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TITOLO III
DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 58
(Disposizioni applicabili)
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai
sensi dell’articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice
si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14,
15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano
specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano
limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui
agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al
comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, con l’osservanza delle norme che regolano la
materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le
modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in
riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento
eseguibili e di incaricati, anche in relazione all’aggiornamento e alla
conservazione.
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