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LEGGE 8 aprile 2002, n.59 (GU n. 86 del 12/4/2002)

Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
1. Gli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet (Internet service provider) ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonche' ai sensi della delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000, e delle successive delibere, hanno diritto di fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale sulla base dell'offerta di interconnessione di riferimento pubblicata da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM), secondo criteri definiti dalla medesima Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' tenuta ad aggiornare l'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
2. Gli accordi di interconnessione tra i fornitori di servizi Internet e un organismo avente significativo potere di mercato sono stipulati in conformita' alla normativa vigente e alle delibere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per ogni tipo di tariffa applicata dagli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 aprile 2002
 

CIAMPI


Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli


LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 435):

Presentato dall'on. Giulietti il 4 giugno 2001.
Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 28 giugno 2001 con pareri delle commissioni I, II, V e XIV.
Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 23 ottobre 2001; il 13, 14, 20 novembre 2001; il 13, 18 dicembre 2001; il 23 gennaio 2002.
Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede legislativa, il 13 febbraio 2002 con pareri delle commissioni I, II, V e XIV.
Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, il 14 febbraio 2002, il 19 febbraio 2002 approvato un testo unificato con gli atti numeri 1251 (Folena); 1320 (Di Luca e Floresta); 1389 (Bornacin e Bocchino); 1673 (Lusetti ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1165):

Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 27 febbraio 2002 con pareri delle commissioni 1a, 5a e Giunta per gli affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 8a commissione, in sede deliberante, il 13 marzo 2002 e approvato il 20 marzo 2002.

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