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Legge Finanziaria 2004, 24
novembre 2003 n. 326
G.U. 274 del 25 novembre 2003 sup. ord. 181
Art. 39
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comma 13-ter.
Ferme restando le attribuzioni del Ministero delle attivita' produttive in
materia di concorsi ed operazioni a premio, le disposizioni in tema di
attribuzione unitaria al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato delle funzioni statali in materia di
organizzazione e gestione dei giuochi, ed in particolare quelle introdotte con
gli articoli 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 8, comma 1, del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27, 25, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio
2003, n. 173, si intendono nel senso che tra le predette funzioni rientrano
quelle di controllo sulle attivita' che costituiscono, per la mancanza di reali
scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giuochi.
comma 13-quater.
Al fine di razionalizzare e semplificare i compiti amministrativi diretti a
contrastare comportamenti elusivi del monopolio statale dei giuochi, senza
aggravio degli adempimenti a carico dei soggetti che intendono svolgere
manifestazioni a premio, il Ministero delle attivita' produttive trasmette al
Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, all'atto del loro ricevimento, copia delle comunicazioni preventive di
avvio dei concorsi a premio previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, nonche' dei relativi
allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia delle comunicazioni di
cui al periodo precedente, il Ministero dell'economia e delle,
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, qualora individui
coincidenza tra il concorso a premio e una attivita' di giuoco riservato allo
Stato, lo dichiara con provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque
giorni per la cessazione delle attivita'. Il provvedimento e' comunicato al
soggetto interessato e al Ministero delle attivita' produttive. Ferma
l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 124, commi 1
e 4, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, e
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la prosecuzione del concorso a
premio, nelle stesse forme enunciate con la comunicazione di cui al primo
periodo, e' punita con l'arresto fino ad un anno. Con decreto interdirigenziale
del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono rideterminate le
forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, anche per
consentire la loro trasmissione in via telematica. Il Ministero delle attivita'
produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, d'intesa fra loro, stabiliscono, anche in vista della
completa informatizzazione del processo comunicativo, adeguate modalita' di
trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al primo periodo del
presente comma.
comma 13-quinquies.
Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi, i
soggetti che intendono svolgere le attivita' richiamate dall'articolo 19, comma
4, lettera d), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inviano, prima di darvi
corso, e comunque prima della comunicazione prevista dal citato regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, una autonoma
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e con le modalita' stabilite con
provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla
data di ricezione della comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento
espresso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, si intende comunque rilasciato nulla osta
all'effettuazione delle attivita' di cui al primo periodo; entro lo stesso
termine, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato puo' espressamente subordinare il nulla osta all'ottemperanza
di specifiche prescrizioni circa le modalita' di svolgimento delle attivita'
predette, affinche' le stesse non risultino coincidenti con attivita' di giuoco
riservato allo Stato. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui
al citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, lo svolgimento delle attivita' di cui al primo
periodo, in caso di diniego di nulla osta ovvero senza l'osservanza delle
prescrizioni eventualmente impartite, e' punito con l'arresto fino ad un anno.
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