|
Garante per la
protezione dei dati personali
Dipartimento libertà pubbliche e sanità
Roma, 26
aprile 2004
Prot. n. 10020/34208
Fimmg
P.zza G. Marconi, 25
144 ROMA
Anisap
Via Albalonga, 7
00183 ROMA
e p.c. FnomCeo
P.zza Cola di Rienzo 80/A
00192 ROMA
Ministero della salute
Direz. gen. delle risorse umane e delle professioni sanitarie Piazzale
dell'industria 20
00144 ROMA
Oggetto: risposta a quesiti sui trattamenti in ambito sanitario da notificare
al Garante.
La notificazione al Garante deve essere effettuata, come noto, solo se il
trattamento dei dati personali è indicato specificamente nel Codice entrato in
vigore lo scorso 1° gennaio (art. 39 d.lg. n. 196/2003).
La notificazione può essere poi esclusa per effetto di un provvedimento di
questa Autorità che è stato già adottato lo scorso 31 marzo ((Provv. n. 1/2004,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 6 aprile 2004, n. 81 e sul sito web
www.garanteprivacy.it).
In risposta ai quesiti formulati il 19 u.s. si ritiene ora opportuno evidenziare
altri trattamenti che non devono essere notificati in base ad una corretta
interpretazione delle disposizioni vigenti.
1. Dati genetici e biometrici (art. 37, comma i, lett. a) e b)).
L'esonero disposto dal Garante a proposito del trattamento di dati genetici e
biometrici (punto 1, lett. a) del Provv. n. 1/2004) opera sia per i
professionisti che trattano tali dati individualmente, con la collaborazione di
addetti incaricati del trattamento -ad esempio, per adempimenti amministrativi-,
sia per quelli che condividono il trattamento con altri
professionisti, specie all'interno di uno stesso studio medico, operando quali
contitolari di un medesimo trattamento effettuato informa associata.
Il trattamento dei dati genetici non va notificato se il professionista,
nell'ambito di ordinari rapporti con l'interessato, viene semplicemente a
conoscenza e tratta in modo saltuario informazioni di tipo genetico relative ad
esempio all'anamnesi dei pazienti, all'esame di screening o test genetici, ad
indagini prenatali e ad annotazioni di dati relativi ad attività di prevenzione,
diagnosi e cura di determinate patologie genetiche.
La notifica va infatti effettuata solo se il trattamento dei dati genetici è
effettuato sistematicamente ed assume, quindi, il carattere di costante e
prevalente attività svolta rispetto alla molteplicità di trattamenti connessi
all'attività professionale esercitata (come avviene per un genetista).
In ogni caso, l'esonero non opera, poi, per i trattamenti di dati genetici o
biometrici effettuati da strutture sanitarie, pubbliche o private (quali
ospedali, case di cura o di riposo, centri di riabilitazione, ambulatori
polispecialistici, laboratori di analisi cliniche e diagnostica per immagini,
studi fisioterapici, aziende sanitarie, istituti clinici privati, associazioni
sportive), essendo stato disposto solo in favore di persone fisiche esercenti le
professioni sanitarie, anziché per i trattamenti dei dati genetici o biometrici
in quanto tali.
Tra i dati biometrici non sono qui ricomprese le informazioni relative a peso,
altezza o pressione arteriosa di un individuo. La ratio della norma del Codice
sulla notificazione è infatti quella di porre attenzione non ad ogni dato
personale relativo agli aspetti fisici di un interessato, ma solo a determinate
caratteristiche fisiche o fisiologiche specifiche di ciascuna persona e che ne
consentono un'identificazione certa (derivanti ad esempio dalla rilevazione
dell'impronta digitale, della retina o dell'iride).
L'esonero disposto con il Provv. n. 1/2004 riguarda infine i trattamenti
finalizzati a tutelare la salute o l'incolumità fisica dell'interessato o di un
terzo; non attiene invece ad ulteriori finalità, come quella del controllo della
rilevazione delle presenze del personale da parte di datori di lavoro pubblici o
privati.
2. Procreazione assistita, trapianti, indagini epidemiologiche, rilevazione
di malattie mentali, infettive, diffusive, e sieropositività (art. 37, comma i,
lett. b)).
Le considerazioni appena espresse sul fatto che l'esonero in tema di dati
genetici e biometrici opera anche quando gli esercenti le professioni sanitarie
effettuano il trattamento in forma associata (e non anche per le strutture
sanitarie), valgono anche per l'ulteriore esonero disposto per i trattamenti qui
indicati (punto 2, lett. a), del Provv. n. 1/2004).
Nell'esonero disposto rientrano, tra l'altro, i trattamenti effettuati da un
medico specialista, quale ad esempio un ginecologo, nell'ambito dell'attività di
consulenza o assistenza in materia di procreazione medicalmente assistita, come
pure quelli effettuati da un esercente la professione sanitaria in relazione al
sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di Aids conclamato.
Tutto ciò, sempre a condizione che i trattamenti siano effettuati non
sistematicamente.
Per quanto riguarda poi le malattie mentali, infettive e diffusive, il
trattamento da notificare è solo quello effettuato "a fini di ...
rilevazione..." di tali patologie. Questa circostanza ricorre nel caso di
insiemi organizzati di informazioni su tali aspetti -di cui sono spesso gestori
strutture, anziché persone fisiche- e non anche in caso di episodi occasionali
di diagnosi e cura che riguardano un singolo professionista (oppure nei casi in
cui, presso un comune, occorre adottare in conformità alla legge un
provvedimento che dispone un trattamento sanitario obbligatorio).
3. Prestazione di servizi sanitari per via telematica (art. 37, comma i,
lett. b)).
La prestazione di servizi sanitari per via telematica va notificata solo se i
medesimi servizi:
-sono relativi ad una banca di dati;
-oppure, sono relativi alla fornitura di
beni.
Non devono essere quindi notificati:
a) i diversi trattamenti di dati sanitari nell'ambito della c.d. teleassistenza,
nei quali i dati sulla salute o sulla vita sessuale sono trattati per vari
servizi di assistenza o consultazione sanitaria per via telefonica (come ad
esempio quelli che permettono di consultare telefonicamente uno o più esercenti
professioni sanitarie);
b) i trattamenti di dati organizzati in banche di dati trattati manualmente
(archivi cartacei);
c) i trattamenti di dati organizzati in banche dati informatizzate anche con più
accessi nello stesso studio, ma non collegate ad una rete telematica (es. lan o
computer non connesso ad altri elaboratori).
In secondo luogo, gli esercenti le professioni sanitarie possono avvalersi di
diverse applicazioni telematiche e di telemedicina senza dover per ciò stesso
notificare. Ad esempio, essi non devono notificare se, unicamente:
-utilizzano semplicemente uno o più computer nel proprio ufficio;
-si avvalgono della posta elettronica per dialogare con assistiti e pazienti,
inviando o ricevendo e-mail anche nei rapporti con terzi;
-effettuano prenotazioni nell'interesse degli assistiti, sempre per posta
elettronica o in rete;
-trasmettono per via informatica o telematica un file contenente dati sulla
salute o sulla vita sessuale;
-condividono eventualmente con altri professionisti nello stesso studio medico,
in rete unicamente locale, una serie di dati relativi a pazienti curati in
comune o per i quali si procede comunque ad uno scambio di valutazioni;
-annotano sul proprio computer, o li conservano senza creare un'apposita banca
dati (ad esempio, nell'elenco delle e-mail trasmesse), dati relativi a servizi
prestati per via telematica, ma senza utilizzare una banca dati per prestare il
servizio.
Sono oggetto di notificazione, poi, i servizi che, oltre ad essere relativi a
banche di dati, sono prestati per via telematica. Ciò comporta, ad esempio, che
non devono essere notificati i trattamenti nei quali il medico utilizza una
banca dati anche per via telematica, ma non presta -altresì- il servizio per via
telematica, avendo un rapporto diretto con il paziente presso il proprio studio.
Come si può notare, diversi trattamenti non devono essere quindi notificati
anche all'interno delle varie ipotesi di c.d. medicina in rete (art. 40, commi 8
e 9, dell'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale posto
in esecuzione dal d.P.R 28 luglio 2000, n. 270).
In quest'ultimo ambito sono invece da notificare:
-i trattamenti nei quali ricorre la doppia condizione della prestazione del
servizio sanitario per via telematica e dell'utilizzazione di una banca dati (o
della fornitura di un bene), come ad esempio nel caso di insiemi di schede
sanitarie organizzate in una banca dati accessibile a diversi soggetti, e
consultata in rete telematica al momento della prestazione del servizio, oppure
di cartelle cliniche rese accessibili on-line a strutture sanitarie e
all'interessato ovunque questi si trovi nel mondo;
-i trattamenti effettuati non in forma associata nei termini indicati, ma da un
soggetto associativo distinto dai professionisti che pure vi aderiscono. In
questo caso, come in quello relativo ad eventuali sistemi informativi gestiti da
aa.ss.ll. o da enti territoriali cui i professionisti abbiano accesso, la
notificazione va effettuata dal soggetto associativo o dall'ente i quali
assumono la qualità di titolare del trattamento, effettuando le scelte di fondo
che competono a tale figura.
4. Monitoraggio della spesa sanitaria; igiene e sicurezza del lavoro (punto
2), lett) b) del Provv. n.1/2004).
Valgono anche in questo caso, riguardo all'esonero disposto sul punto con il
Provv. n. 1/2004, le considerazioni espresse nel punto i della presente nota a
proposito dell'esercizio dell'attività in forma associata e della diversa
collocazione delle strutture sanitarie.
Non riguardando il monitoraggio della spesa sanitaria, non devono essere infine
notificati i trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati
da strutture private accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario
nazionale al solo fine di ottenere il rimborso delle prestazioni sanitarie
specialistiche erogate.
L'Autorità resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Il segretario
generale
(dott. Giovanni Buttarelli)

|