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REGOLAMENTO (CE) N. 40/94 DEL
CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo
235,
vista la proposta della Commissione (1),
visti i pareri del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che è opportuno promuovere un armonioso sviluppo delle attività
economiche nell'insieme della Comunità ed un'espansione continua ed equilibrata
mediante il completamento ed il buon funzionamento di un mercato interno che
offra condizioni analoghe a quelle di un mercato nazionale; che la realizzazione
di siffatto mercato e il rafforzamento della sua unità, oltre ad implicare
l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci ed alla
libera prestazione dei servizi, nonché l'istituzione di un regime che garantisca
che la concorrenza non venga falsata, prevede parimenti l'instaurazione di
condizioni giuridiche che consentano alle imprese di adattare prontamente alle
dimensioni della Comunità le loro attività di fabbricazione e di distribuzione
di beni o di fornitura di servizi; che tra gli strumenti giuridici di cui
dovrebbero disporre le imprese a tal fine sono particolarmente appropriati
marchi che consentano ad esse di contraddistinguere i rispettivi prodotti o
servizi in modo identico in tutta la Comunità, superando le barriere nazionali;
considerando che, per attuare i citati obiettivi comunitari, risulta necessaria
un'azione della Comunità; che tale azione consiste nell'instaurazione di un
regime comunitario dei marchi che conferisca alle imprese il diritto di
acquisire, secondo una procedura unica, marchi comunitari che godano di una
protezione uniforme e producano i loro effetti in tutto il territorio della
Comunità; che il principio del carattere unitario del marchio comunitario così
enunciato si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento;
considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali non è in grado
di rimuovere l'ostacolo della territorialità dei diritti che le legislazioni
degli Stati membri conferiscono ai titolari dei marchi; che, per permettere alle
imprese di esercitare senza ostacoli un'attività economica in tutto il mercato
comune, è necessaria l'instaurazione di marchi disciplinati da un diritto
comunitario unico, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri;
considerando che, poiché il trattato non ha previsto poteri d'azione specifici
per la creazione di un siffatto strumento giuridico, occorre fare ricorso
all'articolo 235 del trattato;
considerando che il diritto comunitario in materia di marchi non si sostituisce
tuttavia al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri; che in
effetti non sembra giustificato obbligare le imprese a registrare i rispettivi
marchi come marchi comunitari in quanto i marchi nazionali restano necessari
alle imprese che non desiderano una tutela dei loro marchi a livello
comunitario;
considerando che il diritto sul marchio comunitario può essere acquisito solo
tramite registrazione e quest'ultima è rifiutata segnatamente qualora il marchio
sia sprovvisto di carattere distintivo, sia illecito o qualora diritti
preesistenti si contrappongano ad esso;
considerando che la tutela conferita dal marchio comunitario, che mira in
particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa, è assoluta
in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o
servizi; che la tutela è accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio
di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; che è opportuno interpretare
la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione; che il rischio
di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente
dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall'associazione che può
essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado
di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi
designati, costituisce la condizione specifica della tutela;
considerando che il principio della libera circolazione delle merci implica che
il titolare di un marchio comunitario non possa vietarne l'uso a un terzo, per
prodotti contraddistinti dal marchio che siano immessi in commercio nella
Comunità dal titolare stesso o con il suo consenso, salvo che sussistano motivi
legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei
prodotti;
considerando che è giustificato tutelare i marchi comunitari, nonché, nei loro
confronti, i marchi registrati che siano anteriori, soltanto nella misura in cui
siano effettivamente utilizzati;
considerando che il marchio comunitario deve essere trattato come oggetto di
proprietà indipendente dall'impresa di cui esso designa i prodotti o i servizi;
che, subordinatamente alla necessità assoluta di non indurre in errore il
pubblico a causa del trasferimento, il marchio comunitario deve poter essere
trasferito; che esso deve inoltre poter essere dato in pegno ad un terzo o
costituire oggetto di licenze;
considerando che il diritto dei marchi creato dal presente regolamento richiede,
per ogni marchio, misure amministrative di esecuzione a livello della Comunità;
che è pertanto indispensabile, pur conservando l'attuale struttura istituzionale
della Comunità e l'equilibrio dei poteri, istituire un Ufficio di armonizzazione
a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli) indipendente sul piano
tecnico e dotato di sufficiente autonomia giuridica, amministrativa e
finanziaria; che a questo scopo è necessario e opportuno conferire a tale
Ufficio la forma di un organismo della Comunità che abbia personalità giuridica
ed eserciti i poteri esecutivi che gli vengono attribuiti dal presente
regolamento, nel quadro del diritto comunitario e senza pregiudicare le
competenze esercitate dalle istituzioni della Comunità;
considerando che occorre garantire alle parti destinatarie delle decisioni
dell'Ufficio una protezione giuridica adeguata alla peculiarità del diritto dei
marchi; che a tal effetto si prevede che contro le decisioni degli esaminatori e
delle varie divisioni dell'Ufficio possa essere presentato ricorso; che, se
l'organo la cui decisione è impugnata non accoglie le istanze del ricorrente, il
ricorso deve essere deferito ad una commissione di ricorso dell'Ufficio che
delibera in merito; che contro le decisioni delle commissioni di ricorso può
essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee;
che la Corte di giustizia è competente sia per annullare che per riformare la
decisione impugnata;
considerando che ai sensi della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del
Consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle
Comunità europee (4), modificata dalla decisione 90/350/Euratom, CECA, CEE (5),
detto Tribunale esercita in primo grado le attribuzioni demandate alla Corte di
giustizia dai trattati che istituiscono le Comunità, in particolare per quanto
riguarda i ricorsi promossi in forza dell'articolo 173, secondo comma del
trattato CE, nonché dagli atti adottati per la loro esecuzione, fatte salve
disposizioni contrarie figuranti nell'atto costitutivo di un organismo di
diritto comunitario; che di conseguenza le attribuzioni demandate dal presente
regolamento alla Corte di giustizia per annullare e riformare le decisioni delle
camere di ricorso sono esercitate in primo grado dal Tribunale conformemente
alla decisione summenzionata;
considerando che per rafforzare la protezione dei marchi comunitari è opportuno
che gli Stati membri designino, secondo il proprio ordinamento nazionale, un
numero, per quanto possibile ridotto, di tribunali nazionali di prima e seconda
istanza competenti in materia di contraffazione e validità del marchio
comunitario;
considerando che è indispensabile che le decisioni sulla validità e sulle
contraffazioni dei marchi comunitari abbiano effetto e si estendano all'insieme
della Comunità, essendo questo il solo mezzo per evitare decisioni contrastanti
dei tribunali e dell'Ufficio e per impedire che venga pregiudicato il carattere
unitario del marchio comunitario; che alle azioni in giustizia relative ai
marchi comunitari si applicano le norme della convenzione di Bruxelles relativa
alla competenza giurisdizionale e all'esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale, salvo che il presente regolamento vi deroghi;
considerando che va evitato che siano rese sentenze contraddittorie in seguito
ad azioni in cui siano implicate le stesse parti e che si svolgano per gli
stessi fatti sulla base di un marchio comunitario e di marchi nazionali
paralleli; che a tal fine, allorché le azioni si svolgono nello stesso Stato
membro, i mezzi per raggiungere tale obiettivo vanno cercati nelle norme di
procedura nazionali, lasciate impregiudicate dal presente regolamento, mentre,
allorché le azioni si svolgono in Stati membri diversi, sembrano adatte delle
disposizioni ispirate alle norme in materia di litispendenza e azioni connesse
della summenzionata convenzione di Bruxelles;
considerando che al fine di garantire la completa autonomia ed indipendenza
dell'Ufficio si è ritenuto necessario dotarlo di un bilancio autonomo le cui
entrate comprendono principalmente il gettito delle tasse dovute dagli utenti
del sistema; che tuttavia la procedura comunitaria di bilancio rimane
d'applicazione per quanto riguarda le eventuali sovvenzioni a carico del
bilancio generale delle Comunità europee; che, peraltro, occorre che la
revisione dei conti sia effettuata dalla Corte dei conti;
considerando che per l'applicazione del regolamento sono necessarie misure di
esecuzione, in particolare per adottare e modificare un regolamento relativo
alle tasse e un regolamento di esecuzione; che occorre che dette misure siano
adottate dalla Commissione, assistita da un comitato composto dai rappresentanti
degli Stati membri, con la procedura stabilita all'articolo 2, procedura III,
variante b) della decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che
stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite
alla Commissione (6),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Marchio comunitario
1. Sono denominati in appresso «marchi comunitari» i marchi di prodotti o di
servizi registrati alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente
regolamento.
2. Il marchio comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti
in tutta la Comunità: esso può essere registrato, trasferito, formare oggetto di
una rinuncia, di una decisione di decadenza dei diritti del titolare o di
nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per la totalità della Comunità.
Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento.
Articolo 2
Ufficio
È istituito un Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi,
disegni e modelli), in appresso denominato «Ufficio».
Articolo 3
Capacità di agire
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono assimilate a persone
giuridiche le società e gli altri enti giuridici che, a norma della legislazione
loro applicabile, hanno la capacità, in nome proprio, di essere titolari di
diritti e di obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o di compiere
altri atti giuridici e di stare in giudizio.
TITOLO II DIRITTO DEI MARCHI
SEZIONE PRIMA
DEFINIZIONE E ACQUISIZIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO
Articolo 4
Segni atti a costituire un marchio comunitario
Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti
graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni,
le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a
condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di
un'impresa da quelli di altre imprese.
Articolo 5
Titolari del marchio comunitario
1. Possono essere titolari di marchi comunitari le persone fisiche o giuridiche,
compresi gli enti di diritto pubblico, che hanno, rispettivamente, la
cittadinanza o la nazionalità:
a) degli Stati membri;
b) di altri Stati partecipanti alla convenzione di Parigi per la protezione
della proprietà industriale, in seguito denominata «la convenzione di Parigi»;
c) di Stati che non partecipano alla convenzione di Parigi, e che sono
domiciliate, hanno la loro sede o hanno uno stabilimento industriale o
commerciale effettivo e serio nel territorio della Comunità o di uno Stato
partecipante alla convenzione di Parigi;
d) di uno Stato non partecipante alla convenzione di Parigi, diverse dalle
persone menzionate alla lettera c), fermo restando che, in base alle
constatazioni pubblicate, tale Stato accordi ai cittadini di tutti gli Stati
membri, per quanto concerne i marchi, la stessa protezione che accorda ai suoi
cittadini e che, qualora i cittadini degli Stati membri debbano fornire la prova
della registrazione del marchio nel paese d'origine, riconosca come tale prova
la registrazione del marchio comunitario.
2. Per l'applicazione del paragrafo 1, sono assimilati ai cittadini dello Stato
in cui hanno la loro residenza abituale gli apolidi quali definiti all'articolo
1 della convenzione sullo status degli apolidi, firmata a New York il 28
settembre 1954, e rifugiati quali definiti all'articolo 1 della convenzione
relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 e
modificata del protocollo relativo allo status dei profughi, firmato a New York
il 31 gennaio 1967.
3. Le persone di cui al paragrafo 1, lettera d) devono comprovare che il marchio
per il quale è stata presentata una domanda di marchio comunitario forma oggetto
di una registrazione nello Stato membro d'origine, a meno che, in base alle
constatazioni pubblicate, i marchi dei cittadini degli Stati membri siano
registrati nello Stato membro d'origine in questione senza la necessità di
comprovare la registrazione precedente in quanto marchio comunitario o marchio
nazionale in uno Stato membro.
Articolo 6
Modo di acquisizione del marchio comunitario
Il marchio comunitario si acquisisce con la registrazione.
Articolo 7
Impedimenti assoluti alla registrazione
1. Sono esclusi dalla registrazione:
a) i segni che non sono conformi all'articolo 4;
b) i marchi privi di carattere distintivo;
c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio
possono servire, per designare la specie, la qualità, la quantità, la
destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di
fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio;
d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di
uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del
commercio;
e) i segni costituiti esclusivamente:
i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, oppure
ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico,
oppure
iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
f) i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
g) i marchi che sono di natura tale da ingannare il pubblico per esempio circa
la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;
h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono
essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell'articolo 6 ter della
convenzione di Parigi;
i) i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli
previsti dall'articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano un
interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano
autorizzato la registrazione.
2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto
per una parte della Comunità.
3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d) non si applica se il marchio ha
acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la
registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.
Articolo 8
Impedimenti relativi alla registrazione
1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio
richiesto è escluso dalla registrazione:
a) se esso è identico al marchio anteriore e se i prodotti o servizi per i quali
il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali
il marchio anteriore è tutelato;
b) se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio
anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due
marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico
del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di
confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per «marchi anteriori»:
a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella
della domanda di marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di
priorità invocato per i medesimi:
i) marchi comunitari,
ii) marchi registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il
Lussemburgo ed i Paesi Bassi, presso l'Ufficio dei marchi del Benelux,
iii) marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno
Stato membro;
b) le domande di marchi di cui alla lettera a), fatta salva la loro
registrazione;
c) i marchi che, alla data di presentazione della domanda di registrazione del
marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato
per la domanda di marchio comunitario, sono notoriamente conosciuti in uno Stato
membro, ai sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi.
3. In seguito all'opposizione del titolare del marchio, un marchio è del pari
escluso dalla registrazione se l'agente o il rappresentante del titolare del
marchio presenta la domanda a proprio nome e senza il consenso del titolare, a
meno che tale agente o rappresentante non giustifichi il suo modo di agire.
4. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un
altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non
puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e nella
misura in cui, conformemente alla legislazione dello Stato membro che disciplina
detto contrassegno:
a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di
presentazione della domanda di marchio comunitario, o della data di decorrenza
del diritto di priorità invocato per la presentazione della domanda di marchio
comunitario,
b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un
marchio successivo.
5. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del
paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il
marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la
registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è
registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario
anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o,
nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode
di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del
marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo
o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.
SEZIONE SECONDA
EFFETTI DEL MARCHIO COMUNITARIO
Articolo 9
Diritti conferiti dal marchio comunitario
1. Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il
titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare in
commercio:
a) un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a
quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio
comunitario e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti
dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione
per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione
tra il segno e il marchio;
c) un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che
non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il marchio
comunitario gode di notorietà nella Comunità e se l'uso del segno senza giusto
motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi.
2. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 1:
a) l'apposizione del segno sui prodotti o sul loro confezionamento;
b) l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali
scopi oppure l'offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;
c) l'importazione o l'esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno;
d) l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità.
3. Il diritto conferito dal marchio comunitario è opponibile ai terzi solo a
decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio.
Tuttavia, può essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla
pubblicazione di una domanda di marchio comunitario che, dopo la pubblicazione
della registrazione del marchio, sarebbero vietati in virtù di detto marchio. Il
tribunale adito non può statuire sul merito fintantoché la registrazione non è
stata pubblicata.
Articolo 10
Riproduzione del marchio comunitario nei dizionari
Se la riproduzione di un marchio comunitario in un dizionario, in
un'enciclopedia o in un'analoga opera di consultazione dà l'impressione che esso
costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato
il marchio, su richiesta del titolare del marchio comunitario l'editore
dell'opera provvede affinché al più tardi nella riedizione successiva dell'opera
la riproduzione del marchio sia corredata dell'indicazione che si tratta di un
marchio registrato.
Articolo 11
Divieto d'uso del marchio comunitario registrato a nome di un agente o
rappresentante
Se un marchio comunitario viene registrato, senza l'autorizzazione del titolare
del marchio a nome dell'agente o rappresentante di colui che è titolare di tale
marchio, quest'ultimo ha il diritto di opporsi all'uso, senza la sua
autorizzazione, del marchio da parte dell'agente o rappresentante, a meno che
tale agente o rappresentante giustifichi il proprio modo di agire.
Articolo 12
Limitazione degli effetti del marchio comunitario
Il diritto conferito dal marchio comunitario non consente al titolare di
impedire ai terzi l'uso in commercio:
a) del loro nome o indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla
destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione
del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del
prodotto o servizio;
c) del marchio, se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di
un prodotto o di un servizio, in particolare accessori o pezzi di ricambio;
purché questo uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale
o commerciale.
Articolo 13
Esaurimento del diritto conferito dal marchio comunitario
1. Il diritto conferito dal marchio comunitario non permette al titolare di
impedirne l'uso per prodotti immessi in commercio nella Comunità con tale
marchio dal titolare stesso con il suo consenso.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il
titolare si opponga alla successiva immissione in commercio dei prodotti, in
particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro
immissione in commercio.
Articolo 14
Applicazione complementare della legislazione nazionale in materia di
contraffazione
1. Gli effetti del marchio comunitario sono disciplinati esclusivamente dalle
disposizioni del presente regolamento. Inoltre, le contraffazioni di un marchio
comunitario sono soggette alle norme nazionali riguardanti le contraffazioni di
un marchio nazionale conformemente al disposto del titolo X.
2. Il presente regolamento non esclude che si possano intentare azioni inerenti
ad un marchio comunitario fondate sul diritto degli Stati membri riguardante in
particolare la responsabilità civile e la concorrenza sleale.
3. Le norme di procedura applicabili sono determinate conformemente alle
disposizioni del titolo X.
SEZIONE TERZA
USO DEL MARCHIO COMUNITARIO
Articolo 15
Uso del marchio comunitario
1. Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha
formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nella Comunità per i
prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso
per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio comunitario è sottoposto
alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il
mancato uso.
2. Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerate come uso:
a) l'utilizzazione del marchio comunitario in una forma che si differenzia per
taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma
in cui esso è stato registrato;
b) l'apposizione del marchio comunitario sui prodotti o sul loro confezionamento
nella Comunità solo ai fini dell'esportazione.
3. L'uso del marchio comunitario con il consenso del titolare è considerato come
effettuato dal titolare.
SEZIONE QUARTA
MARCHIO COMUNITARIO COME OGGETTO DI PROPRIETÀ
Articolo 16
Assimilazione del marchio comunitario al marchio nazionale
1. Salvo disposizione contraria degli articoli da 17 a 24, il marchio
comunitario in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua totalità e
per il complesso del territorio della Comunità, a un marchio nazionale
registrato nello Stato membro in cui, secondo il registro dei marchi comunitari,
a) il titolare ha la sede o il domicilio alla data considerata, o
b) se la lettera a) non è applicabile, il titolare ha alla data considerata uno
stabilimento.
2. Nei casi non contemplati al paragrafo 1, lo Stato membro di cui al paragrafo
1 è lo Stato della sede dell'Ufficio.
3. Quando più persone sono iscritte nel registro dei marchi comunitari come
contitolari, il paragrafo 1 è applicabile al primo iscritto; in mancanza, esso
si applica ai contitolari successivi nell'ordine della loro iscrizione. Quando
il paragrafo 1 non è applicabile ad alcun contitolare, si applica il paragrafo
2.
Articolo 17
Trasferimento
1. Il marchio comunitario, indipendentemente dal trasferimento dell'impresa, può
essere trasferito per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali
è stato registrato.
2. Il trasferimento della totalità dell'impresa implica il trasferimento del
marchio comunitario, salvo che, conformemente alla legislazione applicabile al
trasferimento, sussista una pattuizione contraria oppure le circostanze
impongano chiaramente il contrario. Tale disposizione si applica all'obbligo
contrattuale di trasferire l'impresa.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, la cessione del marchio comunitario deve essere
fatta per iscritto e richiede la firma delle parti contraenti, tranne se essa
risulta da una sentenza; in caso contrario la cessione è nulla.
4. Se dagli atti relativi al trasferimento risulta manifestamente che in
conseguenza di quest'ultimo il marchio comunitario sarà tale da poter indurre in
errore il pubblico sulla natura, qualità o provenienza geografica dei prodotti o
dei servizi per i quali è registrato, l'Ufficio rifiuta di registrare il
trasferimento, a meno che l'avente causa accetti di limitare la registrazione
del marchio comunitario a quei prodotti o servizi per i quali il marchio non
sarà ingannevole.
5. A richiesta di una delle parti il trasferimento è iscritto nel registro e
pubblicato.
6. Fintanto che il trasferimento non sia iscritto nel registro, l'avente causa
non può invocare i diritti risultanti dalla registrazione del marchio
comunitario.
7. Qualora si debbano osservare termini nei confronti dell'Ufficio, l'avente
causa può fare a quest'ultimo le dichiarazioni previste a tal fine, non appena
l'Ufficio abbia ricevuto la domanda di registrazione del trasferimento.
8. Tutti i documenti che devono essere notificati al titolare del marchio
comunitario a norma dell'articolo 77 sono inviati alla persona registrata come
titolare.
Articolo 18
Trasferimento di un marchio registrato a nome di un agente
Se un marchio, comunitario viene registrato, senza l'autorizzazione del titolare
del marchio, a nome dell'agente o rappresentante di colui che è titolare di tale
marchio, quest'ultimo ha il diritto di chiedere il trasferimento a proprio
favore della registrazione, a meno che tale agente o rappresentante giustifichi
il proprio modo di agire.
Articolo 19
Diritti reali
1. Il marchio comunitario può, indipendentemente dall'impresa, essere dato in
pegno o essere oggetto di un altro diritto reale.
2. A richiesta di una delle parti, i diritti di cui al paragrafo 1 sono iscritti
nel registro e pubblicati.
Articolo 20
Esecuzione forzata
1. Il marchio comunitario può essere oggetto di sequestro.
2. In materia di procedura di esecuzione forzata su un marchio comunitario, la
competenza esclusiva spetta ai tribunali e alle autorità dello Stato membro
determinato in conformità dell'articolo 16.
3. A richiesta di una delle parti, l'esecuzione forzata è iscritta nel registro
e pubblicata.
Articolo 21
Procedura di fallimento e procedure analoghe
1. Fino a quando tra gli Stati membri non siano entrate in vigore disposizioni
comuni in materia, un marchio comunitario può essere compreso in una procedura
di fallimento o in una procedura analoga unicamente nel primo Stato membro in
cui tale procedura ha avuto inizio a norma della legislazione nazionale o delle
convenzioni applicabili in materia.
2. Se il marchio comunitario è compreso in una procedura di fallimento o
procedura analoga, ne è iscritta menzione nel registro e ne è fatta
pubblicazione a richiesta dell'autorità nazionale competente.
Articolo 22
Licenza
1. Il marchio comunitario può essere oggetto di licenza per la totalità o parte
dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, e per la totalità o
parte della Comunità. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive.
2. Il titolare di un marchio comunitario può far valere i diritti conferiti da
tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca una clausola del contratto
di licenza per quanto riguarda la sua durata, la forma disciplinata dalla
registrazione nella quale si può usare il marchio, la natura dei prodotti o
servizi per i quali la licenza è rilasciata, il territorio in cui il marchio può
essere apposto o la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal
licenziatario.
3. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può
avviare un'azione per contraffazione di un marchio comunitario soltanto con il
consenso del titolare del medesimo. Tuttavia il titolare di una licenza
esclusiva può avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa
messa in mora, non avvia lui stesso un'azione per contraffazione entro termini
appropriati.
4. Un licenziatario può intervenire nella procedura per contraffazione, avviata
dal titolare del marchio comunitario, per ottenere il risarcimento del danno da
lui subito.
5. A richiesta di una delle parti, la concessione o il trasferimento di una
licenza di marchio comunitario sono iscritti nel registro e pubblicati.
Articolo 23
Opponibilità ai terzi
1. Gli atti giuridici di cui agli articoli 17, 19 e 22, riguardanti il marchio
comunitario, sono opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo
essere stati iscritti nel registro. Tuttavia, prima della sua iscrizione, un
atto è opponibile ai terzi che hanno acquisito diritti sul marchio dopo la data
dell'atto, ma che erano a conoscenza di tale atto al momento dell'acquisizione
di detti diritti.
2. Il paragrafo 1 non è applicabile nei confronti di una persona che ha
acquisito il marchio comunitario o un diritto sul marchio comunitario mediante
trasferimento dell'impresa nella sua totalità o mediante qualsiasi altra
successione a titolo universale.
3. L'opponibilità ai terzi degli atti giuridici menzionati all'articolo 20 è
disciplinata dalla legislazione dello Stato membro determinato in conformità
dell'articolo 16.
4. Fino a quando tra gli Stati membri non siano entrate in vigore disposizioni
comuni in materia di fallimento, l'opponibilità ai terzi del fallimento o di
procedure analoghe è disciplinata dalla legislazione del primo Stato membro in
cui tale procedura è stata avviata secondo la legislazione nazionale o
convenzioni applicabili in materia.
Articolo 24
Domanda di marchio comunitario come oggetto di proprietà
Gli articoli da 16 a 23 si applicano alla domanda di marchio comunitario.
TITOLO III DOMANDA DI MARCHIO COMUNITARIO
SEZIONE PRIMA
DEPOSITO DELLA DOMANDA E CONDIZIONI CHE ESSA DEVE SODDISFARE
Articolo 25
Deposito della domanda
1. La domanda di marchio comunitario è depositata, a scelta del richiedente,
a) presso l'Ufficio, ovvero
b) presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o
presso l'Ufficio dei marchi del Benelux. Una domanda depositata in tal modo ha
effetti identici a quelli che avrebbe se fosse stata depositata nel medesimo
giorno presso l'Ufficio.
2. Qualora la domanda sia depositata presso l'ufficio centrale della proprietà
industriale di uno Stato membro o presso l'Ufficio dei marchi del Benelux,
questi provvedono ad inoltrare la domanda all'Ufficio entro un termine di due
settimane a decorrere dalla data del deposito. Essi hanno la facoltà di esigere
dal richiedente il pagamento di una tassa, che non dovrà essere superiore alle
spese amministrative sostenute per la ricezione e la trasmissione della domanda.
3. Si ritengono ritirate le domande di cui al paragrafo 2 non pervenute
all'Ufficio dopo il termine di un mese dalla data del deposito.
4. Dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione
redige una relazione sul funzionamento del sistema di deposito delle domande di
marchio comunitario, corredata di eventuali proposte di modifica.
Articolo 26
Condizioni che la domanda deve soddisfare
1. La domanda di marchio comunitario deve contenere:
a) una richiesta di registrazione di un marchio comunitario;
b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente;
c) l'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione;
d) la riproduzione del marchio.
2. La domanda di marchio comunitario comporta il pagamento della tassa di
deposito ed eventualmente di una o più tasse per classe di prodotto.
3. La domanda di marchio comunitario deve soddisfare le condizioni prescritte
dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 140.
Articolo 27
Data di deposito
La data di deposito della domanda di marchio comunitario è quella in cui la
documentazione, contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 26,
paragrafo 1, è presentata dal richiedente all'Ufficio o, qualora la domanda sia
stata depositata presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno
Stato membro ovvero presso l'Ufficio dei marchi del Benelux, a tali uffici,
sotto condizione del pagamento della tassa di deposito entro un mese dalla
presentazione di tale documentazione.
Articolo 28
Classificazione
I prodotti e i servizi, per i quali sono depositati i marchi comunitari, sono
classificati secondo la classificazione stabilita dal regolamento di esecuzione.
SEZIONE SECONDA
PRIORITÀ
Articolo 29
Diritto di priorità
1. Chiunque abbia regolarmente depositato un marchio, in o per uno degli Stati
facenti parte della convenzione di Parigi, o il suo avente causa, fruisce,
durante sei mesi a decorrere dalla data del deposito della prima domanda, di un
diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di marchio
comunitario per il medesimo marchio e per prodotti o servizi identici a, o
contenuti in, quelli per i quali il marchio è depositato.
2. È riconosciuto come fatto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi
deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione
nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato o di accordi bilaterali o
multilaterali.
3. Per deposito nazionale regolare si intende ogni deposito che offra elementi
sufficienti per determinare la data alla quale la domanda è stata depositata,
indipendentemente dall'esito di tale domanda.
4. Ai fini della determinazione della priorità, si considera come prima domanda
una successiva domanda depositata per lo stesso marchio, per prodotti o servizi
identici e nel medesimo o per il medesimo Stato in cui o per cui è stata
depositata una prima domanda anteriore, a condizione che, alla data del deposito
della domanda successiva, tale domanda anteriore sia stata ritirata, abbandonata
o respinta, senza essere stata sottoposta all'ispezione pubblica e senza lasciar
sussistere diritti, e non sia ancora servita di base per la rivendicazione del
diritto di priorità. In tal caso, la domanda anteriore non può più servire di
base per la rivendicazione del diritto di priorità.
5. Se il primo deposito è stato eseguito in uno Stato che non è parte della
convenzione di Parigi, le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano
soltanto qualora questo Stato, secondo constatazioni pubblicate, conceda, in
base ad un primo deposito eseguito presso l'Ufficio e fatte salve condizioni
equivalenti a quelle previste dal presente regolamento, un diritto di priorità
avente effetti equivalenti.
Articolo 30
Rivendicazione di priorità
Il richiedente che vuole far valere la priorità di un deposito precedente deve
esibire una dichiarazione di priorità e una copia della domanda precedente. Se
la lingua della domanda precedente non è una delle lingue dell'Ufficio, il
richiedente deve esibire una traduzione della domanda precedente in una di dette
lingue.
Articolo 31
Effetto del diritto di priorità
Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità è considerata data del
deposito della domanda di marchio comunitario ai fini della determinazione
dell'anteriorità dei diritti.
Articolo 32
Efficacia della domanda quale deposito nazionale
La domanda di marchio comunitario alla quale è stata assegnata una data di
deposito ha, negli Stati membri, l'efficacia di un regolare deposito nazionale,
tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato a sostegno della
domanda di marchio comunitario.
SEZIONE TERZA
PRIORITÀ DI ESPOSIZIONE
Articolo 33
Priorità di esposizione
1. Se il richiedente di un marchio comunitario ha presentato in un'esposizione
internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della convenzione
sulle esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e
riveduta da ultimo il 30 novembre 1972, prodotti o servizi con il marchio
richiesto, e sempreché depositi la domanda entro un termine di sei mesi a
decorrere dalla data della prima presentazione dei prodotti o dei servizi sotto
il marchio richiesto, egli può far valere, a decorrere da tale data, un diritto
di priorità ai sensi dell'articolo 31.
2. Il richiedente che desidera far valere la priorità ai sensi del paragrafo 1
deve presentare, in base a quanto specificato nel regolamento di esecuzione, le
prove relative all'esposizione dei prodotti o dei servizi sotto il marchio
richiesto.
3. Una priorità di esposizione accordata in uno Stato membro o in un paese terzo
non proroga i termini di priorità di cui all'articolo 29.
SEZIONE QUARTA
RIVENDICAZIONE DELLA PREESISTENZA DEL MARCHIO NAZIONALE
Articolo 34
Rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale
1. Il titolare di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso
un marchio registrato nel territorio del Benelux, o di un marchio anteriore che
sia stato oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato
membro, che presenti una domanda di marchio identica destinata ad essere
registrata in quanto marchio comunitario per prodotti o servizi identici a
quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato o contenuti in questi
ultimi, può avvalersi, per il marchio comunitario, della preesistenza del
marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale è
stato registrato.
2. L'unico effetto della preesistenza ai sensi del presente regolamento è che il
titolare del marchio comunitario, che rinunci al marchio anteriore o lasci che
si estingua, continua a beneficiare degli stessi diritti che avrebbe avuto se il
marchio anteriore avesse continuato ad essere registrato.
3. La preesistenza rivendicata per il marchio comunitario cessa quando il
marchio anteriore, per cui sia stata rivendicata la preesistenza, è dichiarato
decaduto o nullo ovvero in caso di rinuncia allo stesso prima della
registrazione del marchio comunitario.
Articolo 35
Rivendicazione della preesistenza dopo la registrazione del marchio comunitario
1. Il titolare di un marchio comunitario, titolare di un marchio anteriore
identico registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nel
territorio del Benelux, o di un marchio che sia stato oggetto di una
registrazione internazionale valida in uno Stato membro, per prodotti o servizi
identici, può avvalersi della preesistenza del marchio anteriore per quanto
concerne lo Stato membro nel quale o per il quale esso è stato registrato.
2. Si applica l'articolo 34, paragrafi 2 e 3.
TITOLO IV PROCEDURA DI REGISTRAZIONE
SEZIONE PRIMA
ESAME DELLA DOMANDA
Articolo 36
Esame delle condizioni di deposito
1. L'Ufficio esamina:
a) se la domanda di marchio comunitario soddisfa le condizioni per riconoscerle
una data di deposito conformemente all'articolo 27;
b) se la domanda di marchio comunitario soddisfa le condizioni previste dal
regolamento di esecuzione;
c) se le tasse per classe di prodotto sono state pagate, ove opportuno, entro i
termini prescritti.
2. Se la domanda di marchio comunitario non soddisfa le condizioni di cui al
paragrafo 1, l'Ufficio invita il richiedente a rimediare entro i termini
prescritti alle irregolarità o al mancato pagamento.
3. Se non viene posto rimedio, entro detti termini, alle irregolarità o al
mancato pagamento constatati in applicazione del paragrafo 1, lettera a), la
domanda non è trattata come domanda di marchio comunitario. Se il richiedente
ottempera all'invito dell'Ufficio, quest'ultimo concede come data di deposito
della domanda la data alla quale è stato posto rimedio alle irregolarità o al
mancato pagamento.
4. Se non viene posto rimedio, entro i termini prescritti, alle irregolarità
constatate in applicazione del paragrafo 1, lettera b), l'Ufficio respinge la
domanda.
5. Se non viene posto rimedio, entro i termini prescritti, al mancato pagamento
constatato in applicazione del paragrafo 1, lettera c), la domanda si ritiene
ritirata, salvo che risulti chiaramente quali sono le classi di prodotti o di
servizi che l'importo pagato è destinato a coprire.
6. L'inosservanza delle disposizioni concernenti la rivendicazione di priorità
comporta la perdita del diritto di priorità per la domanda.
7. Qualora non siano soddisfatte le condizioni relative alla rivendicazione di
preesistenza di un marchio nazionale, tale diritto di rivendicazione non potrà
più essere invocato per la domanda.
Articolo 37
Esame delle condizioni richieste per avere la qualità di titolare
1. Se, in applicazione dell'articolo 5, il richiedente non può essere titolare
di un marchio comunitario, la domanda è respinta.
2. La domanda può essere respinta soltanto dopo che il richiedente è stato messo
in grado di ritirarla o di presentare le sue osservazioni.
Articolo 38
Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione
1. Se il marchio è escluso dalla registrazione a norma dell'articolo 7 per la
totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stata presentata la
domanda di marchio comunitario, quest'ultima è respinta per tali prodotti o
servizi.
2. Quando il marchio contiene un elemento che è privo di carattere distintivo e
l'inclusione di questo elemento nel marchio può creare dubbi sull'estensione
della protezione del marchio, l'Ufficio può richiedere, come condizione per la
registrazione del marchio, una dichiarazione in cui il richiedente si impegni a
non invocare diritti esclusivi su tale elemento. Questa dichiarazione è
pubblicata simultaneamente alla domanda o, secondo i casi, alla registrazione
del marchio comunitario.
3. La domanda può essere respinta solo dopo che il richiedente è stato messo in
grado di ritirarla, modificarla, o di presentare le sue osservazioni.
SEZIONE SECONDA
RICERCA
Articolo 39
Ricerca
1. Dopo avere fissato la data di deposito di una domanda di marchio comunitario
ed aver accertato che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo
5, l'Ufficio redige una relazione di ricerca comunitaria indicando i marchi
comunitari anteriori e le domande anteriori di marchio comunitario, da esso
scoperti, che possano essere invocati ai sensi dell'articolo 8 contro la
registrazione del marchio comunitario richiesto.
2. Non appena ha fissato la data di deposito di una domanda di marchio
comunitario, l'Ufficio ne trasmette copia all'ufficio centrale della proprietà
industriale di ogni Stato membro che gli ha notificato la sua decisione di
effettuare, per le domande di marchio comunitario, una ricerca nel proprio
registro dei marchi.
3. Ogni ufficio centrale della proprietà industriale di cui al paragrafo 2
comunica all'Ufficio, entro tre mesi dalla data nella quale ha ricevuto la
domanda di marchio comunitario, una relazione di ricerca che elenca i marchi
nazionali anteriori e le domande anteriori di marchio da esso scoperti, che
possono essere invocati ai sensi dell'articolo 8 contro la registrazione del
marchio comunitario richiesto, o dichiara che la ricerca non ha rivelato
l'esistenza di diritti di tal genere.
4. L'Ufficio paga ad ogni ufficio centrale della proprietà industriale un
importo per ciascuna relazione di ricerca comunicata da detto ufficio
conformemente al paragrafo 3. L'importo, uguale per ogni ufficio centrale, è
fissato dal comitato del bilancio, con decisione presa alla maggioranza dei tre
quarti dei rappresentanti degli Stati membri.
5. L'Ufficio trasmette senza indugio al richiedente del marchio comunitario la
relazione di ricerca comunitaria nonché le relazioni di ricerca nazionali,
pervenute entro il termine previsto dal paragrafo 3.
6. All'atto della pubblicazione della domanda di marchio comunitario, che può
aver luogo soltanto alla scadenza del periodo di un mese dalla data alla quale
l'Ufficio trasmette al richiedente le relazioni di ricerca, l'Ufficio informa
della pubblicazione della domanda di marchio comunitario i titolari di marchi
comunitari o di domande di marchio comunitario anteriori, citati nella relazione
di ricerca comunitaria.
7. Dopo cinque anni dall'apertura dell'Ufficio per il deposito delle domande, la
Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema di
ricerca risultante dal presente articolo, compresi i pagamenti corrisposti agli
Stati membri ai sensi del paragrafo 4 e, se del caso, opportune proposte di
modifica del presente regolamento dirette a adattare il sistema di ricerca in
base all'esperienza acquisita e agli sviluppi delle tecniche di ricerca.
SEZIONE TERZA
PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA
Articolo 40
Pubblicazione della domanda
1. Se i requisiti cui deve soddisfare la domanda di marchio comunitario sono
soddisfatti e il termine previsto dall'articolo 39, paragrafo 6 è scaduto, la
domanda viene pubblicata, sempre che non sia stata respinta in conformità degli
articoli 37 e 38.
2. Se, dopo essere stata pubblicata, la domanda è respinta in conformità degli
articoli 37 e 38, la decisione di rigetto viene pubblicata quando ha carattere
definitivo.
SEZIONE QUARTA
OSSERVAZIONI DEI TERZI ED OPPOSIZIONE
Articolo 41
Osservazioni dei terzi
1. Tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi che rappresentano
fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori
possono, dopo la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, indirizzare
all'Ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali il marchio
dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione, in particolare a norma
dell'articolo 7. Essi non acquistano la qualità di parti della procedura dinanzi
all'Ufficio.
2. Le osservazioni menzionate al paragrafo 1 sono notificate al richiedente che
può presentare le proprie deduzioni.
Articolo 42
Opposizione
1. Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di
marchio comunitario, può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio
per il motivo che ne dovrebbe essere esclusa la registrazione a norma
dell'articolo 8
a) nei casi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 5, dai titolari di marchi
anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, così come dai licenziatari
autorizzati dai titolari di tali marchi;
b) dai titolari del marchio di cui all'articolo 8, paragrafo 3;
c) dai titolari dei marchi e segni anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 4,
nonché dalle persone autorizzate ad esercitare tali diritti a norma del diritto
nazionale applicabile.
2. È inoltre possibile fare opposizione alla registrazione del marchio, alle
condizioni stabilite al paragrafo 1, in caso di pubblicazione di una domanda
modificata in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2, seconda frase.
3. L'opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. Essa si considera
presentata soltanto dopo il pagamento della tassa d'opposizione. Entro un
termine imposto dall'Ufficio, l'opponente può presentare fatti, prove ed
osservazioni a sostegno dell'opposizione.
Articolo 43
Esame dell'opposizione
1. Nel corso dell'esame dell'opposizione l'Ufficio invita le parti,
ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da esso stabilito,
le loro osservazioni su comunicazioni emesse dalle altre parti o dall'Ufficio
stesso.
2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore
che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque
anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il
marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i
prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda
l'opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione, purché
a tale data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In
mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. Se il marchio comunitario
anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i
quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende
registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.
3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all'articolo
8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l'utilizzazione nella Comunità è
sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale
anteriore è tutelato.
4. L'Ufficio può, a sua discrezione, invitare le parti ad addivenire ad una
conciliazione.
5. Se dall'esame dell'opposizione risulta che il marchio è escluso dalla
registrazione per la totalità, o per una parte, dei prodotti o dei servizi per i
quali è stato richiesto il marchio comunitario, la domanda è respinta per tali
prodotti o servizi. Nel caso contrario, l'opposizione è respinta.
6. La decisione di rigetto della domanda è pubblicata quando essa è definitiva.
SEZIONE QUINTA
RITIRO, LIMITAZIONE E MODIFICA DELLA DOMANDA
Articolo 44
Ritiro, limitazione e modifica della domanda
1. Il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio
comunitario o limitare l'elenco dei prodotti o servizi che essa contiene. Quando
la domanda è già stata pubblicata, vengono pubblicati anche il ritiro o la
limitazione.
2. La domanda di marchio comunitario può peraltro essere modificata, su istanza
del richiedente, solo per rettificare il nome e l'indirizzo del richiedente,
errori di espressione o di trascrizione o errori manifesti, purché tale
rettifica non alteri in misura sostanziale l'identità del marchio e non estenda
l'elenco dei prodotti o servizi. Se le modifiche riguardano la riproduzione del
marchio o l'elenco dei prodotti o servizi, e quando queste modifiche sono
apportate dopo la pubblicazione della domanda, questa è pubblicata come
modificata.
SEZIONE SESTA
REGISTRAZIONE
Articolo 45
Registrazione
Se la domanda soddisfa le disposizioni del presente regolamento e non è stata
presentata opposizione entro il termine a cui si fa riferimento nell'articolo
42, paragrafo 1, o se l'opposizione è stata respinta con decisione definitiva,
il marchio è registrato come marchio comunitario sempreché la tassa di
registrazione sia stata versata nel termine prescritto. In caso di mancato
pagamento della tassa entro questo termine, la domanda s'intende ritirata.
TITOLO V DURATA, RINNOVO E MODIFICA DEL MARCHIO COMUNITARIO
Articolo 46
Durata della registrazione
La durata della registrazione del marchio comunitario è di dieci anni a
decorrere dalla data di deposito della domanda. Conformemente all'articolo 47,
la registrazione è rinnovabile per periodi di dieci anni.
Articolo 47
Rinnovo
1. La registrazione del marchio comunitario viene rinnovata su richiesta del
titolare del marchio o di qualsiasi persona da esso esplicitamente autorizzata,
purché le tasse siano state pagate.
2. L'Ufficio informa della scadenza della registrazione il titolare del marchio
comunitario, e qualsiasi titolare di un diritto registrato sul marchio
comunitario, in tempo utile prima della scadenza. La mancata informazione non
impegna la responsabilità dell'Ufficio.
3. La presentazione della domanda di rinnovo deve essere effettuata nei sei mesi
precedenti l'ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di tutela. Anche il
pagamento delle tasse deve essere effettuato nel corso dello stesso periodo. In
caso contrario, la presentazione della domanda di rinnovo ed il pagamento delle
tasse possono essere effettuati anche entro un periodo supplementare di sei
mesi, a decorrere dal giorno successivo a quello indicato nella frase
precedente, purché nel corso di questo ulteriore termine si proceda al pagamento
di una soprattassa.
4. Se la domanda di rinnovo o le tasse pagate si riferiscono soltanto ad una
parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio comunitario è
registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o servizi
di cui trattasi.
5. Il rinnovo prende effetto il giorno successivo alla data di scadenza della
registrazione. Esso viene registrato.
Articolo 48
Modifiche
1. Nessuna modifica del marchio comunitario è ammessa nel registro nel periodo
di durata della registrazione, né all'atto del suo rinnovo.
2. Tuttavia, se il marchio comunitario porta il nome e l'indirizzo del titolare,
ogni modifica di questi dati può essere registrata su richiesta del titolare, a
condizione che la modifica non alteri sostanzialmente l'identità del marchio
inizialmente registrato.
3. La pubblicazione della registrazione della modifica contiene una riproduzione
del marchio comunitario modificato. I terzi, i cui diritti possono essere lesi
dalla modifica, possono contestare la registrazione di tale modifica entro un
termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione.
TITOLO VI RINUNCIA, DECADENZA E NULLITÀ
SEZIONE PRIMA
RINUNCIA
Articolo 49
Rinuncia
1. Il marchio comunitario può essere oggetto di rinuncia per la totalità, o una
parte, dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato.
2. La dichiarazione di rinuncia va fatta per iscritto all'Ufficio dal titolare
del marchio. Essa prende effetto soltanto dopo la sua iscrizione nel registro.
3. La rinuncia è registrata soltanto con il consenso del titolare di un diritto
iscritto nel registro. Se nel registro è iscritta una licenza, la rinuncia vi è
iscritta soltanto se il titolare del marchio dimostra di avere informato il
licenziatario della sua intenzione di rinunciare; l'iscrizione viene effettuata
alla scadenza del termine prescritto dal regolamento di esecuzione.
SEZIONE SECONDA
CAUSE DI DECADENZA
Articolo 50
Cause di decadenza
1. Il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti su
domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per
contraffazione:
a) se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato
oggetto di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti o i servizi per i
quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata
utilizzazione; tuttavia, nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai
suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della
domanda o della domanda riconvenzionale, è iniziata o ripresa l'utilizzazione
effettiva del marchio; tuttavia, l'inizio o la ripresa dell'utilizzazione del
marchio, qualora si situi nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda
o della domanda riconvenzionale, a condizione che il periodo di tre mesi cominci
non prima dello scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancata
utilizzazione, non vengono presi in considerazione qualora si effettuino
preparativi per l'inizio o la ripresa dell'utilizzazione del marchio solo dopo
che il titolare abbia appreso che la domanda o la domanda riconvenzionale potrà
essere presentata;
b) se, per l'attività o l'inattività del suo titolare, il marchio è divenuto
denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il
quale è registrato;
c) se, a seguito dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo
consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato, il marchio è tale da
poter indurre in errore il pubblico, particolarmente sulla natura, qualità o
provenienza geografica di tali prodotti o servizi;
d) se il titolare del marchio non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo
5.
2. Se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o dei
servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, il titolare decade dai
suoi diritti soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.
SEZIONE TERZA
CAUSE DI NULLITÀ
Articolo 51
Cause di nullità assoluta
1. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione
per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo
a) allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 5
o dell'articolo 7;
b) allorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente
abbia agito in malafede.
2. Il marchio comunitario, registrato in contrasto con le disposizioni
dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato
nullo se, per l'uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito
carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
3. Se la causa di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per
i quali il marchio comunitario è registrato, la nullità del marchio può essere
dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.
Articolo 52
Cause di nullità relativa
1. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione
per contraffazione il marchio comunitario è dichiarato nullo:
a) allorché esiste un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e
ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 5 di tale articolo;
b) allorché esiste un marchio di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e ricorrono le
condizioni previste nello stesso paragrafo;
c) allorché esiste un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, e
ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo.
2. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione
per contraffazione il marchio comunitario è altresì dichiarato nullo se la sua
utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore, in
particolare:
a) del diritto al nome,
b) del diritto all'immagine,
c) del diritto d'autore,
d) del diritto di proprietà industriale,
secondo il diritto nazionale che ne disciplina la protezione.
3. Il marchio comunitario non può essere dichiarato nullo se il titolare del
diritto di cui ai paragrafi 1 o 2 dà espressamente il suo consenso alla
registrazione di tale marchio prima della presentazione della domanda di nullità
o della domanda riconvenzionale.
4. Il titolare di un diritto di cui ai paragrafi 1 o 2 che abbia preliminarmente
domandato la nullità del marchio comunitario o introdotto una domanda
riconvenzionale in un'azione per contraffazione non può presentare un'altra
domanda di nullità o introdurre una domanda riconvenzionale fondata su un altro
di quei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda.
5. Si applica l'articolo 51, paragrafo 3.
Articolo 53
Preclusione per tolleranza
1. Il titolare di un marchio comunitario che, per cinque anni consecutivi, abbia
tollerato l'uso di un marchio comunitario posteriore nella Comunità, essendo al
corrente di tale uso, non può più sulla base del marchio anteriore né domandare
la nullità del marchio posteriore, né opporsi all'uso di quest'ultimo per quanto
riguarda i prodotti o i servizi per i quali esso è stato utilizzato, a meno che
il deposito del marchio comunitario posteriore non sia stato effettuato in
malafede.
2. Il titolare di un marchio anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o di
un altro contrassegno anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 4, che, per
cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio comunitario
posteriore nello Stato membro in cui il marchio anteriore, ovvero l'altro
contrassegno anteriore, è tutelato, essendo al corrente di tale uso, non può più
sulla base del marchio o dell'altro contrassegno anteriore domandare la nullità
né opporsi all'uso del marchio posteriore per quanto riguarda i prodotti o i
servizi per i quali il marchio posteriore è stato utilizzato, a meno che il
deposito del marchio comunitario posteriore non sia stato effettuato in
malafede.
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 o 2, il titolare di un marchio comunitario
posteriore non può opporsi all'esercizio del diritto anteriore benché tale
diritto non possa più essere fatto valere nei confronti del marchio comunitario
posteriore.
SEZIONE QUARTA
EFFETTI DELLA DECADENZA E DELLA NULLITÀ
Articolo 54
Effetti della decadenza e della nullità
1. Il marchio comunitario è considerato, a decorrere dalla data della domanda di
decadenza o della domanda riconvenzionale, privo degli effetti di cui al
presente regolamento nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai
suoi diritti in tutto o in parte. A richiesta di una parte, nella decisione può
essere fissata una data anteriore, nella quale è sopravvenuta una delle cause di
decadenza.
2. Il marchio comunitario è considerato fin dall'inizio privo degli effetti di
cui al presente regolamento nella misura in cui il marchio è dichiarato
parzialmente o interamente nullo.
3. Fatte salve le disposizioni nazionali relative alle azioni sia per
risarcimento dei danni causati da colpa o dolo del titolare del marchio, sia per
arricchimento senza causa, l'effetto retroattivo della decadenza o della nullità
del marchio non pregiudica:
a) le decisioni in materia di contraffazione passate in giudicato ed eseguite
anteriormente alla decisione di decadenza o di nullità;
b) i contratti conclusi anteriormente alla decisione di decadenza o di nullità,
nella misura in cui sono stati eseguiti anteriormente ad essa; tuttavia, per
ragioni di equità, si può chiedere, nella misura giustificata dalle circostanze,
il rimborso di importi versati in esecuzione del contratto.
SEZIONE QUINTA
PROCEDURA DI DECADENZA E DI NULLITÀ DINANZI ALL'UFFICIO
Articolo 55
Domanda di decadenza o di nullità
1. Una domanda di decadenza o di nullità del marchio comunitario può essere
presentata all'Ufficio:
a) nei casi di cui agli articoli 50 e 51, da qualsiasi persona fisica o
giuridica, nonché da qualsiasi gruppo costituito per rappresentare gli interessi
dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori,
che, a norma della legislazione ad esso applicabile, ha la capacità di stare in
giudizio in nome proprio;
b) nei casi definiti nell'articolo 52, paragrafo 1, dalle persone di cui
all'articolo 42, paragrafo 1;
c) nei casi definiti dall'articolo 52, paragrafo 2, da coloro che detengono i
diritti anteriori di cui alla suddetta disposizione o dalle persone abilitate
dalla legislazione dello Stato membro interessato a esercitare i diritti in
questione.
2. La domanda deve essere presentata per iscritto e deve essere motivata. Essa
si considera presentata solo dopo il pagamento della tassa.
3. La domanda di decadenza o di nullità è inammissibile qualora su una domanda
con lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nei
confronti delle stesse parti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro e
tale decisione sia passata in giudicato.
Articolo 56
Esame della domanda
1. Nel corso dell'esame della domanda di decadenza o di nullità, l'Ufficio
invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da
esso assegnato, le loro deduzioni sulle notificazioni da esso eseguite o sulle
comunicazioni fatte dalle altri parti.
2. Su istanza del titolare del marchio comunitario il titolare di un marchio
comunitario anteriore, che sia parte della procedura di nullità, deve addurre la
prova che nei cinque anni che precedono la data di domanda di nullità, il
marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i
prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la
domanda di nullità o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione
dello stesso, purché a tale data il marchio comunitario anteriore fosse
registrato da almeno cinque anni. Inoltre, se il marchio comunitario anteriore
era registrato da almeno cinque anni alla data di pubblicazione della domanda di
marchio comunitario, il titolare del marchio comunitario anteriore deve altresì
addurre la prova che le condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2 erano, a
tale data, soddisfatte. In mancanza della prova suddetta la domanda di nullità è
respinta. Se il marchio comunitario anteriore è stato usato solo per una parte
dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame
della domanda di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei
prodotti o servizi.
3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all'articolo
8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l'utilizzazione nella Comunità è
sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale
anteriore è protetto.
4. Qualora ne ravvisi l'opportunità, l'Ufficio più invitare le parti alla
conciliazione.
5. Se dall'esame della domanda di decadenza dei diritti o della domanda di
nullità risulta che il marchio non avrebbe dovuto essere registrato per la
totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato,
i diritti del titolare del marchio comunitario vengono dichiarati decaduti
oppure nulli rispetto ai prodotti e ai servizi di cui trattasi. In caso
contrario la domanda di decadenza dei diritti o la domanda di nullità viene
respinta.
6. Divenuta definitiva, la decisione che dichiara la decadenza dei diritti del
titolare del marchio comunitario o la nullità di quest'ultimo è iscritta nel
registro.
TITOLO VII PROCEDURA DI RICORSO
Articolo 57
Decisioni soggette a ricorso
1. Contro le decisioni degli esaminatori, delle divisioni di opposizione, della
divisione legale e di amministrazione dei marchi e delle divisioni di
annullamento può essere presentato ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo.
2. Una decisione che non pone fine ad una procedura nei riguardi di una delle
parti può essere oggetto di un ricorso soltanto insieme alla decisione finale, a
meno che detta decisione non consenta un ricorso indipendente.
Articolo 58
Persone legittimate a proporre il ricorso ed a essere parti della procedura
Ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere
contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue
richieste. Le altre parti di detta procedura sono, di diritto, parti della
procedura di ricorso.
Articolo 59
Termine e forma
Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a
decorrere dal giorno della notifica della decisione. Il ricorso è considerato
presentato soltanto se la tassa di ricorso è stata pagata. Entro quattro mesi a
decorrere dal giorno della notifica della decisione, deve essere presentata una
memoria scritta con i motivi del ricorso.
Articolo 60
Revisione pregiudiziale
1. Se l'organo la cui decisione è impugnata ritiene che il ricorso sia
ammissibile e fondato, esso deve accogliere le istanze del ricorrente. Questa
disposizione non è applicabile quando la procedura si svolge tra il ricorrente
ed un'altra parte.
2. Se le istanze del ricorrente non vengono accolte entro un mese dalla
ricezione della memoria contenente i motivi, il ricorso deve essere deferito
immediatamente alla commissione di ricorso, senza parere sul merito.
Articolo 61
Esame del ricorso
1. Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso esamina se esso è
fondato.
2. Nel corso dell'esame del ricorso la commissione di ricorso invita le parti,
ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato,
le loro deduzioni sulle notificazioni da esse effettuate o sulle comunicazioni
fatte dalle altre parti.
Articolo 62
Decisione sul ricorso
PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 394R0040.1
1. In seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso
delibera sul ricorso. Essa può sia esercitare le competenze dell'organo che ha
emesso la decisione impugnata, sia rinviare l'istanza a detto organo per la
prosecuzione della procedura.
2. Se la commissione di ricorso rinvia l'istanza all'organo che ha emesso la
decisione impugnata, questo organo è vincolato ai motivi e al dispositivo della
decisione della commissione di ricorso, a condizione che i fatti della causa
siano i medesimi.
3. Le decisioni delle commissioni di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere
dalla scadenza del termine contemplato nell'articolo 63, paragrafo 5, oppure, se
entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, a
decorrere dal rigetto di quest'ultimo.
Articolo 63
Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia
1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso
dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che
prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del presente
regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o
per sviamento di potere.
3. La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare la
decisione impugnata.
4. Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento
dinanzi alla commissione di ricorso, se nella sua decisione questa non ne ha
accolto le richieste.
5. Il ricorso deve essere inoltrato alla Corte di giustizia entro due mesi dalla
notifica della decisione della commissione di ricorso.
6. L'Ufficio è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla
sentenza della Corte di giustizia.
TITOLO VIII MARCHI COMUNITARI COLLETTIVI
Articolo 64
Marchi comunitari collettivi
1. Possono costituire marchi comunitari collettivi i marchi comunitari così
designati all'atto del deposito e idonei a distinguere i prodotti o i servizi
dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese. Possono
depositare marchi comunitari collettivi le associazioni di fabbricanti,
produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla
legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere
titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o
compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone
giuridiche di diritto pubblico.
2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), possono costituire marchi
comunitari collettivi, ai sensi del paragrafo 1, segni o indicazioni che, in
commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o
dei servizi. Un marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare ad un
terzo l'uso in commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia
conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in
particolare un siffatto marchio non può essere opposto ad un terzo abilitato ad
utilizzare una denominazione geografica.
3. Salvo disposizione contraria degli articoli da 65 a 72, le disposizioni del
presente regolamento si applicano ai marchi comunitari collettivi.
Articolo 65
Regolamento per l'uso del marchio
1. La domanda di marchio comunitario collettivo deve essere accompagnata, entro
il termine prescritto, da un regolamento d'uso.
2. Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate ad usare il
marchio, le condizioni di appartenenza all'associazione e, qualora siano
previste, le condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni.
Il regolamento d'uso di un marchio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, deve
autorizzare le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica
in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.
Articolo 66
Rigetto della domanda
1. Oltre agli impedimenti alla registrazione di un marchio comunitario, previsti
dagli articoli 36 e 38, la domanda di marchio comunitario collettivo viene
respinta se non soddisfa alle disposizioni dell'articolo 64 o dell'articolo 65,
ovvero se il regolamento d'uso è contrario all'ordine pubblico o al buon
costume.
2. La domanda di marchio comunitario collettivo viene inoltre respinta se il
pubblico rischia di essere indotto in errore per quanto concerne il carattere o
il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio
collettivo.
3. La domanda non viene respinta se il richiedente, mediante una modificazione
del regolamento d'uso, soddisfa alle condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2.
Articolo 67
Osservazioni dei terzi
Oltre ai casi di cui all'articolo 41, ogni persona o gruppo menzionato in detto
articolo può presentare all'Ufficio osservazioni scritte fondate sul motivo
specifico per il quale, ai sensi dell'articolo 66, la domanda di marchio
comunitario collettivo dovrebbe essere respinta.
Articolo 68
Utilizzazione del marchio
L'utilizzazione del marchio comunitario collettivo, fatta da ogni persona
abilitata a utilizzare detto marchio, è conforme alle disposizioni del presente
regolamento, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni imposte dal
medesimo per quanto riguarda l'utilizzazione dei marchi comunitari.
Articolo 69
Modifica del regolamento d'uso del marchio
1. Il titolare del marchio comunitario collettivo deve sottoporre all'Ufficio
ogni regolamento d'uso, modificato.
2. Della modifica non si fa menzione nel registro se il regolamento d'uso,
modificato, è contrario alle disposizioni dell'articolo 65 o comporta uno degli
impedimenti di cui all'articolo 66.
3. L'articolo 67 si applica al regolamento d'uso, modificato.
4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento le modificazioni del
regolamento d'uso prendono effetto soltanto a decorrere dalla data di iscrizione
della modifica nel registro.
Articolo 70
Esercizio dell'azione di contraffazione
1. Le disposizioni dell'articolo 22, paragrafi 3 e 4 relative ai diritti dei
licenziatari si applicano ad ogni persona abilitata a utilizzare un marchio
comunitario collettivo.
2. Il titolare di un marchio comunitario collettivo può chiedere il risarcimento
per conto delle persone abilitate ad utilizzare il marchio, se esse hanno subito
un danno in conseguenza dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso.
Articolo 71
Cause di decadenza
Oltre alle cause di decadenza previste all'articolo 50, il titolare del marchio
comunitario collettivo è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda
presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per
contraffazione, quando:
a) il titolare non prende misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del
marchio che non sia compatibile con le eventuali condizioni d'uso previste dal
regolamento d'uso, della cui modifica si sia fatta menzione, se del caso, nel
registro;
b) il modo in cui il titolare ha utilizzato il marchio ha avuto la conseguenza
di rendere quest'ultimo atto ad indurre il pubblico in errore ai sensi
dell'articolo 66, paragrafo 2;
c) della modifica del regolamento d'uso è stata fatta menzione nel registro in
contrasto con le disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 2, salvo che il
titolare del marchio risulti soddisfare, in seguito ad una nuova modifica del
regolamento d'uso, le prescrizioni di dette disposizioni.
Articolo 72
Cause della nullità
Oltre alle cause di nullità di cui agli articoli 51 e 52, il marchio comunitario
collettivo, se è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo
66, è dichiarato nullo su domanda presentata all'Ufficio o sulla base di una
domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, salvo che il titolare
del marchio risulti soddisfare, in seguito ad una modifica del regolamento
d'uso, le prescrizioni di dette disposizioni.
TITOLO IX DISPOSIZIONI DI PROCEDURA
SEZIONE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 73
Motivazione delle decisioni
Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate
esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le
proprie deduzioni.
Articolo 74
Esame d'ufficio dei fatti
1. Nel corso della procedura l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti.
Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione,
l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle
richieste presentate dalle parti.
2. L'Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o
delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile.
Articolo 75
Procedura orale
1. Quando ne ravvisi l'opportunità, l'Ufficio ricorre alla procedura orale, di
propria iniziativa o a richiesta di una delle parti della procedura.
2. La procedura orale dinanzi agli esaminatori, alla divisione di opposizione,
nonché dinanzi alla divisione legale e di amministrazione dei marchi, non è
pubblica.
3. La procedura orale, ivi compresa la lettura della decisione, è pubblica
dinanzi alla divisione di annullamento e alle commissioni di ricorso, salvo
decisione contraria adottata dall'organo adito qualora la pubblicità possa
presentare, in particolare per una delle parti della procedura, inconvenienti
gravi e ingiustificati.
Articolo 76
Istruzione
1. Nelle procedure dinanzi all'Ufficio sono esperibili in particolare i seguenti
mezzi istruttori:
a) l'audizione delle parti;
b) la richiesta di informazioni;
c) la produzione di documenti e di campioni;
d) l'audizione di testimoni;
e) la perizia;
f) le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma
solenne, ovvero che, conformemente alle disposizioni del diritto dello Stato in
cui viene redatta la dichiarazione, abbiano effetto equivalente.
2. Il servizio adito può affidare ad uno dei propri membri l'assunzione dei
mezzi istruttori.
3. L'Ufficio, se ritiene necessario che una parte, un testimone o un perito
deponga oralmente, cita la persona a comparire dinanzi ad esso.
4. Le parti vengono informate dell'audizione di un testimone o di un perito
dinanzi all'Ufficio. Esse hanno il diritto di presenziare e di rivolgere domande
al testimone o al perito.
Articolo 77
Notifica
L'Ufficio notifica, d'ufficio, agli interessati tutte le decisioni e citazioni,
nonché le comunicazioni che fanno decorrere un termine o la cui notifica è
prevista da altre disposizioni del presente regolamento o dal regolamento di
esecuzione o è prescritta dal presidente dell'Ufficio.
Articolo 78
Restitutio in integrum
1. Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario od ogni altra parte di
un procedimento dinanzi all'Ufficio che, pur avendo impiegato tutta la diligenza
dovuta nelle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei
riguardi dell'Ufficio è, a richiesta, reintegrato nei suoi diritti, se detta
inosservanza ha come conseguenza diretta, a norma del presente regolamento, la
perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.
2. La richiesta deve essere presentata per iscritto entro due mesi a decorrere
dalla cessazione dell'inosservanza. L'atto omesso deve essere compiuto entro
questo medesimo termine. La richiesta è ricevibile soltanto entro un anno a
decorrere dalla scadenza del termine non osservato. Qualora non sia stata
presentata richiesta di rinnovo o non siano state pagate le tasse di rinnovo, il
termine supplementare di sei mesi dalla scadenza della registrazione, previsto
dall'articolo 47, paragrafo 3, terza frase, viene detratto dal periodo di un
anno.
3. La richiesta deve essere motivata ed indicare i fatti e le giustificazioni a
sostegno. Essa è considerata presentata soltanto se la tassa di restitutio in
integrum è stata pagata.
4. L'organo competente a statuire sull'atto omesso decide in merito alla
richiesta.
5. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai termini
previsti dal paragrafo 2, dall'articolo 29, paragrafo 1 e dall'articolo 42,
paragrafo 1.
6. Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario reintegrato nei suoi
diritti non può invocarli contro un terzo che, in buona fede, abbia immesso
prodotti in commercio o fornito servizi con un marchio identico o simile a
quello comunitario nel periodo compreso tra la perdita del diritto alla domanda
o al marchio comunitario e la pubblicazione della reintegrazione di questo
diritto.
7. Il terzo che può avvalersi delle disposizioni del paragrafo 6 può ricorrere
avverso la decisione che reintegra il richiedente o il titolare di un marchio
comunitario nei suoi diritti, entro un termine di due mesi a decorrere dalla
data di pubblicazione della reintegrazione del diritto.
8. Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato membro di
concedere la restitutio in integrum entro i termini previsti in questo
regolamento, che devono essere osservati nei riguardi delle autorità di questo
Stato.
Articolo 79
Riferimento ai principi generali
In assenza di una disposizione di procedura nel presente regolamento, nel
regolamento d'esecuzione, nel regolamento relativo alle tasse o nel regolamento
di procedura delle commissioni di ricorso, l'Ufficio prende in considerazione i
principi di diritto processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri.
Articolo 80
Cessazione degli obblighi finanziari
1. Il diritto dell'Ufficio di esigere il pagamento di tasse si prescrive dopo
quattro anni con decorrenza dalla fine dell'anno civile nel corso del quale la
tassa è divenuta esigibile.
2. I diritti nei confronti dell'Ufficio in materia di rimborso di tasse o di
somme pagate in eccedenza all'Ufficio all'atto del pagamento delle tasse si
prescrivono dopo quattro anni con decorrenza dalla fine dell'anno civile nel
corso del quale il diritto è sorto.
3. Il termine di cui ai paragrafi 1 e 2 è interrotto, nel caso previsto dal
paragrafo 1, da un invito a pagare la tassa e, in quello previsto nel paragrafo
2, da una istanza in forma scritta presentata da chi fa valere il diritto. Il
termine interrotto riprende a decorrere dal momento della sua interruzione; esso
scade al più tardi sei anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale
aveva avuto inizio la decorrenza iniziale, a meno che sia stata promossa
un'azione in giudizio per far valere il diritto; in tal caso, il termine scade
non prima di un anno dopo la data in cui la decisione è passata in giudicato.
SEZIONE SECONDA
SPESE
Articolo 81
Ripartizione delle spese
1. La parte soccombente in una procedura di opposizione, di decadenza, di
nullità o di ricorso sopporta l'onere delle tasse versate dall'altra parte,
nonché, fatte salve le disposizioni dell'articolo 115, paragrafo 6, tutte le
spese sostenute dalla medesima, indispensabili ai fini delle procedure, comprese
le spese di spostamento e di soggiorno e la retribuzione di un agente,
consulente o avvocato, entro i limiti delle tariffe fissate, per ciascuna
categoria di spese, alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione.
2. Tuttavia, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più
statuizioni o qualora l'equità lo richieda, la divisione di opposizione o la
divisione di annullamento o la commissione di ricorso decide una ripartizione
differente.
3. La parte che pone fine a una procedura con il ritiro della richiesta di
marchio comunitario, dell'opposizione, della richiesta di decadenza o di nullità
o del ricorso, non rinnovando la registrazione del marchio comunitario o
rinunciandovi, sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra
parte alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. In caso di non luogo a provvedere, la divisione d'opposizione, la divisione
d'annullamento o la commissione di ricorso decide sulle spese in via equitativa.
5. Quando le parti concludono davanti alla divisione d'opposizione, alla
divisione d'annullamento o alla commissione di ricorso un accordo sulle spese
diverso da quello risultante dall'applicazione dei paragrafi precedenti, il
servizio in questione prende atto di tale accordo.
6. A richiesta di parte, il cancelliere della divisione di opposizione o della
divisione di annullamento o della commissione di ricorso fissa l'importo delle
spese da rimborsare a norma dei paragrafi precedenti. Tale importo può, dietro
richiesta presentata entro il termine prescritto, essere riveduto con decisione
della divisione d'opposizione o della divisione di annullamento o della
commissione di ricorso.
Articolo 82
Esecuzione delle decisioni che fissano l'ammontare delle spese
1. Ogni decisione definitiva dell'Ufficio che fissa l'ammontare delle spese
costituisce titolo esecutivo.
2. L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello
Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta,
con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il
governo di ciascuno degli Stati membri designa a tal fine, informandone
l'Ufficio e la Corte di giustizia.
3. Assolte tali formalità a richiesta della parte interessata, quest'ultima può
ottenere l'esecuzione forzata adendo direttamente l'organo competente, secondo
la legislazione nazionale.
4. L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione
della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità degli atti
esecutivi è di competenza delle giurisdizioni del paese interessato.
SEZIONE TERZA
INFORMAZIONE DEL PUBBLICO E DELLE AUTORITÀ DEGLI STATI MEMBRI
Articolo 83
Registro dei marchi comunitari
L'Ufficio tiene un registro denominato registro dei marchi comunitari, nel quale
sono riportate tutte le indicazioni di cui il presente regolamento o il
regolamento d'esecuzione prescrive la registrazione o la menzione. Il registro è
aperto alla consultazione pubblica.
Articolo 84
Consultazione pubblica
1. I fascicoli relativi a domande di marchi comunitari non ancora pubblicate
possono essere aperti alla consultazione pubblica soltanto con il consenso del
richiedente.
2. Chiunque dia la prova che il richiedente di un marchio comunitario ha
affermato che dopo la registrazione eserciterà contro di lui i relativi diritti
può consultare il fascicolo già prima della pubblicazione della domanda e senza
il consenso del richiedente.
3. Dopo la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, i fascicoli della
domanda e del relativo marchio possono, su richiesta, essere aperti alla
consultazione pubblica.
4. Tuttavia, quando i fascicoli sono consultati a norma dei paragrafi 2 o 3,
possono essere esclusi dalla consultazione determinati documenti secondo le
disposizioni del regolamento d'esecuzione.
Articolo 85
Pubblicazioni periodiche
L'Ufficio pubblica periodicamente:
a) un bollettino dei marchi comunitari contenente le iscrizioni annotate nel
registro dei marchi comunitari, nonché tutte le altre indicazioni la cui
pubblicazione è prescritta dal presente regolamento o dal regolamento di
esecuzione;
b) una Gazzetta ufficiale contenente le comunicazioni e informazioni di
carattere generale emanate dal presidente dell'Ufficio nonché ogni altra
informazione relativa al presente regolamento o alla sua applicazione.
Articolo 86
Cooperazione amministrativa
Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o delle legislazioni
nazionali, l'Ufficio e le autorità giudiziarie o le altre autorità competenti
degli Stati membri si assistono reciprocamente, su richiesta, comunicandosi
informazioni o autorizzando la consultazione di fascicoli. Quando l'Ufficio
autorizza organi giudiziari, magistrati del pubblico ministero o servizi
centrali competenti per la proprietà industriale a consultare fascicoli, la
consultazione non è soggetta alle restrizioni di cui all'articolo 84.
Articolo 87
Scambio di pubblicazioni
1. L'Ufficio e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati
membri si scambiano su richiesta, per i bisogni della loro funzione e
gratuitamente, uno o più esemplari delle rispettive pubblicazioni.
2. L'Ufficio può concludere accordi relativi allo scambio e all'inoltro di
pubblicazioni.
SEZIONE QUARTA
RAPPRESENTANZA
Articolo 88
Principi generali relativi alla rappresentanza
1. Salve le disposizioni del paragrafo 2, nessuno ha l'obbligo di farsi
rappresentare dinanzi all'Ufficio.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, seconda frase, le persone fisiche e giuridiche
che non hanno domicilio, né sede, né uno stabilimento industriale o commerciale
effettivo e serio nella Comunità, devono essere rappresentate dinanzi
all'Ufficio, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, in ogni procedimento
istituito dal presente regolamento, salvo per quanto concerne il deposito di una
domanda di marchio comunitario; il regolamento di esecuzione può prevedere altre
eccezioni.
3. Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio, o sede, o uno
stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nella Comunità, possono
essere rappresentate dinanzi all'Ufficio da un loro dipendente, che deve
depositarvi una procura firmata da inserire nel fascicolo, le cui modalità sono
indicate nel regolamento di esecuzione. Il dipendente di una persona giuridica
contemplata nel presente paragrafo può rappresentare anche altre persone
giuridiche eventi legami economici con essa, anche se non hanno né domicilio, né
sede, né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nella
Comunità.
Articolo 89
Rappresentanza professionale
1. La rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche dinanzi all'Ufficio può
essere assunta soltanto:
a) da avvocati che siano abilitati ad esercitare in uno Stato membro ed abbiano
domicilio professionale nella Comunità, purché possano agire in tale Stato quali
mandatari in materia di marchi, o
b) da mandatari abilitati iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio.
I mandatari operanti dinanzi all'Ufficio devono depositarvi una procura firmata,
da inserire nel fascicolo, le cui modalità sono indicate nel regolamento di
esecuzione.
2. Può essere iscritta nell'elenco dei mandatari abilitati ogni persona fisica
che:
a) possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri;
b) ha domicilio professionale o impiego nella Comunità;
c) è abilitata a rappresentare in materia di marchi persone fisiche o giuridiche
dinanzi all'Ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro in
cui ha il proprio domicilio professionale o il luogo di impiego. Quando, in tale
Stato, l'abilitazione non è subordinata ad una qualificazione professionale
speciale, le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco dell'Ufficio e
che agiscono in materia di marchi dinanzi all'ufficio centrale della proprietà
industriale di detto Stato devono aver esercitato regolarmente per almeno cinque
anni. Tuttavia, sono dispensate da tale condizione relativa all'esercizio della
professione le persone la cui qualificazione professionale a rappresentare, in
materia di marchi, persone fisiche o giuridiche dinanzi all'ufficio centrale
della proprietà industriale di uno degli Stati membri è riconosciuta
ufficialmente conformemente alle prescrizioni stabilite da questo Stato.
3. L'iscrizione ha luogo su richiesta accompagnata da un attestato dell'ufficio
centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato, dal quale
risulti che le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte.
4. Il presidente dell'Ufficio può concedere una deroga:
a) alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), seconda frase, se il
richiedente fornisce la prova di aver acquisito in altro modo la qualificazione
richiesta;
b) in particolari circostanze, alla disposizione di cui al paragrafo 2, lettera
a).
5. Le condizioni alle quali una persona può essere cancellata dall'elenco dei
mandatari abilitati sono determinate nel regolamento di esecuzione.
TITOLO X COMPETENZA E PROCEDURA CONCERNENTI LE AZIONI GIUDIZIARIE RELATIVE AI
MARCHI COMUNITARI
SEZIONE PRIMA
APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ESECUZIONE
Articolo 90
Applicazione della Convenzione di esecuzione
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alle procedure
concernenti i marchi comunitari e le domande di marchio comunitario nonché alle
procedure concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di
marchi comunitari e di marchi nazionali si applica la Convenzione relativa alla
competenza giurisdizionale e all'esecuzione di decisioni in materia civile e
commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, con gli emendamenti
apportati dalle convenzioni relative all'adesione a tale Convenzione degli Stati
aderenti alle Comunità europee; l'insieme della Convenzione citata e di queste
ultime convenzioni è qui di seguito denominato «Convenzione di esecuzione».
2. Per quanto riguarda le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui
all'articolo 92:
a) non si applicano gli articoli 2 e 4, l'articolo 5, paragrafi 1, 3, 4 e 5 e
l'articolo 24 della Convenzione di esecuzione;
b) si applicano gli articoli 17 e 18 di tale Convenzione entro i limiti previsti
dall'articolo 93, paragrafo 4 del presente regolamento;
c) le disposizioni del titolo II di detta Convenzione, che si applicano alle
persone domiciliate in uno Stato membro, si applicano anche alle persone che,
pur non avendo domicilio in uno Stato membro, vi hanno una stabile
organizzazione.
SEZIONE SECONDA
CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE E DI VALIDITÀ DEI MARCHI COMUNITARI
Articolo 91
Tribunali dei marchi comunitari
1. Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto
possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, qui di
seguito denominati «tribunali dei marchi comunitari», che svolgeranno le
funzioni ad essi attribuite dal presente regolamento.
2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione entro tre anni dall'entrata in
vigore del presente regolamento un elenco dei tribunali dei marchi comunitari
con l'indicazione della loro denominazione e competenza territoriale.
3. Ogni cambiamento verificatosi dopo la comunicazione dell'elenco di cui al
paragrafo 2, relativo al numero, alla denominazione o alla competenza
territoriale di detti tribunali, è comunicato immediatamente dallo Stato membro
interessato alla Commissione.
4. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono notificate dalla Commissione
agli Stati membri e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
5. Fintantoché uno Stato membro non abbia proceduto alla comunicazione di cui al
paragrafo 2, qualsiasi procedura risultante da un'azione o domanda di cui
all'articolo 92, per la quale le autorità giudiziarie di questo Stato sono
competenti in applicazione dell'articolo 93, viene proposta dinanzi all'autorità
giudiziaria di questo Stato che sarebbe competente «ratione loci» e «ratione
materiae» se si trattasse di una procedura relativa ad un marchio nazionale
registrato nello Stato interessato.
Articolo 92
Competenza in materia di contraffazione e di validità
I tribunali dei marchi comunitari hanno competenza esclusiva:
a) per tutte le azioni in materia di contraffazione e - qualora siano previste
dalla legislazione nazionale - per le azioni relative alla minaccia di
contraffazione di marchi comunitari;
b) per azioni di accertamento di non contraffazione qualora siano previste dalla
legislazione nazionale;
c) per tutte le azioni intentate in seguito ai fatti di cui all'articolo 9,
paragrafo 3, seconda frase;
d) per domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio
comunitario di cui all'articolo 96.
Articolo 93
Competenza internazionale
1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle della
Convenzione di esecuzione applicabili in virtù dell'articolo 90, le procedure
derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 92 vengono avviate dinanzi
ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, se quest'ultimo
non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una
stabile organizzazione.
2. Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno
degli Stati membri, dette procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello
Stato membro in cui l'attore ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il
domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile
organizzazione.
3. Se né il convenuto né l'attore hanno tale domicilio o tale stabile
organizzazione, dette procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato
membro in cui l'Ufficio ha sede.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3:
a) è applicabile l'articolo 17 della Convenzione di esecuzione se le parti
convengono che sia competente un altro tribunale dei marchi comunitari;
b) è applicabile l'articolo 18 della medesima Convenzione se il convenuto
compare dinanzi a un altro tribunale dei marchi comunitari.
5. Le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 92, ad
eccezione delle azioni di accertamento di non contraffazione di un marchio
comunitario, possono parimenti essere avviate dinanzi ai tribunali dello Stato
membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere
commesso, o in cui è stato commesso un atto contemplato dall'articolo 9,
paragrafo 3, seconda frase.
Articolo 94
Sfera di competenza
1. Un tribunale dei marchi comunitari la cui competenza si fonda sull'articolo
93, paragrafi da 1 a 4, è competente per
- gli atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel
territorio di qualsiasi Stato membro,
- gli atti contemplati dall'articolo 9, paragrafo 3, seconda frase, commessi nel
territorio di qualsiasi Stato membro.
2. Un tribunale dei marchi comunitari la cui competenza si fonda sull'articolo
93, paragrafo 5 è competente soltanto per gli atti commessi o minacciati nel
territorio dello Stato membro in cui è situato.
Articolo 95
Presunzione di validità - Difesa nel merito
1. I tribunali dei marchi comunitari considerano valido il marchio comunitario a
meno che il convenuto ne contesti la validità mediante una domanda
riconvenzionale di decadenza o di nullità.
2. La validità di un marchio comunitario non può essere contestata nell'ambito
di un'azione di accertamento di non contraffazione.
3. Nelle azioni di cui all'articolo 92, lettere a) e c), l'eccezione di
decadenza o di nullità del marchio comunitario, presentata in una forma diversa
da quella della domanda riconvenzionale, è ammessa nel caso in cui il convenuto
invochi la decadenza dei diritti del titolare del marchio comunitario per scarsa
utilizzazione dello stesso o la nullità per un diritto anteriore del convenuto.
Articolo 96
Domanda riconvenzionale
1. La domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può essere fondata
soltanto sui motivi di decadenza o di nullità previsti nel presente regolamento.
2. Un tribunale dei marchi comunitari respinge una domanda riconvenzionale di
decadenza o di nullità se una decisione pronunciata dall'Ufficio, nei confronti
delle stesse parti, su una domanda con il medesimo oggetto e il medesimo titolo
è già divenuta definitiva.
3. Quando la domanda riconvenzionale viene proposta in una causa di cui il
titolare del marchio non sia ancora parte, questi ne viene informato e può
intervenire nella controversia secondo le condizioni fissate dalla legislazione
nazionale.
4. Il tribunale dei marchi comunitari presso il quale viene proposta una domanda
riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio comunitario comunica
all'Ufficio la data in cui la domanda riconvenzionale è stata proposta. Quest'ultimo
la iscrive nel registro dei marchi comunitari.
5. Si applica l'articolo 56, paragrafi 3, 4, 5 e 6.
6. Se un tribunale dei marchi comunitari ha pronunciato una sentenza, poi
passata in giudicato, in merito ad una domanda riconvenzionale di decadenza o di
nullità di un marchio comunitario, ne deve essere trasmessa copia all'Ufficio.
Le parti possono chiedere informazioni in merito a tale trasmissione. L'Ufficio
iscrive nel registro dei marchi comunitari la menzione della sentenza alle
condizioni previste nel regolamento d'esecuzione.
7. Il tribunale dei marchi comunitari adito con una domanda riconvenzionale di
decadenza o di nullità può sospendere, a richiesta del titolare del marchio
comunitario e sentite le altre parti, il procedimento e invitare il convenuto a
presentare una domanda di decadenza o di nullità dinanzi all'Ufficio entro il
termine da esso stabilito. Se la domanda non viene proposta entro tale termine,
si prosegue il procedimento e si considera ritirata la domanda riconvenzionale.
Si applica l'articolo 100, paragrafo 3.
Articolo 97
Diritto applicabile
1. I tribunali dei marchi comunitari applicano le disposizioni del presente
regolamento.
2. Per tutte le questioni che non rientrano nel campo di applicazione del
presente regolamento il tribunale dei marchi comunitari applica la legge
nazionale, compreso il suo diritto internazionale privato.
3. Se il presente regolamento non dispone altrimenti, il tribunale dei marchi
comunitari applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di
azioni relative a un marchio nazionale nello Stato membro in cui tale tribunale
è situato.
Articolo 98
Sanzioni
1. Quando un tribunale dei marchi comunitari accerta che il convenuto ha
contraffatto un marchio comunitario o commesso atti che costituiscono minaccia
di contraffazione, emette un'ordinanza vietandogli, a meno che esistano motivi
particolari che sconsiglino una siffatta decisione, di continuare gli atti di
contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione. Prende anche, in
conformità della legge nazionale, le misure dirette ad assicurare l'osservanza
del divieto.
2. Negli altri casi, il tribunale dei marchi comunitari applica la legge dello
Stato membro in cui sono stati commessi gli atti di contraffazione o che
costituiscono minaccia di contraffazione, compreso il suo diritto internazionale
privato.
Articolo 99
Misure provvisorie e cautelari
1. I tribunali di uno Stato membro, compresi i tribunali dei marchi comunitari,
possono essere aditi per chiedere, relativamente a un marchio comunitario o ad
una domanda di marchio comunitario, l'applicazione delle misure provvisorie e
cautelari, che sono previste dalla legislazione di detto Stato per un marchio
nazionale, anche se ai sensi del presente regolamento la competenza a conoscere
nel merito è riconosciuta ad un tribunale dei marchi comunitari di un altro
Stato membro.
2. Un tribunale dei marchi comunitari la cui competenza si fonda sull'articolo
93, paragrafi 1, 2, 3 o 4, è competente ad ordinare misure provvisorie e
cautelari, che, fatte salve le procedure di riconoscimento ed esecuzione
richieste dal titolo III della Convenzione di esecuzione, hanno efficacia nel
territorio di qualsiasi Stato membro. Tale competenza non spetta a nessun altro
organo giurisdizionale.
Articolo 100
Norme specifiche in materia di connessione
1. Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, il
tribunale dei marchi comunitari adito per un'azione contemplata dall'articolo
92, diversa da un'azione di accertamento di non contraffazione, sospende il
procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a
richiesta di una delle parti e sentite le altre, quando la validità del marchio
sia già contestata dinanzi ad un altro tribunale dei marchi comunitari con una
domanda riconvenzionale o sia stata presentata una domanda di decadenza o di
nullità presso l'Ufficio.
2. Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, l'Ufficio
al quale sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità sospende il
procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a
richiesta di una delle parti e sentite le altre, quando la validità del marchio
comunitario sia già stata contestata dinanzi ad un tribunale dei marchi
comunitari con una domanda riconvenzionale. Tuttavia, qualora una delle parti
nel procedimento dinanzi al tribunale dei marchi comunitari lo chieda, il
tribunale, sentite le altre parti, può sospendere il procedimento. In tal caso
l'Ufficio prosegue il procedimento dinanzi ad esso pendente.
3. In caso di sospensione del procedimento, il tribunale dei marchi comunitari
può adottare misure provvisorie e cautelari per la durata della sospensione.
Articolo 101
Competenza dei tribunali dei marchi comunitari di secondo grado - Ricorso per
cassazione
1. Avverso le sentenze dei tribunali dei marchi comunitari di primo grado,
pronunciate nei procedimenti risultanti dalle azioni e domande di cui
all'articolo 92, è ammesso appello dinanzi ai tribunali dei marchi comunitari di
secondo grado.
2. Le condizioni alle quali può essere proposto appello dinanzi a un tribunale
dei marchi comunitari di secondo grado sono fissate dalla legge nazionale dello
Stato membro in cui tale tribunale è situato.
3. Alle sentenze dei tribunali dei marchi comunitari di secondo grado sono
applicabili le norme nazionali relative al ricorso per cassazione.
SEZIONE TERZA
ALTRE CONTROVERSIE RELATIVE AI MARCHI COMUNITARI
Articolo 102
Disposizioni complementari in materia di competenza delle autorità giudiziarie
nazionali diverse dai tribunali dei marchi comunitari
1. Nello Stato membro le cui autorità giudiziarie hanno competenza in virtù
dell'articolo 90, paragrafo 1, le azioni diverse da quelle di cui all'articolo
92 vanno proposte dinanzi alle autorità giudiziarie che sarebbero competenti
«ratione loci» e «ratione materiae» per le azioni riguardanti un marchio
nazionale registrato in detto Stato.
2. Qualora nessuna autorità giudiziaria abbia competenza a norma dell'articolo
90, paragrafo 1 e del paragrafo 1 del presente articolo per un'azione diversa da
quelle di cui all'articolo 92 riguardante un marchio comunitario, tale azione
può essere proposta dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro in cui
l'Ufficio ha sede.
Articolo 103
Obbligo dell'autorità giudiziaria nazionale
L'autorità giudiziaria nazionale adita per un'azione diversa da quelle di cui
all'articolo 92, riguardante un marchio comunitario, deve considerare valido
tale marchio.
SEZIONE QUARTA
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Articolo 104
Disposizione transitoria concernente l'applicazione della Convenzione di
esecuzione
Le disposizioni della Convenzione di esecuzione applicabili in virtù dei
precedenti articoli producono i loro effetti, relativamente ad uno Stato membro,
soltanto nel testo della Convenzione che è in vigore a un determinato momento
per lo Stato in questione.
TITOLO XI INCIDENZE SUL DIRITTO DEGLI STATI MEMBRI
SEZIONE PRIMA
AZIONI CIVILI FONDATE SU PIÙ MARCHI
Articolo 105
Azioni civili simultanee e successive sulla base di marchi comunitari e di
marchi nazionali
1. Qualora azioni per contraffazione siano proposte per gli stessi fatti e tra
le stesse parti davanti a tribunali di Stati membri differenti, aditi
rispettivamente sulla base di un marchio comunitario e sulla base di un marchio
nazionale:
a) il tribunale successivamente adito deve, anche d'ufficio, dichiarare la
propria incompetenza a favore del primo tribunale adito quando i marchi in causa
sono identici e validi per prodotti o servizi identici. Il tribunale che
dovrebbe dichiarare la propria incompetenza può sospendere il processo qualora
venga eccepita l'incompetenza dell'altro tribunale;
b) il tribunale successivamente adito può sospendere il processo quando i marchi
in causa sono identici e validi per prodotti o servizi simili nonché quando i
marchi in causa sono simili e validi per prodotti o servizi identici o simili.
2. Il tribunale adito con un'azione per contraffazione sulla base di un marchio
comunitario respinge l'azione quando sugli stessi fatti sia stata pronunciata
una sentenza definitiva nel merito tra le stesse parti, sulla base di un marchio
nazionale identico, valido per prodotti o servizi identici.
3. Il tribunale adito con un'azione per contraffazione sulla base di un marchio
nazionale respinge l'azione quando sugli stessi fatti sia stata pronunciata una
sentenza definitiva nel merito tra le stesse parti, sulla base di un marchio
comunitario identico, valido per prodotti o servizi identici.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai provvedimenti provvisori e
cautelari.
SEZIONE SECONDA
APPLICAZIONE DEL DIRITTO NAZIONALE AL FINE DI VIETARE L'USO DEI MARCHI
COMUNITARI
Articolo 106
Divieto di uso dei marchi comunitari
1. Il presente regolamento lascia impregiudicato, salvo disposizioni contrarie,
il diritto previsto dalla legislazione nazionale degli Stati membri di proporre
azioni per violazione di diritti anteriori ai sensi dell'articolo 8 o
dell'articolo 52, paragrafo 2 contro l'uso di un marchio comunitario posteriore.
Azioni per violazione di diritti anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 2
e 4 non possono tuttavia più essere proposte se il titolare del diritto
anteriore non può più domandare la nullità del marchio comunitario ai sensi
dell'articolo 53, paragrafo 2.
2. Il presente regolamento lascia impregiudicato, salvo disposizioni contrarie,
il diritto di proporre, a norma del diritto civile, amministrativo o penale di
uno Stato membro o sulla base di disposizioni di diritto comunitario, azioni
dirette a vietare l'uso di un marchio comunitario qualora il diritto di tale
Stato membro o il diritto comunitario possa essere invocato per vietare l'uso di
un marchio nazionale.
Articolo 107
Diritti anteriori aventi portata locale
1. Il titolare di un diritto anteriore di portata locale può opporsi all'uso del
marchio comunitario nel territorio in cui tale diritto è tutelato nella misura
in cui il diritto dello Stato membro in questione lo consente.
2. Il paragrafo 1 cessa di essere applicabile se il titolare del diritto
anteriore ha, nel corso di cinque anni consecutivi, tollerato l'uso del marchio
comunitario nel territorio in cui tale diritto è tutelato, essendo al corrente
di tale uso, salvo il caso in cui il deposito di quest'ultimo sia stato
effettuato in malafede.
3. Il titolare del marchio comunitario non può opporsi all'esercizio del diritto
di cui al paragrafo 1, anche se questo diritto non può più essere fatto valere
nei confronti del marchio comunitario.
SEZIONE TERZA
TRASFORMAZIONE IN DOMANDA DI MARCHIO NAZIONALE
Articolo 108
Istanza di avviamento della procedura nazionale
1. Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario può richiedere la
trasformazione della sua domanda o del suo marchio comunitario in domanda di
marchio nazionale
a) nella misura in cui la domanda di marchio comunitario è respinta o ritirata o
considerata ritirata,
b) nella misura in cui il marchio comunitario cessa di produrre i suoi effetti.
2. La trasformazione non può essere effettuata:
a) quando il titolare del marchio comunitario sia stato dichiarato decaduto dai
suoi diritti per mancanza di utilizzazione di questo marchio, a meno che, nello
Stato membro per il quale viene richiesta la trasformazione, il marchio
comunitario non sia stato utilizzato con modalità che costituiscono
un'utilizzazione effettiva secondo la legislazione di tale Stato membro;
b) per ottenere la protezione di uno Stato membro dove sia stato accertato, da
parte dell'Ufficio o di un tribunale nazionale, che la domanda di marchio
comunitario o il marchio stesso sono viziati rispettivamente da un impedimento
alla registrazione o da una causa di revoca o di nullità.
3. Alla domanda di marchio nazionale risultante dalla trasformazione di una
domanda di marchio comunitario o dalla trasformazione di un marchio comunitario
è attribuita, nello Stato membro interessato, la data di deposito o la data di
priorità di tale domanda o di tale marchio ed eventualmente la preesistenza di
un marchio di detto Stato rivendicata ai sensi dell'articolo 34 o dell'articolo
35.
4. - Se la domanda di marchio comunitario è considerata ritirata o forma oggetto
di una decisione di rigetto dell'Ufficio, divenuta definitiva, o
- se il marchio comunitario cessa di produrre i suoi effetti in seguito ad una
decisione dell'Ufficio divenuta definitiva o in conseguenza di una iscrizione
nel registro di una rinuncia al marchio comunitario,
l'Ufficio lo notifica al richiedente o titolare, fissandogli un termine di tre
mesi dalla data della notifica per presentare un'istanza di trasformazione.
5. Se la domanda di marchio comunitario è ritirata o il marchio comunitario
cessa di produrre i suoi effetti in conseguenza del mancato rinnovo della
registrazione, l'istanza di trasformazione deve essere presentata entro tre mesi
dalla data di ritiro della domanda di marchio comunitario o di scadenza della
registrazione del marchio comunitario.
6. Se il marchio comunitario cessa di produrre i propri effetti in seguito ad
una decisione di un tribunale nazionale, l'istanza di trasformazione deve essere
presentata entro tre mesi dalla data alla quale tale decisione è divenuta
definitiva.
7. Gli effetti contemplati dall'articolo 32 vengono meno se l'istanza non è
presentata in tempo utile.
Articolo 109
Presentazione, pubblicazione e trasmissione dell'istanza di trasformazione
1. L'istanza di trasformazione è presentata all'Ufficio. Essa deve specificare
gli Stati membri nei quali il richiedente desidera sia avviata la procedura di
registrazione di un marchio nazionale. L'istanza è considerata presentata solo
dopo l'avvenuto pagamento della tassa di trasformazione.
2. Se la domanda di marchio comunitario è stata pubblicata, nel registro dei
marchi comunitari viene menzionato, se del caso, che l'istanza è stata
presentata e l'istanza di trasformazione viene pubblicata.
3. L'Ufficio controlla se la trasformazione può essere richiesta conformemente
all'articolo 108, paragrafo 1, se la richiesta è stata presentata entro il
termine prescritto all'articolo 108, paragrafi 4, 5 o 6, secondo i casi, e se la
tassa di trasformazione è stata pagata. Se tali condizioni sono soddisfatte,
l'Ufficio trasmette la richiesta agli uffici centrali della proprietà
industriale degli Stati in essa menzionati. Su richiesta dell'ufficio centrale
della proprietà industriale di uno Stato interessato, l'Ufficio gli comunica
tutte le informazioni atte a consentire a detto ufficio di pronunciarsi
sull'ammissibilità della richiesta.
Articolo 110
Requisiti formali per la trasformazione
1. L'ufficio centrale della proprietà industriale al quale l'istanza è trasmessa
si pronuncia sulla sua ammissibilità.
2. Una domanda di marchio comunitario o un marchio comunitario trasmessi
conformemente all'articolo 109 non possono, per quanto concerne la loro forma,
essere assoggettati dalla legge nazionale a condizioni diverse da quelle
previste dal presente regolamento o dal regolamento di esecuzione, né a
condizioni supplementari.
3. L'ufficio centrale della proprietà industriale al quale l'istanza è trasmessa
può esigere che, entro un termine non inferiore a due mesi il richiedente
a) paghi la tassa nazionale di deposito,
b) presenti, in una delle lingue ufficiali dello Stato considerato, una
traduzione dell'istanza e dei documenti ad essa allegati,
c) elegga domicilio nello Stato in questione,
d) presenti una riproduzione del marchio nel numero di copie specificato dallo
Stato in questione.
TITOLO XII L'UFFICIO
SEZIONE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 111
Statuto giuridico
1. L'Ufficio è un organo della Comunità. Esso ha personalità giuridica.
2. In ciascuno degli Stati membri esso ha la più ampia capacità giuridica
riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; esso può in
particolare acquistare od alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio.
3. L'Ufficio è rappresentato dal suo presidente.
Articolo 112
Personale
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 131 ai membri delle commissioni di
ricorso, si applicano al personale dell'Ufficio lo statuto dei funzionari delle
Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee
ed i relativi regolamenti di esecuzione adottati di comune accordo dalle
istituzioni delle Comunità europee.
2. I poteri attribuiti a ciascuna istituzione dallo statuto e dal regime
applicabile agli altri agenti sono esercitati dall'Ufficio nei confronti del suo
personale, fatto salvo l'articolo 120.
Articolo 113
Privilegi e immunità
Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applica
all'Ufficio.
Articolo 114
Responsabilità
1. La responsabilità contrattuale dell'Ufficio è disciplinata dalla legge
applicabile al contratto di cui trattasi.
2. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola
compromissoria contenuta in un contratto stipulato dall'Ufficio.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Ufficio risarcisce,
conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i
danni cagionati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro
funzioni.
4. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al
risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità personale degli agenti verso l'Ufficio è disciplinata dalle
disposizioni dello statuto del personale o dal regime ad essi applicabile.
Articolo 115
Lingue
1. Le domande di marchio comunitario sono depositate in una delle lingue
ufficiali della Comunità europea.
2. Le lingue dell'Ufficio sono il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo
ed il tedesco.
3. Il richiedente deve indicare una seconda lingua, che sia una lingua
dell'Ufficio, che può accettare come lingua procedurale alternativa in
procedimenti di opposizione, decadenza e nullità.
Se il deposito è stato fatto in una lingua che non è una lingua dell'Ufficio,
quest'ultimo provvede alla traduzione della domanda, di cui all'articolo 26,
paragrafo 1, nella lingua indicata dal richiedente.
4. Laddove il richiedente di un marchio comunitario sia parte unica in
procedimenti dinanzi all'Ufficio, la lingua procedurale è quella in cui è stata
presentata la domanda di marchio comunitario. Se il deposito è stato fatto in
una lingua diversa da quelle dell'Ufficio, l'Ufficio può inviare comunicazioni
scritte al richiedente nella seconda lingua che questi avrà indicato nella
domanda.
5. L'opposizione e la domanda di decadenza o di nullità sono presentate in una
delle lingue dell'Ufficio.
6. Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione o la
domanda di decadenza o di nullità è la stessa utilizzata nella domanda di
marchio comunitario o è la seconda lingua indicata all'atto del deposito, il
procedimento si svolge in detta lingua.
Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione o la
domanda di decadenza o di nullità non è né la lingua della domanda di marchio né
la seconda lingua indicata all'atto del deposito di detta domanda, la parte che
propone opposizione o che chiede la decadenza o la nullità del marchio
comunitario deve presentare a sue spese una traduzione della sua istanza o nella
lingua della domanda del marchio, purché questa sia una lingua dell'Ufficio, o
nella seconda lingua indicata all'atto del deposito della domanda di marchio. La
traduzione viene presentata entro il periodo previsto nel regolamento di
esecuzione. La lingua in cui è stata eseguita la traduzione diviene quindi la
lingua procedurale.
7. Le parti nei procedimenti di opposizione, decadenza, nullità e ricorso
possono convenire che un'altra lingua ufficiale della Comunità europea sia la
lingua procedurale.
Articolo 116
Pubblicazione e registrazione
1. La domanda di marchio comunitario di cui all'articolo 26, paragrafo 1 è
pubblicata in tutte le lingue ufficiali della Comunità europea, così come tutte
le altre informazioni la cui pubblicazione è prescritta dal presente regolamento
o dal regolamento di esecuzione.
2. Tutte le iscrizioni annotate nel registro dei marchi comunitari sono
effettuate in tutte le lingue ufficiali della Comunità europea.
3. In caso di dubbio fa fede il testo nella lingua dell'Ufficio nella quale la
domanda di marchio comunitario è stata presentata. Se la presentazione è
avvenuta in una lingua ufficiale della Comunità europea diversa da una delle
lingue dell'Ufficio, fa fede il testo redatto nella seconda lingua indicata dal
richiedente.
Articolo 117
I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Ufficio sono assicurati
dal centro di traduzione degli organi dell'Unione non appena tale centro entra
in funzione.
Articolo 118
Controllo di legittimità
1. La Commissione controlla la legittimità degli atti compiuti dal presidente
dell'Ufficio nei confronti dei quali il diritto comunitario non prevede un
controllo di legittimità da parte di un altro organo, nonché degli atti del
comitato del bilancio istituito in seno all'Ufficio ai sensi dell'articolo 133.
2. Essa esige la modifica o la revoca di ogni atto illegittimo di cui al
paragrafo 1.
3. Qualsiasi atto di cui al paragrafo 1, implicito o esplicito, può essere
deferito alla Commissione da qualsiasi Stato membro o da qualsiasi persona,
direttamente individualmente interessata, al fine di controllarne la
legittimità. L'interessato deve adire la Commissione entro quindici giorni, a
decorrere dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell'atto in questione. La
Commissione prende una decisione entro un mese. La mancanza di una decisione
entro tale termine è da considerarsi come decisione implicita di reiezione.
SEZIONE SECONDA
DIREZIONE DELL'UFFICIO
Articolo 119
Poteri del presidente
1. L'Ufficio è diretto da un presidente.
2. Il presidente ha in particolare le competenze seguenti:
a) prende tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento dell'Ufficio, in
particolare adotta norme amministrative interne e provvede alla pubblicazione di
comunicazioni;
b) può, dopo aver sentito il consiglio di amministrazione, nonché, per quanto
riguarda il regolamento relativo alle tasse e le disposizioni in materia di
bilancio del presente regolamento, il comitato del bilancio, sottoporre alla
Commissione proposte di modifica del presente regolamento, del regolamento di
esecuzione, del regolamento di procedura delle commissioni di ricorso e del
regolamento relativo alle tasse, nonché di qualsiasi altra normativa in materia
di marchio comunitario;
c) compila lo stato di previsione delle entrate e delle spese ed esegue il
bilancio dell'Ufficio;
d) sottopone ogni anno alla Commissione, al Parlamento europeo ed al consiglio
di amministrazione un rapporto sull'attività;
e) esercita nei confronti del personale i poteri previsti dall'articolo 112,
paragrafo 2;
f) può delegare i suoi poteri.
3. Il presidente è assistito da uno o più vicepresidenti. In caso di assenza o
di impedimento del presidente, il vicepresidente, o uno dei vicepresidenti, ne
assume le funzioni in conformità della procedura fissata dal consiglio di
amministrazione.
Articolo 120
Nomina di alti funzionari
1. Il presidente dell'Ufficio è nominato dal Consiglio in base ad un elenco, al
massimo di tre candidati, compilato dal consiglio di amministrazione. È revocato
dal Consiglio su proposta del consiglio di amministrazione.
2. Il mandato del presidente è al massimo di cinque anni ed è rinnovabile.
3. Il vicepresidente o i vicepresidenti dell'Ufficio sono nominati e revocati
secondo la procedura di cui al paragrafo 1, sentito il presidente.
4. Il Consiglio esercita il potere disciplinare sui funzionari di cui ai
paragrafi 1 e 3.
SEZIONE TERZA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 121
Istituzione e competenza
1. In seno all'Ufficio è istituito un consiglio di amministrazione. Fatte salve
le competenze attribuite al comitato del bilancio nella sezione quinta -
Bilancio e controllo finanziario - il consiglio di amministrazione ha le
competenze definite in appresso.
2. Il consiglio di amministrazione compila gli elenchi di candidati previsti
all'articolo 120.
3. Esso fissa la data a decorrere dalla quale una domanda di marchio comunitario
può essere depositata conformemente all'articolo 143, paragrafo 3.
4. Esso consiglia il presidente nelle materie di competenza dell'Ufficio.
5. Esso viene consultato prima dell'adozione delle direttive concernenti l'esame
effettuato presso l'Ufficio e negli altri casi previsti dal presente
regolamento.
6. Esso può presentare pareri e chiedere informazioni al presidente e alla
Commissione, qualora lo ritenga necessario.
Articolo 122
Composizione
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante per ciascuno
degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione, nonché dai
rispettivi supplenti.
2. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere, entro i
limiti previsti dal relativo regolamento interno, da consulenti e da esperti.
Articolo 123
Presidenza
1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri un presidente e un
vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce di diritto il presidente in caso
di impedimento.
2. Il mandato del presidente e del vicepresidente dura tre anni. Il mandato è
rinnovabile.
Articolo 124
Sessioni
1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente dell'Ufficio partecipa alle deliberazioni salvo decisione
contraria del consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione tiene una sessione ordinaria una volta
all'anno; si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della
Commissione o di un terzo degli Stati membri.
4. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.
5. Il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza
semplice dei rappresentanti degli Stati membri. Tuttavia, per le decisioni che
il consiglio di amministrazione è competente a prendere ai sensi dell'articolo
120, paragrafi 1 e 3, è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei
rappresentanti degli Stati membri. In ambo i casi, ciascuno Stato membro dispone
di un unico voto.
6. Il consiglio di amministrazione può invitare osservatori a partecipare alle
sue sessioni.
7. L'Ufficio svolge la funzione di segretariato del consiglio di
amministrazione.
SEZIONE QUARTA
APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE
Articolo 125
Competenza
Sono competenti a prendere le decisioni in relazione alle procedure prescritte
dal presente regolamento:
a) gli esaminatori;
b) le divisioni di opposizione;
c) la divisione legale e di amministrazione dei marchi;
d) le divisioni di annullamento;
e) le commissioni di ricorso.
Articolo 126
Esaminatori
Un esaminatore è competente a prendere decisioni a nome dell'Ufficio in merito a
una domanda di registrazione di marchio comunitario, incluse le questioni di cui
trattasi agli articoli 36, 37, 38 e 66, salvo nei casi in cui sia competente una
divisione di opposizione.
Articolo 127
Divisioni di opposizione
1. Una divisione di opposizione è competente a prendere decisioni in merito
all'opposizione ad una domanda di registrazione di marchio comunitario.
2. Una divisione di opposizione è formata da tre membri. Almeno uno dei membri
deve avere una formazione di giurista.
Articolo 128
Divisione legale e di amministrazione dei marchi
1. La divisione legale e di amministrazione dei marchi è competente per le
decisioni prescritte dal presente regolamento che esulino dalla competenza di un
esaminatore, di una divisione di opposizione o di una divisione di annullamento.
Essa è in particolare competente per le decisioni relative alle menzioni nel
registro dei marchi comunitari.
2. La divisione è anche competente per tenere l'elenco dei mandatari abilitati,
di cui all'articolo 89.
3. Le decisioni della divisione sono prese da uno dei suoi membri.
Articolo 129
Divisioni di annullamento
1. La divisione di annullamento è competente a prendere decisioni in merito alle
domande di dichiarazione di decadenza o nullità di un marchio comunitario.
2. La divisione di annullamento è formata da tre membri. Almeno uno dei membri
deve avere una formazione di giurista.
Articolo 130
Commissioni di ricorso
1. Le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare sui ricorsi contro le
decisioni degli esaminatori, delle divisioni di opposizione, della divisione
legale e di amministrazione dei marchi, nonché delle divisioni di annullamento.
2. Le commissioni di ricorso sono composte da tre membri, di cui almeno due
devono avere una formazione di giurista.
Articolo 131
Indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso
1. I membri delle commissioni di ricorso, compresi i presidenti, sono nominati
per un periodo di cinque anni secondo la procedura prevista all'articolo 120 per
la nomina del presidente dell'Ufficio. Durante questo periodo essi non possono
essere rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e sempreché la Corte
di giustizia, adita dall'istituzione che li ha nominati, prende una decisione in
tal senso. Il mandato è rinnovabile.
2. I membri delle commissioni di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni
non sono vincolati da alcuna istruzione.
3. I membri delle commissioni di ricorso non possono essere esaminatori né
membri delle divisioni di opposizione, della divisione legale e di
amministrazione dei marchi o delle divisioni di annullamento.
Articolo 132
Astensione e ricusazione
1. Gli esaminatori e i membri delle divisioni create nell'ambito dell'Ufficio e
delle commissioni di ricorso devono astenersi dal partecipare alla discussione
di una causa se vi hanno un interesse personale o se vi sono precedentemente
intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti. Due dei tre membri di
una divisione di opposizione non devono aver partecipato all'esame della
domanda. I membri delle divisioni di annullamento non possono partecipare alla
trattazione di un procedimento se hanno preso parte alla decisione finale sullo
stesso affare nell'ambito della procedura di registrazione del marchio o della
procedura di opposizione. I membri delle commissioni di ricorso devono astenersi
dal partecipare ad una procedura di ricorso se hanno partecipato alla decisione
che forma oggetto del ricorso.
2. Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo,
un membro di una divisione o di una commissione di ricorso ritiene di doversi
astenere dal partecipare ad una procedura, ne avverte la divisione o la
commissione.
3. Gli esaminatori e i membri delle divisioni o di una commissione di ricorso
possono essere ricusati da una parte per uno dei motivi di cui al paragrafo 1
ovvero se per essi sussiste un sospetto di parzialità. La ricusazione non è
ammissibile qualora la parte in causa, sebbene fosse a conoscenza del motivo
della ricusazione, abbia compiuto atti procedurali. La ricusazione non può
essere basata sulla nazionalità degli esaminatori o dei membri.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 le divisioni e le commissioni di ricorso
deliberano senza la partecipazione del membro interessato. In sede di
deliberazione il membro che si astiene dal partecipare o è stato ricusato è
sostituito dal suo supplente.
SEZIONE QUINTA
BILANCIO E CONTROLLO FINANZIARIO
Articolo 133
Comitato del bilancio
1. In seno all'Ufficio è istituito un comitato del bilancio. Il comitato del
bilancio ha le competenze attribuitegli nella presente sezione nonché
nell'articolo 39, paragrafo 4.
2. L'articolo 121, paragrafo 6, nonché gli articoli 122, 123 e 124, paragrafi 1,
2, 3, 4, 6 e 7 si applicano al comitato del bilancio.
3. Il comitato del bilancio adotta le decisioni a maggioranza semplice dei
rappresentanti degli Stati membri. Tuttavia, per le decisioni che il comitato
del bilancio è competente a prendere ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 4,
dell'articolo 135, paragrafo 3 e dell'articolo 138 è necessaria la maggioranza
dei tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri. In ambo i casi, ciascuno
Stato membro dispone di un solo voto.
Articolo 134
Bilancio
1. Tutte le entrate e le spese dell'Ufficio devono costituire oggetto di
previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio
dell'Ufficio. L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.
2. Nel bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio.
3. Le entrate del bilancio comprendono, fatte salve altre entrate, il gettito
delle tasse dovute a norma del regolamento relativo alle tasse e, per quanto
occorra, una sovvenzione dal bilancio generale delle Comunità europee, sezione
Commissione, su una linea di bilancio specifica.
Articolo 135
Adozione del bilancio
1. Ogni anno il presidente elabora uno stato di previsione delle entrate e delle
spese dell'Ufficio per l'esercizio successivo e lo trasmette entro e non oltre
il 31 marzo al comitato del bilancio, corredato dell'organigramma.
2. Qualora le previsioni di bilancio contemplino una sovvenzione comunitaria, il
comitato del bilancio trasmette senza indugio lo stato di previsione alla
Commissione, che lo trasmette a sua volta all'autorità di bilancio delle
Comunità. La Commissione può unirvi un parere contenente previsioni divergenti.
3. Il comitato del bilancio adotta il bilancio, corredato dell'organigramma
dell'Ufficio. Nella misura in cui le previsioni di bilancio comportino una
sovvenzione a carico del bilancio generale delle Comunità, il bilancio
dell'Ufficio è, se del caso, adattato.
Articolo 136
Controllo finanziario
Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese e il controllo
dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate dell'Ufficio sono
esercitati dal controllore finanziario, designato dal comitato del bilancio.
Articolo 137
Revisione dei conti
1. Al più tardi il 31 marzo di ogni anno il presidente trasmette alla
Commissione, al Parlamento europeo, al comitato del bilancio e alla Corte dei
conti i conti della totalità delle entrate e delle spese dell'Ufficio per
l'esercizio trascorso. La Corte dei conti li esamina in conformità dell'articolo
188 C del trattato.
2. Il comitato del bilancio dà atto al presidente dell'Ufficio dell'esecuzione
del bilancio.
Articolo 138
Disposizioni finanziarie
Il comitato del bilancio adotta, previo parere della Commissione e della Corte
dei conti delle Comunità europee, le disposizioni finanziarie interne, che
specificano segnatamente le modalità relative all'elaborazione e all'esecuzione
del bilancio dell'Ufficio. Le disposizioni finanziarie si rifanno,
compatibilmente con il carattere proprio dell'Ufficio, ai regolamenti finanziari
adottati per altri organismi creati dalla Comunità.
Articolo 139
Regolamento relativo alle tasse
1. Il regolamento relativo alle tasse fissa in particolare l'importo delle tasse
e le modalità di riscossione.
2. L'importo delle tasse deve essere determinato in modo che le entrate
corrispondenti siano di regola sufficienti ad equilibrare il bilancio
dell'Ufficio.
3. Il regolamento relativo alle tasse è adottato e modificato secondo la
procedura di cui all'articolo 141.
TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 140
Disposizioni comunitarie di esecuzione
1. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono fissate da un
regolamento di esecuzione.
2. Oltre alle tasse previste dai precedenti articoli, vengono riscosse tasse,
secondo le modalità di applicazione fissate dal regolamento di esecuzione, nei
seguenti casi:
1) modifica della riproduzione di un marchio comunitario;
2) pagamento tardivo della tassa di iscrizione;
3) rilascio di una copia del certificato di iscrizione;
4) iscrizione del trasferimento di un marchio comunitario nel registro;
5) iscrizione di una licenza o di altri diritti su un marchio comunitario nel
registro;
6) iscrizione di una licenza o di altri diritti su una domanda di marchio
comunitario nel registro;
7) cancellazione dell'iscrizione di una licenza o di altri diritti nel registro;
8) modifica di un marchio comunitario registrato;
9) rilascio di un estratto del registro;
10) ispezione pubblica di un fascicolo;
11) rilascio di una copia dei documenti dei fascicoli;
12) rilascio di una copia certificata conforme della domanda;
13) comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo;
14) riesame della fissazione delle spese procedurali da rimborsare.
3. Il regolamento di esecuzione e il regolamento di procedura delle commissioni
di ricorso sono adottati e modificati secondo la procedura di cui all'articolo
141.
Articolo 141
Istituzione di un comitato e procedura di adozione dei regolamenti di esecuzione
1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli
Stati membri denominato «comitato per le questioni relative alle tasse, alle
norme di esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio
di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli)»,
presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle
misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un
termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione
in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148,
paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve
prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in sede di comitato,
viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione
definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.
La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del
comitato.
Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di
parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in
merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui
gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte,
tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice
contro tali misure.
Articolo 142
Compatibilità con altre disposizioni del diritto comunitario
Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli ed alimentari (7), in particolare l'articolo 14.
Articolo 143
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti richiesti per l'applicazione degli
articoli 91 e 110 entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore del
presente regolamento e ne informano immediatamente la Commissione.
3. Le domande di marchi comunitari possono essere depositate presso l'Ufficio a
decorrere dalla data fissata dal consiglio di amministrazione su raccomandazione
del presidente dell'Ufficio.
4. Le domande di marchi comunitari depositate nei tre mesi che precedono la data
indicata nel paragrafo 3 sono considerate depositate a tale data.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1993.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. BOURGEOIS
(1) GU n. C 351 del 31. 12. 1980, pag. 1 e GU n. C 230 del 31. 8. 1984, pag. 1.
(2) GU n. C 307 del 14. 11. 1983, pag. 46 e GU n. C 280 del 28. 10. 1991, pag.
153.
(3) GU n. C 310 del 30. 11. 1981, pag. 22.
(4) GU n. L 319 del 25. 11. 1988, pag. 1 e rettifica nella GU n. L 241 del 17.
8. 1989, pag. 4.
(5) GU n. L 144 del 16. 6. 1993, pag. 21.
(6) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.
(7) GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.
Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulla sede dell'Ufficio
d'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
All'atto dell'adozione del regolamento sul marchio comunitario, il Consiglio e
la Commissione constatano:
- che il 29 ottobre 1993 i rappresentanti dei governi degli Stati membri,
riuniti al livello dei Capi di stato e di governo, hanno deciso che l'Ufficio
d'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) abbia la sua
sede in Spagna, in una città designata dal governo spagnolo;
- che il governo spagnolo ha designato Alicante come sede dell'Ufficio.
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