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Autorizzazione n. 2/2004 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale
(G.U. n. 190 del 14 agosto 2004)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, con la
partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe
Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in
materia di protezione dei dati personali;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice, il quale
individua i dati sensibili;
Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati
e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa
autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto
degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal
Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;
Visto l'art. 76 del Codice, secondo cui gli esercenti le professioni sanitarie e
gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante
interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85 del medesimo Codice, possono
trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute anche senza il
consenso dell'interessato, previa autorizzazione del Garante, se il trattamento
riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela
della salute o dell'incolumità fisica di un terzo o della collettività;
Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal
Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a
determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);
Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono
risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli
interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di
autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;
Ritenuto opportuno, dopo l'entrata in vigore del Codice, rilasciare nuove
autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 30 giugno 2004,
armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell'esperienza maturata;
Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a
tempo determinato ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice, e, in particolare,
efficaci per il periodo di dodici mesi, in relazione alla fase di prima
applicazione delle nuove disposizioni del Codice;
Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni princìpi volti a
ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero
comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle
persone, e, in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali
sancito all'art. 1 del Codice, princìpi valutati anche sulla base delle
raccomandazioni adottate in materia di dati sanitari dal Consiglio d'Europa ed
in particolare dalla Raccomandazione N.R (97) 5, in base alla quale i dati
sanitari devono essere trattati, di regola, solo nell'ambito dell'assistenza
sanitaria o sulla base di regole di segretezza e di efficacia pari a quelle
previste in tale ambito;
Considerato che un elevato numero di trattamenti idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale è effettuato per finalità di prevenzione o di cura,
per la gestione di servizi socio-sanitari, per ricerche scientifiche o per la
fornitura all'interessato di prestazioni, beni o servizi;
Visto l'art. 167 del Codice;
Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in
violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati
personali non possono essere utilizzati;
Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui
all'Allegato B al Codice in materia di protezione dei dati personali recanti
norme e regole sulle misure di sicurezza;
Visto l'art. 41 del Codice;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Stefano Rodotà;
Autorizza
a) gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati idonei a rivelare lo
stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per
tutelare l'incolumità fisica o la salute di un terzo o della collettività, e il
consenso non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva
irreperibilità;
b) gli organismi e le case di cura private, nonché ogni altro soggetto privato,
a trattare con il consenso i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale;
c) gli organismi sanitari pubblici, istituiti anche presso università, ivi
compresi i soggetti pubblici allorché agiscano nella qualità di autorità
sanitarie, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora
ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
1) il trattamento sia finalizzato alla tutela dell'incolumità fisica e della
salute di un terzo o della collettività;
2) manchi il consenso (articolo 76, comma 1, lett. b), del Codice), in quanto
non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità;
3) non si tratti di attività amministrative correlate a quelle di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 2, del Codice;
d) anche soggetti diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) a trattare i
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, qualora il
trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo
non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità d'intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi
esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato.
Per l'informativa e, ove previsto, il consenso si osservano anche le
disposizioni di cui agli articoli 13, 23, 26 e da 75 a 82 del Codice.
1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento
1.1. L'autorizzazione è rilasciata:
a) ai medici-chirurghi, ai farmacisti, agli odontoiatri, agli psicologi e agli
altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in albi o in elenchi;
b) al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che
esercita l'attività in regime di libera professione;
c) alle istituzioni e agli organismi sanitari privati, anche quando non operino
in rapporto con il servizio sanitario nazionale.
In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata anche per consentire ai destinatari
di adempiere o di esigere l'adempimento di specifici obblighi o di eseguire
specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria o da
regolamenti, in particolare in materia di igiene e di sanità pubblica, di
prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni, di diagnosi e cura,
ivi compresi i trapianti di organi e tessuti, di riabilitazione degli stati di
invalidità e di inabilità fisica e psichica, di profilassi delle malattie
infettive e diffusive, di tutela della salute mentale, di assistenza
farmaceutica e di assistenza sanitaria alle attività sportive o di accertamento,
in conformità alla legge, degli illeciti previsti dall'ordinamento sportivo. Il
trattamento può riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di
certificati e di altri documenti di tipo sanitario, ovvero di altri documenti
relativi alla gestione amministrativa la cui utilizzazione sia necessaria per i
fini appena indicati.
Qualora il perseguimento di tali fini richieda l'espletamento di compiti di
organizzazione o di gestione amministrativa, i destinatari della presente
autorizzazione devono esigere che i responsabili e gli incaricati del
trattamento preposti a tali compiti osservino le stesse regole di segretezza
alle quali sono sottoposti i medesimi destinatari della presente autorizzazione,
nel rispetto di quanto previsto anche dall'art. 83, comma 1, del Codice.
1.2. L'autorizzazione è rilasciata, altresì, ai seguenti soggetti:
a) alle persone fisiche o giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri
organismi privati, per scopi di ricerca scientifica, anche statistica,
finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della
collettività in campo medico, biomedico o epidemiologico, allorché si debba
intraprendere uno studio delle relazioni tra i fattori di rischio e la salute
umana, o indagini su interventi sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o
preventivo, ovvero sull'utilizzazione di strutture socio-sanitarie, e la
disponibilità di dati solo anonimi su campioni della popolazione non permetta
alla ricerca di raggiungere i suoi scopi. In tali casi occorre acquisire il
consenso (in conformità a quanto previsto dagli articoli 106, 107 e 110 del
Codice), e il trattamento successivo alla raccolta non deve permettere di
identificare gli interessati anche indirettamente, salvo che l'abbinamento al
materiale di ricerca dei dati identificativi dell'interessato sia temporaneo ed
essenziale per il risultato della ricerca, e sia motivato, altresì, per
iscritto. I risultati della ricerca non possono essere diffusi se non in forma
anonima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 98 del Codice;
b) alle organizzazioni di volontariato o assistenziali, limitatamente ai dati e
alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi
previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie;
c) alle comunità di recupero e di accoglienza, alle case di cura e di riposo,
limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi
determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme
statutarie;
d) agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni religiose riconosciute,
relativamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi
determinati e legittimi nei limiti di quanto stabilito dall'art. 26, comma 4,
lett. a), del Codice, fermo restando quanto previsto per le confessioni
religiose dagli articoli 26, comma 3, lett. a), e 181, comma 6, del Codice e
dell'autorizzazione n. 3/2004;
e) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle associazioni
e ad altri organismi, limitatamente ai dati, ove necessario attinenti anche alla
vita sessuale, e alle operazioni indispensabili per adempiere agli obblighi,
anche precontrattuali, derivanti da un rapporto di fornitura all'interessato di
beni, di prestazioni o di servizi.
Se il rapporto intercorre con istituti di credito, imprese assicurative o
riguarda valori mobiliari, devono considerarsi indispensabili i soli dati ed
operazioni necessari per fornire specifici prodotti o servizi richiesti
dall'interessato. Il rapporto può riguardare anche la fornitura di strumenti di
ausilio per la vista, per l'udito o per la deambulazione;
f) alle persone fisiche e giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri
organismi che gestiscono impianti o strutture sportive, limitatamente ai dati e
alle operazioni indispensabili per accertare l'idoneità fisica alla
partecipazione ad attività sportive o agonistiche;
g) alle persone fisiche e giuridiche e ad altri organismi, limitatamente ai dati
dei beneficiari e dei donatori e alle operazioni indispensabili per effettuare
trapianti di organi e tessuti, nonché donazioni di sangue.
1.3. La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, quando il trattamento dei
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sia necessario per:
a) lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o comunque per far valere o difendere un diritto anche da parte di
un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di
arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa
comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che il diritto
sia di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto
della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile, e i
dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario per il loro perseguimento;
b) adempiere o esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire
specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti
o da contratti collettivi per la gestione del rapporto di lavoro, nonché della
normativa in materia di previdenza e assistenza o in materia di igiene e
sicurezza del lavoro o della popolazione, nei limiti previsti dalla
autorizzazione generale del Garante n. 1/2004 e ferme restando le disposizioni
del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111 del
Codice.
1.4. Fino alla data in cui sarà efficace l'apposita autorizzazione per il
trattamento dei dati genetici prevista dall'art. 90 del Codice, restano
autorizzati i trattamenti di dati genetici nei soli limiti e alle condizioni
individuate al punto 2, lett. b), dell'autorizzazione n. 2/2002.
2) Categorie di dati oggetto di trattamento
Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i
programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di
dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento
quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate
mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di
identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art.
3 del Codice.
Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti ai sopra
indicati obblighi, compiti o finalità che non possano essere adempiuti o
realizzati, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati
personali di natura diversa, e può comprendere le informazioni relative a stati
di salute pregressi.
Devono essere considerate sottoposte all'ambito di applicazione della presente
autorizzazione anche le informazioni relative ai nascituri, che devono essere
trattate alla stregua dei dati personali in conformità a quanto previsto dalla
citata raccomandazione N. R (97) 5 del Consiglio d'Europa.
3) Modalità di trattamento
Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del Codice,
nonché dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dall'Allegato B) al medesimo
Codice, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con
operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati
strettamente indispensabili in rapporto ai sopra indicati obblighi, compiti o
finalità.
I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
La comunicazione di dati all'interessato deve avvenire di regola direttamente a
quest'ultimo o a un suo delegato (fermo restando quanto previsto dall'art. 84,
comma 1, del Codice), in plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire la
conoscenza da parte di soggetti non autorizzati, anche attraverso la previsione
di distanze di cortesia.
Per le informazioni relative ai nascituri, il consenso è prestato dalla
gestante. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita
all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del
consenso quando questo è necessario (art. 82, comma 4, del Codice).
4) Conservazione dei dati
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett.
e) del Codice, i dati possono essere conservati per un periodo non superiore a
quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati,
ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate. A tal fine, anche mediante
controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza,
non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione
o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati
che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito
delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non
possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è
prestata per l'indispensabilità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.
5) Comunicazione e diffusione dei dati
I dati idonei a rivelare lo stato di salute, esclusi i dati genetici, possono
essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti
e alle finalità di cui al punto 1), a soggetti pubblici e privati, ivi compresi
i fondi e le casse di assistenza sanitaria integrativa, le aziende che svolgono
attività strettamente correlate all'esercizio di professioni sanitarie o alla
fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi, gli istituti di
credito e le imprese assicurative, le associazioni od organizzazioni di
volontariato e i familiari dell'interessato.
Ai sensi degli artt. 22, comma 8, e 26, comma 5, del Codice, i dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
I dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere diffusi, salvo il
caso in cui la diffusione riguardi dati resi manifestamente pubblici
dall'interessato e per i quali l'interessato stesso non abbia manifestato
successivamente la sua opposizione per motivi legittimi.
6) Richieste di autorizzazione
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della
presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di
autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende
effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente
alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei
termini di cui al provvedimento medesimo.
Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per
trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente
provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento
sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni
eccezionali non considerate nella presente autorizzazione, relative, ad esempio,
al caso in cui la raccolta del consenso comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato in ragione, in particolare, del numero di persone
interessate.
7) Norme finali
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla
normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in
materia di trattamento di dati personali e, in particolare:
a) dall'art. 5, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135, come modificato
dall'art. 178 del Codice, secondo cui la rilevazione statistica della infezione
da HIV deve essere effettuata con modalità che non consentano l'identificazione
della persona;
b) dall'art. 11 della legge 22 maggio 1978, n. 194, il quale dispone che l'ente
ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali è effettuato un
intervento di interruzione di gravidanza devono inviare al medico provinciale
competente per territorio una dichiarazione che non faccia menzione
dell'identità della donna;
c) dall'art. 734-bis del codice penale, il quale vieta la divulgazione non
consensuale delle generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di
violenza sessuale.
Restano altresì fermi gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza
giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal
segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici previsti, in
particolare, dal Codice di deontologia medica adottato dalla Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati e
di includerli, in particolare, nelle pubblicazioni a contenuto scientifico o
finalizzate all'educazione, alla prevenzione o all'informazione di carattere
sanitario.
8) Efficacia temporale e disciplina transitoria
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° luglio 2004 fino al
30 giugno 2005.
Qualora alla data della pubblicazione della presente autorizzazione il
trattamento non sia già conforme alle prescrizioni non contenute nella
precedente autorizzazione n. 2/2002, il titolare deve adeguarsi ad esse entro
il 30 settembre 2004.
La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2004
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Rodotà
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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