|
|||
|
Testo della raccolta di usi e consuetudini sugli Internet provider approvato dalla Camera di Commercio di MilanoArt. 1. (Definizione) - I contratto di fornitura di servizi Internet
è il contratto col quale una parte, il provider, concede a un'altra, il cliente,
l'accesso alla rete Internet e fornisce ulteriori servizi gratuitamente o verso un
corrispettivo. Art. 2. (Forma) - Il contratto viene concluso anche on-line e suole
essere confermato per iscritto. Art. 3. (Durata) - Il contratto suole avere durata di un anno. Art. 4. (Obblighi del cliente) - Il cliente si impegna a rispettare le
regole di buon uso dei servizi di rete talora talora denominate netiquette. Art. 5. (Prestazioni e obblighi del provider) - Il provider si impegna
a fornire al cliente l'accesso alla rete e i servizi Internet previsti dall'abbonamento,
salvo sospensioni per manutenzioni previo preavviso. Art. 6. (Responsabilità del cliente) - Il cliente assume ogni
responsabilità in ordine ai dati e alle informazioni immesse in rete, nonché in ordine
al loro contenuto e forma. Art. 7. (Responsabilità del provider) - Il provider garantisce la
continuità nell'erogazione dei predetti servizi, nei limiti di cui all'art. 5, salvo nei
casi di: Art. 8. (Utilizzo dell'abbonamento) - L'abbonamento presuppone il
perfezionamento del contratto e la fornitura dei dati anagrafici del cliente.
L'abbonamento consente un accesso alla volta tramite un singolo collegamento. I contratti
sono soliti indicare se più utenti possono avvalersi contemporaneamente di un singolo
accesso. I costi relativi al collegamento sono a carico del cliente. Il collegamento
presuppone la corretta configurazione del proprio computer e l'installazione del software
di collegamento da parte del cliente. Art. 9. (Termini di pagamento) - nei contratti a titolo oneroso, il
cliente paga anticipatamente il corrispettivo dell'abbonamento e, in caso rinnovo tacito,
entro la data di rinnovo per i successivi periodi annuali. Art. 10. (Riservatezza) - Il provider tratta i dati del cliente con la
finalità di registrarli e attivare nei suoi confronti i servizi oggetto del contratto. I
dati trattati dal provider, salvo espressa autorizzazione, vengono esibiti soltanto su
richiesta delle autorità all'uopo per legge autorizzate. Art. 11. (Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica).
- |