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DECRETO-LEGGE 9 novembre 2004, n.266
 
Proroga   o   differimento   di   termini  previsti  da  disposizioni
legislative.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga  o  al  differimento  di  termini  previsti  da  disposizioni
legislative,   concernenti   adempimenti  di  soggetti  ed  organismi
pubblici,  al  fine  di  consentire  una  piu'  concreta  e  puntuale
attuazione  dei  medesimi  adempimenti,  nonche'  per corrispondere a
pressanti esigenze sociali ed organizzative;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 ottobre 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  il  Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
Prestazioni  aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei
                    tecnici di radiologia medica

  1.  Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 24 dicembre
2003,  n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004,  n.  47,  e'  prorogato al 31 dicembre 2005, nel rispetto delle
disposizioni  recate  in  materia  di assunzioni dai provvedimenti di
finanza pubblica.

      
                               Art. 2.
                           Servizio civile

  1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002,
n.  77,  le parole: «1° gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo
3, comma 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2005».

      
                               Art. 3.
Direttive  per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di
                         prevenzione incendi

  1.  All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui
a  decreto  del  Presidente  della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,
come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 giugno 2003,
n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
200,  le  parole:  «entro  il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».

      
                               Art. 4.
                     Ente irriguo umbro-toscano

  1.  All'articolo  5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n.
381,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n.
441,  e  successive  modificazioni,  le  parole: «e' prorogato di tre
anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato di quattro anni».
  2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  38.734  euro per l'anno 2004 ed a 232.406 euro per l'anno 2005, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
spesa  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

      
                               Art. 5.
        Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli

  1.  All'articolo  3  del  decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma  3,  le parole: «per ciascuno degli anni dal 2004 al
2008»  sono  sostituite  dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal
2005  al  2009» e le parole: «da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «da emanarsi entro il 31 dicembre 2004»;
    b) al  comma  5, dopo le parole: «dell'articolo 1, comma 2», sono
aggiunte  le  seguenti:  «del  decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228».

      
                               Art. 6.
                    Trattamento di dati personali

  1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma  1,  le  parole:  «31 dicembre 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2005»;
    b) al  comma  3, le parole: «31 marzo 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2005».

      
                               Art. 7.
                         Codice della strada

  1. Il comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
214, e' abrogato.
  2.  All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
  «2-bis.  Durante  la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i
semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonche' classificati per
uso  speciale  o  per  trasporti  speciali o per trasporti specifici,
immatricolati   in  Italia  con  massa  complessiva  a  pieno  carico
superiore  a  3,5 t., devono altresi' essere equipaggiati con strisce
posteriori  e  laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche
delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  ottemperanza  a quanto
previsto  dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di
nuova  immatricolazione  devono essere equipaggiati con i dispositivi
del  presente  comma  dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione
entro il 31 dicembre 2005.»;
    b) il comma 2-ter e' sostituto dal seguente:
  «2-ter.  Gli  autoveicoli  i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al
trasporto  di  cose,  di massa complessiva a pieno carico superiore a
7.5  t.,  immatricolati  in  Italia  a decorrere dal 1° gennaio 2006,
devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a
ridurre  la  nebulizzazione  dell'acqua in caso di precipitazioni. Le
caratteristiche  tecniche  di  tali  dispositivi  sono  definite  con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

      
                               Art. 8.
Individuazione    degli    enti   e   organismi   pubblici   ritenuti
                           indispensabili

  1.  All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le   parole:  «31 dicembre  2004»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«30 giugno 2005».

      
                               Art. 9.
           Fornitura e manutenzione dei locali scolastici

  1.  Al  fine  di consentire la completa utilizzazione delle risorse
stanziate  per  l'adeguamento  a  norma  degli edifici scolastici, le
regioni,  a  fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova
scadenza  del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge
3 agosto  1999,  n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005,
relativamente   alle   opere  di  edilizia  scolastica  comprese  nei
rispettivi programmi di intervento.

      
                              Art. 10.
            Personale docente e non docente universitario

  1.  Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,
relativi all'anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

      
                              Art. 11.
                         Programma Socrates

  1.  L'istituto  nazionale  di documentazione per l'innovazione e la
ricerca  educativa  di  cui  all'articolo  2  del decreto legislativo
20 luglio  1999,  n.  258,  e'  autorizzato  ad  avvalersi,  fino  al
31 dicembre  2005, del personale utilizzato con contratti di lavoro a
tempo  determinato  con  scadenza  nel  corso  dell'anno 2005, per la
realizzazione del programma Socrates.

      
                              Art. 12.
                           Consorzi agrari

  1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le
parole:  «Entro  cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre
2005».

      
                              Art. 13.
Definizione  transattiva  delle  controversie  per opere pubbliche di
                     competenza dell'ex Agensud

  1.  All'articolo  9-bis,  comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
1993,  n.  96,  e  successive  modificazioni, le parole: «31 dicembre
2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

      
                              Art. 14.
Adeguamenti  alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive
                              esistenti

  1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge
23 novembre  2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 dicembre 2001, n. 463, e' prorogato al 31 dicembre 2005.

      
                              Art. 15.
          Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti

  1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2
del  decreto  legislativo  29  ottobre  1999, n. 419, e' prorogato al
31 dicembre  2005,  limitatamente agli enti di cui alla tabella A del
medesimo  decreto  legislativo,  per  i  quali non sia intervenuto il
prescritto  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e, in
caso  di  fusione  o  unificazione  strutturale,  il  regolamento  da
emanarsi  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400.

      
                              Art. 16.
                     Canoni demaniali marittimi

  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  5,  comma  2-quinquies, del
decreto-legge  12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' differito al 15 dicembre 2004.

      
                              Art. 17.
Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006

  1. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
le parole: «per il periodo 2000-2004» sono sostituite dalle seguenti:
«per il periodo 2004-2006».

      
                              Art. 18.
        Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza

  1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di
entrata  in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i
quali  non  sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1,
della  legge  22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di
cui  all'articolo  4,  comma  4,  della  stessa legge, sono prorogati
nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005.
  2.  I  giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il
cui  mandato  scade  il  31  dicembre  2004,  anche per effetto della
proroga  disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n.  354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004,
n.  45,  e  per  i  quali  non  sia  consentita  la  conferma a norma
dell'articolo  42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
sono  prorogati  nell'esercizio  delle  rispettive  funzioni  fino al
31 dicembre 2005.

      
                              Art. 19.
                Tutela della salute dei non fumatori

  1.  Il  termine  previsto  dall'articolo  51,  comma 6, della legge
16 gennaio 2003, n. 3, e' prorogato fino al 10 gennaio 2005.

      
                              Art. 20.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 9 novembre 2004
                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Giovanardi, Ministro per i rapporti con
                              il Parlamento
                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli