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LEGGE 29 luglio 2003, n.229
Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto
normativo e codificazione.
Legge di
semplificazione 2001.
CAPO I
NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RIASSETTO NORMATIVO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Riassetto normativo e codificazione).
1. L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
e' sostituito dal seguente: "ART. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un
programma di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio
dei ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro
il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il
riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai fini della
ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare
riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti
locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato
di attuazione della semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti
legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali,
nonche' di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di
competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie,
stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo,
l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria
regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato,
reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con
determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione
concorrente;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla
informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e
pubblicita' che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i
regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi
stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di
condizionamento della liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli
interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica,
all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela
della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute
pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta,
permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei
requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attivita' da
presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso,
comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalita'
amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative
alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attivita' da svolgere,
eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato
apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti
in relazione alla complessita' del procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita', anche alla
luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attivita'
economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la
realizzazione della solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della produzione tipica e
tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e
delle certificazioni di conformita' da parte delle categorie produttive, sotto
la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino
e garantiscano la qualita' delle fasi delle attivita' economiche e
professionali, nonche' dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi
autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle
attivita' private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli
di regolazione, nonche' di adeguati strumenti di verifica e controllo
successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialita', alla
riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse,
alla flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze
manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento
di funzioni a province, citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di
attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni
nelle materie di competenza legislativa concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa
alle modalita' di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a ricevere il rapporto
relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base
della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto
concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi
risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero
delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori
omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri
interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare
competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei
principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze
riservate alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei
tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono
presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche
mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo
degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;
f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che
sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie
locali, del parere del Consiglio di Stato nonche' delle competenti Commissioni
parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari
e' reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta.
Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio
dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni
dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono
essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti
legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono
abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al
comma 4, ai seguenti criteri e principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni
anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificita',
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con
conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e
controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle
finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o
che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico
nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i
cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la
sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di
controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e
degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche
sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di
carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una
difforme disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le
fasi del procedimento.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e
del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri
di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che
garantisce anche l'uniformita' e l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, in caso di
inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative
di semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva
individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle
organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti
dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre
suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento
dell'azione amministrativa".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dal presente articolo, si applicano anche alle deleghe legislative in
materia di semplificazione e riassetto normativo conferite con leggi approvate
dal Parlamento nel corso della presente legislatura prima della data di entrata
in vigore della presente legge.
ART. 2.
(Riassetto
normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione e di qualita'
della regolazione).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il
riassetto delle disposizioni statali di natura legislativa vigenti in materia di
produzione normativa, semplificazione e qualita' della regolazione, ai sensi e
secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa,
adeguamento, aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;
b) ricorso al riassetto normativo per materie e alla riduzione delle
disposizioni legislative vigenti, anche mediante apposite leggi periodiche
contenenti l'indicazione delle disposizioni abrogate o comunque non piu' in
vigore;
c) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e
procedimentali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;
d) definizione delle funzioni e dei compiti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, in armonia con quanto disposto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
successive modificazioni, dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, dalla legge 8 marzo 1999, n. 50, e dalle leggi annuali di
semplificazione e ferme restando le competenze dei Ministeri di settore;
e) coordinamento con l'attivita' consultiva del Consiglio di Stato, anche ai
fini di adeguamento delle strutture organizzative, ai sensi degli articoli 14 e
16 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto
26 giugno 1924, n. 1054, e dell'articolo 17, commi 25, 27 e 28, della legge 15
maggio 1997, n. 127;
f) previsione e definizione di procedure di verifica dell'impatto regolatorio,
ai sensi delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di
analisi tecnico-normativa e di analisi dell'impatto della regolamentazione,
anche a seguito di un congruo periodo di applicazione delle norme, con adeguati
strumenti di informazione e partecipazione degli utenti e delle categorie
interessate.
2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed
esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.
3. Nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo acquisisce indirizzi e proposte
nella materia della qualita' della regolazione e osservazioni per l'adozione di
strumenti comuni.
4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti reso entro il termine di sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta.
ART. 3.
(Riassetto
normativo in materia di sicurezza del lavoro).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei
lavoratori, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo
1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) riordino, coordinamento, armonizzazione e semplificazione delle disposizioni
vigenti per l'adeguamento alle normative comunitarie e alle convenzioni
internazionali in materia;
b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di revenzione compatibili
con le caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese, in particolare
di quelle artigiane e delle piccole imprese, anche agricole, forestali e
zootecniche;
c) riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti
concernenti l'omologazione, la certificazione e l'autocertificazione;
d) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare,
alle fattispecie contravvenzionali a carico dei preposti, alla previsione di
sanzioni amministrative per gli adempimenti formali di carattere documentale;
alla revisione del regime di responsabilita' tenuto conto della posizione
gerarchica all'interno dell'impresa e dei poteri in ordine agli adempimenti in
materia di prevenzione sui luoghi di lavoro; al coordinamento delle funzioni
degli organi preposti alla programmazione, alla vigilanza ed al controllo,
qualificando prioritariamente i compiti di prevenzione e di informazione
rispetto a quelli repressivi e sanzionatori;
e) promozione dell'informazione e della formazione preventiva e periodica dei
lavoratori sui rischi connessi all'attivita' dell'impresa in generale e allo
svolgimento delle proprie mansioni, con particolare riguardo ai pericoli
derivanti dall'esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici,
cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure di
prevenzione da adottare in relazione ai rischi;
f) assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti
i settori di attivita', pubblici e privati, e a tutti i lavoratori,
indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con
il committente;
g) adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione
alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali, anche in funzione di
contrasto rispetto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare;
h) promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino
la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti
interessati;
i) riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di
evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e competenze, garantendo
indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle
competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione;
l) realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e formazione di
tutti i soggetti impegnati nell'attivita' di prevenzione e per la circolazione
di tutte le informazioni rilevanti per l'elaborazione e l'attuazione delle
misure di sicurezza necessarie;
m) modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori
interessati, per evitare disarmonie;
n) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in relazione
all'adozione delle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela
della salute dei lavoratori.
ART. 4.
(Riassetto in
materia di assicurazioni).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi
internazionali;
b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti piu' deboli, sotto il
profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonche'
dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del
contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e
del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di
tale servizio;
c) salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le imprese autorizzate
all'esercizio dell'attivita' assicurativa in Italia o operanti in regime di
liberta' di prestazioni di servizi;
d) previsione di specifici requisiti di accesso e di esercizio per le societa'
di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle norme comunitarie,
nonche' per le imprese di riassicurazione;
e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese
autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa, anche nell'ipotesi di una
loro appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonche' con riferimento alle
partecipazioni di imprese assicurative in soggetti esercenti attivita' connesse
a quella assicurativa e di partecipazione di questi ultimi in imprese
assicurative;
f) armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari nell'attivita'
di distribuzione dei servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di
intermediari, svolgono questa attivita' nei confronti del pubblico;
g) armonizzazione della disciplina sull'esercizio e sulla vigilanza delle
imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi alla normativa
comunitaria;
h) riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla luce dei principi generali in
materia:
1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla sanzione amministrativa pecuniaria
nei riguardi di imprese e operatori del settore, la previsione di specifiche
sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei casi di abusivo
esercizio di attivita' assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte
di imprese e soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e ruoli
ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), agli
uffici o alla documentazione relativa alle anzidette attivita', anche esercitate
in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa;
2) prevedendo la facolta' di difesa in giudizio da parte dell'ISVAP, a mezzo dei
suoi funzionari, nei ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di cui
all'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
i) riassetto della disciplina dei rapporti tra l'ISVAP e il Governo, in ordine
alle procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese di assicurazione.
ART. 5.
(Riassetto in
materia di incentivi alle attivita' produttive).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di interventi di sostegno pubblico per lo
sviluppo delle attivita' produttive, ai sensi e secondo i principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) articolazione delle disposizioni allo scopo di renderle strumenti coordinati
per il raggiungimento degli obiettivi di politica industriale fissati dal
Governo e dal Parlamento con l'approvazione del Documento di programmazione
economico-finanziaria, anche in base ai diversi inquadramenti degli aiuti
previsti dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto dell'articolo 117
della Costituzione;
b) limitazione della normativa primaria alla individuazione dei soli requisiti
sostanziali per la concessione degli incentivi nel rispetto dei limiti previsti
dall'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunita' europea;
c) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare dello Stato e alla
normazione regionale, secondo le rispettive competenze, della disciplina dei
procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge,
nonche' i principi contenuti nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e
successive modificazioni;
d) definizione, tra i principi fondamentali per la legislazione regionale, della
priorita' di intervento a favore delle attivita' produttive situate nelle aree
territoriali meno sviluppate e nelle zone montane, del raccordo tra i diversi
strumenti di incentivazione anche di carattere fiscale, della previsione di
procedure semplificate per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese.
ART. 6.
(Riassetto in
materia di prodotti alimentari).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di prodotti alimentari, ai sensi e secondo i
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione della disciplina della produzione e della commercializzazione
dei prodotti alimentari ai principi e alle norme di diritto comunitario, con
particolare riferimento alla libera circolazione, allo scopo di assicurare
competitivita' alle imprese;
b) tutela degli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione
del consumatore e alla qualita' dei prodotti, alla salute degli animali e
vegetali;
c) abrogazione o modificazione delle norme rese inapplicabili o superate dallo
sviluppo tecnologico e non piu' adeguate all'evoluzione produttiva e commerciale
delle imprese, fermo restando il diritto dei consumatori all'informazione;
d) fissazione di regole uniformi per cio' che concerne il sistema sanzionatorio
e le modalita' di controllo e di vigilanza, salvo per i prodotti oggetto di
specifica normativa comunitaria, e in particolare per il prelevamento dei
campioni;
e) semplificazione delle procedure esistenti, eliminando quelle che pongono a
carico delle aziende oneri non prescritti, per gli stessi prodotti, in altri
Stati membri dell'Unione europea;
f) distinzione tra norme di produzione e di commercializzazione, con particolare
riferimento agli aspetti tecnici e merceologici, norme concernenti il controllo
dei prodotti, norme concernenti la istituzione di un unico sistema sanzionatorio.
ART. 7.
(Riassetto in
materia di tutela dei consumatori).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e
secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi
internazionali e articolazione della stessa allo scopo di armonizzarla e
riordinarla, nonche' di renderla strumento coordinato per il raggiungimento
degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale;
b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del
consumatore nelle diverse tipologie di contratto;
c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza
transitoria delle disposizioni piu' favorevoli per i consumatori, previste
dall'articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione
della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio
1997, e rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite;
d) coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle
controversie, dell'intervento delle associazioni dei consumatori, nel rispetto
delle raccomandazioni della Commissione delle Comunita' europee.
ART. 8.
(Riassetto in
materia di metrologia legale).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di metrologia legale ai sensi e secondo i
principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino e adeguamento della normativa in relazione ai mutamenti intervenuti
nel mercato, all'evoluzione del progresso tecnologico e al nuovo assetto di
competenze derivato dal trasferimento di funzioni alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura in applicazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
b) semplificazione e deregolamentazione degli adempimenti amministrativi per gli
operatori del settore;
c) armonizzazione della disciplina con le raccomandazioni e le indicazioni
dell'Unione europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure.
ART. 9.
(Riassetto in
materia di internazionalizzazione delle imprese).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle
imprese, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della
presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di
internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre alle esportazioni,
anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle
produzioni italiane, prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;
b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle
regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione
delle imprese;
c) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei
servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.
ART. 10.
(Riassetto in
materia di societa' dell'informazione).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data in entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, su proposta del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri competenti per
materia, per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di societa' dell'informazione, ai sensi e secondo i principi e i criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) graduare la rilevanza giuridica e l'efficacia probatoria dei diversi tipi di
firma elettronica in relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della
firma;
b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la piu' ampia
disponibilita' di servizi resi per via telematica dalle pubbliche
amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e
alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della massima
semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari e nel rispetto dei
principi di eguaglianza, non discriminazione e della normativa sulla
riservatezza dei dati personali;
c) prevedere la possibilita' di attribuire al dato e al documento informatico
contenuto nei sistemi informativi pubblici i caratteri della primarieta' e
originalita', in sostituzione o in aggiunta a dati e documenti non informatici,
nonche' obbligare le amministrazioni che li detengono ad adottare misure
organizzative e tecniche volte ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la
qualita' del relativo contenuto informativo;
d) realizzare il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti,
apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per
garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di
adeguare o semplificare il linguaggio normativo;
e) adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata per i seguenti oggetti:
a) il documento informatico, la firma elettronica e la firma digitale;
b) i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle amministrazioni
statali anche ad ordinamento autonomo;
c) la gestione dei documenti informatici;
d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;
e) le modalita' di accesso informatico ai documenti e alle banche dati di
competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo.
3. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1,
nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi determinati dal
presente articolo, entro dodici mesi decorrenti dalla data di scadenza del
termine di cui al medesimo comma 1.
ART. 11.
(Riassetto
delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto
delle disposizioni vigenti concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente
legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico,
prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi,
nonche' l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla
contrattazione collettiva nazionale, in modo da consentirne la coerenza
giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento:
1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
negli interventi di soccorso pubblico;
2) al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e di vigilanza
antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti
socio-ambientali;
3) alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in materia di
prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;
b) armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi alla normativa
sullo sportello unico per le attivita' produttive;
c) coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e
agli accordi internazionali.
2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1
si provvede con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
al citato comma 1.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE E DI ATTI
NORMATIVI GOVERNATIVI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO
ART. 12.
(Analisi di
impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorita' amministrative
indipendenti).
1. Le autorita' amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce
funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti
dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della
regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di
atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque,
di regolazione.
2. Le autorita' di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le relazioni di
analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate.
3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli effetti derivanti
dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di
clausole e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto
generale.
4. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le
segnalazioni e le altre attivita' consultive, anche se concernenti gli atti di
cui al comma 1, nonche' i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n.
287, e successive modificazioni.
ART. 13.
(Disposizioni
relative all'attivita' della Corte dei conti e all'accesso alla magistratura
della Corte dei conti).
1. Il parere della Corte dei conti, previsto dall'articolo 88 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, sugli schemi di atti normativi del Governo, e' reso
nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso
tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui
al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una volta e il parere
deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
2. All'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il
primo periodo e' aggiunto il seguente: "La Corte riferisce, inoltre, su
richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalita' previste dai
Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei
decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega".
3. All'articolo 12, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, la
lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) gli avvocati iscritti nel relativo
albo professionale da almeno cinque anni".
4. All'articolo 12, primo comma, lettera e), della legge 20 dicembre 1961, n.
1345, come modificata dall'articolo 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n.
127, al primo periodo, le parole: "Amministrazioni dello Stato" sono sostituite
dalle seguenti: "Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "I bandi di concorso possono riservare una percentuale non inferiore
al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale che sia dotato oltre che
del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze
economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio
equipollente".
5. Una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione organica del
personale della carriera dirigenziale e direttiva in servizio presso la Corte
dei conti e' riservata ai laureati in discipline economiche o statistiche o
attuariali.
ART. 14.
(Modifiche al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3 della legge 15 luglio 2002, n.
145, dopo le parole: "almeno cinque anni di servizio", sono inserite le
seguenti: "o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso
le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, almeno tre anni di servizio".
2. Al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 luglio 2002, n.
145, la parola: "oppure" e' sostituita dalle seguenti: "e per gli archeologi e
gli storici dell'arte aventi il requisito di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 7 luglio 1988, n. 254, nonche' per gli archivisti di Stato, i bibliotecari
e gli esperti di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge, che, in
posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti".
ART. 15.
(Modifica
all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488).
1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 e'
sostituito dal seguente: "3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora
intendano avvalersi della facolta' di accreditamento dei contributi di cui al
medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo
a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza.
La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa
manifestazione di volonta' in senso contrario".
CAPO III
MISURE TELEMATICHE
ART. 16.
(Registro
informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese).
1. Presso il Ministero delle attivita' produttive, che si avvale a questo scopo
del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, e' istituito il Registro informatico degli adempimenti
amministrativi per le imprese, di seguito denominato "Registro", il quale
contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle
pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attivita' di impresa,
nonche' i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici
di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito
informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via
elettronica la relativa modulistica.
2. E' fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonche' ai concessionari di
lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via
informatica al Ministero delle attivita' produttive l'elenco degli adempimenti
amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di impresa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, sono stabilite le modalita' di coordinamento, di attuazione e di
accesso al Registro, nonche' di connessione informatica tra le diverse sezioni
del sito.
4. Il Registro e' pubblicato su uno o piu' siti telematici, individuati con
decreto del Ministro delle attivita' produttive.
5. Del Registro possono avvalersi gli enti locali, qualora non provvedano in
proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.
ART. 17.
(Banca dati per
la legislazione in materia di pubblico impiego).
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica una banca dati contenente la normativa generale e
speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1,
tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva
successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione
gratuita.
ART. 18.
(Consultazione
in via telematica).
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri puo' pubblicare su sito telematico
le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonche' i disegni di
legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del
cittadino in conformita' con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La
Presidenza del Consiglio dei ministri puo' inoltre pubblicare atti legislativi e
regolamentari in vigore nonche' i massimari elaborati da organi di
giurisdizione.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le
modalita' di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via
telematica.
ART. 19.
(Dati
identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e
contabile).
1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice
amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse
mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale
della rete INTERNET delle autorita' emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese
pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel
sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET,
osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati
personali.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 20.
(Norme
transitorie).
1. Per la legge per la semplificazione e il riassetto normativo dell'anno 2003 i
termini di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono rispettivamente
fissati al novantesimo e al centoventesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
ART. 21.
(Copertura
finanziaria).
1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui al Capo I non devono derivare
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, determinato nella
misura massima di 516.457 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 17, determinato nella
misura massima di 324.850 euro per l'anno 2003 ed in 141.510 euro annui a
decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 22.
(Modifiche alla
legge 24 novembre 2000, n. 340).
1. L'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e' sostituito dal
seguente: "ART. 35. (Controversie in materia di masi chiusi). 1. In tutte le
controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione
dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si
osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro secondo del
codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo
410 del codice di procedura civile e' esperito dinanzi alla Ripartizione
agricoltura della provincia autonoma di Bolzano.
2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei
masi chiusi e' tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi
dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in cui la Ripartizione
agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita
all'ispettorato provinciale dell'agricoltura.
3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche
esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi
chiusi, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra tassa e
dal contributo unificato".
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 35 della legge
24 novembre 2000, n. 340, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
valutato in 15.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, il numero 43 e'
sostituito dal seguente: "43. Procedimenti relativi all'acquisto e alla
locazione di nuove macchine utensili o di produzione. Legge 28 novembre 1965, n.
1329".
4. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, dopo il numero 63, sono
aggiunti i seguenti:
"63-bis. Procedimento di astensione anticipata dal lavoro delle donne in stato
di gravidanza.
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, articolo 17, commi 2 e 3.
63-ter. Procedimento di predisposizione ed approvazione dei
regolamenti interni degli istituti penitenziari e delle relative modifiche.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 16; Decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 444, articolo 10".
ART. 23.
(Abrogazioni).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 10
marzo 1969, n. 116, e' abrogata.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogati i commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies dell'articolo 3 del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 giugno 1990, n. 165. Gli atti privi della dichiarazione ivi prevista sono
sanati con efficacia retroattiva fermo il diritto maturato da terzi in base ad
atto trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato
l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Le procedure avviate ai sensi del
citato articolo 7 per le quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, sia intervenuta la richiesta di parere al Consiglio di Stato, possono
essere completate con l'emanazione dei previsti testi unici entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla legge
24 novembre 2000, n. 340, all'articolo 1, comma 4, sono abrogate le lettere g),
h) ed i). A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le previsioni
di cui ai numeri 94, 97 e 98 dell'allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n. 59,
nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n.
340 del 2000.
5. All'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 10, 12, 25, 28, 29, 32, 33, 34,
36, 41, 58, 68, 74, 98-bis, 99, 106, 112-ter, 112-quater e 112-octies.
6. All'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni,
sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 17, 22, 38, 39 e 44.
7. All'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono soppresse le
previsioni di cui ai numeri 2, 4, 7, 13, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41,
56, 57, 59 e 60.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma,
addi' 29 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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