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Ambiente - Procede l’iter parlamentare sul DDL n. 1753-B di delega in materia ambientale

13/10/04
Tra i lavori di questa settimana,  all’ordine del giorno dell’Assemblea del Senato, anche il seguito della discussione del disegno di legge sulla delega al Governo in materia ambientale. Disegno di legge dall’iter lungo e impervio: il testo base è stato approvato dalla Camera dei deputati il 2 ottobre 2002; modificato dal Senato della Repubblica il 14 maggio 2003; nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 15 ottobre 2003.

Si ricorda che oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Pertanto, la discussione verterà principalmente sui seguenti argomenti.

Innanzitutto, la soppressione,  tra i principi e criteri direttivi generali che informano gli emanandi decreti legislativi, della sperimentazione e introduzione della contabilità ambientale in ambito sia statale sia degli enti pubblici territoriali (Cfr. art. 1, comma 8, lett. o).

Quindi, l’oramai famoso art. 1, comma 32, che prevede la depenalizzazione degli abusi edilizi commessi su aree vincolate (beni ambientali). In pratica, in seguito all’accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti o in assenza o in difformità dell’autorizzazione, e previo pagamento della sanzione pecuniaria prevista in caso di accertamento del danno arrecato, è prevista l’estinzione del reato.

Tale previsione pone molteplici problemi, non da ultimo eventuali contrasti con il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Ancora, l’art. 1, comma 41, che prevede una serie di modificazioni all’art. 113 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. In particolare, la disciplina disposta dal suddetto art. 113 sulle modalità di gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai fini della tutela della concorrenza, non si applicherebbe sia al settore del trasporto pubblico locale sia agli impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva, eserciti in aree montane.

Non si prospetta, invece, nessuna discussione sui soppressi commi 42 e 43 dell’art. 1, in quanto le previsioni di abrogazione e modifica concernenti gli artt. 113 e 113-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali presenti nel testo approvato dal Senato sono state apportate dal D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003.

Infine, la soppressione dei commi 44-56 dell’art. 1, dove, nel testo approvato dal Senato, è prevista l’istituzione dell’Istituto di alti studi ambientali ed il relativo funzionamento.

E’ importante rilevare come il comma 33 dell’art. 1 sia rimasto identico e pertanto non oggetto della discussione e delle deliberazioni. Tale comma prevede che all’articolo 34 del codice della navigazione, le parole: «dell’amministrazione interessata» siano sostituite dalle seguenti: «dell’amministrazione statale, regionale o dell’ente locale competente>>. Pertanto, l’istituto della consegna, ex artt. 34 del Cod. nav. e 36 del Reg. per la navigazione marittima, potrà essere applicabile non solo all’amministrazione statale, ma anche all’amministrazione regionale o all’ente locale competente, quali Comuni, Province, etc.

DA

 

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