(G.U. n. 2 del 3-1-2006 Suppl. Ordinario n.1)
IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, con la
partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali;
Visto l'art. 4, comma 1, lett.
e), del Codice, il quale individua i dati giudiziari;
Visti, in particolare, gli
articoli 21, comma 1, e 27 del Codice, che consentono il trattamento di dati
giudiziari, rispettivamente, da parte di soggetti pubblici e di privati o di
enti pubblici economici, soltanto se autorizzato da espressa disposizione di
legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise
operazioni eseguibili;
Visti gli articoli 20, commi 2
e 4, e le disposizioni relative a specifici settori di cui alla Parte II, del
Codice e, in particolare, i Capi III e IV del Titolo IV, nel quale sono indicate
finalità di rilevante interesse pubblico che rendono ammissibile il trattamento
di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici;
Visto l'art. 22 del Codice, il
quale prevede i principi applicabili al trattamento di dati sensibili e
giudiziari da parte di soggetti pubblici;
Considerato che il trattamento
dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con
provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di
titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);
Considerato che le
autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno
strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati,
rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di
autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;
Ritenuto opportuno rilasciare
nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 31 dicembre 2005,
armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell’esperienza maturata;
Ritenuto opportuno che anche
tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato, ai sensi
dall'art. 41, comma 5, del Codice, e, in particolare, efficaci per il periodo di
diciotto mesi;
Visti gli articoli 51 e 52 del
Codice in materia di informatica giuridica e ritenuta la necessità di favorire
la prosecuzione dell'attività di documentazione, studio e ricerca in campo
giuridico, in particolare per quanto riguarda la diffusione di dati relativi a
precedenti giurisprudenziali, in ragione anche dell'affinità che tali attività
presentano con quelle di manifestazione del pensiero già disciplinate dall'art.
137 del Codice;
Considerata la necessità di
garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di
danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le
libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e, in particolare,
per il diritto alla protezione dei dati personali sancito all'art. 1 del Codice;
Visto l'art. 167 del Codice;
Visto l'art. 11, comma 2, del
Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina
rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere
utilizzati;
Visti gli articoli 31 e
seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al medesimo
Codice recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;
Visto l'art. 41 del Codice;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni
dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe
Chiaravalloti;
Autorizza
i trattamenti di dati
giudiziari per le finalità di rilevante interesse pubblico di seguito
specificate ai sensi degli articoli 21 e 27 del Codice, secondo le prescrizioni
di seguito indicate.
Prima di iniziare o proseguire
il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati
riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi,
in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli
casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od
opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di
necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.
Capo I - Rapporti di lavoro
1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento
L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, a persone fisiche
e giuridiche, enti, associazioni ed organismi che:
a) sono parte di un
rapporto di lavoro;
b) utilizzano prestazioni
lavorative anche atipiche, parziali o temporanee;
c) conferiscono un
incarico professionale a consulenti, liberi professionisti, agenti,
rappresentanti e mandatari.
Il trattamento deve essere
indispensabile per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o
per eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria,
da regolamenti o da contratti collettivi, anche aziendali, e ai soli fini della
gestione del rapporto di lavoro, anche autonomo o non retribuito od onorario.
L'autorizzazione è altresì
rilasciata a soggetti che in relazione ad un'attività di composizione di
controversie esercitata in conformità alla legge svolgono un trattamento
indispensabile al medesimo fine.
2) Interessati ai
quali i dati si riferiscono
Il trattamento può riguardare dati attinenti a soggetti che hanno
assunto o intendono assumere la qualità di:
a) lavoratori subordinati,
anche se parti di un contratto di apprendistato, o di formazione e lavoro, o
di inserimento, o di lavoro ripartito, o di lavoro intermittente o a
chiamata, ovvero prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di
somministrazione, o in rapporto di tirocinio, ovvero di associati anche in
compartecipazione o di titolari di borse di lavoro e di rapporti analoghi;
b) amministratori o membri
di organi esecutivi o di controllo;
c) consulenti e liberi
professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.
Capo II - Organismi di tipo
associativo e fondazioni
1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento
L'autorizzazione è rilasciata anche senza richiesta:
a) ad associazioni anche
non riconosciute, ivi compresi partiti e movimenti politici, associazioni ed
organizzazioni sindacali, patronati, associazioni a scopo assistenziale o di
volontariato, a fondazioni, comitati e ad ogni altro ente, consorzio od
organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica,
nonché a cooperative sociali e società di mutuo soccorso di cui,
rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886, n.
3818;
b) ad enti ed associazioni
anche non riconosciute che curano il patrocinio, il recupero, l'istruzione,
la formazione professionale, l'assistenza socio-sanitaria, la beneficenza e
la tutela di diritti in favore dei soggetti cui si riferiscono i dati o dei
relativi familiari e conviventi.
Il trattamento deve essere
indispensabile per perseguire scopi determinati e legittimi individuati
dall'atto costitutivo, dallo statuto o da un contratto collettivo.
2) Interessati ai
quali i dati si riferiscono
Il trattamento può riguardare dati attinenti:
a) ad associati, soci e
aderenti, nonché, nei casi in cui l'utilizzazione dei dati sia prevista
dall'atto costitutivo o dallo statuto, a soggetti che presentano richiesta
di ammissione o di adesione;
b) a beneficiari,
assistiti e fruitori delle attività o dei servizi prestati
dall'associazione, dall'ente o dal diverso organismo.
Capo III - Liberi professionisti
1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento
L'autorizzazione è rilasciata anche senza richiesta ai:
a) liberi professionisti,
anche associati, tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio di
un'attività professionale in forma individuale o associata, anche in
conformità al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 o alle norme di
attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in tema
di attività di assistenza e consulenza;
b) soggetti iscritti nei
corrispondenti albi o elenchi speciali, istituiti anche ai sensi dell'art.
34 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive
modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento della professione di
avvocato;
c) sostituti e ausiliari
che collaborano con il libero professionista ai sensi dell'art. 2232 del
codice civile, praticanti e tirocinanti, qualora tali soggetti siano
titolari di un autonomo trattamento o siano contitolari del trattamento
effettuato dal libero professionista.
2) Interessati ai
quali i dati si riferiscono
Il trattamento può riguardare dati attinenti ai clienti.
I dati relativi ai terzi
possono essere trattati solo ove ciò sia strettamente indispensabile per
eseguire specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi
determinati e legittimi.
Capo IV - Imprese
bancarie ed assicurative ed altri trattamenti
1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento
L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta:
a) ad imprese autorizzate
o che intendono essere autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e
creditizia, assicurativa o dei fondi pensione, anche se in stato di
liquidazione coatta amministrativa, ai fini:
-
dell'accertamento, nei casi previsti
dalle leggi e dai regolamenti, del requisito di onorabilità nei
confronti di soci e titolari di cariche direttive o elettive;
-
dell'accertamento, nei soli casi
espressamente previsti dalla legge, di requisiti soggettivi e di
presupposti interdittivi;
-
dell'accertamento di responsabilità
in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana;
-
dell'accertamento di situazioni di
concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività
assicurativa, in relazione ad illeciti direttamente connessi con la
medesima attività. Per questi ultimi casi, limitatamente ai
trattamenti di dati registrati in una specifica banca di dati ai
sensi dell'art. 4, comma 1, lett. p), del Codice, il titolare deve
inviare al Garante una dettagliata relazione sulle modalità del
trattamento;
b) a soggetti titolari di
un trattamento di dati svolto nell'ambito di un'attività di richiesta,
acquisizione e consegna di atti e documenti presso i competenti uffici
pubblici, effettuata su incarico degli interessati;
c) alle società di
intermediazione mobiliare, alle società di investimento a capitale
variabile, e alle società di gestione del risparmio e dei fondi pensione, ai
fini dell'accertamento dei requisiti di onorabilità in applicazione della
normativa in materia di intermediazione finanziaria e di previdenza o di
forme pensionistiche complementari, e di eventuali altre norme di legge o di
regolamento.
2) Ulteriori
trattamenti
L'autorizzazione è rilasciata altresì:
a) a chiunque, per far
valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede
giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e
di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria,
dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che il diritto da far
valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato e i dati
siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo
strettamente necessario per il suo perseguimento;
b) a chiunque, per
l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti
di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia;
c) a persone fisiche e
giuridiche, istituti, enti ed organismi che esercitano un'attività di
investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e
integrazioni).
Il trattamento deve essere
necessario:
1) per permettere a chi
conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede
giudiziaria un proprio diritto di rango pari a quello del soggetto al quale
si riferiscono i dati, ovvero di un diritto della personalità o di un altro
diritto fondamentale ed inviolabile;
2) su incarico di un
difensore in riferimento ad un procedimento penale, per ricercare e
individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli
fini dell'esercizio del diritto alla prova (articolo 190 del codice di
procedura penale e legge 7 dicembre 2000, n. 397);
d) a chiunque, per
adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di
comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosità sociale, contenute anche nella legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni ed integrazioni, o per poter produrre la
documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto;
e) a chiunque, ai fini
dell'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono
partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalla
normativa in materia di appalti.
Capo V - Documentazione giuridica
1) Ambito di
applicazione e finalità del trattamento
L'autorizzazione è rilasciata per il trattamento, ivi compresa la
diffusione, di dati per finalità di documentazione, di studio e di ricerca in
campo giuridico, in particolare per quanto riguarda la raccolta e la diffusione
di dati relativi a pronunce giurisprudenziali, nel rispetto di quanto previsto
dagli articoli 51 e 52 del Codice.
Capo VI -
Prescrizioni comuni a tutti i trattamenti
Per quanto non previsto dai
capi che precedono, ai trattamenti ivi indicati si applicano, altresì, le
seguenti prescrizioni:
1) Dati trattati
Possono essere trattati i soli dati essenziali per le finalità per le
quali è ammesso il trattamento e che non possano essere adempiute, caso per
caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura
diversa.
2) Modalità di
trattamento
Il trattamento dei dati deve essere effettuato unicamente con
operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati
strettamente indispensabili in rapporto agli obblighi, ai compiti o alle
finalità precedentemente indicati. Fuori dei casi previsti dai Capi IV, punto 2
e V, o nei quali la notizia è acquisita da fonti accessibili a chiunque, i dati
devono essere forniti dagli interessati nel rispetto della disciplina prevista
dal d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.
3) Conservazione dei
dati
Con riferimento all'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett.era e)
del Codice, i dati possono essere conservati per il periodo di tempo previsto da
leggi o regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello
strettamente necessario per le finalità perseguite.
Ai sensi dell'art. 11, comma
1, lett. c), d) ed e) del Codice, i soggetti autorizzati verificano
periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro
pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità
perseguite nei singoli casi. Al fine di assicurare che i dati siano strettamente
pertinenti, non eccedenti e indispensabili rispetto alle finalità medesime, i
soggetti autorizzati valutano specificamente il rapporto tra i dati e i singoli
obblighi, compiti e prestazioni. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto
o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'essenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si
riferiscono direttamente gli obblighi, i compiti e le prestazioni.
4) Comunicazione e
diffusione
I dati possono essere comunicati e, ove previsto dalla legge, diffusi,
a soggetti pubblici o privati nei limiti strettamente indispensabili per le
finalità perseguite e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale e
delle altre prescrizioni sopraindicate.
5) Richieste di
autorizzazione
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione
della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di
autorizzazione al Garante, qualora il trattamento che si intende effettuare sia
conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione
pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del
presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al
provvedimento medesimo.
Il Garante si riserva
l'adozione di ogni altro provvedimento per i trattamenti non considerati nella
presente autorizzazione.
Per quanto riguarda invece i
trattamenti disciplinati nel presente provvedimento, il Garante non prenderà in
considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in
difformità alle relative prescrizioni, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del
Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto
particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente
autorizzazione.
Restano fermi gli obblighi
previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che
stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati
personali e, in particolare, dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, fatto salvo dall'art. 113 del Codice, che vieta al
datore di lavoro ai fini dell'assunzione e nello svolgimento del rapporto di
lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni
politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti
ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore e
dall'art. 10 del d.lg. 10 settembre 2003, n. 276, che vieta alle agenzie per il
lavoro e agli altri soggetti privati autorizzati o accreditati di effettuare
determinate indagini o comunque trattamenti di dati ovvero di preselezione di
lavoratori.
6) Efficacia temporale
e disciplina transitoria
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2006
fino al 30 giugno 2007, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di
dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in
materia.
La presente autorizzazione
sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 21 dicembre 2005
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli