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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n.273
 

Definizione  e  proroga dei termini, nonche' conseguenti disposizioni
urgenti.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di assicurare la
proroga  di  termini previsti da disposizioni legislative, al fine di
consentire  la  puntuale  attuazione  di  adempimenti  da parte della
pubblica  amministrazione,  nonche'  per corrispondere ad esigenze di
ordine sociale ed organizzativo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  il  Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
             Definizione transattiva delle controversie
          per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud
  1.  All'articolo  9-bis,  comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
1993,  n.  96,  e  successive  modificazioni, le parole: «31 dicembre
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto,  il Ministro delle politiche
agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata
sulla  gestione  delle  attivita'  connesse  alla  definizione  delle
controversie di cui all'articolo 9-bis del citato decreto legislativo
n. 96 del 1993, in corso alla stessa data.

      
                               Art. 2.
              Fondo per la produzione, la distribuzione
                 l'esercizio e le industrie tecniche
  1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo del 22 gennaio
2004,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  «fino  al
31 dicembre  2005»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «non oltre il
30 giugno 2006».

      
                               Art. 3.
          Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti
  1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2
del  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, da ultimo prorogato
al  31 dicembre  2005  dall'articolo  15 del decreto-legge 9 novembre
2004,  n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004,  n.  306,  e'  ulteriormente  prorogato  al  31 dicembre  2006,
limitatamente  agli enti di cui alla tabella «A» del medesimo decreto
legislativo,  per  i  quali non sia intervenuto il prescritto decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  2.  Il  termine  per la revisione dello statuto, l'approvazione del
regolamento  di  organizzazione  e funzionamento dell'Istituto per la
storia del Risorgimento italiano, nonche' per il rinnovo dei relativi
organi statutari, e' prorogato al 31 dicembre 2006.

      
                               Art. 4.
         Mandato dei Consigli della rappresentanza militare
  1.  Il  mandato  dei  componenti  in  carica del consiglio centrale
interforze   della  rappresentanza  militare,  nonche'  dei  consigli
centrali,   intermedi   e   di   base  dell'Esercito,  della  Marina,
dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di   finanza,  eletti  nelle  categorie  del  personale  in  servizio
permanente volontario, gia' prorogato al 15 maggio 2006 dall'articolo
5-quater del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 5 novembre 2004, n. 263, e' ulteriormente
prorogato al 30 giugno 2006.

      
                               Art. 5.
              Adeguamento alle prescrizioni antincendio
                     per le strutture ricettive
  1.  Il  termine  per  il  completamento  degli investimenti per gli
adempimenti  relativi  alla  messa a norma delle strutture ricettive,
previsto  dall'articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306,
e'  ulteriormente  prorogato  al  30 giugno  2006  per le imprese che
abbiano  presentato  la  richiesta  di nulla osta ai vigili del fuoco
entro il 30 novembre 2004.

      
                               Art. 6.
                Iscrizioni alla scuola dell'infanzia
  1.  All'articolo  7,  comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, le
parole:  «2003-2004,  2004-2005  e  2005-2006»  sono sostituite dalle
seguenti: «2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007».

      
                               Art. 7.
                  Universita' «Carlo Bo» di Urbino
  1.  All'articolo  1,  comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.
168,  le  parole:  «entro  centottanta  giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «entro dieci mesi».

      
                               Art. 8.
            Personale docente e non docente universitario
  1.  Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,
gia' prorogati al 31 dicembre 2005 dall'articolo 10 del decreto-legge
9 novembre  2004,  n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 306, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre
2006.

      
                               Art. 9.
                         Programma Socrates
  1.  L'istituto  nazionale  di documentazione per l'innovazione e la
ricerca  educativa  di  cui  all'articolo  2  del decreto legislativo
20 luglio 1999, n. 258, e' autorizzato ad avvalersi fino al 30 giugno
2006,  per  la realizzazione del programma Socrates, del personale di
cui  all'articolo  11  del  decreto-legge  9 novembre  2004,  n. 266,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306.

      
                              Art. 10.
      Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali
  1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto   legislativo   30 giugno   2003,   n.   196,   e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 180:
      1)  al  comma  1  le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2006»;
      2)  al comma 3 le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2006»;
    b) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre
2005» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2006».

      
                              Art. 11.
           Procedure di integrazione della documentazione
                         in materia edilizia
  1.  L'integrazione  documentale  prevista  nell'allegato 1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato
dall'articolo  10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre
2004,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, puo' essere effettuata entro il 30 aprile 2006.

      
                              Art. 12.
              Diritto annuale delle Camere di commercio
  1.  All'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
le  parole: «2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «2004, 2005
e 2006».

      
                              Art. 13.
                   Edilizia residenziale pubblica
  1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
le  parole: «ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n.
136» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 11 e 12
della legge 30 aprile 1999, n. 136» e le parole: «da ratificare entro
trentasei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»
sono  sostituite  dalle seguenti: «da ratificare entro il 31 dicembre
2007».
  2. I termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti
dagli  articoli 11,  comma  2,  e  12, comma 2, della legge 30 aprile
1999,  n.  136,  gia'  prorogati  al  31  dicembre 2005 dall'articolo
19-quinquies  del  decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre  2004,  n.  306,  sono
ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007.

      
                              Art. 14.
        Attivita' di programmazione da parte di ARCUS S.p.A.
  1.  All'articolo  3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,
dopo  le  parole: «per l'anno 2005» sono inserite le seguenti: «e per
l'anno 2006».

      
                              Art. 15.
   Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale
  1.  All'articolo  17,  comma  10,  del decreto legislativo 8 luglio
2003,  n.  188, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2005»
sono  sostituite  dalle  seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno
2006».

      
                              Art. 16.
            Permanenza in carica del Consiglio nazionale
                     degli studenti universitari
  1.  Il  Consiglio  nazionale  degli  studenti  universitari (CNSU),
rinnovato  ai  sensi  dell'articolo  3-bis del decreto-legge 9 maggio
2003,  n.  105,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
2003,  n.  170, resta in carica, nella sua attuale composizione, fino
al 30 aprile 2007.

      
                              Art. 17.
                         Codice della strada
  1.  All'articolo  72  del  codice  della  strada, di cui al decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma 2-bis, ultimo periodo, le parole: «31 dicembre 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
    b) al  comma  2-ter  il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Gli   autoveicoli,  i  rimorchi  ed  i  semirimorchi,  abilitati  al
trasporto  di  cose,  di massa complessiva a pieno carico superiore a
7,5  t,  sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a
ridurre  la  nebulizzazione  dell'acqua in caso di precipitazioni. La
prescrizione  si  applica  ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a
decorrere dal 1ª gennaio 2007.».

      
                              Art. 18.
                            Giurisdizioni
  1.  I giudici onorari aggregati il cui mandato scade tra la data di
entrata  in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2006, anche
per  effetto  della  proroga  disposta dall'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 27 dicembre 2004, n. 306, per i quali non sia consentita
la  proroga  di  cui  all'articolo  4, comma 1, della legge 22 luglio
1997,  n.  276,  e  fermo restando il disposto di cui all'articolo 4,
comma  4,  della  stessa  legge,  sono prorogati nell'esercizio delle
proprie funzioni fino al 31 dicembre 2006.
  2.  All'articolo 19, comma 1, n. 3), della legge 27 aprile 1982, n.
186,  le parole: «nei primi quindici giorni del mese di gennaio» sono
sostituite dalle seguenti: «nei primi quattro mesi dell'anno».
  3.   La   disposizione   di   cui  alla  lettera  e)  del  comma 97
dell'articolo  1  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta
nel  senso  che  e'  consentita l'assunzione prioritaria degli idonei
dell'ultimo  concorso a posti di consigliere di Stato espletato entro
la data del 31 dicembre 2004.
  4.  Per  le  finalita'  di cui al comma 3 la dotazione organica del
Consiglio  di  Stato  e'  incrementata  di una unita' a decorrere dal
1° gennaio 2006. Alla relativa spesa si fa fronte mediante l'utilizzo
delle risorse recate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
20 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

      
                              Art. 19.
             Conversione in tecnica digitale del sistema
                  televisivo su frequenze terrestri
  1.  All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n.  5,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66,  le  parole:  «entro l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti:
«entro  l'anno 2008. A tale fine sono individuate aree all digital in
cui accelerare la completa conversione».

      
                              Art. 20.
           Interventi in materia di ammortizzatori sociali
  1.  All'articolo  1,  comma  1,  primo  periodo,  del decreto-legge
5 ottobre  2004,  n.  249, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 dicembre 2004, n. 291, dopo le parole: «puo' essere prorogato» sono
aggiunte  le  seguenti:  «,  sulla  base di specifici accordi in sede
governativa,» e, nel secondo periodo, le parole: «43 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «63 milioni di euro».
  2.  All'articolo  1,  comma  1,  primo  periodo,  del decreto-legge
20 gennaio  1998,  n.  4,  convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo  1998,  n.  52,  come  da  ultimo  modificato  dall'articolo
6-septies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  1° marzo  2005,  n.  26,  le  parole:
«31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006»
e  dopo  le  parole: «per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005» sono
inserite le seguenti: «e di 45 milioni di euro per il 2006».

      
                              Art. 21.
               Reclutamento nell'Arma dei carabinieri
  1.  All'articolo  26,  comma  1,  del decreto legislativo 5 ottobre
2000,  n.  298,  le  parole:  «per  gli  anni  dal 2001 al 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2001 al 2007».

      
                              Art. 22.
                      Incenerimento dei rifiuti
  1.  All'articolo 21, commi 1 e 9, del decreto legislativo 11 maggio
2005,  n.  133,  le  parole: «28 dicembre 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «28 febbraio 2006».

      
                              Art. 23.
      Disposizioni in materia di energia e attivita' produttive
  1.  Il  termine  del periodo transitorio previsto dall'articolo 15,
comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' prorogato
al   31 dicembre  2007  ed  e'  automaticamente  prolungato  fino  al
31 dicembre  2009  qualora  si  verifichi almeno una delle condizioni
indicate al comma 7 del medesimo articolo 15.
  2.  I  termini  di  cui  al  comma  1  possono essere ulteriormente
prorogati   di  un  anno,  con  atto  dell'ente  locale  affidante  o
concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse.
  3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo
15  del  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164,  nonche' la
facolta'  di  riscatto  anticipato durante il periodo transitorio, di
cui   al   comma  1,  se  prevista  nell'atto  di  affidamento  o  di
concessione.
  4. I termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la
realizzazione  delle  reti  e  la gestione della distribuzione di gas
naturale  ai  sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n.
784,  e  dell'articolo  9  della  legge  7 agosto  1997, n. 266, sono
prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in
vigore  del  decreto  legislativo  23 maggio 2000, n. 164, oppure, se
successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali
dell'intervento.
  5. I termini, non ancora scaduti alla data di entrata in vigore del
presente   decreto,  previsti  per  l'adeguamento  alle  prescrizioni
contenute   nei   decreti  autorizzativi  di  impianti  che  generano
emissioni in atmosfera sono prorogati di sessanta giorni, decorrenti:
    a) dalla  «messa in esercizio dell'impianto», intesa come data di
avvio delle prime prove di funzionamento del medesimo;
    b) dalla  «entrata  in esercizio dell'impianto», intesa come data
successiva  al  completamento  del  collaudo,  a  partire dalla quale
l'impianto,  nel  suo complesso, risulta in funzione nelle condizioni
operative   definitive,   ossia   quando,   decorsi  sei  mesi  dalla
comunicazione  di  cui  all'articolo  8,  comma  2,  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  24 maggio  1988, n. 203, si prevede il
passaggio  del rilevamento delle emissioni da base giornaliera a base
oraria.

      
                              Art. 24.
                 Termini in materia di assicurazioni
  1. L'efficacia dell'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, della
legge  29 ottobre  1961,  n.  1216,  introdotto dall'articolo 353 del
codice  delle  assicurazioni  private,  di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, decorre dal 1° gennaio 2007.

      
                              Art. 25.
                 Disposizioni in materia di catasto
  1.  Il  termine  di due anni, da ultimo stabilito con provvedimento
adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
dell'articolo  7  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per
l'esercizio  delle  funzioni  previste  dall'articolo  66  del citato
decreto legislativo n. 112 del 1998, e' prorogato di un anno.

      
                              Art. 26.
     Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura
  1.  All'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n.
236,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.
284,  le  parole: «31 dicembre 2005», sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2007».

      
                              Art. 27.
             Disposizioni in materia di Consorzi agrari
  1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso il predetto termine,
entro  trenta  giorni  il  Ministro  delle  attivita'  produttive, di
concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali,
provvede  alla rideterminazione della composizione degli organi delle
liquidazioni    dei    Consorzi   agrari   in   liquidazione   coatta
amministrativa o in amministrazione straordinaria.».
  2. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 9 novembre 2004,
n.  266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«di  cui  all'articolo  5,  comma  4, della legge 28 ottobre 1999, n.
410»;
    b) dopo  le  parole:  «di liquidazione, valuta», sono inserite le
seguenti:  «, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e
forestali e previo parere della commissione di cui al comma 1-ter,».
  3.  All'articolo  12  del  decreto-legge  9 novembre  2004, n. 266,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306,
dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: «1-ter. Con decreto del
Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
delle politiche agricole e forestali, e' istituita una commissione di
valutazione  delle  attivita'  dei consorzi agrari. La commissione e'
composta    da    cinque    membri,    appartenenti   alla   pubblica
amministrazione, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.».

      
                              Art. 28.
             Personale del Ministero degli affari esteri
  1.  Per  assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da impegni
internazionali,  le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 10,
del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6 settembre  2005,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 221 del 22 settembre 2005,
sono prorogate al 31 dicembre 2006.

      
                              Art. 29.
           Trasformazione e soppressione di enti pubblici
  1.  All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le   parole:  «31 dicembre  2005»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2006».

      
                              Art. 30.
         Credito d'imposta per giovani imprenditori agricoli
  All'articolo  3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99,  le  parole: «nel limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno
2004  e  nei  limiti  della  somma di dieci milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2005 al 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«nel  limite  della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno
degli  anni  dal  2006  al  2010»  e le parole: «da emanarsi entro il
31 dicembre  2004» sono sostituite dalle seguenti: «da emanarsi entro
trenta   giorni   dalla   decisione   della  Commissione  europea  di
approvazione del regime di aiuti di cui al presente comma».

      
                              Art. 31.
          Disposizioni in materia di fiscalita' di impresa
  1. I termini per effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 22 novembre 2002, n. 265, sono prorogati
al  28 febbraio  2006.  I  termini  connessi sono prorogati di dodici
mesi.
  2.  La disposizione di cui al comma 337 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre  2005,  n.  266,  riferita  all'anno finanziario 2006, e'
specificata  nel senso che la stessa si applica al periodo di imposta
2005;  conseguentemente  il  decreto  di cui al comma 340 e' adottato
senza l'acquisizione dell'avviso di cui al primo periodo del medesimo
comma.

      
                              Art. 32.
                 Controllo sulla gestione degli enti
  1.  Il  termine  previsto dalle disposizioni vigenti per l'invio ai
Ministeri  vigilanti  dei  bilanci  degli  enti che vi sono tenuti e'
prorogato  di sessanta giorni per gli enti che, a decorrere dall'anno
2006,  effettuano  la  trasmissione  in  via  telematica  ai predetti
Ministeri  nonche',  insieme  ai  conti  consuntivi,  ai  bilanci  di
previsione   e   alle  relative  variazioni,  al  Dipartimento  della
Ragioneria    generale    dello    Stato,   cui   gli   stessi   sono
obbligatoriamente   inoltrati   in   via   telematica,   a  decorrere
dall'esercizio  2007. Con provvedimento del Ragioniere generale dello
Stato,  sentiti  i Ministeri vigilanti, adottato entro quarantacinque
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite  le  modalita'  applicative  del presente articolo, incluse
quelle occorrenti per la fase della sua prima attuazione.

      
                              Art. 33.
             Esposizione permanente del design italiano
                         e del made in Italy
  1.  Le  risorse gia' previste per gli anni 2004, 2005 e 2006 di cui
al  comma  70  dell'articolo  4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
come  integrate  per  l'anno  2005  dall'articolo 1, comma 230, della
legge  30 dicembre  2004,  n.  311, costituiscono il patrimonio della
Fondazione  appositamente  costituita  dal  Ministro  delle attivita'
produttive  per  la  gestione  dell'Esposizione permanente del design
italiano  e  del  made in Italy, di cui ai commi 68 e 69 del medesimo
articolo 4,  e  sono  alla  Fondazione  stessa  trasferite  entro  il
28 febbraio 2006, al fine di favorirne l'immediata operativita'.

      
                              Art. 34.
                 Servizi pubblici di motorizzazione
  1.  In  relazione  alla  pubblica utilita' del servizio erogato dal
Centro  elaborazione  dati  (CED)  del  Dipartimento  per i trasporti
terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine
di  garantire la piena continuita' nelle more del completamento delle
procedure  per  il  nuovo  affidamento  della  gestione  del servizio
medesimo,  in  deroga  a quanto previsto dall'articolo 23 della legge
18 aprile  2005,  n.  62,  e'  autorizzata, nei limiti della quota di
risorse  disponibili  per  le attivita' del CED, ai sensi del comma 2
del   medesimo  articolo 23  della  citata  legge  n.  62  del  2005,
l'ulteriore  proroga  del contratto vigente fino al 30 giugno 2006 e,
comunque, per il tempo strettamente necessario al completamento delle
procedure per il nuovo affidamento.

      
                              Art. 35.
           Procedure di reclutamento docenti universitari
  1. All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, della legge 4 novembre
2005,  n.  230, le parole: «alla medesima data» sono sostituite dalle
seguenti:  «alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione  della  delega di cui al comma 5 e, comunque, non oltre il
30 giugno 2006, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 51, comma
4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

      
                              Art. 36.
      Equiparazione dello stato di crisi a quello di insolvenza
  1.  All'articolo  160  del  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive   modificazioni,  dopo  il  primo  comma  e'  aggiunto  il
seguente:  «Ai  fini  di  cui  al  primo  comma per stato di crisi si
intende anche lo stato di insolvenza.».

      
                              Art. 37.
              Interventi per taluni settori industriali
  1.  Al  fine  di concorrere alla soluzione delle crisi industriali,
gli  interventi  di  cui  all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
14 maggio   2005,   n.   80,   sono   estesi  alle  aree  ad  elevata
specializzazione   settoriale   del   «Tessile   -   Abbigliamento  -
Calzaturiero»  individuate dalla regione Puglia nei comuni delle aree
P.I.T.  n. 2 Area Nord Barese, P.I.T. n. 4 Area della Murgia e P.I.T.
n.  9  Territorio  Salentino-Leccese,  pubblicate nel supplemento del
Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 41 del 16 marzo 2005.

      
                              Art. 38.
              Disposizioni per il servizio farmaceutico
  1.  Al  fine  di  favorire il mantenimento di un'efficiente rete di
assistenza  farmaceutica  territoriale anche nelle zone disagiate, le
percentuali  di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo
in  regime  di  Servizio  sanitario  nazionale  al netto dell'IVA non
superiore    ad   euro   258.228,45   sono   ulteriormente   ridotte,
limitatamente   all'arco   temporale   decorrente   dal  1° marzo  al
31 dicembre   2006,  rispetto  alla  riduzione  prevista  dall'ultimo
periodo  dell'articolo  1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  e  successive modificazioni, nella misura stabilita con decreto
del  Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  per  una maggiore spesa complessiva, a carico del
Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,1 milioni di euro per
l'anno 2006.
  2.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro
2.100.000,00  per  l'anno  2006,  si provvede mediante corrispondente
riduzione, per il medesimo anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di
cui  all'articolo 5,  comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n.
393,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n.
27.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

      
                              Art. 39.
                Conservazione delle quote dei limiti
                  di impegno per le infrastrutture
  1.  Le  quote  dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13,
comma  1  della  legge  1° agosto 2002, n. 166, decorrenti dagli anni
2003  e  2004,  non  impegnate  al  31 dicembre  2005,  costituiscono
economie  di  bilancio  e  sono  reiscritte  nella  competenza  degli
esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

      
                              Art. 40.
                          Entrata in vigore
  1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
  Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2005
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Giovanardi, Ministro per i rapporti con
                              il Parlamento
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli