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Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74
(come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.67 e dalla legge 6
aprile 2005, n.49)
Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE,
in materia di pubblicità ingannevole e comparativa
Art. 1.
Finalità
1. Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e
dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli
interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di
stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.
2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per <<pubblicità>>, qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in
qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o
immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi
oppure la prestazione di opere o di servizi;
b) per <<pubblicità ingannevole>>, qualsiasi pubblicità che in qualunque modo,
compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le
persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a
causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento
economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente;
b - bis) per <<pubblicità comparativa>>, qualsiasi pubblicità che identifica in
modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un
concorrente;
c) per <<operatore pubblicitario>>, il committente del messaggio pubblicitario
ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta all'identificazione di
costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso.
Art. 3.
Elementi di valutazione
1. Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono considerare
tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la
natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o
della prestazione, l'idoneità allo scopo gli usi, la quantità, la descrizione,
l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il
loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli
effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, ed alle condizioni alle
quali i beni o i servizi vengono forniti;
c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario,
quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà
intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi
all'impresa ed i premi o riconoscimenti.
Art. 3-bis
Condizioni di liceità della pubblicità comparativa
1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è lecita se sono
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non è ingannevole ai sensi del presente decreto;
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono
gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti,
verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e
servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato fra operatore pubblicitario ed un
concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni
distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un
concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali,
altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a
prodotti aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla
denominazione commerciale o a altro segno distintivo di un concorrente o alle
denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o
servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si intende
soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene
o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un offerta speciale deve indicare in
modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in
cui l'offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo
nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni
particolari o , se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilità
dei beni e servizi.
Art. 4.
Trasparenza della pubblicità
1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale; in
particolare, la pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle
altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente
percezione.
2. I termini <<garanzia>>, <<garantito>> e simili possono essere usati solo se
accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia
offerta. Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare
integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle
modalità della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad
un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate
integralmente le precisazioni medesime.
3. É vietata ogni forma di pubblicità subliminale.
Art. 5.
Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei
consumatori
1. É considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti
suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori,
ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali
regole di prudenza e vigilanza.
Art. 6.
Bambini e adolescenti
1. É considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di
raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la
loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di
esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari,
abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.
Art. 7.
Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'art. 10
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, esercita le attribuzioni disciplinate dal
presente articolo.
2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché ogni altra
pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti
istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all'autorità
garante che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità
comparativa ritenuta illecita ai sensi del presente decreto, la loro
continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.
3. L'Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria
della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita,
in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura
dell'istruttoria all'operatore pubblicitario e, se il committente non è
conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio
pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo.
L'Autorità può inoltre richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al
proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire
copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche
avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall'articolo 14,
commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. L'Autorità può disporre che l'operatore pubblicitario fornisca prove
sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto
conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di
qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date
le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta
insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.
5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la
stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro
mezzo di telecomunicazione, l'Autorità Garante, prima di provvedere, richiede il
parere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6. L'Autorità provvede con effetto definitivo e con decisione motivata. Se
ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa
illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a
conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la
decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia,
anche per estratto, nonché eventualmente, di un'apposita dichiarazione
rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio
di pubblicità comparativa illecito continuino a produrre effetti.
6-bis. Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorità dispone inoltre
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000
euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei
messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può
essere inferiore a 25.000 euro.
7. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di
prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5,
assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici
necessari per l'adeguamento.
8. La procedura istruttoria è stabilita con regolamento emanato ai sensi
dell'art. 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da
garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la
verbalizzazione.
9. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o
di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo
non superiore a trenta giorni.
10. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la
documentazione di cui al comma 3, l'Autorità applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione
fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro.
11. I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate dall'Autorità rientrano
nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del
presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni
amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta
giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità.
12. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo,
preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di
liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei
consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni è esperibile solo in via
giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto
provvedimento.
13. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario, in materia di
atti di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598 del codice civile nonché per
quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in
violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni e del marchio d'impresa protetto a
norma del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni,
nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di
altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
14. Per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti
derivanti dalle disposizioni del presente decreto si applica l'articolo 3 della
legge 30 luglio 1998, n.281.
15. Al fine di consentire il migliore esercizio delle attribuzioni disciplinate
dal presente articolo, il numero dei posti previsti per la pianta organica del
personale di ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
dall'art.11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n.287, è incrementato di 10
unità nell'anno 2000, di 5 unità nell'anno 2001 e di ulteriori 5 unità nell'anno
2002.
Art. 8.
Autodisciplina
1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione
degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta
illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina.
2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti
possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità garante sino alla pronuncia
definitiva.
3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorità sia stato già proposto o venga
proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato può
richiedere all'Autorità la sospensione del procedimento in attesa della
pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le
circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non
superiore a trenta giorni.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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