(G.U. n. 2 del 3-1-2006 Suppl. Ordinario n.1)
IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, con la
partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali;
Visto, in particolare, l'art.
4, comma 1, lett. d), del citato Codice, il quale individua i dati
sensibili;
Considerato che, ai sensi
dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici
economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa
Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati,
nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla
legge e dai regolamenti;
Visto il comma 4, lett. d),
del medesimo art. 26, il quale stabilisce che i dati sensibili possono essere
oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante,
quando il trattamento medesimo è necessario per adempiere a specifici obblighi o
compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria
per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza
del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti
dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e
di buona condotta di cui all'art. 111 del Codice;
Considerato che il trattamento
dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con
provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di
titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);
Considerato che le
autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno
strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati,
rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di
autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;
Ritenuto opportuno rilasciare
nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 31 dicembre 2005,
armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell’esperienza maturata;
Ritenuto opportuno che anche
tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato, ai sensi
dall'art. 41, comma 5, del Codice e, in particolare, efficaci per il periodo di
diciotto mesi;
Considerata la necessità di
garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di
danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le
libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e, in particolare,
per il diritto alla protezione dei dati personali sancito all'art. 1 del Codice;
Considerato che un elevato
numero di trattamenti di dati sensibili è effettuato nell'ambito dei rapporti di
lavoro;
Visto l'art. 167 del Codice;
Visto l'art. 11, comma 2, del
Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina
rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere
utilizzati;
Visti gli articoli 31 e
seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al medesimo
Codice recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;
Visto l'art. 41 del Codice;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni
dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco
Pizzetti;
Autorizza
il trattamento dei dati
sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, finalizzato
alla gestione dei rapporti di lavoro, secondo le prescrizioni di seguito
indicate.
Prima di iniziare o proseguire
il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati
riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi,
in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli
casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od
opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di
necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.
1) Ambito di
applicazione
La presente autorizzazione è rilasciata:
a) alle persone fisiche e
giuridiche, alle imprese, agli enti, alle associazioni e agli organismi che
sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative
anche atipiche, parziali o temporanee, o che comunque conferiscono un
incarico professionale alle figure indicate al successivo punto 2, lettere
b) e c);
b) ad organismi paritetici
o che gestiscono osservatori in materia di lavoro, previsti dalla normativa
comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi anche
aziendali;
l'autorizzazione riguarda
anche l'attività svolta:
c) dal medico competente
in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in qualità di libero
professionista o di dipendente dei soggetti di cui alla lettera a) o di
strutture convenzionate;
d) da associazioni,
organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di
datori di lavoro, al solo fine di perseguire le finalità di cui al punto 3),
lettera h).
2) Interessati ai
quali i dati si riferiscono
Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti:
a) a lavoratori
subordinati, anche se parti di un contratto di apprendistato, o di
formazione e lavoro, o di inserimento, o di lavoro ripartito, o di lavoro
intermittente o a chiamata, ovvero prestatori di lavoro nell’ambito di un
contratto di somministrazione, o in rapporto di tirocinio, ovvero ad
associati anche in compartecipazione e, se necessario in base ai punti 3) e
4), ai relativi familiari e conviventi;
b) a consulenti e a liberi
professionisti, ad agenti, rappresentanti e mandatari;
c) a soggetti che
effettuano prestazioni coordinate e continuative, anche nella modalità di
lavoro a progetto, o ad altri lavoratori autonomi in rapporto di
collaborazione, anche sotto forma di prestazioni di lavoro accessorio, con i
soggetti di cui al punto 1);
d) a candidati
all'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui alle lettere precedenti;
e) a persone fisiche che
ricoprono cariche sociali o altri incarichi nelle persone giuridiche, negli
enti, nelle associazioni e negli organismi di cui al punto 1);
f) a terzi danneggiati
nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale dai soggetti di cui
alle precedenti lettere.
3) Finalità del
trattamento
Il trattamento dei dati sensibili deve essere indispensabile:
a) per adempiere o per
esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti
previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o da
contratti collettivi anche aziendali, in particolare ai fini
dell'instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, nonché
dell'applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza
anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della
popolazione, nonché in materia fiscale, sindacale, di tutela della salute,
dell'ordine e della sicurezza pubblica;
b) anche fuori dei casi di
cui alla lettera a), in conformità alla legge e per scopi determinati e
legittimi, ai fini della tenuta della contabilità o della corresponsione di
stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalità o benefici accessori;
c) per perseguire finalità
di salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un
terzo;
d) per far valere o
difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché
in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei
casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o
dai contratti collettivi, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere deve essere di rango
pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
e) per esercitare il
diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto di quanto
stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia;
f) per adempiere ad
obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura
dei rischi connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materia di
igiene e di sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni
cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale;
g) per garantire le pari
opportunità;
h) per perseguire scopi
determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni,
organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di
datori di lavoro o dai contratti collettivi, in materia di assistenza
sindacale ai datori di lavoro.
4) Categorie di dati
Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti ai
sopra indicati obblighi, compiti o finalità che non possano essere adempiuti o
realizzati, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati
personali di natura diversa, e in particolare:
a) nell'ambito dei dati
idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
ovvero l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso o
filosofico, i dati concernenti la fruizione di permessi e festività
religiose o di servizi di mensa, nonché la manifestazione, nei casi previsti
dalla legge, dell'obiezione di coscienza;
b) nell'ambito dei dati
idonei a rivelare le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere politico o sindacale, i dati
concernenti l'esercizio di funzioni pubbliche e di incarichi politici, di
attività o di incarichi sindacali (sempre che il trattamento sia effettuato
ai fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti
dalla legge o, eventualmente, dai contratti collettivi anche aziendali),
ovvero l'organizzazione di pubbliche iniziative, nonché i dati inerenti alle
trattenute per il versamento delle quote di servizio sindacale o delle quote
di iscrizione ad associazioni od organizzazioni politiche o sindacali;
c) nell'ambito dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute, i dati raccolti e ulteriormente
trattati in riferimento a invalidità, infermità, gravidanza, puerperio o
allattamento, ad infortuni, ad esposizioni a fattori di rischio,
all'idoneità psico-fisica a svolgere determinate mansioni, all'appartenenza
a determinate categorie protette, nonché i dati contenuti nella
certificazione sanitaria attestante lo stato di malattia, anche
professionale dell'interessato, o comunque relativi anche all'indicazione
della malattia come specifica causa di assenza del lavoratore.
5) Modalità di
trattamento
Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del Codice,
nonché dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dall'Allegato B) al medesimo
Codice, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con
operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati
strettamente indispensabili in rapporto ai sopra indicati obblighi, compiti o
finalità.
I dati sono raccolti, di
regola, presso l'interessato.
La comunicazione di dati
all'interessato deve avvenire di regola direttamente a quest'ultimo o a un suo
delegato (fermo restando quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del Codice), in
plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di
soggetti non autorizzati, anche attraverso la previsione di distanze di
cortesia.
Restano inoltre fermi gli
obblighi di informare l'interessato e, ove necessario, di acquisirne il consenso
scritto, in conformità a quanto previsto dagli articoli 13, 23 e 26 del Codice.
6) Conservazione dei
dati
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1,
lettera e), del Codice, i dati sensibili possono essere conservati per un
periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai
compiti di cui al punto 3), ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate. A
tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o
cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o
non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li
contiene. Specifica attenzione è prestata per l'indispensabilità dei dati
riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le
prestazioni e gli adempimenti.
7) Comunicazione e
diffusione dei dati
I dati sensibili possono essere comunicati e, ove necessario, diffusi,
nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di
cui al punto 3), a soggetti pubblici o privati, ivi compresi organismi sanitari,
casse e fondi di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa anche aziendale,
istituti di patronato e di assistenza sociale, centri di assistenza fiscale,
agenzie per il lavoro, associazioni ed organizzazioni sindacali di datori di
lavoro e di prestatori di lavoro, liberi professionisti, società esterne
titolari di un autonomo trattamento di dati e familiari dell'interessato.
Ai sensi dell'art. 26, comma
5, del Codice, i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
8) Richieste di
autorizzazione
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione
della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di
autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende
effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione
pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del
presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al
provvedimento medesimo.
Il Garante non prenderà in
considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in
difformità dalle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi
dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze
del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente
autorizzazione.
9) Norme finali
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento,
ovvero dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti in materia
di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle disposizioni
contenute:
a) nell'art. 8 della legge
20 maggio 1970, n. 300, che vieta al datore di lavoro ai fini
dell'assunzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare
indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o
sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della
valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;
b) nell'art. 6 della legge
5 giugno 1990, n. 135, che vieta ai datori di lavoro lo svolgimento di
indagini volte ad accertare, nei dipendenti o in persone prese in
considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di
uno stato di sieropositività;
c) nelle norme in materia
di pari opportunità o volte a prevenire discriminazioni;
d) fermo restando quanto
disposto dall'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nell'art. 10 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che vieta alle agenzie per il
lavoro e agli altri soggetti privati autorizzati o accreditati di effettuare
qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione
di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni
personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al
sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di
gravidanza, alla età, all'handicap, alla razza, all'origine etnica,
al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico,
allo stato di salute e ad eventuali controversie con i precedenti datori di
lavoro, nonché di trattare dati personali dei lavoratori che non siano
strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro
inserimento lavorativo.
10) Efficacia
temporale e disciplina transitoria
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2006
fino al 30 giugno 2007, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di
dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in
materia.
La presente autorizzazione
sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 21 dicembre 2005
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli