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torna all'indice TITOLO XII
GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 136
(Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo
perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro
dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione
occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche
nell’espressione artistica.
Art. 137
(Disposizioni applicabili)
1. Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le disposizioni
del presente codice relative:
a) all’autorizzazione del Garante prevista dall’articolo 26;
b) alle garanzie previste dall’articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all’estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il
consenso dell’interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui
all’articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei
diritti di cui all’articolo 2 e, in particolare, quello dell’essenzialità
dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere
trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente
dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.
Art. 138
(Segreto professionale)
1. In caso di richiesta dell’interessato di conoscere l’origine dei dati
personali ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a), restano ferme le norme
sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.
CAPO II
CODICE DI DEONTOLOGIA
Art. 139
(Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche)
1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 l’adozione da parte del
Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti di un codice di deontologia
relativo al trattamento dei dati di cui all’articolo 136, che prevede misure ed
accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in
particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le
informative di cui all’articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in
cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a
garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non
sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono
adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene
efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono
efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai
sensi dell’articolo 12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia,
il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
lettera c). |