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TUTELA DELL’INTERESSATO E SANZIONI
TITOLO I
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
CAPO I
TUTELA DINANZI AL GARANTE
SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI
Art. 141
(Forme di tutela)
1. L’interessato può rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall’articolo 142, per
rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo
circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da
parte del Garante sulla disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui
all’articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella
sezione III del presente capo.
SEZIONE II
TUTELA AMMINISTRATIVA
Art. 142
(Proposizione dei reclami)
1. Il reclamo contiene un’indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti
e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate
e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del
responsabile, ove conosciuto, e dell’istante.
2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li
rappresentano anche ai sensi dell’articolo 9, comma 2, ed è presentato al
Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la
documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e
indica un recapito per l’invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica,
telefax o telefono.
3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel
Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.
Art. 143
(Procedimento per i reclami)
1. Esaurita l’istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente
infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante,
anche prima della definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il
blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in
contraddittorio con l’interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta
illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure
necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura
dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso
può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio
rilevante per uno o più interessati;
d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli
soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti
interessi della collettività.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente
identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.
Art. 144
(Segnalazioni)
1. I provvedimenti di cui all’articolo 143 possono essere adottati anche a
seguito delle segnalazioni di cui all’articolo 141, comma 1, lettera b), se è
avviata un’istruttoria preliminare e anche prima della definizione del
procedimento.
SEZIONE III
TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE
Art. 145
(Ricorsi)
1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi
all’autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e
tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore
domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo
oggetto.
Art. 146
(Interpello preventivo)
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio
imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo
che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al
responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini
previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego
anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è
fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un
integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero
ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno
comunicazione all’interessato. In tal caso, il termine per l’integrale riscontro
è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
Art. 147
(Presentazione del ricorso)
1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore
speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente
designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di
cui all’articolo 7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che
permette di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in
allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi
dell’articolo 8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua
valutazione e l'indicazione di un recapito per l’invio di comunicazioni al
ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o
telefono.
4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata.
L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio
del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al
quale la procura è conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura
civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.
5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato,
oppure per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione
con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi
dell’articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l’Ufficio del
Garante.
Art. 148
(Inammissibilità del ricorso)
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2,
salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su
invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla
data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il
ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato
perviene all’Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del
ricorso.
Art. 149
(Procedimento relativo al ricorso)
1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato,
il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del
Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la
facoltà di comunicare al ricorrente e all’Ufficio la propria eventuale adesione
spontanea. L’invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile
eventualmente designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio
dei diritti di cui all’articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il
ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria l'ammontare delle
spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o
compensati per giusti motivi anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al
comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo
di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A
tal fine l’invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca
l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e
l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui
tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea
tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto
chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più
perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il
termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono
presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti
designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle
spese della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono
essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l’assenso
delle parti il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può
essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dall’articolo 150, comma 2 e dall’articolo
151 è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e
riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha
inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo
medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di
cui all’articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di
cui all’ articolo 150, comma 1.
Art. 150
(Provvedimenti a seguito del ricorso)
1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via
provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata
sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere
adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell’articolo 149,
comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la
decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente
a tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso,
ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti
dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata
pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione,
equivale a rigetto.
3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che
definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle
spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del
soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è
comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante
dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante
posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del
provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto,
dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale
dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina
l’ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento
medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli
474 e 475 del codice di procedura civile.
Art. 151
(Opposizione)
1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all’articolo
150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione con
ricorso ai sensi dell’articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui all’articolo 152.
CAPO II
TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 152
(Autorità giudiziaria ordinaria)
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle
disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del
Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata
adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l’azione si propone con ricorso
depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del
trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi
dell’articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla
data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il
ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con
ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento del
Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre
diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla
decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il
giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando,
con il medesimo provvedimento, l’udienza di comparizione delle parti entro un
termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il
giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il
quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle
altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di
comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo
impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e
dichiara l’estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di
giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni
formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene
necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione
di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le
conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della
causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le
motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi
trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al
dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in
cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore
a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la
pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in
relazione all’eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile,
accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure
necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico
della parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi
previsti dall’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni. |