione  strutturale  e gestionale delle pubbliche
amministrazioni   volta  al  perseguimento  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e piu'
esteso   utilizzo   delle   tecnologie   dell'informazione   e  della
comunicazione  nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca
il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.
  2.   In  attuazione  del  comma  1,  le  pubbliche  amministrazioni
provvedono   in   particolare   a  razionalizzare  e  semplificare  i
procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la
modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze
da  parte  dei  cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo
delle  tecnologie  dell'informazione e della comunicazione avvenga in
conformita'  alle  prescrizioni  tecnologiche  definite  nelle regole
tecniche di cui all'articolo 71.
  3.  La digitalizzazione dell'azione amministrativa e' attuata dalle
pubbliche   amministrazioni  con  modalita'  idonee  a  garantire  la
partecipazione  dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per
lo  scambio  elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei
Paesi membri dell'Unione europea.

      
                              Art. 16.
Competenze  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri in materia di
                      innovazione e tecnologie

  1.  Per  il  perseguimento  dei  fini di cui al presente codice, il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o il Ministro delegato per
l'innovazione  e  le  tecnologie, nell'attivita' di coordinamento del
processo  di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei
programmi,  dei  progetti  e  dei  piani  di  azione  formulati dalle
pubbliche  amministrazioni  centrali  per  lo  sviluppo  dei  sistemi
informativi:
    a) definisce  con  proprie  direttive  le  linee  strategiche, la
pianificazione  e  le aree di intervento dell'innovazione tecnologica
nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione;
    b) valuta,  sulla  base  di criteri e metodiche di ottimizzazione
della  spesa,  il  corretto  utilizzo  delle  risorse finanziarie per
l'informatica  e la telematica da parte delle singole amministrazioni
centrali;
    c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza
strategica,   di  preminente  interesse  nazionale,  con  particolare
attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;
    d) promuove  l'informazione circa le iniziative per la diffusione
delle nuove tecnologie;
    e) detta  norme  tecniche ai sensi dell'articolo, 71 e criteri in
tema   di  pianificazione,  progettazione,  realizzazione,  gestione,
mantenimento  dei  sistemi  informativi automatizzati delle pubbliche
amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonche' della
loro   qualita'   e  relativi  aspetti  organizzativi  e  della  loro
sicurezza.
  2.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato
per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento
sullo stato di attuazione del presente codice.

      
                              Art. 17.
    Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie

  1.  Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione
delle  linee  strategiche  per la riorganizzazione e digitalizzazione
dell'amministrazione  definite  dal  Governo. A tale fine le predette
amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i
compiti relativi a:
    a) coordinamento    strategico   dello   sviluppo   dei   sistemi
informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard
tecnici e organizzativi comuni;
    b) indirizzo  e  coordinamento  dello  sviluppo  dei servizi, sia
interni    che    esterni,    forniti    dai    sistemi   informativi
dell'amministrazione;
    c) indirizzo,   coordinamento   e  monitoraggio  della  sicurezza
informatica;
    d) accesso  dei  soggetti  disabili  agli strumenti informatici e
promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto
dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
    e) analisi      della      coerenza      tra     l'organizzazione
dell'amministrazione  e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione
e  della  comunicazione,  al  fine  di  migliorare  la  soddisfazione
dell'utenza  e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i
costi dell'azione amministrativa;
    f) cooperazione    alla    revisione    della    riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
    g) indirizzo,  coordinamento  e monitoraggio della pianificazione
prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;
    h) progettazione  e  coordinamento  delle iniziative rilevanti ai
fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e
imprese  mediante  gli  strumenti  della cooperazione applicativa tra
pubbliche   amministrazioni,   ivi   inclusa   la  predisposizione  e
l'attuazione  di  accordi  di  servizio  tra  amministrazioni  per la
realizzazione    e    compartecipazione   dei   sistemi   informativi
cooperativi;
    i) promozione   delle  iniziative  attinenti  l'attuazione  delle
direttive  impartite  dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
    j) pianificazione  e  coordinamento  del  processo di diffusione,
all'interno  dell'amministrazione,  dei sistemi di posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle
norme in materia di sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.

      
                              Art. 18.
         Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica

  1.   E'   istituita  la  Conferenza  permanente  per  l'innovazione
tecnologica  con  funzioni  di consulenza al Presidente del Consiglio
dei   Ministri,  o  al  Ministro  delegato  per  l'innovazione  e  le
tecnologie,  in  materia  di  sviluppo ed attuazione dell'innovazione
tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.
  2.  La  Conferenza  permanente  per  l'innovazione  tecnologica  e'
presieduta  da  un  rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  designato  dal  Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro  delegato  per l'innovazione e le tecnologie; ne fanno parte
il  Presidente  del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (d'ora in poi CNIPA), i componenti del CNIPA, il Capo
del  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  nonche'  i
responsabili delle funzioni di cui all'articolo 17.
  3.  La  Conferenza  permanente  per  l'innovazione  tecnologica  si
riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di
attuazione  dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del
piano  triennale  di  cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo
12 febbraio 1993, n. 39.
  4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato
per  l'innovazione  e le tecnologie, provvede, con proprio decreto, a
disciplinare   il   funzionamento  della  Conferenza  permanente  per
l'innovazione tecnologica.
  5.  La  Conferenza  permanente  per  l'innovazione tecnologica puo'
sentire le organizzazioni produttive e di categoria.
  6.  La  Conferenza  permanente  per l'innovazione tecnologica opera
senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo
dovuti,  compreso  il trattamento economico di missione; dal presente
articolo  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.

      
                              Art. 19.
    Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego

  1.  E'  istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della  funzione  pubblica, una banca dati contenente la
normativa  generale  e speciale in materia di rapporto di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
  2.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, cura l'aggiornamento periodico della banca dati di
cui  al  comma  1,  tenendo conto delle innovazioni normative e della
contrattazione  collettiva successivamente intervenuta, e assicurando
agli utenti la consultazione gratuita.
  3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dei presente articolo si
provvede  ai  sensi  dell'articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio
2003, n. 229.

      
 

Capo II DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; PAGAMENTI, LIBRI E
SCRITTURE

Sezione I

Documento informatico

 
                              Art. 20.
                        Documento informatico

  1.  Il  documento informatico da chiunque formato, la registrazione
su  supporto  informatico  e la trasmissione con strumenti telematici
sono  validi  e  rilevanti  a tutti gli effetti di legge, se conformi
alle  disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cui
all'articolo 71.
  2.  Il  documento  informatico  sottoscritto  con firma elettronica
qualificata  o  con firma digitale soddisfa il requisito legale della
forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite
ai   sensi   dell'articolo 71  che  garantiscano  l'identificabilita'
dell'autore e l'integrita' del documento.
  3.  Le  regole  tecniche  per la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione,   la   riproduzione  e  la  validazione  temporale  dei
documenti  informatici  sono  stabilite ai sensi dell'articolo 71; la
data  e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili
ai  terzi  se  apposte  in  conformita'  alle  regole  tecniche sulla
validazione temporale.
  4.  Con  le  medesime  regole  tecniche  sono  definite  le  misure
tecniche,  organizzative e gestionali volte a garantire l'integrita',
la  disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel
documento informatico.
  5.  Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione
dei dati personali.

      
                              Art. 21.
      Valore probatorio del documento informatico sottoscritto

  1.  Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica,
sul  piano  probatorio  e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto
conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita' e sicurezza.
  2.  Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con
un  altro  tipo  di  firma  elettronica  qualificata,  ha l'efficacia
prevista   dall'articolo  2702  del  codice  civile.  L'utilizzo  del
dipositivo  di  firma si presume riconducibile al titolare, salvo che
sia data prova contraria.
  3.  L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale
o  di  un  altro  tipo  di firma elettronica qualificata basata su un
certificato  elettronico  revocato,  scaduto  o  sospeso  equivale  a
mancata   sottoscrizione.   La  revoca  o  la  sospensione,  comunque
motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il
revocante,  o  chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era
gia' a conoscenza di tutte le parti interessate.
  4.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche se la
firma  elettronica e' basata su un certificato qualificato rilasciato
da  un  certificatore  stabilito  in  uno  Stato  non  facente  parte
dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    a) il  certificatore  possiede  i requisiti di cui alla direttiva
1999/93/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
1999, ed e' accreditato in uno Stato membro;
    b) il  certificato  qualificato  e' garantito da un certificatore
stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla
medesima direttiva;
    c) il   certificato   qualificato,   o   il   certificatore,   e'
riconosciuto  in  forza  di un accordo bilaterale o multilaterale tra
l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
  5.  Gli  obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla
loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le
modalita'  definite con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e  delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie.

      
                              Art. 22.
        Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni

  1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti
informatici    delle    pubbliche    amministrazioni    costituiscono
informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su
diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti
dalla legge.
  2.   Nelle  operazioni  riguardanti  le  attivita'  di  produzione,
immissione,  conservazione,  riproduzione  e  trasmissione  di  dati,
documenti   ed   atti   amministrativi   con  sistemi  informatici  e
telematici,  ivi  compresa  l'emanazione  degli  atti  con i medesimi
sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i
dati  relativi  alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che
ha effettuato l'operazione.
  3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine
su  altro  tipo  di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge,
gli   originali   da   cui   sono  tratte,  se  la  loro  conformita'
all'originale   e'   assicurata   dal  funzionario  a  cio'  delegato
nell'ambito    dell'ordinamento   proprio   dell'amministrazione   di
appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto
delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
  4.  Le  regole tecniche in materia di formazione e conservazione di
documenti  informatici  delle pubbliche amministrazioni sono definite
ai  sensi  dell'articolo 71, di concerto con il Ministro per i beni e
le  attivita' culturali, nonche' d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

      
                              Art. 23.
                Copie di atti e documenti informatici

  1.   All'articolo   2712   del   codice   civile  dopo  le  parole:
«riproduzioni     fotografiche»     e'    inserita    la    seguente:
«, informatiche».
  2.  I  duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico,
anche  se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti
gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.
  3.  I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti
pubblici,  scritture private e documenti in genere, compresi gli atti
e  documenti  amministrativi  di  ogni tipo, spediti o rilasciati dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena
efficacia,  ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se
ad  essi  e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o
rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
  4.  Le  copie  su  supporto  informatico di documenti originali non
unici  formati  in  origine  su  supporto  cartaceo  o, comunque, non
informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da
cui  sono  tratte  se la loro conformita' all'originale e' assicurata
dal   responsabile  della  conservazione  mediante  l'utilizzo  della
propria  firma  digitale  e nel rispetto delle regole tecniche di cui
all'articolo 71.
  5.  Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici,
formati  in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico
sostituiscono,  ad  ogni  effetto di legge, gli originali da cui sono
tratte  se  la  loro  conformita'  all'originale e' autenticata da un
notaio  o  da  altro  pubblico  ufficiale  a  cio'  autorizzato,  con
dichiarazione  allegata al documento informatico e asseverata secondo
le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
  6.  La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui
al   comma   3,   esonera   dalla   produzione   e  dalla  esibizione
dell'originale  formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni
effetto di legge.
  7.  Gli  obblighi  di  conservazione  e  di esibizione di documenti
previsti  dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti
gli  effetti  di  legge  a  mezzo  di  documenti  informatici,  se le
procedure  utilizzate  sono  conformi alle regole tecniche dettate ai
sensi  dell'articolo  71  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.

      
 

Sezione II
Firme elettroniche e certificatori

 
                              Art. 24.
                           Firma digitale

  1.  La  firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo
soggetto  ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o
associata.
  2.   L'apposizione   di   firma   digitale  integra  e  sostituisce
l'apposizione  di  sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di
qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
  3.  Per  la  generazione  della  firma  digitale deve adoperarsi un
certificato  qualificato  che,  al  momento della sottoscrizione, non
risulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso.
  4.  Attraverso  il  certificato  qualificato  si  devono  rilevare,
secondo  le  regole  tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la
validita' del certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi
del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.

      
                              Art. 25.
                          Firma autenticata

  1.  Si  ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice
civile,   la  firma  digitale  o  altro  tipo  di  firma  elettronica
qualificata  autenticata  dal  notaio o da altro pubblico ufficiale a
cio' autorizzato.
  2.  L'autenticazione  della firma digitale o di altro tipo di firma
elettronica  qualificata  consiste  nell'attestazione,  da  parte del
pubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza dal
titolare,  previo  accertamento  della sua identita' personale, della
validita'  del  certificato elettronico utilizzato e del fatto che il
documento   sottoscritto   non  e'  in  contrasto  con  l'ordinamento
giuridico.
  3.  L'apposizione  della  firma  digitale  o di altro tipo di firma
elettronica   qualificata   da   parte   del  pubblico  ufficiale  ha
l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.
  4.  Se  al  documento  informatico autenticato deve essere allegato
altro  documento  formato  in originale su altro tipo di supporto, il
pubblico   ufficiale  puo'  allegare  copia  informatica  autenticata
dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.

      
                              Art. 26.
                            Certificatori

  1.  L'attivita' dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro
Stato  membro  dell'Unione  europea  e'  libera  e  non  necessita di
autorizzazione   preventiva.   Detti   certificatori  o,  se  persone
giuridiche,  i  loro  legali  rappresentanti  ed  i soggetti preposti
all'amministrazione,  devono  possedere  i  requisiti di onorabilita'
richiesti  ai  soggetti  che  svolgono  funzioni  di amministrazione,
direzione  e  controllo  presso  le banche di cui all'articolo 26 del
testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto   legislativo   1° settembre   1993,  n.  385,  e  successive
modificazioni.
  2.  L'accertamento  successivo  dell'assenza  o  del venir meno dei
requisiti  di  cui  al  comma  1  comporta il divieto di prosecuzione
dell'attivita' intrapresa.
  3.  Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che
hanno  sede  stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si
applicano  le  norme del presente codice e le relative norme tecniche
di  cui  all'articolo  71  e  si  applicano  le  rispettive  norme di
recepimento della direttiva 1999/93/CE.

      
                              Art. 27.
                      Certificatori qualificati

  1.   I   certificatori   che  rilasciano  al  pubblico  certificati
qualificati  devono  trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo
26.
  2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre:
    a) dimostrare    l'affidabilita'    organizzativa,    tecnica   e
finanziaria necessaria per svolgere attivita' di certificazione;
    b) utilizzare   personale  dotato  delle  conoscenze  specifiche,
dell'esperienza  e delle competenze necessarie per i servizi forniti,
in   particolare   della   competenza  a  livello  gestionale,  della
conoscenza   specifica  nel  settore  della  tecnologia  delle  firme
elettroniche   e  della  dimestichezza  con  procedure  di  sicurezza
appropriate  e  che  sia in grado di rispettare le norme del presente
codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;
    c) applicare  procedure  e  metodi  amministrativi  e di gestione
adeguati e conformi a tecniche consolidate;
    d) utilizzare  sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da
alterazioni  e  che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica
dei  procedimenti, in conformita' a criteri di sicurezza riconosciuti
in  ambito  europeo  e  internazionale  e  certificati ai sensi dello
schema nazionale di cui all'articolo 35, comma 5;
    e) adottare   adeguate   misure   contro  la  contraffazione  dei
certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrita' e
la  sicurezza  nella generazione delle chiavi private nei casi in cui
il certificatore generi tali chiavi.
  3.  I  certificatori  di  cui  al comma 1, devono comunicare, prima
dell'inizio    dell'attivita',   anche   in   via   telematica,   una
dichiarazione di inizio di attivita' al CNIPA, attestante l'esistenza
dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice.
  4.  Il  CNIPA  procede,  d'ufficio  o  su  segnalazione motivata di
soggetti  pubblici  o  privati,  a  controlli  volti  ad accertare la
sussistenza  dei  presupposti  e  dei requisiti previsti dal presente
codice  e  dispone,  se  del  caso,  con  provvedimento  motivato  da
notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attivita'
e  la  rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile,
l'interessato  provveda  a  conformare  alla  normativa vigente detta
attivita'   ed   i   suoi  effetti  entro  il  termine  prefissatogli
dall'amministrazione stessa.

      
                              Art. 28.
                       Certificati qualificati

  1.  I  certificati  qualificati devono contenere almeno le seguenti
informazioni:
    a) indicazione  che  il  certificato elettronico rilasciato e' un
certificato qualificato;
    b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
    c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha
rilasciato il certificato e lo Stato nel quale e' stabilito;
    d)  nome,  cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come
tale e codice fiscale del titolare del certificato;
    e) dati per la verifica della firma, cioe' i dati peculiari, come
codici  o  chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare
la  firma  elettronica  corrispondenti ai dati per la creazione della
stessa in possesso del titolare;
    f) indicazione  del  termine  iniziale  e  finale  del periodo di
validita' del certificato;
    g) firma   elettronica   qualificata  del  certificatore  che  ha
rilasciato il certificato.
  2.  In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la
possibilita'  di  utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti
all'estero  cui  non  risulti  attribuito  il codice fiscale, si deve
indicare  il  codice  fiscale  rilasciato  dall'autorita' fiscale del
Paese  di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo,
quale  ad  esempio  un  codice  di  sicurezza  sociale  o  un  codice
identificativo generale.
  3.  Il certificato qualificato contiene, ove richiesto dal titolare
o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo
scopo per il quale il certificato e' richiesto:
    a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad
ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di
altre abilitazioni professionali, nonche' poteri di rappresentanza;
    b) limiti  d'uso  del  certificato,  ai  sensi  dell'articolo 30,
comma 3;
    c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i
quali il certificato puo' essere usato, ove applicabili.
  4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi
del   comma   3,   comunicano  tempestivamente  al  certificatore  il
modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni
di cui al presente articolo.

      
                              Art. 29.
                           Accreditamento

  1.  I  certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del
possesso  dei  requisiti  del  livello  piu'  elevato,  in termini di
qualita'  e  di  sicurezza,  chiedono di essere accreditati presso il
CNIPA.
  2.   Il   richiedente   deve   rispondere   ai   requisiti  di  cui
all'articolo 27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati
nel   medesimo   articolo  il  profilo  professionale  del  personale
responsabile  della  generazione  dei  dati per la creazione e per la
verifica  della  firma,  della  emissione  dei  certificati  e  della
gestione  del  registro dei certificati nonche' l'impegno al rispetto
delle regole tecniche.
  3.  Il  richiedente,  se  soggetto  privato,  in  aggiunta a quanto
previsto dal comma 2, deve inoltre:
    a) avere  forma  giuridica  di societa' di capitali e un capitale
sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione
alla  attivita'  bancaria  ai  sensi dell'articolo 14 del testo unico
delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
    b) garantire  il  possesso, oltre che da parte dei rappresentanti
legali,  anche  da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e
dei  componenti  degli organi preposti al controllo, dei requisiti di
onorabilita'   richiesti   ai   soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione,   direzione  e  controllo  presso  banche  ai  sensi
dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  4.  La  domanda  di accreditamento si considera accolta qualora non
venga  comunicato  all'interessato  il provvedimento di diniego entro
novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
  5. Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso una sola volta
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione  della domanda,
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino  la  documentazione  presentata e che non siano gia' nella
disponibilita'   del   CNIPA   o   che  questo  non  possa  acquisire
autonomamente.  In  tale  caso, il termine riprende a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.
  6.  A  seguito  dell'accoglimento  della  domanda, il CNIPA dispone
l'iscrizione  del  richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto
dal  CNIPA  stesso  e  consultabile  anche in via telematica, ai fini
dell'applicazione della disciplina in questione.
  7.  Il  certificatore  accreditato  puo' qualificarsi come tale nei
rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.
  8.  Sono  equiparati  ai  certificatori  accreditati  ai  sensi del
presente  articolo  i certificatori accreditati in altri Stati membri
dell'Unione  europea  ai  sensi  dell'articolo 3,  paragrafo 2, della
direttiva 1999/93/CE.
  9.  Alle  attivita'  previste  dal  presente  articolo si fa fronte
nell'ambito delle risorse del CNIPA, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.

      
                              Art. 30.
                  Responsabilita' del certificatore

  1.  Il  certificatore  che  rilascia  al  pubblico  un  certificato
qualificato   o   che  garantisce  al  pubblico  l'affidabilita'  del
certificato  e' responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa o
dolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:
    a) sull'esattezza   e   sulla   completezza   delle  informazioni
necessarie  alla verifica della firma in esso contenute alla data del
rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i
certificati qualificati;
    b) sulla  garanzia che al momento del rilascio del certificato il
firmatario   detenesse   i   dati   per   la  creazione  della  firma
corrispondenti  ai  dati  per  la  verifica  della  firma riportati o
identificati nel certificato;
    c) sulla  garanzia  che i dati per la creazione e per la verifica
della  firma  possano essere usati in modo complementare, nei casi in
cui il certificatore generi entrambi;
    d) sull'adempimento   degli   obblighi   a  suo  carico  previsti
dall'articolo 32.
  2.  Il  certificatore  che  rilascia  al  pubblico  un  certificato
qualificato  e'  responsabile,  nei  confronti dei terzi che facciano
affidamento  sul  certificato stesso, dei danni provocati per effetto
della  mancata  o  non  tempestiva  registrazione  della revoca o non
tempestiva  sospensione  del  certificato,  secondo  quanto previsto.
dalle  regole tecniche di cui all'articolo 71, salvo che provi d'aver
agito senza colpa.
  3. Il certificato qualificato puo' contenere limiti d'uso ovvero un
valore  limite  per  i  negozi  per  i  quali  puo'  essere  usato il
certificato  stesso,  purche' i limiti d'uso o il valore limite siano
riconoscibili  da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel
processo di verifica della firma secondo quanto previsto dalle regole
tecniche di cui all'articolo 71. Il certificatore non e' responsabile
dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda
i  limiti  posti  dallo stesso o derivanti dal superamento del valore
limite.

      
                              Art. 31.
             Vigilanza sull'attivita' di certificazione

  1. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita'
dei certificatori qualificati e accreditati.

      
                              Art. 32.
              Obblighi del titolare e del certificatore

  1. Il titolare del certificato di firma e' tenuto ad adottare tutte
le  misure  organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri
ed  a custodire e utilizzare il dispositivo di firma con la diligenza
del buon padre di famiglia.
  2.   Il  certificatore  e'  tenuto  ad  adottare  tutte  le  misure
organizzative  e  tecniche  idonee  ad  evitare  danno  ad altri, ivi
incluso il titolare del certificato.
  3.  Il  certificatore  che  rilascia,  ai  sensi  dell'articolo 19,
certificati qualificati deve inoltre:
    a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che
fa richiesta della certificazione;
    b) rilasciare  e  rendere pubblico il certificato elettronico nei
modi  o  nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo
71,  nel  rispetto  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni;
    c) specificare,   nel   certificato   qualificato   su  richiesta
dell'istante,  e  con  il consenso del terzo interessato, i poteri di
rappresentanza  o altri titoli relativi all'attivita' professionale o
a  cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata
dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;
    d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 71;
    e) informare  i  richiedenti  in  modo  compiuto  e chiaro, sulla
procedura  di  certificazione  e  sui necessari requisiti tecnici per
accedervi  e  sulle  caratteristiche  e sulle limitazioni d'uso delle
firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
    f) non  rendersi depositario di dati per la creazione della firma
del titolare;
    g) procedere  alla  tempestiva pubblicazione della revoca e della
sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte
del  titolare  o  del  terzo dal quale derivino i poteri del titolare
medesimo,   di  perdita  del  possesso  o  della  compromissione  del
dispositivo   di   firma,   di   provvedimento   dell'autorita',   di
acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacita' del
titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto
dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;
    h) garantire  un servizio di revoca e sospensione dei certificati
elettronici  sicuro  e  tempestivo nonche' garantire il funzionamento
efficiente,  puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma
emessi, sospesi e revocati;
    i) assicurare  la precisa determinazione della data e dell'ora di
rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
    j) tenere   registrazione,   anche   elettronica,   di  tutte  le
informazioni  relative  al  certificato qualificato dal momento della
sua  emissione  almeno  per dieci anni anche al fine di fornire prova
della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
    k) non  copiare,  ne'  conservare, le chiavi private di firma del
soggetto   cui   il   certificatore   ha   fornito   il  servizio  di
certificazione;
    l)  predisporre  su  mezzi  di  comunicazione  durevoli  tutte le
informazioni   utili  ai  soggetti  che  richiedono  il  servizio  di
certificazione,   tra   cui  in  particolare  gli  esatti  termini  e
condizioni   relative   all'uso   del   certificato,   compresa  ogni
limitazione  dell'uso,  l'esistenza  di  un sistema di accreditamento
facoltativo  e  le  procedure  di  reclamo  e  di  risoluzione  delle
controversie;   dette  informazioni,  che  possono  essere  trasmesse
elettronicamente,  devono  essere  scritte  in  linguaggio  chiaro ed
essere  fornite  prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed
il certificatore;
    m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei
certificati  con  modalita' tali da garantire che soltanto le persone
autorizzate   possano   effettuare   inserimenti   e  modifiche,  che
l'autenticita' delle informazioni sia verificabile, che i certificati
siano  accessibili  alla consultazione del pubblico soltanto nei casi
consentiti  dal  titolare  del  certificato  e  che l'operatore possa
rendersi  conto  di  qualsiasi  evento che comprometta i requisiti di
sicurezza.  Su  richiesta,  elementi  pertinenti  delle  informazioni
possono  essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul
certificato.
  4.   Il  certificatore  e'  responsabile  dell'identificazione  del
soggetto  che  richiede  il certificato qualificato di firma anche se
tale attivita' e' delegata a terzi.
  5.  Il  certificatore  raccoglie i dati personali solo direttamente
dalla  persona  cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e
soltanto  nella  misura  necessaria al rilascio e al mantenimento del
certificato,  fornendo  l'informativa  prevista  dall'articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere
raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della
persona cui si riferiscono.

      
                              Art. 33.
                          Uso di pseudonimi

  1.  In  luogo del nome del titolare il certificatore puo' riportare
sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale.
Se  il  certificato  e' qualificato, il certificatore ha l'obbligo di
conservare le informazioni relative alla reale identita' del titolare
per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.

      
                              Art. 34.
Norme  particolari  per  le  pubbliche  amministrazioni  e  per altri
                        soggetti qualificati

  1.  Ai  fini  della  sottoscrizione,  ove  prevista,  di  documenti
informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
    a) possono  svolgere  direttamente  l'attivita'  di  rilascio dei
certificati  qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi
ai   sensi  dell'articolo  29;  tale  attivita'  puo'  essere  svolta
esclusivamente  nei confronti dei propri organi ed uffici, nonche' di
categorie  di  terzi,  pubblici  o privati. I certificati qualificati
rilasciati  in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati
soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori
dei  quali sono privi di ogni effetto; con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dei Ministri per la funzione
pubblica   e  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  e  dei  Ministri
interessati,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e delle
finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei
certificati qualificati;
    b) possono  rivolgersi  a  certificatori  accreditati, secondo la
vigente normativa in materia di contratti pubblici.
  2.  Per  la  formazione,  gestione  e  sottoscrizione  di documenti
informatici   aventi   rilevanza   esclusivamente   interna  ciascuna
amministrazione puo' adottare, nella propria autonomia organizzativa,
regole  diverse  da  quelle  contenute  nelle  regole tecniche di cui
all'articolo 72.
  3.   Le  regole  tecniche  concernenti  la  qualifica  di  pubblico
ufficiale,   l'appartenenza   ad   ordini  o  collegi  professionali,
l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate
con decreti di cui all'articolo 71 di concerto con il Ministro per la
funzione  pubblica,  con  il Ministro della giustizia e con gli altri
Ministri  di  volta  in  volta  interessati,  sulla base dei principi
generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.
  4.  Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di
cui  al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di
firme digitali.
  5.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data di entrata in vigore del
presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee
procedure  informatiche  e  strumenti  software per la verifica delle
firme  digitali  secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui
all'articolo 71.

      
                              Art. 35.
    Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma

  1.   I   dispositivi  sicuri  e  le  procedure  utilizzate  per  la
generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali
da garantire che la chiave privata:
    a) sia riservata;
    b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta
da contraffazioni;
    c) possa  essere  sufficientemente protetta dal titolare dall'uso
da parte di terzi.
  2.  I  dispositivi  sicuri  e le procedure di cui al comma 1 devono
garantire  l'integrita'  dei  documenti informatici a cui la firma si
riferisce.  I  documenti  informatici  devono  essere  presentati  al
titolare,  prima  dell'apposizione  della  firma, chiaramente e senza
ambiguita',  e si deve richiedere conferma della volonta' di generare
la  firma  secondo  quanto  previsto  dalle  regole  tecniche  di cui
all'articolo 71.
  3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte
con  procedura  automatica.  L'apposizione  di  firme  con  procedura
automatica  e'  valida  se  l'attivazione della procedura medesima e'
chiaramente  riconducibile  alla  volonta'  del  titolare e lo stesso
renda  palese  la  sua  adozione  in  relazione  al singolo documento
firmato automaticamente.
  4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e
certificazione  di  sicurezza  ai sensi dello schema nazionale per la
valutazione   e   certificazione   di  sicurezza  nel  settore  della
tecnologia dell'informazione di cui al comma 5.
  5. La conformita' dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la
creazione di una firma qualificata prescritti dall'allegato III della
direttiva  1999/93/CE  e'  accertata,  in Italia, in base allo schema
nazionale  per  la  valutazione  e  certificazione  di  sicurezza nel
settore  della  tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o,  per  sua  delega, del
Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto  con i
Ministri   delle   comunicazioni,   delle   attivita'   produttive  e
dell'economia  e delle finanze. Lo schema nazionale la cui attuazione
non  deve  determinare  nuovi  o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato  ed  individua l'organismo pubblico incaricato di accreditare i
centri  di  valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza.
Lo  schema  nazionale  puo'  prevedere  altresi'  la valutazione e la
certificazione   relativamente   ad   ulteriori  criteri  europei  ed
internazionali,  anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti
al settore suddetto.
  6.  La conformita' ai requisiti di sicurezza dei dispositivi sicuri
per  la  creazione  di  una  firma  qualificata  a  quanto prescritto
dall'allegato  III della direttiva 1999/93/CE e' inoltre riconosciuta
se  certificata  da un organismo all'uopo designato da un altro Stato
membro   e   notificato  ai  sensi  dell'articolo  11,  paragrafo  1,
lettera b), della direttiva stessa.

      
                              Art. 36.
          Revoca e sospensione dei certificati qualificati

  1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
    a) revocato    in   caso   di   cessazione   dell'attivita'   del
certificatore salvo quanto previsto dal comma 2;
    b) revocato   o   sospeso   in  esecuzione  di  un  provvedimento
dell'autorita';
    c) revocato  o  sospeso a seguito di richiesta del titolare o del
terzo  dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalita'
previste nel presente codice;
    d) revocato  o  sospeso  in  presenza  di  cause limitative della
capacita' del titolare o di abusi o falsificazioni.
  2.  Il  certificato  qualificato  puo',  inoltre, essere revocato o
sospeso  nei  casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo
71.
  3.   La  revoca  o  la  sospensione  del  certificato  qualificato,
qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione
della  lista  che  lo  contiene.  Il momento della pubblicazione deve
essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.
  4.  Le modalita' di revoca o sospensione sono previste nelle regole
tecniche di cui all'articolo 71.

      
                              Art. 37.
                      Cessazione dell'attivita'

  1.  Il  certificatore qualificato o accreditato che intende cessare
l'attivita'   deve,  almeno  sessanta  giorni  prima  della  data  di
cessazione,  darne  avviso  al  CNIPA  e  informare  senza  indugio i
titolari  dei  certificati  da  lui  emessi  specificando che tutti i
certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
  2.  Il  certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la
rilevazione  della  documentazione  da parte di altro certificatore o
l'annullamento   della  stessa.  L'indicazione  di  un  certificatore
sostitutivo  evita  la  revoca  di tutti i certificati non scaduti al
momento della cessazione.
  3.  Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del
registro dei certificati e della relativa documentazione.
  4.  Il  CNIPA  rende  nota la data di cessazione dell'attivita' del
certificatore  accreditato  tramite  l'elenco di cui all'articolo 29,
comma 6.

      
 

Sezione III
Contratti, pagamenti, libri e scritture

 
                              Art. 38.
                        Pagamenti informatici

  1.  Il  trasferimento  in  via  telematica  di  fondi tra pubbliche
amministrazioni e tra queste e soggetti privati e' effettuato secondo
le  regole  tecniche  stabilite ai sensi dell'articolo 71 di concerto
con   i   Ministri  per  la  funzione  pubblica,  della  giustizia  e
dell'economia  e  delle finanze, sentiti il Garante per la protezione
dei dati personali e la Banca d'Italia.

      
                              Art. 39.
                          Libri e scritture

  1.  I  libri,  i  repertori  e  le  scritture,  ivi compresi quelli
previsti  dalla  legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi
notarili,  di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e
conservati  su  supporti informatici in conformita' alle disposizioni
del  presente  codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71.

      
 

Capo III FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
 

 
                              Art. 40.
                 Formazione di documenti informatici

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni che dispongono di idonee risorse
tecnologiche  formano  gli  originali  dei propri documenti con mezzi
informatici  secondo  le  disposizioni di cui al presente codice e le
regole tecniche di cui all'articolo 71.
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal comma 1, la redazione di
documenti  originali  su  supporto  cartaceo,  nonche'  la  copia  di
documenti  informatici  sul  medesimo supporto e' consentita solo ove
risulti   necessaria   e   comunque   nel   rispetto   del  principio
dell'economicita'.
  3.  Con  apposito  regolamento,  da emanarsi entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo
17,  comma  1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei
Ministri  delegati  per  la funzione pubblica, per l'innovazione e le
tecnologie  e  del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono
individuate  le  categorie  di  documenti  amministrativi che possono
essere  redatti  in originale anche su supporto cartaceo in relazione
al  particolare  valore  di testimonianza storica ed archivistica che
sono idonei ad assumere.
  4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, con propri decreti,
fissa  la  data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli
albi,  elenchi,  pubblici  registri  ed  ogni  altra raccolta di dati
concernenti  stati,  qualita' personali e fatti gia' realizzati dalle
amministrazioni,  su  supporto  informatico,  in  luogo  dei registri
cartacei.

      
                              Art. 41.
                Procedimento e fascicolo informatico

  1.   Le   pubbliche   amministrazioni   gestiscono  i  procedimenti
amministrativi  utilizzando  le  tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
  2.  La  pubblica  amministrazione  titolare  del  procedimento puo'
raccogliere  in  un  fascicolo  informatico gli atti, i documenti e i
dati  del  procedimento  medesimo da chiunque formati; all'atto della
comunicazione  dell'avvio  del  procedimento ai sensi dell'articolo 8
della  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  comunica agli interessati le
modalita'   per  esercitare  in  via  telematica  i  diritti  di  cui
all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3.  Ai  sensi  degli  articoli da  14  a  14-quinquies  della legge
7 agosto   1990,  n.  241,  previo  accordo  tra  le  amministrazioni
coinvolte,   la   conferenza   dei  servizi  e'  convocata  e  svolta
avvalendosi  degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi
e le modalita' stabiliti dalle amministrazioni medesime.

      
                              Art. 42.
  Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni

  1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra
costi  e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e
degli  atti  cartacei  dei  quali  sia  obbligatoria  o  opportuna la
conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani
di  sostituzione  degli archivi cartacei con archivi informatici, nel
rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.

      
                              Art. 43.
             Riproduzione e conservazione dei documenti

  1.   I   documenti   degli  archivi,  le  scritture  contabili,  la
corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e' prescritta la
conservazione  per  legge  o  regolamento, ove riprodotti su supporti
informatici  sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se
la  riproduzione  sia  effettuata in modo da garantire la conformita'
dei  documenti  agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel
rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
  2.   Restano   validi  i  documenti  degli  archivi,  le  scritture
contabili,  la  corrispondenza  ed  ogni  atto, dato o documento gia'
conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto
ottico  o  con  altro  processo idoneo a garantire la conformita' dei
documenti agli originali.
  3.  I  documenti informatici, di cui e' prescritta la conservazione
per  legge  o  regolamento, possono essere archiviati per le esigenze
correnti  anche  con  modalita'  cartacee  e  sono conservati in modo
permanente con modalita' digitali.
  4.  Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni
e    le   attivita'   culturali   sugli   archivi   delle   pubbliche
amministrazioni  e  sugli  archivi  privati  dichiarati  di  notevole
interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42.

      
                              Art. 44.
      Requisiti per la conservazione dei documenti informatici

  1.   Il   sistema   di   conservazione  dei  documenti  informatici
garantisce:
    a) l'identificazione   certa  del  soggetto  che  ha  formato  il
documento  e  dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea
di  riferimento  di  cui  all'articolo  50,  comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    b) l'integrita' del documento;
    c) la  leggibilita'  e  l'agevole  reperibilita'  dei documenti e
delle informazioni identificative, inclusi i' dati di registrazione e
di classificazione originari;
    d) il   rispetto   delle   misure  di  sicurezza  previste  dagli
articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.

      
 

Capo IV TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
 

 
                              Art. 45.
                 Valore giuridico della trasmissione

  1.   I   documenti   trasmessi   da   chiunque   ad   una  pubblica
amministrazione  con  qualsiasi  mezzo  telematico o informatico, ivi
compreso  il  fax,  idoneo  ad  accertarne  la  fonte di provenienza,
soddisfano  il  requisito  della forma scritta e la loro trasmissione
non deve essere seguita da quella del documento originale.
  2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende
spedito  dal  mittente  se  inviato  al proprio gestore, e si intende
consegnato   al   destinatario   se  reso  disponibile  all'indirizzo
elettronico  da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica
del destinatario messa a disposizione dal gestore.

      
                              Art. 46.
         Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi

  1.  Al  fine  di  garantire  la  riservatezza  dei dati sensibili o
giudiziari  di  cui  all'articolo  4,  comma 1, lettere d) ed e), del
decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici
trasmessi  ad  altre  pubbliche  amministrazioni  per  via telematica
possono  contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e
qualita'   personali   previste   da   legge   o   da  regolamento  e
indispensabili per il perseguimento delle finalita' per le quali sono
acquisite.

      
                              Art. 47.
Trasmissione  dei  documenti  attraverso  la posta elettronica tra le
                      pubbliche amministrazioni

  1.  Le  comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni
avvengono  di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse
sono  valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne
sia verificata la provenienza.
  2.  Ai  fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono
valide se:
    a) sono  sottoscritte  con  firma  digitale o altro tipo di firma
elettronica qualificata;
    b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;
    c) ovvero   e'   comunque   possibile  accertarne  altrimenti  la
provenienza,  secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle
regole tecniche di cui all'articolo 71;
    d) ovvero  trasmesse  attraverso  sistemi  di  posta  elettronica
certificata  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
  3.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data di entrata in vigore del
presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a:
    a) istituire    almeno   una   casella   di   posta   elettronica
istituzionale  ed  una  casella  di  posta elettronica certificata ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, per ciascun registro di protocollo;
    b) utilizzare  la  posta  elettronica  per  le  comunicazioni tra
l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in
materia  di  protezione  dei dati personali e previa informativa agli
interessati  in  merito  al  grado  di  riservatezza  degli strumenti
utilizzati.

      
                              Art. 48.
                    Posta elettronica certificata

  1.  La  trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
una  ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante
la  posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
  2.  La  trasmissione  del documento informatico per via telematica,
effettuata  mediante  la posta elettronica certificata, equivale, nei
casi  consentiti  dalla  legge,  alla  notificazione  per mezzo della
posta.
  3.  La  data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento
informatico  trasmesso  mediante  posta  elettronica certificata sono
opponibili  ai  terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  11 febbraio  2005, n. 68, ed alle
relative regole tecniche.

      
                              Art. 49.
    Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

  1.  Gli  addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica
di  atti,  dati  e  documenti  formati  con strumenti informatici non
possono   prendere   cognizione   della   corrispondenza  telematica,
duplicare  con  qualsiasi  mezzo  o cedere a terzi a qualsiasi titolo
informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o
sul  contenuto  di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi
per  via  telematica,  salvo  che  si tratti di informazioni per loro
natura  o  per  espressa indicazione del mittente destinate ad essere
rese pubbliche.
  2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti
trasmessi  per  via  telematica  si  considerano,  nei  confronti del
gestore  del  sistema  di trasporto delle informazioni, di proprieta'
del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

      
 

Capo V DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE

Sezione I

Dati delle pubbliche amministrazioni

 
                              Art. 50.
       Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni

  1.  I  dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti,
conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie
dell'informazione   e   della  comunicazione  che  ne  consentano  la
fruizione     e     riutilizzazione,    alle    condizioni    fissate
dall'ordinamento,  da  parte  delle altre pubbliche amministrazioni e
dai  privati;  restano  salvi  i  limiti alla conoscibilita' dei dati
previsti  dalle  leggi  e  dai  regolamenti,  le  norme in materia di
protezione   dei  dati  personali  ed  il  rispetto  della  normativa
comunitaria  in  materia di riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico.
  2.  Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le
esclusioni  di  cui  all'articolo 2,  comma 6,  salvi i casi previsti
dall'articolo  24  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto
della  normativa in materia di protezione dei dati personali, e' reso
accessibile    e   fruibile   alle   altre   amministrazioni   quando
l'utilizzazione  del  dato  sia  necessaria  per  lo  svolgimento dei
compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a
carico  di  quest'ultima,  salvo il riconoscimento di eventuali costi
eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente; e' fatto comunque
salvo  il  disposto  dell'articolo  43,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  3.  Al  fine  di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei
dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici
di   altre   amministrazioni   l'amministrazione  titolare  dei  dati
predispone,  gestisce  ed  eroga  i  servizi  informatici  allo scopo
necessari,  secondo  le  regole  tecniche  del  sistema  pubblico  di
connettivita' di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.

      
                              Art. 51.
                         Sicurezza dei dati

  1.  Le  norme  di  sicurezza  definite nelle regole tecniche di cui
all'articolo   71   garantiscono   l'esattezza,   la  disponibilita',
l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei dati.
  2.  I  documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono
essere  custoditi  e  controllati  con  modalita'  tali da ridurre al
minimo  i  rischi  di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o
non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.

      
                              Art. 52.
Accesso    telematico   ai   dati   e   documenti   delle   pubbliche
                           amministrazioni

  1.  L'accesso  telematico  a  dati,  documenti  e  procedimenti  e'
disciplinato  dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni
del  presente  codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di
regolamento  in  materia di protezione dei dati personali, di accesso
ai  documenti  amministrativi,  di tutela del segreto e di divieto di
divulgazione.  I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto
di  accesso  sono  pubblicati  su  siti  pubblici accessibili per via
telematica.

      
                              Art. 53.
                      Caratteristiche dei siti

  1.   Le   pubbliche   amministrazioni   centrali   realizzano  siti
istituzionali  su  reti  telematiche  che  rispettano  i  principi di
accessibilita',  nonche' di elevata usabilita' e reperibilita', anche
da   parte  delle  persone  disabili,  completezza  di  informazione,
chiarezza    di    linguaggio,    affidabilita',    semplicita'   di'
consultazione, qualita', omogeneita' ed interoperabilita'.
  2.  Il  CNIPA  svolge  funzioni consultive e di coordinamento sulla
realizzazione   e   modificazione   dei  siti  delle  amministrazioni
centrali.
  3.  Lo  Stato  promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le
autonomie  locali  affinche'  realizzino  siti  istituzionali  con le
caratteristiche di cui al comma 1.

      
                              Art. 54.
         Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni

  1.  I  siti  delle  pubbliche  amministrazioni  centrali contengono
necessariamente i seguenti dati pubblici:
    a) l'organigramma,  l'articolazione degli uffici, le attribuzioni
e  l'organizzazione  di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale
non   generale,   nonche'   il   settore  dell'ordinamento  giuridico
riferibile  all'attivita'  da  essi  svolta,  corredati dai documenti
anche normativi di riferimento;
    b) l'elenco  delle  tipologie  di  procedimento svolte da ciascun
ufficio  di  livello  dirigenziale  non  generale,  il termine per la
conclusione   di   ciascun   procedimento   ed   ogni  altro  termine
procedimentale,  il  nome  del  responsabile e l'unita' organizzativa
responsabile   dell'istruttoria   e   di   ogni   altro   adempimento
procedimentale,  nonche' dell'adozione del provvedimento finale, come
individuati  ai  sensi  degli  articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
    c) le  scadenze  e  le  modalita' di adempimento dei procedimenti
individuati  ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241;
    d) l'elenco   completo   delle   caselle   di  posta  elettronica
istituzionali  attive, specificando anche se si tratta di una casella
di  posta  elettronica  certificata  di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
    e) le  pubblicazioni  di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto
1990,  n.  241, nonche' i messaggi di informazione e di comunicazione
previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
    f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
    g) l'elenco  dei  servizi  forniti in rete gia' disponibili e dei
servizi  di  futura  attivazione,  indicando  i  tempi  previsti  per
l'attivazione medesima.
  2. Le amministrazioni che gia' dispongono di propri siti realizzano
quanto  previsto  dal  comma  1 entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice.
  3.   I   dati   pubblici   contenuti   nei   siti  delle  pubbliche
amministrazioni   sono   fruibili   in  rete  gratuitamente  e  senza
necessita' di autenticazione informatica.
  4.  Le  pubbliche  amministrazioni garantiscono che le informazioni
contenute  sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni
contenute  nei  provvedimenti  amministrativi  originali dei quali si
fornisce comunicazione tramite il sito.

      
                              Art. 55.
        Consultazione delle iniziative normative del Governo

  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' pubblicare su sito
telematico  le  notizie relative ad iniziative normative del Governo,
nonche'  i  disegni  di  legge  di particolare rilevanza, assicurando
forme   di   partecipazione  del  cittadino  in  conformita'  con  le
disposizioni  vigenti  in  materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  puo'  inoltre pubblicare atti legislativi e
regolamentari  in  vigore, nonche' i massimari elaborati da organi di
giurisdizione.
  2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri sono
individuate   le  modalita'  di  partecipazione  del  cittadino  alla
consultazione gratuita in via telematica.

      
                              Art. 56.
Dati  identificativi  delle  questioni  pendenti  dinanzi  al giudice
                     amministrativo e contabile

  1.  I  dati  identificativi  delle  questioni  pendenti  dinanzi al
giudice  amministrativo  e  contabile  sono resi accessibili a chi vi
abbia   interesse  mediante  pubblicazione  sul  sistema  informativo
interno  e sul sito istituzionale della rete Internet delle autorita'
emananti.
  2.  Le  sentenze  e le altre decisioni del giudice amministrativo e
contabile,  rese  pubbliche  mediante  deposito  in  segreteria, sono
contestualmente  inserite  nel sistema informativo interno e sul sito
istituzionale  della  rete  Internet,  osservando le cautele previste
dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

      
                              Art. 57.
                         Moduli e formulari

  1.  Le  pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere
disponibili  anche  per  via telematica l'elenco della documentazione
richiesta  per  i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi
ad   ogni  effetto  di  legge,  anche  ai  fini  delle  dichiarazioni
sostitutive  di  certificazione  e delle dichiarazioni sostitutive di
notorieta'.
  2.  Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente  codice,  i  moduli  o  i  formulari  che  non  siano  stati
pubblicati  sul  sito  non  possono  essere  richiesti  ed i relativi
procedimenti  possono  essere  conclusi anche in assenza dei suddetti
moduli o formulari.

      
 

Sezione II
Fruibilita' dei dati

 
                              Art. 58.
                Modalita' della fruibilita' del dato

  1.  Il  trasferimento  di  un  dato da un sistema informativo ad un
altro non modifica la titolarita' del dato.
  2.   Le   pubbliche  amministrazioni  possono  stipulare  tra  loro
convenzioni  finalizzate alla fruibilita' informatica dei dati di cui
siano titolari.
  3.  Il CNIPA definisce schemi generali di convenzioni finalizzate a
favorire  la  fruibilita'  informatica  dei  dati  tra  le  pubbliche
amministrazioni  centrali  e, d'intesa con la Conferenza unificata di
cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tra  le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le autonomie
locali.

      
                              Art. 59.
                          Dati territoriali

  1.   Per   dato  territoriale  si  intende  qualunque  informazione
geograficamente localizzata.
  2.  E'  istituito  il  Comitato  per  le  regole  tecniche sui dati
territoriali  delle  pubbliche  amministrazioni,  con  il  compito di
definire  le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati
territoriali, la documentazione, la fruibilita' e lo scambio dei dati
stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza
con  le  disposizioni del sistema pubblico di connettivita' di cui al
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.
  3.  Per  agevolare  la  pubblicita' dei dati di interesse generale,
disponibili  presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale,
regionale  e  locale,  presso  il  CNIPA  e'  istituito il Repertorio
nazionale dei dati territoriali.
  4.  Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.  400,  con  uno  o  piu' decreti sulla proposta del Presidente del
Consiglio   dei   Ministri  o,  per  sua  delega,  del  Ministro  per
l'innovazione  e  le  tecnologie,  previa  intesa  con  la Conferenza
unificata  di  cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.  281,  sono  definite  la  composizione  e  le  modalita'  per  il
funzionamento del Comitato di cui al comma 2.
  5.  Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.  400,  con  uno  o  piu' decreti sulla proposta del Presidente del
Consiglio   dei   Ministri  o,  per  sua  delega,  del  Ministro  per
l'innovazione  e  le  tecnologie,  sentito  il Comitato per le regole
tecniche  sui  dati  territoriali  delle pubbliche amministrazioni, e
sentita  la  Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo  28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche
per  la  definizione  del contenuto del repertorio nazionale dei dati
territoriali,  nonche'  delle  modalita'  di  prima costituzione e di
successivo   aggiornamento   dello  stesso,  per  la  formazione,  la
documentazione  e  lo  scambio  dei  dati territoriali detenuti dalle
singole  amministrazioni competenti, nonche' le regole ed i costi per
l'utilizzo  dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali
e locali e da parte dei privati.
  6.  La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne' alcun tipo
di  spese  ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali
rimborsi  per  spese  di  viaggio sono a carico delle amministrazioni
direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
  7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo
di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di
cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

      
                              Art. 60.
                 Base di dati di interesse nazionale

  1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle
informazioni   raccolte   e   gestite  digitalmente  dalle  pubbliche
amministrazioni,   omogenee  per  tipologia  e  contenuto  e  la  cui
conoscenza   e'  utilizzabile  dalle  pubbliche  amministrazioni  per
l'esercizio  delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e
delle normative vigenti.
  2.  Ferme  le  competenze  di ciascuna pubblica amministrazione, le
basi  di  dati  di  interesse  nazionale  costituiscono, per ciascuna
tipologia  di  dati,  un sistema informativo unitario che tiene conto
dei  diversi  livelli  istituzionali  e territoriali e che garantisce
l'allineamento  delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte
delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali
sistemi  informativi  e  le  modalita'  di aggiornamento sono attuate
secondo  le  regole tecniche sul sistema pubblico di connettivita' di
cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.
  3.  Le  basi  di  dati  di interesse nazionale sono individuate con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in
volta  interessati,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di cui
all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle
materie di competenza e sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.  Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi' individuate le
strutture  responsabili  della gestione operativa di ciascuna base di
dati  e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al
comma 2.
  4.  Agli  oneri  finanziari di cui al presente articolo si provvede
con  il  fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore
informatico  di  cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio
2003, n. 3.

      
                              Art. 61.
              Delocalizzazione dei registri informatici

  1.  Fermo  restando  il  termine di cui all'articolo 40, comma 4, i
pubblici  registri immobiliari possono essere formati e conservati su
supporti  informatici  in  conformita' alle disposizioni del presente
codice,  secondo  le  regole tecniche stabilite dall'articolo 71, nel
rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice
civile.  In  tal  caso  i predetti registri possono essere conservati
anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.

      
                              Art. 62.
                   Indice nazionale delle anagrafi

  1.  L'Indice  nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1
della  legge  24 dicembre  1954, n. 1228, e' realizzato con strumenti
informatici.

      
 

Sezione III
Servizi in rete

 
                              Art. 63.
           Organizzazione e finalita' dei servizi in rete

  1.  Le  pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalita'
di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di
efficacia,  economicita'  ed  utilita' e nel rispetto dei principi di
eguaglianza  e  non  discriminazione,  tenendo  comunque  presenti le
dimensioni   dell'utenza,   la   frequenza   dell'uso  e  l'eventuale
destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di
disagio.
  2.  Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano i
servizi  in  rete  mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze
degli   utenti,   in   particolare   garantendo  la  completezza  del
procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado
di soddisfazione dell'utente.
  3.   Le  pubbliche  amministrazioni  collaborano  per  integrare  i
procedimenti  di  rispettiva  competenza  al  fine  di  agevolare gli
adempimenti  di  cittadini  ed  imprese  e  rendere piu' efficienti i
procedimenti  che interessano piu' amministrazioni, attraverso idonei
sistemi di cooperazione.

      
                              Art. 64.
Modalita'  di  accesso  ai  servizi  erogati  in rete dalle pubbliche
                           amministrazioni

  1.  La  carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta nazionale dei
servizi  costituiscono  strumenti per l'accesso ai servizi erogati in
rete  dalle  pubbliche  amministrazioni  per  i  quali sia necessaria
l'autenticazione informatica.
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  possono consentire l'accesso ai
servizi  in  rete  da  esse  erogati  che richiedono l'autenticazione
informatica  anche  con  strumenti  diversi  dalla  carta d'identita'
elettronica  e  dalla  carta  nazionale  dei  servizi,  purche'  tali
strumenti  consentano  di  accertare  l'identita'  del  soggetto  che
richiede  l'accesso.  L'accesso  con  carta d'identita' elettronica e
carta  nazionale dei servizi e' comunque consentito indipendentemente
dalle modalita' di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.
  3.   Ferma  restando  la  disciplina  riguardante  le  trasmissioni
telematiche  gestite  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze e
dalle  agenzie  fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  o  del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie,
di  concerto  con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto  1997,  n. 281, e' fissata la data, comunque non successiva
al  31 dicembre  2007, a decorrere dalla quale non e' piu' consentito
l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni,
con  strumenti  diversi  dalla  carta d'identita' elettronica e dalla
carta nazionale dei servizi.

      
                              Art. 65.
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per
                           via telematica

  1.   Le  istanze  e  le  dichiarazioni  presentate  alle  pubbliche
amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, sono valide:
    a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato
e' rilasciato da un certificatore accreditato;
    b) ovvero,   quando   l'autore   e'   identificato   dal  sistema
informatico  con  l'uso  della  carta d'identita' elettronica o della
carta  nazionale  dei  servizi,  nei  limiti  di  quanto stabilito da
ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
    c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico
con  i  diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti
di  quanto  stabilito  da  ciascuna  amministrazione  ai  sensi della
normativa  vigente  e  fermo  restando  il disposto dell'articolo 64,
comma 3.
  2.  Le  istanze  e  le  dichiarazioni  inviate secondo le modalita'
previste   dal   comma   1  sono  equivalenti  alle  istanze  e  alle
dichiarazioni  sottoscritte  con  firma autografa apposta in presenza
del dipendente addetto al procedimento.
  3.  Dalla  data  di  cui  all'articolo  64,  comma  3,  non e' piu'
consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalita' di cui
al comma 1, lettera c).
  4.  Il  comma  2  dell'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente:
  «2.  Le  istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono
valide  se  effettuate  secondo  quanto previsto dall'articolo 65 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

      
 

Sezione IV
Carte elettroniche

 
                              Art. 66.
     Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi

  1.  Le  caratteristiche e le modalita' per il rilascio, della carta
d'identita'  elettronica,  e  dell'analogo  documento,  rilasciato  a
seguito  della  denuncia  di  nascita  e  prima  del  compimento  del
quindicesimo  anno  di eta', sono definite con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro
dell'interno,  di  concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
con  il  Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, sentito il Garante per la protezione
dei  dati  personali  e  d'intesa  con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2.  Le  caratteristiche  e  le  modalita'  per  il rilascio, per la
diffusione  e  l'uso  della carta nazionale dei servizi sono definite
con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge  23 agosto  1988,  n.  400,  adottati su proposta congiunta dei
Ministri   per   la  funzione  pubblica  e  per  l'innovazione  e  le
tecnologie,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  sentito  il  Garante per la protezione dei dati personali e
d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti
principi:
    a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su
richiesta  del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che
intendono rilasciarla;
    b) l'onere   economico  di  produzione  e  rilascio  delle  carte
nazionale  dei  servizi e' a carico delle singole amministrazioni che
le emettono;
    c) eventuali   indicazioni   di  carattere  individuale  connesse
all'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    d) le  pubbliche  amministrazioni  che  erogano  servizi  in rete
devono  consentirne  l'accesso  ai titolari delle carta nazionale dei
servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che e' responsabile
del suo rilascio;
    e) la  carta  nazionale  dei servizi puo' essere utilizzata anche
per   i  pagamenti  informatici  tra  soggetti  privati  e  pubbliche
amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  3.   La   carta  d'identita'  elettronica  e  l'analogo  documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento
del quindicesimo anno di eta', devono contenere:
    a) i dati identificativi della persona;
    b) il codice fiscale.
  4.   La   carta  d'identita'  elettronica  e  l'analogo  documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento
del  quindicesimo  anno  di  eta',  possono  contenere,  a  richiesta
dell'interessato ove si tratti di dati sensibili:
    a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
    b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
    c) i  dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con
esclusione, in ogni caso, del DNA;
    d) tutti  gli  altri  dati  utili  al  fine  di  razionalizzare e
semplificare  l'azione  amministrativa e i servizi resi al cittadino,
anche  per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia
di riservatezza;
    e) le  procedure  informatiche  e  le  informazioni che possono o
debbono  essere  conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri
soggetti, occorrenti per la firma elettronica.
  5.  La  carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta nazionale dei
servizi  possono  essere utilizzate quali strumenti di autenticazione
telematica  per  l'effettuazione  di pagamenti tra soggetti privati e
pubbliche  amministrazioni,  secondo  le  modalita'  stabilite con le
regole  tecniche  di cui all'articolo 71, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
  6.   Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  del  Ministro  per
l'innovazione  e  le  tecnologie e del Ministro dell'economia e delle
finanze,  sentito  il  Garante per la protezione dei dati personali e
d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, sono dettate le regole
tecniche  e  di  sicurezza  relative  alle  tecnologie e ai materiali
utilizzati  per  la  produzione della carta di identita' elettronica,
del  documento  di  identita' elettronico e della carta nazionale dei
servizi, nonche' le modalita' di impiego.
  7.  Nel  rispetto  della disciplina generale fissata dai decreti di
cui  al  presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di
protezione   dei   dati   personali,  le  pubbliche  amministrazioni,
nell'ambito   dei   rispettivi   ordinamenti,   possono  sperimentare
modalita'  di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo
per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.
  8.  Le  tessere  di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni
dello  Stato  ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalita'
elettroniche  e  contenere le funzionalita' della carta nazionale dei
servizi  per  consentire  l'accesso  per  via  telematica  ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

      
 

Capo VI SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI.
 

 
                              Art. 67.
                Modalita' di sviluppo ed acquisizione

  1.   Le   pubbliche   amministrazioni   centrali,  per  i  progetti
finalizzati  ad  appalti  di  lavori  e  servizi ad alto contenuto di
innovazione  tecnologica,  possono  selezionare  uno  o piu' proposte
utilizzando  il  concorso  di idee di cui all'articolo 57 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
  2.  Le  amministrazioni  appaltanti possono porre a base delle gare
aventi ad oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o entrambe, degli
appalti  di  cui  al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi
del  comma  1,  previo  parere  tecnico di congruita' del CNIPA; alla
relativa  procedura  e' ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo
57,  comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999,  n.  554,  anche  il soggetto selezionato ai sensi del comma 1,
qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

      
                              Art. 68.
                 Analisi comparativa delle soluzioni

  1.  Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  e  del  decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
acquisiscono,   secondo   le   procedure  previste  dall'ordinamento,
programmi  informatici  a  seguito  di una valutazione comparativa di
tipo  tecnico  ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul
mercato:
    a) sviluppo   di  programmi  informatici  per  conto  e  a  spese
dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa
amministrazione committente;
    b) riuso  di programmi informatici sviluppati per conto e a spese
della medesima o di altre amministrazioni;
    c) acquisizione  di  programmi  informatici  di tipo proprietario
mediante ricorso a licenza d'uso;
    d) acquisizione   di  programmi  informatici  a  codice  sorgente
aperto;
    e) acquisizione mediante combinazione delle modalita' di cui alle
lettere da a) a d).
  2.   Le   pubbliche   amministrazioni   nella   predisposizione   o
nell'acquisizione   dei  programmi  informatici,  adottano  soluzioni
informatiche  che  assicurino  l'interoperabilita'  e la cooperazione
applicativa,   secondo   quanto   previsto  dal  decreto  legislativo
28 febbraio  2005,  n.  42,  e che consentano la rappresentazione dei
dati  e  documenti in piu' formati, di cui almeno uno di tipo aperto,
salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze.
  3.  Per  formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati
reso pubblico e documentato esaustivamente.
  4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicita' almeno annuale,
un   repertorio  dei  formati  aperti  utilizzabili  nelle  pubbliche
amministrazioni e delle modalita' di trasferimento dei formati.

      
                              Art. 69.
                   Riuso dei programmi informatici

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  che siano titolari di programmi
applicativi  realizzati  su  specifiche  indicazioni  del committente
pubblico,  hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della
documentazione  disponibile,  in  uso  gratuito  ad  altre  pubbliche
amministrazioni  che  li  richiedono  e  che intendano adattarli alle
proprie esigenze, salvo motivate ragioni.
  2.  Al  fine  di  favorire  il  riuso  dei programmi informatici di
proprieta' delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei
capitolati  o nelle specifiche di progetto e' previsto ove possibile,
che  i  programmi  appositamente  sviluppati  per  conto  e  a  spese
dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme.
  3.  Le  pubbliche  amministrazioni  inseriscono,  nei contratti per
l'acquisizione  di programmi informatici, di cui al comma 1, clausole
che  garantiscano  il  diritto  di disporre dei programmi ai fini del
riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni.
  4.   Nei   contratti   di  acquisizione  di  programmi  informatici
sviluppati  per  conto  e  a  spese  delle amministrazioni, le stesse
possono  includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano
conto   delle   caratteristiche   economiche   ed   organizzative  di
quest'ultimo,  volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo,
a  fornire,  su  richiesta  di  altre  amministrazioni,  servizi  che
consentono   il   riuso  delle  applicazioni.  Le  clausole  suddette
definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi
indicati.

      
                              Art. 70.
         Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili

  1.  Il  CNIPA,  previo  accordo  con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta
e  rende  note  applicazioni  tecnologiche realizzate dalle pubbliche
amministrazioni,   idonee  al  riuso  da  parte  di  altre  pubbliche
amministrazioni.
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni centrali che intendono acquisire
programmi  applicativi  valutano  preventivamente  la possibilita' di
riuso  delle  applicazioni  analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del
comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione.

      
 

Capo VII REGOLE TECNICHE
 

 
                              Art. 71.
                           Regole tecniche

  1.  Le  regole  tecniche previste nel presente codice sono dettate,
con  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto con il
Ministro  per  la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta
in   volta  indicate  nel  presente  codice,  sentita  la  Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  ed  il  Garante per la protezione dei dati personali
nelle materie di competenza, in modo da garantire la coerenza tecnica
con  le  regole tecniche sul sistema pubblico di connettivita' di cui
all'articolo  16  del  decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e
con  le  regole  di  cui  al disciplinare pubblicato in allegato B al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  2.  Le  regole  tecniche  vigenti nelle materie del presente codice
restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai
sensi del presente articolo.

      
 

Capo VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI
 

 
                              Art. 72.
               Norme transitorie per la firma digitale

  1.   I   documenti   sottoscritti  con  firma  digitale  basata  su
certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico
gia'   tenuto   dall'Autorita'   per   l'informatica  nella  pubblica
amministrazione  sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma
digitale   basata   su   certificati   rilasciati   da  certificatori
accreditati.

      
                              Art. 73.
                            Aggiornamenti

  1.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni
atti  di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi
interventi  normativi,  incidenti  sulle  materie oggetto di riordino
siano  attuati  esclusivamente  mediante la modifica o l'integrazione
delle disposizioni contenute nel presente codice.

      
                              Art. 74.
                          Oneri finanziari

  1.  All'attuazione  del  presente  decreto  si provvede nell'ambito
delle risorse previste a legislazione vigente.

      
                              Art. 75.
                             Abrogazioni

  1.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente testo unico sono
abrogati:
    a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
    b) gli  articoli 1,  comma  1,  lettere t), u), v), z), aa), bb),
cc),  dd),  ee),  ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1,
ultimo  periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25;
26;   27;   27-bis;   28;  28-bis;  29;  29-bis;  29-ter;  29-quater;
29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4,
5  e  6;  51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo A);
    c) l'articolo  26  comma  2,  lettera  a),  e),  h),  della legge
27 dicembre 2002, n. 289;
    d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003,
n. 3;
    e) gli  articoli 16,  17,  18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n.
229.
  2.  Le  abrogazioni  degli  articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6,
commi  1  e  2;  10;  36,  commi  1,  2, 3, 4, 5 e 6; del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si
intendono  riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n.
443 (Testo B).
  3.  Le  abrogazioni  degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v),
z),  aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo);
6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27;
27-bis;  28;  28-bis;  29;  29-bis;  29-ter; 29-quater; 29-quinquies;
29-sexies;  29-septies;  29-octies;  51;  del  decreto del Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000, n. 445 (Testo A), si intendono
riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 444 (Testo C).

      
                              Art. 76.
                    Entrata in vigore del codice

  1.  Le  disposizioni  del  presente  codice  entrano  in  vigore  a
decorrere dal 1° gennaio 2006.
         

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 7 marzo 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Stanca, Ministro per l'innovazione e le
                              tecnologie
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica
                              Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
                              delle finanze
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Gasparri, Ministro delle comunicazioni

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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