(G.U. n. 2 del 3-1-2006 Suppl. Ordinario n.1)
IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, con la
partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali;
Visto, in particolare, l'art.
4, comma 1, lett. d), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;
Considerato che, ai sensi
dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici
economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa
Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati,
nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla
legge e dai regolamenti;
Visto l'art. 76 del Codice,
secondo cui gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai
sensi dell'articolo 85 del medesimo Codice, possono trattare i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute anche senza il consenso dell'interessato,
previa autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni
indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o
dell'incolumità fisica di un terzo o della collettività;
Considerato che il trattamento
dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con
provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di
titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);
Considerato che le
autorizzazioni di carattere generale sin ora rilasciate sono risultate uno
strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati,
rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di
autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;
Ritenuto opportuno rilasciare
nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 31 dicembre 2005,
armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell’esperienza maturata;
Ritenuto opportuno che anche
tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato, ai sensi
dall'art. 41, comma 5, del Codice e, in particolare, efficaci per il periodo di
diciotto mesi;
Considerata la necessità di
garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di
danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le
libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e, in particolare,
per il diritto alla protezione dei dati personali sancito all'art. 1 del Codice,
principi valutati anche sulla base delle raccomandazioni adottate in materia di
dati sanitari dal Consiglio d'Europa ed in particolare dalla Raccomandazione N.
R (97) 5, in base alla quale i dati sanitari devono essere trattati, di regola,
solo nell'ambito dell'assistenza sanitaria o sulla base di regole di segretezza
e di efficacia pari a quelle previste in tale ambito;
Considerato che un elevato
numero di trattamenti idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale è
effettuato per finalità di prevenzione o di cura, per la gestione di servizi
socio-sanitari, per ricerche scientifiche o per la fornitura all'interessato di
prestazioni, beni o servizi;
Visto l'art. 167 del Codice;
Visto l'art. 11, comma 2, del
Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina
rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere
utilizzati;
Visti gli articoli 31 e
seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice
in materia di protezione dei dati personali recanti norme e regole sulle misure
di sicurezza;
Visto l'art. 41 del Codice;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni
dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco
Pizzetti;
Autorizza
a) gli esercenti le
professioni sanitarie a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di
salute, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare
l'incolumità fisica o la salute di un terzo o della collettività, e il
consenso non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva
irreperibilità;
b) gli organismi e le case
di cura private, nonché ogni altro soggetto privato, a trattare con il
consenso i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
c) gli organismi sanitari
pubblici, istituiti anche presso università, ivi compresi i soggetti
pubblici allorché agiscano nella qualità di autorità sanitarie, a trattare i
dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora ricorrano
contemporaneamente le seguenti condizioni:
-
il trattamento sia finalizzato alla
tutela dell'incolumità fisica e della salute di un terzo o della
collettività;
-
manchi il consenso (articolo 76,
comma 1, lett. b), del Codice), in quanto non sia prestato o non
possa essere prestato per effettiva irreperibilità;
-
non si tratti di attività
amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 2, del Codice;
d) anche soggetti diversi
da quelli di cui alle lettere a), b) e c) a trattare i dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, qualora il trattamento sia
necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un
terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità d'intendere o di volere, il consenso è manifestato da
chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato.
Per l'informativa e, ove
previsto, il consenso si osservano anche le disposizioni di cui agli articoli
13, 23, 26 e da 75 a 82 del Codice.
1) Ambito di
applicazione e finalità del trattamento
1.1. L'autorizzazione è
rilasciata:
a) ai
medici-chirurghi, ai farmacisti, agli odontoiatri, agli psicologi e agli
altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in albi o in elenchi;
b) al personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che esercita
l'attività in regime di libera professione;
c) alle istituzioni e
agli organismi sanitari privati, anche quando non operino in rapporto
con il servizio sanitario nazionale.
In tali casi,
l'autorizzazione è rilasciata anche per consentire ai destinatari di
adempiere o di esigere l'adempimento di specifici obblighi o di eseguire
specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria o da
regolamenti, in particolare in materia di igiene e di sanità pubblica,
di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni, di
diagnosi e cura, ivi compresi i trapianti di organi e tessuti, di
riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica e
psichica, di profilassi delle malattie infettive e diffusive, di tutela
della salute mentale, di assistenza farmaceutica, di medicina scolastica
e di assistenza sanitaria alle attività sportive o di accertamento, in
conformità alla legge, degli illeciti previsti dall'ordinamento
sportivo. Il trattamento può riguardare anche la compilazione di
cartelle cliniche, di certificati e di altri documenti di tipo
sanitario, ovvero di altri documenti relativi alla gestione
amministrativa la cui utilizzazione sia necessaria per i fini appena
indicati.
Qualora il
perseguimento di tali fini richieda l'espletamento di compiti di
organizzazione o di gestione amministrativa, i destinatari della
presente autorizzazione devono esigere che i responsabili e gli
incaricati del trattamento preposti a tali compiti osservino le stesse
regole di segretezza alle quali sono sottoposti i medesimi destinatari
della presente autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto anche
dall'art. 83, comma 1, del Codice.
1.2. L'autorizzazione è
rilasciata, altresì, ai seguenti soggetti:
a) alle persone
fisiche o giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri
organismi privati, per scopi di ricerca scientifica, anche statistica,
finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della
collettività in campo medico, biomedico o epidemiologico, allorché si
debba intraprendere uno studio delle relazioni tra i fattori di rischio
e la salute umana, o indagini su interventi sanitari di tipo
diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero sull'utilizzazione di
strutture socio-sanitarie, e la disponibilità di dati solo anonimi su
campioni della popolazione non permetta alla ricerca di raggiungere i
suoi scopi. In tali casi occorre acquisire il consenso (in conformità a
quanto previsto dagli articoli 106, 107 e 110 del Codice), e il
trattamento successivo alla raccolta non deve permettere di identificare
gli interessati anche indirettamente, salvo che l'abbinamento al
materiale di ricerca dei dati identificativi dell'interessato sia
temporaneo ed essenziale per il risultato della ricerca, e sia motivato,
altresì, per iscritto. I risultati della ricerca non possono essere
diffusi se non in forma anonima. Resta fermo quanto previsto dall'art.
98 del Codice;
b) alle organizzazioni
di volontariato o assistenziali, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, in
particolare, nelle rispettive norme statutarie;
c) alle comunità di
recupero e di accoglienza, alle case di cura e di riposo, limitatamente
ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi
determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme
statutarie;
d) agli enti, alle
associazioni e alle organizzazioni religiose riconosciute, relativamente
ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi
determinati e legittimi nei limiti di quanto stabilito dall'art. 26,
comma 4, lettera a), del Codice, fermo restando quanto previsto per le
confessioni religiose dagli articoli 26, comma 3, lettera a), e 181,
comma 6, del Codice e dell'autorizzazione n. 3/2005;
e) alle persone
fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle associazioni e ad
altri organismi, limitatamente ai dati, ove necessario attinenti anche
alla vita sessuale, e alle operazioni indispensabili per adempiere agli
obblighi, anche precontrattuali, derivanti da un rapporto di fornitura
all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi.
Se il rapporto intercorre
con istituti di credito, imprese assicurative o riguarda valori mobiliari,
devono considerarsi indispensabili i soli dati ed operazioni necessari per
fornire specifici prodotti o servizi richiesti dall'interessato. Il rapporto
può riguardare anche la fornitura di strumenti di ausilio per la vista, per
l'udito o per la deambulazione;
f) alle persone
fisiche e giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri
organismi che gestiscono impianti o strutture sportive, limitatamente ai
dati e alle operazioni indispensabili per accertare l'idoneità fisica
alla partecipazione ad attività sportive o agonistiche;
g) alle persone
fisiche e giuridiche e ad altri organismi, limitatamente ai dati dei
beneficiari e dei donatori e alle operazioni indispensabili per
effettuare trapianti di organi e tessuti, nonché donazioni di sangue.
1.3. La presente
autorizzazione è rilasciata, altresì, quando il trattamento dei dati idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sia necessario per:
a) lo svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
397, o comunque per far valere o difendere un diritto anche da parte di
un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle
procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi,
dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi,
sempre che il diritto sia di rango pari a quello dell'interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile, e i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario per il loro perseguimento;
b) adempiere o esigere
l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti
previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o da
contratti collettivi per la gestione del rapporto di lavoro, nonché
della normativa in materia di previdenza e assistenza o in materia di
igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nei limiti previsti
dalla autorizzazione generale del Garante n. 1/2005 e ferme restando le
disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui
all'articolo 111 del Codice.
1.4. Fino alla data in cui
sarà efficace l'apposita autorizzazione per il trattamento dei dati genetici
prevista dall'art. 90 del Codice, restano autorizzati i trattamenti di dati
genetici nei soli limiti e alle condizioni individuate al punto 2, lettera
b), dell'autorizzazione n. 2/2005.
2) Categorie di dati
oggetto di trattamento
Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i
programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di
dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento
quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate
mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di
identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3
del Codice.
Il trattamento può avere per
oggetto i dati strettamente pertinenti ai sopra indicati obblighi, compiti o
finalità che non possano essere adempiuti o realizzati, caso per caso, mediante
il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, e può
comprendere le informazioni relative a stati di salute pregressi.
Devono essere considerate
sottoposte all'ambito di applicazione della presente autorizzazione anche le
informazioni relative ai nascituri, che devono essere trattate alla stregua dei
dati personali in conformità a quanto previsto dalla citata raccomandazione N. R
(97) 5 del Consiglio d'Europa.
3) Modalità di
trattamento
Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del Codice,
nonché dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dall'Allegato B) al medesimo
Codice, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con
operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati
strettamente indispensabili in rapporto ai sopra indicati obblighi, compiti o
finalità.
I dati sono raccolti, di
regola, presso l'interessato.
La comunicazione di dati
all'interessato deve avvenire di regola direttamente a quest'ultimo o a un suo
delegato (fermo restando quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del Codice), in
plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di
soggetti non autorizzati, anche attraverso la previsione di distanze di
cortesia.
Per le informazioni relative
ai nascituri, il consenso è prestato dalla gestante. Dopo il raggiungimento
della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini della
acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario
(art. 82, comma 4, del Codice).
4) Conservazione dei
dati
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1,
lett. e) del Codice, i dati possono essere conservati per un periodo non
superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti sopra
indicati, ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate. A tal fine, anche
mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla
prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con
riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per l'indispensabilità dei dati riferiti a
soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli
adempimenti.
5) Comunicazione e
diffusione dei dati
I dati idonei a rivelare lo stato di salute, esclusi i dati genetici,
possono essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai
compiti e alle finalità di cui al punto 1), a soggetti pubblici e privati, ivi
compresi i fondi e le casse di assistenza sanitaria integrativa, le aziende che
svolgono attività strettamente correlate all'esercizio di professioni sanitarie
o alla fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi, gli
istituti di credito e le imprese assicurative, le associazioni od organizzazioni
di volontariato e i familiari dell'interessato.
Ai sensi degli artt. 22, comma
8, e 26, comma 5, del Codice, i dati idonei a rivelare lo stato di salute non
possono essere diffusi.
I dati idonei a rivelare la
vita sessuale non possono essere diffusi, salvo il caso in cui la diffusione
riguardi dati resi manifestamente pubblici dall'interessato e per i quali
l'interessato stesso non abbia manifestato successivamente la sua opposizione
per motivi legittimi.
6) Richieste di
autorizzazione
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione
della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di
autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende
effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione
pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del
presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al
provvedimento medesimo.
Il Garante non prenderà in
considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in
difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi
dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze
del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente
autorizzazione, relative, ad esempio, al caso in cui la raccolta del consenso
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato in ragione, in
particolare, del numero di persone interessate.
7) Norme finali
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento
o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi
in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:
a) dall'art. 5, comma 2,
della legge 5 giugno 1990, n. 135, come modificato dall'art. 178 del Codice,
secondo cui la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere
effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della persona;
b) dall'art. 11 della
legge 22 maggio 1978, n. 194, il quale dispone che l'ente ospedaliero, la
casa di cura o il poliambulatorio nei quali è effettuato un intervento di
interruzione di gravidanza devono inviare al medico provinciale competente
per territorio una dichiarazione che non faccia menzione dell'identità della
donna;
c) dall'art. 734-bis
del codice penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle
generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza
sessuale.
Restano altresì fermi gli
obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a
proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale,
nonché gli obblighi deontologici previsti, in particolare, dal Codice di
deontologia medica adottato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri.
Resta ferma, infine, la
possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati e di includerli, in
particolare, nelle pubblicazioni a contenuto scientifico o finalizzate
all'educazione, alla prevenzione o all'informazione di carattere sanitario.
8) Efficacia temporale
e disciplina transitoria
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2006
fino al 30 giugno 2007, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di
dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in
materia.
La presente autorizzazione
sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2005
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli