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TITOLO II
L’AUTORITA’
CAPO I
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 153
(Il Garante)
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due
dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I
componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono
esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell’informatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in
caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del
presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono
essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell’incarico il
presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di
enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i componenti sono
collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in
attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in
aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il
personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo,
la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai
componenti compete un’indennità non eccedente nel massimo, i due terzi di quella
spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate
dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n.
501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari
stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è posto l’Ufficio di cui all’articolo 156.
Art. 154
(Compiti)
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche
avvalendosi dell’Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina
applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro
cessazione;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati
dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d’ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie
o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni
vigenti, ai sensi dell’articolo 143;
d) vietare anche d’ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non
corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell’articolo 143, e di adottare
gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei
dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell’articolo 12 e
dell’articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l’opportunità di interventi normativi
richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all’articolo 2 anche a
seguito dell’evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di
trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di
sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali
viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di
cui all’articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta e sullo stato di
attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro
il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o
assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di
ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e,
in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all’accordo di
Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed
esecuzione della convenzione istitutiva dell’Ufficio europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla
legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed
esecuzione della convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2000, che
istituisce l’”Eurodac” per il confronto delle impronte digitali e per l’efficace
applicazione della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a
Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n.
98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi
dell’articolo 13 della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello
svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare
rappresentanti di un’altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o
essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte alla
discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la
collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il
Garante all’atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente
codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è
reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta. Decorso il termine, l’amministrazione può procedere
indipendentemente dall’acquisizione del parere. Quando, per esigenze
istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale
termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da
parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in relazione a
quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è
trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
CAPO II
L’UFFICIO DEL GARANTE
Art. 155
(Principi applicabili)
1. All’Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l’autonomia
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si
applicano i principi riguardanti l’individuazione e le funzioni del responsabile
del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di
indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di
gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal
presente codice.
Art. 156
(Ruolo organico e personale)
1. All’Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto anche tra
magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di cento
unità.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, il Garante definisce:
a) l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio anche ai fini dello
svolgimento dei compiti di cui all’articolo 154;
b) l’ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale
secondo le procedure previste dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 165
del 2001;
c) la ripartizione dell’organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri
previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni e, per
gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze
funzionali e organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione del
trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è
attribuito l’ottanta per cento del trattamento economico del personale
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla
contabilità generale dello Stato, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione nel
quale sono iscritte le somme già versate nella contabilità speciale, nonché
l’individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di
segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge
secondo le modalità di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
4. L’Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o
di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di
fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero
in aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non
superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento
delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di
posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta un’indennità
pari all’eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o
dall’ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di
apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non
inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione
dell’indennità integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l’Ufficio può assumere direttamente
dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti
unità ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai
sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo
n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo
richiedono, il Garante può avvalersi dell’opera di consulenti, i quali sono
remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con
contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono
essere rinnovati per non più di due volte.
8. Il personale addetto all’Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al
segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie
funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui
all’articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del
servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di
ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il
rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei
conti.
CAPO III
ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Art. 157
(Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)
1. Per l’espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare,
al responsabile, all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di
esibire documenti.
Art. 158
(Accertamenti)
1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e
verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare
rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia
di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell’Ufficio. Il
Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi
dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un’abitazione o in un altro
luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con
l’assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa
autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in
relazione al luogo dell’accertamento, il quale provvede con decreto motivato
senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del
Garante quando è documentata l’indifferibilità dell’accertamento.
Art. 159
(Modalità)
1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere
assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell’articolo
156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì
estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto
informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale
nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia
dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi
soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine
necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le
spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il
provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce
titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura
civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono
eseguiti dandone informazione a quest’ultimo o, se questo è assente o non è
designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate
dal titolare o dal responsabile.
4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente
del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e
dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può
facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e
agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta
elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui
all’articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271.
Art. 160
(Particolari accertamenti)
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della
Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente
designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di
regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se l’accertamento è
stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo è fornito in ogni caso un
riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di
reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione
della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da
personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell’articolo 156, comma 8.
Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da
assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del
Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell’organo, da un
numero delimitato di addetti all’Ufficio individuati dal Garante sulla base di
criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e
ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli
atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell’effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di
uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle
reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale
dell’organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti
dal segreto sono differiti, se vi è richiesta dell’organo procedente, al momento
in cui cessa il segreto.
6. La validità, l’efficacia e l’utilizzabilità di atti, documenti e
provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati
personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano
disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e
penale.
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