|
|||
|
Parere del Garante del 23 aprile 2004 Chiarimenti sui
trattamenti da notificare al Garante - 23 aprile 2004
ANIA Oggetto: chiarimenti sui trattamenti da notificare al Garante La notificazione al Garante deve essere come noto effettuata solo se il trattamento dei dati personali è indicato specificamente nel Codice entrato in vigore lo scorso 1° gennaio (art. 37 d.lg. n. 196/2003). La notificazione può essere poi esclusa per effetto di un provvedimento di questa Autorità che è stato già adottato lo scorso 31 marzo (Provv. n. 1/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 6 aprile 2004, n. 81 e sul sito web www.garanteprivacy.it). Si ritiene ora opportuno evidenziare altri trattamenti che non devono essere notificati in base ad una corretta interpretazione delle disposizioni vigenti. 1. Dati genetici e biometrici (art. 37, comma 1, lett. a)). Il provvedimento n. 1/2004 ha individuato i presupposti in base ai quali non devono essere notificati i trattamenti di tali dati effettuati da esercenti le professioni sanitarie e da avvocati. Tale esonero, alle condizioni indicate, opera anche nel caso in cui l’attività sia prestata in forma associata. L’esonero opera inoltre per l’attività svolta da medici titolari di un trattamento in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione. 2. Posizione geografica di persone od oggetti (art. 37, comma 1, lett. a)). La norma si riferisce alla localizzazione di persone o oggetti, ed è quindi riferita alla rilevazione della loro presenza in determinati luoghi, mediante reti di comunicazione elettronica gestite o accessibili dal titolare del trattamento. La localizzazione va notificata quando permette di individuare in maniera continuativa -anche con eventuali intervalli- l’ubicazione sul territorio o in determinate aree geografiche, in base ad apparecchiature o dispositivi elettronici detenuti dal titolare o dalla persona oppure collocati sugli oggetti. La localizzazione deve comunque permettere di risalire all’identità degli interessati, anche indirettamente attraverso appositi codici. Non devono essere quindi notificati al Garante i trattamenti di dati personali che consentano solo una rilevazione non continuativa del passaggio o della presenza di persone o oggetti, effettuata, ad esempio, all’atto della:
3. Dati sulla salute o sulla vita sessuale utilizzati per prestare servizi sanitari per via telematica (art. 37, comma 1, lett. b)). É tenuto alla notificazione chi eroga servizi sanitari per via telematica relativi ad una banca di dati o alla fornitura di beni. Non devono essere quindi notificati i trattamenti di dati sanitari -e/o sulla vita sessuale- effettuati nell’ambito di servizi di assistenza o consultazione sanitaria per via telefonica, come i servizi telefonici gestiti in ambito assicurativo e che consentono il consulto di esercenti professioni sanitarie. 4. Dati sulla vita sessuale o sulla sfera psichica trattati da organismi no-profit (art. 37, comma 1, lett. c)). Non vanno notificati al Garante i trattamenti effettuati da associazioni, enti od organismi che non hanno carattere politico, sindacale, religioso o filosofico, come ad esempio cooperative che svolgono attività di ricovero e assistenza a malati psichici. Il provvedimento n. 1 del Garante, laddove esclude (punto 3) la notificazione per i trattamenti di dati idonei a rivelare la sfera psichica di lavoratori in materia di rapporto di lavoro e di previdenza, si riferisce anche ai casi in cui si deve adempiere a specifici obblighi stabiliti in sede di contrattazione collettiva e giuridicamente rilevanti in base alla normativa in materia. 5. Strumenti elettronici per profilare interessati o utenti di servizi di comunicazione elettronica (art. 37, comma 1, lett. d)). Ai fini dell’obbligo di notificazione, gli strumenti elettronici utilizzati devono essere configurati e impiegati per definire o valutare il profilo o la personalità dell’interessato, oppure per analizzare le sue abitudini o scelte di consumo. I sistemi o programmi informatici devono essere finalizzati a registrare, elaborare o raffrontare specifiche annotazioni per studiare il comportamento o le preferenze di singoli interessati od utenti individuati nominativamente o identificabili anche indirettamente attraverso appositi codici. Non devono essere quindi notificati i trattamenti di dati effettuati al solo fine di:
6. Rilevazione del rischio sulla solvibilità economica o di comportamenti illeciti o fraudolenti (art. 37, comma 1, lett. f)). Non devono essere notificati i trattamenti effettuati da soggetti che utilizzano banche di dati centralizzate o sistemi informativi gestiti autonomamente da altri soggetti -titolari del relativo trattamento- e che, pur comunicando a questi ultimi alcuni dati personali, non hanno alcun potere decisionale in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento e agli strumenti utilizzati in tali ambiti. Ciò anche quando, per mere ragioni tecniche, una copia della banca di dati gestita dal terzo autonomo titolare del trattamento, risieda presso il soggetto abilitato unicamente a consultarla in tale forma. Ad esempio, banche, uffici postali e società emittenti carte di pagamento non devono notificare i trattamenti di dati effettuati nell’ambito dell’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito ai sensi del d.lg. n. 507/1999 (c.d. Centrale di allarme interbancaria–CAI) e gestito dalla Banca di Italia in qualità di titolare del trattamento (art. 10-bis, comma 2, l. n. 386/1990; art. 1, comma 4, d. m. n. 458/2001). In riferimento ai casi indicati nel provvedimento n. 1/2004 del Garante, si ritiene utile infine precisare che:
L’Autorità resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Roma, 23 aprile 2004 IL SEGRETARIO GENERALE Giovanni Buttarelli |