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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 11 luglio 2003, n.284
Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato in materia di pubblicita'ingannevole
e comparativa.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984,
in materia di pubblicita' ingannevole, come modificata dalla
direttiva 97/55/CE del Parlamento e del Consiglio, del 6 ottobre
1997, al fine di includervi la pubblicita' comparativa;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee, e in particolare l'articolo 41, il quale
prevede i criteri di delega per l'attuazione della direttiva
84/450/CEE in materia di pubblicita' ingannevole;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee, e in particolare gli articoli 1 e 2, i quali
prevedono i criteri di delega per l'attuazione della direttiva
97/55/CE;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come
modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, di
attuazione della direttiva 97/55/CE al fine di includervi la
pubblicita' comparativa ed in particolare l'articolo 7, comma 8, che
prescrive, anche per la pubblicita' comparativa, che la procedura
istruttoria e' stabilita con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in
modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti
e la verbalizzazione;
Ritenuto di dover adeguare il decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627, concernente le procedure
istruttorie relative all'applicazione del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 74, a seguito delle modifiche introdotte dal
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, di attuazione della
direttiva 97/55/CE, al fine di includervi la pubblicita' comparativa;
Ritenuto altresi', di dover apportare al decreto del Presidente
della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627, ulteriori modifiche dirette
a migliorare la trasparenza delle procedure adottate ed a rafforzare
i diritti di difesa delle parti del procedimento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 maggio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per decreto legislativo, il decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 74, e successive modificazioni;
b) per Autorita', l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Art. 2.
Richiesta di intervento dell'Autorita'
1. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed
organizzazioni, il Ministro delle attivita' produttive, nonche' ogni
altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai
propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, che
intendano richiedere l'intervento dell'Autorita' al fine di ottenere
l'inibizione degli atti di pubblicita' ingannevole ovvero di
pubblicita' comparativa illecita o della loro continuazione o
l'eliminazione degli effetti, ne fanno richiesta per iscritto
all'Autorita'. La relativa domanda, debitamente sottoscritta, deve
contenere:
a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza,
domicilio o sede del richiedente;
b) elementi idonei a consentire l'identificazione del messaggio
pubblicitario oggetto della richiesta, quali:
1) copia, anche fotostatica, del messaggio, se la pubblicita'
e' stata diffusa a mezzo stampa o stampati in genere, con le
indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo, del luogo e
della data di diffusione;
2) copia delle pagine del sito Internet nel quale la
pubblicita' e' stata diffusa, nonche' indicazione dell'indirizzo del
sito, del giorno e dell'ora del rilevamento;
3) resoconto dettagliato della chiamata telefonica ricevuta, se
la pubblicita' e' stata diffusa attraverso il telefono, con
indicazione, ove possibile, del luogo, del giorno e dell'ora della
chiamata, nonche' del numero telefonico che e' stato chiamato;
4) riproduzione fotografica del messaggio con indicazione del
luogo e della data del rilevamento, se la pubblicita' e' stata
diffusa mediante affissione;
5) indicazione dell'emittente, della zona di emissione, del
giorno e dell'ora della diffusione, se la pubblicita' e' stata
diffusa per radio o per televisione;
6) indicazione dell'esercizio o catena di esercizi commerciali
in cui avviene la diffusione, se la pubblicita' e' diffusa presso uno
o piu' punti vendita;
7) indicazioni idonee a consentire l'individuazione di almeno
un esercizio in cui il prodotto e' posto in vendita, se la
pubblicita' e' diffusa esclusivamente attraverso le confezioni del
prodotto;
c) indicazione di possibili profili di ingannevolezza della
pubblicita' o di illiceita' della pubblicita' comparativa;
d) indicazione degli elementi di legittimazione alla richiesta.
2. La richiesta presentata dal Ministro delle attivita' produttive,
ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, deve
contenere gli elementi di cui alle lettere b) e c) del comma 1,
mentre le richieste presentate da altre pubbliche amministrazioni
devono contenere anche gli elementi di cui alla lettera d) del
medesimo comma 1.
Art. 3.
Ufficio e persona responsabili del procedimento
1. L'ufficio responsabile del procedimento e' l'unita'
organizzativa competente per materia, istituita ai sensi
dell'articolo 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Responsabile del procedimento e' il dirigente preposto alla
unita' di cui al comma 1 od altro funzionario dallo stesso
incaricato.
3. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti
necessari per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria.
Art. 4.
Avvio del procedimento
1. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del
procedimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo, al committente del messaggio pubblicitario e, se
conosciuto, al suo autore, nonche' al richiedente. Quando il
committente non e' conosciuto, il responsabile del procedimento fissa
un termine al proprietario del mezzo perche' fornisca ogni
informazione idonea ad identificarlo ovvero rivolge analoga richiesta
a qualunque soggetto, pubblico o privato, che possa fornirla.
2. Se la richiesta e' irregolare od incompleta, il responsabile del
procedimento ne da' comunicazione al richiedente entro sette giorni
lavorativi dal suo ricevimento, indicando le cause della
irregolarita' o della incompletezza, ed assegnando un termine per la
regolarizzazione od il completamento.
3. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 5),
6) e 7), se non e' in possesso del messaggio pubblicitario, il
responsabile del procedimento, entro sette giorni lavorativi dal
ricevimento della richiesta regolare e completa, pone in essere ogni
adempimento necessario per acquisirne copia.
4. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati l'oggetto
del procedimento, il termine per la sua conclusione, l'ufficio e la
persona responsabili del procedimento, l'ufficio presso cui si puo'
accedere agli atti, la possibilita' di presentare memorie scritte o
documenti ed il termine entro cui le memorie ed i documenti possono
essere presentati.
5. Se la richiesta di cui all'articolo 2 risulta manifestamente
infondata od inammissibile per difetto di legittimazione del
richiedente od in caso di mancato rispetto del termine assegnato di
cui al comma 2, l'Autorita' provvede alla sua archiviazione, dandone
comunicazione al richiedente.
Art. 5.
Termini del procedimento
1. Il termine per la conclusione del procedimento e' di
settantacinque giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della
richiesta. Nei casi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, il termine
inizia a decorrere dall'individuazione del committente ovvero dal
ricevimento della richiesta regolarizzata o completata. Nei casi in
cui alla richiesta di intervento di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), numeri 5), 6) e 7), non sia allegata copia del messaggio
pubblicitario, il termine inizia a decorrere dall'acquisizione da
parte dell'Autorita' di copia del messaggio stesso.
2. Il termine di cui al comma 1 e' prorogato una sola volta di
novanta giorni quando:
a) siano disposte, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, perizie o
consulenze ovvero siano richieste informazioni o documenti;
b) l'Autorita' richieda all'operatore pubblicitario, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo di fornire prove
sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella
pubblicita'.
3. Il termine di cui al comma 1 e' prorogato di centottanta giorni
nel caso in cui l'operatore pubblicitario sia residente, domiciliato
od abbia sede all'estero.
4. Nel caso di richiesta di parere dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni si applica l'articolo 12.
5. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 13, l'Autorita' disponga
la sospensione del procedimento, i termini di cui al comma 1 restano
sospesi in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina e,
comunque, per un periodo, non superiore a trenta giorni, stabilito
dall'Autorita'.
Art. 6.
Partecipazione al procedimento
1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche' i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati
cui puo' derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di
intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto
scritto, debitamente sottoscritto, contenente:
a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede,
residenza o domicilio del richiedente;
b) l'indicazione del procedimento nel quale si intende
intervenire;
c) l'indicazione dell'interesse ad intervenire.
2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarita' e la
completezza dell'atto, comunica al richiedente che lo stesso puo':
a) accedere agli atti del procedimento;
b) presentare memorie scritte e documenti.
Art. 7.
Audizioni
1. Il responsabile del procedimento, ove cio' sia necessario ai
fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, o
venga richiesto da almeno una delle parti, puo' disporre che le parti
siano sentite in apposite audizioni nel rispetto del principio del
contraddittorio, fissando un termine inderogabile per il loro
svolgimento.
2. Alle audizioni fissate ai sensi del comma 1 presiede il
responsabile del procedimento. Le parti possono farsi rappresentare
da un difensore o da una persona di loro fiducia che produce idoneo
documento attestante il proprio potere di rappresentanza.
3. Dello svolgimento delle audizioni e' redatto verbale, contenente
le principali dichiarazioni delle parti intervenute alle audizioni.
Il verbale e' sottoscritto, al termine dell'audizione, dal
responsabile del procedimento e dalle parti medesime. Quando taluna
delle parti non vuole o non e' in grado di sottoscrivere il verbale
ne e' fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo.
Al termine dell'audizione e' consegnata una copia del verbale alle
parti intervenute che ne facciano richiesta.
4. Ai soli fini della predisposizione del verbale, puo' essere
effettuata registrazione su idoneo supporto delle audizioni.
Art. 8.
Perizie e consulenze
1. Nel caso in cui l'Autorita' disponga perizie e consulenze, ne e'
data comunicazione alle parti del procedimento.
2. I risultati delle perizie e delle consulenze sono comunicati dal
responsabile del procedimento alle parti.
3. I soggetti ai quali e' stato comunicato l'avvio del procedimento
e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 6, possono nominare,
dandone comunicazione al responsabile del procedimento, un loro
consulente, il quale puo' assistere alle operazioni svolte dal
consulente dell'Autorita' e presentare, nel termine di dieci giorni
dalla comunicazione di cui al comma 2, scritti e documenti in cui
svolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.
Art. 9.
Scelta dei consulenti tecnici
1. La scelta dei periti e dei consulenti viene effettuata
dall'Autorita' tra le persone iscritte negli albi istituiti presso i
tribunali ovvero affidata ad universita' o centri di ricerca, che
designano le persone ritenute professionalmente piu' idonee a
compiere l'accertamento tecnico richiesto.
Art. 10.
Onere della prova
1. Se l'Autorita', ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto
legislativo, dispone che l'operatore pubblicitario fornisca prove
sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella
pubblicita', il responsabile del procedimento comunica tale
provvedimento alle parti, indicando gli elementi di prova richiesti,
la motivazione della richiesta stessa ed il termine per la produzione
della prova.
Art. 11.
Sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo,
l'Autorita', in caso di particolare urgenza, puo' disporre, anche
d'ufficio e con atto motivato, la sospensione della pubblicita'
ritenuta ingannevole o della pubblicita' comparativa ritenuta
illecita.
2. Quando la richiesta di sospensione e' inoltrata da uno dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento,
con la stessa richiesta originaria di intervento dell'Autorita'
ovvero con separata istanza in corso di procedimento, l'Autorita'
provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di sospensione.
3. Il responsabile del procedimento assegna alle parti un termine
per presentare memorie. Trascorso detto termine, il responsabile del
procedimento rimette gli atti all'Autorita' per la decisione.
4. L'Autorita' puo' disporre con atto motivato la sospensione
provvisoria del messaggio pubblicitario anche senza acquisire le
memorie delle parti quando ricorrano particolari esigenze di
indifferibilita' dell'intervento.
5. Il responsabile del procedimento comunica alle parti le
determinazioni dell'Autorita'.
6. La decisione dell'Autorita' di sospensione della pubblicita'
ritenuta ingannevole o della pubblicita' comparativa ritenuta
illecita deve essere immediatamente eseguita a cura dell'operatore
pubblicitario. Il ricorso avverso il provvedimento di sospensione
dell'Autorita' non sospende l'esecuzione dello stesso. Dell'avvenuta
esecuzione del provvedimento di sospensione l'operatore pubblicitario
da' immediata comunicazione all'Autorita'.
Art. 12.
Chiusura dell'istruttoria e richiesta di parere
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
1. Il responsabile del procedimento, allorche' ritenga
sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data di
conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non
inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie
conclusive o documenti.
2. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento
rimette gli atti all'Autorita' per l'adozione del provvedimento
finale.
3. Il responsabile del procedimento, nei casi di cui all'articolo
7, comma 5, del decreto legislativo, prima dell'adempimento di cui al
comma 2 del presente articolo, richiede il parere all'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni, alla quale trasmette gli atti del
procedimento. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
comunica il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta.
4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato
il parere o senza che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato procede indipendentemente dall'acquisizione
del parere stesso. Nel caso in cui l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di
cui al comma 3 ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal
momento della ricezione da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni delle notizie o dei documenti richiesti. Il decorso del
termine del procedimento, fissato ai sensi dell'articolo 5, e'
sospeso fino al ricevimento, da parte dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, del parere dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni o fino al termine ultimo per il suo ricevimento.
Art. 13.
Autodisciplina
1. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo, richiedono la sospensione del procedimento dinanzi
all'Autorita', devono inoltrare apposita istanza, fornendo prova
dell'esistenza del procedimento dinanzi all'organismo di
autodisciplina, con le indicazioni idonee ad individuare tale
organismo e l'oggetto del procedimento stesso.
2. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza di
sospensione di cui al comma 1, ne da' comunicazione alle parti,
fissando un termine per la presentazione di osservazioni. Il
responsabile del procedimento comunica alle parti la pronuncia
dell'Autorita' sull'istanza. Il responsabile del procedimento da'
altresi' tempestiva comunicazione alle parti della cessazione della
causa di sospensione.
Art. 14.
Decisione dell'Autorita'
1. Il responsabile del procedimento comunica alle parti ed ai
soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento il provvedimento
finale dell'Autorita', che e' altresi' pubblicato, entro venti giorni
dalla sua adozione, nel bollettino di cui all'articolo 26 della legge
10 ottobre 1990, n. 287.
2. Il provvedimento finale dell'Autorita' contiene l'indicazione
del termine e del soggetto presso cui e' possibile ricorrere.
Art. 15.
Pubblicazione del provvedimento
o di una dichiarazione rettificativa
1. L'Autorita', quando con il provvedimento con cui dichiara
l'ingannevolezza della pubblicita' o l'illiceita' della pubblicita'
comparativa dispone, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo, la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per
estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, a cura e spese
dell'operatore pubblicitario, determina il mezzo e le modalita' di
tali adempimenti ed il termine entro cui gli stessi devono essere
effettuati. Copia del provvedimento che dispone la pubblicazione
della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una
dichiarazione rettificativa, viene inviata al proprietario del mezzo
attraverso il quale la pubblicazione deve essere effettuata. La
dichiarazione rettificativa puo' essere disposta in forma di
comunicazione personale quando il messaggio pubblicitario e'
indirizzato personalmente ai destinatari e questi sono determinabili.
2. Effettuata la pubblicazione della pronuncia o della
dichiarazione rettificativa di cui al comma 1, l'operatore
pubblicitario ne da' immediata comunicazione all'Autorita',
trasmettendo copia di quanto pubblicato o dell'elenco dei destinatari
cui e' stata indirizzata la comunicazione individuale quando, ai
sensi del comma 1, debba essere indirizzata personalmente ai
destinatari dell'originario messaggio pubblicitario.
Art. 16.
Comunicazioni
1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono
effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
consegna a mano contro ricevuta, telefax con domanda di conferma
scritta di ricevimento ovvero telegramma. In caso di trasmissione per
telegramma, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il
giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.
2. Al richiedente ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel
procedimento le comunicazioni vengono effettuate al domicilio
indicato nella domanda. Al committente del messaggio pubblicitario e,
se conosciuto, al suo autore le comunicazioni vengono effettuate
presso l'ultima residenza, domicilio o sede conosciuti o comunque
risultanti da pubblici registri. Se le comunicazioni non possano
avere luogo, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione di un
avviso nel bollettino di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre
1990, n. 287. Una copia del bollettino e' tenuta a disposizione degli
interessati presso la sede dell'Autorita'.
Art. 17.
Abrogazione di norme
1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica
10 ottobre 1996, n. 627.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita'
produttive, registro n. 4 Attivita' produttive, foglio n. 142.
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