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Deliberazione 16 novembre 2004
Preambolo
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota',
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano
Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione
incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in
funzione delle specificita' settoriali, alla corretta applicazione delle
disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati
membri;
Visti gli articoli 12 e 154, comma 1, lettera e) del Codice in materia di
protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), i
quali attribuiscono al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle
categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentativita' e
tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa
sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e
di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformita' alle leggi
e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto l'art. 117 del codice con il quale e' stato demandato al Garante il
compito di promuovere la sottoscrizione di un Codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi
informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di
concessione di crediti al consumo, nonche' riguardanti l'affidabilita' e la
puntualita' nei pagamenti da parte degli interessati;
Visto il provvedimento generale del Garante adottato il 31 luglio 2002 (in
Bollettino del Garante n. 30/2002, p. 47) con il quale, nelle more dell'adozione
del predetto codice di deontologia e di buona condotta, sono state nel frattempo
prescritte, ai soggetti privati che gestiscono sistemi informativi di
rilevazione di rischi creditizi, nonche' alle banche e societa' finanziarie che
vi accedono, alcune prime misure da adottare al fine di conformare il relativo
trattamento ai principi in materia di protezione dei dati
personali;
Visto il provvedimento del 10 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 8 maggio 2002, n. 106, con il quale il Garante ha
promosso la sottoscrizione del codice di deontologia e di buona condotta;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al citato provvedimento
del 10 aprile 2002, con le quali diversi soggetti privati, associazioni di
categoria ed associazioni di consumatori hanno manifestato la volonta' di
partecipare all'adozione di tale codice e rilevato che si e' anche formato un
apposito gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei predetti soggetti;
Considerato che il testo del codice di deontologia e di buona condotta e' stato
oggetto di ampia diffusione anche attraverso la sua pubblicazione sul sito
Internet di questa Autorita', resa nota tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 18 agosto 2004, n. 193, al fine di favorire il piu'
ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali osservazioni e
integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;
Viste le osservazioni pervenute a seguito di tale avviso e le modifiche
apportate allo schema del codice, poi sottoscritto il 12 novembre 2004;
Constatata la conformita' del codice di deontologia e di buona condotta alle
leggi ed ai regolamenti anche in relazione a quanto previsto dall'art. 12 del
Codice;
Visto l'art. 5 del codice di deontologia e di buona condotta;
Considerato che dalle predette consultazioni sono emersi anche alcuni dettagli
operativi che rendono necessario indicare modalita' di attuazione idonee ed
efficaci delle disposizioni in materia di informativa da rendere agli
interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice;
Ritenuto pertanto indispensabile prescrivere, ai sensi dell'art. 154, comma 1,
lettera c), del Codice, un modello unico per l'informativa, basato su
espressioni chiare, semplici e di agevole comprensione, e da adottare da tutti i
soggetti privati titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, in modo
effettivo ed
uniforme;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice di deontologia
e di buona condotta costituisce condizione essenziale per la liceita' e la
correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e
pubblici (art. 12, comma 3, del Codice);
Rilevato altresi' che i titolari del trattamento sono tenuti a fare uso del
modello unico di informativa che il presente provvedimento prescrive, al quale
potranno apportarvi eventuali modifiche sostanziali o integrazioni con esso
compatibili, unicamente previo assenso di questa Autorita', salvi eventuali
adattamenti meramente formali;
Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del codice, il codice di
deontologia e di buona condotta deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della
giustizia, riportato nell'allegato a) al medesimo Codice;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15
del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28
giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
162 del 13 luglio 2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
Tutto cio' premesso il Garante:
a) dispone la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i
sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,
affidabilita' e puntualita' nei pagamenti, che figura in allegato, all'Ufficio
pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' al
Ministro della giustizia per essere riportato nell'allegato a) al Codice;
b) individua, in allegato alla presente deliberazione, il modello di informativa
contenente i requisiti minimi che, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c),
del codice, prescrive a tutti i titolari del trattamento interessati di
utilizzare nei termini di cui in motivazione.
Roma, 16 novembre 2004
Il presidente: Rodota'
Allegato
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA
SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL CONSUMO, AFFIDABILITA' E PUNTUALITA' NEI
PAGAMENTI
Allegato: modello di
informativa

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