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Provvedimento relativo ai casi
da sottrarre all'obbligo di notificazione
(Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004, n. 81)
Registro delle Deliberazioni
n. 1 del 31 marzo 2004
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof.
Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro
Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO l’art. 37, commi 1 e 2, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
RILEVATO che tale Codice indica i trattamenti di dati da notificare al Garante e
demanda a questa Autorità il compito di individuare, tra essi, quelli sottratti
all’obbligo di notificazione purché non suscettibili di recare pregiudizio ai
diritti e alle libertà dell’interessato in ragione delle modalità di trattamento
o della natura dei dati (art. 37, comma 1);
RILEVATO che il medesimo Codice demanda altresì al Garante il compito di
individuare ulteriori trattamenti in aggiunta a quelli elencati nella predetta
disposizione;
VISTA la documentazione in atti;
RILEVATO in sede di prima applicazione del Codice che taluni trattamenti sono
effettuati con modalità che permettono, allo stato, di sottrarli all’obbligo di
notificazione, ferma restando l’osservanza degli ulteriori principi ed obblighi
previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15
del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;
DELIBERA
A) di sottrarre all’obbligo di notificazione al Garante, tra i casi previsti
dall'art. 37, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196:
1) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. a) di tale disposizione:
a) i trattamenti non sistematici di dati genetici o biometrici effettuati da
esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente ad altri esercenti titolari
dei medesimi trattamenti, rispetto a dati non organizzati in una banca di dati
accessibile a terzi per via telematica. Ciò limitatamente ai dati e alle
operazioni, compresa la comunicazione, indispensabili per perseguire finalità di
tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo;
b) i trattamenti di dati genetici o biometrici effettuati nell’esercizio della
professione di avvocato, in relazione alle operazioni e ai dati necessari per
svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000, o comunque
per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede
giudiziaria. Ciò sempre che il diritto sia di rango almeno pari a quello
dell’interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) i trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di mezzi di
trasporto aereo, navale e terrestre, effettuati esclusivamente a fini di
sicurezza del trasporto;
2) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. b) della medesima
disposizione, i trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale effettuati da esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente
ad altri esercenti titolari dei medesimi trattamenti:
a) a fini di procreazione assistita, di trapianto di organi e tessuti, indagine
epidemiologica, rilevazione di malattie mentali, infettive, diffusive o di
sieropositività. Ciò sempre che i trattamenti siano effettuati non
sistematicamente, rispetto a dati non organizzati in una banca di dati
accessibile a terzi per via telematica e limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per la tutela della salute o dell’incolumità fisica
dell’interessato o di un terzo;
b) ad esclusivi fini di monitoraggio della spesa sanitaria o di adempimento di
obblighi normativi in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della
popolazione;
3) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. c), i trattamenti di dati
idonei a rivelare la sfera psichica di lavoratori:
a) effettuati da associazioni, enti od organismi a carattere sindacale per
adempiere esclusivamente a specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa
in materia di rapporto di lavoro o di previdenza, anche in tema di diritto al
lavoro dei disabili;
b) effettuati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, a carattere politico, filosofico o religioso riguardo a dati di
propri dipendenti o collaboratori, per adempiere esclusivamente a specifici
obblighi previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro o di
previdenza;
4) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. d), i trattamenti di dati
personali:
a) che non siano fondati unicamente su un trattamento automatizzato volto a
definire profili professionali, effettuati per esclusive finalità di occupazione
o di gestione del rapporto di lavoro, fuori dei casi di cui alla lettera e) del
medesimo art. 37, comma 1;
b) che non siano fondati unicamente su un trattamento automatizzato volto a
definire il profilo di un investitore, effettuati esclusivamente per adempiere a
specifici obblighi previsti dalla normativa in materia di intermediazione
finanziaria;
c) relativi all’utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi
installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso
l’apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di
identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile,
all’esclusivo fine di agevolare l’accesso ai contenuti di un sito Internet;
5) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. e), i trattamenti di dati
sensibili effettuati:
a) al solo fine di selezione di personale per conto esclusivamente di soggetti
appartenenti al medesimo gruppo bancario o societario;
b) da soggetti pubblici per adempiere esclusivamente a specifici obblighi o
compiti previsti dalla normativa in materia di occupazione e mercato del lavoro;
c) da associazioni o organizzazioni di categoria al solo fine di svolgere
ricerche campionarie relativamente a dati riguardanti l’adesione alla medesima
associazione o organizzazione;
6) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. f), i trattamenti di dati
personali:
a) effettuati da soggetti pubblici per la tenuta di pubblici registri o elenchi
conoscibili da chiunque;
b) registrati in banche di dati utilizzate in rapporti con l’interessato di
fornitura di beni, prestazioni o servizi, o per adempimenti contabili o fiscali,
anche in caso di inadempimenti contrattuali, azioni di recupero del credito e
contenzioso con l’interessato;
c) registrati in banche di dati utilizzate da soggetti pubblici o privati per
adempiere esclusivamente ad obblighi normativi in materia di rapporto di lavoro,
previdenza o assistenza;
d) registrati in banche di dati utilizzate da soggetti pubblici al solo fine
della tenuta ed esecuzione di atti, provvedimenti e documenti, in tema di
riscossione di tributi, applicazione di sanzioni amministrative, o rilascio di
licenze, concessioni o autorizzazioni;
e) relativi a immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusive finalità
di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio;
f) trattati, in base alla legge, dai soggetti autorizzati in relazione alle
operazioni e ai dati necessari all’esclusivo fine di prestare l’attività di
garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali
("confidi");
B) di inviare copia della presente deliberazione all’Ufficio pubblicazione leggi
e decreti del Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2004
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Rodotà
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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