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Decreto Legge 22 giugno 2004

«Proroga di termini in materia di accesso alle professioni, di difesa d’ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché in materia di protezione dei dati personali»

ARTICOLO 1
1. All’articolo 4 del decreto legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito in legge,
con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

ARTICOLO 2
1. Le disposizioni previste dall’articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono
prorogate al 30 giugno 2005.

ARTICOLO 3
1. All’articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
2. All’articolo 180, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «entro un anno dall’entrata in vigore del codice» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 marzo 2005».

ARTICOLO 4
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.