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LEGGE 24
febbraio 2006, n. 52
Riforma delle esecuzioni
mobiliari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il numero 5)
e' sostituito dal seguente:
"5) l'articolo 492 e' sostituito dal seguente:
"Art. 492. - (Forma del pignoramento). - Salve le forme particolari previste nei
capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale
giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre
alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano
all'espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresi' contenere l'invito rivolto al debitore ad
effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di
residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha
sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza
ovvero in caso di irreperibilita' presso la residenza dichiarata o il domicilio
eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate
presso la cancelleria dello stesso giudice.
Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi
dell'articolo 495, puo' chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati
una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai
creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese,
oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilita', sia
da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o
l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza
unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per
cui e' stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti
indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di
cui deve essere data prova documentale.
Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a
pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga
durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare
ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le
generalita' dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per
l'omessa o falsa dichiarazione.
Della dichiarazione del debitore e' redatto processo verbale che lo stesso
sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della
dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388,
terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al
luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure,
quando tale luogo e' compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale
all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti
o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera
perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della
dichiarazione e questi e' costituito custode della somma o della cosa anche agli
effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo,
prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il
pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore
procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia
divenuto insufficiente, il creditore procedente puo' richiedere all'ufficiale
giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio
delle facolta' di cui all'articolo 499, quarto comma.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei
crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente
pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore
appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori
intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai
soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La
richiesta, eventualmente riguardante piu' soggetti nei cui confronti procedere a
pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalita' di ciascuno,
nonche' quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresi'
facolta' di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto
necessario.
Se il debitore e' un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, negli
stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore procedente,
con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono
tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un
notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per
l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione
di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato puo' richiedere
informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonche' sulle modalita'
di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili
indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi,
richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario
territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con
i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che
lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se
dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del
debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono
liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.
Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il
pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale
competente per l'esecuzione puo' concedere al creditore l'autorizzazione
prevista dall'articolo 488, secondo comma"".
Art. 2.
1. Dopo il quinto comma dell'articolo 388 del codice penale e' inserito il
seguente:
"La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore,
direttore generale o liquidatore della societa' debitrice che, invitato
dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di
rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione".
Art. 3.
1. All'articolo 514 del codice di procedura civile, il numero 4) e' abrogato.
Art. 4.
1. All'articolo 515 del codice di procedura civile e' aggiunto, infine, il
seguente comma:
"Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della
professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei
limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni
rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare
sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica
per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attivita'
del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro".
Art. 5.
1. L'articolo 517 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 517. - (Scelta delle cose da pignorare). - Il pignoramento deve essere
eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di piu' facile e pronta
liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo
del credito precettato aumentato della meta'.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli
oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura
realizzazione".
Art. 6.
1. L'articolo 518 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 518. - (Forma del pignoramento). - L'ufficiale giudiziario redige delle
sue operazioni processo verbale nel quale da' atto dell'ingiunzione di cui
all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonche' il loro stato, mediante
rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva,
determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con
l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto
stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o
separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualita' e
l'ubicazione.
Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale
giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e
comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva
individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori
indicati dall'esperto, al quale e' consentito in ogni caso accedere al luogo in
cui i beni si trovano.
Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti
all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei
beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni
date per conservare le cose pignorate. Se il debitore non e' presente,
l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate
nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione
stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta
dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento. Il processo verbale, il titolo
esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le
ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del
deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. L'ufficiale giudiziario trasmette
copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo
posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Su istanza del creditore,
da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il
giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione
del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni
pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso
l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei
beni".
Art. 7.
1. Il secondo comma dell'articolo 520 del codice di procedura civile e'
sostituito dal seguente:
"Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando
il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico
deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di
urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di
cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice".
Art. 8.
1. All'articolo 521 del codice di procedura civile e' aggiunto, infine, il
seguente comma:
"Quando e' depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione
del custode nominando l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 che
entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario
approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la
propria sede o altri locali nella propria disponibilita'. Le persone incaricate
dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire
porte, ripostigli e recipienti e richiederel'assistenza della forza pubblica.
Per i beni che risultato difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi
usualmente utilizzati l'istituto puo' chiedere di essere autorizzato a
provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano".
Art. 9.
1. All'articolo 2, comma 3, lettera e), numero 16), del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
al primo comma dell'articolo 532 del codice di procedura civile ivi richiamato,
dopo le parole: "vendita senza incanto" sono inserite le seguenti: "o tramite
commissionario".
Art. 10.
1. L'articolo 538 del codice di proceduta civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 538. - (Nuovo incanto). - Quando una cosa messa all'incanto resta
invenduta, il soggetto a cui e' stata affidata l'esecuzione della vendita fissa
un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello
precedente".
Art. 11.
1. Al secondo comma dell'articolo 543 del codice di procedura civile, il numero
4) e' sostituito dal seguente:
"4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del
luogo di residenza del terzo, affinche' questi faccia la dichiarazione di cui
all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti
ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i
crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a
comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente
entro dieci giorni a mezzo raccomandata".
Art. 12.
1. Il primo comma dell'articolo 547 del codice di procedura civile e' sostituito
dal seguente:
"Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata
inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve
specificare di quali cose o di quali somme e' debitore o si trova in possesso e
quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna".
Art. 13.
1. L'articolo 185 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 185. - (Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione). -
All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle
opposizioni all'esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le
norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice".
Art. 14.
1. L'articolo 616 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 616. - (Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto
dall'opposizione). - Se competente per la causa e' l'ufficio giudiziario al
quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio
per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalita' previste in
ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte
interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o
altri se previsti, ridotti della meta'; altrimenti rimette la causa dinanzi
all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la
riassunzione della causa. La causa e' decisa con sentenza non impugnabile".
Art. 15.
1. Il secondo comma dell'articolo 618 del codice di procedura civile e'
sostituito dal seguente:
"All'udienza da' con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili
ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per
l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della
parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis,
o altri se previsti, ridotti della meta'. La causa e' decisa con sentenza non
impugnabile".
Art. 16.
1. Al secondo comma dell'articolo 618-bis del codice di procedura civile sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei limiti dei provvedimenti assunti con
ordinanza".
Art. 17.
1. Il terzo comma dell'articolo 619 del codice di procedura civile e' sostituito
dal seguente:
"Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne da' atto con
ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la
prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo
altresi' in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai
sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore".
Art. 18.
1. All'articolo 2, comma 3, lettera e), numero 42), del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell'articolo 624 del codice di procedura civile ivi
richiamato, le parole: "degli articoli 615, secondo comma, e 619" sono
sostituite dalle seguenti: "degli articoli 615 e 619";
b) dopo il secondo comma dell'articolo 624 del codice di procedura civile ivi
richiamato, sono aggiunti i seguenti:
"Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non
reclamata, nonche' disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha
disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del
pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti
compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio
di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile
promovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorita' dell'ordinanza di
estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non e' invocabile in un
diverso processo.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche
al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e
618-bis";
c) all'articolo 624-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione puo' essere
presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a
dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei
luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della
pubblicita' commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi
l'istanza di sospensione non puo' piu' essere proposta dopo la dichiarazione del
terzo".
Art. 19.
1. Alla legge 28 dicembre 2005, n. 263, all'articolo 1, al comma 3, lettera o),
numero 2), capoverso, il numero 1) e' abrogato.
Art. 20.
1. L'articolo 165 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 165. - (Partecipazione del creditore al pignoramento). - All'atto della
richiesta del pignoramento il creditore puo' dichiarare che intende partecipare
personalmente alle operazioni.
Nel caso di cui al primo comma l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e
l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre
giorni, riducibile nei casi di urgenza.
Il creditore, a sue spese, puo' partecipare alle operazioni di pignoramento
eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con l'assistenza o a mezzo
di difensore e di esperto o di uno di essi".
Art. 21.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i compensi spettanti al
professionista per l'accesso e l'esame delle scritture contabili ai sensi
dell'articolo 492 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo
1 della presente legge, nonche' ai custodi dei beni pignorati, nominati in
sostituzione del debitore.
Art. 22.
1. La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2006.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6232):
Presentato dall'on. Kessler ed altri il 15 dicembre 2005.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 20 dicembre
2005 con pareri delle commissioni I e VI.
Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 12, 17, 19
gennaio 2006.
Nuovamente assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 24
gennaio 2006 con i pareri delle commissioni I e VI.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, ed approvato il 24 gennaio
2006.
Senato della Repubblica (atto n. 3752):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 26 gennaio
2006 con parere della commissione 1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 31 gennaio 2006, il 7
febbraio 2006 ed approvato l'8 febbraio 2006.
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