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TITOLO III
SANZIONI
CAPO I
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 161
(Omessa o inidonea informativa all’interessato)
1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a
diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti
che presentano rischi specifici ai sensi dell’articolo 17 o, comunque, di
maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro
a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta
inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
Art. 162
(Altre fattispecie)
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma
1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento
dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da cinque mila euro a trentamila euro.
2 La violazione della disposizione di cui all’articolo 84, comma 1, è punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a
tremila euro.
Art. 163
(Omessa o incompleta notificazione)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione
ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila
euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o
più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 164
(Omessa informazione o esibizione al Garante)
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti
dal Garante ai sensi degli articoli 15o, comma 2, e 157 è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a
ventiquattromila euro.
Art. 165
(Pubblicazione del provvedimento del Garante)
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione
amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per
intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la
applica.
Art. 166
(Procedimento di applicazione)
1. L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui
al presente capo e all’articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del
totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e
sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154,
comma 1, lettera h), e 158.
CAPO II
ILLECITI PENALI
Art. 167
(Trattamento illecito di dati)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne
per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito,
se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il
fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a
ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne
per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 168
(Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)
1. Chiunque, nella notificazione di cui all’articolo 37 o in comunicazioni,
atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al
Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o
circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 169
(Misure di sicurezza)
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste
dall’articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da
diecimila euro a cinquantamila euro.
2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche
con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un
termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente
necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l’oggettiva
difficoltà dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta
giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla
prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari
al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.
L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce la
prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli
21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive
modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 170
(Inosservanza di provvedimenti del Garante)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante
ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1,
lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 171
(Altre fattispecie)
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è
punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
Art. 172
(Pene accessorie)
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la
pubblicazione della sentenza. |