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Titolo VI
ADEMPIMENTI
Art. 37
(Notificazione del trattamento)
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende
procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di
persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini
di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica
relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche,
rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività,
trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a
carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il
profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di
consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica
con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi
medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale
per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione,
ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici
e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale,
al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare
pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato, in ragione delle
relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento
adottato anche ai sensi dell’articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche
individuare, nell’ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali
trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti
all’obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento
comporta il trasferimento all’estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti
accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita
per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il
proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro
possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina
in materia di protezione dei dati personali.
Art. 38
(Modalità di notificazione)
1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell’inizio
del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e
della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più
trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa per via
telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le
prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalità di
sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della
notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la
notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in
base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini
professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del
trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella
notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai
sensi dell’articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma
2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39
(Obblighi di comunicazione)
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le
seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro
soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento,
effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal
programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all’articolo 110, comma 1,
primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere
iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo
diversa determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello
predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest’ultimo per via
telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e
conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2, oppure mediante
telefax o lettera raccomandata.
Art. 40
(Autorizzazioni generali)
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione del
Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a
determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 41
(Richieste di autorizzazione)
1. Il titolare del trattamento che rientra nell’ambito di applicazione di
un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 40 non è tenuto a presentare
al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende
effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai
sensi dell’articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le
specifiche modalità del trattamento lo giustificano.
3. L’eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando
esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa
a quest’ultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e
conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2. La medesima richiesta
e l’autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera
raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire
documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2,
decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare
un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato. |