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Disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile
Decreto 13 febbraio 2001, n. 123
Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel
processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti
(G.U. n. 89, 17 aprile 2001, serie generale)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
Visto l'articolo 17, commi 1, lettera c), e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nelle adunanze del 9 ottobre 2000 e del 4 dicembre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26/1/2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della funzione
pubblica;
Emana il seguente regolamento:
1. (Definizioni)
1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:
a) "documento informatico": la rappresentazione informatica del contenuto di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
b) "duplicato del documento informatico": la riproduzione del documento
informatico effettuata su un qualsiasi tipo di supporto elettronico facilmente
trasportabile;
c) "documento probatorio": l'atto avente efficacia probatoria ai sensi del
codice civile e del codice di procedura civile;
d) "firma digitale": il risultato della procedura informatica disciplinata dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
e) "dominio giustizia": l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il
quale l'amministrazione della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi
tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura;
f) "sistema informatico civile": è il sottoinsieme delle risorse del dominio
giustizia mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta il processo civile;
g) "gestore del sistema di trasporto delle informazioni": il gestore indicato
dall'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513;
h) "indirizzo elettronico": l'indirizzo di posta elettronica come definito
dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513;
i) "ricevuta di consegna": il messaggio generato ed inviato automaticamente al
mittente dal gestore del sistema di trasporto delle informazioni del destinatario nel
momento in cui il messaggio inviato è reso disponibile al destinatario medesimo nella sua
casella di posta elettronica;
j) "certificatore della firma digitale": il soggetto previsto dagli articoli 8,
9 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
2. (Campo di applicazione)
1. E' ammessa la formazione, la comunicazione e la notificazione di atti del processo
civile mediante documenti informatici nei modi previsti dal presente regolamento.
2. L'attività di trasmissione, comunicazione o notificazione, dei documenti informatici
è effettuata per via telematica attraverso il sistema informatico civile, fatto salvo
quanto stabilito dall'articolo 6.
3. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513, ove non diversamente stabilito dal presente regolamento.
3 (Sistema informatico civile)
1. Il sistema informatico civile è strutturato con modalità che assicurano:
a) l'individuazione dell'ufficio giudiziario e del procedimento;
b) l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica l'atto;
c) l'avvenuta ricezione della comunicazione dell'atto;
d) l'automatica abilitazione del difensore e dell'ufficiale giudiziario.
2. Al sistema informatico civile possono accedere attivamente soltanto i difensori delle
parti e gli ufficiali giudiziari per le attività rispettivamente consentite dal presente
regolamento.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentita l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione, sono stabilite le regole tecnico-operative per il funzionamento
e la gestione del sistema informatico civile, nonché per l'accesso dei difensori delle
parti e degli ufficiali giudiziari. Con il medesimo decreto sono stabilite le regole
tecnico-operative relative alla conservazione e all'archiviazione dei documenti
informatici, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 15, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513.
4. (Atti e provvedimenti)
1. Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti
informatici sottoscritti con firma digitale come espressamente previsto dal presente
regolamento.
2. Se non è possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al comma 1, gli
atti e i provvedimenti vengono redatti o stampati su supporto cartaceo, sottoscritti nei
modi ordinari e allegati al fascicolo cartaceo. La copia informatica degli stessi è
inserita nel fascicolo informatico con le modalità di cui agli articoli 12 e 13.
3. Ove dal presente regolamento non è espressamente prevista la sottoscrizione del
documento informatico con la firma digitale, questa è sostituita dall'indicazione del
nominativo del soggetto procedente prodotta sul documento dal sistema automatizzato, a
norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39.
5. (Processo verbale)
1. Il processo verbale, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma
digitale da chi presiede l'udienza e dal cancelliere. Nei casi in cui è richiesto, le
parti e i testimoni procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del verbale
apponendo la propria firma digitale.
2. Se non è possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al comma 1, il
processo verbale viene redatto o stampato su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi
ordinari e allegato al fascicolo cartaceo. La copia informatica del processo verbale è
allegata al fascicolo informatico con le modalità di cui agli articoli 12 e 13.
6. (Comunicazioni e notificazione)
1. Le comunicazioni con biglietto di cancelleria, nonché la notificazione degli atti,
effettuata quest'ultima come documento informatico sottoscritto con firma digitale,
possono essere eseguite per via telematica, oltre che attraverso il sistema informatico
civile, anche all'indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell'articolo 7.
2. La parte che richiede la notificazione di un atto trasmette per via telematica l'atto
medesimo all'ufficiale giudiziario, che procede alla notifica con le medesime modalità.
3. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per via telematica, trae
dall'atto ricevuto come documento informatico la copia su supporto cartaceo, ne attesta la
conformità all'originale e provvede a notificare la copia stessa unitamente al duplicato
del documento informatico, nei modi di cui agli articoli 138 e ss. del codice di procedura
civile.
4. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce per via telematica
l'atto notificato, munito della relazione della notificazione attestata dalla sua firma
digitale.
7. (Indirizzo elettronico)
1. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'articolo 6, l'indirizzo
elettronico del difensore è unicamente quello comunicato dal medesimo al Consiglio
dell'ordine e da questi reso disponibile ai sensi del comma 3 del presente articolo. Per
gli esperti e gli ausiliari del giudice l'indirizzo elettronico è quello comunicato dai
medesimi ai propri ordini professionali o all'albo dei consulenti presso il tribunale.
2. Per tutti i soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 l'indirizzo elettronico è
quello dichiarato al certificatore della firma digitale al momento della richiesta di
attivazione della procedura informatica di certificazione della firma digitale medesima,
ove reso disponibile nel certificato.
3. Gli indirizzi elettronici di cui al comma 1, comunicati tempestivamente dagli ordini
professionali al Ministero della giustizia, nonché quelli degli uffici giudiziari e degli
uffici notifiche (UNEP), sono consultabili anche in via telematica secondo le modalità
operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
8. (Attestazione temporale)
1. La comunicazione e la notificazione si ha per eseguita alla data apposta dal
notificatore alla ricevuta di consegna mediante la procedura di validazione temporale a
norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Per la
comunicazione e la notificazione eseguite dalla cancelleria e dall'ufficiale giudiziario
la data riportata nella ricevuta di consegna tiene luogo della suddetta procedura di
validazione temporale.
2. I dati relativi a quanto previsto dal comma 1 sono conservati dal notificatore per un
periodo non inferiore a cinque anni secondo le modalità tecnico-operative stabilite dal
decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
9. (Costituzione in giudizio e deposito)
1. La parte che procede all'iscrizione a ruolo o alla costituzione in giudizio per via
telematica trasmette con il medesimo mezzo i documenti probatori come documenti
informatici o le copie informatiche dei documenti probatori su supporto cartaceo.
10. (Procura alle liti)
1. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si
costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima,
asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale.
11. (Iscrizione a ruolo)
1. La nota di iscrizione a ruolo può essere trasmessa per via telematica come documento
informatico sottoscritto con firma digitale.
2. La nota di iscrizione a ruolo trasmessa per via telematica è redatta in modo conforme
al modello definito con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
12. (Fascicolo informatico)
1. La cancelleria procede alla formazione informatica del fascicolo d'ufficio, contenente
gli atti del processo come documenti informatici ovvero le copie informatiche dei medesimi
atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.
2. Nel fascicolo informatico sono inseriti, secondo le modalità di cui al comma 1, anche
i documenti probatori offerti in comunicazione o prodotti dalle parti o comunque acquisiti
al processo. Per i documenti probatori prodotti o comunque acquisiti su supporto cartaceo
l'inserimento nel fascicolo informatico delle relative copie informatiche è effettuato
dalla cancelleria, sempre che l'operazione non sia eccessivamente onerosa.
3. La formazione del fascicolo informatico non elimina l'obbligo di formazione del
fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo.
13. (Formazione del fascicolo informatico)
1. Ogni fascicolo informatico riceve la stessa numerazione del fascicolo cartaceo ed è
formato secondo quanto stabilito dall'articolo 36 delle norme di attuazione del codice di
procedura civile.
2. L'indice degli atti contiene anche l'indicazione dei documenti conservati solo nel
fascicolo cartaceo ed è redatto in modo da consentire la diretta consultazione degli atti
e dei documenti informatici.
3. Gli atti e i documenti probatori depositati dalle parti, contestualmente alla
costituzione in giudizio o successivamente, sono inseriti in apposite sezioni del
fascicolo informatico contenenti ciascuna l'indicazione del giudizio e della parte cui si
riferiscono.
4. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, è eccessivamente onerosa l'estrazione della copia
informatica di documenti probatori prodotti o acquisiti su supporto cartaceo, ai fini
dell'inserimento nel fascicolo informatico da parte della cancelleria, quando il formato
del documento da copiare è diverso da quelli indicati con il decreto di cui all'articolo
3, comma 3, ovvero se il numero delle pagine da copiare è superiore a venti. Con il
medesimo decreto il numero delle pagine è periodicamente aggiornato.
5. In deroga al comma 4 la cancelleria procede comunque all'estrazione della copia
informatica di documenti probatori prodotti o acquisiti su supporto cartaceo quando la
parte allega ad essi la copia su supporto informatico.
6. Il fascicolo informatico è consultabile dalla parte, oltre che in via telematica,
anche nei locali della cancelleria attraverso un videoterminale.
7. Dopo la precisazione delle conclusioni il responsabile della cancelleria appone al
fascicolo informatico la firma digitale.
14. (Produzione degli atti e dei documenti probatori su supporto informatico)
1. Gli atti e i documenti probatori offerti in comunicazione dalle parti dopo la
costituzione in giudizio possono essere prodotti, oltre che per via telematica, anche
mediante deposito in cancelleria del supporto informatico che li contiene. Il supporto
informatico deve essere compatibile con i tipi e i modelli stabiliti al riguardo dal
decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e deve contenere anche il relativo indice, la cui
integrità è attestata dal difensore con la firma digitale.
2. Il responsabile della cancelleria procede a duplicare nel fascicolo informatico gli
atti, i documenti probatori e l'indice indicati nel comma 1.
3. Il supporto informatico è restituito alla parte dopo la duplicazione di cui al comma
2.
15. (Deposito della relazione del c.t.u.)
1. La relazione prevista dall'articolo 195 del codice di procedura civile può essere
depositata per via telematica come documento informatico sottoscritto con firma digitale.
2. Con lo stesso mezzo devono essere allegati i documenti e le osservazioni delle parti o
la copia informatica di questi ove gli originali sono stati prodotti su supporto cartaceo.
In tal caso gli originali sono depositati dal consulente tecnico d'ufficio senza ritardo,
in ogni caso prima dell'udienza successiva alla scadenza del termine per il deposito della
relazione.
3. Il giudice, tenuto conto di un eventuale successivo utilizzo dei dati contenuti nella
consulenza tecnica d'ufficio, può disporre che la relazione o parte di essa sia redatta
in modo conforme a modelli definiti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
16. (Trasmissione dei fascicoli)
1. Qualora non sia necessario acquisire il fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, la
trasmissione del fascicolo d'ufficio può avvenire, in ogni stato e grado, anche per via
telematica con particolari modalità, stabilite con il decreto di cui all'articolo 3,
comma 3, e dirette ad assicurarne l'integrità, l'autenticità e la riservatezza.
2. Prima dell'inoltro, il responsabile della cancelleria è tenuto a controllare che il
contenuto del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo sia presente nel fascicolo
informatico.
17. (Trasmissione della sentenza)
1. La trasmissione per via telematica della minuta della sentenza o della sentenza stessa,
redatte come documenti informatici sottoscritti con firma digitale, è effettuata, ai
sensi dell'articolo 119 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, con
particolari modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e dirette
ad assicurarne l'integrità, l'autenticità e la riservatezza.
2. Il cancelliere, ai fini del deposito della sentenza ai sensi dell'articolo 133 del
codice di procedura civile, sottoscrive la sentenza stessa con la propria firma digitale.
18. (Informatizzazione del processo amministrativo e contabile)
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche al
processo amministrativo e ai processi innanzi alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei
conti.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabilite le regole tecnico-operative
per il funzionamento e la gestione del sistema informatico della giustizia amministrativa
e contabile. I decreti sono adottati entro il termine di cui all'articolo 19, comma 2.
19. (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai giudizi iscritti a ruolo dopo
il 1° gennaio 2002.
2. Il decreto ministeriale previsto dall'articolo 3, comma 3, è adottato entro il 30
ottobre 2001.
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