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DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI DI MODIFICA
Art. 173
(Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen)
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica
ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all’accordo di Schengen
e alla relativa convenzione di applicazione, è così modificata:
a) il comma 2 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di
cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della
Convenzione, sono rivolte all’autorità di cui al comma 1.”;
b) il comma 2 dell’articolo 10 è soppresso;
c) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“11. 1. L’autorità di controllo di cui all’articolo 114 della Convenzione è il
Garante per la protezione dei dati personali. Nell’esercizio dei compiti ad esso
demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in
applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo
articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell’interessato all’esito di un
inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell’articolo 9, comma 2,
quando non è possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base
degli elementi forniti dall’autorità di cui all’articolo 9, comma 1. 2. Si
applicano le disposizioni dell’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981,
n. 121, e successive modificazioni.”;
d) l’articolo 12 è abrogato.
Art. 174
(Notifiche di atti e vendite giudiziarie)
1. All’articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono
inseriti i seguenti:
“Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario,
tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale
giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che
provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia
dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali
possa desumersi il contenuto dell’atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni
effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.”.
2. Al primo comma dell’articolo 138 del codice di procedura civile, le parole
da: “può sempre eseguire” a “destinatario,” sono sostituite dalle seguenti:
“esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani
proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è
possibile,”.
3. Nel quarto comma dell’articolo 139 del codice di procedura civile, la parola:
“l’originale” è sostituita dalle seguenti: “una ricevuta”.
4. Nell’articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: “affigge
avviso del deposito” sono inserite le seguenti: “in busta chiusa e sigillata”.
5. All’articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: “Salvo quanto
disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o
domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a
norma dell’articolo 77, l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario
per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al
pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri
per la consegna alla persona alla quale è diretta.”;
b) nell’ultimo comma le parole: “ai commi precedenti” sono sostituite dalle
seguenti: “al primo comma”.
6. Nell’articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono
soppresse le parole da: “, e mediante” fino alla fine del periodo.
7. All’articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole:
“maggiore celerità” sono aggiunte le seguenti: “, di riservatezza o di tutela
della dignità”.
8. All’articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma è
aggiunto il seguente: ”L’intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in
mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta
chiusa e sigillata.”.
9. All’articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: “Nell’avviso è omessa l’indicazione del debitore”.
10. All’articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole:
“del debitore,” sono soppresse e le parole da: “informazioni” fino alla fine
sono sostituite dalle seguenti: ”informazioni, anche relative alle generalità
del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque
vi abbia interesse”.
11. All’articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando la
notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si
osservano le modalità previste dall’articolo 137, terzo comma, del medesimo
codice. ".
12. Dopo l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, è inserito il seguente:
“Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi)
1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche
amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi
delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si
applicano le disposizioni contenute nell’articolo 137, terzo comma, del codice
di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate
le informazioni strettamente necessarie a tale fine.".
13. All’articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“ 3. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di
regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è
possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può
essere eseguita in mani proprie del destinatario, l’ufficiale giudiziario o la
polizia giudiziaria consegnano la copia dell’atto da notificare, fatta eccezione
per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla
inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero
cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce
all’originale e alla copia dell’atto.”;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati
non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni
strettamente necessarie.”.
14. All’articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: “è
scritta all’esterno del plico stesso” sono sostituite dalle seguenti: “è
effettuata nei modi previsti dall’articolo 148, comma 3”.
15. All’art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
“1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a
chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all’articolo 148, comma 3,
del codice.”.
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sulle
buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell’atto.”;
b) all’articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: “L’agente
postale rilascia avviso” sono inserite le seguenti: “, in busta chiusa, del
deposito”.
Art. 175
(Forze di polizia)
1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni
acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell’articolo 21, comma
1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del
medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell’articolo
39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica
sicurezza e dagli altri soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, senza
l’ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere
ulteriormente trattati se ne è verificata l’esattezza, completezza ed
aggiornamento ai sensi dell’articolo 11.
3. L’articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
“Art. 10 (Controlli)
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la
protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere
utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso
l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7,
fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura
penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo
viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al
Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui
alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di
dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile
e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o
di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non
oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può
omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od
operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione
dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove
risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di
ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in
forma anonima dei dati medesimi.”.
Art. 176
(Soggetti pubblici)
1. Nell’articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole:
“mediante strumenti informatici” sono inserite le seguenti: “, fuori dei casi di
accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, “.
2. Nell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di
ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il
comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. I criteri di organizzazione di cui al
presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di
trattamento dei dati personali.”.
3. L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “1. E’ istituito il Centro
nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle politiche del
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale,
amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.”.
4. Al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione
continuano ad applicarsi l’articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell’ambito dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
5. L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: “1. Il Centro nazionale propone al
Presidente del Consiglio dei ministri l’adozione di regolamenti concernenti la
sua organizzazione, il suo funzionamento, l’amministrazione del personale,
l’ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti
dal presente decreto.”.
6. La denominazione: “Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione”
contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: “Centro nazionale
per l’informatica nella pubblica amministrazione”.
Art. 177
(Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)
1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all’articolo 34, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo
uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in
materia di comunicazione istituzionale.
2. Il comma 7 dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: “7. L’accesso alle informazioni non è
consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non
volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.”.
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all’articolo
107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è
consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure su motivata istanza
comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di
una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla
formazione dell’atto.
4. Nel primo comma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,
n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente: “Le liste elettorali possono
essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in
materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica,
scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di
un interesse collettivo o diffuso.”.
Art. 178
(Disposizioni in materia sanitaria)
1. Nell’articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: “il Consiglio
sanitario nazionale” e prima della virgola sono inserite le seguenti: “e il
Garante per la protezione dei dati personali”.
2. All’articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e
infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L’operatore sanitario e ogni altro
soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di
infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare
la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per
la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato, nonché
della relativa dignità.”;
b) nel comma 2, le parole: “decreto del Ministro della sanità” sono sostituite
dalle seguenti: “decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali”.
3. Nell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e
successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è inserito, in
fine, il seguente periodo: “Decorso tale periodo il farmacista distrugge le
ricette con modalità atte ad escludere l’accesso di terzi ai dati in esse
contenuti. “.
4. All’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11
febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in
materia di importazione di medicinali registrati all’estero, sono soppresse le
lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell’articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio
1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le
parole da: “riguarda anche” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: “è acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati
personali”.
Art. 179
(Altre modifiche)
1. Nell’articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole:
“; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita
familiare” e: “garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della
sua libertà morale;”.
2. Nell’articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono
soppresse le parole: “4,” e “,8”.
3. Al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185,
in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “,
ovvero, limitatamente alla violazione di cui all’articolo 10, al Garante per la
protezione dei dati personali”.
4. Dopo l’articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, è
inserito il seguente:
“Articolo 107-bis.
Trattamento di dati personali per scopi storici
1. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo
107, comma 2, conservano il loro carattere riservato e non possono essere
diffusi.
2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di
Stato sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio dei diritti
dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
qualora ciò risulti necessario per scopi storici. Ai documenti è allegata la
documentazione relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi
abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, può essere comunque disposto
il blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto
pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale
degli interessati e i dati non siano di rilevante interesse pubblico.".
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 180
(Misure di sicurezza)
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all’allegato
B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1999, n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2005*.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di
strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in
tutto o in parte l’immediata applicazione delle misure minime di cui
all’articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all’allegato B),
descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso
la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di
sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare,
anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un
incremento dei rischi di cui all’articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al
più tardi entro il 30 settembre 2005*.
* scadenze così prorogate con Dl 09/11/04.
Art. 181
(Altre disposizioni transitorie)
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in
sede di prima applicazione del presente codice:
a) l’identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di
operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata,
ove mancante, entro il 30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell’articolo 26,
commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30
giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall’articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile
2004;
d) le comunicazioni previste dall’articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno
2004;
e) le modalità semplificate per l’informativa e la manifestazione del consenso,
ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal
pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del
primo ulteriore contatto con l’interessato, al più tardi entro il 30 settembre
2004;
f) l’utilizzazione dei modelli di cui all’articolo 87, comma 2, è obbligatoria a
decorrere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 21-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall’articolo 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata
in vigore del presente codice.
3. L’individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53,
da riportare nell’allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del
presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi
dell’articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per
le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o
distrutto in base alla normativa vigente.
5. L’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi
dell’interessato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze
o decisioni pronunciate o adottate prima dell’entrata in vigore del presente
codice solo su diretta richiesta dell’interessato e limitatamente ai documenti
pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su
supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi
dell’articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell’adozione del presente codice,
abbiano determinato e adottato nell’ambito del rispettivo ordinamento le
garanzie di cui all’articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire
l’attività di trattamento nel rispetto delle medesime.
6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti
prescritti ai sensi dell’articolo 132, comma 5, per la conservazione del
traffico telefonico si osserva il termine di cui all’articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171
Art. 182
(Ufficio del Garante)
1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di
prima applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il
Garante:
a) può individuare i presupposti per l’inquadramento in ruolo, al livello
iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di
organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti
pubblici in servizio presso l’Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o
equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;
b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite
del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il personale non di
ruolo in servizio presso l’Ufficio del Garante che abbia maturato un’esperienza
lavorativa presso il Garante di almeno un anno.
CAPO III
ABROGAZIONI
Art. 183
(Norme abrogate)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l’articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8,
comma 1, 11 e 12;
m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli
articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì,
abrogati:
a) l’art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n.
279, in materia di malattie rare;
b) l’articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l’articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di
donatori midollo osseo;
d) l’articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;
e) l’art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n.
380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;
f) l’articolo 2, comma 5-quater, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28
marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n.
137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito
assicurativo;
g) l’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in
materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo
scientifico e tecnologico;
h) l’articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia
di diffusione di dati relativi a studenti;
i) l’articolo 8, quarto comma, e l’articolo 9, quarto comma, della legge 1°
aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di
deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118, i termini di
conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell’articolo 119,
eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella
misura indicata dal medesimo codice.
CAPO IV
NORME FINALI
Art. 184
(Attuazione di direttive europee)
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a
disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre
disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato
alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di
corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono
divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati
personali.
Art. 185
(Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)
1. L’allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all’articolo 12, commi 1 e 4,
quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla
data di emanazione del presente codice.
Art. 186
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1° gennaio
2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4,
5 e 6 e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i
termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.
Il presente codice, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 giugno 2003
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MAZZELLA, Ministro per la funzione pubblica
BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie
CASTELLI, Ministro della giustizia
TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze
FRATFINI, Ministro degli affari esteri
GASPARRI, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
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