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Art. 31 Legge 24 novembre 2000 n. 340
(Disposizioni per la delegificazione di
norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi Legge di
semplificazione 1999)
Art. 31.
(Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di
pubblicità)
1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, i fogli degli annunzi legali delle province sono aboliti. La legge 30
giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali
per lesecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli
annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24
maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.
2. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le
denunce e gli atti che le accompagnano presentate allufficio del registro delle
imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti
iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui allarticolo
9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per
via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dellarticolo 15,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalità ed i tempi per
lassoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti
iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con
decreto del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato.
3. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi
legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione è effettuata nella Gazzetta
Ufficiale. 4. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicità
legale, lindividuazione degli strumenti per assicurare lassolvimento
dellobbligo è effettuata con regolamento emanato ai sensi dellarticolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede alla individuazione degli
strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario, per categorie di atti.
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