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Autorizzazione n.
5/2005 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di
titolari - 21 dicembre 2005 (G.U. n. 2 del 3-1-2006 Suppl. Ordinario n.1)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. d) del citato Codice, il quale individua i dati sensibili; Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti; Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice); Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento; Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 31 dicembre 2005, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell’esperienza maturata; Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato, ai sensi dall'art. 41, comma 5, del Codice, e, in particolare, efficaci per il periodo di diciotto mesi; Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito all'art. 1 del Codice; Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili è effettuato da parte di soggetti operanti in diversi settori di attività economiche di seguito individuate; Visto l'art. 167 del Codice; Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati; Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al medesimo Codice, recanti norme e regole sulle misure di sicurezza; Visto l'art. 41 del Codice; Visti gli atti d'ufficio; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, fatta eccezione dei dati idonei a rivelare la vita sessuale, secondo le prescrizioni di seguito indicate. Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.
Capo I - Attività bancarie, creditizie, assicurative, di gestione di fondi, del settore turistico, del trasporto ed altre attività autorizzate 1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione:
2) Finalità del
trattamento L'autorizzazione è rilasciata anche per adempiere o per esigere l'adempimento ad obblighi previsti, anche in materia fiscale e contabile, dalla normativa comunitaria, dalla legge, dai regolamenti, o dai contratti collettivi, o prescritti da autorità od organi di vigilanza o di controllo nei casi indicati dalla legge o dai regolamenti. Il trattamento avente tali finalità può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per espletare compiti di organizzazione o di gestione amministrativa di imprese, società, cooperative o consorzi.
3) Interessati ai
quali i dati si riferiscono e categorie di dati trattati Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di trattamenti, la manifestazione di volontà deve riferirsi specificamente a ciascuno di essi.
4) Comunicazione e
diffusione dei dati I titolari del trattamento, anche ai fini dell'eventuale comunicazione ad altri titolari delle modifiche apportate ai dati in accoglimento di una richiesta dell'interessato (art. 7, comma 3, lettera c), del Codice), devono conservare un elenco dei destinatari delle comunicazioni effettuate, recante un'annotazione delle specifiche categorie di dati comunicati. I dati sensibili non possono essere diffusi.
Capo II - Sondaggi e ricerche 1) Soggetti ai quali è
rilasciata l'autorizzazione e finalità del trattamento Il sondaggio o la ricerca devono essere effettuati per scopi puntualmente determinati e legittimi, noti all'interessato.
2) Interessati ai
quali i dati si riferiscono e categorie di dati trattati Il consenso deve essere manifestato in ogni caso per iscritto. I dati personali di natura sensibile possono essere trattati solo se il trattamento di dati anonimi non permette al sondaggio o alla ricerca di raggiungere i suoi scopi.
3) Conservazione dei
dati I dati personali, individuali o aggregati, devono essere distrutti o resi anonimi subito dopo la raccolta, e comunque non oltre la fase contestuale alla registrazione dei campioni raccolti. La registrazione deve essere effettuata senza ritardo anche nel caso in cui i campioni siano stati raccolti in numero elevato. Entro tale ambito temporale, resta ferma la possibilità per il titolare della raccolta, nonché per i suoi responsabili o incaricati, di utilizzare i dati personali al fine di verificare presso gli interessati la veridicità o l'esattezza dei campioni.
4) Comunicazione dei dati I campioni del sondaggio o della ricerca possono essere comunicati o diffusi in forma individuale o aggregata, sempre che non possano essere associati, anche a seguito di trattamento, ad interessati identificati o identificabili.
Capo III - Attività di elaborazione di dati
2) Prescrizioni applicabili
Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di trattamenti, la manifestazione di volontà deve riferirsi specificamente a ciascuno di essi.
Capo IV - Attività di selezione del personale
2) Interessati ai
quali i dati si riferiscono e categorie di dati trattati Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei familiari o dei conviventi dei candidati è consentito con il consenso scritto degli interessati e qualora sia finalizzato al riconoscimento di uno specifico beneficio in favore dei candidati, in particolare ai fini di un'assunzione obbligatoria o del riconoscimento di un titolo derivante da invalidità o infermità, da eventi bellici o da ragioni di servizio. Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di trattamenti, la manifestazione di volontà deve riferirsi specificamente a ciascuno di essi. Il trattamento deve riguardare le sole informazioni strettamente pertinenti a tale finalità, sia in caso di risposta a questionari inviati anche per via telematica, sia nel caso in cui i candidati forniscano dati di propria iniziativa, in particolare attraverso l'invio di curricula. Non è consentito il trattamento dei dati:
3) Comunicazione e
diffusione dei dati I dati sensibili non possono essere diffusi.
4) Norme finali
Capo V - Mediazione a fini matrimoniali
2) Finalità del
trattamento
3) Interessati ai quali i dati si
riferiscono Non è consentito il trattamento di dati relativo a persone minori di età in base all'ordinamento del Paese di appartenenza o, comunque, in base alla legge italiana.
4) Categorie di dati
oggetto di trattamento I dati devono essere forniti personalmente dai medesimi interessati. L'informativa preliminare al consenso scritto deve porre in particolare evidenza le categorie di dati trattati e le modalità della loro comunicazione a terzi.
5) Comunicazione dei
dati I titolari del trattamento, anche ai fini dell'eventuale comunicazione ad altri titolari delle modifiche apportate ai dati in accoglimento di una richiesta dell'interessato (art. 7, comma 3, lettera c), del Codice), devono conservare un elenco dei destinatari delle comunicazioni effettuate, recante un'annotazione delle specifiche categorie di dati comunicati. L'eventuale diffusione anche per via telematica di taluni dati sensibili deve essere oggetto di apposita autorizzazione di questa Autorità.
6) Norme finali
Capo VI - Prescrizioni comuni a tutti i trattamenti
1) Dati idonei a
rivelare lo stato di salute Il trattamento dei dati genetici non è consentito nei casi previsti dalla presente autorizzazione.
2) Modalità di
trattamento La comunicazione di dati all'interessato deve avvenire di regola direttamente a quest'ultimo o a un suo delegato (fermo restando quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del Codice), in plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati, anche attraverso la previsione di distanze di cortesia. Resta inoltre fermo l'obbligo di informare l'interessato, ai sensi dell'art. 13, commi 1, 4 e 5 del Codice, anche quando i dati sono raccolti presso terzi.
3) Conservazione dei
dati Restano fermi i diversi termini di conservazione previsti dalle leggi o dai regolamenti. Resta altresì fermo quanto previsto nel capo II in materia di sondaggi e di ricerche.
4) Richieste di
autorizzazione Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo. Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.
5) Norme finali
Restano altresì fermi gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici, previsti anche dai codici deontologici e di buona condotta adottati in attuazione dell'art. 12 del Codice. Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati.
6) Efficacia temporale
e disciplina transitoria La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2005
IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE
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