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TITOLO X
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CAPO I
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Art. 121
(Servizi interessati)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati
personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.
Art. 122
(Informazioni raccolte nei riguardi dell’abbonato o dell’utente)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l’uso di una rete di
comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate
nell’apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare
informazioni o per monitorare le operazioni dell’utente.
2. Il codice di deontologia di cui all’articolo 133 individua i presupposti e i
limiti entro i quali l’uso della rete nei modi di cui al comma 1, per
determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo
strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno
specifico servizio richiesto dall’abbonato o dall’utente, è consentito al
fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell’abbonato e
dell’utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa
informativa ai sensi dell’articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro
e preciso, le finalità e la durata del trattamento.
Art. 123
(Dati relativi al traffico)
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal
fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi
quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione
elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di
fatturazione per l’abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è
consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della
fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi,
salva l’ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una
contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata
necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica
o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l’abbonato o l’utente
cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è
revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 il fornitore del servizio
informa l’abbonato o l’utente sulla natura dei dati relativi al traffico che
sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di
cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito
unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30
sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della
rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della
gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell’accertamento di
frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o
della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a
quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve
assicurare l’identificazione dell’incaricato che accede ai dati anche mediante
un’operazione di interrogazione automatizzata.
6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi
alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di
controversie attinenti, in particolare, all’interconnessione o alla
fatturazione.
Art. 124
(Fatturazione dettagliata)
1. L’abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun
aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura
relativi, in particolare, alla data e all’ora di inizio della conversazione, al
numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al
numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico è tenuto ad abilitare l’utente ad effettuare comunicazioni e a
richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole,
avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche
impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all’abbonato relativa alle comunicazioni
effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2,
né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla
fatturazione.
4. Nella fatturazione all’abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei
numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell’esattezza di
addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l’abbonato può richiedere la
comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l’effettiva disponibilità delle modalità di cui al
comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri
completi delle comunicazioni.
Art. 125
(Identificazione della linea)
1. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante,
il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
assicura all’utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione della
linea chiamante, chiamata per chiamata. L’abbonato chiamante deve avere tale
possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante,
il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
assicura all’abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione delle
chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante
e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
assicura all’abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e
gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione
dell’identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall’utente o
abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea collegata,
il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
assicura all’abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione della
linea collegata all’utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette
verso Paesi non appartenenti all’Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi
2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante
o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell’esistenza di tale
servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 126
(Dati relativi all’ubicazione)
1. I dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico,
riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere
trattati solo se anonimi o se l’utente o l’abbonato ha manifestato previamente
il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata
necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli
utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all’ubicazione diversi dai
dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e
sulla durata di quest’ultimo, nonché sull’eventualità che i dati siano trasmessi
ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L’utente e l’abbonato che manifestano il proprio consenso al trattamento dei
dati relativi all’ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano
il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice,
l’interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento
alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del
trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30, sotto la diretta autorità del
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a
seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo
che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è
strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve
assicurare l’identificazione dell’incaricato che accede ai dati anche mediante
un’operazione di interrogazione automatizzata.
Art. 127
(Chiamate di disturbo e di emergenza)
1. L’abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore
della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della
presentazione dell’identificazione della linea chiamante e conservi i dati
relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L’inefficacia della
soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano
le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall’abbonato specifica le modalità di
ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una
richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all’abbonato
che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate
di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure
trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un contributo spese
non superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure
trasparenti per garantire, linea per linea, l’inefficacia della soppressione
dell’identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il
trattamento dei dati relativi all’ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato
consenso temporanei dell’abbonato o dell’utente, da parte dei servizi abilitati
in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza. I servizi sono individuati
con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 128
(Trasferimento automatico della chiamata)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il
trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da
terzi.
Art. 129
(Elenchi di abbonati)
1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 154, comma
3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di
successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi
cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati
già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la
manifestazione del consenso all’inclusione negli elenchi e, rispettivamente,
all’utilizzo dei dati per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera
b), in base al principio della massima semplificazione delle modalità di
inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell’abbonato per comunicazioni
interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento
esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei
dati senza oneri.
Art. 130
(Comunicazioni indesiderate)
1. L’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore
per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il
consenso dell’interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni
elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta
elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms
(Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità
di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati,
sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento
utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate
di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un
prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell’interessato,
sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e
l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in
occasione di successive comunicazioni. L’interessato, al momento della raccolta
e in occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di
cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento
al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. E’ vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni per le finalità di cui al
comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando
l’identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale
l’interessato possa esercitare i diritti di cui all’articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente
articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione
elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili
relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le
comunicazioni.
Art. 131
(Informazioni ad abbonati e utenti)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico informa l’abbonato e, ove possibile, l’utente circa la sussistenza di
situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di
comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
2. L’abbonato informa l’utente quando il contenuto delle comunicazioni o
conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature
terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede
dell’abbonato medesimo.
3. L’utente informa l’altro utente quando, nel corso della conversazione, sono
utilizzati dispositivi che consentono l’ascolto della conversazione stessa da
parte di altri soggetti.
Art. 132
(Conservazione di dati di traffico per altre finalità)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al
traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per
finalità di accertamento e repressione dei reati.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico
sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi per esclusive
finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407,
comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno
di sistemi informatici o telematici.
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore
con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del
difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona
offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona
sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati
relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate
dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le
condizioni di cui all’articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante.
4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza
l’acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano
sufficienti indizi dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o
telematici
5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato
nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato
prescritti ai sensi dell’articolo 17, volti anche a:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di
autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato b);
b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso
il termine di cui al comma 1;
c) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici
incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma
1, l’utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e
all'articolo 7;
d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi
i termini di cui ai commi 1 e 2.
CAPO II
INTERNET E RETI TELEMATICHE
Art. 133
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti
mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri
per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza
degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti
pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità
del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in
modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza
nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui
all’articolo 11, anche ai fini dell’eventuale rilascio di certificazioni
attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza
assicurato.
CAPO III
VIDEOSORVEGLIANZA
Art. 134
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo
specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa
all’interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a
quanto previsto dall’articolo 11. |