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Decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467
Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati
personali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127
CAPO I (Modificazioni ed integrazioni alla legge n. 675/1996)
Art. 1 (Definizioni e diritto nazionale applicabile)
1. Agli effetti dellapplicazione del presente decreto si applicano le definizioni
elencate nellarticolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 2.
Nellarticolo 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis. La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente
allUnione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio dello
Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano
utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dellUnione europea. 1-ter. Nei
casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio di un Paese non
appartenente allUnione europea deve designare ai fini dellapplicazione della
presente legge un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato.".
Art. 2 (Trattamenti per fini esclusivamente personali)
1. Nellarticolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole:
"le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36" sono sostituite dalle seguenti:
"larticolo 18 ".
Art. 3 (Semplificazione dei casi e delle modalità di notificazione)
1. Nellarticolo 7, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è aggiunto in
fine il seguente periodo: "se il trattamento, in ragione delle relative modalità o
della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e alle
libertà dellinteressato, e nei soli casi e con le modalità individuati con il
regolamento di cui allarticolo 33, comma 3".
2. Nellarticolo 7, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole:
"indicati nel comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "che devono essere
indicati".
3. Nellarticolo 7, comma 4, lettera h), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le
parole: "del responsabile;" sono sostituite dalle seguenti: "del
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da
indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui allarticolo 13; ".
4. Le disposizioni di cui allarticolo 7, commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e
5-quinquies, 13, comma 1, lett. b) e 28, comma 7, della legge 31 dicembre 1996, n. 675
sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al
regolamento di cui allarticolo 33, comma 3, della medesima legge in applicazione del
comma 1 del presente articolo. Art. 4 (Informativa allinteressato) 1.
Nellarticolo 10, comma 1, lettera f), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le
parole: "e, se designato, del responsabile" sono sostituite dalle seguenti:
", del suo rappresentante nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da
indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui allarticolo 13,
indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è
altrimenti conoscibile in modo agevole lelenco aggiornato dei responsabili.".
Art. 5 (Misure precontrattuali e bilanciamento di interessi)
1. Nellarticolo 12, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le
parole: "per lacquisizione di informative precontrattuali attivate" sono
sostituite dalle seguenti: "per lesecuzione di misure precontrattuali
adottate".
2. Nellarticolo 12, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserita in
fine la seguente lettera: "h-bis) è necessario, nei casi individuati dal Garante
sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del
titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le
libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dellinteressato.".
Art. 6 (Limiti al diritto di accesso)
1. Nellarticolo 14, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è aggiunta in
fine la seguente lettera: "e-bis) da fornitori di servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate
telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397.".
Art. 7 (Presupposti per la comunicazione e la diffusione dei dati)
1. Nellarticolo 20, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dopo la lettera
a) è inserita la seguente: "a-bis) qualora siano necessarie per l'esecuzione di
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per
lesecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo,".
2. Nellarticolo 20, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserita in
fine la seguente lettera: "h-bis) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia
necessaria, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge,
per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati,
qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo
interesse dellinteressato.".
Art. 8 (Dati sensibili)
1. Nellarticolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dopo il comma 1-bis è
inserito il seguente: "1-ter. Il comma 1 non si applica, altresì, ai dati
riguardanti ladesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di
categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o
di categoria".
2. Nellarticolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il comma 4 è sostituito
dal seguente: "4. I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di
trattamento previa autorizzazione del Garante: a) qualora il trattamento sia effettuato da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici,
confessioni e comunità religiose, per il perseguimento di fnalità lecite, relativamente
ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno
contatti regolari con lassociazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano
comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e lente, lassociazione o
lorganismo determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati; b)
qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui linteressato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità dintendere o di volere; c) qualora il trattamento sia necessario ai fini
dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397
o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango pari a
quello dellinteressato quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e
gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di
deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2. ".
Art. 9 (Verifiche preliminari)
1. Dopo larticolo 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserito il seguente:
"Articolo 24-bis (Altri dati particolari) 1. Il trattamento dei dati diversi da
quelli di cui agli articoli 22 e 24 che presenta rischi specifici per i diritti e le
libertà fondamentali, nonché per la dignità dellinteressato, in relazione alla
natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è
ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dellinteressato, ove
prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante sulla base
dei principi sanciti dalla legge nellambito di una verifica preliminare
allinizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di
titolari o di trattamenti, sulla base di un eventuale interpello del titolare.".
Art. 10 (Semplificazione e garanzie per i trasferimenti di dati personali
allestero)
1. Nellarticolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole:
"o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24" sono sostituite dalle
seguenti: "e ricorra uno dei casi individuati ai sensi dellarticolo 7, comma
1".
2. Nellarticolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole da:
"ovvero," fino alla fine del periodo sono soppresse.
3. Nellarticolo 28, comma 4, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le
parole: "per lacquisizione di informative precontrattuali attivate" sono
sostituite dalle seguenti: "per lesecuzione di misure precontrattuali
adottate".
4. Nellarticolo 28, comma 4, lettera g), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono
inserite in fine le seguenti parole: ", ovvero individuate dalla Commissione europea
con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della
direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995".
Art. 11 (Misure per il trattamento illecito o non corretto)
1. Nella lettera c) del comma 1 dellarticolo 31 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, la parola: "opportune" è sostituita dalle seguenti: "necessarie o
opportune".
2. Nella lettera l) del comma 1 dellarticolo 31 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, dopo la parola: "blocco" sono inserite le seguenti: "se il trattamento
risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure
necessarie di cui alla lettera c), oppure".
Art. 12 (Sanzione in tema di notificazione)
1. Larticolo 34 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 è sostituito dal seguente:
"Art. 34 (Omessa o incompleta notificazione) 1. Chiunque, essendovi tenuto, non
provvede tempestivamente alle notificazioni in conformità a quanto previsto dagli
articoli 7, 16, comma 1, e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta
milioni e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dellordinanza-ingiunzione.".
2. Alle violazioni dellarticolo 34 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, commesse
prima dellentrata in vigore del presente decreto si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 100, 101 e 102 del decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 507.
Art. 13 (Trattamento illecito di dati personali)
1. Nellarticolo 35, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole:
"comunica o diffonde" sono sostituite dalle seguenti: "procede al
trattamento di" e le parole: "e 24, ovvero" sono sostituite dalle parole:
", 24 e 24-bis, ovvero".
Art. 14 (Omessa adozione di misure minime di sicurezza)
1. L'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è sostituito dal seguente:
"Art. 36 (Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati) 1. Chiunque,
essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei
dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 15, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire dieci
milioni a lire ottanta milioni. 2. Allautore del reato, allatto
dellaccertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è
impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il
periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità
o per loggettiva difficoltà delladempimento e comunque non superiore a sei
mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta
ladempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare
una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.
L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. Lorgano che impartisce la
prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e
24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto applicabili.".
2. Per i procedimenti penali per il reato di cui allarticolo 36 della legge 31
dicembre 1996, n. 675 in corso, entro quaranta giorni dallentrata in vigore del
presente decreto lautore del reato può fare richiesta allautorità
giudiziaria di essere ammesso alla procedura indicata allarticolo 36, comma 2, della
medesima legge n. 675 del 1996, come sostituito dal presente decreto. LAutorità
giudiziaria dispone la sospensione del procedimento e trasmette gli atti al Garante per la
protezione dei dati personali che provvede ai sensi del medesimo articolo 36, comma 2.
Art. 15 (Inosservanza di provvedimenti di divieto o di blocco)
1. Nellarticolo 37, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole:
"o dellarticolo 29, commi 4 e 5," sono sostituite dalle seguenti: "o
degli articoli 29, commi 4 e 5, e 31, comma 1, lettera l),".
Art. 16 (False comunicazioni e dichiarazioni)
1. Dopo larticolo 37 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserito il seguente:
"Art. 37-bis (Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante) 1.
Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in atti,
documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso
di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o
documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la
reclusione da sei mesi a tre anni.".
Art. 17 (Adeguamento di sanzioni amministrative)
1. Nellarticolo 39, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole:
"da lire un milione a lire sei milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da
lire cinquemilioni a lire trentamilioni".
2. Larticolo 39, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è sostituito dal
seguente: "2. La violazione delle disposizioni di cui allarticolo 10 è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
diciotto milioni o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o, comunque, di maggiore
rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da lire cinque milioni a lire trenta
milioni. La somma può essere aumentata sino al triplo quando essa risulti inefficace in
ragione delle condizioni economiche del contravventore. La violazione della disposizione
di cui allarticolo 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.".
3. Nellarticolo 39, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, le parole: "presente articolo" sono sostituite
dalle seguenti: "presente capo".
Art. 18 (Adeguamento dei trattamenti alla disciplina comunitaria)
1. Nellarticolo 41, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è aggiunto in
fine il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma restano in vigore sino
alla data del 30 giugno 2003.".
Art. 19 (Investigazioni difensive)
1. Negli articoli 10, comma 4, 12, comma 1, lettera h), 20, comma 1, lettera g) e 28,
comma 4, lettera d), le parole: "investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni," sono
sostituite dalle parole: "investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397,".
CAPO II (Attuazione dei principi di protezione dei dati in determinati settori)
Art. 20 (Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Al fine di garantire la piena attuazione dei principi previsti dalla disciplina in
materia di trattamento dei dati personali, ai sensi dellarticolo 31, comma 1, lett.
h), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Garante promuove entro il 30 giugno 2002 la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e
privati interessati al trattamento dei dati personali nei settori indicati al comma 2,
tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti, nonché dei criteri
direttivi delle raccomandazioni del Consiglio dEuropa indicate nellarticolo 1,
comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n. 676.
2. I codici di cui al comma 1 riguardano il trattamento di dati personali:
a) effettuati da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti per via
telematica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più
adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di telecomunicazione
gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle
modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in
modo agevole ed interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei
confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui allarticolo 9
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche ai fini delleventuale rilascio di
certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza
assicurato;
b) necessari per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro,
prevedendo anche specifiche modalità per linformativa allinteressato e per
leventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione di annunci per
finalità di occupazione e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche
sensibili;
c) effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva,
prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso
dellinteressato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile
leventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni;
d) svolto a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto
previsto dallarticolo 10, comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, modalità
semplificate per linformativa allinteressato e idonei meccanismi per favorire
la qualità e lesattezza dei dati raccolti e comunicati;
e) effettuato nellambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti
privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti
laffidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati,
individuando anche specifiche modalità per favorire la comunicazione di dati personali
esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dellinteressato;
f) provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti
pubblici, anche individuando i casi in cui debba essere indicata la fonte di acquisizione
dei dati e prevedendo garanzie appropriate per lassociazione di dati provenienti da
più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione del Consiglio
dEuropa N. R (91) 10 in relazione allarticolo 9 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675;
g) effettuato con strumenti automatizzati di rilevazione di immagini, prevedendo
specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa
allinteressato per garantirne la liceità e la correttezza anche in riferimento a
quanto previsto dallarticolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Il rispetto delle disposizioni in essi contenute costituisce condizione essenziale per
la liceità del trattamento dei dati. 4. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana a cura del Garante e riportati in allegato al testo unico delle
disposizioni in materia previsto dallarticolo 1, comma 4, della legge 24 marzo 2001,
n. 127.
CAPO III (Modificazioni ed integrazioni al d.lg. n. 171/1998)
Art. 21 (Modalità di pagamento alternative alla fatturazione)
1. Allarticolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le
parole: "consentono che" è sostituita dalle seguenti: "sono tenuti a
predisporre ogni misura idonea affinché ".
2. Dopo il comma 1 dellarticolo 5 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, è
inserito il seguente: "1-bis. I fornitori di cui al comma 1 sono tenuti a documentare
al Garante, entro il 30 giugno 2002, le misure predisposte. In caso di mancata
documentazione si applica la sanzione amministrativa prevista dallarticolo 39, comma
1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. In mancanza di idonee misure il Garante provvede
altresì ai sensi dellarticolo 31, comma 1, lettere c) ed l), della medesima
legge.".
Art. 22 (Informazione al pubblico sullidentificazione della linea chiamante e
collegata)
1. Allarticolo 6, comma 6, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le parole
"di tale servizio" sono sostituite dalle seguenti: "di tale servizio e
delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4".
Art. 23 (Chiamate di emergenza) 1. Larticolo 7 del decreto legislativo 13 maggio
1998, n. 171, è così modificato: a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Chiamate di disturbo e di emergenza"; b) dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente: "2-bis. Il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubblica o di un
servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve predisporre procedure adeguate
e trasparenti per garantire, linea per linea, lannullamento della soppressione
dellidentificazione della linea chiamante da parte dei servizi abilitati a ricevere
chiamate demergenza.".
Art. 24 (Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, 22 e 23 del presente decreto si
applicano a decorrere dal 1 marzo 2002.
2. I provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 2, e 9 sono
adottati, in sede di prima applicazione del presente decreto, entro centoventi giorni a
decorrere dal 1 ottobre 2002.
3. In sede di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) del comma 4
dellarticolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotta dallarticolo
8 del presente decreto, le garanzie previste nella medesima lettera a) sono determinate
dallassociazione, dallente o dallorganismo entro il 30 giugno 2002.
Art. 25 (Entrata in vigore) 1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in
vigore il 1 febbraio 2002.
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