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DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2004 Regole tecniche per la
formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione
e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici. (GU n. 98 del
27-4-2004)
Titolo
I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa e in particolare l'art. 8, comma 2;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della
direttiva 1999/93/CE, relativa ad un quadro comunitario per le firme
elettroniche;
Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la decisione della Commissione europea 14 luglio 2003, relativa alla
pubblicazione dei numeri di riferimento di norme generalmente riconosciute
relative a prodotti di firma elettronica conformemente alla direttiva 1999/93/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 175/45 del 15 luglio 2003 che induce ad integrare in tal
senso le premesse del provvedimento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il
quale e' stata attribuita al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dott.
Lucio Stanca, tra l'altro, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al
Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie dell'innovazione
tecnologica, dello sviluppo della società dell'informazione, nonché delle
connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche;
Sentito il Ministro per la funzione pubblica;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 luglio 1998, CE attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
DECRETA:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini delle presenti regole tecniche si applicano le definizioni contenute
negli articoli 1 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni. Si intende, inoltre, per:
a) testo unico, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) Dipartimento, il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri o altro organismo di cui si avvale il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
c) chiavi, la coppia di chiavi asimmetriche come definite all'art. 22, comma 1,
lettera b), del testo unico;
d) impronta di una sequenza di simboli binari (bit), la sequenza di simboli
binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione alla
prima di una opportuna funzione di hash;
e) funzione di hash, una funzione matematica che genera, a partire da una
generica sequenza di simboli binari (bit), una impronta in modo tale che risulti
di fatto impossibile, a partire da questa, determinare una sequenza di simboli
binari (bit) per le quali la funzione generi impronte uguali;
f) evidenza informatica, una sequenza di simboli binari (bit) che può essere
elaborata da una procedura informatica;
g) riferimento temporale, informazione, contenente la data e l'ora, che viene
associata ad uno o più documenti informatici;
h) validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si
attribuisce, ad uno o più documenti informatici, un riferimento temporale
opponibile ai terzi;
i) marca temporale, un'evidenza informatica che consente la validazione
temporale.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del testo
unico, le regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica delle firme
digitali.
2. Le disposizioni di cui al titolo II si applicano ai certificatori che
rilasciano al pubblico certificati qualificati ai sensi del testo unico.
3. Ai certificatori accreditati o che intendono accreditarsi ai sensi del testo
unico si applicano, oltre a quanto previsto dal comma 2, anche le disposizioni
di cui al titolo III.
4. I certificatori accreditati devono disporre di un sistema di validazione
temporale conformealle disposizioni di cui al titolo IV. 5. Ai prodotti
sviluppati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea e
dello spazio economico europeo in conformità alle norme nazionali di recepimento
della direttiva 1999/93/CE, e' consentito di circolare liberamente nel mercato
interno.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche agli Stati non
appartenenti all'Unione europea con i quali siano stati stipulati specifici
accordi di riconoscimento reciproco.
Titolo II
REGOLE TECNICHE DI BASE
Art. 3.
Norme tecniche di riferimento
1. I prodotti di firma digitale e i dispositivi sicuri di firma di cui all'art.
29-sexies del testo unico, devono essere conformi alle norme generalmente
riconosciute a livello internazionale o individuate dalla Commissione europea
secondo la procedura di cui all'art. 9 della direttiva 1999/93/CE.
2. Gli algoritmi di generazione e verifica delle firme digitali e le funzioni di
hash sono individuati ai sensi del comma 1.
3. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o altro tipo di
firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e generata
mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma, non produce gli
effetti di cui all'art. 10, comma 3, del testo unico, se contiene
macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano
modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.
Art. 4.
Caratteristiche generali delle chiavi per la creazione e la verifica della firma
1. Una coppia di chiavi per la creazione e la verifica della firma può essere
attribuita ad un solo titolare.
2. Se il titolare appone la sua firma per mezzo di una procedura automatica,
deve utilizzare una coppia di chiavi diversa da tutte le altre in suo possesso.
3. Se la procedura automatica fa uso di più dispositivi per apporre la firma del
medesimo titolare, deve essere utilizzata una coppia di chiavi diversa per
ciascun dispositivo.
4. Ai fini del presente decreto, le chiavi di creazione e verifica della firma
ed i correlati servizi, si distinguono secondo le seguenti tipologie:
a) chiavi di sottoscrizione, destinate alla generazione e verifica delle firme
apposte o associate ai documenti;
b) chiavi di certificazione, destinate alla generazione e verifica delle firme
apposte o associate ai certificati qualificati, alle liste di revoca (CRL) e
sospensione (CSL), ovvero alla sottoscrizione dei certificati relativi a chiavi
di marcatura temporale;
c) chiavi di marcatura temporale, destinate alla generazione e verifica delle
marche temporali.
5. Non e' consentito l'uso di una coppia di chiavi per funzioni diverse da
quelle previste, per ciascuna tipologia, dal precedente comma 4.
6. In deroga a quanto stabilito al comma 5, le chiavi di certificazione di cui
al comma 4, lettera
b), possono essere utilizzate per altre finalità previa autorizzazione da parte
del Dipartimento.
7. La robustezza delle chiavi deve essere tale da garantire un adeguato livello
di sicurezza in rapporto allo stato delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche.
Art. 5.
Generazione delle chiavi
1. La generazione della coppia di chiavi deve essere effettuata mediante
dispositivi e procedure che assicurino, in rapporto allo stato delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche, l'unicità e la robustezza della coppia generata,
nonché la segretezza della chiave privata.
2. Il sistema di generazione della coppia di chiavi deve comunque assicurare:
a) la rispondenza della coppia ai requisiti imposti dagli algoritmi di
generazione e di verifica utilizzati;
b) l'equiprobabilità di generazione di tutte le coppie possibili;
c) l'identificazione del soggetto che attiva la procedura di generazione.
Art. 6.
Modalità di generazione delle chiavi
1. Le chiavi di certificazione possono essere generate esclusivamente dal
responsabile del servizio.
2. Le chiavi di sottoscrizione possono essere generate dal titolare o dal
certificatore.
3. La generazione delle chiavi di sottoscrizione effettuata, autonomamente dal
titolare, deve avvenire all'interno del dispositivo sicuro per la generazione
delle firme, che deve essere rilasciato o indicato dal certificatore.
4. Il certificatore deve assicurarsi che il dispositivo sicuro per la
generazione delle firme, da lui fornito o indicato, presenti le caratteristiche
e i requisiti di sicurezza di cui all'art. 29-sexies del testo unico e all'art.
9 del presente decreto.
5. Il titolare e' tenuto ad utilizzare esclusivamente il dispositivo fornito dal
certificatore, ovvero un dispositivo scelto tra quelli indicati dal
certificatore stesso.
Art. 7.
Conservazione delle chiavi
1. E' vietata la duplicazione della chiave privata e dei dispositivi che la
contengono.
2. Per fini particolari di sicurezza, e' consentito che le chiavi di
certificazione vengano esportate purché ciò avvenga con modalità tali da non
ridurre il livello di sicurezza.
3. Il titolare della coppia di chiavi deve:
a) conservare con la massima diligenza la chiave privata o il dispositivo che la
contiene al fine di garantirne l'integrità e la massima riservatezza;
b) conservare le informazioni di abilitazione all'uso della chiave privata
separatamente dal dispositivo contenente la chiave;
c) richiedere immediatamente la revoca dei certificati qualificati relativi alle
chiavi contenute in dispositivi di firma difettosi o di cui abbia perduto il
possesso.
Art. 8.
Generazione delle chiavi al di fuori del dispositivo di firma
1. Se la generazione delle chiavi avviene su un sistema diverso da quello
destinato all'uso della chiave privata, il sistema di generazione deve
assicurare:
a) l'impossibilità di intercettazione o recupero di qualsiasi informazione,
anche temporanea, prodotta durante l'esecuzione della procedura;
b) il trasferimento della chiave privata, in condizioni di massima sicurezza,
nel dispositivo di firma in cui verrà utilizzata.
2. Il sistema di generazione deve essere isolato, dedicato esclusivamente a
questa attività ed adeguatamente protetto contro i rischi di interferenze ed
intercettazioni.
3. L'accesso al sistema deve essere controllato e ciascun utente preventivamente
identificato. Ogni sessione di lavoro deve essere registrata nel giornale di
controllo.
4. Prima della generazione di una nuova coppia di chiavi, l'intero sistema deve
procedere alla verifica della propria configurazione, dell'autenticità ed
integrità del software installato e dell'assenza di programmi non previsti dalla
procedura.
Art. 9.
Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma
1. In aggiunta a quanto previsto all'art. 29-sexies del testo unico, la
generazione della firma deve avvenire all'interno di un dispositivo sicuro di
firma, cosi' che non sia possibile l'intercettazione della chiave privata
utilizzata.
2. Il dispositivo sicuro di firma deve poter essere attivato esclusivamente dal
titolare prima di procedere alla generazione della firma.
3. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e
certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e
certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione,
secondo i criteri indicati all'art. 53.
4. La personalizzazione del dispositivo sicuro di firma deve almeno garantire:
a) l'acquisizione da parte del certificatore dei dati identificativi del
dispositivo di firma utilizzato e la loro associazione al titolare;
b) la registrazione nel dispositivo di firma del certificato qualificato,
relativo alle chiavi di sottoscrizione del titolare.
5. La personalizzazione del dispositivo sicuro di firma può prevedere, per
l'utilizzo nelle procedure di verifica della firma, la registrazione, nel
dispositivo di firma, del certificato elettronico relativo alla chiave pubblica
del certificatore la cui corrispondente privata e' stata utilizzata per
sottoscrivere il certificato qualificato relativo alle chiavi di sottoscrizione
del titolare; 6. La personalizzazione del dispositivo di firma e' registrata nel
giornale di controllo.
7. Il certificatore deve adottare, nel processo di personalizzazione del
dispositivo sicuro per la generazione delle firme, procedure atte ad
identificare il titolare di un dispositivo sicuro di firma e dei certificati in
esso contenuti.
Art. 10.
Verifica delle firme digitali
1. I certificatori che rilasciano certificati qualificati devono fornire ovvero
indicare almeno un sistema che consenta di effettuare la verifica delle firme
digitali.
Art. 11.
Informazioni riguardanti i certificatori
1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati ai sensi
del testo unico devono fornire al dipartimento le seguenti informazioni e
documenti:
a) dati anagrafici ovvero denominazione o ragione sociale;
b) residenza ovvero sede legale;
c) sedi operative;
d) rappresentante legale;
e) certificati delle chiavi di certificazione;
f) piano per la sicurezza contenuto in busta sigillata;
g) manuale operativo di cui al successivo art. 38;
h) dichiarazione di impegno al rispetto delle disposizioni del decreto del
Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
i) dichiarazione di conformità ai requisiti previsti nel presente decreto;
l) relazione sulla struttura organizzativa;
m) copia di una polizza assicurativa di copertura dei rischi dell'attività e dei
danni causati a terzi.
2. Il Dipartimento rende accessibili, in via telematica, le informazioni di cui
al comma 1, lettere a), b), d).
3. Restano salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1997, n. 522, e successive modificazioni, con riferimento ai compiti di
certificazione e di validazione temporale del Centro nazionale per l'informatica
nelle pubbliche amministrazioni, in conformità alle disposizioni dei regolamenti
previsti dall'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 12.
Comunicazione tra certificatore e Dipartimento
1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono
attenersi alle regole emanate dal Dipartimento per realizzare un sistema di
comunicazione sicuro attraverso il quale scambiare le informazioni previste dal
presente decreto.
Art. 13.
Generazione delle chiavi di certificazione
1. La generazione delle chiavi di certificazione deve avvenire in modo conforme
a quanto previsto dal presente Titolo.
2. Per ciascuna chiave di certificazione il certificatore deve generare un
certificato sottoscritto con la chiave privata della coppia cui il certificato
si riferisce.
3. I valori contenuti nei singoli campi del certificato delle chiavi di
certificazione devono essere codificati in modo da non generare equivoci
relativi al nome, ragione o denominazione sociale del certificatore.
Art. 14.
Generazione dei certificati qualificati
1. In aggiunta agli obblighi previsti per il certificatore dall'art. 29-bis del
testo unico prima di emettere il certificato qualificato il certificatore deve:
a) accertarsi dell'autenticità della richiesta;
b) verificare il possesso della chiave privata e il corretto funzionamento della
coppia di chiavi.
2. Il certificato qualificato deve essere generato con un sistema conforme a
quanto previsto dall'art. 28.
3. L'emissione dei certificati qualificati deve essere registrata nel giornale
di controllo con la specificazione della data e dell'ora della generazione.
4. Il momento della generazione dei certificati deve essere attestato tramite un
riferimento temporale.
Art. 15.
Informazioni contenute nei certificati qualificati
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27-bis del testo unico, i certificati
qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:
a) codice identificativo del titolare presso il certificatore;
b) tipologia della coppia di chiavi in base all'uso cui sono destinate.
2. Le informazioni personali contenute nel certificato sono utilizzabili
unicamente per identificare il titolare della firma elettronica, per legittimare
la sottoscrizione del documento informatico, nonché per indicare eventuali
funzioni del titolare.
3. I valori contenuti nei singoli campi del certificato qualificato devono
essere codificati in modo da non generare equivoci relativi al nome, ragione o
denominazione sociale del certificatore.
4. Il certificatore determina il periodo di validità dei certificati qualificati
in funzione della robustezza delle chiavi di creazione e verifica impiegate e
dei servizi cui essi sono destinati.
5. Il certificatore custodisce le informazioni di cui all'art. 29-bis, comma 2,
lettera m) del testo unico, per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data
di scadenza o revoca del certificato qualificato.
Art. 16.
Revoca e sospensione del certificato qualificato
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 29-septies del testo unico, il
certificato qualificato deve essere revocato o sospeso dal certificatore, ove
quest'ultimo abbia notizia della compromissione della chiave privata o del
dispositivo per la creazione della firma.
Art. 17.
Revoca dei certificati qualificati relativi a chiavi di Sottoscrizione
1. La revoca del certificato qualificato relativo a chiavi di sottoscrizione
viene effettuata dal certificatore mediante l'inserimento del suo codice
identificativo in una delle liste di certificati revocati e sospesi (CRL/CSL).
2. Se la revoca avviene a causa della possibile compromissione della segretezza
della chiave privata, il certificatore deve procedere tempestivamente alla
pubblicazione dell'aggiornamento della lista di revoca.
3. La revoca dei certificati e' annotata nel giornale di controllo con la
specificazione della data e dell'ora della pubblicazione della nuova lista.
Art. 18.
Revoca su iniziativa del certificatore
1. Salvo i casi di motivata urgenza, il certificatore che intende revocare un
certificato qualificato deve darne preventiva comunicazione al titolare,
specificando i motivi della revoca nonché la data e l'ora a partire dalla quale
la revoca e' efficace.
Art. 19.
Revoca su richiesta del titolare
1. La richiesta di revoca deve essere inoltrata al certificatore munita della
sottoscrizione del titolare e con la specificazione della sua decorrenza.
2. Le modalità di inoltro della richiesta devono essere indicate dal
certificatore nel manuale operativo di cui al successivo art. 38.
3. Il certificatore deve verificare l'autenticità della richiesta e procedere
alla revoca entro il termine richiesto. Sono considerate autentiche le richieste
inoltrate con le modalità previste dal comma 2.
4. Se il certificatore non ha la possibilità di accertare in tempo utile
l'autenticità della richiesta, procede alla sospensione del certificato.
Art. 20.
Revoca su richiesta del terzo interessato
1. La richiesta di revoca da parte del terzo interessato da cui derivano i
poteri di
rappresentanza del titolare deve essere inoltrata al certificatore munita di
sottoscrizione e con
la specificazione della sua decorrenza.
2. Il certificatore deve notificare la revoca al titolare.
3. Se il certificatore non ha la possibilità di accertare in tempo utile
l'autenticità della richiesta, procede alla sospensione del certificato.
Art. 21.
Sospensione dei certificati qualificati
1. La sospensione del certificato qualificato e' effettuata dal certificatore
attraverso l'inserimento di tale certificato in una delle liste dei certificati
revocati e sospesi (CRL/CSL).
2. La sospensione dei certificati e' annotata nel giornale di controllo con
l'indicazione della data e dell'ora di esecuzione dell'operazione.
Art. 22.
Sospensione su iniziativa del certificatore
1. Salvo casi d'urgenza, che il certificatore e' tenuto a motivare
contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2, il certificatore che
intende sospendere un certificato qualificato deve darne preventiva
comunicazione al titolare specificando i motivi della sospensione e la sua
durata.
2. L'avvenuta sospensione del certificato qualificato deve essere
tempestivamente comunicata al titolare specificando la data e l'ora a partire
dalla quale il certificato qualificato risulta sospeso.
3. Se la sospensione e' causata da una richiesta di revoca motivata dalla
possibile compromissione della chiave privata, il certificatore deve procedere
tempestivamente alla pubblicazione della sospensione.
Art. 23.
Sospensione su richiesta del titolare
1. La richiesta di sospensione deve essere inoltrata al certificatore munita
della sottoscrizione del titolare e con la specificazione della sua durata.
2. Le modalità di inoltro della richiesta devono essere indicate dal
certificatore nel manuale operativo.
3. Il certificatore deve verificare l'autenticità della richiesta e procedere
alla sospensione entro il termine richiesto. Sono considerate autentiche le
richieste inoltrate con le modalità previste dal comma 2.
Art. 24.
Sospensione su richiesta del terzo interessato
1. La richiesta di sospensione da parte del terzo interessato, da cui derivano i
poteri di rappresentanza del titolare, deve essere inoltrata al certificatore
munita di sottoscrizione e con la specificazione della sua durata.
2. Il certificatore deve notificare la sospensione al titolare.
Art. 25.
Sostituzione delle chiavi di certificazione
1. Almeno novanta giorni prima della scadenza del certificato relativo a chiavi
di certificazione
il certificatore deve avviare la procedura di sostituzione, generando, con le
modalità previste
dall'art. 13, una nuova coppia di chiavi.
2. Il certificatore deve generare un certificato relativo alla nuova chiave
pubblica sottoscritto
con la chiave privata della vecchia coppia ed uno relativo alla vecchia chiave
pubblica
sottoscritto con la chiave privata della nuova coppia.
3. I certificati generati secondo quanto previsto dal comma 2 debbono essere
inviati al dipartimento.
Art. 26.
Revoca dei certificati relativi a chiavi di certificazione
1. La revoca del certificato relativo ad una coppia di chiavi di certificazione
e' consentita solo nei seguenti casi:
a) compromissione della chiave privata, intesa come diminuita affidabilità nelle
caratteristiche di sicurezza della chiave privata;
b) guasto del dispositivo di firma;
c) cessazione dell'attività.
2. La revoca deve essere notificata entro ventiquattro ore al dipartimento e a
tutti i titolari di certificati qualificati firmati con la chiave privata
appartenente alla coppia revocata.
3. I certificati qualificati per i quali risulti compromessa la chiave privata
con cui sono stati sottoscritti devono essere revocati.
Art. 27.
Requisiti di sicurezza dei sistemi operativi
1. Il sistema operativo dei sistemi di elaborazione utilizzati nelle attività di
certificazione per la generazione delle chiavi, la generazione dei certificati
qualificati e la gestione del registro dei certificati qualificati, devono
essere conformi quanto meno alle specifiche previste dalla classe ITSEC F-C2/E2
o equivalenti.
2. Il requisito di cui al comma 1 non si applica al sistema operativo dei
dispositivi di firma.
Art. 28.
Sistema di generazione dei certificati qualificati
1. La generazione dei certificati qualificati deve avvenire su un sistema
utilizzato esclusivamente per la generazione di certificati, situato in locali
adeguatamente protetti.
2. L'entrata e l'uscita dai locali protetti deve essere registrata sul giornale
di controllo.
3. L'accesso ai sistemi di elaborazione deve essere consentito, limitatamente
alle funzioni assegnate, esclusivamente al personale autorizzato, identificato
attraverso un'opportuna procedura di riconoscimento da parte del sistema al
momento di apertura di ciascuna sessione.
4. L'inizio e la fine di ciascuna sessione devono essere registrate sul giornale
di controllo.
Art. 29.
Accesso del pubblico ai certificati
1. Le liste dei certificati revocati e sospesi devono essere rese pubbliche.
2. I certificati qualificati, su richiesta del titolare, possono essere
accessibili alla consultazione del pubblico, ovvero comunicati a terzi,
esclusivamente nei casi consentiti dal titolare del certificato e nel rispetto
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Le liste pubblicate dei certificati revocati e sospesi, nonché i certificati
qualificati eventualmente resi accessibili alla consultazione del pubblico, sono
utilizzabili da chi le consulta per le sole finalità di applicazione delle norme
che disciplinano la verifica e la validità della firma digitale.
Art. 30.
Piano per la sicurezza
1. Il certificatore deve definire un piano per la sicurezza nel quale devono
essere contenuti almeno i seguenti elementi:
a) struttura generale, modalità operativa e struttura logistica;
b) descrizione dell'infrastruttura di sicurezza per ciascun immobile rilevante
ai fini della sicurezza;
c) allocazione dei servizi e degli uffici negli immobili;
d) elenco del personale e sua allocazione negli uffici;
e) attribuzione delle responsabilità;
f) algoritmi crittografici o altri sistemi utilizzati;
g) descrizione delle procedure utilizzate nell'attività di certificazione;
h) descrizione dei dispositivi installati;
i) descrizione dei flussi di dati;
l) procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati;
m) procedura di gestione dei disastri;
n) analisi dei rischi;
o) descrizione delle contromisure;
p) specificazione dei controlli.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, il piano per la sicurezza,
sottoscritto dal legale rappresentante del certificatore, deve essere consegnato
al dipartimento in busta sigillata.
3. Le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d) devono essere
consegnate al dipartimento in una busta sigillata, che verrà aperta solo in caso
di contestazioni, diversa da quella nella quale e' contenuto il piano per la
sicurezza.
4. Il piano per la sicurezza deve attenersi quanto meno alle misure minime di
sicurezza per il trattamento dei dati personali emanate ai sensi dell'art. 33,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 31.
Giornale di controllo
1. Il giornale di controllo e' costituito dall'insieme delle registrazioni
effettuate automaticamente dai dispositivi installati presso il certificatore,
allorché si verificano le condizioni previste dal presente decreto.
2. Le registrazioni possono essere effettuate indipendentemente anche su
supporti distinti e di tipo diverso.
3. A ciascuna registrazione deve essere associato un riferimento temporale.
4. Il giornale di controllo deve essere tenuto in modo da garantire
l'autenticità delle annotazioni e consentire la ricostruzione, con la necessaria
accuratezza, di tutti gli eventi rilevanti ai fini della sicurezza.
5. L'integrità del giornale di controllo deve essere verificata con frequenza
almeno mensile.
6. Le registrazioni contenute nel giornale di controllo devono essere conservate
per un periodo non inferiore a 10 anni.
Art. 32.
Sistema di qualità del certificatore
1. Entro un anno dall'avvio dell'attività di certificazione, il certificatore
deve dichiarare la conformità del proprio sistema di qualità alle norme ISO
9000, successive evoluzioni o a norme equivalenti.
2. Il manuale della qualità deve essere depositato presso il dipartimento e reso
disponibile presso il certificatore.
Art. 33.
Organizzazione del personale del certificatore
1. L'organizzazione del personale addetto al servizio di certificazione deve
prevedere almeno le seguenti funzioni:
a) responsabile della sicurezza;
b) responsabile della generazione e custodia delle chiavi;
c) responsabile della personalizzazione dei dispositivi di firma;
d) responsabile della generazione dei certificati;
e) responsabile della gestione del registro dei certificati;
f) responsabile della registrazione degli utenti;
g) responsabile della sicurezza dei dati;
h) responsabile della crittografia o di altro sistema utilizzato;
i) responsabile dei servizi tecnici;
l) responsabile delle verifiche e delle ispezioni (auditing);
m) responsabile del sistema di riferimento temporale.
2. E' possibile attribuire al medesimo soggetto più funzioni tra quelle previste
dal comma 1
purché tra loro compatibili; sono in ogni caso compatibili tra loro le funzioni
specificate nei
sotto indicati raggruppamenti:
a) generazione e custodia delle chiavi, generazione dei certificati,
personalizzazione dei
dispositivi di firma, crittografia, sicurezza dei dati;
b) registrazione degli utenti, gestione del registro dei certificati,
crittografia, sicurezza dei dati,
sistema di riferimento temporale.
Art. 34.
Requisiti di competenza ed esperienza del personale
1. Il personale cui sono attribuite le funzioni previste dall'art. 33 deve aver
maturato una esperienza almeno quinquennale nell'analisi, progettazione e
conduzione di sistemi informatici.
2. Per ogni aggiornamento apportato al sistema di certificazione deve essere
previsto un apposito corso di addestramento.
Art. 35.
Formato dei certificati qualificati
1. I certificati qualificati e le informazioni relative alle procedure di
sospensione e di revoca devono essere conformi alla norma ISO/IEC 9594-8:2001 e
successive evoluzioni.
Art. 36.
Formato della firma
1. Alla firma digitale deve essere allegato il certificato qualificato
corrispondente alla chiave pubblica da utilizzare per la verifica.
Art. 37.
Codice di emergenza
1. Per ciascun certificato qualificato emesso il certificatore deve fornire al
titolare almeno un codice riservato, da utilizzare in caso di emergenza per
confermare l'autenticità della eventuale richiesta di sospensione del
certificato.
2. In caso di emergenza e' possibile richiedere la sospensione immediata di un
certificato qualificato utilizzando il codice previsto al comma 1. La richiesta
deve essere successivamente confermata utilizzando una delle modalità previste
dal certificatore.
3. Il certificatore adotta specifiche misure di sicurezza per assicurare la
segretezza del codice di emergenza.
Art. 38.
Manuale operativo
1. Il manuale operativo definisce le procedure applicate dal certificatore che
rilascia certificati
qualificati nello svolgimento della sua attività.
2. Il manuale operativo deve essere depositato presso il dipartimento e
pubblicato a cura del
certificatore in modo da essere consultabile per via telematica.
3. Il manuale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) dati identificativi del certificatore;
b) dati identificativi della versione del manuale operativo;
c) responsabile del manuale operativo;
d) definizione degli obblighi del certificatore, del titolare e dei richiedenti
la verifica delle firme;
e) definizione delle responsabilità e delle eventuali limitazioni agli
indennizzi;
f) indirizzo del sito web del certificatore ove sono pubblicate le tariffe;
g) modalità di identificazione e registrazione degli utenti;
h) modalità di generazione delle chiavi per la creazione e la verifica della
firma;
i) modalità di emissione dei certificati;
l) modalità con cui viene espletato quanto previsto all'art. 27-bis, comma 1,
lettera a) del testo unico;
m) modalità di sospensione e revoca dei certificati;
n) modalità di sostituzione delle chiavi;
o) modalità di gestione del registro dei certificati;
p) modalità di accesso al registro dei certificati;
q) modalità di protezione della riservatezza;
r) modalità per l'apposizione e la definizione del riferimento temporale;
s) modalità operative per l'utilizzo del sistema di verifica delle firme di cui
all'art. 10, comma 1;
t) modalità operative per la generazione della firma digitale.
Art. 39.
Riferimenti temporali opponibili ai terzi
1. I riferimenti temporali realizzati in conformità con quanto disposto dal
titolo IV sono opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 14, comma 2, del testo
unico.
2. I riferimenti temporali apposti sul giornale di controllo da un certificatore
accreditato, secondo quanto indicato nel proprio manuale operativo, sono
opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 14, comma 2, del testo unico.
3. L'ora assegnata ai riferimenti temporali di cui al comma 2 del presente
articolo, deve corrispondere alla scala di tempo UTC(IEN), di cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n.
591, con una differenza non superiore ad un minuto primo.
4. Le pubbliche amministrazioni possono anche utilizzare come sistemi di
validazione temporale:
a) il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo di cui
all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 31 ottobre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272;
b) il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione
dei documenti in conformità alle norme vigenti;
c) il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo di posta certificata
ai sensi dell'art. 14 del testo unico.
Titolo III
ULTERIORI REGOLE PER I CERTIFICATORI ACCREDITATI
Art. 40.
Obblighi per i certificatori accreditati
1. Il certificatore deve generare un certificato qualificato per ciascuna delle
chiavi di firma elettronica avanzata utilizzate dal dipartimento per la
sottoscrizione dell'elenco pubblico dei certificatori e pubblicarlo nel proprio
registro dei certificati.
2. Il certificatore garantisce l'interoperabilità del prodotto di verifica di
cui all'art. 10 ai documenti informatici sottoscritti con firma digitale emessa
dalla struttura di certificazione della Rete unitaria della pubblica
amministrazione e successive modifiche tecniche e organizzative.
3. Il certificatore deve mantenere copia della lista, sottoscritta dal
dipartimento, dei certificati relativi alle chiavi di certificazione di cui
all'art. 41, comma 1, lettera f), che deve rendere accessibile per via
telematica.
4. I certificatori accreditati, al fine di ottenere e mantenere il
riconoscimento di cui all'art. 28, comma 1 del testo unico, devono svolgere la
propria attività in conformità con quanto previsto dalle regole per il
riconoscimento e la verifica del documento elettronico.
Art. 41.
Elenco pubblico dei certificatori accreditati
1. L'elenco pubblico dei certificatori accreditati tenuto dal dipartimento ai
sensi del testo unico, contiene per ogni certificatore accreditato le seguenti
informazioni:
a) denominazione;
b) sede legale;
c) rappresentante legale;
d) nome X.500;
e) indirizzo internet;
f) lista dei certificati delle chiavi di certificazione;
g) manuale operativo;
h) data di accreditamento volontario;
i) data di cessazione ed eventuale certificatore sostitutivo.
2. L'elenco pubblico e' sottoscritto e reso disponibile per via telematica dal
dipartimento.
3. Il dipartimento provvede all'aggiornamento della lista dei certificati delle
chiavi di certificazione e a rendere la stessa disponibile ai certificatori per
la pubblicazione ai sensi dell'art. 40, comma 3.
4. L'elenco pubblico e' sottoscritto dal Capo del dipartimento o dal dirigente
da lui designato, mediante una firma elettronica avanzata, generata mediante un
dispositivo sicuro per la creazione di una firma.
5. Sulla Gazzetta Ufficiale e' dato avviso:
a) della costituzione dell'elenco di cui al comma 4;
b) dell'indicazione del soggetto preposto alla sottoscrizione dell'elenco
pubblico di cui al comma 4;
c) del valore dei codici identificativi delle chiavi pubbliche relative alle
coppie di chiavi utilizzate per la sottoscrizione dell'elenco pubblico, generati
attraverso gli algoritmi dedicated hashfunction 3, corrispondente alla funzione
SHA- 1 e dedicated hash-function 1, corrispondente alla funzione RIPEMD-160,
definiti nella norma ISO/IEC 10118-3:1998;
d) con almeno novanta giorni di preavviso, della scadenza delle chiavi
utilizzate per la sottoscrizione dell'elenco pubblico;
e) della revoca delle chiavi utilizzate per la sottoscrizione dell'elenco
pubblico sopravvenute per ragioni di sicurezza, ovvero a seguito di sostituzione
dei soggetti designati ai sensi della lettera b).
6. Fino alla certificazione delle chiavi da parte del dipartimento ai sensi
dell'art. 29-quinquies del testo unico si utilizzano, per la sottoscrizione
dell'elenco pubblico, le chiavi di sottoscrizione di soggetti designati dal
Ministro per l'innovazione e le tecnologie.
Art. 42.
Rappresentazione del documento informatico
1. Il certificatore deve indicare nel manuale operativo i formati del documento
informatico e le modalità operative a cui il titolare deve attenersi per
ottemperare a quanto prescritto dall'art. 3, comma 3.
Art. 43.
Limitazioni d'uso
1. Il certificatore, su richiesta del titolare o del terzo interessato, e'
tenuto a inserire nel certificato qualificato eventuali limitazioni d'uso.
Titolo IV
REGOLE PER LA VALIDAZIONE TEMPORALE E PER LA PROTEZIONE DEI DOCUMENTI
INFORMATICI
Art. 44.
Validazione temporale
1. Una evidenza informatica e' sottoposta a validazione temporale con la
generazione di una marca temporale che le si applichi.
2. Le marche temporali sono generate da un apposito sistema elettronico sicuro
in grado di:
a) mantenere la data e l'ora conformemente a quanto richiesto dal presente
decreto;
b) generare la struttura di dati secondo quanto specificato negli articoli 45 e
48;
c) sottoscrivere digitalmente la struttura di dati di cui alla lettera b).
Art. 45.
Informazioni contenute nella marca temporale
1. Una marca temporale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) identificativo dell'emittente;
b) numero di serie della marca temporale;
c) algoritmo di sottoscrizione della marca temporale;
d) identificativo del certificato relativo alla chiave di verifica della marca;
e) data ed ora di generazione della marca;
f) identificatore dell'algoritmo di hash utilizzato per generare l'impronta
dell'evidenza informatica sottoposta a validazione temporale; g) valore
dell'impronta dell'evidenza informatica.
2. La marca temporale può inoltre contenere un identificatore dell'oggetto a cui
appartiene l'impronta di cui al comma 1, lettera g).
Art. 46.
Chiavi di marcatura temporale
1. Ogni coppia di chiavi utilizzata per la validazione temporale deve essere
univocamente associata ad un sistema di validazione temporale.
2. Al fine di limitare il numero di marche temporali generate con la medesima
coppia, le chiavi di marcatura temporale debbono essere sostituite ed un nuovo
certificato deve essere emesso dopo non più di un mese di utilizzazione,
indipendentemente dalla durata del loro periodo di validità e senza revocare il
corrispondente certificato.
3. Per la sottoscrizione dei certificati relativi a chiavi di marcatura
temporale debbono essere utilizzate chiavi di certificazione appositamente
generate.
4. Le chiavi di certificazione e di marcatura temporale possono essere generate
esclusivamente dai responsabili dei rispettivi servizi.
Art. 47.
Gestione dei certificati e delle chiavi
1. Alle chiavi di certificazione utilizzate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, per
sottoscrivere i certificati relativi a chiavi di marcatura temporale, si applica
quanto previsto per le chiavi di certificazione utilizzate per sottoscrivere
certificati relativi a chiavi di sottoscrizione.
2. I certificati relativi ad una coppia di chiavi di marcatura temporale, oltre
ad essere conformi alla norma ISO/IEC 9594-8:2001 e successive evoluzioni,
devono contenere 1'identificativo del sistema di marcatura temporale che
utilizza le chiavi.
Art. 48.
Precisione dei sistemi di validazione temporale
1. L'ora assegnata ad una marca temporale deve corrispondere, con una differenza
non superiore ad un minuto secondo rispetto alla scala di tempo UTC(IEN), di cui
al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30
novembre 1993, n. 591, al momento della sua generazione.
2. La data e l'ora contenute nella marca temporale sono specificate con
riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC).
Art. 49.
Sicurezza dei sistemi di validazione temporale
1. Ogni sistema di validazione temporale deve produrre un registro operativo su
di un supporto non riscrivibile nel quale sono automaticamente registrati gli
eventi per i quali tale registrazione e' richiesta dal presente decreto.
2. Qualsiasi anomalia o tentativo di manomissione che possa modificare il
funzionamento dell'apparato in modo da renderlo incompatibile con i requisiti
del presente decreto, ed in particolare con quello di cui all'art. 48, comma 1,
deve essere annotato sul registro operativo e causare il blocco del sistema.
3. Il blocco del sistema di validazione temporale può essere rimosso
esclusivamente con l'intervento di personale espressamente autorizzato.
4. La conformità ai requisiti di sicurezza specificati nel presente articolo
deve essere verificata secondo criteri di sicurezza almeno equivalenti a quelli
previsti dal livello di valutazione E2 e robustezza dei meccanismi HIGH dell'ITSEC,
o dal livello EAL 3 della norma ISO/IEC 15408 o superiori. Sono ammessi livelli
di valutazione internazionalmente riconosciuti come equivalenti.
Art. 50.
Registrazione delle marche generate
1. Tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione sono conservate
in un apposito archivio digitale non modificabile per un periodo non inferiore a
cinque anni ovvero, su richiesta dell'interessato, per un periodo maggiore, alle
condizioni previste dal certificatore.
2. La marca temporale e' valida per l'intero periodo di conservazione a cura del
fornitore del servizio.
Art. 51.
Richiesta di validazione temporale
1. Il certificatore stabilisce, pubblicandole nel manuale operativo, le
procedure per l'inoltro della richiesta di validazione temporale.
2. La richiesta deve contenere l'evidenza informatica alla quale le marche
temporali debbono fare riferimento.
3. L'evidenza informatica può essere sostituita da una o più impronte, calcolate
con funzioni di hash previste dal manuale operativo. Debbono essere comunque
accettate le funzioni di hash basate sugli algoritmi dedicated hash-function 3,
corrispondente alla funzione SHA-1 e dedicated hash-function 1, corrispondente
alla funzione RIPEMD-160, definiti nella norma ISO/IEC 10118-3:1998.
4. Il certificatore ha facoltà di implementare il sistema di validazione
temporale in modo che sia possibile richiedere l'emissione di più marche
temporali per la stessa evidenza informatica. In tal caso debbono essere
restituite marche temporali generate con chiavi diverse.
5. La generazione delle marche temporali deve garantire un tempo di risposta,
misurato come differenza tra il momento della ricezione della richiesta e l'ora
riportata nella marca temporale, non superiore al minuto primo.
Art. 52.
Estensione della validità del documento informatico
1. La validità di un documento informatico, i cui effetti si protraggano nel
tempo oltre il limite della validità della chiave di sottoscrizione, può essere
estesa mediante l'associazione di una marca temporale.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 53.
Norme transitorie
1. In attesa della pubblicazione degli algoritmi per la generazione e verifica
della firma digitale secondo quanto previsto dall'art. 3, i certificatori
accreditati ai sensi dell'art. 28 del testo unico, devono utilizzare l'algoritmo
RSA (Rivest-Shamir-Adleman) con lunghezza delle chiavi non inferiore a 1024 bit.
2. In attesa della pubblicazione delle funzioni di hash secondo quanto previsto
dall'art. 3, i certificatori accreditati ai sensi dell'art. 28 del testo unico
devono utilizzare uno dei seguenti algoritmi, definiti nella norma ISO/IEC
10118-3:1998 e successive evoluzioni:
a) dedicated hash-function 3, corrispondente alla funzione SHA-1;
b) dedicated hash-function 1, corrispondente alla funzione RIPEMD-160.
3. In attesa che la Commissione europea, secondo la procedura di cui all'art. 9
della direttiva 1999/93/CE, indichi i livelli di valutazione relativamente alla
certificazione di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma
prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, tale
certificazione e' effettuata secondo criteri non inferiori a quelli previsti dal
livello di valutazione E3 e robustezza HIGH dell'ITSEC, o dal livello EAL 4
della norma ISO/IEC 15408 o superiori. Sono ammessi livelli di valutazione
internazionalmente riconosciuti come equivalenti.
4. Il dipartimento disciplina con circolare il riconoscimento e la verifica del
documento elettronico; fino all'emanazione della prima circolare continueranno
ad applicarsi le regole vigenti adottate dall'Autorità per l'informatica nelle
pubbliche amministrazioni.
Art. 54.
Abrogazioni
1. Dall'entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante le regole
tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione,
la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1999, n. 87.
Roma, 13 gennaio 2004
p. Il Presidente: Stanca
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3,
foglio n. 16
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