|
torna all'indice
Titolo VII
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
Art. 42
(Trasferimenti all’interno dell’Unione europea)
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale
da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati
membri dell’Unione europea, fatta salva l’adozione, in conformità allo stesso
codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati
al fine di eludere le medesime disposizioni.
Art. 43
(Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto
verso un Paese non appartenente all’Unione europea è consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di
dati sensibili, in forma scritta;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell’interessato, ovvero per la conclusione o per
l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati
sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e
21;
d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un
terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi
esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo
82, comma 2;
e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un
pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui
all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per
esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi
privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o
associazioni.
Art. 44
(Altri trasferimenti consentiti)
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un
Paese non appartenente all’Unione europea, è altresì consentito quando è
autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell’interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un
contratto;
b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26,
paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese
non appartenente all’Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato
o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Art. 45
(Trasferimenti vietati)
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di
dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente
all’Unione europea, è vietato quando l’ordinamento del Paese di destinazione o
di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato.
Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le
relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza. |